COSTITUZIONE DELLE PROVINCIE UNITE ITALIANE

(1831)

 

 

L’assemblea dei deputati delle provincie libere ai popoli da essa rappresentati

 

Tosto che i rappresentanti dei paesi e provincie venute a libertà, costituitisi in un’Assemblea nazionale, ebbero stabilita e proclamata la emancipazione dei suddetti paesi e provincie del dominio temporale dei Papi, e la loro unione in un solo Stato in una sola famiglia, pensarono a stabilire ed ordinare un Governo, che fosse, per quanto è possibile, in armonia coi desideri dei popoli, e coi bisogni delle circostanze. Il lavoro è di già compiuto, e si sono pur anche scelti gl’individui, che siederanno a capo del Governo. Per il che l’Assemblea nazionale con quella istessa compiacenza con cui proclamò la emancipazione e la unione delle provincie libere, proclama pur anche il provvisorio Statuto costituzionale dello Stato, ed i nomi di coloro che ne assumono il reggimento.

Art. 1 – I poteri dello Stato sono tre: il potere esecutivo, il potere legislativo ed il potere giudiziario. Tutti e tre li suddetti poteri sono distinti tra loro ed esercitati da soggetti diversi.

Art. 2 – Il Governo mantiene la osservanza della religione cattolica apostolica romana nella sua piena integrità.

Art. 3 – Il Governo si compone di un presidente, di un Consiglio di Ministri e di una Consulta legislativa.

Art. 4 – Il presidente ed i ministri esercitano il potere esecutivo e deliberano collegialmente a maggioranza di voti dietro la proposizione di ciascuno dei ministri nel rispettivo ramo di pubblica amministrazione. La esecuzione di ciascuna deliberazione apparterrà al ministro della rispettiva sezione.

Art. 5 – I ministri hanno le seguenti attribuzioni:

Della giustizia; dell’interno; delle finanze; degli affari esteri; della guerra e marina; della polizia; della istruzione pubblica.

Art. 6 – Il potere esecutivo come sopra stabilito sarà provvisoriamente il Capo supremo dello Stato; avrà il comando di tutte le forze di terra e di mare; potrà stabilire trattati d’alleanza salvo la sanzione della Consulta legislativa; nominerà a tutti gl’impieghi civili e militari e farà tutti i regolamenti per l’effetto che le leggi abbiano esecuzione.

Art. 7 – Il potere esecutivo suddetto farà il riparto de’ tributi e tasse di qualsiasi genere o imposte o da imporsi. I tributi e le tasse da imporsi potranno essere proposte dal potere esecutivo, e saranno deliberate dal potere legislativo.

Art. 8 – Il potere esecutivo prenderà cura di tutte le sostanze dello Stato e ne regolerà l’amministrazione. Proporrà ancora la vendita di tali sostanze onde far fronte alle spese comuni, e specialmente a quelle dell’arruolamento e dell’armamento.

Art. 9 – Avrà la tutela dei pubblici stabilimenti, dei luoghi pii, delle manimorte, e ne sorveglierà l’amministrazione.

Art. 10 – Il contingente dell’Armata sarà proposto dal potere esecutivo e determinato dal potere legislativo il quale determinerà ancora il modo dell’arruolamento.

Art. 11 – Il presidente ed i ministri sono responsabili:

1) degli atti del Governo da essi sottoscritti;

2) della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d’amministrazione pubblica;

3) degli ordini particolari che avessero dati contrari alle leggi dello Stato, ed ai regolamenti veglianti;

4) della malversazione della sostanza pubblica.

Art. 12 – La Consulta legislativa avrà il potere legislativo dello Stato; sarà composta di un rappresentante di ogni provincia proposto per essa, a cagion d’urgenza, dai deputati che la rappresentano, ed eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta di voti. Lo stesso sarà praticato rispetto ad altre provincie che accedessero all’unione promulgata da quest’Assemblea medesima.

Art. 13 – Il presidente, ed il Consiglio de’ ministri indicati all’articolo 3 sono nominati per ischede dall’Assemblea a pluralità assoluta di voti.

Art. 14 – I membri del potere esecutivo avranno un trattamento di scudi 100 mensili a titolo d’indennizzo; il presidente lo avrà di scudi 200 mensili; i membri della Consulta legislativa avranno un trattamento di scudi 50 mensili.

