COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1820) Ferdinando Primo per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Due Sicilie, Re di Gerusalemme, ecc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. ecc, Gran Principe Ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc. sappiate che il parlamento del regno delle Due Sicilie ha decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle Due Sicilie. Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figliuolo e Spirito Santo, autore e supremo legislatore della società. In conseguenza degli atti de’ 7 e de’ 22 luglio 1820, co’ quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del regno delle Due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tuttociò che fa d’uopo a soddisfare il grande oggetto di promuovere la gloria, la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazione dello Stato. Titolo I Della Nazione e de’ nazionali delle Due Sicilie Capitolo I Della nazione delle Due Sicilie Art. 1 – La nazione del regno delle Due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono. Art. 2 – La nazione delle Due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è né può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona. Art. 3 – La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il diritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali. Art. 4 – La nazione è nell’obbligo di conservare e proteggere con le leggi savie e giuste la libertà civile, la proprietà, gli altri legittimi dritti di tutti gli individui che la compongono. Capitolo II De’ nazionali del regno delle Due Sicilie Art. 5 – Sono nazionali del regno delle Due Sicilie: I. Tutti gli uomini nati e domiciliati nel regno medesimo e figli di essi; II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità; III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a termini della legge, in qualsivoglia luogo appartenente alla monarchia. Art. 6 – L’amor della patria è uno de’ principali doveri di tutti i nazionali del regno delle Due Sicilie, e parimenti l’esser giusti e benefici. Art. 7 – Ogni nazionale delle Due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi, e di rispettare le autorità costituite. Art. 8 – Ogni nazionale delle Due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de’ suoi averi alle spese dello Stato. Art. 9 – Ogni nazionale delle Due Sicilie è anche nel dovere di difendere la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge. Titolo II Del territorio delle Due Sicilie, della sua religione, del suo governo e de’ suoi cittadini Capitolo I Del territorio delle Due Sicilie Art. 10 – Il territorio del regno delle Due Sicilie comprende nella Penisola le seguenti provincie: I. Provincia di Napoli; II. Campania con le isole Ponzie (Terra di Lavoro); III. Marsia (seconda di Abruzzo ultra); IV. Pretunziana (prima di Abruzzo ultra); V. Frentania (Abruzzo citra); VI. Sannio (Molise); VII. Daunia con le isole di Tremiti (capitanata); VIII. Peucezia (terra di Bari); IX. Salento (terra di Otranto); X. Lucania orientale (Basilicata); XI. Irpino (principato ultra); XII. Lucania occidentale (principato citra); XIII. Calabria Cosentina (Calabria citra); XIV. Calabria Brezia (seconda di Calabria ultra); XV. Calabria Reggina (prima di Calabria ultra); Nell’isola poi di Sicilia XVI. Provincia di Messina; XVII. Provincia di Catania; XVIII. Provincia di Siracusa; XIX. Provincia di Caltanissetta; XX. Provincia di Girgenti; XXI. Provincia di Trapani; XXII. Provincia di Palermo. Art. 11 – Con altra legge costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle Due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano. Capitolo II Della religione Art. 12 – La religione della nazione del regno delle Due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica, apostolica e romana, unica vera, senza permettersene alcun’altra nel regno. Capitolo III Del governo Art. 13 – L’oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono. Art. 14 – Il governo della nazione del regno delle Due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria. Art. 15 – La potestà di far le leggi risiede nel parlamento col re. Art. 16 – La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re. Art. 17 – La potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne’ tribunali fissati dalla legge. Capitolo IV De’ cittadini delle Due Sicilie Art. 18 – Son cittadini quelli che per parte di padre traggono origine dai dominii del regno delle Due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii. Art. 19 – È parimenti cittadino lo straniero, che godendo dei dritti di nazionalità, ottenga dal parlamento il decreto speciale di cittadino. Art. 20 – Perché uno straniero possa conseguire dal parlamento il decreto di cittadinanza, dovrà avere per moglie una nazionale premorta; o esser benemerito di aver portata, o stabilita nel regno delle Due