STATUTO COSTITUZIONALE

DEL REGNO DI NAPOLI E SICILIA DEL 1808

 

 

Giuseppe Napoleone Re di Napoli e Sicilia, principe francese, grande elettore dell’impero

 

Volendo consecrare con uno statuto costituzionale i principii, che debbono reggere la monarchia;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

 

Titolo I

Della religione

 

La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato.

 

Titolo II

Della corona

 

La corona di Napoli sarà ereditaria nella discendenza diretta e legittima, da maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

 

Titolo III

Della reggenza

 

Art. 1 – Il re è minore fino all’età di 18 anni compiuti.

Art. 2 – Nel caso di minorità, la reggenza appartiene per diritto alla regina, ed in mancanza di lei a quel principe della famiglia reale, che verrà scelto dall’imperatore dei Francesi, come capo supremo della famiglia imperiale; in mancanza di principi della famiglia reale, la scelta dovrà cadere sopra di nazionali.

Art. 3 – Il trattamento del reggente è fissato al quarto della dote della corona.

Art. 4 – La cura del re minore è affidata a sua madre, ed in sua mancanza al principe nominato dal predecessore del re minore.

 

Titolo IV

Della famiglia reale e della dote della corona

 

Art. 1 – Il figlio primogenito del re prende il titolo di principe reale.

Art. 2 – I membri della famiglia reale sono personalmente sottoposti agli statuti della famiglia reale.

Art. 3 – La dote della corona è formata:

1) Dalle rendite dei siti reali considerati nello stato in cui si trovano, presentemente;

2) Da una somma annua di un milione e trecentoventimila ducati, che dal tesoro pubblico saranno versati mensualmente nel tesoro reale in dodici rate eguali.

Art. 4 – L’assegnamento vedovile della regina è fissato a centoventimila ducati annui.

Art. 5 – I figli del re, giunti all’età maggiore di anni 18, godono a titolo di appannaggio di una somma annua, cioè:

1) Il principe reale, di centomila ducati;

2) Gli altri principi suoi fratelli, di sessantamila ducati;

3) Le principesse sue sorelle non maritate, di trentamila ducati.

Art. 6 – La dote di una principessa maritata, è stabilita a centoventimila ducati per una sola volta.

 

Titolo V

Degli ufficiali della corona

 

Art. 1 – I grandi uffiziali della corona sono sei: un grande elemosiniere, un gran Ciamberlano, una gran Maresciallo, un grande Scudiere, un gran Cacciatore, un gran Maestro di cerimonie. Le loro cariche sono a vita.

Art. 2 – I ciamberlani, gli scudieri, i prefetti del palazzo, sono uffiziali della corona.

Art. 3 – Lo Stato mantiene per la guardia del re un corpo di quattromila uomini.

 

Titolo VI

Del ministero

 

Art. 1 – Vi sono sei ministri. Un ministro della giustizia e del culto, un ministro degli affari esteri, un ministro dell’interno, un ministro delle finanze, un ministro della guerra e della marina, ed un ministro della polizia generale.

Art. 2 – Un segretario di Stato, col rango di ministro, contrassegnerà tutti gli atti.

Art. 3 – I ministri sono responsabili, ognuno per la parte che lo riguarda, dell’osservanza delle leggi e dell’esecuzione degli ordini del re.

 

Titolo VII

Del Consiglio di Stato

 

Art. 1 – Vi è un Consiglio di Stato, composto non meno di ventisei membri, né più di trentasei.

Sarà diviso in quattro sezioni, della giustizia e del culto, dell’interno e della polizia, delle finanze, della guerra e della marina.

Ogni sezione è composta di un presidente e di cinque membri almeno.

Art. 2 – I ministri ed il presidente della corte di cassazione sono per diritto membri del Consiglio di Stato. Essi assistono alle riunioni del consiglio; non fanno parte di alcuna sezione, né sono compresi nel numero de’ consiglieri stabilito nell’articolo primo.