Art. 15 – Gli onorari di tutte le autorità civili e militari saranno determinati dal potere esecutivo. Le provincie saranno amministrate da un prefetto e da un Consiglio di prefettura.

Art. 16 – Il potere esecutivo determinerà le funzioni dei prefetti e dei Consigli di prefettura entro i limiti della amministrazione e della polizia provinciale.

Art. 17 – Lo stesso potere esecutivo nomina i prefetti e il segretario generale tolti fuori dalla provincia; nomina pure gl’individui del Consiglio di prefettura i quali saranno tolti dal novero dei cittadini domiciliati nella provincia istessa.

Art. 18 – Potrà nominare, ove crederà opportuno, dei vice-prefetti nei capoluoghi dei distretti con quelle attribuzioni che riputerà conveniente di concedere ai medesimi.

Art. 19 – L’amministrazione dei comuni è data a magistrati municipali dietro le norme da determinarsi dal potere esecutivo sotto la tutela e sorveglianza de’ prefetti e Consigli di prefettura, salvo la riforma dell’amministrazione municipale che sarà fatta dalla Consulta legislativa.

Art. 20 – Il potere giudiziario dello Stato si esercita dai tribunali.

Art. 21 – La Consulta legislativa farà un regolamento provvisorio organico sull’amministrazione della giustizia sia civile che criminale onde renderla uniforme in tutto lo Stato. Determinerà il numero de’ tribunali e la loro residenza, e farà la nomina dei giudici.

Art. 22 – Il Governo per ora risiederà in Bologna.

Art. 23 – L’Assemblea dei deputati nomina dal suo seno una Commissione incaricata a presentare entro il termine di giorni sette un progetto di legge per la convocazione dei comizi.

Art. 24 – Tre giorni dopo la suddetta presentazione il detto progetto verrà dall’intera Assemblea assoggettato a pubbliche discussioni che si succederanno ciascun giorno senza interruzione, finché non sarà compiuta la suddetta legge.

Art. 25 – Lo scopo di una tale legge sarà la convocazione dei comizi per la elezione dei deputati per una Assemblea costituente, la quale formerà un piano di Costituzione dello Stato giusta la norma da prescriversi dalla stessa legge elettorale.

Art. 26 – La forma di Governo stabilita con questo decreto, e le facoltà al Governo stesso attribuite cesseranno tostoché l’Assemblea costituente avrà regolata la forma che dovrà avere il Governo in pendenza della formazione e della accettazione della Costituzione.

Art. 27 – Il Governo prende il nome di Governo delle provincie unite italiane.

 

L’Assemblea ha nominato a componenti il Governo i seguenti:

 

Potere esecutivo

 

Giovanni avvocato Vicini, presidente – Leopoldo Armaroli, ministro della giustizia – Terenzio Mamiani Della Rovere, ministro dell’interno – Lodovico Sturani, ministro delle finanze – Cesare Bianchetti, ministro degli affari esteri – Pier Damiano Armandi, generale, ministro della guerra e marina – Dottor Pio Sarti, ministro della polizia – Professore Francesco Orioli, ministro della istruzione pubblica.

 

Potere legislativo

 

Per Bologna, Francesco Guidotti – Per Ferrara, avvocato Antonio Delfini – Per Ravenna, avvocato Pietro Pagani – Per Forlì, Tommaso Poggi Fracassi – Per Pesaro e Urbino, Pietro Petrucci – Per Ancona, Pietro Orlandi – Per Fermo, Tommaso Salvadori – Per Perugia, Tiberio Borgia – Per Macerata e Camerino, Andrea Cardinali – Per Spoleto, Francesco Torti.

Trovandosi assenti da Bologna li signori Leopoldo Armaroli ed il generale Pier Damiano Armandi, farà intanto le veci del primo, come ministro della giustizia l’avvocato Antonio Silvani, e le veci del secondo per la guerra e marina le farà nel frattanto il Comitato militare di Bologna.

Mancando pure per la consulta legislativa li signori Tiberio Borgia e Francesco Torti faranno nel frattempo le loro veci per Perugia il signor avvocato Giacomo Negroni e per Spoleto il signor avvocato Pietro Savi.

 

L’Assemblea ha nel giorno d’oggi costituito ed installato il Governo.

Dato dal pubblico Palazzo di Bologna, 4 marzo 1831.

 

Il Presidente

Avvocato Antonio Zanolini

Avv. Giuseppe Zacciteroni,

Nicola Regnoli, segretari.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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