COSTITUZIONE NAPOLETANA DEL 1799 Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio Cittadini rappresentanti! Una costituzione che assicuri la pubblica libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de’ secoli avvenire, guardi a soffocare i germi della corruzione e del dispotismo, è l’opera più difficile a cui possa aspirare l’arditezza dell’umano ingegno. I filosofi dell’antichità, che tanto elevarono l’umana ragione, ne presentarono solamente i principii, e le antiche repubbliche le più celebri e sagge ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de’ costumi e colla energia dell’animo, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già dati l’America in questa, diremo, nuova scienza, formando le costituzioni de’ suoi liberi Stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di libertà con prodigi di valore, ha data fuori altresì una delle migliori costituzioni che si sieno prodotte finora. Il comitato di legislazione del governo provvisorio autorizzato dal generale in capo Championnet, ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di costituzione che sottomette al vostro esame. Esso ha adottata la costituzione della madre repubblica francese. Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuto la libertà, ricevesse eziandio la legge, custode e conservatrice di quella. Ma considerando che la diversità del carattere morale, le politiche circostanze, e la fisica posizione delle nazioni richieggono necessariamente dei cangiamenti nelle costituzioni propone alcune modificazioni a quella della repubblica madre, e vi rende conto altresì delle ragioni che a ciò l’hanno determinato. La più egregia cosa che ritrovasi nelle moderne costituzioni, è la dichiarazione de’ dritti dell’uomo. Manca alle antiche legislazioni questa solida ed immutabile base. Non ci siamo giovati della dichiarazione che porta in fronte la costituzione francese. Ma ci siamo pure avvisati che l’eguaglianza non è già un dritto dell’uomo, secondo l’anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto di tutti i diritti, ed il principio sul quale vengono stabiliti e fondati. L’eguaglianza è un rapporto e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di operare, che la legge di natura, cioè l’invariabile ragione e conoscenza de’ naturali rapporti, ovvero la positiva legge sociale concede a ciascuno. Da tal rapporto di eguaglianza di natura che è tra gli uomini, deriva l’esistenza e l’eguaglianza dei dritti, essendo gli uomini simili, e però eguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche e morali: e l’uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l’altro suo simile. Donde segue che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere definite per ragione, dovendosi ciascuno valer di esse per modo, che gli altri possano ancora adoperar le loro. E da ciò segue eziandio, che i dritti sono eguali; poiché negli esseri eguali, eguali debbono essere le facoltà di operare. Ecco adunque come dalla somiglianza ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell’uomo, e l’eguaglianza di tai dritti. Abbiamo derivati tutti i dritti dell’uomo dall’unico e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle proprie forze fisiche, di manifestare i proprii pensieri, la resistenza all’oppressione, sono tutte modificazioni del primitivo dritto dell’uomo di conservarsi quale la natura lo ha fatto, e di migliorar se stesso come la medesima lo sprona. La libertà è la facoltà dell’uomo di valersi di tutte le sue forze morali e fisiche come gli piace, colla sola limitazione di non impedir agli altri di far lo stesso. Questo dritto si confonde con quello primitivo. Perciocché quando l’uomo viene impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l’uomo schiavo è l’uomo deteriorato. Potendo l’uomo valersi di tutte le sue facoltà, può far uso della principale, ch’è la sua ragione, in tutti i modi ed in tutta l’estensione. E perciò può aversi quelle opinioni che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell’esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia che inceppa gli spiriti, è più detestabile di quella che incatena i corpi. Poiché l’uomo ha la facoltà di valersi dell’azione del suo corpo; poiché è per natura stabilito che le idee e le volizioni determinano il moto del corpo; il dritto di manifestare le sue opinioni e volizioni con la voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all’ordine della natura. Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una emanazione e continuazione della proprietà personale. L’uomo impiegando le sue forze sopra una porzione del comune patrimonio cioè sulla terra, dandole nuova vita e nuova forma colla sua industria e col suo lavoro, fa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza che acquista la terra coltivata e migliorata dalla mano dell’uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell’uomo, della cui attività è l’opera. Il prodotto delle sue facoltà è similmente suo, come le facoltà medesime. E poiché l’uomo ha il dritto di conservare le sue forze e facoltà, egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale malamente o per nulla si potrebbe conservare. Ma i dritti non guarentiti dalla forza, sono come disegni senza esecuzione, come le idee non realizzate. Quindi contro la oppressione ogni uomo ha il diritto d’insorgere. Ma stabilire l’assoluto dritto d’insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito di anarchia, che rende ognora ondeggiante la società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza che poi l’abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l’anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fermando che ogni cittadino abbia il diritto d’insorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre: ma che il popolo tutto possa solamente insorgere contro gli abusi esercizii de’ poteri costituzionali. Ma quando diciamo popolo, intendiamo parlare di quel popolo, che sia rischiarato ne’ suoi veri interessi, e non già d’una plebe assopita nella ignoranza e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L’uno e l’altro estremo sono de’ morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch’esso può insorgere per darsi una nuova costituzione, ma libera soltanto. Dal medesimo principio della somiglianza ed eguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell’uomo. Essendo gli uomini tutti simili ed eguali, ciascuno deve comportarsi co’ suoi simili non altrimenti che con se stesso, se egli è pur vero che sieno simili i rapporti dell’essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base di ogni morale, è che ciascuno sia verso gli altri affetto come è verso di se stesso. Dal principo stesso dell’eguaglianza degli uomini sviluppasi un secondo luminoso principio, base del dritto politico, il quale scorto prima dal napoletano Gravina, adottato di poi da’ celebri giuspubblicisti francesi Montesquieu e Rousseau, è la feconda sorgente dei dritti e doveri del cittadino, dei dritti del popolo, e de’ doveri de’ pubblici funzionarii. La società vien formata dalla unione della volontà degli uomini che voglion vivere insieme per la vicendevole guarentigia de’ proprii dritti. L’unione delle forze fa la pubblica autorità, e l’unione de’ consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità, diviene legge. Quindi l’imprescrittibile dritto del popolo di mutar l’antica costituzione, e stabilirne una nuova più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni cittadino di esser guarentito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della patria; quindi facilmente i dritti e doveri de’ pubblici funzionarii, che per delegazione esercitano i poteri del popolo sovrano, e per dovere sono vittime consecrate al pubblico bene. Passiamo intanto all’esame della costituzione. La ripartizione ed armonica corrispondenza de’ poteri fu nella costituzione francese eccellentemente stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle che meritano maggior attenzione e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura. Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del Corpo legislativo, non ostante ciò che si è detto o si possa dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo legislativo, e dà la necessaria maturità alle leggi, la moltiplicazione e la precipitanza delle quali inviluppa e sconvolge la repubblica. Ma dall’altra banda abbiamo considerato, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d’uomini di età matura, che una numerosa assemblea di giovani. Oltre l’esempio delle antiche repubbliche, nelle quali un ristretto Senato proponeva le leggi, e numerosa assemblea popolare la rigettava o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati. La moltitudine, del pari che un solo, mal riesce a proporre la legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti e le possibili combinazioni che debbono guidare il legislatore nel proporre la più generale, esatta e chiara forma di utile legge. Per lo contrario, laddove la discussione si fa da gran moltitudine, egli è quasi impossibile che non si abbandoni l’oggetto principale e che il divagamento di molte subalterne ed inutili questioni non faccia traviare dall’essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl’inconvenienti opposti, ed accoppia l’uno e l’altro vantaggio. Iscorge le molteplici combinazioni che uno o pochi difficilmente veggono, e non si disperde nell’infinità d’inutili considerazioni, che impediscono di reassumere la discussione e richiamarla al suo vero oggetto. Né ci ha fatto mutar sentimento la considerazione, che i molti e i più giovani fossero più abili a proporre le leggi dal perché la fervida gioventù e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le leggi è più l’effetto della fredda analisi che dell’ardito genio, richiede più estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta e chiara forma di legge, è più l’opera del riserbato giudizio, che dell’audace invenzione. Ond’è che pochi ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità che regna in tutte le opere della natura, e che deve ritrovarsi in tutte le produzioni dell’arte, perché la rettitudine ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità che forma la bontà e la perfezione della legislazione per mezzo della corrispondenza ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi che da molti. D’altra parte poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi e gl’incomodi di una legge; poiché ciascuno separatamente riguarda l’oggetto per un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all’assemblea sanzionatrice quel tutto che deesi aver presente per approvare o rigettare con verità. Per siffatte considerazioni, nel nostro progetto di costituzione un Senato di cinquanta membri prepara la legge e la propone, e l’assemblea ed il consiglio di centoventi membri fa le veci de’ comizii e delle agore delle antiche repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pure esente dai tumulti e dalla confusione che di necessità porta seco la numerosa ed inquieta popolare assemblea. Le circostanze locali e la premura di semplificare per quanto è possibile la costituzione, ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel potere giudiziario. Il portare ne’ giudizii civili l’appello da un dipartimento all’altro, secondo la costituzione francese, è fuor di dubbio incomodo assai e dispendioso ancora ai litiganti, soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottenere giustizia nella centrale di un dipartimento forse più giorni lontana dal luogo della loro dimora. E perciò avendo diviso il tribunale civile in quattro sezioni, di cinque giudici l’una, abbiamo stabilito che si porti l’appello dall’una all’altra sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, né vengono disagiati i litiganti. Il tribunale criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La giustizia censoria o correzionale ci sembra più propria per quelle funzioni alle quali venne destinata nelle antiche repubbliche, vale a dire a correggere i vizii, germe di delitti, che a punire i piccoli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa giustizia criminale l’incarico di punire così i grandi come i piccoli delitti. Non deve farsi distinzione alcuna per la maggiore o minor grandezza de’ delitti e delle pene. Si appartiene alla giustizia criminale così la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella costituzione della repubblica madre alla giustizia correzionale, come la pena di dieci o venti anni di ferri. Egli è vero, che la costituzione francese non richiede l’intervento de’ giurati ne’ giudizii de’ piccoli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l’intervento de’ giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccoi delitti come nei gravi, eccetto il castigo de’ leggieri disordini alla polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa giustizia criminale il procedimento. Per tale metodo si conserva meglio l’unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura. Avendo tolto di mezzo i tribunali correzionali, ci è convenuto di far eleggere i presidenti de’ due giurì dalle assemblee elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime che vengono loro attribuite dalla costituzione francese. Dalle medesime assemblee elettorali verranno nominati i giudici criminali, essendoci sembrato minor male caricar la repubblica di un nuovo ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei giudici civili, i quali secondo la costituzione francese, dovrebbero adempire per giro le funzioni dei giudici criminali. Presso di noi per la moltiplicità degli oggetti debbono essere per molti anni assai occupati i giudici civili. Ad imitazione delle antiche repubbliche abbiamo richiamato la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi: perciocché si è stabilito un collegio di censori da crearsi in ogni anno in ciascun cantone coll’incarico d’imporre le pene della privazione del dritto attivo o passivo di cittadino a color che non vivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e preparano insensibilmente una voragine, nella quale presto o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione di dritti civili oltre il terzo anno, né potrà su’ pubblici funzionarii esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno essere puniti ancora per que’ vizi, che nel corso delle loro cariche avranno forse manifestati. In tal modo sarà rispettata l’autorità de’ pubblici funzionarii, ed imbrigliata la baldanza de’ viziosi. Questi che possiamo chiamare i sacerdoti della patria, verranno eletti tra le persone le più varie e le più probe del cantone, e dell’età assai matura di anni 50, nella quale è spento l’ardore delle passioni, ma non è mancata l’energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della repubblica. La censura, più che spegnere il male, deve prevenirlo. