CARTA COSTITUZIONALE DEL REGNO DI POLONIA

PUBBLICATA A VARSOVIA

IL 27 NOVEMBRE 1818

 

 

TITOLO I

RELAZIONI POLITICHE DEL REGNO

 

Art. 1 – Il regno di Polonia è riunito per sempre all’impero di Russia.

Art. 2 – I Rapporti civili e politici nei quali noi lo collochiamo, come pure i vincoli che consolidar debbono questa unione, sono determinati dalla presente carta che noi le accordiamo.

Art. 3 – La corona del regno di Polonia è ereditaria nella nostra persona e in quella dei nostri discendenti, eredi e successori, secondo l’ordine di successione stabilito pel trono imperiale di Russia.

Art. 4 – La carta costituzionale stabilisce il modo e il principio dell’esercizio della sovranità.

Art. 5 – Il re, in caso di assenza, nomina il luogotenente che dovrà risiedere nel regno. Il luogotenente è rivocabile a volontà.

Art. 6 – Quando il re non nomina a suo luogotenente un principe imperiale di Russia, la scelta non può cadere che sopra un indigeno o sopra una persona alla quale il re avrà accordata la naturalizzazione, conformemente al principio stabilito nell’articolo 33.

Art. 7 – La nomina dei luogotenenti  si farà con un atto pubblico. Questo atto determinerà precisamente la natura e l’estensione dei poteri che gli saranno delegati.

Art. 8 – I rapporti di politica esteriore del nostro impero saranno comuni al regno di Polonia.

Art. 9 – Il principe solo avrà il diritto di determinare la partecipazione del regno di Polonia nelle guerre della Russia, come pure nei trattati di pace o di commercio che questa potenza potrà conchiudere.

Art. 10 – In tutti i casi d’introduzione di truppe russe in Polonia o di truppe polacche in Russia, o nel caso di passaggio di queste truppe per una provincia dei due stati, il loro mantenimento e le spese di trasporto saranno interamente a carico del paese a cui apparterranno. L’esercito polacco non potrà essere adoperato fuori d’Europa.

 

TITOLO II

GUARENTIGIE GENERALI

 

Art. 11 – La religione cattolica romana, professata dalla maggior parte degli abitanti del regno di Polonia, sarà oggetto delle speciali cure del governo, senza ch’ella possa in nulla derogare alla libertà degli altri culti i quali, tutti senza eccezione, potranno esercitarsi pienamente e pubblicamente, e godranno della protezione del governo. La differenza dei culti cristiani non ne stabilisce alcuna nel godimento dei diritti civili e politici.

Art. 12 – I ministri di tutti i culti sono sotto la protezione e la sorveglianza delle leggi e del governo.

Art. 13 – I fondi che il clero cattolico romano e il clero del rito greco unito posseggono attualmente, non che quelli che noi loro accorderemo per decreto speciale, saranno dichiarati proprietà inalienabile e comune a tutta la gerarchia ecclesiastica, dacché il governo avrà stabilito e addetto ai nominati cherici i dominii nazionali che formeranno la loro dotazione.

Art. 14 – Sederà nel senato del regno di Polonia un numero di vescovi del rito cattolico romano eguale a quello che la legge stabilerà pei palatinati: di più, vi siederà un vescovo del rito greco unito.

Art. 15 – Il clero della confessione evangelica d’Augusta e della confessione evangelica riformata, godrà dell’annuo soccorso che noi gli accorderemo.

Art. 16 – La libertà della stampa è guarentita. La legge provvederà ai mezzi di reprimerne l’abuso.

Art. 17 – La legge protegge egualmente tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di condizione e di classe.

Art. 18 – L’antica legge fondamentale «neminem captivari permittemus, nisi jure victum»  sarà applicabile agli abitanti di tutte le classi nei seguenti termini:

Art. 19 – Nessuno potrà essere arrestato se non secondo le forme e nei casi determinati dalla legge.

Art. 20 – Si dovrà notificare indilatamente e per iscritto alla persona arrestata i motivi del suo arresto.

Art. 21 – Qualunque persona arrestata sarà presentata, nello spazio di tre giorni tutto al più, al tribunale competente per esservi esaminata o giudicata nelle forme volute. Se essa venga discolpata nel primo esame, verrà tosto lasciata libera.

Art. 22 – Nei casi determinati dalla legge, si dovrà porre in libertà provvisoria colui che offre cauzione.

Art. 23 – Nessuno può essere punito se non in virtù delle leggi esistenti e d’una sentenza emanata dal magistrato competente.

