COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SETTINSULARE (1803) Rapporto della commissione conferente al Corpo legislativo sopra la Costituzione al Corpo legislativo costituente della Repubblica Settinsulare La sua commissione conferente I Corpi Politici ànno, siccome gli Esseri fisici, la loro infanzia, la loro virilità, e la loro decrepitezza. La Nazione Settinsulare era caduta in questo ultimo stato di vegetazione passiva. Più secoli di dominazione estera vi avevano sbandito le scienze, che elevano lo spirito, le virtù che formano il carattere, le leggi che garantiscono la libertà, la tranquillità e la sicurezza, ed i Costumi, che ne sono il fondamento. Un popolo non può uscire da questo stato senza una rivoluzione d’opinione, o lungamente preparata dagli errori dei dominati, o rapidamente prodotta da un caso fortunato, dall’impulso di una rivoluzione generale, o dalla volontà di un Potere benefico. La Nazione Settinsulare governata da un’Aristocrazia ereditaria, vigilante, e gelosa del suo dominio; mantenuta per politica di Stato in una lunga ignoranza; povera e divisa dalla Natura in sette diverse Popolazioni; separata dalle Sedi ove le Scienze e le arti Greche si sono collocate e perfezionate, non potrà certamente rigenerarsi per propria ed ispontanea rivoluzione. Conveniva che crollasse in un istante e sparisse dal sistema politico d’Europa l’antico Edificio della Repubblica Veneta: conveniva che una Nazione ringiovanita ed ingegnosa difondesse un tratto i suoi principj nelle Sette Isole: che Regioni, ov’ebbe un giorno e origine, e culto: conveniva che una non dannosa collisione delle nuove opinioni colle antiche, una vertigine salutare, una necessaria oscillazione di sentimenti, dassero vita allo spirito pubblico: conveniva in seguito, che un braccio possente arrestasse i rapidi, ed irregolari rimbalzi dell’improvviso eccittamento politico: conveniva finalmente che il risorgimento fosse protetto nell’Estero, diretto nell’interno, e regolato nella sua inordinata espansibilità. Due Monarchi possenti, uno Proteggitore della Nazione per vicinanza, e per traffico, l’altro per Religione, e per istituto, vollero essere l’antemurale della nuova infanzia dei Popoli Settinsulari; preferirono al dritto della conquista il sublime sentimento della munificenza: ed in faccia all’Europa ammiratrice del dono magnanimo, in mezzo ad una guerra che agitava il globo, crearono la Repubblica delle Sette Isole; e l’unione Augusta dei due Scettri divenne lo scudo dei nuovi Fasci Repubblicani. Per questo fortissimo Scudo, la Repubblica Settinsulare fu ben presto ascritta tra i Governi autonomi; ed Essa sarebbe stata uno de’ più avventurati Governi nel suo interno, se gl’interessi personali; lo spirito di località; le fazioni delle Classi, e delle Isole; la soverchia ingerenza, e gl’inevitabili errori d’un nuovo Governo; l’ambizione dell’oligarchia; i furori della demagogia; tutti questi effetti necessarj dello spirito di libertà, mal’applicato nelle sue prime mosse, non avessero quasi spezzati i nodi sociali nella loro origine; se l’arbitrio non avesse talvolta occupato il seggio della giustizia, e le funeste chimere dell’anarchia quello delle verità eterne dell’ordine Sociale. Il Generoso nostro Auspice e Limitrofo, assieme alle più Grandi Potenze d’Europa, che riconobbero il nostro Stato e compatirono i nostri deviamenti, secondarono le intenzioni di quel Giovane Monarca-Filosofo, che educato nei principj di Pietro, nelle massime di Catterina, nei dettami della Religione dei nostri Padri, volle, occupato appena il Soglio di Tutte le Russie, essere il Restauratore della nostra tranquillità, l’Autore della felicità pubblica delle Sette Isole. Le sue Truppe educate a mantenere la tranquillità delle Nazioni, invocate da ogni buon Cittadino, uscendo da un florido Regno, di cui furono la salute, ricomparvero sulle nostre beate Regioni; ed un Cospicuo Personaggio illustre per nascita e per proprietà Settinsulare, decorato di ragguardevole rango, e d’Imperiale missione, venne con esse Truppe a far conoscere alla sua Patria, che l’Augusto Primo voleva essere l’Auspice della nostra prosperità, per mezzo di un nostro Concittadino, col nostro libero consenso, e per l’oggetto unico del nostro bene. A tali significazioni; alle prime direzioni che ne furono l’effetto, al regime provvisorio stabilito coi lumi, coll’esperienza, col concorso, e col mezzo dell’Uomo più accreditato dalla Nazione, del Conte Spiridione Giorgio Teotochi Principe del Senato, rapitoci recentemente da acerbissima morte, si soffocarono in un momento tutti i germi della discordia e dell’anarchia, tutte le azioni dell’aristocratismo esclusivo, tutte le reazioni della Oclogarchia. La istituzione di un Senato rivestito di autorità pronta e suprema: il Regolamento dell’Erario, diviso, e profuso; l’attività delle Sette Reggenze, straniere agl’interessi particolari delle Isole amministrate: la milizia di Linea sostituita alle masse informi e servili, ne tenevano il luogo: il delitto punito ne’ suoi autori: l’orgoglio individuale e gentilizio represso dalla legge: le pretensioni popolari raffrenate: l’abrogazione dei precedenti Regolamenti Costitutivi prodotti dal fervido interesse delle Classi, e non dal voto legittimo della Nazione: tutti questi benefizi del Sistema promosso da Sua Eccellenza Signor Conte Mocenigo Ministro Plenipotenziario di Russia, ànno richiamato gli Abitanti delle Sette Isole all’affezione dell’ordine, alle disposizioni Repubblicane, al desiderio dello stabilimento permanente d’una Costituzione saggia, che sola potesse terminare tutte le inquietudini: abbattere tutte le fazioni: sbandire il feudalismo, atterrare la demagogia: rianimare l’agricoltura, il Commercio, e le arti: invitare e promovere l’istruzione pubblica: allontanare ogni zelo eccessivo, ogni amore di Casta, o di luogo: stabilire un’autorità ferma, vigilante, limitata, ed equilibrata: garantire in fine indistintamente ad ogn’uno la libertà de’ suoi dritti, la sicurezza della sua persona, e il godimento della sua proprietà. Ngn’uno si convinse, che senza una tale Costituzione la tranquillità pubblica non poteva essere che passeggiera, non poteva che risultare dal timore, non poteva che sovvertirsi dalla discordia, appena che l’estrania influenza avesse cessato di premerla, e di fiaccarla. Le basi di questa Costituzione, della Costituzione la più convenevole alla Repubblica delle Sette Isole, doveano essere posate dall’esperienza delle sue precedenti agitazioni, dalla considerazione delle cause, che divisero le classi fra loro, la Nazione, ed il Governo. Il Ministro Plenipotenziario dell’Augusto Imperatore delle Russie, pose il suo maggiore, e principale studio nell’esame di queste cause funeste, e nel concepimento dei rimedj valevoli ad allontanarne per sempre i fatali effetti. Furono un felice risultato di questo concepimento i primi lineamenti di un Piano Costitutivo della Repubblica, che l’intelligente Ministro nostro Concittadino, Esecutore fedele delle magnanime intenzioni del suo Generoso Sovrano, ideò; e questo Piano servì di fondamento alle prime conscrizioni Civiche, alla creazione della Nobiltà attiva, alla convocazione dei Sincliti, alla destinazione della Rappresentanza Nazionale, ed all’apertura di questo Costituente Corpo Legislativo. L’esimio Ministro sospese dopo quest’Epoca la sua immediata attività, e richiese che una Commissione rivestita da Voi, Rappresentanti della Nazione, di pieni poteri, trattasse come Ministro della Vostra volontà con sua Eccellenza, e ne conseguisse da tale attrattiva l’Atto Costituzionale il più analogo alla situazione fisica, e morale dei Sette Popoli, il più valevole a conciliare tutti gl’interessi, il più atto a produrre una ragionevole generale soddisfazione. Toccò questo spezioso onore alla Vostra Commissione Conferente. Essa attesta a Voi, Nobili Rappresentanti, Essa osa assicurare la Nazione, di aver servito a questo importantissimo Ministero con animo puro, ed acceso dalla Sanità del suo dovere, e con la più costante assiduità di attenzione, e di fervore. Essa vi significa con intima soddisfazione, che la lealtà, il favore, ed il Patriotismo del Ministro Plenipotenziario supplirono al difetto di lumi, e d’esperienza della Vostra Commissione; e che Egli, convenendo che la Nazione abbia a costituirsi liberamente e spontaneamente, rimise il suo Piano alla vostra Commissione: adottò le sue osservazioni: condiscese a’ suoi desiderj: e volle, che Essa stessa modellasse il Progetto di Costituzione, e lo offerisse alla vostra sanzione. Egli è in tal guisa, Nobili Rappresentanti, che la vostra Commissione Conferente, ritenendo i principj fondamentali del luminoso piano di Sua Eccellenza Sig. Conte Mocenigo, e colorendolo dietro alle reciproche Memorie offerte in questo giorno alla vostra conoscenza, che Essa formò il Progetto quale è sul punto di comunicarvi sulla base delle massime seguenti: 1. Che il Sistema federativo adottato nei primordj della Repubblica, divideva moralmente un Paese geograficamente diviso, e perpetuava le rivalità, e le gelosie delle sue parti; che era ineseguibile in uno Stato povero di finanze, e di popolazione, composto d’Isole grandi, i cui dritti preponderavano di troppo sull’associazione, e di piccole, che a questa non arrecavan che pesi: che perciò l’unità della Repubblica Settinsulare era la prima base della sua prosperità, e che Essa non era perfettibile se non che nell’unione intima, e fraternale di tutti i suoi membri. 2. Che era odioso, ed ingiusto, malgrado qualunque temperamento, l’accordare il dritto politico ereditario ad un numero determinato di famiglie Nobili, poiché l’esercizio di questo dritto esclusivo distruggerebbe la tranquillità, dividendo la Nazione in una porzione suddita, ed in un’altra Sovrana, perché armerebbe evidentemente la prima contro la seconda, perché condannando quella alla nullità ed all’abiezione, la costituirebbe lo strumento di tutti i faziosi, che tentarebbero di abbattere il Governo col pretesto di vendicare il conculcamento del Popolo. 3. Che era dall’altra parte assurdo, contrario alle convenzioni Imperiali, alla ragione, ed all’esperienza il concedere questo dritto politico a tutti egualmente, perché non può darsi eguaglianza politica ove esiste una disuguaglianza evidente di fortune, di lumi, di virtù, e di abitudini fisiche e morali; perché l’intera ignoranza, e la mancanza di ogni interesse pel mantenimento dell’Ordine pubblico non ponno darvi alcun titolo ragionevole: perché l’esercizio di questo dritto comune a tutti conserva e moltiplica nella generalità un orgasmo dissociatore; e perché in sostanza questo esercizio rende schiavo il popolo degli scaltri, e degli arditi, che lo seducono, lo corrompono, e lo rendono il Sattelite della loro tumultuosa, funesta, e successiva tirannide. 4. Che quindi dovea bensì aprirsi l’adito a ognuno di acquistarlo, ma dovevano esserne fissati i requisiti nei lumi eminenti dello spirito, e principalmente nella proprietà assicurata, fondiale, o commerciale relativa alle fortune degli abitanti di ciascun’Isola, affine d’interessare ogni Cittadino attivo al bene dei Paesi, che contengono la sua proprietà, alle leggi che la proteggono, ed alla tranquillità che la conserva. 5. Che ogni individuo di qualunque Classe, ed ordine precedente, purché acquistasse quei requisiti, e non fosse condannato dalle leggi o dall’opinione pubblica, potesse ottenernelo; che ogni Settinsulare infine fosse o Cittadino attivo cogli espressi requisiti, o lo diventasse, conseguendoli. 6. Che mezzi diretti e solleciti per agevolare e moltiplicare il conseguimento di tali requisiti doveano essere il miglioramento dell’agricoltura, del Commercio, della Navigazione, delle arti, e dell’Istruzione Pubblica; e che perciò la Costituzione dovea proteggere e favorire questi mezzi di vita, e di sociale prosperità. 7. Che i Cittadini esercenti il dritto politico non potevano conservarlo, se non per il tempo, che conservassero i requisiti che ne sono il fondamento, perché tale dritto non è per sua natura né un privilegio di persona, né un’eredità di famiglia, ma un risultato del merito, e dell’interesse sociale. 