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve invigilare sulla privata e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi quanto negletta dai moderni, le istituzioni repubblicane, esser debbono il principale oggetto delle sue cure. Un celebre politico dice, che le leggi dell’educazione debbono esser sempre relative alla costituzione, come eziandio le altre leggi tutte, civili, criminali, e particolarmente di quelle che riguardano l’educazione, convien che formino parte integrale della costituzione. Essa deve contenere i germi dell’intera legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell’albero da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi. Vi sono delle leggi civili, criminali ed amministrative immediatamente connesse alla costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che essa vacilli; non altrimenti che un edifizio è necessitato a crollare ove si atterri quel muro che lo attacca alle vicine fabbriche. Per sì fatta ragione nella costituzione della repubblica francese vengono compresi i principi della criminale legislazione. Per sì fatta ragione eziandio nella costituzione convien dispiegare i principii della pubblica educazione. La libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei poteri costituiti, ma benanche dai privati cittadini e dalla pubblica corruzione. Anzi le autorità costituite, avvalorate, di qual siasi potere, se non si trovano nelle mani de’ potenti cittadini, se il veleno della corruzione non ha per avventura infettato il corpo sociale né paralizzato lo spirito repubblicano, non aspirano mai alla tirannide. La costituzione per tanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l’eccessivo potere de’ funzionarii. Cosa che non si può altrimenti conseguire se non per mezzo dell’educazione e delle istituzioni repubblicane. Non è negletta l’istruzione nella costituzione francese; ma riguarda piuttosto la parte intellettuale che la morale. L’eguaglianza politica non deve far sì che venga promosso all’esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha l’ingegno per adempierle. Il dritto passivo di ogni cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni cittadino, posto che divenga abile, acquista il dritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eleggibilità. Nelle democrazie un uomo della infima plebe può armar la sua mano de’ fasci consolari, quando abbia il valore di un Mario e l’ingegno di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al governo di Atene, necessariamente perderà la repubblica, e sarà l’oggetto de’ pungenti sali di Aristofane. Quindi la legge deve prefinire le qualità morali del cittadino che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studi ed esercizii si richieggono nel cittadino eleggibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di essere eletto, richiedendosi minore ingegno per discernere l’ingegno altrui, che per amministrare la repubblica. Per la qual cosa abbiamo individuato un poco più esattamente le qualità e l’educazione del cittadino eleggibile, affidandone a’ censori l’ispezione e la cura. Primieramente portiamo opinione, che qualsiasi cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella milizia sedentaria. La libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene che col coraggio. Conviene di più, che abbia apprese le prime lettere, l’abbaco e ‘l catechismo repubblicano. Ma il cittadino che deve ascendere al sublime grado di legislatore, di direttore, o pur di giudice, fa d’uopo che abbia date alla patria molte testimonianze del suo ingegno e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studi nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuto l’educazione fisica e morale che la legge stabilisce. Deve inoltre aver trascorse le minori magistrature, tirocinio e pruove per le maggiori. E deve di più non esser mai stato notato dal corpo censorio. Finalmente, cittadini rappresentanti, vi proponiamo un’aggiunzione fatta da noi alla costituzione francese, per quel salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è purtroppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra nazione. Se il potere esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo legislativo, come lo era nella costituzione francese del 1793, in tal caso l’assemblea assorbirà il potere esecutivo, e concentrandosi in essa tutti i poteri, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l’uno dall’altro, potranno sorgere due disordini, o l’inazione ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de’ due corpi che rivalizzino tra loro, ovvero l’usurpazione dell’uno sull’altro per quella naturale tendenza di ogni potere all’ingrandimento. Ecco la necessità di un altro corpo di rappresentanti del popolo, che sia come un tribunale supremo, il quale tenga in mano la bilancia de’ poteri, e li rinchiuda ne’ loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il potere esecutivo nella sua linea ove l’abbia oltrepassata. Esso opporrà un veto al Corpo legislativo, se in qualche caso usurpi l’esecuzione; e nel tempo stesso richiamerà l’uno e l’altro corpo, quando faccia mestieri, all’adempimento de proprii doveri, riparando insieme agli eccessi di commissione ed a’ difetti di omissione. Il potere tribunizio risiederà in questo corpo, che noi abbiam chiamato degli efori. Ma perché sia baluardo di libertà e non già seme d’arbitrario potere, conviene che sia spogliato d’ogni altra funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria, perché non abbia interesse alcuno d’inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Né per altra ragione i tribuni di Roma, e gli efori a Sparta sollevarono talvolta delle politiche tempeste, se non perché mescolavansi ne’ giudizii, nella legislazione e nella esecuzione. Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire che non possano costoro, spirate le loro funzioni, passare in Senato o in Consiglio prima di tre anni. Imperocché l’interesse per un corpo al quale potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere. Egli è stato mestieri limitare i poteri di questo imponente collegio il più che fosse possibile. E però vieta la costituzione che i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l’età matura di anni quarantacinque compiuti. La durata delle sue funzioni non eccederà l’anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell’anno, né la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti riunioni potrebbero più turbare che riordinare; poiché gli uomini voglion sempre fare qualche cosa, o che sia o no a proposito, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso che i membri del Corpo legislativo. Le loro decisioni avranno nome di decreti e non di legge e questi decreti saranno sacrosanti ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de’ poteri per terminare le loro controversie, quanto di ufficio. Cittadini rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla costituzione della repubblica madre, che il comitato di legislazione vi propone. Ponderatele col vostro eletto ingegno, esaminatele colla vostra alacre attenzione, adottatele o rigettatele, secondo che il bene della Patria lo richiede. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO, DEL POPOLO E DE’ SUOI RAPPRESENTANTI L’immobile base di ogni libera costituzione è la dichiarazione dei diritti e doveri dell’uomo, del cittadino, e quindi del popolo. Perciocché il principale oggetto di ogni regolare costituzione dev’essere quello di guarentire siffatti diritti, e prescrivere tali sacri doveri. Perciò la provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napolitana, alla presenza dell’Essere supremo, e sotto la sua guarentigia, proclama i dritti e i doveri dell’uomo, del cittadino e del popolo e fa le seguenti dichiarazioni: Art. 1 – Tutti gli uomini sono eguali, ed in conseguenza tutti gli uomini hanno dritti eguali. Quindi la legge nelle pene e ne’ premi, senza altra distinzione salvo quella delle qualità morali, deve tutti egualmente considerarli. Dritti dell’uomo Art. 2 – Ogni uomo ha dritto di conservare e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche e morali. Art. 3 – Ogni uomo ha dritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche e morali, come più gli aggrada, colla sola limitazione di non impedir gli altri a far lo stesso né disorganizzare il corpo politico cui appartiene. Quindi la libertà, che è per appunto l’anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze come gli piace, coll’enunciata limitazione, è il secondo dritto dell’uomo. Questa distrutta, è distrutto l’uomo morale, poiché le facoltà che non si possono esercitare, divengono nulle. Art. 4 – La libertà di opinione è un diritto dell’uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il dritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però di nutrire tutte le opinioni che gli sembrano vere. Art. 5 – La libertà delle volizioni è la conseguenza del libero dritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero che prescrive la ragione. Art. 6 – Il sesto dritto dell’uomo è la facoltà di adoperare l’azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purché non impedisca gli altri a far lo stesso. Art. 7 – Quindi deriva il diritto di manifestare colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni e volizioni, purché non si turbino i dritti degli altri e quelli del corpo sociale. Art. 8 – Nasce benanche dal sesto dritto quello della proprietà. L’uomo che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciocché il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime. Art. 9 – La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà è un dritto dell’uomo. Senza di essa è precario ogni altro dritto. L’anzidetta resistenza è un dritto dell’uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le autorità perpetue ed ereditarie, tiranniche sempre. Dritti del cittadino Art. 10 – Ogni cittadino ha il dritto di essere guarentito dalla pubblica forza in tutti i suoi dritti naturali e civili. Art. 11 – Ogni cittadino deve essere premiato o punito a proporzione de’ meriti e de’ delitti senza distinzione alcuna di persone. Art. 12 – Ogni cittadino ha il dritto di eleggere e di essere eletto pubblico funzionario, purché abbia le qualità morali richieste dalle legge. Dritti del popolo Art. 13 – Il dritto fondamentale del popolo è quello di stabilirsi una libera costituzione, cioè di prescrivere a sé stesso le regole colle quali vuol vivere in corpo politico. Art. 14 – Quindi deriva il dritto di poter mutare, quando lo stimi a proposito, la forma del governo, purché dia a se stesso una libera costituzione: poiché niuno ha il dritto di far ciò che gli nuoce. La sovranità è un dritto inalienabile del popolo, laonde o da sé, o per mezzo dei suoi rappresentanti, può farsi delle leggi conformi alla costituzione che si ha stabilita, e può farle eseguire, perciocché senza l’esecuzione le leggi rimangono nulle. Art. 15 – Il popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch’è il baluardo di tutti i dritti. Art. 16 – Ha il dritto di imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini riunendosi in società, siccome hanno ceduto l’esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte dei loro beni, che è necessaria al mantenimento dell’ordine che la fa sussistere. Doveri dell’uomo I doveri dell’uomo sono obbligazioni o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Ed è questo il medesimo principio dal quale abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza e l’eguaglianza degli uomini. Art. 17 – Il dovere fondamentale dell’uomo è di rispettare i dritti degli altri. L’eguaglianza importa, che tanto valgono i nostri quanto i dritti degli altri. Art. 18 – Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare e migliorare l’essere de’ suoi simili, perciocché per la somiglianza di natura ciascun uomo dev’essere affetto verso gli altri come verso se stesso. Art. 19 – Quindi è sacro dovere dell’uomo di alimentare i bisognosi. Art. 20 – È obbligato ogni uomo d’illuminare e d’istruire gli altri. Doveri del cittadino Il principio dei doveri civili si è, che la società vien composta dall’aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge, deve dirigere le volontà individuali. Art. 21 – Ogni cittadino