Sicilie qualche industria, o invenzione importante; o possedervi beni stabili, per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme, domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di sua proprietà e di considerazione, a giudizio del parlamento; o aver reso dei servigi segnalati per lo bene e per la difesa della nazione. Art. 21 – Sono parimenti cittadini i figli legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle Due Sicilie, i quali oltre di esser nati nei dominii del regno medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo, contino di età 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun luogo degli stessi dominii, ed ivi esercitino qualche professione, uffizio o industria utile. Art. 22 – Quelli soltanto che sieno cittadini del regno delle Due Sicilie potranno eleggere, o essere eletti per gli impieghi municipali ne’ casi preveduti dalla legge. Art. 23 – La qualità di cittadino del regno delle Due Sicilie si perde: I. Per nazionalità acquistata in paese straniero; II. Per accettazione d’impieghi di altro governo; III. Per effetto di decisione irrevocabile, colla quale si imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso di esser nuovamente abilitato; IV. Per avere riseduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del regno delle Due Sicilie senza commissione o permesso del governo. Art. 24 – L’esercizio dei medesimi diritti si sospende: I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d’incapacità fisica o morale; II. Per la circostanza di essere debitore fallito; come pure per causa di debito in uffizio verso il pubblico tesoro; III. Per la condizione di servo domestico; IV. Per mancanza d’impiego, uffizio, o di mezzi conosciuti di sussistenza; V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato d’arresto; VI. Dopo l’anno 1830, coloro che vorranno per la prima volta entrare nell’esercizio de’ dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere. Art. 25 – I diritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere, per le sole ragioni additate nei due articoli precedenti, e non per altre. Titolo III Del Parlamento Capitolo I Della formazione del parlamento Art. 26 – Il parlamento è il complesso di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, e che sono nominati da’ suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso. Art. 27 – La base della rappresentanza nazionale è la popolazione composta da’ nazionali del regno delle Due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originari de’ dominii della monarchia, da coloro che abiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento e dagli altri compresi nell’art. 21. Art. 28 – Per lo computo della popolazione de’ dominii delle Due Sicilie si adoprerà l’ultimo censimento che precede la elezione. Art. 29 – Per ogni cinquantamila anime di popolazione composta a’ termini dell’articolo 27, vi sarà un deputato al parlamento. Art. 30 – Numerata la popolazione delle differenti province, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinquemila anime, si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l’additato eccesso non superi i venticinquemila, non se ne terrà conto alcuno. Capitolo II Della nomina del deputati al parlamento Art. 31 – Per la nomina de’ deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale, e di provincia. I circondari elettorali saranno determinati con una particolar legge. Art. 32 – In tutte queste assemblee nessun Cittadino potrà presentarsi armato. Capitolo III Delle assemblee elettive di parrocchia Art. 33 – Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari. Art. 34 – Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di settembre dell’anno precedente a quello della convocazione del parlamento. Art. 35 – Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco. Art. 36 – Nelle assemblee di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati. Art. 37 – Quando il numero dei cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento, si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento, ne saranno nominati tre, e così progressivamente. Art. 38 – Nelle parrocchie ove il numero de’ cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell’altra immediata, e tutti riuniti nomineranno l’elettore o gli elettori in proporzione del numero che risulta dalla loro unione. Art. 39 – L’assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessari; ed essi nomineranno un elettore parrocchiale. In caso di parità, dovrà decider la sorte. Art. 40 – Quando nell’assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali, si nomineranno preventivamente ventuno compromessari. Quando il numero degli elettori fosse di tre, quello dei compromessari sarà di trentuno. Art. 41 – Quando il numero degli elettori dovesse essere al di là di tre, l’assemblea parrocchiale sarà divisa in sezioni; ognuna di seicento