Art. 3 – All’immediazione del Consiglio di Stato vi saranno dei relatori, degli uditori e degli avvocati.

Art. 4 – Il Consiglio di Stato è presieduto dal re, o dalla persona che il re destina.

Art. 5 – I progetti di leggi civili, e criminali, ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, saranno discussi e compilati dal Consiglio di Stato.

Art. 6 – Esso giudica de’ conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziarii, del contenzioso dell’amministrazione e delle contribuzioni, delle intimazioni di giudizio contro gli agenti dell’amministrazione pubblica, e degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica.

Art. 7 – Il Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni non ha che voce consultiva.

Art. 8 – Gli atti del re intorno agli oggetti compresi nelle attribuzioni assegnate al parlamento nazionale nel titolo seguente, hanno forza di legge, fino alla prima assemblea del parlamento nazionale, allorché sono stati discussi nel Consiglio di Stato.

Art. 9 – Quando un membro del Consiglio di Stato è riportato per cinque anni sulla lista de’ membri del consiglio al servizio ordinario, riceverà un brevetto di consigliere di Stato a vita. Ove cessi di esser riportato sulla lista de’ consiglieri di stato impiegati nel servizio ordinario o straordinario, non potrà pretendere che il terzo del trattamento di consigliere di Stato.

 

Titolo VIII

Del parlamento nazionale

 

Art. 1 – Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili.

Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de’ commercianti.

– Il sedile del clero sarà collocato sulla diritta del trono.

– Il sedile della nobiltà sulla sinistra.

– E i tre sedili de’ possidenti, dei dotti, e de’ commercianti, dirimpetto al trono.

Art. 2 – Il sedile del clero sarà composto di venti arcivescovi, vescovi, ed altri ecclesiastici distinti per la loro pietà e pel loro ingegno.

Art. 3 – Il sedile della nobiltà sarà composto di venti persone titolate.

Art. 4 – Il sedile dei possidenti sarà composto di venti proprietarii.

Quello dei dotti sarà composto da’ membri delle università e de’ tribunali, da uomini di scienze, o distinti pel loro merito personale, sia nelle scienze, sia nello belle arti, formando in tutto il numero di venti.

Quello de’ commercianti sarà composto di venti individui della classe de’ negozianti e commercianti.

Art. 5 – Gli arcivescovi, i vescovi e gli altri ecelesiastici, che compongono il sedile del clero, sono innalzati al rango di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Essi non possono esser privati dell’esercizio delle loro funzioni che per effetto di un giudicato de’ tribunali competenti emesso nelle forme autentiche.

Art. 6 – I nobili per esser membri del parlamento nazionale debbono possedere un’annua rendita di diecimila ducati per lo meno.

Essi sono elevati al grado di membri del parlamento nazionale per mezzo di una lettera patente suggellata col gran suggello dello Stato. La loro nomina è a vita.

Non possono essere privati dell’esercizio delle loro funzioni che in seguito di un giudizio reso da’ tribunali competenti nelle forme autentiche.

Art. 7 – I membri del sedile de’ possidenti sono eletti dai collegi elettorali, che portano il nome di collegio de’ possidenti.

Art. 8 – Vi sarà un collegio de’ possidenti per ogni distretto, la cui popolazione sia almeno di dugentomila abitanti, e di trecentomila al più.

Art. 9 – Ciascun collegio de’ possidenti è composto di cento membri nominati a vita dal re tra i dugento proprietarii del distretto, che pagano maggiore imposizione territoriale.

Art. 10 – Ogni collegio nomina un membro del sedile dei possidenti per iscrutinio ed a maggioranza assoluta di voti.

I membri del sedile de’ possidenti sono eletti di nuovo ad ogni sessione.

Art. 11 – I membri del sedile dei dotti son nominati a vita dal re sopra una triplice lista, che gli sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla corte di cassazione e da’ tribunali di appello.

Art. 12 – I membri del sedile dei commercianti sono nominati dal re sopra liste d’individui presentati dai collegi elettorali, i quali portano il nome di collegi dei commercianti.

