COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849) Principii fondamentali I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II – Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta. III – La repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. IV – La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana. V – I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. VI – La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello stato è la norma del riparto territoriale della repubblica. VII – Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici. VIII – Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale. Titolo I Dei diritti e dei doveri de’ cittadini Art. 1 – Sono cittadini della Repubblica: – gli originarii della Repubblica; – coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; – gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; – gli stranieri col domicilio di dieci anni; – i naturalizzati con decreto del potere legislativo. Art. 2 – Si perde la cittadinanza: – per naturalizzazione, o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare; – per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo; – per accettazione di titoli conferiti dallo straniero; – per accettazione di gradi e cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà d’un popolo; – per condanna giudiziale. Art. 3 – Le persone e le proprietà sono inviolabili. Art. 4 – Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsiasi titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti. Art. 5 – Le pene di morte e di confisca sono proscritte. Art. 6 – Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nel casi e modi determinati dalla legge. Art. 7 – La manifestazione del pensiero, è libera, la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva. Art. 8 – L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge. Art. 9 – Il segreto delle lettere è inviolabile. Art. 10 – Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente e collettivamente. Art. 11 – L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto, è libera. Art. 12 – Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge. Art. 13 – Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità. Art. 14 – La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato. Titolo II Dell’ordinamento politico Art. 15 – Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario. Titolo III Dell’Assemblea Art. 16 – L’Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo. Art. 17 – Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile. Art. 18 – Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri. Art. 19 – Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti. Art. 20 – I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico. Art. 21 – L’Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all’elezione. Si rinnova ogni tre anni. Art. 22 – L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno. Art. 23 – L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata ad urgenza sull’invito del presidente co’ segretari, di trenta membri, o del Consolato. Art. 24 – Non è legale se non riunisce la metà, più uno dei suoi rappresentanti. Il numero qualunque de’ presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti. Art. 25 – Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in comitato segreto. Art. 26 – I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione. Art. 27 – Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato senza permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso di arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o cessazione del processo. Questa disposizione si applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante. Art. 28 – Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo cui non può rinunziare. Art. 29 – L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati. Art. 30 – La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato. Art. 31 – Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea di abbreviarlo in caso d’urgenza. Art. 32 – Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell’Assemblea fa la promulgazione. Titolo IV Del consolato e del ministero Art. 33 – Tre sono i consoli. Vengono nominati dall’Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della repubblica e dell’età di 30 anni compiti. Art. 34 – L’ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei consoli esce d’ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi eletti. Niun console può essere rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscì di carica. Art. 35 – Vi sono sette ministri di nomina del Consolato: 1) degli affari interni; 2) degli affari esteri; 3) di guerra e marina; 4) di finanze; 5) di grazia e giustizia; 6) di agricoltura, commercio, industria e lavori pubblici; 7) del culto, istruzione pubblica, belle arti e beneficenza. Art. 36 – Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi, e le relazioni internazionali. Art. 37 – Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e revocazione deve esser fatta in consiglio de’ ministri. Art. 38 – Gli atti dei consoli, finché non sieno contrassegnati dal ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma del consoli per la nomina e revocazione dei ministri. Art. 39 – Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell’Assemblea, i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica. Art. 40 – I ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano. Art. 41 – I consoli risiedono nel luogo ove si convoca l’Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea sotto pena di decadenza. Art. 42 – Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento. Art. 43 – I consoli e i ministri sono responsabili. Art. 44 – I consoli e i ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La dimanda deve essere discussa come una legge. Art. 45 – Ammessa l’accusa, il console è sospeso dalle sue funzioni. Se assoluto, ritorna all’esercizio della sua carica, se condannato, passa a nuova elezione. Titolo V Del consiglio di stato Art. 46 – Vi è un consiglio di stato, composto di quindici consiglieri nominati dall’Assemblea. Art. 47 – Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche. Art. 48 – Esso emana que’ regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare. Titolo VI Del potere giudiziario Art. 49 – I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato. Art. 50 – Nominati dai consoli ed in consiglio de’ ministri sono inamovibili, non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza. Art. 51 – Per le contese civili vi è una magistratura di pace. Art. 52 – La giustizia è amministrata in nome del popolo pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse. Art. 53 – Nelle cause criminali al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa. Art. 54 – Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della Repubblica. Art. 55 – Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale supremo. È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna. Titolo VII Della forza pubblica Art. 56 – L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito. Art. 57 – L’esercito si forma per arruolamento volontario, o nel modo che la legge determina. Art. 58 – Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea. Art. 59 – I generali sono nominati dall’Assemblea sopra proposta del Consolato. Art. 60 – La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso. Art. 61 – Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per elezione. Art. 62 – Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della costituzione. Titolo VIII Della revisione della Costituzione Art. 63 – Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti. Art. 64 – L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda all’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti. Art. 65 – L’Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi. Disposizioni transitorie Art. 66 – Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della costituzione. Art. 67 – Coll’apertura dell’Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente. Art. 68 – Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati. Art. 69 – Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma. Il Presidente G. Galletti I Vice-Presidenti A. Saliceti E. Alloccatelli I Segretari G. Pennacchi G. Cocchi A. Fabretti A. Zambianchi FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958. |
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