BASI DELLA COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

 

 

Ferdinando III per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc. ecc. ecc., convocatosi da noi, qual vicario generale coll’Alter Ego, straordinario generale Parlamento, con real dispaccio del primo maggio dell’anno passato, per provvedersi dal medesimo non solo ai bisogni dello Stato, ma ancora alla correzione degli abusi, al miglioramento delle leggi, ed a tutto ciò, che interessar potesse alla vera felicità di questo fedelissimo regno; ed essendosi il medesimo collegialmente riunito, e stabilite le basi di una nuova Costituzione, che sotto il 25 dello scorso luglio ci furono dallo stesso indirizzate; autorizzati noi dal nostro augusto genitore, per foglio del dì primo del decorso agosto, transuntato ed esecutoriato dal protonotaro del regno il giorno 10 dello stesso mese; aderendo alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della nazione, abbiamo munito della Real Sanzione.

I – Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà obbligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un’altra, sarà ipso facto decaduto dal trono.

II – Che il potere legislativo risiederà privatamente nel solo Parlamento. Le leggi avranno vigore, quando saranno da Sua Maestà sanzionate. Tutte le imposizioni di qualunque natura dovranno imporsi dal Parlamento, ed anche avere la Sovrana Sanzione. La formola sarà veto, o placet, dovendosi accettare o rifiutare dal re, senza modificazione.

III – Che il potere esecutivo risiederà nella persona del re.

IV – Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo, e si eserciterà da un corpo di giudici e magistrati. Questi saranno giudicati, puniti, e privati d’impiego per sentenza della Camera de’ Pari, dopo l’instanza della Camera de’ Comuni, come meglio rilevasi dalla Costituzione d’Inghilterra, e più estesamente se ne parlerà nell’articolo Magistrature.

V – Che la persona del re sarà sacra ed inviolabile.

VI – Che i ministri del re, e gl’impiegati, saranno soggetti all’esame ed alla censura del Parlamento; e saranno dal medesimo accusati, processati, e condannati, qualora si troveranno colpevoli contro la Costituzione, e l’osservanza delle leggi, o per qualche grave colpa nell’esercizio della loro carica.

VII – Che il Parlamento sarà composto da due Camere, una detta de’ Comuni, o sia de’ rappresentanti delle popolazioni tanto demaniali che baronali, con quelle condizioni e forme, che stabilirà il Parlamento ne’ suoi posteriori dettagli su questo articolo: l’altra chiamata dei Pari, la quale sarà composta da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, e da tutti quei baroni, e loro successori, e possessori delle attuali Parie, che attualmente hanno diritto di sedere e votare ne’ due bracci ecclesiastico e militare, e da altri che in seguito potranno essere eletti da sua Maestà giusta quelle condizioni e limitazioni, che il Parlamento fisserà nell’articolo di dettaglio su questa materia.

VIII – Che i baroni avranno, come Pari, testativamente un voto solo, togliendosi la moltiplicità attualmente relativa al numero delle loro popolazioni. Il protonotaro del regno presenterà una nota degli attuali baroni ed ecclesiastici, e sarà questa inserta negli atti parlamentari.

IX – Che sarà privativa del re il convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, secondo le forme ed istituzioni, che si stabiliranno in appresso. Sua Maestà nondimeno sarà tenuta di convocarlo in ogni anno.

X – Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de’ suoi diritti e de’ suoi beni, se non in forza delle leggi d’un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de’ magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo. I Pari godranno della forma de’ giudizi medesimi, che godono in Inghilterra, come meglio si diviserà dettagliatamente in appresso.

XI – Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l’ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

XII – Finalmente, che ogni proposizione relativa a sussidi debba nascere privativamente, e conchiudersi nella riferita Camera de’ Comuni; ed indi passarsi in quella de’ Pari, dove solo si dovrà assentire, o dissentire senza punto alterarsi; e che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione, o di qualunque altra materia, saranno promiscuamente avanzate dalle due Camere, restando all’altra il diritto di ripulsa.

L’anzidetta Real Sanzione fu sotto il 10 agosto decorso, per via del nostro segretario di Stato, ed azienda, comunicata al Parlamento, il quale si applicò in seguito a sviluppare e stabilire gli articoli di dettaglio della nuova Costituzione, come meglio si rileva dall’atto parlamentario stipulato alla nostra presenza il giorno sette dello scorso novembre dal protonotaro di questo nostro regno, e da noi ancora non intieramente sanzionato. E siccome il Parlamento stabilì la nuova forma de’ consigli civici, che deve aver luogo prima dell’imminente maggio dell’anno corrente, tempo nel quale dai medesimi passar si dovrà rispettivamente alla elezione de’ magistrati municipali, che d’allora in poi dovranno disimpegnare le incombenze, ed eseguire gl’incarichi loro addossati dal Parlamento; e perché i capitoli riguardanti la nuova forma de’ sopradetti consigli civici, alcuni del potere legislativo, non meno che le istruzioni per la elezione dei rappresentanti la Camera de’ Comuni, stabiliti dal Parlamento istesso, e da noi di già muniti della Real Sanzione, sono necessarii per l’organizzazione de’ medesimi consigli, e per la formazione delle due Camere dell’imminente nuovo Parlamento; così noi esercitando le facoltà del potere esecutivo, inteso il parere del privato Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordiniamo, che prontamente si esegua in tutto il regno la nuova organizzazione di consigli civici, e quanto altro prescrivesi negli altri capitoli.

 

 

COSTITUZIONE DI SICILIA DEL 1812

 

 

Francesco principe ereditario delle Due Sicilie, e vicario generale in questo regno di Ferdinando III, per la grazia di Dio, Re delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc. ecc. ecc., investiti Noi, qual vicario generale di questo Regno con l’Alter Ego, della pienezza del sovrano potere, abbiamo munito prima di ogni altro della Real Sanzione quegli atti dell’ultimo generale Parlamento, che riguardavano le basi della costituzione, e l’organizzazione, e le incumbenze e prerogative delle due camere dello stesso Parlamento, e dei civici consigli; perché, riputandoli i più conducenti al lustro ed al bene generale della nazione, abbiamo, creduto doversene differire, il meno che fosse possibile, la esecuzione. Pubblicati, però, ed in parte anche messi in pratica gli anzidetti articoli, abbiamo rivolto l’animo e l’attenzione nostra alle rimanenti proposte del prelodato Parlamento; e col parere del privato consiglio abbiamo apposto, e manifestiamo il reale assenso sopra ognuna di esse nella forma e modo che segue:

 

Titolo I

Potere legislativo

 

Capo I

 

§ 1 – Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle, risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge e sarà obbligatorio, tosto che avrà la sanzione dal Re – placet –

§ 2 – Il Re si compiacerà rispondere ai decreti del Parlamento prima che resti sciolto, o prorogato, colla formola del placet, o Veto, e senza apportarvi alterazione o modificazione veruna, come si degnò sanzionare con real dispaccio del 10 di agosto 1812.

Placet; intendendosi che questo stabilimento debba principiare dal Parlamento del 1813 in poi, menoché riguardo alle nuove leggi de’ nuovi codici, le quali, come parte integrale della presente costituzione, dovranno essere considerate come tante differenti proposte, e però talune potranno essere sanzionate, ed altre rigettate.

§ 3 – Ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del Dipartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione.

Placet; con che resti inerente alla corona il diritto di proclamarle, ed al bisogno richiamarle in osservanza, ed inculcarne l’esecuzione con degli editti.

§ 4 – Al solo Parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi, che quello ancora della creazione, ed organizzazione di nuove magistrature e soppressione delle antiche.

Placet; con che relativamente alla creazione ed organizzazione di nuove magistrature, nei casi straordinarii, sia in facoltà nostra di delegare uno o più individui, da scegliersi fra i magistrati esistenti; da regolarsi però nella processura a tenore del rito e delle leggi vigenti.

 

Capo II

 

§ 1 – Il solo Parlamento avrà il potere di mettere nuove tasse di ogni specie, e di alterare quelle già stabilite. Tutti i sussidii non avranno che la durata di un anno. Tali determinazioni però del Parlamento saranno nulle, come già si è detto delle leggi, se non saranno avvalorate dalla Real Sanzione – placet –

§ 2 – La nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato, di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione – placet –

 

Capo III

 

I beni ecclesiastici debbono considerarsi inalienabili, menoché nei casi previsti dalla Santa Chiesa.

Placet, menoché in quei casi che lo sono stati de jure.

 

Capo IV

Riguardante la formazione della Camera de’ Pari,

e della Camera de’ Comuni

 

§ 1 – Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S.R.M., saranno composti da due Camere, l’una detta de’ Pari, ossia de’ Signori, e l’altra de’ Comuni – placet –

§ 2 – La Camera de’ Pari risulterà da tutti quei baroni, e loro successori, e da tutti quegli ecclesiastici, e loro successori, che attualmente han dritto di sedere e votare in Parlamento. I Pari, tanto spirituali che temporali, avranno testaticamente un voto solo, togliendosi l’attuale molteplicità delle loro parie – placet –

§ 3 – Viene stabilita la rispettiva ed unica paria dalla nota presentata dal protonotaro del regno, e lo stesso per gli ecclesiastici; la quale nota sarà posta in fine dell’atto parlamentario – placet –

§ 4 – La dignità de’ Pari temporali, giusta quel titolo che è espresso nella nota suddetta, sarà perpetua, inalienabile, ereditaria; e non si potrà ad altri trasferire né per vendita, né per donazione, né per qualsiasi maniera, fuorché quella della successione, secondoché questa si troverà stabilita nelle particolari famiglie. Egualmente restano perpetue ed inalienabili le dignità ecclesiastiche parlamentarie – placet –

§ 5 – Sua Real Maestà potrà creare quanti nuovi Pari temporali vorrà, purché quelli da eleggersi siano o principi, o duchi, o marchesi, o conti, o visconti o baroni siciliani, ed abbiano almeno una rendita netta sopra terre di once seimila all’anno; perloché qualunque diploma del re a tal uopo non avrà vigore se prima non sarà registrato negli atti della Camera de’ Pari, che sola dovrà prendere cognizione delle predette condizioni.

Placet per la creazione de’ Pari; ma nell’intelligenza che S.M. si riserba di dichiarare in appresso il suo animo sulle limitazioni.

§ 6 – Erigendosi nel nostro regno di Sicilia nuovi vescovati, s’intendano, ipso facto, Pari spirituali i nuovi vescovi, e loro successori – placet –

§ 7 – I Pari temporali potranno costituire per loro procuratore il loro immediato successore: i medesimi, come ancora gli spirituali, potranno intestare la procura a qualunque altro Pari, purché non si cumuli nella stessa persona più di una procura – placet –

 

Capo V

 

§ 1 – La Camera de’ Comuni sarà formata da’ rappresentanti delle popolazioni di tutto il regno, senza alcuna distinzione di demaniale o baronale, nel numero e proporzione che segue – placet –

§ 2 – Tutto il regno, fuori le isole adiacenti, si dividerà in ventitré distretti, giusta la mappa formata nella quale sono anche notati i capi-luoghi o popolazioni capitali, e di cui si farà registro agli atti del protonotaro del regno. Ciascuno di questi distretti manderà alla Camera de’ Comuni due rappresentanti – placet –

§ 3 – La città di Palermo ne manderà sei: le città di Catania e di Messina ne manderanno tre per ognuna: e qualunque altra città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di diciottomila anime, ne manderà due, oltre quelli del rispettivo distretto – placet –

§ 4 – Qualunque città o terra, la cui popolazione arrivi al numero di seimila abitanti, ma non al numero di diciottomila, ne manderà uno – placet –

§ 5 – Quelle città o terre, che contino un numero di abitanti infra seimila, saranno comprese ne’ distretti.

“Ma il Parlamento dichiara, che questa legge non debba togliere la rappresentanza alle attuali città demaniali, che la godono, ancorché la popolazione non arrivi a seimila anime; sempreché le vicende de’ tempi non abbiano ridotta alcuna di esse in tale decadenza che non abbiano se non duemila abitanti” – placet –

§ 6 – La numerazione delle anime pubblicata nel 1798 sarà di norma all’esecuzione del predetto stabilimento; beninteso però, che le ulteriori generali numerazioni da pubblicarsi ed approvate dal Parlamento, serviranno sempre di norma, ma per regolare il numero de’ rappresentanti – placet –

§ 7 – L’isola di Lipari solamente avrà un rappresentante, come attualmente lo ha ottenuto – placet –

§ 8 – Le università degli studi delle città di Palermo e di Catania manderanno un rappresentante per ciascuna: qualora poi l’università degli studi di Palermo avesse, come proprietaria di Badie, voce parlamentaria fra i Pari, dovrà in tal caso perdere la suddetta rappresentanza, ed avrà in compenso due rappresentanti nella Camera de’ Comuni – placet –

§ 9 – La mappa già ridotta agli atti di popolazioni o rappresentanti fatta sulla numerazione del 1798, e con le regole di sopra stabilite, si metterà all’ultimo dell’atto, dopo quella de’ Pari – placet –

§ 10 – Nessuno potrà avere nella Camera de’ Comuni più di una procura o di un voto, e niun membro della medesima potrà sostituire o trasferire ad altri la procura fattagli dai suoi costituenti – placet –

 

Capo VI

 

Non potranno rappresentare alcun distretto, città, terra o università degli studi,

§ 1 – Gli esteri di qualunque nazione – placet –

§ 2 – Quelli che non avranno venti anni compiuti – placet –

§ 3 – Quelli, che saranno criminalmente accusati, fino a che l’accusa, non sia stata cancellata – placet –

§ 4 – I presidenti e giudici di tutti i tribunali, e qualunque altro magistrato, meno i magistrati municipali – placet –

§ 5 – Gli uffiziali dell’esercito e della marina in attuale servizio, da colonnello in giù, salvo fra questi coloro, che abbiano una rendita di once trecento annuale – Vetat –

§ 6 – Tutti gl’impiegati secondarii nelle reali segreterie, dogane, segrezie ed altri rami di pubblica amministrazione, come ancora quelli, che avranno pensioni amovibili a piacere di S.M. – placet –

§ 7 – Non potranno rappresentare un distretto quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita netta e vitalizia, che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande, e simili specie di proprietà, salvo quella proveniente da ufficio amovibile, di once trecento all’anno – placet –

§ 8 – Non potranno rappresentare la città di Palermo quelli, i quali nun avranno in Sicilia una rendita come sopra di once cinquecento l’anno – placet –

§ 9 – Non potranno rappresentare una città o terra parlamentaria, o università degli studi quelli, i quali non avranno in Sicilia una rendita come sopra di once centocinquanta all’anno; ben vero i rappresentanti delle università degli studi saranno dispensati dal giustificare la detta rendita, ove fossero cattedratici delle medesime università – placet –

§ 10 – Qualunque persona eletta, sia come rappresentante di un distretto, sia di una città o terra parlamentaria, dovrà recarsi in Palermo a proprie spese: qualora le università volessero dai sopravanzi contribuire alle dette spese, saranno in tal caso in libertà di farlo; ben vero la sovvenzione non potrà eccedere un’oncia al giorno, e ciò dovrà farsi col consenso del consiglio civico – placet –

§ 11 – Tutti poi i siciliani nati, o figli di siciliani abitanti in Sicilia, ne’ quali si verificheranno le sopraddette condizioni, potranno essere ammessi nella Camera dei Comuni, senza riguardo a grado o condizione – placet –

 

Capo VII

 

§ 1 – Non saranno ammessi nella Camera de’ Comuni per rappresentanti i debitori dello Stato, né i Pari potranno sedere nella loro camera, trovandosi in eguale circostanza; concedendosi però ai medesimi la rappresentanza per i debiti finora contratti collo stesso, purché si saldassero in quattro anni; e che tutte quelle somme che forse fossero dovute, ma che sono state dilazionate, non formino debito, se non allorquando, spirata la dilazione, non fossero corrisposte: beninteso però, che il potere esecutivo non sarà mai impedito di agire per la riscossione dei debiti a favore dell’erario nazionale – placet –

§ 2 – Resta abolita l’eccezione ostica per i membri sì dell’una che dell’altra camera, salvo il dritto di non essere molestati di persona, menoché in quei delitti che si eccettueranno nel nuovo codice.

Per l’abolizione dell’eccezione ostica, e per il dritto di non essere molestati di persona nelle materie civili Placet: per le materie criminali però, Placet, per i soli delitti a relegazione infra, fintantoché non sarà stabilito e sanzionato il nuovo codice.

 

Capo VIII

 

§ 1 – I rappresentanti di un distretto nella Camera de’ Comuni saranno eletti da tutti coloro, i quali possederanno nello stesso distretto una rendita netta vitalizia almeno di once diciotto all’anno, sia che la stessa provenga da diretto o utile dominio o da qualunque censo o rendita sopra bimestre, tande, o simili specie di proprietà – placet –

§ 2 – I rappresentanti della città di Palermo saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o suo territorio, una rendita netta vitalizia almeno di once cinquanta all’anno, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà: da tutti coloro i quali avranno nella medesima città, o suo territorio, un ufficio pubblico vitalizio e inamovibile almeno di once cento all’anno; e finalmente dai cinque consoli, che per antica osservanza han goduto il privilegio di eleggere il procuratore della città di Palermo, e dal solo console e capo di ognuna delle legali corporazioni degli artefici, quante volte abbia la rendita annuale di once diciotto – placet –

§ 3 – I rappresentanti di ogni altra città o terra parlamentaria saranno eletti da tutti coloro i quali possederanno nella stessa città, o terra e suo territorio, una rendita netta e vitalizia almeno di once diciotto annuali, sia che provenga da diretto o utile dominio, o da qualunque censo, o rendita sopra bimestre, tande e simili specie di proprietà – placet –

§ 4 – Da tutti coloro che avranno nella medesima città o terra un ufficio pubblico vitalizio ed inamovibile almeno di once cinquanta all’anno, e dai consoli e capi degli artefici, purché abbiano una rendita di once nove annuali – placet –

§ 5 – Finalmente i rappresentanti delle due università degli studi saranno eletti dal rettore, dal segretario e dal corpo dei professori e dei dottori collegiali di ognuna – placet –

§ 6 – Chiunque possederà una rendita come sopra, di once diciotto o più, avrà il dritto di votare e per la elezione dei rappresentanti della stessa città o terra, e per quella dei rappresentanti del distretto nel quale essa città o terra è compresa – placet –

§ 7 – Gli stessi requisiti espressi per i rappresentanti debbono osservarsi per gli elettori ad eccezione della rendita – placet –

 

Capo IX

 

§ 1 – I capitani d’arme, o i capitani giustizieri, saranno quelli che dovranno assistere alla elezione dei rappresentanti nella Camera de’ Comuni de’ rispettivi luoghi alla loro giurisdizione soggetti, a seconda delle istruzioni che saranno fatte a suo tempo.

placet, essendosi già approvate le istruzioni.