Art. 13 – Vi sarà un collegio de’ commercianti in Napoli, e nelle dieci altre principali città del regno.

Art. 14 – Il collegio de’ commercianti in Napoli è composto di dugento negozianti, commercianti e mercanti i più distinti della città di Napoli e nominati a vita dal re.

Art. 15 – Esso presenta trenta individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de’ voti, fra i quali il re sceglie dieci membri del sedile de’ commercianti.

Art. 16 – Il collegio de’ commercianti di ognuna delle dieci principali città del regno è composto di trenta membri al più, e venti almeno, nominati a vita dal re fra i negozianti, commercianti e mercanti i più distinti delle dette città.

Art. 17 – Ognuno di questi dieci collegi presenta tre individui eletti allo scrutinio ed alla pluralità de’ voti.

Le presentazioni dei detti collegi formano una lista generale di trenta individui, sulla quale il re nomina dieci membri del sedile dei commercianti.

Art. 18 – In tutti gli anni sarà provveduto al rimpiazzo de’ membri dei commercianti, che venissero a mancare per causa di morte o di fallimento.

Art. 19 – I membri del sedile de’ commercianti saranno eletti di nuovo ad ogni sessione.

Art. 20 – I Collegi de’ possidenti e de’ commercianti non si possono riunire che in virtù di una lettera di convocazione del re, che enunci l’oggetto ed il luogo della riunione, come ancora il tempo dell’apertura e della chiusura dell’assemblea.

Il presidente de’ collegi è nominato dal re.

Art. 21 – Il parlamento nazionale si riunisce in forza di una convocazione ordinata dal re. Esso non può esser prorogato, differito e disciolto se non per ordine del re.

Si riunirà per lo meno una volta ogni tre anni.

Art. 22 – Il presidente del parlamento nazionale è nominato dal re. A lui è affidata la polizia interna del luogo delle sedute.

Art. 23 – Nell’apertura di ogni sessione il parlamento nazionale nomina:

1) Tre candidati alla presidenza;

2) Due vice-presidenti e due segretari;

3) Tre commissioni, composta ognuna di cinque membri, cioè una commissione della giustizia, una commissione dell’interno, una commissione delle finanze.

Art. 24 – I vice presidenti, secondo l’ordine della loro nomina, prendono il luogo del presidente nel caso di assenza o d’impedimento.

Art. 25 – Le sedute del parlamento nazionale non sono pubbliche, e le sue deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta di voti, sia per appello nominale, sia per iscrutinio segreto.

Art. 26 – Le opinioni e le deliberazioni non debbono essere né palesate, né impresse.

Qualunque pubblicazione per via di stampa o di affissi, che si faccia dal parlamento nazionale o da uno de’ suoi membri, è considerata un atto di ribellione.

Art. 27 – La ripartizione delle contribuzioni tra le provincie, i cambiamenti notabili da farsi al codice civile o al codice penale, al sistema delle imposizioni, o al sistema monetario, debbono essere sottoposti alla deliberazione del parlamento nazionale, per mezzo degli oratori del Consiglio di Stato.

Art. 28 – I progetti di legge debbono essere anticipatamente comunicati dalle rispettive sezioni del Consiglio di Stato, alle commissioni corrispondenti del parlamento nazionale nominate all’apertura della sessione.

Art. 29 – I conti d’introito e di esito delle finanze e della cassa delle rendite, divisi ne’ rispettivi servizi, e resi pubblici in ogni anno per mezzo della stampa, saranno rimessi dal ministro delle finanze al parlamento nazionale, il quale potrà far quelle rappresentanze che giudicherà convenienti sugli abusi per avventura introdotti nell’amministrazione.

Art. 30 – Gli atti, che dal re saranno stati rimessi alla deliberazione del parlamento nazionale, sono promulgati colla formola: inteso il parlamento.

 

Titolo IX

Dell’ordine giudiziario

 

Art. 1 – La giustizia è amministrata in nome del re dalle Corti e dai tribunali da lui istituiti.