8. Che la protezione accordata agli Stranieri dotti, commercianti, e fondatori di considerabili stabilimenti d’industria, o di proprietà nello Stato, dovea conciliare la loro fiducia verso il medesimo, richiamarli nel nostro felice suolo, aprire un adito convenevole alla loro naturalizzazione, ed invitar con loro i lumi, e la ricchezza che ne sono le conseguenze. 9. Che regole uniformi saggie ed invariabili avevano a raccogliere i Nobili Cittadini attivi in tranquille assemblee, composte di maritati, e di vedovi, e dopo un certo periodo, di que’ soli Capi di famiglie non maritatj, i quali avessero compito l’età di anni sessanta, perché conveniva da una parte non lasciare all’arbitrio di questi primi Organi della Sovranità Nazionale d’inspezione di organizzarsi in forma differenti, e perché era analogo ai principj Repubblicani l’onorare la vecchiezza, e favorire il matrimonio, fonte virtuosa di virtuosa popolazione. 10. Che da queste Assemblee depositarie collettivamente di tutti i Poteri della Nazione, aveano a delegarsi per un determinato tempo ad un numero circoscritto di uomini sperimentati, e deputati dalla pubblica opinione, il Potere Legislativo, l’Esecutivo, ed il Giudiziario, esattamente distinti tra loro, ed invariabilmente limitati, e vegliantisi l’un l’altro. 11. Che il Potere Legislativo dovea essere confermato in modo, che i Rappresentanti della generale volontà avessero a deliberare con quella libertà, con quella circospezione, e con que’ metodi che li guardassero dalla influenza d’ogni passione locale o individua, onde ne venissero ad emmergere que’ difficili risultati, che suppongono la conoscenza più profonda del cuore umano, le più sottili combinazioni dello spirito, e la più accurata osservazione, ed esperienza dei fatti più malagevoli a calcolarsi. 12. Che non convenendo all’Economia, ed alla infanzia della Nazione l’attività permanente del Corpo Legislativo, e dovendosi quindi limitarne la durata a biennali, e bimestri sedute, era necessario, ad imitazione delle moderne Repubbliche, l’accordare il dritto della proposizione delle leggi al Potere Esecutivo, ma faceva d’uopo temprarne l’influenza col dovere della comunicazione ad una Magistratura rivestita di tutta la dignità, e di tutta l’importanza della Censura Democratica, non che di tutto lo splendore, e di tutta la vigilanza dell’Eforato d’Aristocrazia: era essenziale il separare dall’iniziativa concessa al Senato quella delle leggi Civili e Criminali, le quali sono in continuo, e prossimo contatto col popolo, e che al paro del Potere Giudiziario, di cui sono i fondamenti, debbono essere indipendenti dall’influenza diretta, o indiretta del Governo. 13. Che pel primo scopo, ed inoltre per la sopravveglianza all’inviolabilità della Costituzione, al fedele servizio de’ funzionarj, alla protezione, che questa bilancia assicura alle leggi, comporsi doveva la detta magistratura di soli tre membri tolti da tre Isole differenti per darle, colla ristrettezza del numero de’ suoi componenti, la dovuta prontezza d’esecuzione, e la necessaria osservanza del segreto; doveasi vestirla di tutto il decoro permesso dalla moderazione dei Repubblicani instituti; dovea essere costituita residente presso il Potere Esecutivo, e sopraintendente delle modeste, e limitate Censure, stabilita in ogn’una delle Isole a presidio del Costume, a garanzia del dritto politico, ed a freno delle Amministrazioni; doveansi rendere inviolabili i suoi Membri come debbono essere quelli del Potere Legislativo, e del Potere esecutivo, ma doveansi contrappore a tale inviolabilità, a tante inspezioni la vigilanza sopra di essa, e il dritto d’accusa di que’ due medesimi Poteri, ch’Essa bilancia, e frena. 14. Che per la proposizione suddetta delle leggi Civili, e Criminali aveva a destinarsi un’altra Magistratura attiva ne’ tempi soli dell’attività del Potere Legislativo, non intenta che a raccogliere dai Giudici i lumi necessarj per conoscere i disordini, i bisogni, e i ripari delle procedure e de’ Codici, e non destinata, che a formare progetti di tali leggi; ma compiuto il Codice Civile, e Criminale conveniva limitare questa iniziativa e prevenire la sconvenevole decadenza dei Codici, costituendo essa iniziativa, una conseguenza di un atto Legislativo, che la determinasse, specialmente nei casi di abrogazione di leggi statuite. 15. Che per rendere ragguardevoli i componenti delle due nominate Magistrature, menti e salute dello Stato, gli avea ad eleggere quello stesso Potere Legislativo, cui solo dovea insieme competere l’importante scelta della luminosa figura del Capo del Governo, dei Capi delle Reggenze, non che dei Membri dell’Alto Tribunale di Cassazione, e di Giustizia, risiedente a vicenda a Cefalonia ed al Zante, e dopo un determinato intervallo a S. Maura, per equilibrio convenevole di prerogative tra le Isole maggiori. 16. Che il Potere Esecutivo emanato dalla scelta immediata dei Sincliti, e perciò rispettabile ne’ suoi elementi al pari del Potere Legislativo: decorato di considerazione, e di dignità dovuta alla sua essenza: depositario della più gelosa porzione della Nazionale Potenza: Proponente ed esecutore delle leggi: Organo delle relazioni, e negoziazioni esteriori: Capo Supremo della Forza Armata: Amministratore Generale dello Stato, e del suo Erario: Protettore del Culto, del Commercio, della Navigazione e di tutti gli utili stabilimenti, dovea poi essere bilanciato in modo, che i suoi Membri, sebbene inviolabili, fossero, ove la salute Pubblica il richiedesse, soggetti all’accusa della Legislatura, e della Censura, ed al Giudizio del Tribunale Nazionale: che ne fosse temprato ogni arbitrio della responsabilità dei Ministri, dalle abbiezioni della Censura, e dalla volontà Sovrana de’ Sincliti: che la durata de’ suoi Membri fosse biennale come quella dei principali Funzionarj dello Stato, affinché l’autorità della funzione venisse compensata colla brevità della sua gestione; che la rinnovazione annua nella metà del Corpo avesse ad accoppiare vantaggi dell’uniforme unità a quelli della successione divisa; che Esso fosse obbligato a pubblicare con le stampe ogni anno lo Stato delle Rendite, e delle spese della Repubblica; che i suoi conti fossero riveduti ogni due anni dai Censori, ed approvati dal Corpo Legislativo; che escluso il metodo complicato ed oscuro della presente contabilità, i pagamenti non avessero a praticarsi, che da fondi determinati dalla legge, dietro ad ordini precisi, e legali, pel canale d’un Ministro responsabile, e col mezzo d’un Tesoriere coperto da una mallevadoria garante di ogni dilapidazione, che il Capo di questo Potere non avesse ad isfuggire, incorrendo in delitto di Stato, né lo sguardo vigilante della Censura, né la pronta accusa al Corpo Legislativo, né la pena della decadenza, dell’ostracismo, dell’ammenda, ed anche della capitale esecuzione: che in una parola il Potere Esecutivo, ossia il Senato col suo Capo, i suoi Membri, le sue Camere ed i suoi Ministri potesse fare tutto il bene possibile alla cosa Pubblica coll’attività, e col concorso dei mezzi affidatigli, ma non potesse giammai, circondato ed inceppato da tanti contrasti, spaventare giammai la libertà, né ingerirsi negli altri poteri. 17. Che l’amministrazione locale di ogni Isola dovea essere sommessa ad un solo Capo deliberante, straniero a tutte le passioni locali, Ministro immediato del Senato, Inspettore di tutti i Magistrati, e vigilante sulla Pubblica Sicurezza, ma dovea essere raffrenato nell’abuso delle sue attribuzioni dalla osservazione incessante dei Censori Locali, dalla responsabilità del suo Ministro, dalla sua verso il Senato, dall’accusa della Censura Generale, e della necessità di consultare nella formazione, ed emanazione de’ suoi atti due Consiglieri Locali, componenti con essi lui la Reggenza delle respettive Isole. 18. Che il Potere Giudiziario dovea essere costituito in modo, che il tribunale di Cassazione lo avesse a invigilare per le forme, ed i Censori locali per le negligenze, e per le colpe de’ suoi Membri; che la Giustizia Civile la quale pronuncia sopra la sola proprietà fosse esattamente distinta dalla Giustizia Criminale, che decide sopra l’onore, e la vita de’ Cittadini; che i giudizj fossero pubblici, e motivati; che le accuse non potessero giammai essere scagliate da denunciatori anonimi, come purtroppo usavasi con pericolo comune nei tempi della giurisprudenza Veneta; che fosse introdotta a presidio dell’innocenza la sublime instituzione de’ giudizj di coscienza morale de’ Giurati di diritto, e di fatto; che finalmente confortato ogn’uno con una procedura equa, umana, e senza mistero: rinovato lo stabilimento dei Giudici di Pace sotto il nome di Giudici Urbani, e quello de’ funzionari di Polizia sotto la denominazione d’Inspettori communali: tolta ogni influenza negl’argomenti di dritto Civile, e Criminale all’Autorità Legislativa, ed Esecutiva: garantite con prescrizioni imparziali, e filantropiche le forme degli accompagnamenti, degli arresti, delle carcerazioni, degli esami, e del regime de’ delinquenti, il Potere Giudiziario fosse organizzato in guisa, che la libertà Civile avesse a riposare tranquilla all’ombra di tante povvidenze: ed avesse a benedire la Costituzione, garante dell’innocenza, spavento della colpa, freno all’arbitrio, e vincolo soave di confidenza tra il popolo ed il Governo. 19. Che fondati così, definiti, e distinti i tre Poteri: gettate le basi della Pubblica Istruzione: chiusa ogni via all’ignoranza, appoggio della tirannide, della feudalità, e della mediocrità orgogliosa: collocata la Repubblica sotto i Santi auspizj della Religione: proclamata la tolleranza di tutti i Culti, conveniva, conchiudendo la Costituzione con alcune brevi massime generali, assicurare l’inviolabilità della proprietà, e delle pareti domestiche, l’equabilità della legge sia quando protegge, come quando punisce i Cittadini, e la stretta, e necessaria proporzione tra i delitti, e le pene; si dovea rappellare nello Stato il nobile, ricco, ed armonioso dialetto greco, sbandito dal lungo Dominio dei Veneti, e renderlo la lingua del Governo e l’interprete de’ Cittadini attivi, era d’uopo alla fine l’accordare il Sacro, e Supremo dritto di grazia al Potere Esecutivo, ond’Esso a nome della pietà o della prudenza Nazionale, potesse, diretto da cauta legge, arrestare il braccio della Giustizia vendicatrice pronto a scagliarsi sopra un colpevole condannato a pena Capitale, ed inappellabile. Ecco, o Rappresentanti della Nazione Settinsulare, gli oggetti che la Vostra Commissione Conferente, col concorso del ragguardevole Ministro Vostro Concittadino, ebbe in mira nell’ordinare il progetto d’organizzazione politica della Repubblica, che oggi à l’onore di offrire alla Vostra Sanzione. Eccovi le Tavole del patto Sociale delle Sette Isole, che voi, stipulando a nome, e per mandato dei Sette Popoli, e consacrandole col libero vostro voto, avete a presentare alla Nazione ed alle Grandi Potenze, che vi protteggono, vi garantiscono, e vi riconoscono, siccome le custodi della Vostra tranquillità, e l’espressione solenne della saviezza e moderazione della Repubblica, che consapevole e contenta della sua tenuità, ed amantissima del pubblico bene, non può aspirare se non che alla benevolenza de’ Governi Esteri, ed al mantenimento dell’ordine e della Sociale prosperità. Eccovi la chiara face, con cui ognuno di Voi, ritornando in seno della sua Isola e della sua famiglia, potrà animare i timidi, assicurare gl’incerti, rallegrare i buoni, far iscorrere le dolci lagrime dei padri pel destino dei figli, e confortare i figli con la sicurezza della paternità pubblica identificata in favor loro colla domestica e naturale. Che se taluni inebbriati ancora da funesti errori, traviati da sinistre abitudini, non si dirizzeranno a bella prima allo splendore di questa face, cedano alla fine alla vostra voce, ad vostro contegno, al vostro esempio: meritino il bel nome di Greci e di Cittadini: amino la pace, e la Giustizia e vivano cari alla Patria, e fedeli alle Sante sue leggi. Corfù lì 23 Novembre - 5 Decembre Giovanni Veglianiti, Presidente Angiolo Calichiopulo, Relatore Cristodulo Dora Prossaiendi Marco Calichiopolo Niccolò Politi Dionisio Martinengo Dionisio Roma Teodoro Sicuro, Segretario Il Segretario Redattore Gio: Francesco Zulati COSTITUZIONE Titolo