COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (26 gennaio 1802) Titolo I Della repubblica italiana Art. 1 – La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato. Art. 2 – La sovranità risiede nell’universalità dei cittadini. Art. 3 – Il territorio della repubblica si divide in dipartimenti, distretti e comuni. Titolo II Del diritto di cittadinanza Art. 4 – Ogni figlio di cittadino, purché dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza. Art. 5 – Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero, che possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d’industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino. Art. 6 – Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un’abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorché meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica. Art. 7 – Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni. Art. 8 – La legge determina il limite dell’età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende, o si perde l’esercizio de’ diritti di cittadino. Art. 9 – Regola pure la formazione del registro civico: i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali. Titolo III De’ collegi Art. 10 – Tre collegi elettorali, cioè il collegio de’ possidenti, quello de’ dotti, e quello de’ commercianti, sono l’organo primitivo della sovranità nazionale. Art. 11 – Sull’invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di Stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione, e di cassazione, ed i commissarii della contabilità. Le loro sessioni non durano più di quindici giorni. Art. 12 – Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto. Art. 13 – La seduta d’ogni collegio non è legittima senza l’intervento di più d’un terzo de’ suoi membri. Art. 14 – Ad ogni sessione ordinaria de’ collegi il governo presenta a ciascuno di essi la lista de’ posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi. Art. 15 – Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111, 114. Art. 16 – Pronunziano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro viene proposta dalla consulta di Stato. Art. 17 – Il membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni e sono eletti a vita. Art. 18 – Si cessa d’esser membri de’ collegi : 1. per fallimento doloso legalmente provato: 2. per un’assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa: 3. per servigio accettato presso d’una potenza straniera senza permissione del proprio governo: 4. per mancanza dalla repubblica continuata sei mesi dopo il legale richiamo: 5. finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza. Art. 19 – Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta. Titolo IV Del collegio de’ possidenti Art. 20 – Il collegio de’ possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarii della repubblica, che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di seimila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano. Art. 21 – Ogni dipartimento ha il diritto di avere nel collegio de’ proprietarii per lo meno tanti membri, quanti in ragione di uno per ogni trentamila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione. Art. 22 – Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall’art. 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de’ maggiori possidenti dello stesso dipartimento. Art. 23 – In ogni sessione il collegio completa se medesimo sugli stati di possidenza fondiaria, che ha diritto di chiedere al governo. Art. 24 – Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura. Art. 25 – Forma a maggiorità comparativa dei voti una lista tripla per l’elezione de’ funzionari pubblici indicati all’art. 11, e la presenta alla censura. Titolo V Del collegio de’ dotti Art. 26 – Il collegio de’ dotti è composto di 200 cittadini scelti fra gli uomini più celebri in ogni genere di scienze, o di arti liberali, e meccaniche, ed anche fra più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o per cognizioni morali, legali, politiche ed amministrative. La sua residenza pei primi dieci anni è in Bologna. Art. 27 – In ogni sessione il collegio trasmette alla censura una lista tripla de’ cittadini forniti de’ suddetti requisiti, sulla quale la censura rimpiazza i posti in esso vacanti. Art. 28 – Elegge nel suo seno sei membri per far parte della censura. Art. 29 – Forma a maggiorità comparativa de’ voti una lista dupla per l’elezione de’ funzionarii pubblici indicati all’articolo 11, e la presenta alla censura. Titolo vi Del collegio de’ commercianti Art. 30 – Il collegio de’ commercianti è composto di 200 cittadini scelti fra i negozianti più accreditati, ed i fabbricanti più distinti per l’importanza del loro commercio. La sua residenza nei primi dieci anni è in Brescia. Art. 31 – In ogni sessione il collegio si completa coll’appoggio de’ lumi che ha diritto di domandare al governo. Art. 32 – Sono comuni a questo collegio gli articoli 28, 29. Titolo VII Della censura Art. 33 – La censura e una commissione di 21 membri nominati da’ collegi nel modo e nella proporzione indicata agli articoli 24, 28. La sua residenza pei