Art. 2 – Niuna autorità potrà mettere ostacolo ad un giudizio civile o criminale introdotto innanzi ai tribunali.

Ogni giudizio proferito in ultima istanza deve ricevere la sua piena ed intera esecuzione: né potrà essere tradotto innanzi ad altro tribunale, se non che sia stato annullato dalla Corte di cassazione.

Art. 3 – Vi sono dei giudici di pace che formano un tribunale di conciliazione, dei magistrati di sicurezza, dei tribunali di prima istanza, delle corti di appello, ed una Corte di cassazione per tutto il regno.

Art. 4 – Le leggi sull’organizzazione giudiziaria del mese di maggio 1808, le leggi che portano la promulgazione del codice penale e del codice di Procedura, quelle che stabiliscono la promulgazione del codice Napoleone al mese di novembre 1808, avranno piena ed intera esecuzione.

Art. 5 – Il re solo ha il diritto di far grazia.

Egli lo esercita dopo avere inteso il rapporto del ministro della giustizia in un consiglio privato composto di due ministri, due consiglieri di stato e due membri della Corte di cassazione.

Art. 6 – Vi è un sol codice di commercio per tutto il regno.

Art. 7 – In ogni gran città commerciante del regno vi è un tribunale ed una camera di commercio.

 

Titolo X

Dell’ amministrazione provinciale

 

Art. 1 – Le leggi del 4 agosto 1806 sull’amministrazione delle università, dei distretti e delle provincie, quella del 18 ottobre 1806, che porta la creazione dei decurionati, dei consigli distrettuali e dei consigli generali delle Provincie, avranno piena ed intera esecuzione.

 

Titolo XI

Disposizioni generali

 

Art. 1 – Ogni uomo nato sul territorio del regno è cittadino.

Art. 2 – I forestieri che presteranno o che hanno prestato dei servigi importanti allo Stato, che porteranno nel suo seno eletto ingegno, invenzioni ed industrie utili, che formeranno de’ grandi stabilimenti, o che avranno acquistato de’ beni stabili che pagano una contribuzione fondiaria almeno di cento ducati annui, potranno essere ammessi a godere il dritto di cittadinanza.

Questo diritto sarà loro conceduto per mezzo di un atto del re emesso sul rapporto del ministro dell’interno, ed inteso il Consiglio di Stato.

Art. 3 – Niuno può occupare impieghi civili se non sia nato nel regno, e se non vi abbia acquistato il dritto di cittadinanza conformemente a quanto è stato prescritto nell’articolo precedente.

Art. 4 – Le leggi del 2 agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che non conservano altro delle antiche istituzioni di nobiltà salvo i titoli che rammentano i servigi resi allo Stato, e che sono altrettante onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera esecuzione.

Art. 5 – Il debito dello Stato è guarentito. Le casse dette delle rendite e di ammortizzazione sono inviolabili. I fondi che vi sono stati assegnati, non possono essere distratti da questo loro primo destino. I governatori di detti stabilimenti sono nominati dal re. Essi prestano giuramento al re in presenza del parlamento nazionale. Non possono essere deposti dalla loro carica che per delitto di peculato.

Art. 6 – Il debito pubblico consolidato è riconosciuto.

Art. 7 – Le liquidazioni dei crediti dello Stato sono definitivamente risolute dal re, inteso il Consiglio di Stato.

Art. 8 – Le vendite de’ beni dello Stato legalmente consumate, sono irrevocabili.

Art. 9 – Le fondazioni di ospedali e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, e le dotazioni di qualunque natura che sono state fatte dopo l’anno 1806, sono irrevocabili. I beni che ai medesimi sono stati assegnati e costituiti, non possono esser distratti da quest’uso primitivo.

Art. 10 – Il tesoro pubblico è distinto e separato dal tesoro della corona.