I Forma, natura, e basi della Repubblica Art. 1 – La Repubblica delle Sette Isole Unite è una, ed Aristocratica. Art. 2 – Il diritto politico di governare spetta alla generalità della Nobiltà Costituzionale. Art. 3 – La Repubblica è composta da tutte le Isole grandi e piccole, abitate e disabitate, che appartenevano allo Stato Veneto, e sono situate dirimpetto alle coste della Morea e dell’Albania. Le sette principali di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Cerigo, Itaca e Paxò hanno il diritto alla nobiltà costituzionale. Le rimanenti sono moralmente, e civilmente incorporate alle Isole, cui la legge determina che appartengono. Art. 4 – La Religione Greca Ortodossa è la Religione dominante dello Stato. La Religione Cattolica Romana è pure prediletta e protetta. Ogni altro culto è tollerato. La legge organica, che costituisce il Clero Greco e Romano stabilito nel territorio della Repubblica, è considerato come se formasse parte della costituzione. La legge determina i privilegi della Nazione Ebrea stabilita nello Stato. Art. 5 – Il titolo delle famiglie ed individui, che costituivano la nobiltà di ogni isola sino al mese di Luglio 1803, è conservato a’ medesimi, ed a’ loro legittimi discendenti; ma solo non dà alcun diritto alla nobiltà costituzionale, salvo quello dell’originarietà a chi non fosse nato nelle Sette Isole. Un registro particolare conserva il catalogo di essi nobili, e dà titolo di originarietà ai non nativi. Art. 6 – Sono attivi e costituzionali, e possono divenirlo successivamente e indefinitamente per se, e per i loro legittimi discendenti, tanto celibi come maritati, ed uniti in famiglia con altri membri della medesima pur maritati, tutti quelli, che sono o fossero per essere descritti nel Registro Civico dell’Isola cui appartengono, ed hanno o fossero per avere, e conservassero complessivamente i seguenti requisiti: 1) Di essere originarj delle Sette Isole. 2) Di essere nati per legittimo matrimonio, o legittimati per susseguente, di padre cristiano, e professare la Religione Cristiana. 3) Di possedere un’annua rendita liquida fondiale, o usufruttuaria, o reale, o risultante da un’industria assicurata, o da una florida casa di commercio, fissata, per i conscrivibili alla nobiltà attiva delle respettive isole, in ducati nostri correnti a lire sei l’uno nelle misure seguenti: Per Corfù Ducati milleottocento; Per Cefalonia seicentosettantacinque; Per Zante milletrecentocinquanta; Per Santa Maura cinquecentoquaranta; Per Cerigo duecentoventicinque; Per Itaca trecentoquindici; Per Paxò cinquecentoquaranta. 4) Di non esercitare personalmente alcun arte, o mestiere meccanico. 5) Di non tenere personalmente bottega aperta. 6) Di avere sempre condotto una vita civile, e saper leggere
e scrivere in una delle lingue usate dal Governo. 7) Di non essere stati mai dichiarati colpevoli di delitti puniti con pene afflittive e infamanti. 8) Di non essere falliti fraudolenti né detentori gratuiti dell’eredità di un fallito. 9) Di non essere debitori al pubblico Erario. Una legge organica, e considerata come formante parte di questa Costituzione, conformemente proposta ed approvata, determina le regole onde riconoscere separatamente questi requisiti, e statuisce i metodi che comprovano, assicurano, tolgono, o sospendono il dritto Politico. Art. 7 – Equivale al requisito della rendita l’aggregazione ad una delle primarie Accademie d’Europa, lorché l’aggregato goda la stima universale, e viva comodamente coi frutti dell’esercizio de’ suoi talenti letterarj, o di un’arte liberale. Art. 8 – L’individuo, che si separa da una famiglia nobile, di cui formava parte, perde il dritto politico, che gli accordava la riunione, quando solo non abbia la rendita legale, o il requisito equivalente espresso all’articolo 7. Il resto della famiglia continua nel godimento del dritto politico, quando continui ad avere in complesso la rendita, che ne è il fondamento. Art. 9 – La Costituzione conferma i titoli, e la natura dei feudi attualmente posseduti, ma non accorda dritti giurisdizionali. I soli titoli, e possedimenti feudali non danno originarietà. Le rendite feudali equivalgono alle altre nell’optazione del dritto politico. La legge determina le prerogative dei feudatarj, e i loro doveri verso lo Stato. Art. 10 – Un Nobile appartenente ad un’isola può esercitare il dritto politico in un’altra, ed essere inserito nel suo Registro Civico, dopo un anno continuo di domicilio nella medesima quando abbia il requisito della rendita fissa per essa Isola, il suo equivalente indicato all’articolo 7. Art. 11 – Un Nobile inscritto in più Registri Civili, non esercita il dritto politico, che nell’isola e per l’isola ove nacque, o pure in quella in cui dichiari al Collegio dei Censori di volerlo esercitare. Art. 12 – Gli stranieri si naturalizzano, e possono optare la nobilità attiva alla condizione degli Originarj: 1) Per un domicilio permanente di dieci anni nel territorio della Repubblica; 2) Per un segnalato servizio reso allo Stato; 3) Per l’introduzione di un’arte utile, ancorché meccanica; 4) Per un insigne stabilimento d’industria, o di commercio. Art. 13 – Gli stranieri si naturalizzano come all’articolo 12, dopo cinque anni di domicilio permanente nel territorio della Repubblica: 1) Per un possedimento fondiale considerabile nelle Isole determinato dalla legge; 2) Per un’abilità estraordinaria nelle scienze e nelle arti; 3) Per un matrimonio contratto con una Settinsulare. Art. 14 – Il Corpo Legislativo riconosce i requisiti indicati agli articoli 12, 13, con la maggiorità dei due terzi dei suffragi, dietro la proposizione dei Censori della Repubblica. Senza quest’atto legislativo, i detti requisiti non possono dare titolo alla naturalizzazione. Art. 15 – Il Registro Civico, ossia il Catalogo dei Nobili di ciascuna isola, è tenuto dalle respettive Reggenze. I Censori Locali ne tengono una copia conforme. Il Registro generale dei Nobili Settinsulari è tenuto dal Senato, ed i Censori della Repubblica ne tengono una copia conforme. I soli Cittadini descritti in questi registri possono intervenire nelle respettive adunanze generali dei nobili, e sono eleggibili alle funzioni costituzionali. La legge regola la formazione di essi registri. Art. 16 – Il Collegio dei Censori Locali di cadauna Isola riconosce, a norma della legge organica indicata all’articolo 6, i requisiti necessarj all’admissione alla nobiltà Costituzionale: invigila sulla conservazione di questi requisiti: determina le decadenze, e comunica all’apertura ordinaria di ogni Adunanza generale le sue osservazioni. L’Adunanza decide; e la reggenza fa eseguire nel Registro Civico le relative conformi annotazioni. Art. 17 – Chiunque si aggravasse della decretazione dell’Adunanza, può richiedere, per mezzo dei Censori Generali della Repubblica, la decisione definitiva del Corpo Legislativo. Titolo II Adunanze generali dei nobili Art. 18 – Le adunanze generali dei Nobili Costituzionali di ogni Isola si chiamano Sincliti, ed agiscono a bossoli e ballotte, ed a pluralità di suffragj. Art. 19 – I Sincliti si convocano di pien dritto ogni due anni al 15 di Gennaio, e sono in attività per quindici giorni continui. Art. 20 – Si convocano estraordinariamente con proclamazione pubblicata otto giorni prima, nei casi determinati dalla Costituzione, dai Censori della Repubblica, e dai Capi delle Reggenze locali per ordine del Senato, e per un tempo, e oggetto fissato. Art. 21 – Oltre queste due forme, ogni altra convocazione è un attentato contro la Costituzione. Art. 22 – Lo è egualmente qualunque atto dei Sincliti non istabilito dalla Costituzione, o dalla legge. Qualunque corrispondenza spedizione o ricevimento di deputazione reciproca da un Sinclito ed un altro è pure un attentato contro la Costituzione. Non possono essere membri di un Sinclito, se non che i nobili descritti nel Registro Civico Costituzionale della respettiva isola, i quali abbiano venticinque anni compiuti, e siano o maritati, o vedovi, o capi di quelle famiglie, in cui non vi ha alcun individuo né maritato, né vedovo. I capi di famiglia non maritati dopo l’anno 1816, non intervengono nel Sinclito, se non abbiano l’età di anni sessanta compiti. Ogni Nobile attivo però, dopo i venticinque anni, è eleggibile in ogni pubblica funzione secondo le leggi. Art. 23 – Di questi Nobili la Reggenza ed i Colleggi locali dei Censori compongono un Elenco, e lo pubblicano un mese prima delle ordinarie biennali convocazioni dei Sincliti. Questo Elenco ha valore per due anni. Vi si notano solo le decadenze provate ed ammesse: e si rinnova, e si repubblica ogni volta un mese prima dell’apertura ordinaria dei Sincliti. Chiunque fosse ommesso nell’Elenco, e si credesse in dritto di esservi descritto, può produrre in iscritto le sue petizioni alla respettiva Reggenza, ed ai Censori Locali sino all’ottavo giorno precedente l’apertura del Sinclito, in cui è formalmente chiuso l’Elenco. Se la petizione non è ammessa, l’escluso ha dritto di richiedere, ch’essa petizione venga dalla Reggenza proposta alla decisione del respettivo Sinclito alla sua apertura. La decisione del Sinclito è provvisoria, salvo ad ognuno il ricorso alla deliberazione definitiva del Corpo Legislativo per mezzo dei Censori della Repubblica. Art. 25 – Veruna convocazione o Sinclito, è legittima, se non v’intervenga la pluralità dei Nobili descritti nell’Elenco. Nessuno può intervenivi armato in alcun modo. Art. 26 – La prima adunanza Costituzionale di ciascun Sinclito è interinamente presieduta dalla Reggenza Locale. Tosto però il Sinclito elegge dal proprio seno il suo Presidente, che si chiama il Probulo. Art. 27 – Il Probulo allora, ed in tutte le convocazioni successive tanto ordinarie come estraordinarie d’ogni Sinclito, siede a lato del Capo della Reggenza, ed à con Essa inspezione su i risultati delle ballottazioni. In sua mancanza, per impedimento fisico, o morale, il più vecchio degl’intervenuti fa le veci del Probulo. Due Segretarj eletti dal seno del Sinclito occupano i due lati del Burrò, e compilano il Processo Verbale delle Adunanze, che, segnato dal Capo della Reggenza e dal Probulo, e contrassegnato da essi Segretarj, viene nella convocazione seguente decretato dal Sinclito. Nell’ultima convocazione il Processo verbale è redato nel momento, ed approvato. Art. 28 – Il Collegio dei Censori Locali veglia in Tribunale separato su la polizia delle Sessioni, e su la esatta esecuzione delle leggi. Se le leggi si trasgrediscono, il Collegio à dovere di fare le sue rimostranze alla Presidenza, e di chiamarla all’ordine. Se la trasgressione continua, il Collegio non può sospendere le funzioni dell’Adunanza, ma à il dritto di denunziare l’incostituzionalità al Collegio dei Censori della Repubblica, e la Presidenza ne sarà risponsabile; il Collegio dei Censori Generali la accusa al Corpo Legislativo, che solo può pronunziare definitivamente su la validità, o invalidità degli atti dei Sincliti. Art. 29 – La Milizia non può entrare nella Sala delle Sessioni di verun Sinclito, se non al caso di violenza che si volesse commettere, e dietro l’ordine scritto e sottoscritto dal Probulo, dal Capo della Reggenza, e dal Presidente del Collegio Censorio, o da due Figure almeno. Art. 30 – All’adunanza di ciascun giorno delle convocazioni ordinarie dei Sincliti la legge assegna il numero, e la qualità delle elezioni, che essa dee fare. Art. 31 – Questo numero, ed ogni altro argomento della competenza dei Sincliti, si riportano giornalmente in un Indice compilato e segnato dal Probulo, dal Capo della Reggenza, e dal Presidente del Collegio Censorio locale, e contrassegnato dai Segretarj. Tale Indice si affigge un giorno prima nella Sala delle Sessioni, e si legge all’apertura d’ogni successiva adunanza, dopo l’enumerazione dei Nobili intervenuti, e la lettura del Processo Verbale della Sessione precedente. La deliberazione sopra ogni altro argomento, trattine i compresi nell’Indice, è nulla ed incostituzionale. Art. 32 – I Sincliti Eleggono: 1)I Rappresentanti del Corpo
Legislativo, ed i Membri del Potere Esecutivo, ossia del Senato, nelle infrascritte
proporzioni nelle respettive Isole: Corpo
Legislativo Senato Corfù Num. 10. Num. 4. Cefalonia Num. 10. Num. 4. Zante Num.
