BASI DI UNA COSTITUZIONE PER IL DUCATO DI PARMA

(1848)

 

 

La suprema reggenza dello Stato

 

Perché questo Stato possa godere senza indugio dei sommi vantaggi de’ Governi rappresentativi in tanto che si attende l’arbitrato de’ sovrani d’Italia o la decisione di un Congresso italiano sui futuri destini di questo Stato, la Reggenza crede essere suo debito di pubblicare, come fa, le basi di una Costituzione la quale sarà nel termine più breve promulgata ed eseguita.

 

Basi fondamentali della Costituzione

 

Art. 1 – Lo Stato verrà retto da temperata monarchia ereditaria costituzionale sulle forme rappresentative.

Art. 2 – La religione Cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 3 – La persona del principe è inviolabile. I suoi ministri sono responsabili.

Art. 4 – Al principe solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ed ha il comando delle armi. Fa i trattati politici e di commercio e dà tutti gli ordini necessari per la esecuzione delle leggi senza che possa mai sospenderne l’osservanza o dispensare da essa. Ogni giustizia emana da lui, e può far grazia meno ai ministri prevaricatori.

Art. 5 – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal principe e da una Camera di Deputati.

Art. 6 – Tutti i cittadini che hanno compiuto i 25 anni sono elettori.

Art. 7 – Il possesso, la capacità, il commercio, l’industria conferiscono al cittadino dello Stato il diritto di essere eletto deputato a termini e con i requisiti della legge elettorale da pubblicarsi.

Art. 8 – I deputati riceveranno dai rispettivi comuni una indennità da stabilirsi nella legge elettorale.

Art. 9 – La proposizione delle leggi apparterrà al principe ed alla Camera dei deputati.

Art. 10 – Il principe convoca ogni anno la Camera dei deputati, ne proroga le sessioni, e può discioglierla; ma in questo caso ne convoca un’altra nel termine di due mesi.

Art. 11 – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalla Camera dei deputati e sanzionato dal principe.

Art. 12 – La stampa sarà libera e soggetta soltanto ad una legge repressiva da promulgarsi.

Art. 13 – I giudici saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 14 – L’istituzione della Guardia civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l’ordinamento ed amministrazione dei comuni e l’istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.

Art. 15 – Tutte le proprietà sono inviolabili, salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilità comprovata legalmente e previa indennità. Anche la proprietà letteraria è mantenuta e garantita.

Art. 16 – Nessuna truppa straniera allo Stato potrà essere chiamata al servizio dello Stato medesimo se non in virtù di una legge.

Art. 17 – La dotazione del principe sarà fissata da una legge.

 

Esposte le basi della Costituzione, la Reggenza fa noto al pubblico il seguente “Sovrano chirografo”

Signori!

Atteso i subiti rivolgimenti che d’ogni intorno ed in questi Stati succedono, e volendo pure, quali che siano per essere le mie sorti future, mostrare con solenne prova quanto mi stia a cuore la salute e potenza d’Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione geografica e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io solennemente dichiaro di rimettere sin d’ora i miei destini all’arbitrato di S.S. Pio IX, di S.M. Carlo Alberto Re di Sardegna e di S.A.R. Leopoldo II Gran Duca di Toscana, i quali decideranno le differenze e le sorti future di questi Stati al miglior bene e maggior forza d’Italia, offrendomi sin d’ora ad accettare que’ compensi che all’equità di que’ principi sembreranno convenienti.

Intanto, volendo pur anche testimoniare quanto desideri la felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo rappresentativo quale mi fu proposto dalla Suprema Reggenza da me a ciò deputata, la quale confermo con gli stessi poteri insino a che le sorti di questo Stato siano determinate, dandole facoltà di aggregarsi un altro cittadino eletto dallo Anzianato di questa città.

Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede; dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni interessi; rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre parti dei miei Stati, e pensino che dall’ampiezza non si misura la felicità degli Stati.

Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, capitano di un drappello di volontari civili che lo voglia seguire, vi offre il suo braccio, e mostrerà spero che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoia e vive tuttora quello di Enrico IV.

 

Parma 29 marzo 1848.

Affezionatissimo loro

Carlo

 

Cittadini! Eccovi assicurate le più larghe garanzie che possono ripromettersi da un Governo monarchico costituzionale, e questo gran beneficio nulla ci toglie di quei diritti che abbiamo comuni agli altri Stati per quella Unione Italiana che è l’adempimento di un voto formato indarno da più secoli. Sappiamo conservare un bene sì grande e raccoglierne tutti i frutti concorrendovi col fermo volere, colla fiducia reciproca e la concordia.

 

Parma 29 marzo 1848.

 

Per la Reggenza

L. Sanvitale

G. Cantelli

F. Maestri

 P. Pellegrini

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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