deve obbedire alle leggi emanate dalla volontà generale o da’ legittimi rappresentanti del popolo. Art. 22 – Ogni cittadino deve obbedire alle autorità costituite dal popolo. Art. 23 – Ogni cittadino deve conferire colle opere e colle contribuzioni al mantenimento dell’ordine sociale. E perciò ogni cittadino dev’essere militare. Art. 24 – Ogni cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse dei delitti commessi innanzi ai magistrati competenti. Doveri de’ pubblici funzionarii Art. 25 – I pubblici funzionarii debbono guarentire ogni cittadino contro l’interna ed esterna violenza. Art. 26 – Ogni pubblico funzionario deve consecrar se stesso, il suo ingegno, la sua fortuna e la sua vita per la conservazione e pel vantaggio della Repubblica. COSTITUZIONE Art. 1 – La Repubblica Napoletana è una e indivisibile. Art. 2 – L’universalità dei cittadini della Repubblica è il Sovrano. Titolo I Divisione del territorio Art. 3 – Il territorio continentale della repubblica napoletana è diviso per ora in diciassette dipartimenti, i quali sono: 1) Gran Sasso; 2) Aterno; 3) Majella; 4) Liri; 5) Vesuvio; 6) Biferno; 7) Gargano; 8) Calore; 9) Sele; 10) Palinuro; 11) Bradano; 12) Vulture; 13) Leuca; 14) Polino; 15) Crati; 16) Lacinio; 17) Leucopetra. Art. 4 – Il Corpo legislativo può cambiare o rettificare i limiti ed il numero de’ dipartimenti; purché la superficie di un dipartimento non sia più estesa di... Art. 5 – Ciascun dipartimento è diviso in cantoni: e ciascun cantone in comuni: i limiti de’ cantoni possono ancora esser rettificati o cambiati dal Corpo legislativo, ma in guisa che la distanza di ogni comune dal capo‑luogo del cantone non sia più di sei miglia. Titolo II Stato politico dei cittadini Art. 6 – Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica dell’età di 23 anni compiuti, ed ascritto sul registro civico del suo cantone, e domiciliato per un anno intero sul territorio della repubblica, pagando una contribuzione diretta, è cittadino della repubblica. Art. 7 – Que’ naturali, che avran fatta una o più campagne per la difesa della repubblica, sono cittadini senza veruna condizione di contribuzione. Art. 8 – Il forestiere diventa cittadino della repubblica, allor quando, dopo aver compiuti gli anni 23, e dopo di aver dichiarato di volersi stabilire nel territorio della repubblica, vi sia poi dimorato per sette anni di seguito; purché paghi una contribuzione diretta, e possegga in proprietà un fondo o uno stabilimento di agricoltura o di commercio, e che abbia sposata una donna della repubblica. Art. 9 – Nelle assemblee primarie i cittadini della repubblica soltanto possono votare, ed essi soli possono esser chiamati alle funzioni dalla costituzione stabilite. Art. 10 – Si perde l’esercizio de’ dritti di cittadino, soltanto: 1) Per la naturalizzazione in paese straniero; 2) Per l’associazione a qualunque corpo straniero, che richiede distinzione di nascita, o voto religioso; 3) Per accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo straniero; 4) Per condanna di pena afflittiva o infamante, fino alla riabilitazione. Art. 11 – I diritti di cittadino restano sospesi, soltanto: 1) Per interdetto giudiziario a causa di furore, di demenza o di imbecillità; 2) Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, detentore o donatario di tutta o parte della successione di un fallito; 3) Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4) Per accusa ammessa dal giurato di accusa; 5) Per condanna di contumacia, finché la sentenza non sia annullata; 6) Per decreto de’ censori. Art. 12 – Ogni cittadino che avrà dimorato sette anni di seguito fuori del territorio della repubblica senza missione o licenza o nome della nazione si ha come forestiere: egli non riacquista la cittadinanza, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte nell’art. 8. Art. 13 – Non possono i giovani essere ascritti sul registro civico, se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto del catechismo repubblicano. Le operazioni manuali dell’agricoltura si appartengono a’ mestieri. Questo articolo comincerà ad avere la sua piena esecuzione dopo un decennio. Titolo III Assemblee primarie Art. 14 – Si compongono le assemblee primarie da cittadini domiciliati nel medesimo cantone. Il domicilio richiesto per aver diritto di votare in queste assemblee debb’essere di un anno, e si perde il diritto per un anno di assenza. Nelle grandi comuni divise in più cantoni, ciascuno può votare nel cantone ove attualmente dimora, quantunque non vi sia domiciliato da un anno, purché la sua dimora per detto tempo sia stata in qualunque altro luogo del comune. Art. 15 – Niuno può sostituire a sé un altro nelle assemblee primarie, né per lo stesso oggetto votare in più di una di sette assemblee. Art. 16 – Non può esservi meno di un’assemblea primaria in ogni cantone. Ove ne sieno più, ciascuna è composta almeno di 450 cittadini, e di 900 al più. S’intende questo numero di que’ cittadini, presenti o assenti, che abbiano il dritto di votare. Art. 17 – Provvisionalmente il più anziano presiede alle assemblee primarie nel radunarsi: e le funzioni di segretario si adempiono provvisionalmente dal più giovane. Art. 18 – Definitivamente le assemblee primarie sono costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori. Art. 19 – Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare, l’assemblea provvisionalmente decide, dando luogo a ricorso al tribunale civile del dipartimento. Ma le elezioni seguite non saranno perciò alterate per le decisioni posteriori. Art. 20 – Il Corpo legislativo è il solo che decide sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie, nel caso che si sia trasgredita una espressa determinazione della costituzione. Art. 21 – Niuno può intervenire armato nelle assemblee primarie. Art. 22 – Esse regolano la loro polizia. Art. 23 – Le assemblee primarie si radunano: 1) Per accertare o rigettare i cambiamenti dell’atto costituzionale proposti dall’assemblea di revisione; 2) Per fare le elezioni che loro appartengono secondo la costituzione. Art. 24 – Esse si radunano in ogni anno di pieno loro dritto il primo germinale, e procedono secondo l’occorrente a nominare: 1) I membri dell’assemblea elettorale; 2) I giudici di pace ed i suoi assessori; 3) Il presidente dell’amministrazione municipale del cantone, o gli ufficiali municipali nei comuni al di sopra di 10.000 abitanti. Art. 25 – Immediatamente dopo questa elezione, si adunano nei comuni al di sotto di 10.000 abitanti le assemblee comunali le quali eleggono gli agenti di ciascun comune ed i loro aggiunti. Art. 26 – È nullo tutto ciò che si fa in un’assemblea primaria o comunale oltre l’oggetto della loro convocazione, e contro le forme determinate dalla costituzione. Art. 27 – Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto. Art. 28 – Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un suffragio, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni pubblica funzione per 20 anni, ed in caso di recidiva, per sempre. Titolo IV Assemblee elettorali Art. 29 – Ogni assemblea primaria nomina un elettore per ogni 200 cittadini, presenti o assenti, che abbian dritto di votare in detta assemblea. Fino al numero di 300 inclusivamente non si nomina che un solo elettore. Da 301 cittadini fino a 500, se ne nominano due: da 500 fino a 700, tre; e quattro da 700 fino a 900. Art. 30 – I membri delle assemblee elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono essere rieletti prima che sieno decorsi tre anni. Art. 31 – Niuno può essere nominato elettore, se non abbia l’età di 25 anni compiuti, e se alle qualità necessarie per esercitare i dritti di cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni: – Nelle comuni al di sopra di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo o di una casa della rendita eguale al valore locale di 200 giornate di lavoro di campagna; – Nelle comuni al di sotto di 6000 abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di una casa o di un fondo, che gli renda il valore locale di 150 giornate di lavoro di campagna; Nei villaggi, quella di proprietario o usufruttuario di beni, la cui rendita sia eguale al valore di 150 giornate di lavoro di campagna, o di fittaiuolo o socio di beni della rendita di 200 giornate di lavoro di campagna. – La rendita richiesta dalla legge può cumulativamente esser composta di tutti gli enunciati prodotti. Art. 32 – In ogni anno il dì 20 germile si riuniscono le assemblee elettorali in ogni dipartimento, e in dieci giorni, senza proroga, terminano tutte le elezioni che si hanno a fare; dopo di che esse sono disciolte di pieno diritto. Art. 33 – Le assemblee elettorali di altro non possono occuparsi che delle sole elezioni, di cui sono incaricate; né possono inviare o ricevere alcuna memoria, petizione o deputazione. Art. 34 – Esse non possono aver tra loro alcuna corrispondenza. Art. 35 – I cittadini che sono stati membri di un’assemblea elettorale non possono prendere più il titolo di elettori, né riunirsi con questa qualità a coloro che sono stati membri di detta assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale. Art. 36 – Gli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 del titolo precedente sulle assemblee primarie sono comuni alle assemblee elettorali. Art. 37 – Le assemblee elettorali, secondo l’occorrente, eleggono: 1) membri del Corpo legislativo, cioè i membri del Senato e del Consiglio; 2) I membri del tribunale di cassazione; 3) Gli alti giurati; 4) Gli amministratori del dipartimento; 5) Il presidente, l’accusatore pubblico, il cancelliere ed i giudici del tribunale criminale; 6) I giudici del tribunale civile; 7) Gli efori; 8) I censori nei cantoni del dipartimento. Art. 38 – Quando alcuno è eletto dalle assemblee elettorali a prendere il luogo di un morto, di un dimesso o destituito, si considera eletto per quel tempo che restava al funzionario cui è surrogato. Art. 39 – Il commessario dell’Arcontato presso l’amministrazione di ogni dipartimento, è tenuto sotto pena di destituzione, di avvisare l’Arcontato dell’apertura e chiusura delle assemblee elettorali. Egli non può arrestarne, o sospenderne le operazioni, né entrare nel luogo delle sessioni; ma ha il dritto di farsi comunicare il processo verbale tra le ventiquattro ore che seguono, ed è obbligato di denunziare all’Arcontato le violazioni fatte alla costituzione. Titolo V Potere legislativo Disposizioni generali Art. 40 – Il Corpo legislativo si compone di un Senato e di un Consiglio. Art. 41 – Non può mai il Corpo legislativo delegare ad uno o più de’ suoi membri, né a chi che sia alcuna funzione commessagli ed attribuitagli dalla costituzione. Art. 42 – Esso non può esercitare né per se stesso, né per mezzo di delegati, il potere esecutivo o giudiziale. Art. 43 – L’esercizio di ogni altra funzione pubblica, eccetto quella di archivista della repubblica, o di membro dell’istituto nazionale, è incompatibile colla qualità di membro del Corpo legislativo. Art. 44 – Il modo di surrogare definitivamente o temporaneamente i funzionarii pubblici a coloro che vengono eletti membri del Corpo legislativo, è determinato dalla legge. Art. 45 – Ogni dipartimento concorre in proporzione della sua popolazione alla nomina de’ membri del Senato e del Consiglio. Art. 46 – Il Corpo legislativo sugli stati della popolazione, che dee richiedere a tutti i dipartimenti in ogni decennio, determina il numero dei membri del Senato e del Consiglio, che ogni dipartimento dee nominare. Durante questo intervallo non può farsi niun mutamento sopra questa ripartizione. Art. 47 – I membri del Corpo legislativo si considerano come rappresentanti della intera nazione, e non già del dipartimento che li ha nominati, né può esser dato loro alcun mandato. Art. 48 – Il Senato e il Consiglio si rinnovano in ogni anno del terzo. Art. 49 – Niuno può essere rieletto membro del Corpo legislativo se non tre anni dopo esserne uscito. Art. 50 – Se il Senato ovvero il Consiglio, per istraordinarie circostanze si trovi ridotto a meno di due terzi de’ suoi membri, ne dà avviso al potere esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le assemblee primarie del dipartimento, che debbono surrogare i membri del Corpo legislativo. Le assemblee primarie nominano immantinenti gli elettori, che procedono alle necessarie surrogazioni. Art. 51 – Se il potere esecutivo fra lo spazio di venti giorni manca di far convocare le assemblee primarie, il Corpo legislativo di pieno diritto può, e deve farle convocare, perché procedano alla elezione. Art. 52 – I membri novellamente eletti per la surrogazione debbonsi immediatamente riunire al loro corpo. Art. 53 – I membri regolarmente eletti in ogni anno pel Senato e pel Consiglio si riuniscono il primo pratile di ciascun anno nel comune indicato dal precedente Corpo legislativo, o in quello stesso comune in cui ha tenuto le sue ultime sessioni; purché non ne avesse designato un altro. Art. 54 – Il Senato ed il Consiglio riseggono entrambi nello stesso comune. Art. 55 – Il Corpo legislativo, è sempre permanente: nondimeno esso può aggiornare le sue sessioni. Art. 56 – Non possono per niun caso il Senato ed il Consiglio riunirsi in una stessa sala. Art. 57 – Le funzioni del presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di segretario di tre mesi. Art. 58 – Il Senato ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore da essi determinato. Art. 59 – Si appartiene ai medesimi il dritto di polizia sopra i loro membri; ma non possono condannarli a pena maggiore di un arresto in casa per