Art. 24 – Ogni polacco è libero di trasferire la sua persona e la sua proprietà, secondo le forme prescritte dalla legge.

Art. 25 – Qualunque condannato subirà la sua pena nel regno, nessuno potendo essere deportato, fuori i casi di bando preveduti dalla legge.

Art. 26 – Qualunque proprietà, quale siane la designazione o la sua natura, trovisi essa sulla superficie o nel seno della terra e a chiunque appartenga, è dichiarata sacra e inviolabile. Nessuna autorità può mettervi la mano, sotto qualsiasi pretesto. Chiunque viola la proprietà altrui, è reputato pertubatore della sicurezza pubblica e come tale punito.

Art. 27 – Tuttavolta, il governo ha il diritto di esigere da un privato il sacrifizio della sua proprietà per motivi d’utilità pubblica, mediante una indennità giusta e preventiva. La legge determinerà i casi e le forme dell’applicazione di questo principio.

Art. 28 – Tutti gli affari pubblici, amministrativi, giudiziarii e militari, saranno senza alcuna eccezione trattati nella lingua polacca.

Art. 29 – Gl’impieghi pubblici, civili e militari, non possono essere esercitati che da polacchi. I posti di presidenti dei tribunali di prima instanza, di presidenti di commissioni palatinali e dei tribunali d’appello, i posti di membri dei consigli di palatinato, le funzioni di nunzi e di deputati alla dieta, e quelle di senatori, non potranno essere conferiti che a proprietarii di latifondi.

Art. 30 – Tutti i funzionarii pubblici nella parte amministrativa sono rivocabili a volontà dalla autorità medesima che li ha nominati. Tutti, senza eccezione, sono risponsabili della loro gestione.

Art. 31 – La nazione polacca avrà a perpetuità una rappresentanza nazionale: essa consisterà in una dieta composta del re e di due camere. La prima sarà formata del senato, la seconda dei nunzi e dei deputati dei comuni.

Art. 32 – Qualunque straniero, dopo essersi legittimato, godrà, per riguardo agli altri abitanti, della protezione delle leggi e dei vantaggi ch’esse guarentiscono. Egli potrà, come loro, rimanere nel paese, uscirne, conformandosi alle regole che saranno a ciò stabilite, e rientrarvi, acquistare una proprietà immobile e chiedere l’indigenato.

Art. 33 – Qualunque straniero divenuto proprietario e indigeno, il quale avrà imparata la lingua polacca, potrà essere ammesso all’esercizio delle pubbliche funzioni, dopo cinque anni di residenza e di una condotta irriprovevole.

Art. 34 – Tuttavolta, il re potrà, di suo proprio volere o sulla presentazione del consiglio di stato, ammettere stranieri distinti pe’ loro talenti a pubbliche funzioni, diverse da quelle designate nell’articolo 30.

 

TITOLO III

DEL GOVERNO

 

CAPO I

DEL RE

 

Art. 35 – Il governo risiede nella persona del re. Egli esercita in tutta la loro pienezza le funzioni del potere esecutivo. Qualunque autorità esecutrice o amministrativa debbe emanare da lui.

Art. 36 – La persona del re è sacra e inviolabile.

Art. 37 – Gli atti pubblici dei tribunali, corti e magistrature qualunque, sono compilati in nome del re. Le monete e i bolli porteranno l’impronta che sarà da lui determinata.

Art. 38 – La direzione della forza armata, sì in pace che in guerra, come pure la nomina dei comandanti ed ufficiali, appartiene esclusivamente al re.

Art. 39 – Il re dispone delle rendite dello stato, conformemente al bilancio che ne sarà fatto e da lui approvato.

Art. 40 – Il diritto di dichiarare la guerra e di conchiudere trattati e convenzioni qualunque, è riservato al re.

Art. 41 – Il re nomina i senatori, i ministri, i consiglieri di stato, i presidenti delle commissioni palatinali, i presidenti e i giudici dei varii tribunali riserbati alla sua nomina, gli agenti diplomatici e commerciali, e tutti gli altri funzionarii dell’amministrazione, sia immediatamente per se medesimo, sia per mezzo delle autorità a cui ne verrà da lui delegato il potere.

Art. 42 – Il re nomina gli arcivescovi e i vescovi dei varii culti, i suffraganti, i prelati e i canonici.

Art. 43 – Il diritto di far grazia è esclusivamente riservato al re. Egli potrà rimettere o commutare le pene.

Art. 44 – La creazione, gli statuti e la distribuzione degli ordini civili e militari appartengono al sovrano.