§ 2 – Apparterrà al capitano d’arme di ogni distretto ed al capitano giustiziere d’ogni città o terra parlamentaria, il tenere il ruolo de’ votanti, della cui formazione si parlerà in appresso; ed il convocare tali votanti per procedere alle dette elezioni in giorni prefissi – placet –

§ 3 – Impedire i disordini e le irregolarità in sì fatte adunanze; il decidere inappellabilmente sul momento qualunque dubbio e controversia che potrebbe nascere sopra la legalità de’ voti e delle elezioni; e dicesi inappellabilmente per prevenire sul luogo i disordini che altrimenti ne potrebbero accadere; giacché le parti che si crederanno gravate dalle procedure e decisioni dei capitani d’arme o giustizieri, potranno, dopo l’elezione, portarne querela alla Camera de’ Comuni, la quale sola avrà il dritto di decidere della legalità o illegalità della elezione de’ suoi proprii membri – placet –

§ 4 – Eseguita la elezione, tenerne subito avvisato il protonotaro, e darne parimenti un certificato alla persona eletta – placet –

§ 5 – Ove la rappresentanza di un distretto, città o terra venisse per qualunque siasi causa a vacare, quel tale distretto, città o terra potrà passare alla nuova elezione colle forme stabilite; e sarà dovere di ogni capitano d’arme o capitano giustiziere d’intimare la nuova elezione, previa la notizia legale allo stesso inviata, come si stabilirà in appresso – placet –

§ 6 – Per le elezioni de’ rappresentanti delle due università degli studi di Palermo e di Catania, si eseguiranno le anzidette incumbenze dal rispettivo rettore di ognuna, ed in mancanza, dal più antico dei professori – placet –

§ 7 – I capitani d’arme, i capitani giustizieri, e i due rettori delle università degli studi di Palermo e di Catania non debbono ingerirsi nel giudicare de’ requisiti sopra specificati, richiesti nei candidati per essere eletti rappresentanti de’ Comuni; appartenendo, fatte già le elezioni, tale esame e giudizii, prima al protonotaro, e quindi, ad istanza delle parti interessate, alla Camera de’ Comuni – placet –

 

Capo X

 

§ 1 – Le elezioni de’ rappresentanti de’ distretti si faranno nelle capitali de’ distretti medesimi – placet –

§ 2 – Quelle de’ rappresentanti della città e terre parlamentarie, nelle stesse città e terre – placet –

§ 3 – Si designerà sempre per tali adunanze un luogo pubblico o una piazza, ad elezione de’ rispettivi capitani – placet –

§ 4 – Ogni elettore sarà in libertà di proporre qualunque candidato; ma la elezione cadrà sopra colui che ha riportato maggior numero di voti – placet –

§ 5 – Ciascun elettore dovrà dare il suo voto personalmente, e per procura ad alta voce in mano del rispettivo maestro-notaro, e alla presenza del capitano e suoi uffiziali, che ne faranno registro, secondo le formole, che si stabiliranno in appresso.

placet, stante le formole di già approvate.

§ 6 – Nessun pari avrà il dritto di frammischiarsi nelle elezioni de’ membri della Camera de’ Comuni – placet –

§ 7 – Il maestro-notaro del comune, dove le elezioni si dovranno effettuare, assisterà alle medesime – placet –

§ 8 – Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risiedere in quei luoghi, in cui si faranno le sopradette elezioni – placet –

§ 9 – Se si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia, due giorni prima, e ritornare due giorni dopo compiute le elezioni suddette – placet –

§ 10 – Niuno impiegato, o dipendente dalla Corona, potrà intromettersi nelle elezioni suddette, sotto la pena di once duecento, e della perdita dell’ufficio – placet –

§ 11 – I candidati non potranno dare agli elettori danaro, feste, pranzi, o altro, sotto pena di once duecento, e di nullità della elezione – placet –

§ 12 – Le elezioni de’ rappresentanti delle due università di Palermo e di Catania si eseguiranno cogli stessi regolamenti rapportati di sopra; ed il rispettivo segretario, in presenza del rettore, farà le veci del maestro-notaro, per ricevere e registrare i voti de’ professori – placet –

§ 13 – L’accettazione di un impiego dato dal re rende vacante ipso facto il posto, che si ha nella Camera dei Comuni, eccettuati gli impieghi militari; potrà essere nuovamente eletto, menoché per tutti quegli impieghi, che sono eccettuati a tenore del § 5 del cap. 6 di sopra indicati.

Placet: con che tutti gli altri impiegati, non esclusi nel citato paragrafo sesto del capitolo sesto, possano intervenire.

 

Capo XI

 

§ 1 – Sarà unicamente dritto di S.M. quello di convocare, sciogliere e prorogare il Parlamento – placet –

§ 2 – Il re sarà tenuto a convocarlo in ogni anno come è stato sanzionato all’articolo nono – placet –

§ 3 – Nondimeno il re dovrà convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento sempre inteso il parere del suo consiglio privato, della cui formazione si tratterà in appresso – placet –

§ 4 – La rappresentanza alla Camera dei Comuni non avrà vita al di là di anni quattro, da contarsi dalla data della convocazione, dopo il qual termine essa cesserà naturalmente – placet –

§ 5 – La convocazione del Parlamento dovrà farsi per via del protonotaro del regno, il quale manifesterà la volontà del re ad ogni pari, e rappresentante de’ Comuni, premesso l’ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro – placet –

§ 6 – Nella rinnovazione poi della Camera dei Comuni, intimerà ai capitani d’armi, ai capitani giustizieri ed ai rettori delle due università di convocare gli elettori per procedersi alle elezioni de’ rispettivi rappresentanti de’ comuni fra un dato tempo, che non sarà mai né più né meno di giorni quaranta; e ciò secondo le forme, di cui si parlerà in appresso, premesso l’ordine del re per via del ministro di Stato competente comunicato al protonotaro – placet –

§ 7 – L’apertura del Parlamento si farà da S.M. intervenendo personalmente, o per delegazione ad uno dei pari, nella camera stessa de’ signori, i quali daranno il giuramento di fedeltà in mano de’ due commessarii del re nelle formole cattoliche, ed in essa interverranno ancora i comuni che resteranno all’impiedi, ed alla barra della Camera – placet –

§ 8 – Il re vi pronuncierà, o farà leggere un discorso analogo alla circostanza, a cui niuno de’ membri ha facoltà di rispondere – placet –

§ 9 – La prorogazione o dissoluzione del Parlamento si farà da S.M. personalmente, o per delegazione, con quelle medesime formalità (eccetto il giuramento) specificate per l’apertura.

Placet, nel senso che la prorogazione s’intenda, che si debba riunire il Parlamento ad altro tempo, non elasso l’anno dalla convocazione, come si è stabilito nel paragrafo secondo di questo capitolo, e per dissoluzione debba intendersi, che S.M. vuole convocarlo con nuovi membri della Camera de’ Comuni, e tanto nel primo che nel secondo caso qualunque discussione pendente si dovrà stimare come non fatta.

 

Capo XII

 

§ 1 – Nella Camera de’ Pari sarà sempre eretto il trono sopra tre scalini – placet –

§ 2 – Nel giorno dell’apertura del Parlamento il re vi sederà – placet –

§ 3 – Gli staranno a destra i principi della famiglia reale, che abbiano rappresentanza, o spirituale o temporale, indi gli arcivescovi, i vescovi, e gli altri ecclesiastici giusta la loro precedenza; a man sinistra i pari temporali secondo il loro titolo; dirimpetto al trono staranno all’impiedi i membri de’ comuni dietro la barra che sarà situata in fondo – placet –

Placet: con che vi assistano i membri che compongono il primario Magistrato del Regno, e fintantoché non saranno organizzati i nuovi magistrati, sarà la giunta de’ presidenti e consultori.

 

Capo XIII

 

§ 1 – Nella Camera de’ Comuni nessun membro avrà la menoma distinzione o precedenza; in quella de’ Pari si conserverà l’istesso ordine nel sedere secondo l’antichità di ciascuna paria, in modo che i nuovi eletti, qualunque sia il loro titolo, prenderanno l’ultimo luogo – placet –

§ 2 – I voti in tutte le due camere si daranno confusamente collocandosi a dritta gli affermativi, ed a sinistra quelli che saranno per la negativa – placet –

 

Capo XIV

 

§ 1 – Il presidente della Camera de’ Pari sarà in ogni Parlamento eletto da S.M. fra i membri della camera stessa; e quello de’ Comuni sarà eletto dall’istessa Camera de’ Comuni, ed approvato da S.M. – placet –

§ 2 – La elezione del presidente della Camera de’ Comuni si farà il giorno appresso alla solenne apertura, al quale effetto presiederà il protonotaro del regno – placet –

§ 3 – Questa elezione si farà a voti segreti, e potrà cadere solamente sui membri della Camera de’ Comuni – placet –

 

Capo XV

 

§ 1 – Il presidente di ogni Camera avrà le seguenti preminenze ed attributi:

– Sederà in luogo distinto;

– Risponderà ed arringherà in nome della Camera quante volte sarà mestieri;

– Metterà gli affari in deliberazione;

– Proporrà il tempo di dare i voti, e, dopo raccolti per mezzo del cancelliere, ne pubblicherà il risultato;

– Deciderà definitivamente tutte le controversie, che potranno insorgere fra i membri per la precedenza della parola;

– Intimerà silenzio ed ordine, insorgendo nella camera animosità e disturbi; e se alcuno prontamente non desisterà, la Camera potrà punirlo con un voto di censura a voce o in iscritto, o con più severe ammonizioni e castighi, in proporzione della sua contumacia e colpevole condotta – placet –

§ 2 – Il presidente avrà solamente voto in caso di parità – placet –

§ 3 – Maneggerà le spese e sopraintenderà al regime, ed alla polizia della camera – placet –

§ 4 – Eseguirà e sottoscriverà da parte della camera tutti i decreti della medesima – placet –

§ 5 – Potrà fare ammonizioni a qualunque dei membri, ma senza dure ed ingiuriose espressioni; potrà minacciare dei castighi, senza poterne infliggere alcuno che col consenso della camera – placet –

§ 6 – Sarà egli in tutto, come ogn’altro membro, sottoposto alla censura ed alle punizioni della Camera, le quali in casi gravissimi si estenderanno alla privazione dell’ufficio ed alla espulsione dalla Camera – placet –

 

Capo XVI

 

§ 1 – Niun giudice o magistrato potrà mai inquirere, processare, arrestare, proferire o eseguire sentenza contro i membri delle due Camere, e contro le Camere istesse, per qualunque cosa detta, fatta, discussa e deliberata nel Parlamento medesimo; e ciò sotto la pena di once mille, della perdita di qualunque pubblico ufficio, e della relegazione per dieci anni in un’isola – placet –

§ 2 – S.M. nell’esecuzione di tali sentenze non potrà mai concedere perdono, o mitigazione alcuna al castigo dovuto ai delinquenti; né questi, per iscusare o minorare il loro reato, potranno allegare ordini o commissioni della M.S. – placet –

§ 3 – La Camera sola potrà prendere cognizione degli eccessi che i suoi membri commetteranno nella stessa Camera: ad essa sola si apparterrà di punirli con voti di censura espressi a voce, o ridotti agli atti, colla carcerazione, col divieto di intervenire in Parlamento, o con pene anche più gravi; come si dichiarerà nel nuovo codice criminale – placet –

 

Capo XVII

 

§ 1 – Ciascuno de’ due presidenti eleggerà il cancelliere della sua camera coll’annuo soldo di once quattrocento.

Per le cariche placet Regiae Majestati con che verranno creati dal Re a nomina del rispettivo presidente.

§ 2 – Ognuno di questi due cancellieri eleggerà due segretarii coll’annuo soldo di once cento cinquanta, ed altri uffiziali subalterni, che si crederanno dalla camera necessarii – placet –

§ 3 – I due presidenti eleggeranno un usciere per ciascuna Camera coll’annua somma di once cento per ognuno – placet –

§ 4 – I due cancellieri co’ rispettivi segretarii registreranno distintamente tutti gli atti delle loro Camere, conterranno e pubblicheranno i voti, e ne conserveranno rispettivamente i registri.

Placet, in conformità alla Sovrana Sanzione apposta al § 1, di questo capitolo.

§ 5 – Il protonotaro del regno manterrà l’archivio di tutti gli atti particolari, sanzionati e non sanzionati, in un ufficio esistente nella stessa casa del Parlamento – placet –

§ 6 – Vi sarà, oltre ai sopradetti impieghi nella Camera dei Comuni, un capitano d’ordine, che sarà ad elezione del presidente di essa Camera: costui manterrà la polizia nella Camera, e però l’uscirne dipenderà da’ suoi ordini. Sarà suo speciale dovere di eseguire qualsiasi mandato della camera medesima, avutane l’autorizzazione per iscritto del presidente di essa, per gli affari che riguardano la stessa Camera solamente; coll’annuo soldo di once centocinquanta. Il presidente della Camera dei Pari eleggerà un altro simile uffiziale col soldo medesimo a tenore della costituzione d’Inghilterra.

Placet per le cariche: ma saranno eletti dal Re a nomina del protonotaro, fintantoché non si stabilirà da S.M. un impiego analogo a quello del gran Camerlengo.

§ 7 – Le ambasciate da una Camera all’altra si recheranno da tre membri o più, secondoché sarà determinato da ciascuna delle stesse Camere – placet –

§ 8 – Sarà cura degli uscieri conservare la polizia nella Camera, e nelle sedute, assistere alla porta, escludendo chiunque non autorizzato ad entrarvi, e servire in tutte le altre occorrenze – placet –

§ 9 – Tutti i sopradetti ufficiali non potranno rimuoversi dall’impiego se non per colpa del loro ufficio, o per poco lodevole condotta – placet –

§ 10 – Vi sarà una stamperia dipendente dal Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate – placet –

§ 11 – Il direttore della medesima dipenderà immediatamente ed unicamente da’ presidenti delle due Camere, i quali dovranno dare, ad esclusione di ogni altro, gli ordini per la stampa di tutte quelle mozioni od atti che si risolveranno nelle Camere rispettivamente – placet –

§ 12 – Si formeranno nelle Camere delle ringhiere per le persone che non sono parlamentarie – placet –

§ 13 – Avranno queste l’ingresso per biglietto firmato da uno dei membri delle Camere, o dal presidente – placet –

§ 14 – I primi non potranno darne che un solo: l’altro due – placet –

§ 15 – Chiunque però avrà l’ingresso non potrà portar armi, bastoni, batter le mani, parlare ad alta voce o commettere qualunque indecenza, sotto pena non solo di essere cacciato dalla Camera, ma ancora di essere arrestato; e quando la Camera si formerà in comitato segreto non potrà rimanervi – placet –

 

Capo XVIII

 

§ 1 – In ciascuna delle due Camere, chiunque de’ suoi membri potrà avanzare qualunque proposta – placet –

§ 2 – Le proposte di legge presentate alla Camera in iscritto, prima di passarsi alla finale deliberazione o votazione, si dovranno leggere e discutere in tre differenti sedute. Potrà la Camera, per maturamente esaminarsi le proposte suddette, eleggere un comitato, il quale ne faccia il suo rapporto accompagnato dal suo parere alla Camera istessa: potrà però intervenirvi il primario tribunale del regno, che sederà in un luogo separato dai Pari, e dietro il presidente; esso non potrà interloquire sopra alcuna materia se non sarà interrogato, ed allora avrà voto solamente consultivo a tenore della costituzione d’Inghilterra.

Placet: beninteso che in seguito di quanto si è detto al § 3 del cap. 12, i membri del primario debbano essere chiamati ad ogni nuovo Parlamento, per poter intervenire nelle sedute della Camera de’ Pari, e dare sopra ogni materia giudiziaria il loro voto puramente consultivo.

§ 3 – Per lo stesso oggetto potrà l’intera Camera costituirsi in comitato segreto, ed apportarvi quei miglioramenti e correzioni che giudicherà opportune, senza la solita formalità – placet –

§ 4 – Ognuna delle due Camere potrà a piacere aggiornare le sue adunanze, discussioni, e deliberazioni – placet –

§ 5 – La proposta rigettata in una delle due Camere non potrà riproporsi che nella sessione dell’anno seguente – placet –

 

Capo XIX

 

§ 1 – Qualunque proposta relativa a sussidii ed imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de’ Comuni – placet –

§ 2 – Quella de’ Pari avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna – placet –

§ 3 – Tutte le proposte che per le loro conseguenze potranno ledere i dritti della Paria, debbono iniziarsi nella Camera dei Pari, e non possono ricevere alcuna modificazione in quella de’ Comuni, la quale avrà solamente il dritto di assentirvi o dissentirvi – placet –

§ 4 – S.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte pendenti nelle Camere del Parlamento; ma queste solamente, dopoché saranno state passate alla votazione di entrambe le Camere, dovranno presentarsi a S.M. per averne un assoluto placet o veto – placet –

§ 5 – La M.S. manifesterà il placet o veto, inteso il parere del suo privato Consiglio, o con real rescritto, o a voce, intervenendo nella Camera de’ Pari, ove si raduneranno pure i membri della Camera de’ Comuni colle forme di sopra descritte – placet –

§ 6 – Tutte le volte che S.M. volesse dare a voce la sua Real Sanzione, intervenendo nella Camera dei Pari, i membri dei Comuni v’interverranno stando in piedi dietro la barra; il protonotaro leggerà ad alta voce gli articoli stabiliti dal Parlamento, ed il cancelliere della Camera de’ Pari proferirà il placet o veto, che sarà decretato dal re – placet –

§ 7 – Il cancelliere in fine di ogni articolo noterà il placet o veto, affinché poi legalizzati dalla firma del protonotaro del regno, e dal real suggello da apporsi dal medesimo, siano conservati originalmente ne’ rispettivi archivi del Parlamento e del protonotaro – placet –

§ 8 – Una Camera non potrà ingerirsi né prendere cognizione delle proposte che si discutono e sono pendenti nell’altra – placet –

§ 9 – Ove le due Camere fossero d’accordo in alcuni punti, e discordi in altri di una medesima proposta, potrà ciascuna di esse deputare un certo numero de’ suoi membri, i quali sedendo insieme procureranno di conciliare le differenze e ridurre le Camere all’accordo ed alla uniformità de’ voti – placet –

 

Capo XX

 

Per essere compiuta la Camera de’ Pari si richieggono almeno trenta componenti, e per essere compiuta quella dei Comuni almeno sessanta. Qualora i presidenti delle rispettive Camere vedranno non esservi il sopradetto numero di membri, aggiorneranno la seduta o al giorno appresso, o a quel giorno che si troverà antecedentemente dato – placet –

 

Capo XXI

 

Le due camere del Parlamento potranno stabilire per le loro sedute giorni diversi, non essendo necessario che nello stesso giorno siedano ambe le Camere – placet –

 

Capo XXII

 

Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi – vetat –

 

Capo XXIII

 

Ogni pari ha il dritto di fare inserire nel giornale della Camera le sue proteste colle ragioni che l’accompagnano, e ciò quando è stata determinata dalla Camera una cosa contraria al suo sentimento – placet –

 

Capo XXIV

 

§ 1 – Ogni membro di ciascuna Camera, che sarà accusato, dovrà immediatamente uscirne, e non potrà rientrarvi se non chiamato alla barra, o cancellata la sua accusa.

Placet: quante volte l’accusa sia fatta per mezzo di rapporto di un comitato, e non già per la sola mozione.

§ 2 – Le ingiunzioni si eseguiranno per via degli uscieri – placet –

§ 3 – La Camera de’ Comuni, dopo avere stabilita l’accusa, comincerà a far le ricerche per le pruove e per i documenti del processo, e manderà l’accusa documentata alla Camera de’ Pari, la quale passerà a compilare il processo, e quindi al giudizio, ed alla condanna del reo.

Placet: per ciò, che riguarda i delitti comuni soltanto; ma trattandosi di una malversazione qualunque, la Camera de’ Comuni farà unicamente l’accusa, ed il di più si praticherà dalla Camera de’ Pari.

§ 4 – Entrambe le Camere hanno il dritto di fare arrestare qualunque persona, da cui sieno state oltraggiate, ma prima di chiudersi il Parlamento, ove l’affare non sia definito, dovrà essere commesso al magistrato ordinario.