10. Num. 4. S. Maura Num. 4. Num. 2. Cerigo Num. 2. Num. 1. Itaca Num. 2. Num. 1. Paxò Num.
2. Num. 1 Rappresentanti N.
40 Senatori
17 Questi Membri dei due Poteri non si considerano come Rappresentanti, o Deputati delle respettive Isole separatamente, ma come Rappresentanti, o Deputati dell’intiera Nazione. 2) I tre Membri ed il Segretario del Collegio dei Censori Locali. 3) I due nomi, che devono formare la lista per la elezione dei Sette Pritani, la quale i Sette Sincliti mandano al Corpo Legislativo, cui è attribuita essa elezione sopra le Sette Liste. 4) I due nomi, che devono formare la lista per la elezione dei Sette Membri del Tribunale di Cassazione attribuita al Corpo Legislativo come sopra. 5) I Membri delle Reggenze, dei Magistrati, e dei Tribunali Locali, fissato dalla legge, e che nei Magistrati non devono eccedere il numero dei tre. 6) I Giudici Urbani nel numero determinato dalla legge. 7) Gli Avvocati Fiscali delle respettive Isole. 8) I Direttori dei Collegi de’ Giurati. 9) I Membri dei Dicasteri Civili, e dei Tribunali Criminali. Art. 33 – I Membri del Corpo Legislativo sono eleggibili a tutti gli uffizi generali dello Stato, ma a nessuno dei particolari, ed a veruna funzione giudiziaria, durante il biennio della Legislatura, cui appartengono. Gli eletti sono tosto rimpiazzati dal Sinclito. I Membri del Senato sono eleggibili ai posti vacanti dei Capi delle Reggenze. Art. 34 – Verun altro funzionario può essere tolto alle sue funzioni che per dimissione, o destituzione. Art. 35 – Tutti i funzionarj, che eleggono i Sincliti, siccome ogni altro Funzionario dello Stato (trattine i Ministri principali del Senato, i Ministri alle Corti Estere, i Consoli, ed i Militari di terra o di Mare dei quali la legge determina la durata) non durano che soli due anni, né possono essere prorogati oltre questo periodo. Vi possono però essere rieletti dopo un biennio, e destinati da una ad una altra funzione. I soli Giudici locali possono essere indefinitamente rieleggibili. Il rimpiazzamento d’un funzionario morto, demissionario o destituito, dura il solo tempo, che rimaneva al funzionario rimpiazzato. Sino a che si convochi il Sinclito, la Reggenza ed i Magistrati Locali rimpiazzano con interina elezione esso funzionario. Art. 36 – I parenti sino al quarto grado civile non possono essere eletti nel Tribunale, Magistrato, o Corpo composto di più individui. I parenti sino al quarto grado civile d’un nominato ad una pubblica funzione della competenza dei Sincliti, o di ogni altro Corpo Elettore, ed esso nominato medesimo, si ritirano in una stanza nell’atto che si danno i suffragi pel nominato. Art. 37 – Dall’anno 1810, veruno può essere eletto nelle Magistrature Locali di ogni Isola, che non sia stato precedentemente in qualche Magistratura o Tribunale. Veruno può essere eletto Reggente, o portato nelle liste dei Pritani, o dei Membri di Tribunale di Cassazione che non sia stato o Capo di Governo, od Assessore di Reggenza, o Reggente, o Membro d’un Magistrato Locale o del Tribunale di Cassazione. Veruno può essere eletto Legislatore, che non sia stato o Pritano, o Reggente, o Membro del Tribunale di Cassazione. Veruno può essere eletto Senatore, che non sia stato, o Legislatore, o Senatore, o Ministro di Stato, o Ministro alle Corti Estere, o Censore della Repubblica, o Capo di Reggenza. Per tutte queste funzioni è necessaria l’età di anni trenta compiti. Può essere eletto a qualunque funzione dello Stato senza restrizione, qualunque Nobile Settinsulare ritornando di fresco in Patria da luoghi Esteri, e di cui l’eleggibilità sia stata riconosciuta dalla Censura Generale. Vi sono egualmente eletti senza restrizione tutti gli Stranieri naturalizzati, quando venga determinata la loro eleggibilità da un atto della Censura; e sono generalmente eleggibili alle rispettive funzioni tutti quelli che sostennero le medesime, o quelle che vi danno titolo nel corso dell’Attuale Governo Provvisorio, e sino l’anno 1810. Ai Tribunali è eleggibile ogni Nobile del seno o fuori del Sinclito, che abbia l’età di soli venticinque anni compiti. Art. 38 – La nomina generale è esclusa nelle elezioni dei Sincliti. In cadauna elezione attribuita ai medesimi si pongono in una urna tante ballotte bianche, quanti sono gl’intervenuti nell’adunanza (che siano Stati Funzionarj Pubblici nel corso del Governo attuale Provvisorio, e Costituzionale) meno sette, che sono nell’urna rimpiazzate da ballotte gialle. Tutti i Membri che ànno dritto alla nomina, cioè tutti i Giudici, Magistrati, Censori, Senatori, Legislatori, Capi di Reggenza, Assessori di Reggenza e Probuli precessori, vanno al Burrò della Presidenza, ed estraggono a sorte una ballotta. Questi sono i Nominatori. Essi formano una lista quadruplice di eleggibilità. Il Pritano, il Probulo, ed i Censori Locali si uniscono per aggiungere alla quadruplice lista un nome. Su questa lista il Sinclito elegge. Così si procede con nuovi Nominatori da uffizio in uffizio da eleggersi. Tanto i primi Nominatori, come i secondi compongono la lista, per iscrutinio segreto, ed a pluralità di suffragi. Art. 39 – Nel Sinclito di Cefalonia i nominatori debbono essere in numero possibilmente eguale dai tre Ripartimenti dell’Isola, cioè dalla Fortezza, da Argostoli, e da Lixuri. Sono pure in numero possibilmente eguale i Membri dei rispettivi Tribunali, e Magistrati, e debbono pure nelle doppie liste dei Pritani, e dei Membri del Tribunale di Cassazione essere tolti in turno i nomi di due Nobili da due differenti Riparti. Art. 40 – I Sincliti in generale, informati nell’apertura delle loro ordinarie convocazioni dalle Reggenze rispettive, deliberano sopra i progetti delle medesime intorno al miglioramento degli stabilimenti esistenti nelle respettive Isole, ed alla istituzione di quelli che vi mancano. Il Capo della Reggenza rimette i progetti approvati al Senato, ed esso al Corpo Legislativo, che li sancisce, lorché il giudichi convenevole. Art. 41 – I Capi delle Reggenze devono rimettere al Senato il Processo Verbale delle Adunanze ordinarie e straordinarie dei Sincliti; siccome i Probuli al Corpo Legislativo, ed i Presidenti del Collegio Censorio ai Censori Generali della Repubblica. Art. 42 – Chiunque fosse convinto innanzi al Collegio dei Censori di aver venduto o comprato un suffragio nel suo Sinclito, di aver ambito o domandato una carica, è decaduto sua vita durante dalla Nobiltà attiva. Titolo III Potere Legislativo Art. 43 – Il Potere Legislativo è delegato dai Sincliti delle
Sette Isole ad un’Assemblea di Rappresentanti della Nazione da essi eletti per
due anni, che si chiama il Corpo
Legislativo della Repubblica. Art. 44 – Il Corpo Legislativo si convoca di pien dritto ogni due anni a Corfù nel primo giorno di Aprile. Art. 45 – Le sue Sedute non possono durare più di due mesi. Quelli della prima Legislatura continuano tutto il mese di Febbraio 1804. Art. 46 – I rappresentanti della Nazione sono inviolabili. Essi non possono essere ricercati, accusati, né giudicati in alcun tempo per ciò che ànno detto, o scritto come Legislatori. Possono però essere arrestati in delitto flagrante, o in virtù di un mandato d’arresto, ma non si può procedere contro di essi, senza un atto espresso del Corpo Legislativo, che admetta e dia luogo all’accusa. La Censura Generale, quando il Corpo Legislativo non è convocato, à questo dritto di admissione. Art. 47 – I Rappresentanti, che, senza un evidente ed inopponibile impedimento admesso dalla maggiorità assoluta del Corpo Legislativo non si recassero a Corfù nell’epoca delle convocazioni ordinarie dell’assemblea (o quando essa è invitata estraordinariamente dal Capo del Potere Esecutivo, quando lo esigano gl’interessi della Repubblica, oppure dai Censori Generali nei casi determinati dalla Costituzione) pagano al Tesoro Nazionale un’ammenda corrispondente al triplo de loro trattamento. Art. 48 – I Rappresentanti, che senza un impedimento come sopra non intervengano alle sedute, sono soggetti ogni volta ad una emmenda di quaranta ducati correnti. Art. 49 – La prima convocazione d’ogni Legislatura è presieduta interinamente dal più anziano dei Membri presenti. Il più giovane fa le funzioni interine di Segretario. Art. 50 – Il Corpo Legislativo così presieduto procede alla verificazione della legittimità dei Rappresentanti. La legittimità è comprovata da un atto della Reggenza, dalla Censura Locale, e dal Probulo del rispettivo Sinclito che l’attesta. Art. 51 – Dietro a ciò il Corpo Legislativo si costituisce formalmente con la elezione del suo Presidente, di due Segretarj, e di due Consigli. Art. 52 – Per ognuna di tali elezioni si pongono in un’urna tante ballotte bianche quanti sono i Membri presenti, meno tre, che sono sostituite da ballotte gialle. Ciascun Membro si reca al Tribunale della Presidenza e ne leva una dall’urna. Chi leva ballotta gialla, passa subito in una stanza separata ove nessun altro Membro può entrare. I tre estraenti le tre ballotte gialle sono i Nominatori. Essi formano una lista doppia di nomi, su la quale il Corpo Legislativo elegge a bossolli e ballotte, ed a pluralità. Art. 53 – Il Presidente è il Capo del Corpo Legislativo. A lui si diriggono tutti gli uffizj. Esso risponde a nome, e dietro le deliberazioni del Capo. Segna tutti gli atti, letti prima al Corpo Legislativo, e da esso admessi. Accorda, o toglie la parola agli Oratori, e la à quando crede opportuno di parlare. Lorché toglie la parola motiva, ed il Corpo decide su la richiesta dell’Oratore, che non à però la parola se non che una sola volta in ogni argomento. Il Presidente à la proposizione di tutti gli argomenti discussi, e di tutti gli atti Legislativi e progetti di legge, progettati dai due Consoli. Se ricusa di proporgli, motiva, ed il Corpo decide su la richiesta del rispettivo Consiglio. Egli invigila su la condotta dei Rappresentanti, e su la esecuzione delle discipline decretate dal Corpo Legislativo. Art. 54 – I Segretarj occupano per ordine d’età i due lati del Tribunale della Presidenza. Il più anziano tiene la corrispondenza, i Registri degli atti Legislativi e delle leggi, e redige il Processo Verbale delle sedute. Al chiudere delle sedute di ogni anno raccoglie le carte, e i Registri tutti del Corpo Legislativo, e li rimette con ricevuta al Segretario di Stato degli Affari interni, che dee passarne un esemplare alla Censura Generale. Il Segretario più anziano del Corpo Legislativo è il Ministro del Consiglio Legislativo. Il più giovane lo è del Consiglio dei Sussidj. Ognuno dei Segretarj attaccati al rispettivo Consiglio à tre volte la parola per sostenere un atto progettato dal suo Consiglio. Il Segretario del rispettivo Consiglio contrassegna la firma del Presidente del Corpo Legislativo negli atti, e progetti Legislativi competenti ad esso Consiglio, e dal rispettivo Segretario redati. Art. 55 – I due Consigli del Corpo Legislativo sono composti di cinque Membri. Essi esaminano, discutono, e propongono ogni argomento alle deliberazioni della Legislatura per mezzo del Presidente. Si regolano secondo l’organizzazione stabilita dai medesimi. Il primo Consiglio si chiama Consiglio Legislativo. Nell’anno primo della prima Legislatura è composto dai Membri della Commissione Conferente, ed à, oltre gli attributi di questa, l’inspezione di discutere tutti gli argomenti d’affari esterni, d’interna Amministrazione, Commercio, e Legislazione Civile, e Criminale. L’altro Consiglio si chiama Consiglio de’ Sussidj. Nell’anno primo della prima Legislatura è composto dai Membri della Commissione di Revisione e Sussidj, ed à, oltre gli attributi della medesima, l’inspezione di discutere tutti gli argomenti riguardanti la finanza, e la Milizia. Ognuno di questi Consigli à un Relatore scelto tra suoi Membri. Esso à la parola prima di ogni altro nell’informare il Corpo Legislativo sopra i progetti di legge proposti dal suo Consiglio. Art. 56 – Il Presidente, i Segretarj, ed i Consigli durano per tutto il tempo delle sedute ordinarie del Corpo Legislativo, e si eleggono pel tempo, ch’esse debbono durare. Art. 57 – Il Corpo Legislativo non può trattare di verun argomento che non sia stato discusso da uno de’ suoi Consigli, e portato nell’Indice, ossia Ordine del giorno. Di questo Indice è mandata Copia al Senato, alla Censura, ed alla Consulta Legislativa per gli argomenti, che possono riguardare le loro inspezioni. La legge determina la composizione di esso Indice, la redazione, approvazione, e pubblicazione dei Processi Verbali. Art. 58 – Qualunque argomento venga proposto al Corpo Legislativo si aggiorna alla prossima Sessione, a meno che il Presidente non proponga l’urgenza, ed il Corpo la adotti a pluralità assoluta di due terzi. Sulla richiesta della maggiorità dei Consigli si può aggiornare la seconda, e la terza volta in argomento. Le elezioni non sono aggiornabili. Art. 59 – Il Corpo Legislativo nella prima sua seduta ordinaria legge il Capo del Potere Esecutivo nella forma seguente. Si pongono in un’urna successivamente, e separatamente tante ballotte bianche quanti sono i Rappresentanti di ciascun’Isola, meno una, ch’è sostituita da una ballotta gialla. I Rappresentanti rispettivi estraggono a sorte. L’estraente la ballotta gialla entra in una stanza separata. I Sette estraenti ballotta gialla formano una lista di due nomi di Nobili, tolti indistintamente da qualunque Isola, e giammai dal Corpo Legislativo elettore, e tratti o dal Senato, o fuori di esso, purché abbiano trent’anni compiti, dopo il 1810, siano attualmente, o siano stati Senatori. La doppia lista è rimessa sigillata al Presidente del Corpo Legislativo. Dopo di che estraggono nuovamente, e separatamente col suddetto metodo ballotta gialla cinque altri Membri appartenenti a cinque differenti Isole, esclusi i primi sette nominatori, ed i Rappresentanti delle due Isole minori. I cinque nuovi nominatori si ritirano, e formano come gli altri precedenti, una lista di due nomi, che pur consegnano sigillati. Finalmente estraggono ballotta gialla separatamente altri tre membri appartenenti alle tre Isole Maggiori, e presentano sigillata la nomina di