otto giorni e della prigionia di tre giorni. Art. 60 – Sono pubblicate le sessioni del Senato e del Consiglio; non può il numero degli assistenti eccedere la metà dei membri. Art. 61 – I processi verbali del Senato e del Consiglio sono impressi. Art. 62 – Tutti i suffragi si danno col sedersi ed alzarsi: in caso che la terza parte dei membri domandi il suffragio nominale, si prendono i nomi a scrutinio segreto. Art. 63 – Nel Senato e nel Consiglio, sulla domanda di un terzo de’ membri, possono essi riunirsi in comitato generale, ma solamente per discutere, non per deliberare. Art. 64 – Né il Senato né il Consiglio possono creare nel loro seno alcun comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia meriti di esser preparata, di nominare tra i loro membri una speciale commissione, che si limiti soltanto all’oggetto proposto, la quale si discioglie subito che sia risoluto l’oggetto divisato. Art. 65 – I membri del Corpo legislativo ricevono una indennità annuale in ducati 1500. Art. 66 – L’Arcontato non può far passare o soggiornare alcun corpo di milizie alla distanza di quindici miglia dal comune ove risiede il Corpo legislativo, senza autorizzazione o richiesta del medesimo. Art. 67 – Presso il Corpo legislativo risiede una guardia di cittadini, scelta dalla guardia nazionale sedentanea di tutti i dipartimenti, o di quelli che esso stima a proposito, la quale non è minore di 700 uomini di servizio attivo. Art. 68 – Il modo di questo servizio e la sua durata si determina dal Corpo legislativo. Art. 69 – In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo legislativo, né vi manda alcuna deputazione. Del Senato Art. 70 – Il Senato si compone di cinquanta senatori. Art. 71 – Per essere eletto membro del Senato si richieggono le seguenti condizioni: 1) L’età di 40 anni compiuti; 2) Essere maritato o vedovo; 3) Essere domiciliato sul territorio della repubblica durante un decennio precedente alla elezione; 4) Essere stato membro di qualche amministrazione dipartimentale, o del potere giudiziario. La condizione degli anni 40 di età non sarà richiesta prima di un decennio dallo stabilimento della repubblica; fino a quel tempo potrà bastare l’età di anni 30. Le altre condizioni non si richiederanno che dopo sette anni dallo stabilimento della repubblica. Art. 72 – Il Senato non può deliberare se la sessione non è composta di 30 membri almeno. Art. 73 – La proposta delle leggi esclusivamente si appartiene al Senato. Art. 74 – Niuna proposta può esser deliberata né risoluta se non osservandosi le forme seguenti: 1) Si fanno tre letture della proposta. L’intervallo tra due di queste letture non può esser minore di dieci giorni; 2) Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Senato dopo la prima o la seconda può dichiarare esservi luogo all’aggiornamento, o non esservi luogo a deliberare; 3) Ogni proposta deve essere impressa, e distribuita ai membri almeno due giorni prima della seconda lettura; 4) Dopo la terza lettura, il Senato decide se debba o no aggiornarsi. Art. 75 – Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può esser riproposta se non dopo un anno compiuto. Art. 76 – Le proposte adottate dal Senato si chiamano determinazioni. Art. 77 – Il proemio di ogni determinazione deve portare: 1) le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte; 2) l’atto col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non esservi luogo all’aggiornamento. Art. 78 – Non si richieggono le forme prescritte nell’articolo 74 per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato. Questa dichiarazione espone i motivi dell’urgenza; e se ne deve fare menzione nel proemio della determinazione. Del Consiglio Art. 79 – Il Consiglio è composto di 120 membri. Art. 80 – Niuno può essere eletto membro del Consiglio: 1) Se egli non abbia l’età di 30 anni compiuti; 2) Se non sia stato domiciliato sul territorio della repubblica per dieci anni immediatamente precedenti alla elezione; 3) Se non sia maritato o vedovo; 4) Se non sia stato membro di qualche amministrazione almeno municipale. Art. 81 – La condizione dell’età dee correre dopo un decennio dalla costituzione della repubblica, fino al qual tempo può bastare l’età di 25 anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi che dopo un decennio. Art. 82 – La condizione del domicilio e quella dell’articolo 71, non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo. Art. 83 – Il Consiglio non può deliberare se la sessione non è composta almeno di 81 membri. Art. 84 – Appartiene esclusivamente al Consiglio di approvare o rigettare le determinazioni del Senato. Art. 85 – Tostoché una determinazione del Senato perviene al Consiglio, il presidente ne fa leggere il proemio. Art. 86 – Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla costituzione. Art. 87 – Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare o rigettare l’atto di urgenza. Art. 88 – Rigettato l’atto di urgenza, il Consiglio più non delibera sulla determinazione. Art. 89 – Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l’intervallo tra due di queste letture non può esser minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ogni lettura. Due giorni almeno prima della seconda lettura, ogni determinazione è impressa e distribuita. Art. 90 – Le determinazioni del Senato, approvate dal Consiglio, si chiamano leggi. Art. 91 – Il proemio delle leggi porta la data delle sessioni del Consiglio, nelle quali le tre letture si sono fatte. Art. 92 – Si deve inserire nel proemio della legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta l’urgenza della legge. Art. 93 – La proposta, ossia la determinazione della legge fatta dal Senato, è individua. Il Consiglio dee rigettare o approvare tutti gli articoli insieme. Art. 94 – L’approvazione del Consiglio sopra ogni determinazione di legge, si esprime con questa formula sottoscritta dal presidente e da’ segretari: “il Consiglio approva”. Art. 95 – Il rifiuto di accettare per causa di ommissione delle forme divisate nell’articolo 74, si esprime con questa formula sottoscritta dal presidente e dai segretari: “La costituzione annulla”. Art. 96 – Il rifiuto di accettare per altra causa la determinazione proposta, sarà espresso dal presidente e dai segretari con questa formula “il Consiglio non può accettare”. Art. 97 – Nel caso del precedente articolo non può la determinazione esser dal Senato nuovamente presentata, se non dopo scorso un anno. Art. 98 – Il Senato nondimeno può in qualunque tempo presentare una deliberazione, che contenga degli articoli, i quali facevano parte della determinazione rigettata. Art. 99 – Il Consiglio manda nel medesimo giorno le leggi accettate così al Senato che all’Arcontato. Art. 100 – La residenza del Corpo legislativo può esser cambiata dal Consiglio, determinando un altro luogo, ed il tempo in cui esso ed il Senato vi si debbano trasferire. Questo decreto del Consiglio sopra tale oggetto è irrevocabile. Art. 101 – Dopo un tal decreto, né il Senato né il Consiglio possono più deliberare nel comune dove hanno avuto fino allora la residenza. Sono rei di attentato contro la sicurezza della repubblica quei membri che vi continuassero le loro funzioni. Art. 102 – I membri dell’Arcontato che ritardassero o rifiutassero di suggellare, promulgare ed inviare il decreto della translazione del Corpo legislativo, sono rei del medesimo delitto. Art. 103 – Se nel ventesimo giorno dopo quello stabilito dal Consiglio, la maggioranza del Senato e quella del Consiglio non abbian fatto conoscere alla repubblica il loro arrivo nel novello luogo stabilito, o la loro riunione in altro luogo qualunque, gli amministratori del dipartimento, ed in loro mancanza i tribunali civili del dipartimento, convocano le assemblee primarie per nominare gli elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo Corpo legislativo, colla elezione de’ 50 e de’ 120. Art. 104 – Gli amministratori del dipartimento, che nel caso dell’articolo precedente indugiano a convocare le assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica. Art. 105 – Son dichiarati rei del medesimo delitto tutti i cittadini che mettono ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali, nel caso dell’articolo precedente. Art. 106 – I membri del nuovo Corpo legislativo si raduneranno nel luogo dove il Consiglio avea trasferite le sue sessioni. Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo si trovino in maggioranza, quivi risiede il Corpo legislativo. Art. 107 – Niuna proposta di legge, eccetto il caso dell’articolo 100, può cominciare a farsi nel Consiglio. Della guarentigia de’ membri del Corpo legislativo Art. 108 – I cittadini che sono, o sono stati membri del Corpo legislativo, non possono esser citati, accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni; purché non sia a favore dei poteri ereditarii e perpetui. Art. 109 – Essi, immediatamente dopo la loro nomina fino al 30° giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorché nelle forme prescritte negli articoli seguenti. Art. 110 – Possono essere arrestati in flagranza di delitto; ma se ne dee immediatamente dar notizia al Corpo legislativo, ed il processo non può esser continuato se non dopo che il Senato avrà dichiarato di ammettersi l’accusa, e che il Consiglio l’avrà decretato. Art. 111 – Eccetto il caso del flagrante delitto, i membri del Corpo legislativo non possono esser menati innanzi agli ufficiali di polizia, né posti in istato di arresto, se prima il Senato non abbia dichiarato di ammettersi l’accusa in giudizio, e che il Consiglio non l’abbia decretato. Art. 112 – Niun membro del Corpo legislativo, eccetto i casi dei due articoli precedenti, può esser tradotto dinanzi ad altro tribunale che all’alta corte di giustizia. Art. 113 – Essi son tradotti innanzi alla stessa corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza interiore della repubblica. Art. 114 – Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un membro del Corpo legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta ed indirizzata al Senato. Art. 115 – Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell’art. 74, il Senato ammette la denuncia, esso la dichiara in questi termini: “La denuncia contro N.N. per lo fatto di... colla data di... sottoscritta da... è ammessa”. Art. 116 – L’incolpato è allora chiamato: egli ha per comparire tre giorni interi di dilazione: se si presenta, è inteso nell’interno del luogo delle sessioni del Senato. Art. 117 – Siasi oppur no presentato l’incolpato dopo l’anzidetta dilazione, il Senato dichiara, se vi è luogo o no all’esame della sua condotta. Art. 118 – Se il Senato dichiara che vi è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal Consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo, è inteso nell’interno del luogo delle sessioni del Consiglio. Art. 119 – O che l’imputato si sia presentato o no, il Consiglio dopo questa dilazione, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall’articolo 89, pronunzia se vi ha luogo all’accusa, ed invia l’accusato innanzi all’alta corte di giustizia, la quale è obbligata d’istruire il processo, senza alcun ritardo. Art. 120 – Ogni discussione così del Senato come del Consiglio, riguardante l’imputazione o l’accusa di un membro del Corpo legislativo, si fa in comitato generale. Ed ogni deliberazione sopra gli oggetti medesimi si prende a suffragio nominale, ed a scrutinio segreto. Art. 121 – L’accusa pronunziata contro un membro del Corpo legislativo, porta seco sospensione. Se egli è assoluto da decreto dell’alta corte di giustizia, riprende le sue funzioni. Relazione del Senato e del Consiglio fra loro Art. 122 – Allorché il Senato ed il Consiglio sono definitivamente costituiti, se ne danno vicendevolmente avviso per mezzo di un messaggio di Stato. Art. 123 – Ciascuno di essi nomina due messaggi di Stato addetti al proprio servigio. Art. 124 – I messaggi portano al Senato, al Consiglio ed all’Arcontato le leggi e gli atti del Corpo legislativo: e per onesto oggetto è loro permesso di entrare ne’ rispettivi luoghi delle sessioni: essi camminano preceduti da due portieri. Art. 125 – Né il Senato né il Consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue sessioni, senza il vicendevole consenso. Promulgazione delle leggi Art. 126 – L’Arcontato appone il suggello e pubblica le leggi e gli atti del Corpo legislativo fra lo spazio di due giorni da che gli ha ricevuti. Art. 127 – Esso deve apporre il suggello e promulgare in un giorno le leggi e gli atti del Corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza. Art. 128 – La promulgazione delle leggi e degli atti del Corpo legislativo viene ordinata nella seguente formola: “A nome della Repubblica Napoletana (legge, o atto del Corpo legislativo) l’Arcontato ordina, che la legge o l’atto legislativo suddetto sia pubblicato ed eseguito, e munito del suggello della repubblica”. Art. 129 – Le leggi, il proemio delle quali non esprime l’osservanza delle forme prescritte dagli articoli 74 e 89, non possono essere promulgate. dall’Arcontato, e la sua responsabilità, rispetto a questo, dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, per le quali l’atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio. Titolo VI Potere esecutivo Art. 130 – Il potere esecutivo è delegato ad un corpo, denominato Arcontato, composto di cinque membri eletti dal Corpo legislativo, il quale in questo caso fa le veci dell’assemblea elettorale a nome della nazione. Art. 131 – Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun membro