Placet: con che, seguito lo arresto, debba rimettersi il querelato al magistrato ordinario (qualora sia necessario di farsi il processo) perché lo formi, e pronunzi la sentenza definitiva; nell’intelligenza che quegli arrestati, che non si troveranno rimessi al tribunale, nello sciogliersi o prorogarsi il Parlamento, resteranno immediatamente liberi.

 

Capo XXV

 

§ 1 – Tutti i pari sono eguali in dritti: essi sono consiglieri ereditarii della corona – placet –

§ 2 – I pari, e le loro mogli, e le vedove finché non passino a seconde nozze, come ancora le eredi delle parie, debbono essere giudicati nelle materie criminali dalla Camera dei Pari con quelle forme, che si stabiliranno in appresso.

Placet; riserbandosi S.M. di dichiarare il suo real animo sulle forme da stabilirsi.

§ 3 – La paria si limita ai soli padri di famiglia – placet –

§ 4 – I pari faranno le testimonianze sul proprio onore, e non con giuramento, come i comuni.

Placet: quando sia per il giudizio che i pari pronunziano, ma quando saranno ricevuti come testimonii, o chiamati come rei, allora dovranno prestare il giuramento tanto nelle cause civili che criminali.

 

Istruzioni riguardanti l’articolo nono del potere legislativo, per le forme della elezione de’ rappresentanti alla camera dei comuni

 

N. 1 – Sanzionato che sarà il capitolo nono del potere legislativo, sarà dovere del capitano di ciascun villaggio, terra o città, di far pubblicare per mezzo di affissi, che qualunque persona, la quale giustificherà al capitano del comune ed a tre de’ membri del consiglio civico di avere un’annua rendita netta di once diciotto, potrà dare il suo voto per la elezione del deputato o deputati di quel comune, e di quelli del distretto.

I detti tre membri del consiglio civico saranno eletti dal medesimo consiglio a voti segreti, appena pubblicato l’ordine della convocazione del Parlamento. Eglino saranno chiamati squittinatori – placet –

N. 2 – Si eseguirà lo stesso anche da’ parrochi, curati e dagli arcipreti, ma a voce, e nelle rispettive chiese e parrocchie – placet –

N. 3 – Si pubblicherà ancora dalle persone suddette, ne’ modi espressi di sopra, la maniera colla quale si farà l’elezione de’ deputati mentovati, e le qualità prescritte per i medesimi – placet –

N. 4 – Il parroco curato o l’arciprete di ogni villaggio o terra, ed i parrochi curati o arcipreti de’ rispettivi quartieri nelle grandi città, faranno le liste di tutte quelle persone, che diranno di avere le qualità richieste per gli elettori, e ne trasmetteranno le copie da essi firmate al capitano ed ai tre squittinatori del luogo – placet –

N. 5 – Sarà di privativa ispezione de’ rispettivi capitani e squittinatori lo esaminare e verificare gratis se esistono o pur no ne’ pretendenti all’elettorato le qualità prescritte per gli elettori, e di far loro anche gratis, verificati i requisiti suddetti, il corrispondente certificato coi suggelli del capitano e del consiglio civico – placet.

N. 6 – Un altro obbligo de’ suddetti squittinatori e capitano sarà quello di formare un registro di tutti gli elettori riconosciuti come sopra, munito delle loro firme, di conservarlo nell’archivio del consiglio civico, e di rimetterne le copie da essi sottoscritte, ed autenticate coi loro suggelli, al capitano ed ai tre squittinatori del capoluogo – placet –

N. 7 – Il capitano d’ogni villaggio, terra o città, ricevuto che avrà l’ordine dal protonotaro del regno per l’elezione de’ deputati de’ comuni, dovrà farlo immediatamente pubblicare da un pubblico banditore. Farà ancora notificare nel modo stesso a tutti gli elettori del comune di presentarsi a lui, ed ai tre squittinatori nello spazio di tre giorni, per essere riconosciuti, ed ottenere in seguito un contrassegno del loro diritto all’elezione così del deputato o deputati locali, come di quelli del distretto – placet –

Farà pubblicare egualmente il luogo, il giorno e l’ora, in cui si passerà all’elezione del deputato o deputati del luogo, e che terminata l’elezione de’ mentovati deputati, gli elettori dovranno conferirsi al capo-luogo, per dare personalmente o per procura il loro voto per la elezione de’ deputati del distretto – placet –

N. 8 – Il luogo di questa adunanza sarà aperto e spazioso, ed il giorno da assegnarsi sarà il quarto dalla pubblicazione del bando.

Placet: con che, secondo lo spirito del § 3 del capitolo X del potere legislativo, il luogo dovrà essere la casa senatoria, o la sala del civico consiglio ad elezione del capitano giustiziere; ed a maggior comodo dei votanti, la radunanza duri per il corso di giorni otto da correre dal giorno della pubblicazione del bando.

N. 9 – Pubblicato quanto si è espresso all’articolo settimo di queste istruzioni, si riunirà il consiglio civico per passare alla elezione de’ squittinatori nel modo espresso nell’articolo primo – placet –

N. 10 – L’incarico del maestro-notaro sarà quello di scrivere e registrare i voti degli elettori, e di formare i certificati, e tutt’altro conveniente agli elettori ed ai deputati – placet –

N. 11 – I capitani e gli squittinatori cureranno di fare nel giorno vegnente e ne’ susseguenti affiggere ne’ luoghi pubblici le liste de’ nomi de’ candidati, o sia de’ pretendenti a rappresentare nel Parlamento, e di trasmetterne copie suggellate, e da essi firmate, al capitano d’arme ed agli squittinatori del capo-luogo – placet –

N. 12 – Sarà dovere de’ capitani e dei tre squittinatori rispettivi di dare a ciascuno degli elettori due bullettini in istampa suggellati coi suggelli del capitano e del civico consiglio – placet –

N. 13 – L’oggetto di fornire gli elettori di questi bullettini sarà quello di poter giustificare al capitano ed agli squittinatori del comune, e a quelli del distretto, al momento che sopraintenderanno all’elezione de’ deputati, il loro dritto di votare per dette elezioni – placet –

N. 14 – Fatta la elezione del deputato o deputati di ciascuna comune, tutti gli elettori si trasferiranno nello spazio di tre giorni al capo-luogo rispettivo, per eleggere i deputati di quel distretto – placet –

N. 15 – L’elezione de’ sopradetti deputati si eseguirà nel modo che segue:

Presiederanno all’elezione de’ deputati di ciascun comune il capitano e gli squittinatori, ed a quella di deputato di distretto, il capitano d’arme e gli squittinatori del capo-luogo – placet –

N. 16 – Gli uni e gli altri rispettivamente sopraintenderanno alla recezione de’ voti che si farà dal maestro-notaro – placet –

N. 17 – Staranno questi a sedere intorno ad un tavolino in una tribuna espressamente eretta nel luogo destinato per l’elezione suddetta.

Placet, ma per il corso de sopradetti otto giorni, con dover ricevere i voti che a mano a mano gli elettori presenteranno, cioè la mattina tre ore prima di mezzo dì, e il dopo pranzo, due ore dopo mezzo giorno sino al tramontar del sole.

N. 18 – Vi sarà all’uopo sul tavolino suddetto il registro di tutti gli elettori del loro particolare comune – placet.

N. 19 – Il capitano d’arme però, e gli squittinatori dei capi-luoghi, che presiederanno all’elezione de’ deputati dei loro distretti, dovranno avere innanzi a sé il registro de’ nomi degli elettori di tutti i paesi de’ cennati distretti – placet –

N. 20 – Radunati gli elettori nel luogo prescritto, si ordinerà dal capitano di darsi principio alla votazione.

Stante le modificazioni fatte agli articoli 8 e 17, vetat.

N. 21 – Immediatamente gli elettori, avvicinandosi alla tribuna uno dopo l’altro, metteranno sul tavolino uno de’ due bullettini espressati nell’articolo 12 pronunziando ad alta voce e coll’ordine istesso il nome e cognome del candidato prescelto.

Placet Regiae Maiestati, purché tutto ciò si esegua durante il corso de’ giorni otto stabiliti all’articolo ottavo.

N. 22 – Per questa prima volta, in caso che non vi siano i capitani d’arme, ne faranno le veci i capitani giustizieri delle città capo-luoghi de’ distretti – placet –

N. 23 – Il maestro-notaro scriverà i suffragi degli elettori sotto i nomi di quelli fra i candidati, che li avranno ottenuti, ed assegnerà perciò a ciascuno di questi ultimi una colonnetta nel libro, in cui scriverà i voti – placet –

N. 24 – Il tempo della elezione durerà al più tre giorni; e, finita la votazione di ciascun giorno, si sommeranno dal capitano e dagli squittinatori del luogo i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati. Queste somme si segneranno in vista dai detti capitani e squittinatori.

Placet, purché il tempo si regoli a norma dell’articolo ottavo.

N. 25 – Spirati i tre giorni si passerà alla numerazione di tutti i voti che avrà ottenuto ciascuno dei candidati nel termine di sopra prescritto, e si darà a ciascuno degli eletti a pluralità di voti il certificato corrispondente firmato dal capitano, dagli squittinatori e dal maestro-notaro del luogo, ed autenticato, co’ suggelli del detto capitano e del consiglio civico.

Placet, regolandosi col termine prescritto di giorni otto.

N. 26 – Durante l’elezione, o finita la medesima, il maestro-notaro, non potrà negare a qualunque dei candidati o degli elettori copia da lui firmata delle liste dei voti, che ha avuti. Questi all’incontro dovranno pagargliene i dritti – placet –

N. 27 – Spetterà al capitano di ciascun villaggio, terra o città l’impedire i disordini e le irregolarità, e, il decidere al momento inappellabilmente qualunque dubbio e lite, che potrà nascere nella elezione; resterà non pertanto alle parti che si crederanno gravate, compiuta l’elezione, il dritto di appellarsi al protonotaro, ed in seguito alla Camera dei comuni, cui apparterrà il decidere se debba o no ricominciarsi l’elezione per i candidati in contesa, e se il già eletto dovrà rappresentare nella Camera durante la nuova elezione – placet –

N. 28 – Tanto i capitani quanto gli squittinatori non potranno ingerirsi nell’esame dei requisiti stabiliti per i candidati, appartenendo un tale esame, fatta che sarà l’elezione, al protonotaro, e quindi alla Camera de’ Comuni – placet –

N. 29 – Tutte le anzidette istruzioni votate e conchiuse, non vanno annesse al corpo delle nuove costituzioni, ma soltanto si consegneranno al protonotaro del regno, per comunicarle a tutto il regno – placet –

 

Per la successione al trono del Regno di Sicilia

 

Il Parlamento, persuaso che la base di ogni Costituzione in qualunque regno non elettivo è fondata nello stabilire prima l’ordine e i diritti alla successione della Corona, animato dalla speranza di vedere questo regno felice sotto gli auspici dei discendenti della M.V., rispettando i sovrani decreti, e quanto fu stabilito dal magnanimo genitore della M.V. riguardante l’ordine di detta successione; viene col più profondo rispetto a sottomettere i seguenti articoli, sopra dei quali prega e supplica la M.V. di voler concedere la sua Reale Sanzione.

§ 1. I – La monarchia di Sicilia sarà sempre ereditaria – placet –

§ 2. II – La successione al trono sarà conservata nell’attuale ramo della famiglia Borbone oggi regnante in Sicilia, e sarà stabilita con quelle leggi qui appresso espresse, analoghe e conformi alla saggia disposizione dell’augusto e magnanimo padre del nostro monarca.

§ 3 – La successione si deve regolare a forma di primogenitura col diritto di rappresentazione nella discendenza mascolina di maschio in maschio – placet –

§ 4 – Fra questi discendenti però si stabilisce che dovranno, regnare i discendenti maschi di maschio della linea mascolina, e non le femmine – placet –

§ 5 – Fra i maschi si dovrà succedere con diritto di primogenitura – placet –

§ 6 – Questi dovranno succedere con diritto di rappresentazione, per cui qualunque primogenito, comecché premorto, trasmette ai suoi discendenti abili il suo diritto, come acquistato dal momento della nascita, onde è che il nipote si preferisce allo zio in forza di questo diritto di successione – placet –

§ 7 – Se mai il regnante della linea venisse a mancare senza figli maschi, la successione sarà dovuta al primogenito maschio di maschio della linea prossima, sia fratello, o zio, paterno, o in maggior distanza, purché però sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca o si è distaccato dalla linea retta primogeniale – placet –

§ 8 – Estinti tutti i maschi di maschio della sua discendenza, e de’ suoi fratelli, dovrà succedere quella femmina del sangue, e dell’agnazione, che al tempo della mancanza sia vivente, e che fosse la prossima; osservandosi sempre lo stesso ordine della primogenitura e della rappresentanza stabilita ne’ maschi – placet –

§ 9 – Qualora l’ultima erede fosse maritata e venisse a premorire al marito senza lasciare alcun figlio o figlia, in questo caso viene immediatamente a cessare il diritto di regnare in persona del marito; ed il Parlamento resterà in libertà di eleggerlo come re, o di chiamare un altro principe al trono di Sicilia – placet –

§ 10 – Ove il marito premorisse alla moglie ultima erede, e lasciasse un successore, qualora detta ultima erede volesse passare a seconde nozze, sarà detto successore sotto la tutela del Parlamento, o sia delle persone che il medesimo eleggerà per tutori – placet –

§ 11. III – Tutte le questioni o dubbi di qualunque natura riguardanti l’attuale stabilimento di successione saranno decisi dal Parlamento.

Placet, ma sempre con la Real Sanzione.

§ 12. IV – Riguardando tutti i legami di famiglia, i diritti alla successione, e le pretensioni che potranno nascere; tutti i matrimonii che si contratteranno dal re o dai suoi figli o figlie, e successori, dovranno essere conosciuti, ed approvati dal Parlamento.

Veto; ma gl’individui della Famiglia Reale non potranno contrarre alcun matrimonio senza il consenso del Re, salvo il caso che giunti essi all’età di venticinque anni, e non avendo potuto ottenere tale consenso pei loro matrimoni in un anno dopo la domanda, e non essendosi opposte nello stesso tempo le due Camere del Parlamento (che è il solo caso in cui esse vi si potrebbero opporre) siano allora in piena libertà di maritarsi con chi, e come vogliano.

§ 13. V – In mancanza di legittimi eredi e successori, la nazione avrà il diritto di scegliere il suo re, il quale dovrà regnare con quelle condizioni, che saranno prescritte dalla medesima – placet –

§ 14 – Se la nazione sarà obbligata a fare la scelta del suo re fra i principi stranieri, non dovrà giammai eleggere il Sovrano di un’altra nazione; ma sempre un principe ultragenito, che non ha sovranità alcuna in altro paese; e fin dal primo giorno della sua elezione stabilir deve la sua residenza in Sicilia; deve però essere immancabilmente di una famiglia reale – placet –

§ 15. VI – Il re di Sicilia non potrà per qualunque cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento. Ogni re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell’isola al di là del tempo concedutogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia, e da quel momento salirà al trono o il suo successore, se ne avrà, o la nazione eleggerà il suo nuovo re.

Veto, in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire col consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione.

§ 16. VII – Il re non potrà mai, o per trattato o per successione ad un altro regno, rinunziare o cedere quello di Sicilia o in tutto o in parte, con disporne in favore di qualche altro principe, che non sia l’erede immediato; in tal caso ogni atto, che farà, sarà nullo, e la nazione non sarà tenuta a riconoscere la volontà del re – placet –

§ 17. VIII – Se il re di Sicilia riacquisterà il regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia con cedergli il regno; dichiarandosi da ogni innanzi il detto regno di Sicilia indipendente da quello di Napoli, e da qualunque altro regno o provincia.

Placet per l’indipendenza; per tutto il dippiù resta a stabilirsi dal Re e dal suo primogenito alla pace generale chi della loro Famiglia debba regnarvi.

§ 18. IX – Alla morte del re, l’immediato successore di proprio diritto assumerà il governo del regno – placet –

§ 19 – Egli però dovrà, al più fra due mesi, farsi riconoscere dal Parlamento – placet –

§ 20. X – Ogni re o regina erede, dal momento che sarà riconosciuto o riconosciuta, dovrà prestare il giuramento solenne nel duomo di Palermo, ed in mano dell’Arcivescovo nella forma che segue: – placet –

§ 21 – “Noi ecc. Re, o Regina di Sicilia, promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e sopra li quattro Evangeli, di volere osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di volere osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costituzione di questo regno di Sicilia, e tutte le leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento ecc. Giuriamo, e promettiamo, sopra detta Santa Croce, di non voler mai tentare cosa alcuna, che sia contraria alle leggi stabilite dal Parlamento, ovvero alla felicità de’ nostri sudditi ecc.”.

Placet; con che le Leggi fatte e che si faranno dal Parlamento, s’intende che debbano esser quelle, che hanno di già meritata la Real Sanzione, o che potranno in seguito meritarla.

§ 22 – Il Parlamento poi presterà nello stesso tempo il seguente giuramento:

“La nazione da noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di N.N. il suo vero e legittimo Re, o Regina Costituzionale; e nello stesso tempo promette, e giura sopra la Croce di nostro Signore Gesù Cristo, e sopra i quattro Evangeli di volerlo mantenere in tutti quei diritti, che gli accorda la Costituzione” – placet –

§ 23. XI – La maggiorità del re sarà stabilita all’età di anni 18: durante la sua minorità il Parlamento sceglierà una Reggenza, e stabilirà le restrizioni, con le quali la Reggenza dovrà esercitare l’autorità reale.

Placet; rimanendo al Re la facoltà di raccomandare al Parlamento quei soggetti, che giudicherà i più idonei al buon governo del regno, ed alla perfetta educazione del Successore.

§ 24. XII – Qualora il re fosse incapace di esercitare l’autorità Reale, per infermità di mente, o per altro difetto, il Parlamento dovrà eleggere una Reggenza, come si è detto all’articolo XI, finché durerà la sopradetta incapacità.

Placet; nel solo caso di demenza.

§ 25. XIII – Dopo la morte del re, o regina erede, se il Parlamento si trovi convocato, dovrà prolungare le sue sedute per altri mesi sei. Se il Parlamento si troverà prorogato, dovrà subito riunirsi da sé. Se poi non vi fosse Parlamento esistente, per essere stato sciolto dal defunto re, i membri dell’ultimo Parlamento si uniranno da sé, e formeranno un nuovo Parlamento – placet –

§ 26 – Il sopradetto Parlamento, qualora il successore fosse di minore età, eleggerà una Reggenza, come si è detto all’articolo XI; farà la ricerca, correggerà e riformerà più esattamente che in ogni altro tempo, tutti gli abusi, che si fossero introdotti, durante il regno precedente: e ciò ad oggetto di condurre la Costituzione ai suoi veri principii; e finalmente per provvedere ad ogni altro bisogno dello Stato – placet come nel § 23 –

§ 27. XIV – Se, alla morte del re, il successore fosse di maggiore età, potrà, dopo essere stato riconosciuto dal Parlamento, scioglierlo; ma dovrà convocarlo immediatamente colla nuova formazione della Camera de’ Comuni – placet –

§ 28 – In mancanza di eredi o successori il Parlamento, che si prolungherà, o quello che si riunirà, dovrà subito occuparsi della scelta del nuovo re – placet –

 

Decreto per la libertà della stampa

 

§ 1 – Ognuno potrà stampare e pubblicare le sue idee senza bisogno di licenza, e senza obbligo di sottoporle ad una precedente revisione; e ciò dal momento in che S.M. avrà sanzionato il presente capitolo – placet–

§ 2. I – soli scritti sopra materie di religione resteranno soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici, come si stabilisce nel concilio di Trento; intendendosi per tali scritti tutti quelli che di proposito trattano de’ dogmi e culto della religione cristiana cattolica apostolica romana, i catechismi cristiani e le versioni ed interpretazioni del nuovo ed antico testamento.