Art. 11 – Il direttore del tesoro pubblico è nominato dal re. Egli presta nelle sue mani il giuramento di non permettere alcuna distrazione del danaro pubblico, e di non autorizzare alcun pagamento che non sia conforme ai crediti aperti per le diverse spese dello Stato.

Art. 12 – Tutto ciò ch’è relativo all’amministrazione della Sicilia sarà regolato da uno statuto particolare.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato nell’archivio del Consiglio di Stato, trascritto sopra, i registri delle corti e dei tribunali del regno, letto in ogni parrocchia dal parroco la domenica che seguirà la pubblicazione, pubblicato ed affisso ne’ luoghi e colle forme usitate.

 

Dato in Bajona, lì 20 giugno 1808.

Firmato

Giuseppe Napoleone

 

Napoleone per la grazia di Dio imperatore de’ Francesi, re d’Italia, protettore della confederazione del Reno ecc. ecc.

Avendo il nostro caro e ben amato fratello il principe Giuseppe Napoleone re di Napoli e di Sicilia, sottoposto alla nostra approvazione lo statuto costituzionale, che deve servir di base alla legislazione politica de’ regni di Napoli e di Sicilia, abbiamo approvato ed approviamo il detto statuto costituzionale, e ne guarentiamo l’esecuzione al sovrano, ed a’ popoli di detti regni.

 

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona ai 20 giugno 1808.

Sottoscritto

Napoleone

 

 

Statuto dell’imperatore de’ francesi

 

 

Napoleone per la grazia di Dio imperatore dei Francesi, re d’Italia, protettore della confederazione del Reno.

Essendo vacante il trono di Napoli e di Sicilia per l’avvenimento del nostro caro ed amatissimo fratello Giuseppe Napoleone al trono di Spagna e delle Indie;

Abbiamo stabilito e stabiliamo le disposizioni seguenti, per essere eseguite come parte dello Statuto costituzionale dato in Bajona ai 20 giugno dell’anno corrente.

Art. 1 – Il nostro caro ed amatissimo cognato il principe Gioachino Napoleone gran duca di Berg e di Cleves, è re di Napoli e di Sicilia dal 1° agosto 1808.

Art. 2 – La corona di Napoli e di Sicilia è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ed a perpetua esclusione delle femmine e loro discendenti.

Art. 3 – Nondimeno, nel caso che la nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina sopravvivesse al suo consorte, ella salirà sul trono.

Art. 4 – Dopo la morte del nostro caro ed amatissimo cognato Gioachino Napoleone, e della nostra cara ed amatissima sorella la principessa Carolina, ed in mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del detto principe Gioachino Napoleone, la corona di Napoli e di Sicilia sarà devoluta a noi ed a’ nostri eredi e discendenti maschi, naturali e legittimi o adottivi.

In mancanza di nostra discendenza mascolina naturale e legittima o adottiva, la corona di Napoli e di Sicilia apparterrà a’ discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Giuseppe Napoleone re di Spagna.

In mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà ai discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Olanda.

In. mancanza di discendenza mascolina, naturale e legittima del principe Giuseppe Napoleone, la corona apparterrà a’ discendenti maschi, naturali e legittimi del principe Luigi Napoleone re di Vestfalia.

E nel caso che l’ultimo re non avesse figli maschi, a colui egli avrà designato nel suo testamento, sia tra suoi più prossimi parenti, sia fra coloro che giudicherà più degni di governar le due Sicilie.

Art. 5 – Il principe Gioachino Napoleone, divenuto re delle due Sicilie, conserverà la dignità di grande ammiraglio di Francia, la quale resterà annessa alla corona fintanto che sussisterà l’ordine di successione stabilito dal presente statuto.

Il presente statuto costituzionale sarà registrato negli archivi del Consiglio di Stato, trascritto su’ registri delle corti e dei tribunali del regno, pubblicato ed affisso ne’ luoghi soliti, e secondo le forme usitate.

 

Dato nel nostro palazzo imperiale e reale di Bajona a’ dì 15 luglio 1808.

Firmato

Napoleone

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



Download in formato Word

Torna su