Art. 45 – Tutti i nostri successori al regno di Polonia sono obbligati a farsi coronare re di Polonia nella capitale, secondo la forma che noi stabiliremo, e presteranno il giuramento che segue: «Io giuro e prometto davanti a Dio e sull’Evangelio di mantenere e far eseguire con tutto il mio potere la carta costituzionale.»

Art. 46 – Il diritto di conferire titoli di nobiltà, di naturalizzazione e onorifici, appartiene al re.

Art. 47 – Tutti gli ordini e decreti del re saranno contrassegnati da un ministro, capo di dipartimento, che sarà risponsabile per quanto questi ordini e decreti aver potessero di contrario alle leggi e alla costituzione.

 

CAPO II

DELLA REGGENZA

 

Art. 48 – I casi di reggenza che sono e saranno ammessi per la Russia, come pure i poteri e le attribuzioni del reggente, saranno comuni al regno di Polonia e regolati dalle stesse norme.

Art. 49 – Nei casi di reggenza, il ministro segretario di stato è obbligato, sotto la sua responsabilità personale, ad innunziare al luogotenente lo stabilimento detta reggenza di Russia.

Art. 50 – Il luogotenente, ricevendo la comunicazione della Reggenza di Russia e la relazione del ministro segretario di stato, convoca il senato per l’elezione dei membri della reggenza del regno.

Art. 51 – La reggenza del regno sarà composta del reggente di Russia, di quattro membri eletti dal senato, e del ministro segretario di stato. Essa siederà nella capitale dell’impero di Russia. Il reggente la presiede.

Art. 52 – L’autorità della reggenza del regno è eguale a quella del re, ad eccezione ch’essa non potrà nominare senatori, che tutte le sue nomine saranno sottomesse all’approvazione del re il quale, prendendo in mano le redini del governo, potrà rivocarle, che infine essa pubblicherà i suoi decreti in nome del re.

Art. 53 – La nomina e il richiamo del luogotenente dipende dalla reggenza durante la sua amministrazione.

Art. 54 – Quando il re prenderà le redini del governo, si farà render conto dalla reggenza della sua gestione.

Art. 55 – I membri della reggenza del regno sono risponsabili sulla loro persona e sui loro beni di tutto ciò che avranno fatto di contrario alla costituzione e alle leggi.

Art. 56 – In caso di morte di uno dei membri della reggenza, il senato, convocato dal luogotenente, provvede a sostituirlo. La reggenza nomina il ministro segretario di stato.

Art. 57 – I membri della reggenza, prima di recarsi nella capitale dell’impero di Russia, presteranno giuramento in presenza del senato e s’impegneranno a rispettare fedelmente la costituzione e le leggi.

Art. 58 – Il reggente di Russia presterà lo stesso giuramento in presenza dei membri della reggenza del regno.

Art. 59 – Il ministro segretario di stato sarà tenuto a prestare un giuramento consimile.

Art. 60 – . L’atto di prestazione del giuramento per parte del reggente sarà indirizzato al senato di Polonia.

Art. 61 – L’atto di prestazione del giuramento per parte del ministro segretario di stato, sarà pure indirizzato al senato di Polonia.

Art. 62 – L’atto di prestazione del giuramento per parte dei membri della reggenza, sarà indirizzato dal senato di Polonia al reggente di Russia.

 

CAPO III

DEL LUOGOTENENTE E DEL CONSIGLIO DI STATO

 

Art. 63 – Il consiglio di stato presieduto dal re o dal suo luogotenente, è composto dei ministri, dei consiglieri di stato, dei referendarii e delle persone cui piacerà al re chiamarvi specialmente.

Art. 64 – Il luogotenente e il consiglio di stato amministrano, nell’assenza del re e in suo nome, gli affari pubblici del regno.

Art. 65 – Il consiglio di stato si divide in consiglio d’amministrazione e in assemblea generale.

Art. 66 – Il consiglio d’amministrazione sarà composto del luogotenente, dei ministri capi dei cinque dipartimenti del governo, e d’altre persone specialmente chiamate dal re.

Art. 67 – I membri del consiglio d’amministrazione hanno voce consultiva. L’avviso del luogotenente decide solo. Egli prenderà le sue determinazioni nel consiglio, conformemente alla carta costituzionale, alle leggi e ai pieni poteri del re.

Art. 68 – Qualunque decreto del luogotenente, per essere obbligatorio, debbe essere fatto nel consiglio d’amministrazione e contrassegnato da un ministro capo di dipartimento.

Art. 69 – Il luogotenente presenta alla nomina del re, conforme alle disposizioni di un regolamento particolare, due candidati per ciascun posto vacante d’arcivescovo o di vescovo, di senatore, di ministro, di giudice supremo, di consigliere di stato o di referendario.