Placet; restando soggetti ancora all’istessa censura tutti gli scritti riguardanti la teologia dogmatica e la teologia morale, sia che ne trattino direttamente o indirettamente; e ciò s’intenda ancora di tutte le opere della natura espressa in questo paragrafo, che s’introducono da fuori.

Sarà delitto il pubblicare scritti di qualunque sorta:

§ 3. I – Che contengano articoli contro la religione cattolica apostolica romana, e contro i buoni costumi – placet –

§ 4. II – Nei quali si offenda la persona del re dichiarata inviolabile – placet –

§ 5. III – Nei quali si offenda un individuo della real famiglia – placet –

§ 6. IV – Che tendessero a distruggere direttamente le basi della Costituzione del 1812, cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato; per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento diviso in due Camere, l’una de’ Pari, e l’altra de’ Comuni; il potere esecutivo presso il re; ed il potere giudiziario presso i magistrati; che il solo Parlamento abbia il diritto d’imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d’ordini e sentenze de’ magistrati ordinarii.

Placet; nell’intelligenza che il potere legislativo s’intenda nel senso stesso espresso nel paragrafo 1 del capit. I del potere legislativo.

§ 7. V – Che promuovano direttamente e a disegno la disobbedienza alle leggi ed ai mandati ed ordini de’ magistrati relativi alla esecuzione delle stesse; potendo però ognuno sotto le restrizioni contenute nel presente decreto manifestare la sua opinione tanto sulle leggi, quanto su qualunque atto del potere esecutivo, o del potere giudiziario – placet –

§ 8. VI – Che contengano libelli infamatorii, scritti calunniosi e licenziosi, e contrarii alla decenza pubblica, ne’ quali si svelino gl’intrighi ed i segreti scandalosi delle famiglie – placet –

§ 9 – Colui che incorrerà nel primo de’ suddetti delitti, sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci.

Placet, nell’intelligenza che le pene proposte dal Parlamento debbano esser valide finché il nuovo codice non le abbia regolate, e che debbano anche applicarsi a coloro che introducono, vendono o fanno circolare libri esteri delle condizioni di sopra descritte.

§ 10 – Nel secondo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci – placet –

§ 11 – Nel terzo sarà condannato alla relegazione da un anno sino a quattro – placet –

§ 12 – Nel quarto sarà condannato alla relegazione da un anno sino a dieci – placet –

§ 13 – Nel quinto sarà condannato alla relegazione da mesi sei ad anni due – placet –

§ 14 – Nel sesto sarà obbligato l’editore al risarcimento dei danni, spese ed interessi alla parte offesa – placet –

§ 15 – Se la diffamazione sarà calunniosa, sarà condannato come libellista da un anno sino a quattro di relegazione. Se la diffamazione sarà su cose vere, verrà punito colla relegazione di sei mesi sino a due anni, sempre in proporzione della gravezza del delitto – placet –

Lo stampatore sarà obbligato:

§ 16. I – A far firmare dall’autore innanzi a due testimonii i fogli del manoscritto che dovrà pubblicare, ed avere una piena cognizione di colui, dal quale ha ricevuto l’originale – placet –

§ 17. II – Apporre il suo nome, il luogo e l’anno dell’impressione.

Placet; con che oltre ai sopradetti doveri sia obbligato di presentare una copia di ciascun’opera, che stamperà, nella stamperia dell’interno.

§ 18 – Non sarà tenuto di palesare il nome dell’autore, se non ricercato dal giudice ordinario, a cui ne sarà stata avanzata l’istanza. Mancando a questa giustificazione, o tacendo, sarà soggetto alle stesse pene prescritte per l’autore – placet –

§ 19 – Colui che falsificherà, ovvero ometterà il nome, il luogo e l’anno dell’impressione, sarà condannato a pagare once dugento, applicabili ad un’opera pia dello stesso comune.

Placet; quante volte non vi sia complicazioni di altri delitti, per i quali sono inflitte le pene di sopra stabilite a cui pure dovrà essere soggetto.

§ 20 – Chiunque è offeso ha dritto di reclamare presso il magistrato ordinario – placet –

§ 21 – Per tali giudizi si osserverà la forma vigente nel regno dei giudizi criminali – placet –

§ 22 – Trovatosi l’autore per sentenza colpevole, gli sarà inflitta la pena rapportata di sopra. La gradazione sarà proporzionata alla gravezza del delitto da arbitrarsi per ora dal giudicante, finché il nuovo codice criminale non avrà distintamente stabilita la forma dei giudizii e le diverse qualità e gradi de’ sopradetti delitti e delle pene, senza punto allontanarsi da quanto è stato nel presente capitolo prescritto – placet –

§ 23 – Sotto il nome di autore sarà compreso anche l’editore, o colui che avrà consegnato allo stampatore il manoscritto originale in mancanza dell’autore – placet –

§ 24 – Per le opere che trattano di materie di religione, benché siasi precedentemente stabilito, che non possano stamparsi senza previo permesso dell’ordinario vescovo; in caso di negativa del medesimo, l’interessato potrà gravarsi presso il metropolitano; ed essendo questi ordinario la seconda istanza sarà prodotta innanzi al giudice della Monarchia; la terza istanza, in caso di difforme parere, sarà avanzata nel primo caso al giudice della Monarchia, nel secondo al tribunale di appello competente – placet –

§ 25 – Per la revisione da farsi dai vescovi dei libri di religione, non s’intenderà introdotto alcun pregiudizio ai diritti di regalia ed alle preminenze della Monarchia di Sicilia.

Placet, con che tali libri si dovranno presentare ancora a quel magistrato, che destinerà il potere esecutivo per tale revisione.

 

Libertà, dritti e doveri del cittadino

 

Capo I

 

Ogni cittadino siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsivoglia oggetto politico, lamentarsi delle ingiustizie fattegli, senza aversi riguardo dai magistrati alle denunzie delle spie, e senza poter essere castigato per qualunque cosa si sia fatto lecito di dire. Sarà punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi.

Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli, che dal § 1, sino al 6 della libertà della stampa vengono proibiti, come ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti o sedizioni popolari.

 

Capo II

 

Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque persona, che senza essere autorizzata dalla legge volesse usargli violenza o con la forza o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità: cosicché non si riconosce nei magistrati altro diritto, salvo quello che la legge loro concede.

Placet; ma nel senso che resta prescritto nei § 25, 26, 27, del capitolo I del Potere Giudiziario.

 

Capo III

 

Un cittadino siciliano di qualunque classe non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la moltiplicità delle cariche nello stesso soggetto.

Placet; intendendosi da oggi innanzi, e non già per quei cittadini che li posseggono attualmente.

 

Capo IV

 

Non dovendo la legge stabilire che pene schiettamente ed evidentemente necessarie, niun cittadino siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto ed applicata legalmente.

Placet; con che restino ferme le attuali leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo codice.

 

Capo V

 

Ogni proprietario sarà libero di tenere delle cacce nei propri fondi, purché li giri di mura di fabbriche, alte palmi otto almeno.

Placet; intendendosi per le cacce di cignali, cervi, daini e capri, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S.M. sotto qualunque titolo; e per il dippiù restando in osservanza il Capitolo del re Giacomo, trascritto nel qui appresso cap. VI; e restando anche in facoltà di ognuno di guardarsi la caccia minuta nei propri fondi a seconda della legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo codice.

 

Capo VI

 

Nelle terre de’ particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve o cacce reali, o di altri principi e signori; dovendosi riputare dette riserve o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva, si rinvigorisca e si osservi il capitolo 28 del re Giacomo espresso ne’ seguenti sensi:

“Colla maggior severità proibiamo, che dall’Altezza Nostra, dai magistrati, ed ufficiali della nostra Curia, o da altri che fosse, non si facciano delle foreste (ovvero bandite) nelle terre de’ privati. E che, per ragione di cotali foreste, dalla nostra Curia e dai sopraintendenti e custodi delle foreste istesse, alcuno non si molesti nella coltivazione e raccolta de’ frutti delle sue terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni”.

Placet; da principiare dopo la fine di luglio, per trovarsi terminata la raccolta.

 

Capo VII

 

§ 1 – Né l’erario, né le chiese, né le comunità, né qualunque altra corporazione o persona privilegiata, potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio e distinzione nelle loro cause di qualunque specie; giacché in queste si dovrà sempre procedere, e dovranno le medesime essere sempre trattate e giudicate come quelle di tutti i particolari, senza distinzione alcuna.

Ci riserbiamo di manifestare il nostro real animo su di questo, e sopra i quattro seguenti paragrafi di questo capitolo, tostoché gli articoli in essi paragrafi contenuti saranno pienamente definiti e dilucidati dal nuovo codice che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione inglese, e principalmente per quanto riguarda i privilegi dell’erario.

§ 2 – Resta abolita del pari la così detta mano fiscale, e rivocato ancora qualunque privilegio, che il fisco dell’erario ha goduto finora, derogando in conseguenza il Parlamento qualunque legge o statuto, che venisse in opposizione alla presente abolizione; e particolarmente annulla quanto su tal particolare trovasi stabilito nella prammatica X, titolo II de officio magistrorum rationalium § 22, nella prammatica VII, titolo III, de officio conservatoris regii patrimonii, e nella prammatica unica titolo X, de officio perceptorum § 16.

§ 3 – Cosicché i procuratori ed avvocati dell’erario non potranno giammai invadere i beni di qualsivoglia comune o corporazione, o di qualunque particolare, senza il precedente decreto di giustizia, o la formale sentenza del giudice o magistrato, a cui si apparterrà, giusta la presente Costituzione; come ancora non potranno occupare gli altrui beni di propria autorità prima che ne avessero dalle sentenze de’ giudici o magistrati anzidetti ottenuto il titolo legittimo.

§ 4 – Finalmente il fisco non potrà più godere nelle locazioni di qualsivoglia cespite o fondo della così detta addizione in diem, né restituzione alcuna, non ostante qualunque privilegio o consuetudine; al quale oggetto deroga il Parlamento qualunque legge o statuto, che vi si potesse opporre.

§ 5 – Per le chiese, le comunità, e qualunque altra corporazione, o persona finora riguardata come privilegiata e restituibile, il nuovo codice civile fisserà i necessarii provvedimenti analoghi.

 

Capo VIII

 

Ogni cittadino siciliano sarà reputato come faciente parte del potere legislativo direttamente o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge.

Veto per la prima parte; placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle leggi.

 

Capo IX

 

Ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de’ parrochi e de’ magistrati municipali d’istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l’anno la Costituzione – placet –

 

Capo X

 

Ogni siciliano, per poter aver parte diretta o indiretta alla formazione della legge, dovrà saper leggere e scrivere, e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun siciliano, che non sappia leggere, il poter essere elettore – placet –

 

Capo XI

 

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso ne’ consigli civici.

Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale – Veto –

 

Capo XII

 

Ogni siciliano non potrà ricusarsi ad essere giudice di fatto, salvo se fosse impedito per ragioni di parentela – placet –

 

Capo XIII

 

Ogni siciliano non potrà prendere servizio sotto altra potenza senza il permesso del re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo codice – placet –

 

Della feudalità, diritti e pesi feudali

 

Capo I

 

§ 1 – Abolita la feudalità, come fu definito nelle basi della Costituzione all’articolo XII, da S.M. sanzionato, gli abitanti di qualunque comune saranno considerati di egual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno – placet –

§ 2 – Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, cesseranno tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione ai possessori – placet –

§ 3 – Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all’esercizio di giurisdizione della custodia del territorio e responsabilità de’ furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti pei detenuti, e d’ogn’altra gravezza annessa.

Placet; con che i baroni debbano lasciare a vantaggio dei comuni l’uso delle carceri per mesi sei, nel qual tempo ogni università dovrà pensare a provvedersene; e che per li furti restino responsabili gli attuali capitani, come lo sono quelli dei paesi finora distinti come demaniali, finché non saranno stabiliti i capitani d’arme.

§ 4 – Cesseranno in conseguenza ne’ baroni gli uffizi di maestro-notaro di corte, di baiulo, di catapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl’introiti o gabelle di tali uffici resteranno a vantaggio dello stato, per le necessarie spese dell’amministrazione di giustizia: quante volte però le maestre-notarie non siano dipendenti da mero dritto signorile, ma per causa onerosa; in tal caso si dovrà compensare il capitale – placet –

§ 5 – Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d’investiture, di relievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tari feudale, di diritti di grazia e di mezza annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi – placet –

§ 6 – Cessando la natura e forma de’ feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze per lo innanzi feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiale presso ciascun possessore – placet –

§ 7 – Conserverà ognuno i titoli e gli onori, che sinora sono stati annessi ai già stati feudi, e de’ quali ha goduto; trasferibili questi ai suoi successori.

Placet; con che s’intenda ancora per quei titoli non inerenti ai già aboliti feudi.

 

Capo II

 

§ 1 – Il Parlamento, in correlazione de’ principii stabiliti di sopra, ed in dilucidazione dell’articolo XIII delle basi della Costituzione, dichiara, che la mano per l’innanzi baronale cesserà; ma che ciascun possessore di fondi di qualunque natura, per la facile esigenza de’ crediti, abbia il diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul momento dai gabellotti, censualisti, terraggieri e coloni i prodotti ed animali dal fondo, con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perché provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e debitore – placet –

§ 2 – Le angherie e perangherie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali, e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore – placet –

§ 3 – Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri trappeti o molini, fuorché in quelli del già barone, di non cuocer pane, se non ne’ forni dello stesso, di non recarsi altrove che ne’ suoi alberghi, fondachi ed osterie, i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo se non nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale – placet –

§ 4 – Saranno però compensati, come in ciascun altro privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi, che privativi, qualora provengano da una convenzione corrispettiva tra baroni e comune, o singoli, o da un giudicato – placet –

§ 5 – Non sarà impedito alle popolazioni di potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte coi baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso, che per l’anzidetto non s’intende concedere alcun nuovo diritto o azione alle medesime – placet –

§ 6 – Saranno parimenti aboliti dal giorno della Real Sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università, e regie segrezie, volgarmente appellate diritti di scuro, bocche, fumo, tappitelli, ed altri simili, a seconda dei principii stabiliti di sopra – placet –

§ 7 – Saranno questi medesimi diritti, privative, redimibili, volendone il comune o i singoli l’affrancazione; nei casi, in cui deve aver luogo l’indennizzazione, come si è detto al § 4 – placet –

§ 8 – Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell’avviamento che viene a mancare cessando la privativa, il che si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de’ periti sulla media somma del risultato dell’ultimo decennio; o con convertire ad arbitrio dell’affrancante il diritto e la privativa in un’annua prestazione in denaro; il che sarà pure legalmente arbitrato dai periti sulla stessa media somma dell’ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto – placet –

§ 9 – Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di erigere ed usare de’ molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri: resteranno però illesi e conservati in ciascun barone i diritti, che gli competono per ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d’acqua e simili, giusta le rispettive concessioni – placet –

§ 10 – I diritti angarici, che sono stati da S.M. venduti, saranno compensati nell’istesso modo, che si è detto dal Parlamento per le altre compensazioni – placet –

 

Capo III

 

§ 1 – Il Parlamento colla stessa eguaglianza di principii viene a stabilire, che come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennità gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli ed i comuni esercitano sopra i fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio, sotto un fisso terratico, e simili servitù e costumanze attive e passive, che sono state dall’abuso introdotte, come pregiudizievoli all’agricoltura ed alla libera economia de’ predii – placet –

§ 2 – Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio o diritto di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato – placet –

§ 3 – Saranno però questi medesimi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui i diritti di dominio, sarà per il favor dell’industria preferito nell’affrancazione il particolare contro il corpo morale o singoli – placet –

§ 4 – L’affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell’ultimo decennio, secondo il legale giudizio de’ periti; o con convertire il diritto ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso, in un’annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media somma dell’ultimo decennio.

Ed intanto sino all’indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto – placet –

§ 5 – Qualunque altro diritto angarico privativo o proibitivo, da qualunque origine provenga, resta similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso, ove convenga – placet –

 

Capo IV

 

§ 1 – Desiderando il Parlamento, per il maggior vantaggio del regno, che avessero effetto prontamente i provvedimenti di sopra stabiliti ne’ precedenti capitoli, per la soppressione tanto de’ diritti signorili che degli usi civici, che gravitano sulle persone e sulle cose; ha deliberato, che i tribunali e magistrati ordinarii debbano occuparsi immediatamente, tostoché saranno i presenti capitoli da S.M. sanzionati, ad esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti, pesi, servitù, prestazioni ed usi civici, debbano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso, a seconda degli articoli precedenti – placet –

§ 2 – Quando conosceranno, secondo i principii definiti di sopra, essere il caso dell’indennizzazione, debbono a maior facilitazione fare eseguire col consenso delle parti interessate la valutazione del surrogato – placet –

 

Capo V

 

§ 1 – Conoscendo il Parlamento, che il maggior vantaggio e progresso de’ boschi e delle foreste dipende dal libero uso di tali proprietà, nell’atto che decreta lasciarsi libero ai possessori e senza qualunque siasi superiore permesso il taglio degli alberi atti a negozio, riserbando quelli di alta cima, che sono gli alberi di rovere, di pino, zappino ed elce; vuole che il novello codice stabilisca tutte le buone leggi necessarie per animare i proprietarii alla conservazione di essi boschi, ed alla coltivazione degli alberi di alta cima, abolendo ogni restrizione angarica, che si opponga ad un sì lodevole oggetto, e facendo insieme conseguire alla nazione il vantaggio del legno abbondante, e degli alberi di alta cima atti alla costruzione.

Placet; ma considerando noi che per incoraggiare la coltivazione de’ boschi, tanto necessaria in un paese marittimo, sarebbe cosa utile il permettere anche ai proprietarii la libertà di vendere gli alberi di qualunque specie, purché restino obbligati a farne inteso il governo pria di eseguire il taglio di quella specie atta a costruzione, per potersi preferire volendo farne acquisto: desideriamo che il Parlamento prenda in considerazione questo interessante oggetto.

§ 2 – Il codice medesimo stabilirà ancora le leggi penali per coloro che abusando della proprietà vogliono far mancare l’utile pubblico colla totale distruzione de’ suddetti boschi – placet –

 

Dell’abolizione de’ fedecommessi

 

§ 1 – I fedecommessi e le sostituzioni di qualunque natura, tanto universali che particolari, sia per atto tra vivi che per ultima volontà, menoché le sostituzioni volgari, pupillari ed esemplari, restano aboliti dal giorno della Reale Sanzione.

§ 2 – In conseguenza di ciò, qualunque disposizione riguardante antiche sostituzioni ed antichi fedecommessi sarà reputata nulla e di niun vigore, e tutti i beni resteranno liberi nell’attuale possessore, nel modo che sarà prescritto nel presente progetto.