un nome solo. Allora il Presidente del Corpo Legislativo apre ad una ad una le tre liste, e fa pubblicare i nominati, tra i quali il Corpo Legislativo elegge il Capo del potere esecutivo. L’Isola, cui appartiene il Principe eletto, è esclusa dal dritto di somministrare nome de’ suoi Nobili alla lista di eleggibilità del Capo del Potere Esecutivo, per quattro anni compiti dopo finito l’uffizio del Principe eletto. Il Corpo Legislativo elegge i tre Censori della Repubblica, ed il loro Segretario sopra una triplice lista, formata da cinque Nominatori estraenti a sorte cinque ballotte gialle. I Censori rimasti devono appartenere a tre differenti Isole. Il Segretario può essere tolto da qualunque Isola. I Censori debbono avere l’età di trentacinque anni compiti. Dall’anno 1810 non sono nominabili a questi uffizj se non quelli, e non possono essere rinominati, che dopo due anni. In caso di morte, demissione, o destituzione del Capo del Potere Esecutivo, di qualcuno dei Censori della Repubblica, e del loro Segretario, ne’ mesi in cui non è convocato il Corpo Legislativo, il Senato elegge in sostituzione. Questa elezione dura sino alla convocazione del Corpo Legislativo, il quale elegge definitivamente per il tempo che manca al Funzionario morto, dimesso, o destituito. Si procede del pari nella mancanza di qualunque funzionario Generale, appartenente o alla Legislatura, o a’ Sincliti, sino a che quella, o questi siano convocati. Art. 61 – Il Corpo Legislativo elegge i Capi delle Sette Reggenze delle Sette Isole su le sette doppie liste di eleggibilità, mandate dai respettivi Sincliti per mezzo dei loro Rappresentanti. I sette nomi scelti si spediscono a Sessione permanente al Senato, che nel momento medesimo si destina alle Sette diverse Isole con l’avvertenza, che ogni destinato non sia né attivo né domiciliato nell’Isola, a cui viene destinato. Questo metodo à luogo nell’anno 1806, in cui si convola la seconda Legislatura; poiché la Costituzione conferma ora gli attuali Capi di Reggenza sino a quel tempo, e gli stabilisce in qualità di Capi Costituzionali delle rispettive Reggenze; quando però dalla prima Legislatura non fosse eletto alcuno di loro ad una delle funzioni della competenza di essa Legislatura. In questo caso il Corpo Legislativo rimpiazza l’eletto sopra una doppia lista spedita dal Senato. Art. 62 – Il Corpo Legislativo elegge su le doppie liste spedite dai sette Sincliti i Sette Membri del Tribunale di Cassazione. Non possono essere eletti più di due nomi da ciascuna Isola. Questo metodo avrà luogo nell’anno 1806. Prima di questo tempo, cioè nella prima Legislatura, il Corpo Legislativo sceglie sopra una lista di quattordici nomi spedita dal Senato. Art. 63 – Il Corpo Legislativo elegge un Avvocato Generale, presso il Tribunale di Cassazione col metodo, con cui è eletto il Segretario dei Censori. Dall’anno 1810, non è nominabile se non chi fu Avvocato Generale, o Membro del Tribunale di Cassazione, o avente i requisiti di eleggibilità di essi Membri. Il Corpo Legislativo, col metodo con cui elegge i Censori, elegge i Membri della Consulta Legislativa nell’ultima Seduta della sua ordinaria convocazione. Ora la Costituzione conferma sin a quel tempo i cinque nominati provvisoriamente dall’attuale Senato. Le funzioni dei Membri della Consulta non gli escludono da altra funzione fuorché da quella di Legislatore, o Senatore. Eletti in una di queste due funzioni, cessano di essere Membro della Consulta: cessate le convocazioni del Corpo Legislativo, cessano pur quelle della Consulta, e non si rinnovano che alle sole sedute ordinarie della Legislatura. Fuori da questo tempo la Consulta né agisce collettivamente, né corrisponde con veruna Autorità dello Stato. Dall’anno 1810, non sono eleggibili, se non quelli, che ànno i requisiti necessarj di eleggibilità a Legislatore. Art. 64 – Tutte queste elezioni si fanno a pluralità. Ogn’altro atto, o progetto Legislativo si decreta a pluralità assoluta dei due terzi. Nessuna operazione è legale, quando non v’intervengono due terzi dei Membri del Corpo Legislativo oltre il Presidente, o il più anziano di essi Membri, che al caso di suo impedimento, ne faccia le veci. Art. 65 – Il Corpo Legislativo installa per la prima volta il Potere Esecutivo nella Capella Nazionale dietro una Sacra cerimonia, ed ogni volta il nuovo Principe, e la Nuova Censura nelle forme prescritte dalla legge. Art. 66 – Il Corpo Legislativo non decreta alcuna legge se non che su i progetti articolati dal Senato, oppure dalla Consulta Legislativa in ciò che riguarda solamente leggi Civili, e Criminali, e dietro l’opinione in iscritto dei Censori della Repubblica sopra di essi progetti, e la discussione, e rapporto di uno dei suoi Consigli. Il Corpo Legislativo però ha il diritto d’invitare il Senato, e la Consulta nei respettivi argomenti, che loro competono, a prendere un oggetto in considerazione, e proporgli i progetti di legge relativi. Se il Senato, o la Consulta ricusano di farlo al secondo invito, i Censori della Repubblica devono invitare i Sincliti a dare il loro voto nelle loro ordinarie convocazioni. Art. 67 – Nel caso che il Corpo Legislativo volesse decretare una legge senza la proposizione del Senato, o della Consulta Legislativa, compete al Senato il Veto Sospensivo. Allora il progetto di legge, che non ha una delle due iniziative, è rimesso dal Capo del Potere Esecutivo alla deliberazione dei Sincliti nelle loro sessioni ordinarie. Art. 68 – I Sincliti, dopo aver deliberato nei due casi indicati agli articoli 66 e 67, rimettono l’Atto relativo, segnato dal Probulo, e dalla Reggenza, ai nuovi Rappresentanti della Nazione da loro eletti. Essi nella prima convocazione della nuova Legislatura palesano pubblicamente al Tribunale della Presidenza il voto dei loro respettivi Sincliti. Ogni voto equivale alla somma del numero dei Rappresentanti di cadaun Sinclito. La maggiorità di tre quarti di questa somma ammette o rigetta l’invito, od il progetto del Corpo Legislativo. Ammettendo l’invito il Senato, o la Consulta debbono entro venti giorni proporre il progetto relativo passati i quali, ha il diritto di proporlo uno dei Consigli del Corpo Legislativo. Esso Corpo à allora facoltà di decretarlo, ed il Senato dee far eseguire la legge. Art. 69 – I progetti che il Senato, o la Consulta Legislativa propongono, possono essere da loro respettivamente ritirati in ogni Stato di discussione, e riproponerli modificati. Art. 70 – Un progetto di legge rigettato, non può essere riprodotto nella sua totalità per tutto il tempo delle Sessioni della Legislatura. Possono però essere riprodotti alcuni articoli modificati. Compiuto il Codice Civile, e Criminale, la Consulta Legislativa, lorché propone una nuova legge l’abrogazione o modificazione d’una precedente, dee precedervi un atto legislativo che la ricerchi, ed il concorso della Censura Generale, e deve avere la sanzione del Corpo Legislativo coi tre quarti dei suoi voti. Art. 71 – Il Preambolo di ogni legge decretata dee esprimere le date dell’aggiornamento che si fece del progetto, e l’urgenza decretata; senza questa dichiarazione la legge non è eseguibile. Art. 72 – Il Potere Esecutivo è tenuto di far sigillare e pubblicare le leggi due giorni dopo la loro recezione con la seguente formula: “A nome della Repubblica delle Sette Isole. Il Senato ordina che (la legge) o (atto legislativo) suddetto munito del sigillo della Repubblica sia pubblicato, ed eseguito”. Art. 73 – Il Corpo Legislativo, dietro le suddette forme ed iniziative, decreta: 1) Lo stabilimento biennale delle spese pubbliche, e le contribuzioni nazionali, fissandone la natura, la quantità, le proporzioni, e il modo della percezione; 2) La determinazione dei fondi necessarj alle spese particolari d’ogni Isola, non oltrepassanti il dieci per cento della sua rendita, e dei mezzi di assicurarne la rifusione del rimanente nel Tesoro Pubblico; 3) Il fondo necessario alla creazione, e mantenimento della forza armata terrestre, e maritima; 4) L’amministrazione, miglioramento, alienazione, e destinazione del ritratto dei beni Nazionali; 5) L’Istituzione, il mantenimento, e il miglioramento della Istruzione Pubblica, base della quale debbono essere scuole elementari in cadauna delle Isole, e centro un Ginnasio Nazionale di Scienze, Lettere, e Nautica, stabilito nell’Isola di Cefalonia; 6) La fondazione, o conservazione e miglioramento dei Pubblici stabilimenti di Arti liberali e mecaniche, e massime di agricoltura, e commercio; 7) Il titolo, il peso, l’impronta, il valore e la qualità delle monete; 8) E generalmente ogni atto Legislativo, o legge Civile, Criminale, Eclesiastica, Economica, Amministrativa, Commerciale, Militare, ed ogni e qualunque Regolamento Generale, o particolare di un’isola proposto dal rispettivo Sinclito. Art. 74 – Il Corpo Legislativo, dietro gli stati della popolazione delle respettive Isole speditegli dai rispettivi Sincliti, determina ogni venti anni il numero dei Membri del Corpo Legislativo e del Senato, che ciascuna Isola dee fornire. Durante il detto intervallo non può esservi fatto alcun cangiamento. Art. 75 – Il Corpo Legislativo, dietro la proposizione dei Censori, accusa, sospende dalle loro funzioni, e pone in giudizio, per mezzo dell’Avvocato Generale avanti l’Alta Corte di Stato, i Membri del suo Corpo, e quelli del Senato, e della Consulta Legislativa, ed i Capi delle Reggenze per delitto di Alto tradimento e di dilapidazione, udite prima le difese degli accusati, o in iscritto, od a a voce per mezzo di un Oratore da loro incaricato. Se gli accusati sono assolti dall’Alta Corte di Stato, riprendono le loro funzioni. Per la persona del Capo del Potere Esecutivo si osservano le forme dichiarate all’articolo 102. Art. 76 – Il Corpo Legislativo, dietro la proposizione del Senato, accusa, sospende dalle loro funzioni, e pone in Giudizio come sopra i Censori della Repubblica. Art. 77 – Il Corpo Legislativo à il dritto di polizia nel luogo delle sue sedute. Art. 78 – Esso à il dritto di polizia sopra i suoi Membri, ma non può pronunziare contro di essi pena maggiore della Censura nel Processo Verbale, e l’arresto per otto giorni. Art. 79 – Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, né vi manda alcuna deputazione. Censura generale Art. 80 – La Censura Generale è costituita da un Collegio di tre Membri chiamati Censori della Repubblica, e di un Segretario. Art. 81 – Il più anziano d’età è il Presidente del Collegio, e si chiama l’Eforo. Art. 82 – L’Eforo, e in sua mancanza, per impedimento fisico, e morale, il più Anziano de’ Censori dopo di lui, segna tutti gli atti relativi, o risoluzioni del Collegio. Questi atti sono contrassegnati dal Segretario. Se egli non è persuaso dell’atto, motiva, segnandolo, ed esprime il suo parere a presidio della sua responsabilità. All’Eforo si diriggono gli atti delle altre Autorità Costituite, e le petizioni de particolari. Art. 83 – Verun atto ossia risoluzione del Collegio dei Censori è valido, se non v’intervengano almeno due Membri, ed il Segretario, e se non è registrato in un Libro apposito, e segnato dai Censori intervenuti, e dal Segretario. In caso d’impedimento fisico o morale del Segretario, il più giovane dei Censori fa le sue funzioni, à la sua responsabilità, e registra la risoluzione in un Libro separato. In questo caso devono intervenirvi necessariamente gli altri due Censori. Art. 84 – In caso d’impedimento fisico o morale di due Censori, il terzo deve tosto avvertire il Senato; ed esso Senato deve eleggere interinalmente due Censori provvisorj, i quali dureranno per il solo tempo, in cui i due Censori attuali, od uno di essi sono impediti. Art. 85 – I Censori della Repubblica sono inviolabili, fuorché nei casi espressi dagli articoli 76 e 120. Art. 86 – Essi Censori ànno una guardia d’onore nel Pubblico Palazzo delle loro sedute ove possono anche alloggiare; ed ànno gli onori Militari superiori. Art. 87 – Essi ànno la sopraintendenza dei Collegi Censori Locali di ciascun Isola, i quali Collegi fanno giungere le loro osservazioni al Senato, ed al Corpo Legislativo, sempre per mezzo della Censura Generale. Art. 88 – Il Collegio dei Censori della Repubblica invigila su la esecuzione della Costituzione, e delle leggi e denunzia al Corpo Legislativo, oppure al Senato, ne’ tempi in cui la Legislatura non è convocata, tutti gli attentati contro la Costituzione, e la pubblica sicurezza, tutti gli atti illegali, e tutti i delitti d’alto tradimento, e di peculato tanto dei Rappresentanti della Nazione come dei Membri del Potere Esecutivo, e della Consulta Legislativa, non che dei capi delle Reggenze. Art. 89 – Esso Collegio assiste senza voto, in Tribunale separato, a tutte le sedute del Corpo Legislativo: veglia all’esatta osservazione delle forme, e delle discipline stabilite: ed emette in iscritto le sue conclusioni su qualunque progetto legge del Senato, o della Consulta Legislativa. L’Eforo, o uno dei Censori da lui destinato, ha il dritto di due concioni sopra ogni argomento proposto alle deliberazioni al Corpo Legislativo. Art. 90 – Il Senato (trattine gli atti amministrativi ed esecutivi delle leggi, e de’ Decreti precedenti) non può emmettere, né far eseguire verun decreto, senza prima comunicarlo ai Censori, e udire il loro parere. I Censori hanno il dritto di opporvisi, se è incostituzionale, od illegale. Egli è perciò ch’essi possono richiedere, od esaminare i Registri di tali decreti tenuti dai Segretarj di Stato. Art. 91 – Se mal grado le opposizioni dei Censori, il Senato persiste ad emmettere, e far eseguire il decreto contro la Costituzione, deve dare un Testimoniale al Collegio dei Censori della opposizione da esso fatta. Il Collegio può quindi convocare tosto il Corpo Legislativo estraordinariamente motivando, se vi sia urgenza, oppure attendere di farne il suo rapporto nella ordinaria convocazione della Legislatura. La convocazione estraordinaria non è legittima, se non è composta da due terzi almeno dei Rappresentanti. Art. 92 – Il Collegio dei Censori su le ricerche del Corpo Legislativo, ed in grave urgenza di Stato, che