Art. 70 – Il luogotenente presta nelle mani del re, in presenza del senato, il giuramento che segue: «Io giuro a Dio onnipotente di amministrare gli affari di Polonia in nome del re, conformemente all’atto costituzionale, alle leggi e ai pieni poteri del re, e di rimettere al re stesso il potere che mi confidato, quando egli lo creda a proposito.» Se il re è assente dal regno, l’atto di prestazione del giuramento per parte del luogotenente, fatto nelle mani del re, sarà indirizzato al senato dal ministro segretario di stato.

Art. 71 – Presente il re, l’autorità del luogotenente è sospesa: dipende dal re il lavorare separatamente coi ministri o riunire il consiglio d’amministrazione.

Art. 72 – Nel caso di morte del luogotenente, o se il re non credesse a proposito nominarne uno, egli provvederebbe a sostituirlo ad interim con un presidente.

Art. 73 – L’assemblea generale del consiglio di stato sarà composta di tutti i membri designati all’articolo 63. Ella sarà presieduta dal re o dal luogotenente, e in loro assenza, dal primo dei membri del consiglio nell’ordine stabilito dagli articoli 63 e 66.

Le sue attribuzioni sono:

1. Discutere e redigere tutti i progetti di leggi e regolamenti riguardanti l’amministrazione generale del paese.

2. Pronunziare sulla citazione in giudizio di tutti i funzionarii amministrativi nominati dal re, per causa di prevaricazioni nell’esercizio delle loro funzioni, eccettuate quelle che competono all’alta corte nazionale.

3. Decidere sui casi di conflitto in giurisdizione.

4. Esaminare annualmente i conti resi da ciascun ramo principale di amministrazione.

5. Fare le sue osservazioni sugli abusi o sugli elementi che potrebbero derogare alla carta costituzionale, e formarne una relazione generale ch’ella indirizzerà al sovrano, il quale determinerà gli oggetti che dovranno essere rimandati per suo ordine o al sovrano o alla dieta.

Art. 74 – L’assemblea generale del consiglio di stato delibera per ordine del re, del luogotenente o sulla dimanda d’un capo di dipartimento fatta conformemente alle leggi organiche.

Art. 75 – Le decisioni dell’assemblea generale del consiglio di stato saranno sottomesse all’approvazione del re o del luogotenente. Quelle relative alla citazione in giudizio dei funzionarii e al conflitto in giurisdizione , sono tosto mandate ad effetto.

 

CAPO IV

DEI RAMI DELL’AMMINISTRAZIONE

 

Art. 76 – L’esecuzione delle leggi sarà affidata a parecchi rami d’amministrazione pubblica come segue:

1. La commissione dei culti e della instruzione pubblica.

2. La commissione della giustizia, scelta fra i membri del tribunale supremo.

3. La commissione dell’interno e della polizia.

4. La commissione delle finanze e del tesoro.

Queste diverse commissioni saranno ciascuna presiedute e dirette da un ministro nominato a quest’uopo.

Art. 77 – È creato un ministro segretario di stato che risiederà costantemente presso la persona del re.

Art. 78 – Vi avrà una corte dei conti, incaricata della revisione finale dei conti e dello scaricamento dei contabili. Essa dipenderà dal re solo.

Art. 79 – Uno statuto organico fisserà la composizione e le attribuzioni della commissione dell’instruzione pubblica, come pure dell’ordine giudiziario.

Art. 80 – Le commissioni dell’interno, della guerra e delle finanze saranno composte di un ministro e di consiglieri di stato e direttori generali, conformemente alle disposizioni degli statuti organici.

Art. 81 – Il ministro segretario di stato presenta al re gli affari che gli saranno indirizzati dal luogotenente, e manda al luogotenente i decreti del re. Le relazioni esterne, in quanto riguardano il regno di Polonia, gli sono affidate.

Art. 82 – I ministri, i capi de’ dipartimenti e i membri delle commissioni del governo, dipendono e sono giustiziabili dall’alta corte nazionale per ogni infrazione di cui si rendessero colpevoli, dell’atto costituzionale, delle leggi e dei decreti del re.

Art. 83 – In ciascun palatinato vi avrà una commissione composta di un presidente e di commissarii incaricati di eseguire gli ordini delle commissioni del governo, conforme ad un regolamento separato.

Art. 84 – Vi avranno nelle città autorità municipali. Un balio in ciascuna comune sarà incaricato dell’eseguimento degli ordini del governo e formerà l’ultimo anello del servizio amministrativo.