§ 3 – Per tutte le disposizioni che si faranno in avvenire dopo la sanzione di questa legge, e per quelle che si trovano fatte da persone ancor viventi, da verificarsi dopo la loro morte, che contengano fedecommesso, sostituzione o qualunque obbligazione nell’erede o nel donatario di restituire i beni ad un terzo: il fedecommesso, la sostituzione o l’obbligazione di restituire sarà reputata nulla e di niun vigore, ed i beni resteranno ne’ primi eredi o donatarii con titolo libero e da poterne disporre a loro volontà.

§ 4 – Le così dette doti di paraggio, le così dette quote di fedecommesso regolare, e qualunque altra pertinenza vincolata; di cui si trovano in possesso le zie, le sorelle, le figlie e le nipoti e discendenti di colui, che possiede i beni fedecommessati; restano in piena proprietà degli attuali possidenti, ed in perpetuo, da poterne disporre a loro volontà.

§ 5 – Le così dette vitemilizie, ed altre quote come sopra, che si posseggono dagli zii, fratelli, figli, nipoti e discendenti di colui che possiede i beni fedecommessari; restano in perpetuità presso gli attuali possidenti, e ne possono disporre a loro piacere.

§ 6 – Ciò che attualmente posseggono gli ultrageniti, sia per ragioni di vitamilizia, di dote di paraggio, di quote di fedecommesso regolare, e per qualunque altra causa; l’abbiano in piena proprietà perpetuamente, e con titolo libero: l’abbiano ancora se loro aggrada, in terre; perciocché, venuta meno quell’assurda e barbara indivisibilità di poderi alla maniera feudale informati, non v’ha ragione per cui il secondogenito non debba avere in gleba la sua parte.

§ 7 – Dal giorno della Real Sanzione della legge sull’abolizione de’ fedecommessi, ciascuno resterà libero amministratore e dispositore de proprii beni. Alla sua morte si osserverà per la legittima dei figli quanto viene prescritto dal diritto comune; ma questa osservanza avrà luogo sino alla pubblicazione del nuovo codice, nel quale saranno stabiliti gli opportuni regolamenti.

§ 8 – La libera facoltà di disporre sarà limitata nei Pari nel modo seguente:

Siccome nel capitolo IV, del potere legislativo si è disposto, che le Parie saranno perpetue ed inalienabili, così il Parlamento ha deliberato, che i Pari attuali debbano assegnare e conservare per dotazione perpetua della Paria la quarta parte di netto di tutti quei beni, che posseggono attualmente come gravati, ed in vigore di qualunque sostituzione o fedecommesso: questa quarta parte di beni sarà reputata non come un fondo addetto alla famiglia, ma come un maiorasco proprio esclusivamente dalla Paria, sarà quindi inalienabile senza che sulla medesima, per qualunque cagione, possa farsi veruna assegnazione o detrazione in favore di chicchessia, e degli stessi figli anche per causa di alimenti.

§ 9 – Nella Paria suddetta sarà osservato un ordine perpetuo di successione, come in un maiorasco puro agnatizio mascolino di primogenito, in infinito, ed in perpetuo.

§ 10 – In mancanza però di discendenti maschi potrà succedere la femmina in questa Paria col medesimo ordine di primogenitura agnatizia.

§ 11 – I possessori attuali, nei quali a norma della presente legge di abolizione de’ fedecommessi resteranno svincolati e liberi i beni prima fedecommessati, saranno obbligati a conservare inalienabile sopra i suddetti beni calcolati di netto quel tangente, che a norma del dritto romano dovrebbe spettare ai figli per diritto di legittima dopo la loro morte; e siccome il numero de’ figli potrebbe crescere e decrescere, così per maggior cautela de’ medesimi sarà il padre obbligato a conservare due terzi de’ beni attualmente fedecommessati in riguardo alle legittime de’ figli, i quali dopo la morte del padre si tasseranno a norma del dritto romano.

§ 12 – Resterà poi in libertà di ogni padre di poter disporre dell’altro terzo (esclusa sempre ne’ Pari la quarta parte, che deve precedentemente sottrarsi da tutto l’asse finora fedecommessato), venderlo, alienarlo, ipotecarlo, ecc. purché in qualunque atto di alienazione siano citati precedentemente i figli, o il curatore dei medesimi, i quali saranno abilitati a chiedere la liquidazione de’ due terzi, che deve conservarsi per cautela della loro legittima, la quale resterà poi libera e franca di ogni vincolo nei legittimarii.

Beninteso, che se questi legittimarii nell’atto di conseguire la loro porzione di dette due terze parti dal loro padre, si trovassero maritati, o con figli di precedente matrimonio; allora di detta porzione dovranno nuovamente riservarsi inalienabili due terze parti per dividersi alla morte del legittimario fra i suoi figli, i quali diverranno liberi possessori delle loro rispettive porzioni senza ulteriore gravame.

§ 13 – Per i figli e le figlie collocati in matrimonio, siccome è dovere che s’imputi nella loro assegnazione o dote la legittima, che spetterà loro dopo la morte del padre; se mai si fossero loro assegnati o fondi o rendite, questi verranno calcolati nelle due terze parti da conservarsi, giacché formano parte delle suddette.

§ 14 – Si abbiano in considerazione tutti i nobili del regno, i quali siano considerati anche ne’ loro primogeniti nella quarta parte di tutto quello che possiede il padre, e ciò per lo decente mantenimento di sua nobile famiglia. Negli ultrageniti poi si osservi la libertà, e la legge comune romana.

§ 15 – Per le cause revindicatorie, possessorie, rescissorie e simili, dipendenti dagli antichi fedecommessi, laddove sieno introdotte anche con la sola citazione della parte, possano proseguirsi; e se non vi sia, possano introdursi infra lo spazio di un anno, bastando per l’introduzione la sola citazione, e facendosi dopo i suddetti giudizii, secondo le regole da stabilirsi nel nuovo codice. Qualora poi vi fossero accordi intermedi per pretenzioni dipendenti dai fedecommessi verificati prima della presente generale abolizione, dovrà restarsi a quelle regole di legge, che stabilirà il nuovo codice.

Avendo preso Noi nella più seria considerazione tutti i paragrafi del presente articolo, siamo venuti a manifestare, che ammettiamo una riforma degli attuali fedecommessi; ma dichiariamo che non saremo mai per approvarla, fintantoché il Parlamento non ci presenterà un progetto di legge su questo oggetto, che sia interamente uniforme alla Costituzione inglese.

 

Titolo II

Potere esecutivo

 

Capo I

 

§ 1 – Sarà privativa del Re, il rappresentare la nazione siciliana presso le potenze straniere – placet –

§ 2 – Quella di far la guerra e la pace, quando lo giudicherà, ed il proporre e conchiudere qualsivoglia trattato colle altre potenze, a condizione però che non ripugni direttamente o indirettamente alla Costituzione del regno – placet –

§ 3 – Lo stabilire il suo privato consiglio, il quale verrà composto dei quattro segretarii di stato e di due almeno dei consiglieri, senza eccedere il numero di dodici, compresi i suddetti segretarii, che debbono esser membri del medesimo durante la loro carica. Come ancora l’eleggere tutti quei consiglieri di stato, che S.M. giudicherà, i quali dovranno essere siciliani, e persone della più alta fiducia e merito.

Placet nel senso che il segretario di affari esteri e quello dell’interno, o sia di grazia e giustizia, saranno Consiglieri nati; per tutti gli altri resterà in facoltà nostra di eleggere chi vorremo, e quanti ne vorremo; come del pari sarà del nostro arbitrio chiamare nel consiglio quei consiglieri che vorremo, e quanti ne vorremo.

§ 4 – Sarà la M.S. tenuta di consultare in tutti gli affari più gravi un tale consiglio, e specialmente in quelli appartenenti alla dichiarazione della guerra, alla conclusione della pace ed allo stabilimento de’ trattati colle potenze estere – placet –

§ 5 – Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl’interessi della nazione – placet –

§ 6 – Apparterrà a S.M. l’eleggere fra i soli siciliani i quattro segretarii di stato ed i rispettivi direttori delle reali segreterie per impiegarli nei diversi dipartimenti ad elezione della M.S., come pure l’eleggere fra i soli siciliani gli impiegati subalterni.

Placet per l’avvenire; ma non già per gli attuali impiegati.

§ 7 – L’onorare quei che ne saranno degni delle solite cariche e dignità di Corte, degli ordini equestri, delle legali e consuete onorificenze e titoli di nobiltà.

Placet; restando però a nostro arbitrio di creare quante altre nuove cariche di Corte vorremo, e conferire o creare tutte quelle onorificenze che ci piacerà.

§ 8 – Il dare con consenso del Parlamento gratificazioni o pensioni a coloro, che per utili servigi prestati allo stato, si saranno resi benemeriti della patria – placet –

§ 9 – Il coniare moneta, senza poterne però alterare il peso ed il titolo, o sia valore intrinseco, se non previo il consenso del Parlamento.

Placet; restando ancora in facoltà nostra sospendere il corso di quella moneta, che non giudicheremo conveniente, e di permettere l’introduzione di monete estere, con fissarne il valore in proporzione della moneta del regno.

§ 10 – Il regolare e comandare le forze tutte di terra e di mare di Sicilia; talché il re dovrà sempre considerarsi come il loro generalissimo – placet –

§ 11 – Il conferire tutti i beneficii ecclesiastici detti di regio patronato, tutti i gradi militari, tutte le magistrature civili e criminali ai soli siciliani, e le commissioni che sarà necessario dare in esecuzione degli atti del Parlamento.

Placet; ma con tutte le altre provviste e nomine ecclesiastiche solite a farsi finora da Sua Maestà.

§ 12 – L’erigere col consenso del Parlamento novelle corporazioni, ed autorizzarne con diplomi l’istituto ed i regolamenti – placet –

§ 13 – Il sopraintendere al commercio interno ed esterno, della nazione, ed a tutte le opere ed istituzioni pubbliche, come strade, poste, ponti, canali, porti, carceri, collegi, a tenore però sempre delle determinazioni del Parlamento da S.M. sanzionate – placet –

§ 14 – Il far grazia, o alleviare e commutare la pena stabilita ai colpevoli con sentenza, in quei casi solamente nei quali l’azione contro il reo sia di privata natura, e si sia già compensato il danno o l’interesse della parte offesa, come più diffusamente si spiegherà nel nuovo codice criminale.

Placet; con far grazie ancora per tutti quei delitti pubblici, che non sono in opposizione alla Costituzione.

§ 15 – Curare che i ministri, e generalmente tutti gli amministratori delle cose pubbliche, adempiano i loro doveri; chieder conto, e prendere informazione della loro condotta; ammonire quelli, che con poca lode si comporteranno nei loro uffici; e punire quelli, che a tenore delle leggi saranno convinti rei, per mezzo delle autorità e dei magistrati competenti – placet –

§ 16 – Il far eseguire le sentenze, che saranno a tenore delle leggi pronunziate dalle autorità e magistrati competenti – placet –

§ 17 – Resta abolito il sistema di eccitative, che oggi si osserva nelle reali segreterie di stato, per mezzo delle quali, intervenendosi dai ministri nelle pendenze giudiziarie dei particolari, si verrebbe ad attaccare l’indipendenza del potere giudiziario già sanzionato da S.M. Quindi si stabilisce, che non s’intende in virtù di questo articolo autorizzato niun ministro a prender parte nelle pendenze giudiziarie de’ particolari introdotte innanzi a’ differenti magistrati.

Placet, menoché per l’esecuzione di quanto viene stabilito nel § 15 di questo stesso capitolo.

§ 18 – Il re eserciterà queste alte incumbenze per mezzo dei suoi rispettivi segretarii di stato, che ne saranno sempre responsabili al Parlamento: né valga a questi per iscusare la loro colpa, l’allegare qualunque ordine di S.M. – placet –

§ 19 – Il Parlamento poi ritiene, per qualunque atto del potere esecutivo, il diritto di far delle petizioni e rimostranze; e S.M. dovrà sempre prenderle nella dovuta considerazione – placet –

 

Capo II

 

§ 1 – Non ostante l’eminente dignità che ha il re di generalissimo, non potrà egli introdurre, né tenere in Sicilia altre truppe e forza qualunque di terra e di mare, se non quelle per le quali ne avrà ottenuto il consenso dal Parlamento.

Placet; salvo le truppe estere, per le quali trovansi stipulati dei trattati.

§ 2 – S.M. non potrà giammai obbligare alcun siciliano a servire nelle reali forze di terra e di mare.

Placet; meno in quei casi, nei quali vi sarà il consenso del Parlamento.

 

Capo III

 

§ 1 – Apparterrà a S.M. l’amministrazione della rendita nazionale e dei beni di ogni sorta, per mezzo del ministro e del consiglio delle finanze, con quelle condizioni che si diranno.

Placet, con le condizioni e modificazioni apposte ai seguenti paragrafi.

§ 2 – Restano quindi soppressi la Deputazione del regno ed il Tribunale del Real Patrimonio con tutte le loro dipendenze.

Placet; ma da aver luogo dal primo settembre 1813. Beninteso, che resteranno per giudicare le cause dell’erario gli attuali ministri togati con l’attuale avvocato fiscale del tribunale del patrimonio, fintantoché non sarà stabilito e posto in pratica il nuovo piano delle magistrature, nel quale il Parlamento dovrà proporre il modo come stabilire un tribunale per l’erario, a tenore della Costituzione inglese, onde assicurare il grande oggetto della percezione della pubblica rendita.

§ 3 – Il metodo, con cui sarà regolata la suddetta amministrazione, è il seguente:

Dovranno da S.M. eleggersi quattro gran camerarii, ponendoli sotto la direzione e dipendenza del ministro delle finanze – placet –

§ 4 – La durata della carica di essi gran camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S.M. – placet –

§ 5 – Dippiù quattro vice-camerarii da eleggersi da S.M. – placet –

§ 6 – La durata della carica de’ quattro vice-camerarii sarà amovibile ad arbitrio di S.M. – placet –

§ 7 – Un tesoriere generale – placet –

§ 8 – Un conservatore generale – placet –

§ 9 – Un avvocato – placet –

§ 10 – Un procuratore generale dell’erario – placet –

§ 11 – Ventitre segreti – placet –

§ 12 – Ventitre proconservatori – placet –

§ 13 – Un pro-segreto in ciascuna delle isole adiacenti, ed in ciascuna popolazione, che non sia capitale di distretto.

Placet; con che il Parlamento dovrà per i sopradetti impiegati stabilire le rispettive preminenze e facoltà per la facile percezione della rendita pubblica.

§ 14 – La durata di questi uffici sarà perpetua, ma amovibile per delitto o per mancanza in ufficio, o per qualunque altra causa benvista al ministro delle finanze.

Placet; con che s’intendano i sopradetti impieghi egualmente di nostra elezione, e amovibili a nostro arbitrio; e che tutti gli impiegati, descritti in tutti i paragrafi del presente capitolo, debbano godere di tutte le preminenze e facoltà, che godono a seconda della Costituzione d’Inghilterra gl’impiegati per l’erario.

§ 15 – Due gran camerarii avranno per ognuno assegnati otto distretti, il terzo ne avrà sette e le isole adiacenti, per amministrarvi rispettivamente la rendita pubblica.

Placet; ma con quelle facoltà e poteri, per essi e loro dipendenti, che finora ha goduto il fisco nella parte amministrativa, fino a che il nuovo codice ne avrà stabilite le giurisdizioni e facoltà, in conformità della Costituzione inglese.

§ 16 – Il quarto poi sarà solo incaricato di soddisfare i creditori dello stato, come sono i tandisti, assegnatarii, creditori della rendita de’ milioni e simili – placet –

§ 17 – Tutti gli altri cespiti e beni nazionali, che non cadono sotto i dipartimenti de’ distretti, saranno similmente distribuiti dal ministro delle finanze fra i quattro gran-camerari – placet –

§ 18 – Ogni gran-camerario avrà sotto di sé un vice-camerario per essere assistito nelle sue differenti incumbenze – placet –

§ 19 – Il consiglio di finanze sarà composto dai quattro gran-camerarii, e preseduto del segretario di stato delle finanze. Uno de’ vice-camerarii v’interverrà in qualità di segretario. Un tale consiglio si adunerà regolarmente due volte la settimana – placet –

§ 20 – Per qualunque risoluzione ed operazione sarà insieme col ministro delle finanze responsabile al Parlamento, e punibile dallo stesso – placet –

§ 21 – Il tesoriere generale sarà il cassiere dello stato, e terrà per via de’ suoi ufficiali la scrittura di cassa – placet –

§ 22 – In suo nome si riceveranno e si pagheranno tutte le somme per conto dello stato medesimo – placet –

§ 23 – Il conservatore generale co’ suoi uffiziali terrà la scrittura di tutti gl’introiti ed esiti dell’erario, e ne presenterà regolarmente il bilancio in ogni quindici giorni al ministro e consiglio delle finanze – placet –

§ 24 – L’avvocato ed il procuratore generale dell’erario maneggeranno tutti i negozi litigiosi dell’erario stesso presso i magistrati ordinarii.

Placet; ma presso quel magistrato che verrà stabilito dal Parlamento, e con che ritengano le preminenze e giurisdizioni che finora hanno goduto, finché il nuovo codice non le modellerà a seconda della Costituzione inglese.

§ 25 – Si stabiliranno simili avvocati e procuratori nei differenti distretti presso i segreti, quante volte saranno necessarii.

Placet, con la riserva di sovra.

§ 26 – I segreti di distretti sotto gli ordini de’ gran-camerarii amministreranno e riscuoteranno tutti gl’introiti dell’erario de’ loro rispettivi distretti. In ogni mese, per mezzo delle compagnie d’arme, trasmetteranno al tesoriere generale le somme da essi riscosse.

Placet; restando in facoltà del ministro delle finanze di usare tutti gli altri mezzi che crederà opportuni.

§ 27 – I proconservatori faranno ne’ distretti lo stesso ufficio del conservatore generale in Palermo – placet –

§ 28 – I pro-segreti nelle isole adiacenti avranno lo stesso incarico dei segreti ne’ loro distretti – placet –

§ 29 – I pro-segreti delle popolazioni di ogni distretto saranno immediatamente soggetti ai segreti del distretto medesimo, e riscuoteranno e trasmetteranno ai rispettivi segreti i proventi nazionali esistenti ne’ territorii delle stesse popolazioni – placet –

§ 30 – Ogni pagamento che si farà all’erario dovrà farsi per via de’ banchi di Palermo e di Messina – placet –

§ 31 – Tutti i surriferiti pubblici funzionari non avranno soldi fissi ma il cinque per cento sopra tutte le somme che riscuoteranno e faranno passare all’erario, da ripartirsi secondo il rango e le fatiche di ognuno, in quella proporzione che a proposta del ministro delle finanze stabilirà il Parlamento.

Placet; per il cinque per cento, ma con quella ripartizione che giudicheremo di stabilire.

§ 32 – Siccome in forza de’ sopradetti decreti debbonsi riunire insieme diversi archivii ed ufficii, ed abbisognano molti minuti regolamenti per la conveniente organizzazione di tutte le parti della nuova amministrazione delle finanze, così il segretario di stato delle finanze farà un completo piano relativo a tutti i sopradetti oggetti e lo sottoporrà al prossimo futuro Parlamento, per essere approvato, o perché vi faccia quei cambiamenti che crederà opportuni.

Appartenendo ciò al potere esecutivo, faremo quei stabilimenti che crederemo più confacenti alla buona amministrazione delle finanze.

 

Capo IV

 

§ 1 – I libri della Reale Conservatoria dovranno essere pubblicati, siccome quelli di qualunque notaio del regno.