dev’essere motivata, può convocare i Sincliti delle Isole per mezzo dei Censori locali. Tali convocazioni estraordinarie dei Sincliti non possono durare più di quindeci giorni, né occuparsi d’altro argomento, fuorché di quello per cui sono convocati. I Sincliti emmettono il loro voto, per mezzo dei loro Rappresentanti, al Corpo Legislativo nella forma indicata al N. 68. Art. 93 – Due mesi prima della convocazione ordinaria del Corpo Legislativo, il Senato è tenuto di rimettere al Collegio dei Censori della Repubblica tutti i progetti di legge da esso preparati, e tutti gli stati di spesa, e di rendita della Repubblica. I Censori li debbono presentare alla Legislatura con le loro osservazioni, ed essa decreta dietro a tali osservazioni ed alla discussione dei suoi Consigli. Art. 94 – I Censori della Repubblica debbono essere consultati dal Senato in ogni affare importante della Repubblica; per ciò ànno il titolo di Consiglieri di Stato. Titolo IV Potere Esecutivo Art. 95 – Il Potere Esecutivo è delegato ad un Senato composto da numero determinato di deputati eletti dai Sincliti delle respettive isole, e residenti a Corfù. Art. 96 – Il Senato è rinovato ogni anno per metà nel primo giorno di Aprile con la uscita nel primo giro della metà dei suoi Membri più giovani, poi successivamente di quelli che ànno compito i due anni, ai quali è circoscritta la durata di tutti i Funzionarj Pubblici. Le Isole, cui appartengono i primi Senatori più giovani, che escono, eleggono nel giorno decimo quinto di Gennaio i loro Successori in una sola Sessione. Art. 97 – Il Capo del Potere Esecutivo, ossia il Presidente del Senato, si chiama il Principe, e sta in carica un biennio. Art. 98 – Se il Principe eletto non è del Corpo del Senato, esce il Senatore più giovane dell’Isola, cui appartiene il Principe. Art. 99 – Il Principe, che compie il suo uffizio, esce tosto dal Senato, ed è rimpiazzato da un Senatore eletto dal Sinclito dell’Isola nativa del Principe; ma esso Principe non può sortire dal Territorio della Repubblica se non due anni dopo la cessazione delle sue funzioni. Art. 100 – In caso di morte, o d’impedimento fisico, o morale del Principe, ciascuno dei Senatori in turno mensuale, e per ordine di età fa le sue veci col titolo di Vice-Preside del Senato fino alla cessazione dell’impedimento, o al rimpiazzamento del Senato a norma dell’articolo 60. Art. 101 – Il Principe presiede al Senato: lo convoca estraordinariamente; ne firma tutti gli atti, che però sono contrassegnati da uno dei Segretarj di Stato, il quale se dissente, motiva, contrassegnando il suo dissenso: tratta colle Potenze Estere, conduce le negoziazioni, e fa le stipulazioni necessarie, sempre sul rapporto della Camera delle Relazioni estere, e dietro le deliberazioni del Senato: dà udienza agli Agenti Esteri, riceve le loro credenziali: e consegna le risposte del Governo ogni volta alla presenza dei Membri della detta Camera: verifica le Patenti dei Consoli, e degli altri Agenti Esteri, ed accorda loro l’exequatur decretato dal Senato: rilascia a nome, ed in conseguenza delle deliberazioni del Senato, le lettere di marca agli Armatori in corso, e dà loro le opportune istruzioni: tutti gl’indrizzi delle autorità esterne, ed interne, e tutte le petizioni particolari sono dirette al suo nome. Il Segretario di Stato, cui compete, li riceve, e li rimette a quella delle Camere del Senato, alla quale appartiene. Il Principe nomina alla confermazione del Senato, e udito il parere delle respettive Camere, i Ministri del Senato, e udito quello della Camera degli affari Esteri, i Ministri Diplomatici, Agenti e Consoli della Repubblica nell’Estero, rilascia loro, esecutivamente ai decreti del Governo, le Patenti, Credenziali, ed Istruzioni necessarie: presiede a sua volontà ad ognuna delle Camere del Senato: move e distribuisce la forza armata della Repubblica; e le impartisce gl’ordini, esecutivamente alle deliberazioni del suo Corpo: risiede in un Palazzo Nazionale nella Fortezza Vecchia di Corfù, ove si convoca il Senato medesimo; tiene i Sigilli dello Stato. Art. 102 – La persona del Principe è inviolabile. Egli non può essere ricercato, accusato, né giudicato in alcun tempo, perciò che à detto, o scritto come Principe, se non che con le seguenti formalità. I Censori della Repubblica motivando, lo possono accusare avanti il Corpo Legislativo da essi estraordinariamente convocato. Il Corpo Legislativo allora rimette al Principe prevenuto, l’atto d’accusa, e le prove su le quali è fondato. Il Principe prevenuto è citato a difendersi in un competente periodo di tempo. Egli non può essere udito personalmente, ma solo per mezzo di una memoria ragionata, e di un Oratore da esso nominato. Se il Principe è convinto di colpa, il Corpo Legislativo emmette alla maggiorità assoluta de’ suffragi un decreto di decadenza; ed il Principe provvisoriamente è sospeso dalle sue funzioni. Il Decreto non à effetto definitivo, se non è avvalorato dal consenso della Maggiorità assoluta del Senato, avanti il quale il Principe è ammesso a difendersi nel modo indicato. Quando il Senato avvalora il Decreto di decadenza, il Corpo Legislativo procede all’elezione di un nuovo Principe, ed il Principe decaduto è condannato dal Corpo Legislativo all’ostracismo, all’ammenda, a pena afflittiva, od anche a capitale, secondo la natura, e gravità della sua colpa, ed a norma delle leggi. La Sentenza dell’Ostracismo, ossia della proscrizione del Territorio della Repubblica, non continua ad avere effetto se non è confermata da ogni nuova Legislatura, e non può mai riguardare, né la famiglia del Principe, né i suoi beni, quando non sia alla pena dell’ostracismo aggiunta quella di un’ammenda personale determinata. Se poi il Senato è d’opinione contraria alla deliberazione del Corpo Legislativo, il Collegio dei Censori convoca estraordinariamente i Sincliti: e dietro ai tre quarti della somma de’ numeri rappresentanti i loro voti al Corpo Legislativo, decide con le forme prescritte dall’articolo 68 ed il Decreto di decadenza è confermato o annullato. Lorché è annullato, il Principe riprende le sue funzioni, ed i Censori sono condannati dal Corpo Legislativo all’ostracismo (confermabile, ed annullabile da biennio in biennio dalle successive Legislature) quando però l’accusa non fosse appogiata a documenti convenienti in materia grave, ancorché distrutti in seguito dalle difese del Principe prevenuto. Art. 103 – Ad ogni nuova elezione di principe, su la denunzia dei Censori, può emanarsi dalla Legislatura un decreto di ostracismo contro il Principe uscito per un biennio; ma dee essere avvalorato dal consenso del Senato; in difetto del quale, vi à luogo all’appello all’opinione dei Sincliti, ed alla deliberazione consecutiva, a norma dell’articolo precedente. Emmesso il decreto d’ostracismo, il Principe uscito è rimesso all’Alta Corte di Stato per l’applicazione di quelle ulteriori pene stabilite dalla legge, che la natura delle sue colpe potesse esigere. Art. 104 – Il Senato propone alla Sanzione del Corpo Legislativo tutte le leggi, trattene le civili e criminali, delle quali appartiene l’iniziativa alla Consulta Legislativa, e fa i regolamenti e le proclamazioni necessarie per la esecuzione tanto di queste, come pure di quelle admesse dal Corpo Legislativo sull’iniziativa della mentovata Consulta. Art. 105 – Il Senato prevvede a tutto ciò che è necessario per mantenere la tranquillità dello Stato, ed invigila perché veruno possa attentare alla pubblica sicurezza. Art. 106 – Se il Senato è informato che si trami qualche cospirazione contro lo Stato, ed in ogni caso che un funzionario pubblico cadesse in delitto di concussione, peculato, falso, od altro delitto pubblico può spiccare dei mandati di condotta e d’arresto contro i colpevoli; ma dopo due giorni, o dee porli in libertà, nel qual caso è punito l’accusatore dal Senato secondo la legge, o rimetterli al Giudice competente per essere giudicati secondo le leggi, sotto pena al Segretario che segnò il mandato di delitto d’arbitraria detenzione. Il Collegio dei Censori è autorizzato in tal caso di reclamare, ed opporsi. Art. 107 – Il Senato può porre in istato d’accusa: 1) Gli stessi suoi Membri, trattone il Principe; e perseguitarli avanti l’Alta Corte di Stato per mezzo dell’Avvocato Generale; 2) I Censori della Repubblica avanti il Corpo Legislativo, e nei tempi ch’esso non è convocato, avanti l’Alta Corte di Stato; 3) Dietro l’accusa dei Censori della Repubblica, qualunque funzionario pubblico avanti l’Alta Corte di Stato, o di Tribunali Ordinarj. Ogni funzionario posto in istato d’accusa è ipsofacto sospeso dalle sue funzioni, ch’egli però riprende, lorché è assolto. Art. 108 – Il Senato per mezzo del Principe, dispone e dirigge la forza armata della Repubblica, e senza che alcuno dei suoi Membri possa giammai comandarla. Art. 109 – Esso nomina a tutti i gradi secondo le leggi, e fa i necessarj regolamenti, e le destinazioni Militari relativamente alla legge. Art. 110 – Il Senato invigila su la fabbrica delle monete, di cui la legge ordina l’emmissione. Art. 111 – Il Senato ha la suprema amministrazione dello Stato. Sopravveglia per ciò, ed assicura l’esecuzione delle leggi per parte delle rispettive Reggenze, che gli sono subordinate. Art. 112 – Il Senato dirigge l’introito e le spese dello Stato, dietro le disposizioni di ogni Legislatura; con le seguenti condizioni: 1) Per mezzo della Camera delle Finanze, e pel suo canale, assicura la riscossione delle rendite, ordina il movimento dei fondi, e i pagamenti. 2) Questi pagamenti non sono validi in virtù di una legge, e sino al concorso dei fondi da essa destinati per un genere di spese, non che in virtù di un decreto del Senato, e di un Mandato segnato dal Presidente della Camera delle Finanze, e dal Segretario di Stato di questo Dipartimento. 3) I conti dettagliati dalle rendite e spese dello stato, segnati, e certificati da queste due figure, sono pubblicati ogni anno colle Stampe. 4) Questi conti vengono rimessi, due mesi prima d’ogni convocazione del Corpo Legislativo, al Collegio dei Censori della Repubblica che li rivedono, e li producono al Corpo Legislativo. 5) Le spese segrete non sono pubblicate, ma soltanto partecipate al solo Collegio de’ Censori della Repubblica. Se i Censori ricusano di assentirle, in questo unico caso il Senato le giustificherà avanti il Corpo Legislativo, ma colle misure di cautela, che si concerteranno col Corpo Legislativo istesso. 6) I metodi, e le scritture di contabilità, usate sotto Governo Provvisorio della Repubblica, sono abollite, ed è sostituito un metodo semplice, ed evidente. Art. 113 – Il culto, l’istruzione, e l’educazione pubblica, gli stabilimenti utili di scienze, lettere, ed arti; il commercio, la navigazione, sono sotto l’immediata autorità e protezione del Senato. Art. 114 – Il Senato per deliberare sopra tutti i detti argomenti di sua attinenza, si divide in tre Camere, composte ognuna di tre Senatori nominati dal Principe, ed approvati dal Senato, e di un Segretario di Stato per cadauna. La prima Camera si chiama degli affari esteri. Essa esamina, discute, e propone alla decretazione del Senato tutto ciò che ha relazione ai Ministri, ed Agenti commerciali della Repubblica nell’estero, a’ Ministri, ed Agenti commerciali residenti nello Stato, a relazioni politiche estere, negoziazioni, a stipulazioni, a convenzioni di commercio od altro, a navigazione mercantile, ed a commercio attivo, e passivo. La seconda Camera si chiama degli affari interni. Esso discute, e propone, come sopra tutto ciò che riguarda educazione, ed istruzione pubblica, stabilimenti utili, Culto, Beni Nazionali, Polizia statistica, e sanitaria, ed in generale ogni argomento riguardante l’amministrazione delle Sette Reggenze dello Stato. La terza Camera si chiama delle Finanze, e Forza armata. Essa discute, e propone tutti gli argomenti riguardanti il Tesoro pubblico, la Milizia di Linea, e la Guardia Nazionale della Repubblica. Questa Camera, oltre il Segretario di Stato adetto al suo dipartimento, ha un Tesoriere Generale eletto dal Senato su la triplice nomina della Camera. Questo Tesoriere non può esercitare le sue funzioni che previa la pieggieria idonea d’una somma determinata dalla legge per la sua fedele amministrazione. Art. 115 – Il Senato elegge i tre Segretarj attaccati alle tre rispettive camere su la nomina del Principe, e può revocarli sul rapporto motivato d’una delle respettive Camere, e con la maggiorità assoluta de’ suoi voti. Art. 116 – Il Segretario di Stato degli affari esteri corrisponde direttamente a nome del Senato, ed esecutivamente a’ suoi decreti, coi Ministri ed Agenti della Repubblica nell’estero, e cogli Agenti e Ministri esteri. Il Segretario di Stato dell’interno, ed il Segretario di Stato della Finanza, e Forza armata corrispondono come sopra con tutte le autorità costituite dello Stato. Tutti tre i Segretarj di Stato hanno voce consultiva in Senato, e tengono ciascuno dalla sua parte il processo verbale degli argomenti appartenenti al dipartimento cui spettano. Un Segretario di Stato non può essere destinato a due Camere. Può bensì nella Camera degli affari esteri fare le funzioni di Segretario di Stato uno dei membri della Camera stessa, nel qual caso, e per le quali sole funzioni, cessa in lui la inviolabilità di Senatore. Art. 117 – I Segretarj detti hanno seduta e dritto di due concioni al Corpo Legislativo ogni volta che si tratti di sostenere un progetto di legge proposto dal Senato. Il Senato può aggiungere ad ognuno di essi ove sia d’uopo un Membro del Senato in qualità di suo Oratore per l’oggetto sudetto, dal quale dipartendosi l’Oratore, od il Segretario, il Presidente del Corpo Legislativo ha debito di togliergli la parola. Art. 118 – I Senatori sono inviolabili. Essi non possono essere ricercati, accusati, né giudicati in alcun tempo per ciò che hanno detto o scritto nelle loro funzioni rispettive. Possono però in delitto fragrante essere arrestati, ma non possono essere posti in istato d’accusa che dietro un decreto del Senato, od un atto del Corpo Legislativo. Art. 