dell’Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dell’anzidetta lista. Art. 132 – Gli arconti debbono aver compiuti 40 anni di età. Art. 133 – Non possono essere scelti che tra que’ cittadini i quali sono stati membri del Corpo legislativo, o ministri. La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della repubblica. Art. 134 – Dopo il sesto anno dallo stabilimento della repubblica, i membri del Corpo legislativo non potranno essere eletti né membri dell’Arcontato né ministri, mentre sono nell’esercizio delle loro funzioni legislative, né due anni appresso, dopo terminate le stesse funzioni. Art. 135 – In ciascun anno l’Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de’ suoi membri nel primo anno, e tre nell’anno appresso. Nel primo anno dello stabilimento della repubblica sarà deciso a sorte l’uscita successiva di que’ membri nominati la prima volta. Art. 136 – Niuno de’ membri che sia uscito dall’Arcontato può essere rieletto prima che sieno scorsi cinque anni. Art. 137 – L’ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi, non possono essere nel medesimo tempo arconti, né succedersi che dopo l’intervallo di cinque anni. Art. 138 – Un cittadino che sia stato generale in capo di armata, non potrà essere eletto arconte che tre anni dopo esser cessato dal comando militare. Art. 139 – In caso di vacanza di un arconte per morte, dimissione, o altrimenti, il Corpo legislativo eleggerà il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza. Il Senato è obbligato di proporre i candidati tra i primi cinque giorni; ed il Consiglio dee terminare l’elezione negli ultimi cinque. Il nuovo eletto dee compiere il tempo di quello che è mancato. Ma se il tempo da compiersi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto, dopo aver compiuto il tempo che rimaneva a compiersi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello che viene ordinato nell’art. 135. Art. 140 – Ogni arconte, a vicenda, fa da presidente soltanto per tre mesi. Il presidente ha la sottoscrizione e la custodia del suggello. Le leggi e gli atti del Corpo legislativo sono indirizzati all’Arcontato sotto il nome del suo presidente. Art. 141 – L’Arcontato non può deliberare se non intervengono almeno tre membri. Art. 142 – Esso sceglie fuori del suo seno un segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato. Art. 143 – Può l’Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l’assistenza del segretario, nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi membri. Art. 144 – L’Arcontato provvede a norma delle leggi alla sicurezza esterna ed interna nella repubblica. Esso può far de’ proclami conformi alle leggi, e per l’esecuzione delle medesime. Esso dispone della forza armata: ma non potrà mai l’Arcontato in niun caso, o tutto, o per mezzo di alcuno de’ suoi membri, comandarla, né in tempo delle sue funzioni, né due anni dopo dal giorno che saranno terminate. Art. 145 – Essendo avvisato l’Arcontato che si fanno cospirazioni contro la sicurezza interna o esterna della repubblica, può decretare ordini o mandati di arresto, o chiamare innanzi a sé coloro che si presumono autori o complici, e può interrogarli: ma è obbligato, sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria, di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all’ufficiale di polizia, perché si proceda a norma delle leggi. Art. 146 – L’Arcontato nomina i generali in capo, ma non può sceglierli fra i parenti o congiunti de’ suoi membri, ne’ gradi espressi dall’articolo 137. Art. 147 – Esso invigila e procura l’esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e ne’ tribunali per mezzo de’ commissarii che vi destina. Art. 148 – Nomina fuori del suo seno i ministri e, parendogli a proposito, li destituisce. Non può sceglierli di età minore di 39 anni, né tra parenti e congiunti nei gradi espressi nell’art. 137. Art. 149 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate. Art. 150 – Il numero de’ ministri, che non può essere minore di quattro, né maggiore di sei, è determinato dal Corpo legislativo. Art. 151 – I ministri non formano Consiglio. Art. 152 – Sono rispettivamente responsabili della inesecuzione tanto delle leggi, quanto degli arresti dell’Arcontato. Art. 153 – Il ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento si nomina dall’Arcontato. Art. 154 – Nomina ancora i sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni dirette, ed alla amministrazione de’ beni nazionali. Art. 155 – Niun arconte può uscire dal territorio della repubblica se non due anni dopo aver terminate le sue funzioni. Art. 156 – Egli è obbligato durante questo tempo di far nota al Corpo legislativo la sua residenza. Art. 157 – L’art. 110 e seguenti, fino all’art. 121 inclusivamente, riguardanti la guarentigia del Corpo legislativo, sono comuni agli arconti. Art. 158 – Il Corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provvisionalmente fino al decreto finale quegli arconti i quali sono stati messi in giudizio. Art. 159 – Eccetto i casi divisati negli art. 117 e 119, né l’Arcontato né alcun de’ suoi membri può esser chiamato né dal Senato né dal Consiglio. Art. 160 – I conti e gli schiarimenti richiesti dal Senato o dal Consiglio all’Arcontato, si danno in iscritto. Art. 161 – È obbligato l’Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato ed al Consiglio il prospetto delle spese, la posizione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crede aversi a stabilire. Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia. Art. 162 – È permesso all’Arcontato di invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere qualche oggetto in considerazione: può ancora proporgli de’ provvedimenti, ma non già de’ progetti distesi in forma di leggi. Art. 163 – Niun arconte può allontanarsi più di tre giorni, senza l’espressa autorizzazione del Corpo legislativo, né allontanarsi dal luogo della residenza più di miglia 24. Art. 164 – Gli arconti non possono né fuori, né nell’interno delle loro case, comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll’abito designato. Art. 165 – L’Arcontato ha la sua guardia propria e continua, a spese della repubblica, la quale è composta di 120 uomini a piedi ed altrettanti a cavallo. Art. 166 – Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo. Art. 167 – Ogni arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie. Art. 168 – All’Arcontato, ed a ciascuno de’ suoi membri ogni posto di forza armata deve gli onori militari superiori. Art. 169 – L’Arcontato ha due messaggi di Stato, ch’egli stesso nomina e può dimettere. Costoro portano e nel Senato e nel Consiglio le lettere e le memorie dell’Arcontato; e però hanno l’entrata nel luogo delle loro rispettive sessioni, e sono preceduti da due portieri. Art. 170 – L’Arcontato risiede nella stessa comune in cui risiede il Corpo legislativo. Art. 171 – Gli arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della repubblica. Art. 172 – Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati seimila annui. Titolo VII Corpi amministrativi e municipali Art. 173 – In ogni dipartimento vi ha un’amministrazione centrale, ed in ogni cantone almeno un’amministrazione municipale. Art. 174 – Ogni membro di amministrazione dipartimentale o municipale debb’essere dell’età almeno di anni 25. Art. 175 – Non possono essere nel medesimo tempo membri di una stessa amministrazione, né succedersi se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i congiunti negli stessi gradi. Art. 176 – Ogni amministrazione dipartimentale è composta di cinque membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne’ primi quattro anni dal giorno della istallazione della costituzione, decide la sorte della uscita dei membri. Art. 177 – Vi ha in ogni comune, la cui popolazione oltrepassa i 10.000 abitanti fino a 100.000, una municipalità per se sola. Art. 178 – In ogni comune, la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, vi ha un agente municipale, e tre aggiunti. In quelli inferiori a 5000 abitanti fino a 1000, vi ha un agente municipale e due aggiunti. Nei comuni al di sotto di 1000 abitanti vi ha un agente municipale ed un solo aggiunto. Art. 179 – La riunione degli agenti municipali di ogni comune forma la municipalità del cantone. Art. 180 – Vi ha parimenti un presidente dell’amministrazione municipale scelto in tutto il cantone. Art. 181 – Nei comuni la cui popolazione oltrepassa i 10.000 abitanti fino a 50.000, vi sono cinque ufficiali municipali. In quelli di 50.000 fino a 100.000 ve ne sono sette. Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa 100.000 abitanti, vi saranno almeno tre amministrazioni municipali. In cosiffatti comuni la divisione delle municipalità si fà in maniera che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi 100.000 individui, né sia minore di 300.000. La municipalità di ogni circondario è composta di sette membri. Art. 182 – Nei comuni divisi in più municipalità, vi ha un dicastero centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo legislativo. Il dicastero è composto di tre membri, nominati dall’amministrazione del dipartimento, e confermati dall’Arcontato. Art. 183 – I membri di ogni amministrazione municipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà in ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più. Art. 184 – Gli amministratori dipartimentali, ed i membri delle amministrazioni municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo. Art. 185 – Ogni cittadino che fosse stato due volte di seguito eletto amministratore dipartimentale o municipale, e che ne abbia esercitato le funzioni, non può esser di nuovo eletto se non dopo lo spazio di due anni. Art. 186 – Mancando per caso di morte, dimissioni o altrimenti, uno o più membri di un’amministrazione dipartimentale o municipale, i rimanenti possono essere surrogati da amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de’ mancanti. Art. 187 – Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono alterare gli atti del Corpo legislativo, né quelli dell’Arcontato, né sospenderne l’esecuzione: né possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario. Art. 188 – Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio. Le regole ed il modo delle loro funzioni vengono determinati dal Corpo legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell’amministrazione interna. Art. 189 – L’Arcontato nomina un commessario presso ogni amministrazione dipartimentale o municipale, che può destituire quando il creda conveniente. Questo commessario invigila per la esecuzione delle leggi. Art. 190 – Il commessario presso ciascuna amministrazione deve esser trascelto tra i cittadini domiciliati da un anno nel dipartimento in cui l’amministrazione è stabilita. Egli deve almeno aver l’età di venticinque anni. Art. 191 – Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni del dipartimento, e queste a’ ministri. I ministri perciò possono annullare, ciascuno nel suo carico, gli atti delle amministrazioni municipali, ove questi atti sieno contrarii alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori. Art. 192 – Possono i ministri eziandio sospendere gli amministratori del dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle leggi ed agli ordini delle autorità superiori: e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto sopra i membri delle amministrazioni municipali. Art. 193 – Senza la formale conferma dell’Arcontato, niuna sospensione o annullamento diviene definitivo. Art. 194 – L’Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Esso può, credendolo necessario, sospendere o destituire gli amministratori così del dipartimento che del cantone, ed in caso di delitto, inviarli a’ tribunali del dipartimento. Art. 195 – Ogni decreto di cassazione di atti, di sospensione o destituzione di amministratori, deve esser motivato. Art. 196 – Essendo destituiti i cinque membri di un’amministrazione dipartimentale, l’Arcontato ne surroga degli altri, fino alla elezione seguente; ma non può scegliere i surrogandi provvisorii se non dagli amministratori antichi del medesimo dipartimento. Art. 197 – Non possono corrispondere fra loro le amministrazioni tanto del dipartimento quanto del cantone, se non sopra gli affari loro designati dalla legge, e non sopra gl’interessi generali della repubblica. Art. 198 – Ogni amministrazione deve annualmente render conto della sua amministrazione. I conti renduti dalle amministrazioni dipartimentali sono stampati. Art. 199 – Tutti gli atti de’ corpi amministrativi si rendono pubblici, descrivendosi in un registro, che tutti possono osservare. Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno medesimo in che viene compiuto. Art. 200 – L’Arcontato può, secondo le circostanze, prorogare il tempo stabilito per questo deposito, due mesi al più. Titolo VIII Potere giudiziario Disposizioni generali Art. 201 – Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal potere esecutivo né dal Corpo legislativo. Art. 202 – I giudici non possono mescolarsi nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento. Non possono arrestare o sospendere l’esecuzione di niuna legge, né citare dinanzi a sé gli amministratori per ragioni delle loro funzioni. Art. 203 – Niuno può esser deviato dai giudici dalla legge stabiliti, da alcuna commissione, né per altre attribuzioni, ove non sieno determinate da una legge anteriore. Art. 204 – La giustizia si amministra gratuitamente. Art. 205 – Non possono i giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata; né sospesi, se non per un’accusa ammessa. Art. 206 – L’ascendente, il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, il nipote ed i cugini nel primo grado, od i congiunti in questi medesimi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale. Art. 207 – Le sessioni de’ tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: i giudicati sono enunciati ad alta voce: vi saranno divisati i motivi ed i termini della legge applicata. Art. 208 – Niun cittadino, se non abbia compiuta l’età di anni 25, può essere eletto giudice di un tribunale del dipartimento, né giudice di pace, né giudice di un tribunale di commercio, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commessario dell’Arcontato presso i tribunali. Della giustizia civile Art. 209 – Non può essere impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli arbitri di loro scelta. Art. 210 – Dalle decisioni degli arbitri non vi è appello, né ricorso al tribunale di cassazione, se le parti espressamente non l’abbiano riserbato. Art. 211 – In ogni circondario determinato dalla legge vi ha un giudice di pace e più assessori. Art. 212 – I giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti. Art. 213 – La legge determina gli oggetti per i quali i giudici di pace, coi loro assessori, giudicano inappellabilmente, e quelli per i quali giudicano restando salvo l’appello. Art. 214 – Vi sono de’ tribunali particolari per lo commercio di terra e di mare. La legge determina i luoghi dove è utile stabilirli, i casi e le somme per le quali possono giudicare inappellabilimente. Art. 215 – Gli affari, il cui giudizio non appartiene a’ tribunali di commercio né a giudici di pace, né in ultima istanza, né coll’appello, sono portati immediatamente innanzi al giudice di pace ed a’ suoi assessori per esser conciliati. Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette al tribunale civile. Art. 216 – Vi ha un tribunale civile per ogni dipartimento. Ogni tribunale civile è composto almeno di quindici giudici, a’ quali è aggiunto un commessario ed un sostituto, nominati e deponibili dall’Arcontato, ed un cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti. Art. 217 – Nella elezione de’ giudici si nominano altresì cinque per supplemento. Art. 218 – Il tribunale civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla legge, sopra gli appelli dai decreti dei giudici di pace, de’ tribunali di commercio, e degli arbitri. Art. 219 – L’appello dai decreti del tribunale civile si porta dall’una all’altra sezione del tribunale. Una sezione per giudicare non può esser minore di cinque giudici. Art. 220 – I giudici riuniti nominano fra loro, a scrutinio segreto, il presidente di ciascuna sezione. Della giustizia criminale Art. 221 – Niuno può essere arrestato se non per esser condotto innanzi all’ufficiale di polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli ufficiali di polizia o dell’Arcontato nel caso dell’articolo 145, o di un ordine di cattura sia di un tribunale sia del direttore del giurì d’accusa, o per un decreto di accusa del Corpo legislativo, in caso che a questo appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione. Art. 222 – Per essere eseguito l’atto che ordina l’arresto, bisogna: 1) Che esprima formalmente il motivo dell’arresto, e la legge per cui è ordinato; 2) Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia all’incolpato. Art. 223 – La persona arrestata e condotta innanzi all’uffiziale di polizia, sarà all’istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno. Art. 224 – Se dall’esame risulta che non sussiste l’imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niuno caso potrà eccedere i tre giorni. Art. 225 – Niuna persona arrestata può esser detenuta se dà bastevole cauzione, in que’ casi che la legge permette di restar libero sotto malleveria. Art. 226 – Nel caso in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna persona può esser condotta o detenuta se non ne’ luoghi legalmente e pubblicamente designati per servire di casa di arresto, di carcere o di qualsiasi detenzione. Art. 227 – Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere persona alcuna se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli articoli 221 e 222, di un ordine di carcerazione, di un decreto di condanna alla prigione o alla detenzione, e senza farne prima annotazione sul registro. Art. 228 – Ogni custode o carceriere, senza che possa esserne da alcun ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all’ufficiale civile incaricato della polizia della casa di detenzione, essendone da questo ufficiale richiesto. Art. 229 – Il carceriere non può ricusarsi di presentare la persona detenuta ai suoi parenti ed amici che portano un ordine dell’ufficiale civile, il quale è obbligato sempre di concederlo, purché il custode o carceriere non presenti un ordine del giudice, trascritto nel suo registro, di tenere la persona arrestata in segreto. Art. 230 – Chiunque, non autorizzato dalla legge, sia qualunque la sua carica, il quale darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un individuo; o chiunque, in caso ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà e riterrà un individuo in luogo di detenzione non designato pubblicamente e legalmente, e tutti i custodi e carcerieri i quali contravverranno ai tre articoli precedenti, saranno rei del delitto di arbitraria detenzione. Art. 231 – Ogni rigore negli arresti, detenzioni o esecuzioni, eccedente, o diverso da quello che la legge prescrive, è un delitto. Art. 232 – La conoscenza dei delitti, la cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro o l’imprigionamento di tre giorni, è delegato al giudice di polizia, che pronunzia in ultima istanza. Art. 233 – Niuna persona può esser giudicata, se non per un’accusa ammessa da’ giurati, o decretata dal Corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarla. Art. 234 – Un primo giurì dichiara se l’accusa deve essere ammessa e rigettata. Il fatto viene dichiarato da un secondo giurì: e la pena dalla legge determinata è applicata da tribunali criminali. Art. 235 – I giurati votano a scrutinio segreto. Art. 236 – In ogni dipartimento vi sono de’ giurì di accusa, e di giudizio. Art. 237 – Il Corpo legislativo stabilirà i presidenti de’ giurì di accusa, quanti il bisogno ne richiede. Art. 238 – Presso il direttore del giurì di accusa vi sarà un commessario del potere esecutivo, ed un cancelliere. Art. 239 – Ogni direttore del giurì di accusa ha l’immediata sorveglianza di tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario. Art. 240 – Il direttore del giurì di accusa, come ufficiale di polizia, sopra le denunzie che di ufficio o per ordine dell’Arcontato gli fa l’accusatore pubblico, procede: 1) Per i delitti contro la libertà e la sicurezza individuali, de’ cittadini; 2) Per quelli commessi contro il diritto delle genti; 3) Per quelli di resistenza ai decreti od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite; 4) Per quelli di turbolenze mosse, o di turbolenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio. Art. 241 – In ogni dipartimento vi sarà un tribunale criminale, composto di un presidente, di un accusatore pubblico, di quattro giudici, del commessario del potere esecutivo, e di un cancelliere. Art. 242 – Il presidente, l’accusatore pubblico, i quattro giudici, ed il cancelliere, sono eletti dalle assemblee elettorali, durano due anni, e possono sempre esser rieletti. Art. 243 – L’accusatore pubblico è incaricato: 1) Di perseguitare i delitti su gli atti di accusa ammessa da’ primi giurati; 2) Di trasmettere agli uffiziali di polizia, le denuncie che sono loro direttamente indirizzate; 3) D’invigilare gli uffiziali di polizia, ed agire contro di essi secondo la legge, in caso di negligenza o di misfatti più gravi. Art. 244 – Il commessario del potere esecutivo ha l’incarico di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima della sentenza per l’applicazione della legge; d’invigilare l’esecuzione delle sentenze pronunziate dal tribunale criminale. Art. 245 – Non possono i giudici proporre ai giurati niuna questione complessiva. Art. 246 – Il giurì del giudizio è composto almeno di 12 giurati. L’accusato ha la facoltà di ricusarne, senza addurne i motivi, un numero che la legge determina. Art. 247 – Il processo dinanzi al giurì del giudizio è pubblico: né si può agli accusati negare l’assistenza di un difensore, scelto dai medesimi, o loro nominato di uffizio. Art. 248 – Ogni persona assoluta da un giurì legale non può esser ripresa, né accusata per lo medesimo delitto. Del tribunale di cassazione Art. 249 – In tutta la repubblica vi ha un sol tribunale di cassazione il quale decide: 1) Le domande di cassazione dei decreti senza appello emanati dai tribunali; 2) Le domande di rimettersi la giudicatura da un tribunale all’altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica; 3) Il regolamento de’ giudici, e le sospezioni contro un tribunale intero. Art. 250 – Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause; ma annulla i decreti ne’ processi in cui le forme sono state violate; o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge; e le rimette per rifarsi il giudizio al tribunale competente. Art. 251 – Se dopo una cassazione, il secondo giudicato è attaccato nel merito per le medesime ragioni che il primo, la questione non può essere agitata di nuovo nel tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, il quale pronunzia una legge, alla quale il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi. Art. 252 – È obbligato in ogni anno questo tribunale di mandare così al Senato come al Consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato dei decreti proferiti, colla indicazione al margine del testo della legge che ha determinato il decreto. Art. 253 – Il numero de’ giudici del tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de’ dipartimenti. Art. 254 – Questo tribunale si rinnova in ogni anno per la quarta parte. Le assemblee elettorali de’ dipartimenti nominano successivamente ed alternativamente i giudici che debbono surrogarsi a coloro che escono dal tribunale di cassazione. Art. 255 – I giudici di questo tribunale possono essere sempre rieletti. Art. 256 – Ogni giudice del tribunale di cassazione ha un supplementario, nominato dalla medesima assemblea elettorale. Art. 257 – Presso di questo tribunale vi ha un commessario, nominato e deponibile dall’Arcontato. Art. 258 – A questo tribunale, senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, l’Arcontato per mezzo del suo commessario denunzia gli atti coi quali i giudici hanno ecceduto i loro poteri. Art. 259 – Il tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denunzia al Corpo legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi o chiamati gl’incolpati. Art. 260 – Non può il Corpo legislativo annullare i giudizi di questo tribunale; può per altro procedere contro le persone dei giudici incorsi nella prevaricazione. Alta corte di giustizia Art. 261 – Vi ha un’alta corte di giustizia per le accuse ammesse dal Corpo legislativo, tanto contro i suo proprii membri, quanto contro quelli del potere esecutivo. Art. 262 – Essa è composta di cinque giudici, due accusatori nazionali, presi dal tribunale di cassazione, e di altri giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti. Art. 263 – L’alta corte di giustizia non si riunisce che in virtù di un proclama del Corpo legislativo scritto e pubblicato dal Consiglio. Art. 264 – Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo Consiglio. Questo luogo non può esser più vicino di 24 miglia a quello dove risiede il Corpo legislativo. Art. 265 – Come il Corpo legislativo ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione tira a sorte otto de’ suoi membri in pubblica sessione; e quindi nella stessa sessione a scrutinio segreto nomina cinque da questi otto: i cinque giudici così nominati formano l’alta corte di giustizia, e scelgono tra loro un presidente. Art. 266 – Il tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione, a scrutinio e per maggioranza assoluta, due de’ suoi membri per fare presso l’alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali. Art. 267 – Gli atti di accusa sono diretti e redatti dal Consiglio. Art. 268 – In ogni anno le assemblee elettorali di ciascun dipartimento nominano un giurato per l’alta corte di giustizia. Art. 269 – L’Arcontato fa stampare e pubblicare, un mese dopo le elezioni, la lista de’ giurati nominati per l’alta corte di giustizia. Titolo IX Della forza armata Art. 270 – La forza armata è stabilita per la difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per la interna sicurezza; per lo mantenimento dell’ordine, e per la esecuzione delle leggi. Art. 271 – La forza pubblica è essenzialmente obbediente. Niun corpo armato può deliberare. Art. 272 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentanea ed in guardia nazionale attiva. Della guardia nazionale sedentanea Art. 273 – La guardia nazionale sedentanea è composta di tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi. Art. 274 – La sua organizzazione e la sua disciplina sono le stesse per tutta la repubblica, e sono determinate dalla legge. Art. 275 – Niuno individuo della repubblica può esercitare i dritti di cittadino, se non è ascritto nel ruolo della guardia nazionale sedentanea. Art. 276 – Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata, le distinzioni di grado e la subordinazione. Art. 277 – Gli uffiziali della guardia nazionale sedentanea sono eletti a tempo da’ medesimi cittadini che la compongono, né possono