Placet; precedendo il permesso del gran-camerario del dipartimento, e con quelle regole che si osservano dai notai presentemente, per le quali intendiamo che non debbasi fare novità.

§ 2 – Il ministro delle finanze sarà tenuto di presentare in ogni anno al Parlamento il conto dettagliato di tutti gl’introiti ed esiti dell’erario. Il Parlamento ne’ casi di negligenza farà un voto di censura contro il predetto ministro, ed in quelli d’irregolarità, malversazione o peculato, lo punirà; dovendolo sempre accusare la Camera de’ Comuni, e processare e giudicare quella dei Signori – placet –

§ 3 – Tutto ciò che si è detto riguardo al ministro delle finanze, debba egualmente valere per i quattro gran-camerarii – placet –

§ 4 – I conti suddetti del segretario di stato delle finanze, prima di essersi presentati al Parlamento, dovranno stamparsi per intelligenza e soddisfazione di tutta la nazione – placet –

 

Capo V

 

§ 1 – Non si potrà creare in questo regno alcun nuovo ufficio o carica senza il consenso del Parlamento, dovendo la giustizia, e generalmente la cosa pubblica, essere solamente amministrata e distribuita dai magistrati e potestà ordinarie; e non si potrà similmente da oggi in avanti alcun ufficio o carica né alienare, né dare, come si dice in feudo; dovendosi sempre conferire a persone veramente idonee, e capaci di ben servire lo stato.

Placet; restando riserbata a noi la facoltà di creare quelle cariche ed uffici che giudicheremo, purché siano senza emolumenti.

§ 2 – Per quegli uffici o cariche che attualmente trovansi alienate, potrà il Parlamento ricomprarle, indennizzando i proprietari, con formare una rendita corrispondente al fruttato attuale da stabilirsi con un coacervo decennale, o dando il capitale che corrisponda al risultato del coacervo suddetto, ragionandosi al 5 per %.

Placet; con che siano di nostra elezione quelli che si dovranno rimpiazzare e provvedere in futuro.

 

Capo VI

 

§ 1 – I benefizi ecclesiastici, gl’impieghi e le dignità, gli uffici e cariche di qualunque natura, senza distinzione ed eccezione alcuna, neppure dell’arcivescovato di Palermo e delle commende della religione Gerosolimitana, non potranno, né dovranno mai conferirsi che a’ soli siciliani.

Placet; per quelli da conferirsi d’oggi innanzi.

§ 2 – Per siciliani s’intendono quelli unicamente che sono nati in Sicilia e da padri siciliani; come ancora quelli che sono nati fuori di Sicilia, ma da padri siciliani non divenuti sudditi di straniera potenza.

Placet; intendendosi benanche per siciliani i figli nati in Sicilia dai forestieri, senza che possano reclamare altra patria.

§ 3 – Per ciò che riguarda i gradi militari, chiunque non sia siciliano non potrà mai essere considerato nei reggimenti siciliani – placet –

§ 4 – Qualora il Parlamento risolvesse mantenere dei reggimenti esteri, allora potranno essere abilitati anche ad occuparvi degli impieghi uffiziali esteri. Questi però di qualunque classe sia il loro rango, debbono prestare il solenne giuramento all’osservanza della Costituzione.

La forma del giuramento si proporrà in appresso.

Placet; con che resti stipulato per le truppe estere quanto si è detto al paragrafo 1 del capit. II di questo titolo, ed il giuramento dovrà prestarsi tanto a noi che alla Costituzione. Ci riserbiamo di dichiarare il nostro real animo dopoché ce ne verrà presentata la formola.

§ 5 – Ne’ corpi facoltativi e nella real marina non potrà essere proposto alcun estero. Gli attuali però che sono in tali corpi, potranno rimanervi – placet –

§ 6 – Nell’artiglieria e corpo del genio dovranno dividersi le compagnie siciliane ed estere, fintantoché non si formi la intera armata siciliana; e gli uffiziali esteri non potranno essere impiegati nelle compagnie siciliane.

Dichiareremo in appresso il nostro real animo.

§ 7 – Da oggi innanzi non potrà essere ammesso nei corpi facoltativi alcun estero, senza il consenso del Parlamento – placet –

§ 8 – I governi militari, il comando de’ porti, il comando generale delle diverse armi, il comando di piazze delle fortezze, castelli ed isole, dei corpi d’armata, delle flotte e flottiglie siciliane, non potranno averli uffiziali esteri senza il consenso del Parlamento.

Placet; con che debba ciò aver luogo per gli impieghi che andranno a provvedersi da oggi innanzi.

§ 9 – E ciò, dal momento che sarà sanzionato il presente capitolo, per quel che riguarda i gradi militari – Veto

§ 10 – Qualunque forestiere, il quale otterrà il privilegio di cittadinanza da qualunque comune del regno, o prenderà per moglie una donna siciliana, non si renderà per ciò capace di avere in Sicilia pensioni ecclesiastiche o pubblici uffici di qualunque specie – placet –

§ 11 – Le lettere di naturalizzazione o il diritto della cittadinanza siciliana potrà concedersi a’ forestieri dal solo Parlamento; ma saranno i figliuoli de’ naturalizzati e non già i naturalizzati stessi, che potranno conseguire pensioni ecclesiastiche e pubblici uffici, come i Siciliani di origine.

Placet; per la naturalizzazione; ma per la cittadinanza sarà di nostra facoltà accordarla colle clausole apposte alla sanzione del § 2 di questo capitolo.

 

Titolo III

Potere giudiziario

 

Capo I

 

La potestà di giudicare sarà nell’applicare le leggi ai casi ed ai fatti, tanto nel civile che nel criminale.

§ 1 – Risiederà esclusivamente presso quei magistrati, ai quali sarà conferita – placet –

§ 2 – Abolite di già tutte le giurisdizioni particolari, ovvero i così detti fori, vi sarà unica potestà giudiziaria residente presso i giudici ordinarii e le magistrature stabilite nella presente Costituzione; e quindi le cause pendenti non si potranno avocare, anche col rimedio del giusto ricorso al principe, né declinarsi per qualunque privilegio in avanti concesso, né accordarsi restituzione. Resteranno solo gli ordinarii rimedi stabiliti da un giudice o tribunale ad un altro, presso de’ quali pienamente si eserciterà il potere de’ giudizi.

Placet, come all’articolo dell’abolizione de’ fori viene stabilito, e con che tutta la potestà giudiziaria sarà esercitata dagli attuali magistrati ordinarii, finché non saranno poste in esercizio le nuove magistrature da stabilirsi.

§ 3 – Qualunque giudice, tribunale o magistrato non potrà per qualsivoglia causa prorogare la propria giurisdizione, né potrà giammai accettare istanza, o ammettere petizione, la cui cognizione appartenga ad altro giudice o magistrato – placet –

§ 4 – La giustizia sarà dai tribunali amministrata a nome del re, presso cui risiede il potere esecutivo. Tutti gli ordini, provviste ed esecutorie emanate da’ magistrati saranno autorizzate col nome di S.M. – placet –

§ 5 – Le sentenze tanto nel civile che nel criminale, per evitare ogni arbitrio nei giudicanti, dovranno essere ragionate sulla legge del nuovo codice; ove questa manchi, si dovrà implorare il potere legislativo, che risiede presso il Parlamento.

Placet; senza che il Parlamento prenda cognizione del merito delle cause prodotte in giudizio dai particolari, salvo però quanto viene stabilito nel § 2 del capitolo XXV del potere legislativo.

§ 6 – Nelle sentenze si dovrà premettere la legge, o l’argomento ricavato direttamente dalla stessa, accennare l’azione prodotta coll’applicazione della legge premessa; la conchiusione sarà la sentenza, assolvendo o condannando il reo, o convinto tanto nel civile che nel criminale – placet–

§ 7 – Il nuovo codice sarà scritto in lingua italiana, e quindi tutti gli atti giudiziari e le sentenze saranno scritte nella stessa lingua – placet –

§ 8 – Due sentenze uniformi nelle materie civili faranno cosa giudicata – placet –

§ 9 – Tutte le materie di fatto ne’ giudizi civili e criminali saranno decise da un giurì, per la formazione ed applicazione del quale sistema sulle leggi stabilite in Inghilterra resta interamente incaricato il comitato per la formazione de’ codici civile e criminale.

Placet; riserbandoci di dichiarare il nostro real animo dopo che avremo esaminato ciò che stabilirà il nuovo codice su questo punto.

§ 10 – Nel criminale, ove la sentenza dichiari l’accusato innocente, non sarà appellabile; se essa lo condanna, potrà essere riesaminata in quelle forme ed in quei casi, che il codice stabilirà, regolandosi sulle leggi inglesi.

Placet; riserbandoci di esaminare le leggi, che si proporranno nel nuovo codice.

§ 11 – Qualunque persona in Sicilia non potrà essere arrestata, detenuta in prigione, relegata fuori Sicilia, obbligata a cambiar domicilio, o sottoposta a pena qualunque, se non colle forme prescritte dalle leggi del regno, e dietro l’ordine e sentenza di un magistrato ordinario.

Placet; con che s’intenda per i soli siciliani, e che resti sempre la facoltà nei ministri di Stato di ordinare l’arresto di qualunque persona, purché prima delle ore ventiquattro rimettano l’arrestato ai magistrati ordinarii.

§ 12 – Sono per qualsiasi causa e persona proibiti tutti gli arresti di ogni sorta per alta economia, de mandato principis, ecc., sotto pena, contro chiunque praticherà e contribuirà all’esecuzione degli anzidetti e somiglianti atti arbitrarii, della perdita di qualunque pubblico ufficio, di once mille a profitto dell’erario, e della relegazione in un’isola, di maggiore o minore durata, secondo la gravezza della trasgressione – placet –

§ 13 – Sua Real Maestà non farà giammai grazie per simili delitti – placet –

§ 14 – I magistrati ed i tribunali non potranno procedere per qualunque delitto contro alcun cittadino, se non per accusa della parte offesa ed interessata. Quindi viene loro proibito di procedere per inquisizione, salvo ne’ seguenti qualificati delitti, cioè: – placet –

§ 15. I – Quello di lesa Maestà Divina – placet –

§ 16. II – Quello di lesa Maestà umana, che si limita agli attentati contro la corona del Re nostro Signore, o la sua vita, o quella di S.M. la Regina, o de’ successori al trono, o del suo vicario generale.

Placet; con doversi ancora comprendere tutti quei delitti contro la persona del Re e la Real Famiglia, che verranno stabiliti dal nuovo codice, a tenore della Costituzione inglese.

§ 17. III – Quello di sedizione, che comprende effettive congiure contro del governo e della pubblica tranquillità – placet –

§ 18. IV – Quello di omicidio – placet –

§ 19. V – Quello di incendio – placet –

§ 20. VI – Quello di furto con violenza – placet –

§ 21 – Quello di falsificazione di moneta o di scrittura.

Placet, sia di scrittura o di altro, e per tutti quei delitti, che sono contrari alla tranquillità, alla morale ed alla fede pubblica, come meglio dovrà divisare il nuovo codice.

§ 22 – Per i suddetti delitti potranno i magistrati ed i tribunali procedere per la via dell’informazione e dell’inquisizione. Non saranno però autorizzati ad arrestare alcuno, se non dietro i legali indizi e le ben fondate presunzioni del reato, il che sarà largamente definito nel nuovo codice – placet –

23 – La forza militare non potrà impiegarsi all’arresto dei rei che a domanda e sotto la direzione de’ magistrati ordinarii – placet –

§ 24 – Non potrà questa adoperarsi mai contro il popolo, salvo ne’ soli casi di sedizione – placet –

§ 25 – Ogni ufficiale di giustizia, per procedere all’arresto di qualunque persona, dovrà essere munito di un mandato firmato ed autorizzato col suggello del giudice o magistrato ordinario, che l’ha incumbenzato, nel quale verrà espresso il nome della persona da carcerarsi, il delitto di cui viene imputata, l’accusatore, gl’indizi, e le cagioni per le quali è stata ordinata la sua detenzione.

Placet, senza però espressarsi gli accusatori e gli indizi.

§ 26 – Qualunque opposizione a questi mandati, anche colla fuga, sarà reputata e punita come resistenza diretta alla legge, ed all’incontro qualsivoglia atto di resistenza con cui un cittadino si opporrà all’esecuzione de’ mandati di arresto, che manchino delle forme già prescritte, non sarà punito dalla legge – placet –

§ 27 – Si eccettuano però i casi, ne’ quali, per qualunque dei surriferiti qualificati delitti, un cittadino sia notoriamente colpevole, o ritrovato in flagranti: allora potrà essere arrestato senza il suddetto mandato non solo dagli ufficiali di giustizia, ma ancora da qualunque particolare – placet –

§ 28 – Qualunque arrestato, anche per le ragioni di sopra espresse, dopo ventiquattro ore del suo arresto dovrà aver comunicato il mandato di arresto nel modo e forma di sopra stabiliti; e gli sarà fatta nota la causa della sua prigionia, la persona che ha fatto istanza, gli atti e le prove, che vi concorrono.

Placet; con che resti riserbato al nuovo codice lo stabilire a seconda del nuovo rito la natura degli atti e delle prove, che si dovranno comunicare allo arrestato.

§ 29 – I custodi delle prigioni non potranno ricevere alcun cittadino per ordine verbale del giudice o magistrato, senza ricuperare questi tali suddetti mandati per la giustificazione della causa, per cui il cittadino è detenuto – placet –

§ 30 – Il giudice o magistrato dovrà, al più tardi fra ventiquattro ore, prender conto, e sentire il detenuto; e questi ha il diritto di far decidere dal competente tribunale la legalità della sua detenzione – placet –

§ 31 – Qualunque arrestato e detenuto condotto innanzi al giudice, dovrà essere abilitato a prestare idonea malleveria, e posto in libertà fino alla conchiusione della causa, ove non si tratti di alcuno dei qualificati delitti – placet –

§ 32 – Le leggi del nuovo codice dovranno stabilire il modo col quale debbano assicurarsi le persone ed i beni per via di mallevadori a stare in giudizio, e pagare il giudicato, col massimo favore della libertà civile del cittadino, e con classificare le somme proporzionate alla diversa condizione delle persone – placet –

§ 33 – Le testimonianze contro gli accusati o inquisiti dovranno esser prese sopra tutto il fatto, alla presenza degli accusati o inquisiti medesimi e di un loro procuratore, al quale sarà permesso di fare ad ogni testimonio le interrogazioni che vorrà, e notare le risposte e deposizioni, come meglio sarà stabilito nel nuovo codice criminale – placet –

§ 34 – Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l’uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i così detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed ogn’altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl’innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi – placet –

§ 35 – Il nuovo codice stabilirà le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquirire, a carcerare, a costituire, ed a subire i rei; adottandosi la legge dell’habeas corpus, ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale – placet –

§ 36 – Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato a quelle pene e multe che largamente fisserà il nuovo codice penale – placet –

§ 37 – Le carceri dovranno essere conformate ad assicurare la persona ne’ casi in cui non si trova o non si ammette mallevatore, non mai però a molestare i detenuti – placet –

§ 38 – Quindi saranno esse pubbliche, autorizzate dalle leggi, salubri e convenevoli alla condizione del detenuto, il quale non deve esser soggetto alla pena prima che la sentenza del giudice non l’abbia dichiarato reo – placet –

§ 39 – Nel nuovo codice dovrà stabilirsi la durata di ciascuna causa corrispondente alla rispettiva indole. I processi tanto civili che criminali saranno formati con brevità; ma nello stesso tempo senza soffocare le necessarie pruove, affinché l’azione e il dritto d’ognuno abbia sollecito espedimento, e i delitti sieno prontamente puniti – placet –

§ 40 – Apparterrà ai giudici di pace la cura e la sorveglianza delle pubbliche carceri, sotto l’immediata ispezione del supremo tribunale di cassazione – placet –

 

Capo II

Delle qualità de’ giudici e magistrati

 

§ 1 – Niuno potrà essere giudice ed occupare alcuna magistratura se non sia nato siciliano – placet –

§ 2 – Se non abbia l’età compiuta di anni trenta – placet –

§ 3 – Se non abbia dato sufficienti pruove di probità – placet –

§ 4 – Se non sia laureato nell’uno e nell’altro diritto in una delle due Università degli studi di Palermo e di Catania – placet –

§ 5 – Se non abbia quella stessa rendita che il Parlamento ha stabilita per essere elettore nella rappresentanza della Camera de’ Comuni – placet –

§ 6 – I giudici ed i magistrati non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione e delegazione.

Placet, menoché per i giudici di pace.

§ 7 – È loro vietato di tenere alcuna amministrazione o direzione di beni e famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse.

Placet, menoché per i giudici di pace.

§ 8 – Non potranno giammai rappresentare, così alle reali segreterie come al Parlamento, per riforma o sospensione di legge, se non saranno ricercati dal potere legislativo – placet –

 

Capo III

Dell’abuso del potere giudiziario

 

§ 1 – Qualunque giudice ed intero tribunale sarà sindacabile. Lo saranno ancora tutti gli ufficiali ed impiegati nella amministrazione della giustizia – placet –

§ 2 – Gli abusi di autorità daranno azione popolare. Qualunque individuo potrà proporre la sindacatura presso il Parlamento sulla condotta pubblica del giudice e magistrato, nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto – placet –

§ 3 – Qualunque persona offesa ed interessata potrà proporre la sua querela in forma al Parlamento per qualunque contravvenzione alla legge fatta dal giudice e tribunale, sia nel procedere, sia nel decidere, e per qualunque altra colpa nel modo e forma da stabilire nel codice suddetto.

Placet; beninteso che ciò si pratichi per mezzo di un dei membri del Parlamento.

§ 4 – Nel corso della processura sino alla sentenza definitiva potranno essere sospesi di carica, quando il Parlamento lo giudicherà – placet –

§ 5 – Potranno dopo la sentenza essere assolutamente rimossi dalla carica, per un delitto legalmente giudicato, e sottoposti inoltre a tutte quelle altre pene, che saranno proporzionate nel nuovo codice – placet –

§ 6 – I tribunali non potranno conoscere, né giudicare le cause attive de’ segretari di stato per lo dipartimento dei quali sono nominati.

Veto; stante le responsabilità de’ giudici.

 

Piano generale per l’organizzazione delle magistrature di questo regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario

 

Capo I

 

Resteranno abolite in questo regno tutte le magistrature attuali, a riserba di quelle che saranno specificate nel presente piano, e ad eccezione delle municipali magistrature, delle quali si è avuto conto nell’organizzazione de’ consigli civili.

Placet, per l’abolizione delle magistrature attuali, purché ciò segua dopo che saranno fissate e messe in esecuzione le nuove, nello stabilimento delle quali si dovrà tener presente quanto si è stabilito nel § 2 del capitolo III, del Potere esecutivo; relativamente al magistrato per le cause dell’erario.

 

Capo II

 

Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione.