119 – I Segretarj di Stato sono responsabili: 1) D’ogni atto del Senato da essi segnato, quando non sia spiegato, e motivato il loro dissenso; 2) Della inesecuzione delle leggi, e dei regolamenti di pubblica amministrazione; 3) Degli ordini da essi dati contro la legge, la costituzione, ed i decreti del Senato. Colti in delitto fragrante, hanno per essi le prerogative dei Senatori. Art. 120 – I Ministri diplomatici non possono essere perseguitati per fatti relativi alle loro funzioni, che in virtù d’un decreto del Senato. Titolo V Amministrazione particolare delle sette isole Art. 121 – L’amministrazione particolare di ciascun’Isola è delegata ad un Reggenza, a Magistrati di cui la legge determina il numero respettivo, e le funzioni. Art. 122 – I Membri delle Reggenze, e de’ magistrati non possano né modificare, né sospendere l’esercizio di alcuna legge, o decreto del Senato, né ingerirsi in verun argomento giudiziario. Art. 123 – Il Senato ha il diritto di annullare motivando, e dietro il rapporto delle sue Camere, gli atti delle Reggenze, e dei Magistrati che fossero contrarj alle leggi, ai decreti del Governo, ed agli ordini da esso emanati. In caso di perseverante disobbedienza, il Senato può sospendere, pur motivando, qualunque Membro dalle sue funzioni, e porlo in giudizio. Art. 124 – Le Reggenze hanno gli stessi diritti respettivamente ai Magistrati, o loro Membri. L’annullazione però, o la sospensione motivata è decretata a pluralità assoluta di voci dalle Reggenze. È interina e non è decisiva, né dà luogo a procedura giudiziaria, senza l’approvazione del Senato. Art. 125 – Né il Senato, né le Reggenze hanno alcun diritto di annullazione, o sospensione sopra il Collegio dei Censori locali; l’hanno i soli Censori Generali della Repubblica su le petizioni del Senato, e uditi i Censori locali. Art. 126 – La Reggenza è composta in ciascuna isola da un Capo chiamato Pritano, non nativo, né domiciliato nella respettiva Isola e da due Membri locali chiamati Reggenti. Non possono essere simultaneamente a Corfù il Principe e il Pritano dell’istessa Isola. Art. 127 – Il Pritano solo à voce deliberativa. I Reggenti l’hanno consultiva ma (trattine gli atti del Pritano, che sono esecutivi d’un ordine preciso del Senato, o che importano il rilasciamento d’un Mandato di condotta, o di arresto per presunzione di colpa interessante la pubblica sicurezza e tranquillità, e che devono sotto pena di delitto di detenzione arbitraria essere seguiti dalla trasmissione degli arrestati dopo due giorni al Giudice Urbano) ogni altro atto di esso Pritano non ha effetto, se non vi preceda, e sia specificato il parere consultivo dei Reggenti respettivi. Art. 128 – Le convocazioni ordinarie delle Reggenze hanno luogo due volte la settimana. Le estraordinarie, ogni volta che sembra necessario al Pritano, o che lo richieda uno dei Reggenti. Il Segretario del Pritano v’interviene, o tiene il Processo verbale delle sedute. Esso Processo verbale è spedito ogni due mesi al Senato per mezzo della Camera degli affari interni. Art. 129 – La unanimità dei Reggenti dà dritto alla Reggenza di sospendere un atto non ripristinabile dal Pritano, ed informarne la definitiva autorità del Senato. Una legge determina i casi d’irrepristinabilità. Art. 130 – La forza armata d’ogni Isola è sotto gli ordini, e le disposizioni immediate del solo Pritano. Egli l’accorda alle ricerche motivate e legali dei Magistrati, e dei Tribunali; giammai però ai Censori locali. Esso Pritano non può fare alcuna modificazione alla guarnigione, e alle distribuzioni ordinate dal Senato. Può solo proporre ad esso Senato il suo parere in tale argomento. Art. 131 – Tutti gli atti della Reggenza e dei Magistrati sono pubblicati a suo nome. Art. 132 – Il solo Pritano verifica le Patenti degli Agenti commerciali, e le spedisce al Senato per l’atto di ricognizione, senza il quale essi Agenti non possono formalmente eseguire le loro funzioni. Art. 133 – Per mezzo del Pritano, e nelle forme prescritte dalla legge, i Capitanj dei Bastimenti mercantili, e gli Armatori in corso ottengono dal Senato le loro Patenti, o lettere di marca. Art. 134 – Tutte le memorie, rapporti e petizioni dei particolari, e tutti gli atti delle autorità costituite si diriggono al Pritano. Art. 135 – Il Pritano è in continua relazione col Senato. Art. 136 – I Pritani non possono corrispondere tra loro sopra affari generali della Repubblica. Art. 137 – La Reggenza à: 1) La sopravveglianza e direzione di tutto ciò che riguarda Culto, Costume, Spettacoli, Polizia sanitaria e statistica, commercio, navigazione, belle arti, mestieri meccanici, stabilimenti utili, istruzione pubblica, mendichi, Ospizj Civili, Ospitali militari, Monti di Pietà, e generalmente tutto ciò che riguarda l’amministrazione interna generale dell’Isola, esecutivamente alle leggi ed ai decreti del Senato, ed ai regolamenti municipali non abrogati; 2) La Sopraintendenza di tutti i Magistrati, trattone il Collegio dei Censori locali; 3) La riscossione delle rendite pubbliche, l’impiego dei fondi destinati dalla legge per le spese locali, e il versamento regolare cauto, ed esatto di ciò che spetta al Tesoro della Repubblica; 4) L’esecuzione rapporto al Registro civico, ed i Sincliti degli articoli 20, 23, 24, 29, 31, 38, 41, perciò che riguardano le funzioni del Pritano, o della Reggenza. Art. 138 – Perché la discussione di tutti questi argomenti, dei quali ha la deliberazione il solo Pritano, abbiano luogo, la Reggenza attribuisce ad ognuno de’ suoi membri l’esame, e la informazione sopra uno o più argomenti della competenza della Reggenza, e la discussione di essa si appoggia sul rapporto e sui lumi e documenti relativi prodotti alla Reggenza da ciascun Membro commissionato. Art. 139 – Il Pritano in particolare, e la Reggenza collettivamente hanno un Segretario, eletto dal Senato sopra una triplice lista prodottagli dal Pritano appena eletto. Questo Segretario non può mai essere nativo, né domiciliato nell’Isola in cui è impiegato. Egli è risponsabile di tutti gli atti segnati dal Pritano, i quali però non hanno effetto senza la contrassegnatura del Segretario. Se vi dissente, motiva il suo parere, prima di segnare. Art. 140 – La Residenza dei Pritani, delle Reggenze, e di tutti i Magistrati e Tribunali locali è in cadauna Isola né capi-luoghi attuali, e consueti di ognuna. A Cefalonia vi è un Magistrato alla Sanità di tre Membri residente nella Città di Lixuri perfettamente simile al Magistrato alla Sanità della Città di Argostoli. Questi due Magistrati si convocano nel capo luogo di Argostoli col Pritano ad instar delle altre Isole, e costituiscono il Collegietto di Sanità. Da esso Collegietto si emanano tutti i regolamenti generali interni di Sanità. Esso destina nella Fortezza di Asso, ed in ogni altro luogo dell’Isola determinato dalla legge, le stabilite legali deputazioni di Sanità dipendenti dal Collegietto, che le conferma le revoca, e dà loro le opportune istruzioni. A Cefalonia vi ha nei tre suoi ripartimenti quel numero di funzionarj sopra le virtuarie, che sono attualmente, e che la legge determina in seguito. I Censori locali componenti col loro Segretario il Collegio Censorio di ciascuna Isola, oltre le funzioni attribuite loro dagli articoli 16, 23, 28, 29, 31, 41, 42, sopravvegliano al costume pubblico, alla tranquillità, e al buoni ordine, e alla condotta della Reggenza, e dei Giudici. Riguardo alla Reggenza, se i suoi atti fossero ultronei (sic) od illegali faranno le loro rimostranze prima alla medesima, e se l’abuso continuasse, ne lo denunziano alla Censura generale. Riguardo ai Giudici al caso di negligenza, di lentezza nella spedizione de’ giudizj, di corruzione, di estorsioni per parte dei Ministri, denunzia i colpevoli alla Reggenza, e domanda, ove abbia luogo, la loro sospensione: questa sospensione è interina, né è definitiva, se non al caso che, uditi i prevenuti, il Tribunale di Cassazione admetta l’accusa, o la rimetta ai Tribunali o della propria isola, o di un’altra. Art. 142 – I Censori locali formano in ogni Isola le liste dei Giurati a norma della legge. Titolo VI Potere giudiziario Art. 143 – Non può rendere giustizia se non chi è autorizzato dalla natura delle attribuzioni, che legalmente esercita. A tale disposizione sono pur soggette le azioni Civili del Fisco al paro dei privati. Art. 144 – Il Potere giudiciario non può esercitare alcuna funzione legislativa. In conseguenza non può fare alcuna ordinanza o regolamento, non può sospendere l’esecuzione, non può interpretare o ampliare il testo letterale di alcuna legge. Art. 145 – Il potere giudiciario ha per essenziale dovere della propria attribuzione, l’osservare l’ambiguità, i luoghi oscuri, le inesattezze, o i difetti di disposizione del testo letterale delle leggi, ed i mali effetti, che l’esercizio delle leggi civili e criminali, possono far risultare, offrendone i risultati alla Consulta Legislativa, che le tiene in considerazione nell’uso delle proprie funzioni. Art. 146 – Le sedute dei Tribunali sono pubbliche, salvo che nei casi ove motivi di decenza persuadono i Tribunali competenti a vietarne la pubblicità. I Giudici deliberano in secreto: i giudizj sono motivati, e si pronunziano ad alta voce. Quando il Codice Civile verrà promulgato, i Giudici, motivando, addurrano il testo della legge, che giustifica il loro giudizio. Prima di questo tempo essi adducono la ragione, che li determina, o la legge vigente. Art. 147 – Nessuno può essere distratto dal Tribunale, che per legge gli è competente. Art. 148 – Nessuno può essere impedito nel diritto di farsi giudicare da arbitri, eletti dalla libera scelta dei contendenti. Il loro giudizio è inappellabile senza ricorso alla Cassazione se le parti non l’hanno espressamente riservato. Art. 149 – Vi è in ogni Isola quel numero d’Inspettori Comunali, che la legge determina in cadauna Città, Borgo, o Villaggio. Sopra una doppia lista prodotta dai Comuni, o Borghi, nel modo determinato dalla legge, gli elegge la Reggenza: quelli della Città sono eletti dalla Reggenza sopra doppia lista del Direttore del Collegio dei Giurati. La Reggenza li destituisce quando lo trova opportuno. Art. 150 – Vi è pur in ogni Isola quel numero di Giudici Urbani, che fissa la legge. La legge determina gli oggetti delle attribuzioni degl’Inspettori Comunali, e dei Giudici Urbani, ed il modo di esercitarle. Art. 151 – Vi è un Tribunale di commercio, e navigazione in cadauna delle Isole di Corfù, S. Maura, Zante, e Cefalonia. Nelle Isole minori, fa le funzioni di Tribunale di commercio quell’autorità costituita, di cui la legge determina le attribuzioni. Art. 152 – I Magistrati di Sanità fungono le funzioni di Giudici Urbani quando v’insorgono controversie tra individui che sono in riserva. Art. 153 – In ogni Isola vi è un Tribunale Civile di prima istanza, e si chiama Dicastero. La legge determina la sua forma e le sue attribuzioni nelle Isole, ed il modo della procedura. A Cefalonia v’ha un Dicastero in Argostoli, ed un altro a Lixuri. Questo Dicastero fa inoltre le funzioni di Tribunale di commercio negli affari puramente giudiciarj commerciali concernenti i soli abitanti del riparto di Lixuri. Art. 154 – Nelle quattro Isole di Corfù, Santa Maura, Cefalonia, e Zante, vi è un Tribunale di appellazione. La legge determina la forma, e le attribuzioni di questo Tribunale nelle respettive Isole, e ne traccia la procedura. Nelle Isole di Paxò, Cerigo, ed Itaca non v’è Tribunale d’appellazione. Dopo l’anno decimo della Costituzione, il Corpo Legislativo riconoscerà se convenga stabilire anche in una, o più di queste Isole minori un Tribunale di appellazione. Art. 155 – Il Tribunale di appellazione di cadauna delle quattro Isole di Corfù, Zante, Cefalonia e Santa Maura giudica, in qualità di Corte definitiva, ogni sentenza di Tribunale di appellazione di altra Isola nei casi determinati dalla legge. Giustizia Correzionale, e Criminale Art. 156 – Nessuno può essere retento, che per essere condotto dinanzi al Pritano. Art. 157 – Il Pritano non può porre sotto custodia, od arresto alcuno che sia stato condotto, o retento, o che siasi volontariamente presentato, se non in virtù di un atto d’accompagnatura, o di un mandato d’arresto rilanciato da un pubblico Funzionario dalla legge autorizzato, o da un decreto di arresto del Corpo Legislativo, o del Senato, o nel caso indicato all’articolo 127. Art. 158 – Il Custode, o Carceriere non può ricevere alcuno in custodia, o in Carcere se non gli viene consegnato l’atto o il mandato, o il decreto, in virtù di cui fu retento; e che sia stato visato dal Pritano. Art. 159 – Ogni atto di accompagnatura deve indicare motivo, ed ogni mandato di arresto, o decreto deve indicare anche la legge, in virtù di cui è rilasciato; e deve esserne data copia all’arrestato. Art. 160 – Il Custode, o Carceriere ha dovere di far visare immediatamente l’atto di accompagnatura, o il mandato di arresto dal Funzionario, cui spetta l’esame del ritenuto, marcando il giorno, e l’ora del visto. Art. 161 – Deve pure passare senza dilazione in registro l’atto, o mandato suddetto, in apposito libro, con debito successivamente di notare all’incontro il tempo e le volte, in cui fu esaminato, da qual Giudice, ed il luogo di sua custodia, od arresto. Art. 162 – Ogni persona retenta, e condotta in custodia deve essere esaminata entro ventiquattro ore; se fu per atto di accompagnatura entro trenta, se fu per mandato di arresto, o per decreto dall’ora in cui fu ricevuto nella casa di custodia, o di retenzione. Art. 163 – Non può il Custode, o Carceriere negare la communicazione dell’arrestato con persone al di fuori dopo l’esame, se non in virtù, ed in conformità d’ordine particolare sottoscritto dal Giudice, che lo vieti. Art. 164 – Chiunque nelle accompagnature, e nelle retenzioni, ed esecuzioni uscirà maggior rigore di quello che viene prescritto dalle leggi, commette delitto. Art. 165 – Chiunque ordinerà accompagnature, arresti o retenzioni non autorizzate dalla legge, o eseguirà accompagnature, arresti o retenzioni fuori dei casi contemplati dalla legge, senza