esser rieletti che dopo un tempo determinato dalla legge. Art. 278 – Il comando della guardia nazionale sedentanea di un dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol cittadino. Art. 279 – Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento intero non può l’Arcontato nominare un comandante temporaneo. Art. 280 – In una città di dieci o più mila abitanti, non può il comando della guardia nazionale sedentanea essere continuamente confidato ad un sol cittadino. Della guardia nazionale in attività Art. 281 – La repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace sotto il nome di guardia nazionale in attività un’armata di terra e di mare. Art. 282 – L’armata si forma per arrolamento, nel modo dalla legge determinato. Art. 283 – Niun forestiere che non abbia acquistati i dritti di cittadino, può essere ammesso nelle armate della repubblica. Art. 284 – I generali in capo di terra e di mare si nominano nel solo caso della guerra. Essi ricevono dal potere esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni termina con una sola campagna; ma possono essere talvolta prolungate. Art. 285 – Il comando generale delle armate della repubblica non può essere affidato ad un solo cittadino. Art. 286 – L’armata di terra e di mare, per la disciplina, per la forma delle leggi e per la natura delle pene, è sottomessa a stabilimenti particolari. Art. 287 – Niuna parte della guardia nazionale, o attiva o sedentanea, può agire per lo servizio interno della repubblica, se non a richiesta per iscritto dell’autorità civile, nelle forme dalla legge divisate. Art. 288 – Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio. Essa non può trasportarsi da un cantone all’altro, senza essere autorizzata dall’amministrazione del dipartimento, né può, senza ordine dell’Arcontato, trasportarsi da uno in altro dipartimento. Art. 289 – Nondimeno, il Corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l’esecuzione dei giudicati e la procedura contro gli accusati sopra tutto il territorio della repubblica. Art. 290 – In caso d’imminente pericolo, può l’amministrazione municipale di un cantone chiamare la guardia nazionale de’ cantoni vicini. Ma l’amministrazione che l’ha richiesta, ed i capi della guardia nazionale richiesti, sono tenuti egualmente di renderne conto all’istante all’amministrazione dipartimentale. Art. 291 – Senza il previo consenso del Corpo legislativo, niuna milizia straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica napoletana. Titolo X Della educazione ed istruzione pubblica Art. 292 – L’educazione è fisica, morale ed intellettuale. Art. 293 – L’educazione fisica, morale ed intellettuale privata, che debbono i padri di famiglia dare a’ loro figliuoli fino all’età di sette anni, è prescritta dalla legge. Art. 294 – L’educazione pubblica comincierà all’età di sette anni compiuti. Art. 295 – In ogni comune vi saranno dei luoghi pubblici, dei ginnasii e campi di Marte, destinati a vari esercizii ginnastici e guerrieri. Art. 296 – I soprastanti e gl’istruttori saranno scelti a scrutinio dalle municipalità. I soprastanti debbono avere almeno cinquanta anni compiuti. Art. 297 – Ogni padre di famiglia è responsabile della educazione de’ suoi figliuoli. Art. 298 – In ogni giorno festivo i giovanetti maggiori di sette anni intervengono nei luoghi dalla legge stabiliti a sentire la spiega del catechismo repubblicano. Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali che la legge stabilisce. Art. 299 – Vi sono de’ teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni sono dirette a promuovere lo spirito della libertà. Art. 300 – Vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare le virtù repubblicane. Art. 301 – Vi sono delle scuole primarie, nelle quali i giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell’aritmetica, ed il catechismo repubblicano. Art. 302 – La repubblica s’incarica delle spese per l’abitazione degl’istitutori. Art. 303 – In diverse parti della repubblica vi sono delle scuole superiori alle scuole primarie, il cui numero sarà in tal modo regolato, che ve ne sia almeno una per ogni dipartimento. Art. 304 – Per tutta la repubblica vi è un istituto nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoperte, e di perfezionare le arti e le scienze, e d’invigilare e dirigere tutte le scuole. Art. 305 – I diversi stabilimenti di educazione e d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione né corrispondenza amministrativa. Art. 306 – I cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione e d’istruzione, ma conformi alle leggi della repubblica, come ancora delle libere società per concorrere a’ progressi delle lettere, delle scienze e delle arti. Della censura Art. 307 – In ogni cantone vi è un tribunale di censura, composto di cinque membri, i quali a scrutinio si eleggono un segretario. Art. 308 – I membri di questo tribunale si eleggono dalle assemblee elettorali conformemente all’articolo 37. Art. 309 – Niuno può essere eletto membro della censura, se non abbia almeno cinquanta anni compiuti, e non sia cittadino domiciliato nel cantone almeno cinque anni di seguito precedenti alla elezione. Art. 310 – Le loro funzioni finiscono coll’anno; dopo tal termine più non si potranno riunire in qualità di censori. Art. 311 – I membri usciti non possono essere rieletti se non dopo un triennio. Art. 312 – Essi si radunano ogni tre mesi nel capoluogo del cantone. Le loro sessioni non si prolungano più di otto giorni. Art. 313 – Essi giudicano dei costumi dei cittadini, tanto di ufficio quanto per denuncie ricevute dai giudici di pace. Art. 314 – Se alcuno viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto o voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua famiglia, userà dei modi superbi ed insolenti e contro l’eguaglianza; sarà dai censori privato del dritto attivo o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo. Art. 315 – Non posson i censori infliggere la pena censoria a coloro che si trovano costituiti in autorità: ma dopo terminate le loro pubbliche funzioni, possono punirli per que’ vizi che avranno manifestati anche nel corso delle loro cariche. Art. 316 – I censori debbono altresì vegliare sulla educazione pubblica, e possono punire tutti i funzionarii a quella destinati, così per omissione come per commissione. Art. 317 – I decreti di questo tribunale sono inappellabili: si debbono stampare, leggere ed affiggere in tutti i luoghi pubblici. Art. 318 – L’articolo 108 e seguenti fino all’articolo 121, sono comuni ai membri del tribunale di censura. Titolo XI Finanze Contribuzioni Art. 319 – Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno stabilite dal Corpo legislativo: ad esso solamente si appartiene stabilirle. Non possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Art. 320 – Il Corpo legislativo può determinare quella specie di contribuzione che crede necessaria: ma deve in ogni anno stabilire una imposizione prediale, ed una imposizione personale. Art. 321 – Le contribuzioni di ogni maniera sono ripartite fra tutti i cittadini, in proporzione delle loro facoltà. Art. 322 – L’Arcontato dirige ed invigila la percezione e l’incassamento delle contribuzioni, ed a questo effetto dà tutti gli ordini necessari. Art. 323 – I conti distinti della spesa de’ ministri, sottoscritti e documentati dai medesimi, si pubblicano in sul cominciare di ogni anno. Lo stesso dee farsi riguardo all’introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche. Art. 324 – Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura, ed esprimono le somme ricevute e spese anno per anno in ogni parte d’amministrazione generale. Art. 325 – Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese particolari ne’ dipartimenti, relativi ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze, ed a tutti i lavori e stabilimenti pubblici. Art. 326 – Non possono le amministrazioni dipartimentali e municipali ripartire per imposizione somme maggiori di quelle stabilite dal Corpo legislativo, né deliberare o permettere senza autorizzazione del medesimo alcun imprestito locale a carico de’ cittadini del dipartimento, del comune o del cantone. Art. 327 – Al solo Corpo legislativo si appartiene il dritto di regolare la coniazione e l’emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e determinarne l’impronta. Art. 328 – L’Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione. Tesoreria nazionale e contabilità Art. 329 – Vi sono tre commessarii della tesoreria nazionale, nominati dal Consiglio sopra una triplice lista presentata dal Senato. Art. 330 – Le loro funzioni durano tre anni. Uno di essi si rinnova in ogni anno, ma può esser rieletto senza intervallo e indefinitamente. Art. 331 – I commessarii della tesoreria sono incaricati: 1) D’invigilare sulla riscossione di tutto il danaro nazionale; 2) Di ordinare il giro de’ fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal Corpo legislativo; 3) Di tenere un conto aperto d’introito ed esito col ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e con i pagatori stabiliti nei dipartimenti; 4) Di mantenere con detti ricevitori e pagatori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza per assicurare l’incassamento preciso e regolare delle pubbliche rendite. Art. 332 – Essi non possono far seguire alcun pagamento, sotto pena di esser trattati come rei di peculato, se non in virtù: 1) Di un decreto del Corpo legislativo, fino allo adempimento della somma dal medesimo decretata sopra ciascuno oggetto; 2) Di una decisione del potere esecutivo; 3) Della sottoscrizione di un ministro che ordina la spesa. Art. 333 – Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data così della decisione dell’Arcontato, come dei decreti del Corpo legislativo, i quali autorizzano il pagamento. Art. 334 – I ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento e le diverse agenzie nazionali, ed i pagatori dei dipartimenti, rimettono alla tesoreria nazionale i loro rispettivi conti. La tesoreria li verifica, e provvisionalmente li ammette. Art. 335 – Vi sono tre commessarii della contabilità nazionale, eletti dal Corpo legislativo nello stesso tempo e nelle stesse forme e condizioni che i Commessarii della tesoreria. Art. 336 – Il conto generale delle entrate e spese della repubblica, documentato da conti particolari e giustificativi, vien presentato dai commessarii della tesoreria a quelli della contabilità, i quali lo verificano e l’approvano. Art. 337 – I commessarii della contabilità danno conto al Corpo legislativo degli abusi, delle malversazioni e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl’interessi della repubblica. Art. 338 – Il risultato de’ conti ammessi dai commessarii della contabilità si stampa e si pubblica. Art. 339 – I commessarii così della tesoreria nazionale come della contabilità non possono essere né sospesi né dimessi, se non dal Corpo legislativo. Ma durante l’aggiornamento del Corpo legislativo, l’Arcontato provvisonalmente può sospendere e surrogare un commessario della tesoreria nazionale, coll’obbligo di riferire al Corpo legislativo, tostoché questo ha ripreso le sue sessioni. Titolo XII Relazioni estere Art. 340 – La guerra non può esser decisa se non dal Corpo legislativo sulla proposizione formale e necessaria del potere esecutivo. Art. 341 – Il Corpo legislativo deviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra. Art. 342 – In caso di cominciate od imminenti ostilità, di minacce o di preparativi di guerra contro la repubblica, l’Arcontato è obbligato d’impiegare per la difesa dello Stato, tutti i mezzi posti a sua disposizione; ma deve prevenire, senza alcuna dilazione, il Corpo legislativo. Può ancora proporre in questo caso l’accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potrebbero richiedere. Art. 343 – Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra e di mare come gli sembra conveniente e regolarne la direzione in caso di guerra. Art. 344 – È autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio e di neutralità, e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete. Art. 345 – L’Arcontato conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni che gli sembrano necessarie al bene dello Stato. Questi trattati e convenzioni si negoziano a nome della repubblica dagli agenti diplomatici nominati dal potere esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni. Art. 346 – Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, né contenere una alienazione del territorio della repubblica, né alcuna cosa che direttamente minacci la libertà. Art. 347 – I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal Corpo legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto che sono state conchiuse dall’Arcontato. Art. 348 – Né il Senato, né il Consiglio delibera sulla guerra e sulla pace se non in comitato generale. Art. 349 – I forestieri, sieno o pur no stabiliti nel territorio della repubblica, succedono a’ loro parenti forestieri o cittadini della repubblica. Essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne al pari di ogni altro cittadino, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Titolo XIII Custodia della Costituzione Art. 350 – Vi ha un corpo di tanti membri quanti sono i dipartimenti della repubblica, nominati in ogni anno dalle assemblee elettorali. Questo corpo si chiama degli efori: esso non interviene ad alcuna funzione pubblica, né riceve onori fuori del palazzo ove risiede. Art. 351 – Il corpo degli efori non può per se stesso, né per mezzo de’ suoi delegati esercitare il potere