– I capitani giustizieri;

– I capitani d’arme;

– I giudici di pace;

– I giudici di prima istanza;

– I giudici di seconda istanza;

– I podestà delle isole adiacenti, o sia giudici di prima istanza;

– I tribunali distrettuali;

– I supremi tribunali di appello;

– Due tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l’altro in Catania;

– Un tribunale di cassazione;

– L’alta corte del Parlamento;

– L’alta corte de’ Pari;

– Le curie ecclesiastiche;

– I magistrati di commercio;

– La delegazione di Monarchia;

– La suprema deputazione di salute pubblica;

– Il protonotaro del regno, e suo collegio;

Placet, per le seguenti magistrature, cioè a dire:

– Per i capitani giustizieri in ogni luogo;

– Per i capitani d’arme in ogni distretto;

– Per i giudici di pace in ogni paese, in quel numero che noi crederemo opportuno, ed amovibili a nostro arbitrio;

– Per i giudici di prima istanza;

– Per i podestà delle isole;

– Per i tribunali distrettuali, in quel numero ed in quella forma, che sarà proposta dal nuovo Parlamento, dovendosi però stabilire in ogni capo luogo dei commissionati per l’erario, a seconda della Costituzione inglese;

– Per i supremi tribunali di appello, unicamente in Palermo;

– Per il tribunale di cassazione;

– Per l’alta corte del Parlamento;

– Per l’alta corte dei pari;

– Per le curie ecclesiastiche;

– Per la delegazione di Monarchia;

– Per la suprema deputazione di salute;

– Per il protonotaro del regno e suo collegio;

Per tutto quello poi che riguarda i limiti della giurisdizione e la forma de’ predetti magistrati, che si enunciano ne’ seguenti capitoli, come altresì per un tribunale di ammiragliato per le prede, per tutt’altro a norma della Costituzione inglese manifesteremo il nostro real animo, dopoché il nuovo Parlamento ne avrà fatto maturo esame, e ne avrà a noi presentate le corrispondenti proposte, analoghe a ciò che ne’ nuovi codici sarà divisato.

 

Capo III

 

§ 1 – In ogni popolazione del regno vi sarà un capitano giustiziere, ed in ogni distretto un capitano d’arme: essi avranno l’ufficio di arrestare i rei, prevenire i delitti, mantenere il buon ordine e la quiete pubblica, eseguire i mandati e le sentenze di qualunque competente magistrato, quali rispettive funzioni saranno meglio specificate nel nuovo codice.

§ 2 – I capitani d’arme avranno soldi fissi, e saranno, giusta l’atto parlamentare del 1810, tenuti a pagare i furti commessi ne’ loro propri distretti.

§ 3 – Apparterrà ai giudici di pace il prender cognizione di quelle offese, che per la loro leggerezza saranno specificate appartenere alla loro ispezione dal nuovo codice criminale. Nel qual caso dovranno essi, intese le parti, compilare, come dicesi, un camerale processo, siccome sarà stabilito dal nuovo codice; pronunziare in iscritto i loro giudizi, che saranno definitivamente eseguiti; e non potranno mai decretare contro i colpevoli una pena maggiore di un mese di detenzione nelle pubbliche carceri o nella casa di correzione, o di una multa tutto al più di once dieci, in favore cioè della metà dell’offeso e metà del rispettivo municipale governo.

§ 4 – Sarà speciale incarico dei giudici di pace, in ogni comune, di conciliare in materie civili qualsivoglia differenza, che potrà insorgere; perciò chiunque vorrà esperire un’azione civile, ad esclusione di quelle azioni esecutive, che saranno determinate dal codice civile; dovrà fare la sua istanza per iscritto, e chiamare la parte innanzi al giudice di pace, ove trovasi il convenuto: il quale non appena citato sarà obbligato a comparire innanzi al detto giudice di pace, e presentare egualmente in iscritto le sue riconvenzioni ed eccezioni; né potrà una tale istanza presentarsi innanzi ad un tribunale, prima che il giudice di pace non esprimerà per iscritto di non aver potuto riuscire ad effettuare una tale conciliazione, il che si dovrà dal giudice di pace praticare al più tardi nel termine di giorni otto, come meglio si svilupperà dal codice civile.

§ 5 – I capitani giustizieri, i capitani d’arme ed i giudici di pace di tutto il regno saranno sotto la vigilanza del segretario di stato di alta polizia, le cui facoltà sopra i cennati magistrati saranno specificate nel nuovo codice criminale.

§ 6 – Resteranno abolite in conseguenza tutte le attuali curie di polizia.

§ 7 – In tutte le città e terre di questo regno e delle isole adiacenti vi sarà un giudice di pace; in quelle di diciottomila in sopra ve ne saranno due; in Messina ed in Catania ve ne saranno quattro; in Palermo ve ne saranno sei, quattro per la città, e due per i suoi borghi e campagne.

 

Capo IV

 

§ 1 – In ogni città e paese da tremila anime in sopra vi saranno due giudici, uno di prima e l’altro di seconda istanza.

§ 2 – Apparterrà al primo il decidere in prima istanza le cause di tutti quelli, che hanno stabile domicilio nel rispettivo paese o città, ove eserciterà le sue funzioni, il cui interesse non oltrepasserà le once quaranta. Apparterrà al secondo il decidere per via di appello in seconda istanza le cause decise dal primo.

§ 3 – Tali facoltà le avranno i giudici di prima e di seconda istanza di quelle città e paesi, la cui popolazione sarà da tremila sino ad ottomila anime.

§ 4 – Nelle città di ottomila anime in sopra apparterrà agli anzidetti giudici il decidere in prima ed in seconda istanza, o in appello tutte le cause civili come sopra si è detto, il cui interesse non dovrà eccedere la somma di once sessanta.

§ 5 – Sarà della facoltà di tutti i giudici di prima e seconda istanza l’eseguire le sentenze ed i mandati dei tribunali, e fare per i crediti esecutivi di qualunque specie le legali coazioni, sotto la correzione però e l’appello del tribunale del distretto. Ognuno però, dopo essere stata proferita e pienamente eseguita una sentenza nel caso indicato, potrà chiamarli ed accusarli presso il tribunale del distretto per qualunque illegale procedura e sentenza, per ottenerne compenso e soddisfazione, a tenore delle leggi da stabilire nel nuovo codice.

§ 6 – In tutti i paesi di tremila anime in giù vi sarà un giudice di prima istanza.

§ 7 – Apparterrà ai detti giudici il decidere in prima istanza le cause, il cui interesse non oltrepasserà la somma di once dieci: detti giudici dovranno essere scelti tra le persone, che sapranno leggere e scrivere.

§ 8 – Le cause decise in prima istanza ne’ paesi da tremila anime in giù, passeranno in seconda istanza al giudice di prima istanza del distretto; ed in terza istanza, ove il bisogno lo richiederà, al giudice di seconda istanza residente in detto distretto.

§ 9 – Le cause civili di qualunque specie dovranno farsi nel distretto di quella città o paese, ove trovasi domiciliato il convenuto; per i delitti criminali poi dovrà agitarsi la causa nel luogo, dove è successo il delitto.

 

Capo V

 

§ 1 – Vi sarà in ogni distretto dei 23 già stabiliti per la rappresentanza in Palermo, un tribunale composto di tre giudici, l’anziano dei quali farà le veci di presidente.

§ 2 – Vi sarà pure in ogni città, che ha attualmente il dritto di mandare un rappresentante nel braccio demaniale, un tribunale composto di tre giudici, l’anziano de’ quali farà le veci di presidente come sopra.

§ 3 – Il tribunale di ogni distretto risiederà nella sua capitale e deciderà in prima istanza tutte le cause civili di qualunque specie ed interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nel distretto medesimo, e le cause criminali di tutti coloro, che han commesso delitto nel luogo del distretto, a riserba del limite fissato di sopra per i giudici di prima e seconda istanza.

§ 4 – Il tribunale di ogni città demaniale deciderà in prima istanza tutte le cause civili e criminali di qualunque interesse di tutti coloro, che hanno stabile domicilio nella città e territorio; dovrà però la erezione essere domandata dal rispettivo civico consiglio, organizzato colla nuova forma; e S.M. dovrà eleggere i componenti di detti tribunali; dovendo per lo stabilimento dei medesimi esservi due terzi affermativi de’ voti componenti detti civici consigli; e siccome questa è una distinzione che si accorda dal Parlamento a tali città demaniali, che hanno il diritto attualmente di rappresentare nella Camera demaniale, così dovrà a spese de’ singoli o dei sopravanzi delle università (qualora il suddetto consiglio civico aderirà nel modo che di sopra si è detto) stabilirsi il soldo ai componenti di detti tribunali.

§ 5 – I podestà delle isole adiacenti, ossia i giudici di prima istanza in dette isole, faranno le veci dei tribunali dei distretti nelle isole ove saranno assegnati.

§ 6 – In ogni isola vi sarà un podestà.

§ 7 – Tutte le differenze però tra l’erario e qualunque individuo o corporazione di qualsivoglia città del regno in prima istanza, si dovranno esclusivamente conoscere e decidere dal tribunale del rispettivo distretto, ove risiede il segreto.

 

Capo VI

 

§ 1 – Si stabiliranno cinque supremi tribunali di appello, tre risiederanno in Palermo, uno in Messina, ed un altro in Catania.

§ 2 – Saranno composti detti tribunali da tre giudici ed un presidente.

§ 3 – Riceveranno i tre di Palermo gli appelli de’ tribunali di diciannove distretti e dei tribunali di tutte le città privilegiate e dei podestà, o sia giudici di prima istanza delle isole adiacenti, ad eccezione delle città privilegiate comprese nei distretti di Messina, a tenore dell’assegnazione a ciascun tribunale di appello, che ne farà S.M.

§ 4 – Tutte le cause di qualunque natura appartenenti all’erario decise in prima istanza da qualunque tribunale, sia di distretto sia di città privilegiata, dovranno in appello essere portate in Palermo ai corrispondenti supremi tribunali.

§ 5 – Il supremo tribunale di appello di Messina riceverà gli appelli dei tribunali de’ distretti di Messina, Castroreale e Patti, e delle città demaniali contenute in detti distretti, che avranno tribunale.

§ 6 – Il supremo tribunale di appello di Catania riceverà gli appelli del tribunale del distretto di Catania stessa.

§ 7 – Vi sarà un tribunale di terza istanza composto di tre giudici ed un presidente in Messina, ed un altro in Catania; e siccome tanto i tribunali di appello in Messina ed in Catania, quanto i tribunali di terza istanza, si sono dati per distinzione a queste due rispettabili città, così il soldo dei componenti questi quattro tribunali non dovrà andare a carico della nazione, ma dovranno pagarlo le città di Messina e di Catania.

 

Capo VII

 

§ 1 – Due sentenze uniformi faranno cosa giudicata. Tutte le sentenze che proferiranno i giudici di prima istanza in quelle città e terre, il cui interesse non oltrepasserà, come sopra si è detto, la somma di once quaranta, passeranno in appello al giudice di seconda istanza della stessa città o terra, in cui sarà decisa in prima istanza la causa; e qualora vi sarà bisogno di un terzo appello, passerà la causa in terza istanza al tribunale del distretto, in cui saranno comprese le città o terre ove sarà decisa la causa.

§ 2 – Si osserverà l’eguale liturgia per tutte le cause decise in prima istanza da quei giudici di prima istanza, che risiederanno nelle città e terre di ottomila anime in sopra, che hanno la facoltà, come sopra si è detto, di decidere le cause, il cui interesse non oltrepasserà le once sessanta.

§ 3 – Le cause decise in prima istanza nei tribunali dei 23 distretti, e delle città privilegiate che avranno tribunali, comprese in detti distretti, dei podestà delle isole adiacenti, ad esclusione dei distretti di Messina, Castroreale, Patti e Catania, e dei tribunali delle città privilegiate comprese ne’ tre distretti di Messina, passeranno in seconda istanza ai tre tribunali supremi di appello in Palermo, ai quali saranno assegnati: e bisognando, degli ulteriori appelli per le sentenze de’ cennati tribunali soggetti a Palermo, passeranno al secondo tribunale colà esistente; e 3 se bisognerà per alcuni articoli della causa, per i quali non vi saranno due sentenze uniformi, passeranno al terzo tribunale di appello in Palermo.

§ 4 – Le cause che si decideranno in prima istanza dal tribunale del distretto di Messina, di quelli di Castroeale e Patti, e delle città demaniali comprese, in detti distretti, che avranno tribunali, passeranno in seconda istanza al supremo tribunale di appello di Messina; ed in terza istanza, qualora il bisogno lo richiedesse, al tribunale di terza istanza in Messina.

§ 5 – Le cause che si decideranno nel tribunale del distretto di Catania passeranno in seconda istanza nel tribunale supremo di appello residente in Catania; e qualora le dette cause, dietro la sentenza del tribunale di appello; non faranno cosa giudicata, passeranno al tribunale di terza istanza residente in Catania.

§ 6 – In tutte quelle città, nelle quali vi sarà un tribunale collegiale, non vi saranno giudici, come negli altri luoghi del regno, di prima e di seconda istanza; e per le cause di piccola somma il nuovo codice regolerà la maniera come gli individui componenti il tribunale dovranno conoscere e decidere le suddette cause.

§. 7 – La gradazione delle cause criminali sarà specificata nel nuovo codice.

 

Capo VIII

 

§ 1 – Vi sarà in tutto il regno un tribunale di cassazione, che risiederà in Palermo.

§ 2 – Cinque giudici ed un presidente costituiranno il predetto tribunale di cassazione, le cui prerogative ed incumbenze saranno il conoscere inappellabilmente ed annullare le sentenze di tutte le cause civili e criminali pronunziate da qualunque inferiore tribunale, inclusi quelli di Messina e Catania, nel processo delle quali non siasi accuratamente osservato il rito e le forme giudiziarie dalle leggi ordinate, e che saranno dal codice stabilite.

§ 3 – Avrà la cura di badare alla legalità degli arresti, quando ne riceverà la corrispondente istanza; e qualora troverà violata la legge della sicurezza delle persone, sanzionata nell’articolo XI delle basi della presente costituzione, potrà fare un mandato di escarcerazione. Sarà parimenti nelle sue facoltà il determinare, perentoriamente, ed al più tardi in dieci giorni, tutte le controversie circa le competenze di giurisdizioni dei magistrati e de’ tribunali del regno.

§ 4 – Il tribunale di cassazione sarà il più eminente del regno, e potrà il Parlamento consultarlo sopra i punti più astrusi ed intrigati della legislazione.

Esso non deciderà mai nel merito delle querele e delle istanze, fuorché ne’ predetti casi; perloché cassata dal medesimo una sentenza di un giudice o di un tribunale sopra qualsivoglia causa, dovrà questa incontinente rimettersi al tribunale, che succede dopo il magistrato che ha deciso, nell’ordine dell’autorità giudiziaria, per essere dallo stesso nelle consuete legali forme giudicata. L’ordine e successione delle cause saranno sviluppati nel nuovo codice.

 

Capo IX

 

§ 1 – Ognuno de’ surriferiti tribunali de’ giudici di prima e di seconda istanza, e dei podestà delle isole adiacenti, avranno un maestro-notaro, e gli altri soliti uffiziali inferiori, siccome sarà prescritto ne’ due nuovi codici civile e criminale.

§ 2 – Cesseranno totalmente le cariche di avvocati fiscali, e di fiscali.

§ 3 – Sarà abolita parimenti la carica del consultore del governo.

§ 4 – Resteranno abolite le cariche di uditore generale degli eserciti, e dei pro-uditori del regno, e di qualunque altro particolare magistrato militare; dappoiché, giusta quanto è stato stabilito nella presente costituzione, i fori sono tutti riuniti in unico e solo; ed i militari di qualunque rango e classe, compresi i servienti e gl’individui politici addetti alle truppe, debbono essere giudicati dai sopra stabiliti magistrati in tutte le loro cause civili e criminali.

§ 5 – Per i soli delitti puramente militari, e per quelli che si commettono tanto dai militari quanto dai pagani ne’ recinti de’ quartieri e campi, il nuovo codice militare stabilirà la formola ed il rito de’ consigli di guerra dei corpi e degli eserciti.

§ 6 – I presidenti de’ tribunali supremi, i giudici dei tribunali di distretti, i giudici di prima e di seconda istanza avranno soldi fissi sopra l’erario, che si stabiliranno dai due segretari di stato di grazia e giustizia e delle finanze, a condizione di dover essere quindi sottomessi o ratificati nel prossimo futuro Parlamento: non potranno però i detti magistrati esigere alcun diritto di sentenze e propine, dovendo tali diritti, che si fisseranno nel nuovo codice, versarsi nell’erario della nazione.

§ 7 – I diritti delle sentenze delle città, che si vorranno erigere un tribunale, e di quei tribunali d’appello di Catania e Messina, e de’ tribunali di terza istanza di detta città, dovranno esigerli rispettivamente le anzidette città, ove risiederanno i sopracitati tribunali; giacché si è stabilito che dovranno pagare a proprie spese i componenti del medesimo.

§ 8 – Si fisseranno dal nuovo codice i diritti che dovranno esigere i subalterni delle magistrature.

§ 9 – Nelle cause criminali avrà luogo il giudizio dei giurati, in quel modo conforme alla costituzione d’Inghilterra che sarà distintamente espresso nel nuovo codice criminale.

§ 10 – Sarà stabilito dal codice civile e criminale un tempo determinato, in cui dovranno essere decise le cause civili e criminali, avendo riguardo al differente interesse delle medesime ed al modo dell’ammissione de’ libelli.

§ 11 – Dovrà il nuovo codice, stabilire i casi, in cui dovranno pagare i litiganti le spese del primo o del secondo giudizio.

§ 12 – Per nullità di sentenza, perdendo alcuno una causa nel tribunale di cassazione, dovrà la parte, che ha perduto, o il giudice o i subalterni, per cui è processa la nullità, rifare a colui che vincerà, le spese e gl’interessi tutti di un tale giudizio.

§ 13 – Sotto pena a qualunque tribunale, che trasgredirà ognuna delle anzidette determinazioni, della perdita dell’ufficio, del ristoramento delle spese e degl’interessi alla parte offesa, e di una multa di once quattrocento all’erario.

§ 14 – Ogni magistrato nell’ammettere il libello dovrà decidere sommariamente l’interesse della lite.

§ 15 – Le spese e gl’interessi dei giudizi da pagarsi da uno dei litiganti a norma degli anzidetti regolamenti, dovranno calcolarsi e determinarsi sommariamente ed inappellabilmente da tre arbitri, due scelti, uno da ognuno, ed il terzo scelto da questi concordemente.

 

Capo X

 

§ 1 – I presidenti ed i giudici di tutti i tribunali saranno perpetui ed amovibili solamente ne’ casi e co’ i modi specificati negli atti del presente Parlamento 1812.

§ 2 – I giudici de’ tribunali dei distretti e delle città privilegiate, menoché quelli di Palermo, Catania e Messina, dovranno cambiare di distretto in distretto in ogni triennio, come sarà stabilito dal codice: beninteso però, che i tribunali delle città privilegiate non possono passare che in altre città privilegiate.

§ 3 – Stabilirà il codice il metodo di rifiutare i giudici per motivi di sospensione, e la maniera di surrogare i giudici sospetti.

§ 4 – I capitani, i giudici di pace ed i giudici di prima e seconda istanza, saranno eletti da S.M. in ogni biennio: potranno essere confermati ad istanza di due terze parti del consiglio, ed amovibili o per delitto in ufficio, dietro formale processo e sentenza de’ tribunali ordinarii; o per cattiva condotta, con un ordine di S.M. preceduto da un voto uniforme di due terze parti del consiglio di quel comune, dove essi rispettivamente eserciteranno la loro giurisdizione; e quanto ai capitani d’arme, essi saranno amovibili a piacere di S.M. e del suo privato consiglio.

§ 5 – Tutti poi i detti magistrati, come è stato già sanzionato, potranno essere rimossi, dietro un formale processo, dal Parlamento.

§ 6 – S.M. dovrà eleggere i capitani giustizieri del regno, i giudici di prima e di seconda istanza, e tutti i giudici di pace, tra quelli che saranno proposti nello squittinio solito a farsi, e che da oggi innanzi dovrà eseguirsi dai consigli civici organizzati colla nuova forma.