atto, mandato, o decreto, o chi tratterrà in custodia, o in arresto in luoghi non stabiliti dal Governo, è colpevole del delitto di detenzione arbitraria. Organizzazione della Giustizia Correzionale, e Criminale Art. 166 – Ogni Giudice Urbano, si sceglie un Luogotenente di cui è responsabile. Art. 167 – Il Giudice Urbano giudica definitivamente i lievi delitti, come la legge determina. Art. 168 – In ogni Isola vi è un Tribunale Correzionale, che giudica i delitti, che non importano pena infamante. Nella Città di Lixuri a Cefalonia vi à Tribunale Correzionale, oltre quello che risiede nel capo luogo di Argostoli. Art. 169 – In ogni Isola vi è un Direttore del Collegio dei giurati, che viene eletto dal Sinclito. La legge determina le sue attribuzioni. Art. 170 – Il Tribunale Correzionale è composto dal Giudice Urbano, di due Assessori, presi dalla Lista dei giurati, e di un Avvocato Fiscale. La legge ne stabilisce le forme. Art. 171 – Il tribunale Correzionale à un Attuario, che viene eletto a scrutinio secreto dai Censori Locali uniti al Giudice Urbano, ed al Direttore del Collegio dei Giurati, sopra una triplice lista formata dalla Reggenza. Art. 172 – Dove vi sono più Giudici Urbani, fanno le funzioni sul Tribunale Correzionale ogni tre mesi a vicenda. Art. 173 – Tutti i delitti, che importano pena afflittiva o infamante sono giudicati per mezzo di giurati. Art. 174 – Un primo Collegio di Giurati riconosce se vi è luogo all’accusa, o no. Un secondo Collegio di Giurati riconosce il fatto, e la delinquenza. Il Tribunale Criminale decreta la pena applicabile in ordine alla disposizione della legge. Art. 175 – I Giurati possono essere riconfermati indefinitamente, e sono revocabili dal Collegio dei Censori. Art. 176 – In ogni Isola vi è un Tribunale Criminale composto da tre Giudici, e due Assessori presi dall’ordine dei Legali. Tre soli Membri formano la seduta, in cui interviene sempre un Assessore. Gli Altri rimpiazzano, quello che potesse nel Caso essere dalla legge escluso. Art. 177 – Presso ogni Tribunal Criminale vi è un Avvocato Fiscale. Art. 178 – L’Avvocato Fiscale dirige la procedura, sostiene l’atto d’accusa, e motiva la pena determinata dalla legge. Art. 179 – Le Sentenze del Tribunale Correzionale sono appellabili al Tribunale Criminale, ne’ casi che la legge dichiara. Il Tribunale Criminale, come Giudice di appellazione, siede con tutti i suoi Membri. Art. 180 – In ogni caso, che per impedimento, od eccezione legittima, mancasse nel Tribunale Criminale uno, o più Membri, per cui si rendesse deficiente la seduta, può supplirvi ogni Giudice Civile. Tribunale di Cassazione Art 181 – Nella Repubblica vi è un Tribunale di Cassazione. È composto di Sette Giudici eletti dal Corpo Legislativo. Art. 182 – Presso l’anzidetto Tribunale di Cassazione, vi è un Avvocato Generale, ch’è pure eletto dal Corpo Legislativo. Art. 183 – I sette Giudici si eleggono fra loro stessi un Presidente a scrutinio secreto, ed eleggono egualmente un Segretario fuori del loro Corpo. Art. 184 – Il Tribunale di Cassazione risiederà alternativamente due anni al Zante, e due anni a Cefalonia, la sorte decide la precedenza del turno. Nell’anno 1814 l’Isola di S. Maura entra in turno bienale colle due Isole sudette. Art. 185 – Il Tribunale di Cassazione annulla i giudizj dei Tribunali che riconosce essere stati emanati con violazione delle forme prescritte dal Codice di Procedura Civile, o Criminale, che importassero nullità. Art. 186 – Il Tribunale di Cassazione non può in nessun caso far considerazione alcuna nel merito degli affari: ma può annullare i giudizj nel solo caso d’una espressa contravenzione alle disposizioni delle leggi del Codice penale, o Correzionale. La legge determina i metodi in cui il Tribunale di Cassazione rinvia le cause Civili e Criminali al Giudice competente. Alta Corte di Stato Art. 187 – Il Tribunale di Cassazione assume il carattere di Alta Corte di Stato nei seguenti casi: 1) Allorché si tratta di delitti di Stato, o di alto tradimento; 2) Allorché un Legislatore, un Senatore, un Censore, od un Membro di Reggenza si rendesse colpevole di un delitto, che importa pena afflittiva, o infamante nel corso di sua carica; 3) Allorché funzionarj pubblici sono accusati di furto, rapina, concussione, peculato, o di falso. Art. 188 – Vi sono tre sorte di accusa per delitto di Stato, o alto tradimento: 1) L’accusa, che viene portata dal Corpo Legislativo; 2) L’accusa che viene portata dal Senato, o direttamente, o sopra la denunzia del Collegio dei Censori della Repubblica relativa a rapporto dei Censori Locali, nel qual caso l’accusa non può aver relazione che ai delitti, che riguardano l’Isola, a cui l’accusato appartiene; 3) L’accusa che viene portata direttamente dai Censori della Repubblica secondo le leggi. Art. 189 – Se si tratta d’amministrazione riprensibile, di corruzione, di frode, di concussione, rapina, peculato, prevaricazione, ed altri simili, di funzionarj subalterni, sono giudicati dai Tribunali Criminali per mezzo dei Giurati. Art. 190 – È attribuzione del Tribunale di Cassazione, come Alta Corte di Stato, la sopravigilanza di tutti i Tribunali Civili, e Criminali della Repubblica, ed à la primaria sopraveglianza sopra tutti i Notaj dello Stato. Art. 191 – L’Avvocato Generale nell’Alta Corte di Stato dirigge la procedura, sostiene l’accusa, e motiva la pena. È responsabile della Legalità degli atti, che non sono validi senza la sua firma. Egli però non può ricusarla, ma può motivare il suo dissenso. Art. 192 – La lista dei Giurati viene fatta dal Presidente del Tribunale medesimo; né può essere composta che da Nobili Costituzionali, i quali siano stati nel corso di loro vita o Giudici, o Funzionarj Pubblici. Titolo VII Disposizioni generali Art. 193 – La Costituzionale garantisce l’inviolabilità della proprietà. Art. 194 – La casa di ogni particolare è un asilo inviolabile in tempo di notte, ove non si può entrare, che sulle richieste delle famiglie abitantivi, o per ordine delle autorità Costituite. Alcuna visita domiciliaria non può aver luogo che in virtù d’una legge, e per la persona, e l’oggetto determinati da un atto legale sottoscritto dal Funzionario Pubblico cui spetta. Art. 195 – Ognuno è libero di presentare a qualunque Autorità pubblica, e specialmente ai Censori Locali e della Repubblica, petizioni individuali, scritte col rispetto dovuto alle Autorità pubbliche, e sottoscritte dal presentatore. Nessuna associazione particolare, e privata può presentarne collettivamente. Art. 196 – Ogni attruppamento armato, ogni adunanza sospetta versante sopra argomenti di Governo, sono attentati contro la Costituzione, e contro la sicurezza generale. Art. 197 – Più Autorità Costituite, che ànno differenti attribuzioni non possono riunirsi per deliberare, se non nei soli casi previsti dalla legge. Art. 198 – Nell’anno 1810, vi à nella Repubblica uniformità di leggi, e di regolamenti d’istruzione elementare. Vi sono ove occorrono alcuni regolamenti Municipali particolari a cadauna Isola. Art. 199 – Vi à pure uniformità di misure, e pesi nell’anno 1810. Art. 200 – La Milizia è essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo armato può deliberare. Art. 201 – I delitti Militari sono soggetti a forme particolari, stabilite dal Codice Militare. Art. 202 – In ogni altro caso gli stessi delitti sono puniti colle stesse forme, e pene, senza alcuna distinzione di Persone. Art. 203 – Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, o detenuto, se non che in delitto fragrante, e nei casi, e nelle forme determinati dalla legge. Art. 204 – Nessuno può essere giudicato, se non è stato citato, e udito. Art. 205 – La legge non dee infliggere punizioni, che non siano strettamente necessarie, e proporzionate al delitto. Art. 206 – Niuna legge può avere effetto retroattivo. Art. 207 – Verun Nobile attivo può rifiutare, o rinunziare una pubblica funzione, senza essere condannato ad una ammenda determinata dalla legge, a meno che il Senato, dietro la proposizione della Censura Generale appoggiata a motivi evidenti, e provati, non admetta il rifiuto, o la rinunzia. Art. 208 – Tutte le Autorità pubbliche vestono nell’esercizio delle loro funzioni un abito che li distingue. Art. 209 – La legge determina il trattamento mensuale dei funzionarj Pubblici: Veruno può rinunziarlo. Art. 210 – Verun uffizio Pubblico non è, né venale, né ereditario, né può essere esercitato per sostituzione. Art. 211 – Dall’anno 1810: Veruno può essere eletto per la prima volta Funzionario Pubblico, se non sappia leggere, e scrivere nella lingua Nazionale Greca volgare. Questa lingua dall’anno 1820, sarà esclusivamente usata in tutti gli atti Pubblici. Art. 212 – La Costituzione accorda al Senato il dritto di far grazia ai rei, che da qui innanzi fossero condannati capitalmente, ed inappellabilmente ne’ limiti, circostanze, forme, ed oggetti determinati da una legge peculiare. Corfù addì 18-30 Novembre 1803 Giovanni Veglianiti, Presidente Angiolo Calichiopulo, Relatore Cristodulo Doria Prossaleudi Niccolò Politi Dionisio Martinengo Dionisio Roma Teodoro Sicuro, Segr. Conferente Il Segretario Redattore G. F. Zulatti Addì 23 Novembre 1803 - 5 Dicembre 1803 Nel Corpo Legislativo Costituente della Repubblica Settinsulare Il Corpo Legislativo Costituente della Repubblica Settinsulare. Udito l’atto Costituzionale soprascritto, compreso in Titoli Sette, ed in Articoli duecento dodici proposto alla sua accettazione dalla sua Commissione Conferente. Discusso, ed approvato separatamente ogni articolo. Data al proposto Atto, solenne, e formale sanzione a nome e per mandato della Nazione Settinsulare, dichiarisce. Che la Costituzione è compiuta, e che nulla vi si può aggiungere, o levare. Il Senato è invitato di far presentare dall’Incaricato della Repubblica a S. Pietroburgo, rivestito per questo preciso oggetto di titolo, e carattere estraordinario, l’addotta Costituzione a Sua Maestà Imperiale l’Augusto Imperatore di tutte le Russie; e supplicarlo di volerla accettare, e ratificare di comune accordo con la Sublime Porta come è statuito dalla Imperiale Convenzione dei 21 Marzo 1800. Demetrio Petrizzopulo, Presidente Il Segr. Redattore G. F. Zulatti addì detto: Il sudetto atto viene confermato dalle sottoscrizioni di proprio pugno dei respettivi Rappresentanti delle Sette Isole, e vi è aggiunto il seguente Articolo Addizionale: 1. Che a regolamento prudente di quegli articoli di disciplina della Costituzione che non sono fondamentali; serbata l’essenza, la forma, e le basi della Repubblica nel senso litterale di tutti gli Articoli del Titolo Primo della Costituzione: serbata l’essenza e le attribuzioni dei Sincliti e le forme con le quali essi le esercitano: serbate la divisione, distinzione, e sopravveglianza reciproca dei tre Poteri Legislativo, Esecutivo e Giudiziario; l’esistenza del Senato, del Principe, della Legislatura della Censura Generale, e delle Reggenze locali: serbate le provvidenze che nell’esercizio del Potere Giudiziario garantiscono la libertà civile de’ Cittadini: serbata l’istituzione della Pubblica Istruzione elementare, e centrale, il voto deliberativo e l’estraneità dei Pritani nelle Isole da loro amministrate, l’esistenza del Tribunale di Cassazione, ed i luoghi di sua residenza, la massima che il Principe del Senato ed il Pritano di Corfù non siano della stessa Isola, non che il numero determinato dei Membri della Legislatura e del Senato, e ciò che per essi fu proposto per l’avvenire, possa la Sola Legislatura che si adunerà nel mese di Aprile dell’anno 1806 riformare ogni altro articolo della Costituzione, non compreso nelle sudette eccezioni. 2. Che questa riforma non possa aver luogo se non che dietro ad una proposizione motivata del Senato, o della Consulta Legislativa, nei respettivi articoli di loro attinenza, la qual proposizione debba essere appoggiata dalle conclusioni dei Censori Generali, e sancita colla pluralità assoluta di due terzi de’ suffragi del Corpo Legislativo. Demetrio Pettizzopulo da S. Maura, Presidente. Giovanni Veglianiti, Presidente della Commissione Conferente da Paxò. Angiolo Calichiopulo, Relatore della Commissione Conferente da Corfù. Cristodulo Doria Prossalendi, Membro della Commissione Conferente da Corfù. Marco Calichiopulo, Membro della Commissione Conferente da S.ta Maura. Niccolò Politi Membro della Commissione Conferente da Corfù. Dionisio Mattinengo, Membro della Commissione Conferente da Zante. Gio. Francesco Zulati, Segretario Conferente da Cefalonia. Teodoro Sicuro, Segretario Conferente da Zante. Antonio Agrapidach, Presidente della Commissione di Revisione e Sussidj da Zante. Stelio Dr. Viaffopuld, Relatore della Commissione di Revisione e Sussidj da Corfù. Giacomo Dr. Calichiopulo Manzaro della Commissione di Revisione e Sussidj da Corfù. Marino Metaxà Anzolato della Commissione di Revisione e Sussidj da Cefalonia. Angelo Maria Gilii della Commissione di Revisione e Sussidj da S.t Maura. Giovanni Querini della Commissione di Revisione e Sussidj da Zante. Anastasio Flamburiari, Segretario Revisore da Zante. Cosimo Valfamachi, Segretario Revisore da Cefalonia. Nadal Domeghini, Rappresentante da Zante. Stelio Chiariachi, Rappresentante da Corfù. Vettor Ceccato, Rappresentante da Corfù. Giovani Grassan, Rappresentante da Cefalonia. Niccolò Logotetti, Rappresentante da Zante. Gerasimo Cambici, Rappresentante da Cefalonia. Vettor Gangadi Rappresentante da Corfù. Spiridion Giallinà, Rappresentante da Corfù. Giovanni Liontarite da Zante. Giovanni Lazzareti, Rappresentante di Cerigo. Giorgio Stae, Rappresentante da Cerigo. Giovanni Vitali, Rappresentante di Zante. Giovanni Marino, Rappresentante di Santa Maura. Co. Gerasimo di Ciadan, Rappresentante da Cefalonia. Niccolò Vrettò, Rappresentante da Itaca. Stefano Teotochi, Rappresentante di Corfù. Gli altri quattro Rappresentanti da Cefalonia non intervennero per essere stati impediti da malattia. Per Copia Conforme Il Segr. Conf. G. F. Zulati Il Segretario di Stato Co. Capodistria FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958. |
Download in formato Word |