 

TITOLO IV

DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE

 

Art. 85 – La rappresentanza nazionale sarà composta come viene espresso all’articolo 31.

Art. 86 – Il potere legislativo risiede nella persona del re e nelle due camere della dieta, conforme le stesse disposizioni dell’articolo 31.

Art. 87 – La dieta ordinaria si riunisce ogni due anni a Varsavia, all’epoca determinata dall’atto di convocazione emanato dal re. La sessione dura trenta giorni. Il re può solo prorogarla, aggiornarla e discioglierla.

Art. 88 – Il re convoca una dieta straordinaria quando lo crede a proposito.

Art. 89 – Un membro della dieta non può nella sua durata essere arrestato, né giudicato da un tribunale criminale, se non col permesso della camera a cui appartiene.

Art. 90 – La dieta delibera su tutti i progetti di leggi civili, criminali o amministrative che le saranno indirizzati dalla parte del re dal consiglio di stato. Ella delibera su tutti i progetti di legge che il re le fa consegnare per modificare le attribuzioni degli impieghi e poteri costituzionali, quali sono quelli della dieta, del consiglio di stato, dell’ordine giudiziario e delle commissioni del governo.

Art. 91 – La dieta delibera dietro alle comunicazioni del principe sull’incremento o sulla riduzione delle tasse, contribuzioni e pesi pubblici di qualunque genere, sui cambiamenti ch’essi possono richiedere, sul migliore e più equo modo di ripartizione, sulla formazione del bilancio in riscossioni e spese, sul regolamento del sistema monetario, sulla leva delle reclute, come pure su tutti gli altri oggetti che le saranno inviati dal sovrano.

Art. 92 – La dieta delibera ancora sulle comunicazioni che le sono fatte per parte del re, in conseguenza della relazione generale di cui è incaricata l’assemblea del consiglio di stato dall’articolo 73. Finalmente, la dieta, dopo avere statuito intorno a tutti questi oggetti, riceve le comunicazioni, domande, rappresentanze o richiami fatti dai nunzi e dai deputati dei comuni pel bene e pel vantaggio dei loro committenti. Ella li trasmette al consiglio di stato che li rassegna al sovrano. Quando ne venne fatto il rinvio alla dieta dal re, col mezzo del consiglio di stato, ella delibera i progetti di leggi a cui queste reclamazioni diedero luogo.

Art. 93 – Nel caso in cui la dieta non voti per un nuovo bilancio, l’antico conserva forza di legge fino alla prossima sessione. Tuttavolta il bilancio cessa in capo a quattro anni, se la dieta non è convocata in questo intervallo.

Art. 94 – La dieta non può occuparsi che degli oggetti compresi nelle sue attribuzioni o nell’atto della sua convocazione.

Art. 95 – Le due camere deliberano pubblicamente. Esse possano tuttavolta costituirsi in comitato particolare sulla richiesta di un decimo dei membri presenti.

Art. 96 – I progetti di legge redatti al consiglio di stato si recano alla dieta, per ordine del re, dai membri del detto consiglio.

Art. 97 – Dipende dal re far portare questi progetti, sia alla camera del senato, sia alla camera dei nunzi. Sono eccettuati i progetti di leggi finanziarie, che debbono essere prima recati alla camera dei nunzi.

Art. 98 – Per discutere questi progetti, ciascuna camera nomina allo scrutinio tre commissioni. Esse si compongono, nel senato, di tre membri: nella camera dei nunzi, di cinque, come segue:

Commissione delle finanze.

Commissione di legislazione civile e criminale.

Commissione di legislazione organica e amministrativa.

Ciascuna camera comunica al consiglio di stato le sue nomine.

Le Commissioni comunicano col consiglio di stato.

Art. 99 – I progetti presentati per ordine del re, non possono essere modificati che dal consiglio di stato, sulle osservazioni che potranno essergli presentate dalle commissioni rispettive della dieta.

Art. 100 – I membri del consiglio di stato nelle due camere e le commissioni nelle camere rispettive, hanno soli il diritto di far discorsi in iscritto. Gli altri membri debbono improvvisare.

Art. 101 – I membri del consiglio di stato hanno diritto di sedere e di prendere la parola nelle due camere, quando si delibera sui progetti del governo. Essi non hanno quello di votare, a meno che siano senatori, nunzi o deputati.

Art. 102 – I progetti saranno decisi a maggioranza di voti. I voti si daranno ad alta voce. Un progetto di legge così adottato da una camera, a maggioranza di suffragi, passerà all’altra camera che delibera e statuisce nel modo medesimo. L’eguaglianza dei voti produce l’ammessione del progetto.