§ 7 – Si dovranno fissare i salarii per tutti i capitani giustizieri del regno dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia, per essere quindi ratificati dal Parlamento.

§ 8 – Restano aboliti tutti i gravami, pendente la lite, anche per il modo di procedere, ed ognuno potrà passare la causa per via di appello, come sopra si è detto, o per nullità al tribunale di cassazione, e non mai per gravame.

§ 9 – Restano pure abolite le provviste così dette di regalia.

§ 10 – I codici civile e criminale fisseranno le ore dell’amministrazione della giustizia, ed i luoghi ove dovrà essere amministrata dai rispettivi tribunali e giudici.

§ 11 – Tutti i componenti de’ tribunali saranno togati.

 

Capo XI

 

§ 1 – I litiganti di ogni specie potranno liberamente compromettere per qualunque loro causa, e delegare, cioè per atto pubblico anche, inappellabilmente, la decisione a quella persona o persone, che vorranno; e le sentenze di tali arbitri dovranno esattamente eseguirsi dai magistrati e tribunali sotto la pena di once quattrocento in favore dell’erario, e della perdita della carica contro chiunque, che alle predette determinazioni controverrà.

§ 2 – Quando i compromessi saranno appellabili, il codice stabilirà il metodo dell’appello.

 

Capo XII

 

§ 1 – Per adottare poi quanto si è stabilito dal Parlamento di applicare ad alcune cause civili il giudizio dei Pari, come in Inghilterra; si stabilisce, che tutte le liti appartenenti: all’agricoltura ed alle arti e mestieri, dovranno essere giudicate innanzi ai magistrati competenti da quel numero d’intelligenti ed onesti agricoltori, o artefici, secondo determinerà il nuovo codice, e che non siano più di sette, né meno di cinque; non dovendo in tal caso i predetti tribunali fare altro che sopraintendere, alla legalità de’ processi, dirigere nelle decisioni i sopracitati arbitri, ed autorizzare le loro sentenze; e, perché i tribunali ordinarii (ai quali apparterrà il determinare quando dovranno adoperarsi sì fatti giudizi) potranno per privati loro fini ed interessi talvolta rigettarli, in questo caso la parte o le parti interessate potranno appellarsi al tribunale di cassazione, il quale dall’esame unicamente del libello dell’attore, sollecitamente e senza le consuete formalità, decreterà inappellabilmente se mai competa o no il domandato giudizio de’ Pari o degli arbitri.

§ 2 – I giudici anziani dei rispettivi magistrati eleggeranno gli anzidetti arbitri tra i migliori agricoltori, artefici e negozianti dai rispettivi distretti, a tavole chiamate dei non sospetti, presentate dai due litiganti.

 

Capo XIII

 

§ 1 – Le magistrature del commercio in Sicilia resteranno attualmente come si trovano stabilite, e risiederanno in quei paesi ove attualmente si trovano, colle stesse facoltà e giurisdizioni, che hanno esercitate sino al presente.

§ 2 – Resta abolita la corte almirantica, ed i suoi ufficiali si aggregheranno a quelli de’ magistrati del commercio, che eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di detta corte almirantica.

§ 3 – Resta parimenti abolito il tribunale delle prede, e si aggregherà questa giurisdizione al magistrato del commercio.

 

Capo XIV

 

Resta abolita la giunta delle dogane, e la carica di giudice privativo delle dogane, esercitando le funzioni di quest’ultimo il tribunale ordinario del distretto di Palermo; e così per gli altri luoghi, ove vi saranno dette giunte e giudici privativi.

 

Capo XV

 

Resta abolita la carica di maestro segreto, dovendo assumere le giurisdizioni, che ha esercitate sino al momento, i rispettivi ventitré tribunali dei distretti per il circondario del proprio distretto.

 

Capo XVI

 

§ 1 – Sarà unico il protonotaro in questo regno.

§ 2 – Eserciterà il medesimo tutte quelle funzioni, che sono state e saranno stabilite nel corso di questo straordinario Parlamento.

§ 3 – Avrà la stessa giurisdizione che ha al presente sopra tutti i nomi del regno.

§ 4 – Non potrà più intromettersi in nessuna elezione di uffiziali di regno; e gli squittini che dovranno mandarsi, come sopra si è detto, si manderanno dai consigli civici direttamente alla real segreteria di grazia e giustizia.

§ 5 – Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni ed attributi dell’alta Corte del Parlamento, dell’alta Corte dei Pari, dell’avvocato generale dell’erario, del maestro-portolano, della deputazione di salute: e di qualche altro articolo relativo alle presenti discussioni, resti stabilito e fissato nel nuovo codice.

 

Abolizione de’ fori

 

§ 1 – Aboliti i feudi, e tutte le preminenze o giurisdizioni feudali (come, si disse all’articolo XII, già da S.M. sanzionato) la giustizia sarà uniformemente amministrata in tutti i luoghi di Sicilia dalle medesime potestà giudiziarie elette, ed autorizzate da S.M. secondo il nuovo piano da stabilirsi dal Parlamento.

Placet; ma in conformità del piano di magistrature da stabilirsi, e colle preminenze da fissarsi per l’erario.

§ 2 – Saranno abolite in questo regno le delegazioni e commesse le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i così detti volgarmente fori, ad eccezione del foro ecclesiastico per le cause spirituali e per le cause che appartengono alla regia monarchia ed apostolica legazia, abolendosi il foro personale di tutti i laici, commissionati, impiegati e subalterni della medesima, e per come sarà spiegato nel nuovo Codice; talché le cause tanto attive che passive, così civili che criminali di ogni classe di cittadini, dell’erario o del fisco, di tutti i comuni e corporazioni, dovranno essere senza eccezione portate e decise dai magistrati e tribunali ordinarii dalla Costituzione stabiliti.

Placet; restando salvo il foro della Crociata giusta la bolla di Gregorio XIII per le cose di natura ecclesiastica, appartenenti alla Crociata medesima, ed a condizione che i relatori del nuovo codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale foro, che potranno essere state fatte dai posteriori romani pontefici, per potersi quindi impartire i convenienti provvedimenti; e salvo ancora quanto dovrà proporsi dal Parlamento su i privilegi dell’erario, e con che si pratichi quanto si è detto al § 2 capitolo 1, del potere giudiziario, finché non saranno sistemate e poste in pratica le nuove magistrature.

§ 3 – I soli delitti puramente militari, e quelli commessi dalla gente di guerra nei quartieri, nelle fortezze chiuse, nei campi o a bordo di legni da guerra, dovranno essere conosciuti e giudicati dai consigli di guerra, e da quel magistrato che sarà prescritto dalle ordinanze dell’esercito, che dovrà presentare il ministro della guerra, ed approvare il Parlamento.

Placet, riserbandoci di emanare le nostre risoluzioni sul nuovo codice militare, che si proporrà colla facoltà di apporvi le sanzioni come si è detto nel § 2 capitolo I, del potere legislativo.

§ 4 – Per le cause criminali, il Parlamento specificherà come e da chi dovranno essere giudicati i membri del Parlamento stesso, e segnatamente i Pari (giusta l’articolo sanzionato) e le altre persone di un pubblico e privilegiato carattere, in conformità delle massime della Costituzione d’Inghilterra.

Placet, riserbandoci Noi di apporvi le sovrane risoluzioni, a misura che il Parlamento ci presenterà le indicate specificazioni.

§ 5 – Sarà però rispettata l’immunità personale degli ecclesiastici, come sarà stabilito a suo luogo nel nuovo codice.

Placet, dovendosi nel nuovo codice tener presenti i Concordati e le Bolle esecutoriate in questo regno.

 

Giudizio de’ giurì, o sia eguali

 

§ 1 – Il giudizio de’ giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per i giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini.

§ 2 – I Pari temporali del regno saranno però giudicati dalla Camera de’ Pari in quei casi e cogli stessi modi e forme che si praticano in Inghilterra.

§ 3 – I Pari spirituali saranno giudicati dalla Camera de’ Pari in quei casi premessi dalle leggi della Chiesa.

§ 4 – Il comitato che sarà incaricato della formazione del codice civile e criminale, regolerà l’adottato sistema de’ giurì alle circostanze locali e morali di questo regno.

§ 5 – Egualmente si adotterà per i giudizi civili in quei casi e modi, che lo crederà conveniente.

§ 6 – Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de’ Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d’Inghilterra.

Placet, per tutti i sei paragrafi di questo titolo in quanto allo stabilimento; riserbandoci Noi di dichiarare il nostro animo su tutto il rimanente, quando ci verranno presentati gli stabilimenti del nuovo codice.

Tutti i negozi pubblici e gl’interessi de’ comuni del regno dovranno essere trattati ed amministrati da un consiglio e magistrato municipale nella forma e modo qui sotto descritti.

 

Consigli civici e Magistrature municipali

 

Capo I

 

§ 1 – Saranno naturali componenti del consiglio di tutte le popolazioni e città di questo regno tutti coloro che possono votare per la elezione de’ rappresentanti delle medesime nella Camera de’ Comuni, purché sieno naturali, o che abbiano ottenuto la cittadinanza dello stesso comune – placet –

§ 2 – Tali consigli tuttavia non potranno essere composti di più di sessanta membri né meno di trenta per qualunque comune; in tutte quelle città poi, le quali manderanno in Parlamento più di un rappresentante, crescerà il numero de’ membri nei loro consigli in ragione di dieci per ogni rappresentante che interverrà nel Parlamento – placet –

§ 3 – Se il numero de’ componenti di un consiglio sarà minore di trenta, dovrà completarsi con aggiungervisi dal medesimo consiglio, sotto nome di aggregati, que’ cittadini del luogo ne’ quali concorre la maggiore fiducia – placet –

§ 4 – Se però il numero degli anzidetti membri oltrepasserà quello di sessanta, tutto il loro corpo ne sceglierà in ogni tre anni sessanta per la formazione del consiglio civico – placet –

§ 5 – I dritti e le incumbenze del consiglio civico saranno:

Stabilire quel sistema di pubblica annona, che reputerà più confacente al bene generale di quel comune – placet –

§ 6 – Non potrà però a tale effetto, senza l’autorità del Parlamento, imporre tasse, ordinare imprestiti forzati, chiedere preferenza ne’ contratti di compra e vendita, proibire o limitare l’entrata o l’esportazione di qualunque merce e genere, impedire la libera panizzazione de’ particolari, e generalmente violare e restringere il sacro dritto di proprietà di chicchessia – placet –

§ 7 – Si permettono bensì gl’imprestiti forzati ne’ soli casi urgentissimi di decisa carestia, d’incendio, di peste, di alluvione, di tremuoto, e sbarco de’ nemici, restando in dritto ciascuno, che si crederà gravato, di farne i dovuti reclami al Parlamento.

Non potrà mai in qualunque dei sopradetti casi né in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura – placet –

§ 8 – Restano abolite dall’imminente raccolto, dopo la Real Sanzione le così dette terze parti, che si sogliono contribuire sulla produzione de’ grani – placet –

§ 9 – Ciascun comune deve provvedere alla sua annona per mezzo di un peculio, che dovrà formarsi o supplirsi con una imposizione fondata sopra i riveli fatti in esecuzione del Parlamento del 1810; e da retrarsi per una sola volta da’ proprietarii possidenti terre, che appartengono ai territori dei rispettivi comuni: quale imposizione non potrà eccedere il cinque per cento, restando bensì l’obbligo a coloro, de’ quali saranno forse rettificati i riveli, a contribuire quel di più che avrebbero dovuto sin da principio pagare in forza della suddetta imposizione – placet –

§ 10 – Restano esclusi dalla suddetta contribuzione i dominii diretti ed intermedi, restano egualmente eccettuate dal pagamento tutte quelle terre, i cui proprietarii trovansi avere preventivamente ricomprato un tal peso – placet –

§ 11 – Non van compresi nella presente legge tutti quei comuni, i quali altronde han provveduto al peculio – placet –

§ 12 – Il consiglio civico stabilirà la proporzione della tassa fino al cinque per cento, a seconda delle circostanze del luogo – placet –

§ 13 – Lo stesso consiglio determinerà il metodo dell’amministrazione di detto peculio, rimanendo ferma la solidale responsabilità di tutti i consulenti – placet –

§ 14 – Ogni proprietario, che dovrà come sopra contribuire, sarà tenuto depositare la sua tangente in maggio del prossimo venturo anno 1813; ma per i feudi atti in parte a seminerio, che trovansi gabellati per più anni in danaro, dovrà questa sborsarsi dal gabellotto, da compensarsela sulla gabella da lui dovuta, menoché quella rata che deve da lui contribuirsi colla seguente proporzione – placet –

§ 15 – La tassa che sarà per imporsi sopra tal fondo, si dovrà dividere in venti rate, ed il gabellotto sarà tenuto contribuire tante vigesime per quanti sono gli anni della gabella, da correre dal giorno dell’imposizione – placet –

§ 16 – Apparterrà al consiglio civico il proporre i mezzi di provvedere ai bisogni del proprio comune, o sia stabilire la così detta congrua, beninteso però, che quanto all’accrescere con nuovi pesi comunicativi gli introiti, ciò non possa farsi senza l’intelligenza ed approvazione del Parlamento.

Non potrà mai però, in qualunque de’ sopradetti casi né in qualunque altro, gravare i possidenti non abitanti nel comune, né direttamente né indirettamente sulle loro proprietà di qualunque natura – placet –

§ 17 – Sopraintendere agli introiti ed alle spese del comune, e divisare quelle pubbliche istituzioni ed opere, che servano per i bisogni, comodo ed ornato del comune medesimo – placet –

§ 18 – Eleggere il magistrato municipale, e sindacarne in ogni anno i conti – placet –

§ 19 – Per questo effetto saranno nella fine di ogni indizione destinati dal consiglio cinque de’ suoi propri membri per farne lo esame e la discussione alla presenza del suddetto magistrato, o di persone da lui delegate: sul rapporto e parere di questi cinque membri, il consiglio procederà dopo matura deliberazione a determinare l’approvazione o la riprovazione – placet –

§ 20 – Fattasi con atto solenne dal consiglio l’approvazione, il magistrato municipale resterà libero da qualunque ulteriore inquisizione e querela per l’amministrazione tenuta l’anno precedente – placet –

§ 21 – Pronunziandosi però la riprovazione o censura dal consiglio, i cinque sopradetti membri a nome del comune proporranno l’accusa, e si adopereranno per la convenevole punizione presso i magistrati ordinarii. Il magistrato municipale e tutti gli amministratori, ed i congiunti sino a quel grado di sospezione che si dichiarerà dal nuovo codice, non potranno dar voto nell’elezione dei cinque membri sindacatori, né nell’esame e querela della loro amministrazione – placet –

§ 22 – Il consiglio di ogni città o popolazione di questo regno si adunerà regolarmente una volta il mese, ed estraordinariamente quante volte sarà richiesto dal magistrato municipale – placet–

§ 23 – Il dritto di convocarlo e di presedervi sarà del capitano giustiziere, il quale in caso di parità di voti ne avrà uno di più – placet –

§ 24 – I conti dell’ amministrazione di qualunque ramo municipale dovranno esser dati alle stampe, e pubblicarsi in ogni anno, ed i libri dovranno essere manifesti ad ognuno – placet –

 

Capo II

 

§ 1 – Il magistrato municipale di ogni popolazione sarà composto dello stesso numero; conserverà la stessa denominazione di senatori o giurati, e le medesime esteriori onorificenze delle quali sinora ha goduto – placet –

§ 2 – Sarà tutto eletto nel prossimo venturo mese di maggio 1813 dal consiglio civico; l’elezione di tale magistrato municipale si eseguirà a suffragi segreti, e si concluderà colla maggioranza dei voti.

Nello stesso mese di maggio in ogni anno il consiglio cambierà solamente uno di questi membri, ed in sua vece ne surrogherà un altro; talché la durata degli individui componenti tale magistrato municipale sarà per tanti anni quanti saranno i membri che lo compongono – placet –

§ 3 – E siccome con un tale regolamento non tutti avranno nel primo periodo la medesima durata, così si rimetterà alla sorte la decisione di colui che ogni anno dovrà deporre la carica; quale periodo terminato, deporrà la carica il più antico fra tutti – placet –

§ 4 – L’elezione di tale magistrato dovrà cadere sui possidenti probi e facoltosi del comune.

Saranno esclusi coloro che si trovano interessati nei pubblici arrendamenti.

Le così dette mastre-serrate restano abolite – placet –

§ 5 – Quei membri che saranno eletti potranno, seguita l’elezione, immettersi nell’esercizio del loro impiego – placet –

Le preminenze e gli incarichi del suddetto magistrato municipale saranno:

§ 6. I – Rappresentare immediatamente il comune – placet –

§ 7. II – Curare tutti gli oggetti di pubblica salute con quella autorità e dipendenza dall’attuale supremo e generale magistrato di salute, come sarà stabilito nel nuovo piano di magistrature e nel novello codice – placet –

§ 8. III – Eleggere i soliti ufficiali subalterni del comune colla facoltà di poterli rimuovere – placet –

§ 9. IV – Somministrare tutte le rendite del comune – placet –

§ 10. V – Eseguire tutte le risoluzioni del consiglio civico circa l’annona e qualsivoglia altro ramo di pubblica economia – placet –

§ 11. VI – Vegliare all’osservanza del nuovo sistema metrico a tenore del codice metrico-siculo stampato in Catania nel corrente anno 1812, con quelle giurisdizioni e dipendenze che in seguito stabilirà il Parlamento – placet –

§ 12 – La carica di sindaco resta abolita, ed il proconservatore non avrà più ingerenza nel magistrato municipale – placet –

§ 13 – Nessuna autorità potrà ingerirsi e regolare le operazioni di qualunque consiglio e magistrato municipale – placet –

§ 14 – Ogni cittadino però ha il dritto di querelarsi ed accusare l’uno o l’altro presso i magistrati ordinarii per qualsiasi loro decreto o procedimento illegale – placet –

§ 15 – Sarà pure in arbitrio di ogni cittadino avanzare le sue querele e rimostranze sullo stesso oggetto ai tribunali ordinarii – placet –

 

Capo III

 

§ 1 – Sarà totalmente libera l’esportazione ed importazione da un luogo all’altro del regno delle derrate di ogni specie – placet –

§ 2 – Niun magistrato municipale o altra autorità potrà impedire la libera circolazione de’ generi sotto alcun pretesto di pubblico bisogno ed utilità – placet –

§ 3 – Saranno egualmente abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie; con doversene però compensare il valore o la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso attualmente posseggono le dette segrezie e dogane, o la rendita su di esse, e con quegli stabilimenti che son prescritti dal Parlamento; al momento poi che sarà indennizzato il proprietario, resteranno annullate le gabellazioni che potranno trovarsi fatte – placet –

§ 4 – Restano aboliti gli uffici de’ protomedici del regno. Beninteso che dovrà aver luogo tale abolizione tostoché nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue nuove deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi e criminali.

§ 5 – I visitatori, che in ogni anno sono dal protomedico destinati nel regno, restano parimenti aboliti; beninteso dovrà aver luogo tale abolizione, tostoché nel nuovo codice civile da compilarsi vi sarà sostituita una nuova polizia medica.

Sua Maestà si riserba di emanare le sue sovrane deliberazioni, tosto che avrà esaminato quanto sarà per stabilirsi per questo articolo nel nuovo codice delle leggi civili e criminali.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni Italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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