primi dieci anni è in Cremona. Art. 34 – Si aduna necessariamente non più tardi di cinque giorni dopo la sessione de’ tre collegi. Art. 35 – Non istà raccolta più di dieci giorni, e le sue sedute non sono legittime senza l’intervento almeno di 17 de’ suoi membri. Art. 36 – Sulle liste de’ tre collegi elegge agli impieghi costituzionali indicati all’art. 11 alla pluralità assoluta de’ voti. Art. 37 – Proclama eletti quelli che si trovano nominati da tutti tre i collegi, pure con pluralità assoluta. Art. 38 – Elegge ai posti vacanti nel collegio de’ dotti, come all’art. 27. Art. 39 – Compie necessariamente tutte le nomine affidatele dalla costituzione nel termine prefisso alle sue sessioni. Art. 40 – Esercita le funzioni attribuitele dalla costituzione agli articoli 109, 111, 114. Art. 41 – La censura si rinnova ogni sessione anco straordinaria de’ collegi elettorali. Art. 42 – Gli atti della censura vengono presentati ai collegi nella prossima loro sessione. Titolo VIII Del governo Art. 43 – Il governo è affidato ad un presidente, ad un vice presidente, ad una consulta di Stato, e de’ ministri, e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni. Art. 44 – Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile. Art. 45 – Il Presidente ha l’iniziativa di tutte le leggi come all’art. 76. Art. 46 – Ha pure l’iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche. Art. 47 – È incaricato esclusivamente dal potere esecutivo che esercita per mezzo dei ministri. Art. 48 – Nomina i ministri, gli agenti civili, ed i diplomatici, i capi dell’armata, ed i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore. Art. 49 – Nomina il vice-presidente, che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti, che egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può essere rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto. Art. 50 – In qualunque caso di vacanza della presidenza, passano in lui tutti gli attributi del presidente sino alla elezione del successore. Art. 51 – I sigilli dello Stato sono presso al presidente. Un segretario di Stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato, sotto la sua personale responsabilità, di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporgli il sigillo dello Stato, e di promulgarle. Art. 52 – Lo stesso segretario di Stato contrassegna la firma del presidente e tiene il registro particolare de’ di lui atti. Art. 53 – Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano, quello del vice-presidenie è di lire 100,000. Titolo IX Della consulta di Stato Art. 54 – La consulta di Stato è composta di otto cittadini d’età non minore di 40 anni, eletti a vita dai collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica. Art. 55 – Presiede alla consulta di Stato il presidente della repubblica. Uno de’ suoi membri a scelta del presidente è ministro degli affari esteri. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente. Art. 56 – La consulta di Stato è specialmente incaricata dell’esame de’ trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello Stato. Art. 57 – Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono diverse nella consulta: ed i trattati non sono definitivi, se non osservati dalla maggiorità assoluta de’ suoi membri. Art. 58 – Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l’arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o, in vista delle particolari circostanze dello Stato, ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto deve essere sottoscritto dal presidente, e dalla maggiorità de’ membri della consulta. Art. 59 – Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete. Art. 60 – Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello Stato, formano necessariamente l’oggetto di un decreto speciale della consulta. Art. 61 – Allorché la sicurezza dello Stato esigesse di metter fuori della costituzione un dipartimento, o quando l’insurrezione di qualche corpo armato, o la condotta di qualche grande funzionario richiedesse alcuna misura straordinaria per la salvezza della repubblica, questa deve essere autorizzata da un preventivo decreto della consulta di Stato. Art. 62 – Ogni decreto della consulta è sempre ristretto al caso speciale che lo ha determinato. Art. 63 – Il presidente ha esclusivamente l’iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di Stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi. Art. 64 – La consulta di Stato, ne’ casi di cessazione, rinunzia o morte del presidente, elegge a pluralità assoluta di voti il successore nel termine di 48 ore, né può separarsi prima di avere compita la nomina. A questa sessione, in mancanza del presidente, presiede il vice-presidente. Art. 65 – Il trattamento dei membri della consulta di Stato e di lire 30,000. Titolo x De’ ministri Art. 66 – I ministri sono eletti dal presidente, e revocabili dal medesimo. Art. 67 – Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna. Art. 68 – Gli attributi particolari di gran giudice sono: 1. lo stabilire i regolamenti d’ordine pei tribunali: 2. la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente, o