Art. 103 – Un progetto adottato da una camera non può essere modificato dall’altra: debbe esservi semplicemente accolto o rifiutato.

Art. 104 – Un progetto adottato dalle due camere è sottoposto alla sanzione del re.

Art. 105 – Se il re dà la sua sanzione, il progetto è convertito in legge. Il re ne ordina la pubblicazione nelle forme prescritte. Se il re ricusa la sua sanzione, il progetto cade.

Art. 106 –La relazione generale della situazione del paese, redatta dal consiglio di stato e indirizzata al senato, sarà letta nelle due camere riunite.

Art. 107 – Ciascuna camera farà esaminare questa relazione dalle commissioni rispettive, e rivolgerà a quest’uopo la sua opinione al re. La relazione potrà essere stampata.

 

CAPO I

DEL SENATO

 

Art. 108 – Il senato è composto da: dei principi del sangue imperiale e reale: dei vescovi: dei palatini: dei castellani.

Art. 109 – Il numero dei senatori non può oltrepassare la metà del  numero dei nunzi e dei deputati.

Art. 110 – Il re nomina i senatori: le loro funzioni sono a vita. Il senato presenta al re, per l’organo del luogotenente, due candidati per ciascun posto vacante di senatore, palatino o castellano.

Art. 111 – Per poter aspirare alla candidatura senatoriale, palatinale o castellana, bisogna avere trentacinque anni compiuti, pagare una contribuzione annua di 2000 fiorini di Polonia e riunire le condizioni richieste dalle leggi organiche.

Art. 112 – I principi del sangue, dopo aver raggiunta l’età di diciotto anni, hanno il diritto di sedere e di votare nel senato.

Art. 113 – Il senato è presieduto dal primo de’ suoi membri, nell’ordine che sarà stabilito da un decreto speciale.

Art. 114 – Indipendentemente dalle sue attribuzioni legislative, il senato ne ha altre separatamente designate.

Art. 115 – Per esercitare le sue attribuzioni legislative, il senato non può riunirsi che sulla convocazione del re durante la dieta. Per adempiere agli altri suoi doveri, è convocato dal suo presidente.

Art. 116 – Il senato statuisce sulla proposizione della citazione in giudizio dei senatori, dei ministri capi di dipartimento, dei consiglieri di stato e dei referendarii, per causa di prevaricazione nell’esercizio delle loro funzioni, sulla proposizione del re o del luogotenente, e sull’accusa della camera dei nunzi.

Art. 117 – Il senato statuisce definitivamente sulla validità delle dietine e delle assemblee comunali, e su quella delle elezioni, nonché sulla formazione delle liste civiche, sì alle dietine che alle assemblee comunali.

 

CAPO II

DELLA CAMERA DEI NUNZI

 

Art. 118 – La camera dei nunzi è composta:

1. Di settantasette nunzi nominati dalle dietine o assemblee di nobili, in ragione di un nunzio per distretto.

2. Di cinquantun deputati dei comuni.

La camera è presieduta da un maresciallo scelto fra i suoi membri e nominato dal re.

Art. 119 – Tutto il territorio del regno di Polonia è diviso, per la rappresentanza nazionale e le elezioni, in settantasette distretti: esso lo sarà pure in cinquantun circondarii comunali; otto per la città di Varsovia e quarantatrè pel rimanente del paese.

Art. 120 – I membri della camera dei nunzi durano sei anni: essi sono rinnovati per un terzo ogni due anni. In conseguenza, e per la prima volta solamente, un terzo dei membri della camera dei nunzi non rimarrà in funzione che due anni, e un altro terzo quattro. La lista dei membri scadenti a queste due epoche, sarà formata a sorte. I scadenti possono essere indefinitamente rieletti.

Art. 121 – Per potere essere eletto membro della camera dei nunzi, bisogna avere trent’anni compiuti, godere dei diritti di cittadino e pagare una contribuzione di cento fiorini di Polonia.

Art. 122 – Nessun funzionario pubblico, civile o militare può essere scelto membro della camera dei nunzi senza avere preventivamente ottenuto il consenso dell’autorità da cui dipende.

Art. 123 – Se un nunzio o un deputato, il quale, prima della sua elezione, non esercitava alcun impiego stipendiato dal tesoro pubblico, ne accetta uno, sarà convocata una nuova dietina o assemblea comunale per procedere ad una nuova elezione di nunzio o deputato.

