FRANCIA

COSTITUZIONE DEL 1875

LEGGE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SENATO

(24 febbraio 1875)

 

 

Art. 1 – Il Senato si compone di 300 membri: 225 eletti dai dipartimenti e dalle colonie e 75 eletti dall’Assemblea nazionale.

Art. 2 – I dipartimenti della Senna e del Nord eleggeranno ognuno 5 senatori. I dipartimenti della Senna Inferiore, Passo di Calais, Gironda, Rodano, Finistère, Coste del Nord, ognuno 4 senatori. La Loira Inferiore, Senna e Loira, Ille-et-Vilaine, Senna e Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bocche del Rodano, Aisne, Loira, Manica, Maine e Loira, Morbihan, Dordogna, Alta Garonna, Charente Inferiore, Calvados, Sarthe, Hérault, Bassi Pirenei, Gard, Aveyron, Vandea, Orne, Oise, Vosgi, Allier, ciascuno 3 senatori. Tutti gli altri dipartimenti 2 senatori ciascuno. Il territorio di Belfort, i tre dipartimenti dell’Algeria, le quattro colonie della Martinica, della Guadalupa, della Réunion e delle Indie francesi eleggeranno ciascuno un senatore.

Art. 3 – Nessuno può essere senatore se non è Francese, in età di almeno quarant’anni e non goda dei diritti civili e politici.

Art. 4 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti a maggioranza assoluta, e, quando vi è luogo, a scrutinio di lista, da un Collegio riunito nel capoluogo del dipartimento o della colonia e composto: 1) dai deputati; 2) dai consiglieri generali; 3) dai consiglieri di circondario; 4) dai delegati eletti, uno per ogni consiglio municipale, fra gli elettori del comune. – Nell’India francese, i membri del Consiglio coloniale o dei Consigli locali sono sostituiti ai consigli generali, ai consiglieri di circondario e ai delegati dei Consigli municipali. Essi votano nel capoluogo di ogni stabilimento.

Art. 5 – I senatori, nominati dall’Assemblea, sono eletti a scrutinio di lista alla maggioranza assoluta dei suffragi.

Art. 6 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti per nove anni e rinnovabili per un terzo, ogni tre anni. – All’inizio della prima sessione, i dipartimenti saranno divisi in tre serie contenenti ognuna un ugual numero di senatori. Si procederà mediante il sorteggio alla designazione delle serie che dovranno essere rinnovate allo spirare del primo e del secondo periodo triennale.

Art. 7 – I senatori eletti dall’Assemblea sono inamovibili. – In caso di vacanza per decesso, dimissione o ogni altra causa, sarà provveduto entro due mesi alla sostituzione da parte del Senato stesso.

Art. 8 – Il Senato ha, in concorso con la Camera dei deputati, l’iniziativa e l’elaborazione delle leggi. – Tuttavia, le leggi finanziarie devono essere, in primo luogo, presentate alla Camera dei deputati e votate da essa.

Art. 9 – Il Senato può essere costituito in Corte di giustizia per giudicare, sia il Presidente della Repubblica sia i ministri, e per conoscere degli attentati commessi contro la sicurezza dello Stato.

Art. 10 – Si procederà all’elezione del Senato, un mese prima dell’epoca fissata dall’Assemblea nazionale per la sua separazione. – Il Senato entrerà in funzione e si costituirà il giorno stesso in cui l’Assemblea nazionale si separerà.

Art. 11 – La presente legge potrà essere promulgata solo dopo il voto definitivo della legge sui poteri pubblici.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



Download in formato Word

Torna su