di una condotta che offenda la dignità della sua carica: 3. il diritto di presiedere, quando il governo lo ricerca, al tribunale di cassazione, con voce preponderante. Art. 69 – Allorché il governo crede opportuno il nominare un segretario di Stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di Stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice. Art. 70 – Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di Stato a scelta del presidente, il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere. Art. 71 – Un ministro è specialmente incaricato dell’amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro de’ fondi ed i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù: 1. di una legge, e fino alla concorrenza de’ fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa: 2. di un decreto del governo: 3. di un mandato firmato da un ministro. Art. 72 – Dee sotto la propria responsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarii della contabilità entro l’ultimo semestre dell’anno successivo. Art. 73 – I conti dettagliati della spesa di ciascun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati. Art. 74 – Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro. Titolo XI De’ Consigli legislativi Art. 75 – Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini d’età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni. Art. 76 – I consiglieri danno il loro voto deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de’ suffragi. Art. 77 – Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne’ quali il presidente lo ricerca. Art. 78 – Sono specialmente incaricati della redazione de’ progetti di legge; dell’esposizione de’ motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de’ medesimi; decidono sulle quistioni di cui all’art. 100. Art. 79 – I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell’invito del presidente. Art. 80 – Il trattamento di ogni consigliere è di lir. 2,000. Titolo XII Del corpo legislativo Art. 81 – Il corpo legislativo è composto di 75 membri d’età, non minore d’anni 30. La legge determina il numero de’ membri che debbono scegliersi da ciascun dipartimento in ragione di popolazione. Almeno la metà deve essere tolta fuori dei collegi. Art. 82 – Si rinnova per terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata dalla sorte. In progresso l’anzianità regola il turno. Art. 83 – Il governo convoca il corpo legislativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno di due mesi all’anno. Art. 84 – Non può deliberare senza l’intervento di più della metà de’ suoi membri, non compresi gli oratori. Art. 85 – I membri dei collegi, quelli della consulta di Stato, quelli del consiglio legislativo, ed i ministri hanno diritto di assistere alle sedute del corpo legislativo dalla tribuna loro specialmente destinata. Art. 86 – Il corpo legislativo nomina nel suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo. Art. 87 – La commissione lo esamina, conferisce in segreto coi consiglieri del governo, e porta al corpo legislativo il suo voto d’approvazione o di rifiuto. Art. 88 – Il progetto si discute alla presenza del corpo legislativo fra due oratori e due consiglieri del governo. Art. 89 – Il corpo legislativo delibera senza discussione a scrutinio segreto, ed a maggiorità assoluta de’ suffragi. Gli oratori non hanno voto. Art. 90 – La promulgazione della legge si fa dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo legislativo. Art. 91 – Durante quest’intervallo la legge può essere denunziata come incostituzionale. Art. 92 – La denunzia sospende la promulgazione e l’effetto della legge. Art. 93 – Il trattamento de’ membri del corpo legislativo è di lire 6,000 di Milano. Quello degli oratori è di lire 9,000. Titolo XIII De’ tribunali Art. 94 – Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d’arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de’ conciliatori, e de’ giudici di prima istanza, dei tribunali d’appello, due tribunali di revisione, ed uno di cassazione. Art. 95 – Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti. Art. 96 – Il tribunale di cassazione: 1. Annulla i giudicati inappellabili, ne’ quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge: 2. Pronuncia sulla domanda di remissione da un tribunale all’altro per causa di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica: 3. Pronuncia pure sulle quistioni d’incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d’accusa promossi contro qualche tribunale: 4. Denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio. Art. 97 – In materia di delitti vi sono de’ tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante un primo giurì ammette o rigetta l’accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto ed i giudici applicano in seguito la legge. Il giudizio è inappellabile. Art. 98 – La legge stabilisce l’organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de’ tribunali ed il trattamento de’ giudici. Art. 99 – La legge fissa l’organizzazione dei giurì, e l’epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni. Art. 100 – Le questioni