Art. 124 – Il re ha il diritto di disciogliere la camera dei nunzi. Se egli fa uso di questo diritto, la camera si separa e il re ordina nello spazio di due anni nuove elezioni di nunzi e di deputati.

 

CAPO III

DELLE DIETINE

 

Art. 125 – I nobili proprietarii di ciascun distretto, riuniti in dietina, scelgono un nunzio e due membri pel consiglio del palatinato, e formano una lista di candidati per gl’impieghi di amministrazione.

Art. 126 – Le dietine non possono riunirsi che sulla convocazione del re il quale determina il giorno, la durata e l’oggetto delle deliberazioni dell’assemblea.

Art. 127 – Nessun nobile può essere ammesso a votare in dietina se non è inscritto nel libro civico dei nobili del distretto, se non gode de’ suoi diritti di cittadino, se non ha ventun anni compiuti e se non è proprietario.

Art. 128 – Il libro dei nobili del distretto è formato dal consiglio di palatinato e approvato dal senato.

Art. 129 – Le dietine sono presiedute da un maresciallo nominato dal re.

Art. 130 – Vi avrà in ciascun circondario comunale un’assemblea annuale: essa sceglierà un deputato alla dieta e un membro pel consiglio di palatinato, e formerà una lista di candidati per gli impieghi d’amministrazione.

Art. 131 – Sono ammessi alle assemblee comunali:

1. Ogni cittadino proprietario non nobile, pagante di sue proprietà immobili una contribuzione qualunque.

2. Ogni fabbricante e capo di negozio, ogni mercante avente bottega o magazzino equivalente ad un capitale di diecimila fiorini di Polonia.

3. Tutti i curati e vicarii.

4. I professori, institutori ed altre persone incaricate, dell’instruzione pubblica.

5. Qualunque artista distinto pe’ suoi talenti, per le sue cognizioni o pe’ suoi servigi alle arti o al commercio.

Art. 132 – Nessuno può essere ammesso a votare nelle assemblee comunali, se non sia inscritto nel libro civico comunale, se non goda i diritti di cittadino, se non abbia ventun anni compiuti.

Art. 133 – La lista dei votanti proprietarii sarà formata dal consiglio di palatinato. Quella dei fabbricati, mercanti, cittadini distinti per ingegno e per servigi prestati, sarà formata dalla commissione dell’interno. Quella dei curati, vicarii e funzionarii dell’instruzione, sarà formata dalla commissione dei culti e dell’instruzione.

Art. 134 – Le assemblee comunali sono presiedute da un commissario nominato dal re.

 

CAPO IV

DEL CONSIGLIO DI PALATINATO

 

Art. 135 – In ciascun palatinato vi avrà un consiglio di palatinato, composto di consiglieri scelti dalle dietine e dalle assemblee comunali.

Art. 136 – Il consiglio di palatinato sarà presieduto dal consigliere più vecchio.

Art. 137 – Le attribuzioni principali del consiglio di palatinato saranno:

1. Scegliere i giudici per le due prime instanze.

2. Concorrere a formare e a verificare la lista dei candidati per gl’impieghi dell’amministrazione.

3. Curare gl’interessi del palatinato.

Il tutto conforme alle disposizioni d’un regolamento separato.

 

TITOLO V

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

 

Art. 138 – L’ordine, giudiziario è costituzionalmente indipendente.

Art. 139 – Per l’indipendenza del giudice vuolsi intendere la facoltà ch’egli tiene di manifestare liberamente la sua opinione, fuori del giudizio, senza subire influenza alcuna dalla autorità suprema, né della ministeriale, né da altra considerazione qualunque. Ogni altra definizione o interpretazione dell’indipendenza del giudice è dichiarata abusiva.

Art. 140 – I tribunali si compongono di giudici nominati dal re e di giudici scelti conformemente alle leggi organiche.

Art. 141 – I giudici nominati dal re sono inamovibili e a vita. I giudici scelti sono pure inamovibili pel tempo della durata delle loro funzioni.

Art. 142 – Nessun giudice può essere destituito, se non per decreto di una instanza giudiziaria e competente, nel caso di prevaricazione provata o di qualunque altro provato delitto.

Art. 143 – La disciplina dei magistrati nominati e scelti, come pure la repressione degli errori che potessero venir commessi da loro, quanto all’esattezza del pubblico servizio, competerà al tribunale supremo.

 

GIUDICI DI PACE

 

Art. 144 – Vi avranno giudici di pace per tutte le classi di abitanti: le loro funzioni sono quelle di magistrati di conciliazione.

Art. 145 – Nessun litigio può essere recato davanti ad un tribunale civile di prima instanza, se non fu presentato al giudice di pace competente, fuor quelli che, a termini della legge, non dovranno essere sottomessi alla conciliazione.