legislativo, esecutivo o giudiziario. Ciascun membro si reputa rappresentante della intera nazione, e non già del dipartimento che lo ha nominato. Art. 352 – Gli articoli 58 e seguenti fino all’articolo 64, sono comuni al corpo degli efori. Art. 353 – Vi ha una guardia di cittadini presi dalla guardia nazionale sedentanea, presso il corpo degli efori, eguale a quella dell’Arcontato, il servizio della quale è determinato dallo stesso corpo. Art. 354 – La qualità di membro del corpo degli efori, e l’esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccetto quella dell’istituto nazionale, sono incompatibili. Art. 355 – Niun dipartimento, qualunque sia la differenza della sua popolazione, può eleggere più di un membro di questo corpo. Art. 356 – Saranno nominati dai rispettivi dipartimenti altrettanti surrogati: ognuno di essi, in caso di mancanza dell’eforo del proprio dipartimento o per infermità, o per morte, o per sospensione o accusa, prende il suo luogo. Art. 357 – In ciascun anno il corpo degli efori si rinnova tutto intero. Art. 358 – I membri che ne escono non possono essere rieletti se non dopo lo spazio di cinque anni, a cominciare dall’anno appresso alla loro uscita: e per lo spazio di tre anni a contare dal medesimo tempo, non possono esser membri né dell’Arcontato, né del Corpo legislativo. Art. 359 – I membri del corpo degli efori si riuniscono il dì 20 fiorile di ogni anno nel comune destinato per la residenza del Corpo legislativo. Art. 360 – Le sessioni si tengono in una casa diversa da quella del Corpo legislativo e dell’Arcontato. Art. 361 – Le funzioni di presidente, scelto a scrutinio, non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di segretario finiscono colla disunione del corpo. Art. 362 – Le sessioni durano solo quindici giorni consecutivi, eccetto il primo giorno della riunione del corpo. Art. 363 – Finiti i giorni 15 delle sessioni, il corpo è disciolto di pieno diritto. Niun cittadino che sia stato membro del corpo degli efori, può dal giorno dello scioglimento prendere il titolo di eforo, né riunirsi in tal qualità a coloro, che furono con lui membri di questo corpo. La contravvenzione al presente articolo è un attentato contro la costituzione. Art. 364 – I membri del corpo degli efori ricevono una indennità di ducati 300 al mese, per soli due mesi, dal giorno della loro elezione. Art. 365 – Niuno può essere eletto membro del corpo degli efori: 1) Se non ha 45 anni compiuti; 2) Se non è ammogliato o vedovo; 3) Se non è stato almeno una sola volta membro del Corpo legislativo o del potere esecutivo; 4) Se non è stato domiciliato sul territorio della repubblica dieci anni immediatamente precedenti alla elezione. Art. 366 – Tali condizioni s’intende doversi osservare dieci anni dopo lo stabilimento della costituzione, eccetto quella della età. La condizione del domicilio non riguarda i cittadini usciti dal territorio della repubblica con missione del governo. Art. 367 – Il corpo degli efori non può deliberare se la sessione non è composta almeno di due terzi de’ suoi membri. Art. 368 – Appartiene esclusivamente al corpo degli efori di esaminare: 1) Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti; 2) Se i poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando o trascurando ciò che la costituzione stabilisce; 3) Di richiamare ciascun potere ne’ limiti e doveri rispettivi, cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione; 4) Di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente; 5) Di rappresentare al Corpo legislativo l’abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione. Art. 369 – Questo corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte e tutti i registri che saranno necessarii. Art. 370 – I decreti del corpo degli efori sono stampati, letti e pubblicati in tutti i cantoni della repubblica; e nell’anno seguente sono riletti alle assemblee primarie ed elettorali nel tempo delle loro solite sessioni. Art. 371 – Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il loro pieno effetto. Art. 372 – Il proemio dei medesimi esprime la data della sessione del corpo degli efori, e gli articoli della costituzione trasgrediti. Art. 373 – L’annullamento di qualche atto contro la costituzione si esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli efori intervenuti alla sessione: “La costituzione riprova ed annulla l’atto del potere ecc.”. Art. 374 – Il corpo degli efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al Corpo legislativo ed all’Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi. Art. 375 – L’atto annullato per decreto degli efori non ha più forza di obbligare alcun cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi. Art. 376 – Quando il corpo degli efori è definitivamente costituito, ne dà subito avviso per mezzo di un messaggio al Corpo legislativo ed al potere esecutivo. Art. 377 – Esso nomina due messaggi pel suo servizio, i quali portano al Corpo legislativo ed all’Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l’ingresso nel luogo delle sessioni del Corpo legislativo e dell’Arcontato, essendo preceduti da due uscieri. Art. 378 – Il corpo degli efori non può neppure per un giorno sospendere le sue sessioni. Art. 379 – Appone il suo particolar suggello a’ suoi decreti, e per mezzo dei presidenti delle municipalità ne fa la pubblicazione nella forma seguente: “In nome della repubblica napoletana. Decreto del corpo degli efori”. Art. 380 – Gli articoli 108 e seguenti fino a 121 inclusivamente, sulla guarentigia de’ membri del Corpo legislativo, sono comuni ai membri del corpo degli efori: se non che quel che è ivi detto delle accuse prodotte nel Corpo legislativo, qui s’intende delle accuse nel corpo degli efori, il quale esclusivamente giudica solo delle accuse de’ suoi membri. Titolo XIV Revisione della Costituzione Art. 381 – Se l’esperienza facesse sentire l’inconvenienza di qualche articolo della costituzione, ed il Senato non ne avesse ricevuto invito dal corpo degli efori, può da se medesimo proporne la revisione. Art. 382 – Nell’uno e nell’altro caso, la proposizione del Senato va sottomessa alla ratifica del Consiglio. Art. 383 – Allorché fra lo spazio di nove anni la proposizione del Senato ratificata dal Consiglio vien riproposta in tre differenti epoche, lontane l’una dall’altra tre anni almeno, si convoca un’assemblea di revisione. Art. 384 – Quest’assemblea si compone di due membri di ciascun dipartimento, eletti nella stessa maniera come pel Corpo legislativo, e sotto le stesse condizioni richieste pel Senato. Art. 385 – Il Senato destina per la riunione dell’assemblea di revisione un luogo distante, da quello del Corpo legislativo 36 miglia almeno. Art. 386 – L’assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell’articolo precedente. Art. 387 – L’assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa né di governo, limitandosi solamente alla revisione de’ soli articoli costituzionali che le sono stati indicati dal Corpo legislativo. Art. 388 – Tutti gli articoli della costituzione, niuno eccettuato, continuano ad essere in vigore infino a che i cangiamenti proposti dall’assemblea di revisione non sieno stati dal popolo accettati. Art. 389 – I membri dell’assemblea di revisione deliberano in comune. Art. 390 – Niuno, essendo membro del Corpo legislativo nel tempo in cui si convoca un’assemblea di revisione, può essere eletto membro di questa assemblea. Art. 391 – L’assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta disciolta. Art. 392 – La durata dell’assemblea di revisione non può in verun caso prolungarsi più di tre mesi. Art. 393 – I membri dell’assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati in alcun tempo per quel che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni, purché non sia in favore dei poteri ereditarii e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere arrestati e condotti in giudizio per oggetti criminali, se non dinanzi all’alta corte di giustizia, e per decisione degli stessi membri dell’assemblea di revisione. Art. 394 – L’assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica. I suoi membri ricevono la stessa indennità dei membri del Corpo legislativo. Art. 395 – Essa ha il diritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede. Titolo XV Disposizioni generali Art. 396 – Fra i cittadini non esiste alcuna superiorità, salvo quella de’ pubblici funzionarii, e relativamente all’esercizio delle loro funzioni. Art. 397 – La legge stabilirà per tutti i cittadini, senza distinzione, il modo onde le nascite, i matrimonii e le morti dovranno constare. Art. 398 – Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri. Gli scrittori non possono esser sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Niuno può esser responsabile di quel che ha scritto o pubblicato, se non ne’ casi dalla legge divisati. Art. 399 – Non vi è privilegio, né maestranza, né diritto di corporazione, né limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all’esercizio dell’industria e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva su questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisionale, né può avere effetto al di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata. Art. 400 – La legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute de’ cittadini. L’ammissione all’esercizio di cosiffatte professioni non può farsi dipendere da alcuna prestazione pecunaria. Art. 401 – La legge deve provvedere alla ricompensa degl’inventori, o al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte e delle loro produzioni. Art. 402 – L’inviolabilità delle proprietà è guarentita dalla costituzione, come ancora l’indennizzamento di quelle, delle quali la pubblica necessità, legalmente provato, ne richiegga il sacrificio. Art. 403 – La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte niuno ha diritto di entrarvi, ove non sia per incendio, inondazione, o reclamo proveniente dall’interno della medesima. Non vi si può fare alcuna visita domiciliare, se non in virtù di una legge, per la persona o per l’oggetto espressamente designato nell’ordine della visita. Art. 404 – Non possono formarsi corporazioni, né associazioni contrarie all’ordine pubblico. Art. 405 – Niuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare. Art. 406 – Niuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può tener corrispondenza con un’altra, né affigliarsi a quella, né tenere delle sessioni pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione, né di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né far portare a’ suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione. Art. 407 – I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici che nell’assemblea primaria o comunale. Art. 408 – Tutti i cittadini hanno la libertà d’indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Niuna associazione può presentarne delle collettive, eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti proprii delle loro attribuzioni. I petizionarii non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite. Art. 409 – Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e debb’essere sul momento dissipato dalla forza. Art. 410 – Ogni attruppamento non armato dev’essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, se è necessario, colla forza armata. Art. 411 – Non possono più autorità costituite riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito. Art. 412 – Niuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate o servigi prestati. Art. 413 – I membri del Corpo legislativo, e tutti i funzionarii pubblici portano, nell’esercizio delle loro funzioni, l’abito ed il segno dell’autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma. Art. 414 – Niun cittadino può rinunziare, né in tutto né in parte, all’indennità o al trattamento che gli è assegnato dalla legge, in ragione delle funzioni pubbliche. Art. 415 – Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure. Art. 416 – L’èra repubblicana, che incomincia a’ 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese, è comune alla repubblica napoletana. Art. 417 – La nazione napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei nazionali, che avendo abbandonata la loro patria, sono stati dalla legge dichiarati emigrati; ed interdice al Corpo legislativo di fare delle eccezioni a questo riguardo. I beni degli emigrati sono irrevocabilmente a profitto della repubblica. Art. 418 – La nazione napoletana proclama similmente sotto la guarentigia della fede pubblica, che dopo un’alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l’origine, l’acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il diritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal tesoro nazionale. Art. 419 – Niun funzionario stabilito dalla presente costituzione, ha il diritto di mutarla nella sua totalità, né in alcuna delle sue parti, salvo le riforme che potrebbero esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto. Art. 420 – I cittadini si ricorderanno sempre, che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie ed elettorali dipende principalmente la durata, la conservazione e la prosperità della repubblica napoletana. Art. 421 – La nazione napoletana rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà del Corpo legislativo, dell’Arcontato, degli amministratori e dei giudici, alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la nazione napoletana. FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958. |
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