di pubblica amministrazione sono di privata competenza del consiglio legislativo. Art. 101 – Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili. Art. 102 – I delitti militari sono giudicati dai consigli di guerra a norma del codice militare. Art. 103 – I membri dei tribunali di cassazione, e revisione, sono eletti dai collegi. Quelli de’ tribunali d’appello, i giudici ordinari ed i conciliatori sono nominati dalla consulta di Stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d’appello. La legge regola la formazione di quelle liste. Art. 104 – I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza. Titolo XIV Della risponsabilità de’ funzionarii pubblici Art. 105 – Le funzioni di membro de’ collegi, e della censura, di presidenti e vice-presidenti del governo, di membro della consulta di Stato del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de’ tribunali di revisione e di cassazione, non dànno veruna responsabilità. Art. 106 – Per delitti personali e non derivanti dall’esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono. Art. 107 – I ministri sono responsabili: 1. degli atti del governo da loro sottoscritti: 2. della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d’amministrazione pubblica: 3. degli ordini particolari che avessero dato contrarii alla costituzione ed ai regolamenti veglianti: 4. della malversazione della sostanza pubblica. Art. 108 – Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione per gli oggetti di loro rispettiva competenza denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali ed i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denuncia merita di essere presa in considerazione, viene rimessa alla censura. Art. 109 – La censura dietro il voto de’ due collegi esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonii, cita gli accusati, e quando crede fondata l’accusa, rimette l’accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione. Art. 110 – Indipendentemente dall’esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l’accusa, priva il funzionario della sua carica e lo inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego. Art. 111 – Oltre i casi di denunzia degli art. 108, 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta. Art. 112 – Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell’opinione della censura. Art. 113 – I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all’ordine del giorno sulla denunzia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all’esame della censura prossima. Art. 114 – La seconda censura dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l’accusato ed i testimonii: e quando crede l’accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa revisione produce gli effetti indicati all’art. 110 Art. 115 – I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pe’ delitti relativi alle loro funzioni. Titolo XV Disposizioni generali Art. 116 – La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall’esercizio delle pubbliche funzioni. Art. 117 – È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l’esercizio privato del proprio culto. Art. 118 – L’arresto, senza mandato preventivo d’un’autorità che abbia diritto d’ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto: ma quest’arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d’un’autorità competente, motivato sopra sufficienti indizii. Art. 119 – La repubblica non riconosce altri privilegii né altri vincoli all’industria ed al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce. Art. 120 – Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catasto prediale, e di sistema di pubblica istruzione elementare. Art. 121 – Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le scienze e le arti. Art. 122 – Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell’entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti dai collegi. Si rinuova mediante la sortita di uno de’ suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili. Art. 123 – La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti di amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge. Art. 124 – La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare. Art. 125 – Tutti i debiti e crediti delle diverse provincie, le quali in oggi forman parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni. Art. 126 – L’acquirente de’ beni nazionali di qualunque provenienza, che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comperati salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo il diritto d’essere indennizzato dal tesoro pubblico. Art. 127 – La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminari, ai parrochi, ed alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile. Art. 128 – Quando dopo l’intervallo di tre anni, la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi, che ne giudicano. Firmato Bonaparte - Melzi - Marescalchi. Per copia conforme Il consigliere
segretario di Stato Guicciardi FONTE: Raccolta di costituzioni italiane, vol. II, Tipografia Economica, Torino 1852. |
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