 

TRIBUNALI DI PRIMA INSTANZA

 

Art. 146 – Per gli affari che non oltrepassano i cinquecento fiorini di Polonia, vi avranno tribunali civili e di polizia in ciascun comune e in ciascuna città.

Art. 147 – Per gli affari al disopra di cinquecento fiorini, vi avranno in ciascun palatinato tribunali di prima instanza e tribunali d’assise.

Art. 148 – Vi avranno inoltre tribunali di commercio.

Art. 149 – Per le cause criminali e di polizia correzionale, vi avranno in ciascun palatinato parecchi tribunali criminali.

 

CORTI D’APPELLO

 

Art. 150 – Vi avranno almeno due corti d’appello nel regno: esse decideranno in seconda instanza le cause giudicate dai tribunali di prima instanza, civili, criminali o di commercio

tribunale supremo.

Art. 151 – Vi avrà un tribunale supremo a varsovia per tutto il regno, che pronunzierà in ultima instanza su tutte le cause civili e criminali, eccettuati i delitti di stato. Esso sarà composto in parte di senatori che vi sederanno a volta a volta, e in parte di giudici a vita nominati dal re alta corte nazionale.

Art. 152 – Un’alta corte nazionale giudicherà dei delitti di stato e di quelli commessi dai grandi funzionarii del regno, di cui il senato decreta la citazione in giudizio, secondo l’articolo 116. L’alta corte è composta di tutti i membri del senato.

 

TITOLO VI

DELLA FORZA ARMATA

 

Art. 153 – La forza armata sarà composta dall’esercito attivo sul piede di un soldo effettivo, e di milizie pronte a rinforzarlo in caso di bisogno.

Art. 154 – La forza dell’esercito a spese del regno è determinata dal sovrano in ragione del bisogno e in proporzione delle rendite portate nel bilancio.

Art. 155 – L’accantonamento delle truppe sarà adatto alle convenienze riunite degli abitanti, del sistema militare e dell’amministrazione.

Art. 156 – L’esercito conserverà i colori del suo vestito, il suo costume particolare e tutto ciò che riguarda la sua nazionalità.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 157 – I beni e le rendite della corona reale consisteranno:

1. Nei dominii della corona, che saranno amministrati separatamente a conto del re, da una camera o da funzionarii a sua scelta particolare;

2. Nel palazzo reale di Varsovia e nel palazzo di Sassonia.

Art. 158 – Il debito pubblico dello stato è guarentito.

Art. 159 – La pena della confisca è abolita e non potrà essere ristabilita in verun caso.

Art. 160 – Gli ordini civili e militari di Polonia, cioè quello dell’Aquila bianca, quello di San Stanislao e quello della Croce militare, sono conservati.

Art. 161 – La presente carta costituzionale sarà sviluppata da statuti organici. Quelli che non saranno costituiti immediatamente dopo la pubblicazione della carta costituzionale, saranno preventivamente discussi nel consiglio di stato.

Art. 162 – Il primo bilancio delle rendite e delle spese sarà regolato dal re, sull’avviso del consiglio di stato. Questo bilancio sarà eseguito fino a che non sia stato modificato o cambiato dal sovrano e dalle due camere.

Art. 163 – Tutto ciò che non forma l’oggetto di uno statuto organico o di un codice, e tutto ciò che non debbe essere rimandato alla deliberazione della dieta secondo le sue attribuzioni, sarà regolato dai decreti del re o da ordinanze del governo. Gli statuti organici e i codici non possono essere modificati o cambiati se non dal sovrano o dalle due camere della dieta.

Art. 164 – Le leggi, i decreti e i regolamenti del re saranno stampati nel bullettino delle leggi. Un decreto del re determinerà le forme della loro pubblicazione.

Art. 165 – Tutte le leggi e instituzioni anteriori contrarie alla presenta carta, sono abrogate.

Credendo di nostra coscienza che la presente carta costituzionale risponda alle nostre paterne cure, le quali hanno per oggetto di mantenere in tutte le classi dei nostri sudditi del regno di Polonia la pace, la concordia e l’unione così necessaria al loro benessere, non che di consolidare la felicità che noi desideriamo di accordar loro: noi diemmo loro e diamo la presente carta costituzionale, che noi adottiamo per noi e pei nostri successori, comandando a tutte le autorità pubbliche di concorrere alla sua esecuzione.

 

Dato dal nostro castello reale di Varsovia, il 17 novem. 1815.

Segnato: Alessandro

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.

 



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