cittadini. In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a centocinquanta, formerà una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l’ordine alfabetico de’ cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili, la divisione avrà luogo anche coll’ordine alfabetico de’ nomi apposti a canto a’ cognomi simili. Art. 42 – Per le piccole parrocchie, i di cui cittadini ascendono a venti, sarà nominato un compromessario. Se la parrocchia ne è da trenta a quaranta, si nomineranno due compromessari, e così progressivamente. La parrocchia che ne avesse meno di venti, si riunirà alla più vicina per la elezione de’ compromessari. Art. 43 – I compromessari delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno nel luogo più opportuno: e quando il numero montasse ad undici o almeno a nove, nomineranno un elettore parrocchiale. Se il numero dei compromessari montasse a 21 o almeno a diciassette, nomineranno due elettori parrocchiali. Quando il numero de’ compromessari montasse a 31, e se ne riunissero almeno venticinque, nomineranno tre elettori. Art. 44 – Per esser nominato elettore parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, la età di 25 anni compiti, e l’esser domiciliato e residente nella parrocchia. Art. 45 – Le assemblee parrocchiali saranno presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino, e dovrà assistervi anche il parroco per maggior solennità dell’atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o più assemblee, una di queste sarà preseduta dal sindaco, e le altre dal giudice o giudici municipali, dagli eletti e decurioni scelti a sorte: tal sistema sarà osservato, quando una stessa parrocchia sarà divisa in più sezioni, e vi assisterà un sacerdote destinato dal parroco, se pur questo ultimo non ha un sostituto di dritto. Art. 46 – Giunta l’ora della riunione, che seguirà nelle case comunali o ne’ luoghi a ciò destinati, i cittadini votanti insieme riuniti passeranno col di loro presidente, o coi presidenti delle sezioni, alla parrocchia. Ivi sarà celebrata la solenne messa dello Spirito Santo dal parroco: questi pronunzierà un discorso analogo alla circostanza. Art. 47 – Terminata la messa, ritorneranno al luogo, donde partirono: e le sezioni, quando ve ne fossero, si divideranno per i luoghi loro destinati. Si aprirà l’assemblea col nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed un segretario. La elezione si farà a pluralità relativa di voti. In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori i due più anziani, e da segretario uno dei più giovani dell’assemblea, a giudizio del presidente. Il tutto si farà a porte aperte. Art. 48 – Dopo di ciò domanderà il presidente, se alcuno dei cittadini avesse da esporre doglianza alcuna di subornazione o corruzione eseguita, perché la elezione ricadesse su qualche determinata persona: e quando ciò fosse, dovrà farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l’accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva: e risultando calunniosa, soffriranno i calunniatori la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetterà gravame. Art. 49 – Se sorgessero dubbi sopra alcun de’ presenti in quanto al concorrere in lui le qualità richieste per votare, la stessa assemblea pronunzierà all’istante ciò che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza gravame per questa sola volta e per questo solo effetto. Art. 50 – Si procederà quindi alla nomina dei compromessari. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario, e nominerà un numero di persone eguale a quello de’ compromessari da eleggersi. Il segretario formerà un elenco de’ nomi delle persone nominate, e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti di elezione niuno potrà dare il voto a sé stesso, sotto pena di perdere il dritto di votare. Art. 51 – Terminato questo atto d’inscrizione, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati dal segretario i nomi de’ cittadini eletti compromessari, per aver riunito un numero maggiore di voti. Art. 52 – Prima di sciogliersi l’assemblea, i compromessari nominati dalla intera parrocchia si riuniranno col segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo da presidente il più vecchio tra essi, e procederanno alla nomina dell’elettore o degli elettori della parrocchia. Per esser eletto bisogna aver unito più della metà de’ voti. Si raccoglieranno essi giusta il metodo prescritto nell’art. 69. Ciò fatto si pubblicherà tal nomina nell’assemblea. Art. 53 – Il segretario dell’assemblea, o quello della prima sezione distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente, e da’ compromessari: e ne darà copia firmata dalle stesse persone all’eletto, o agli eletti, onde possano far constare la loro nomina. Art. 54 – Niun cittadino potrà ricusarsi a queste funzioni per qualsivoglia motivo o pretesto. Art. 55 – Seguita che sarà la nomina degli elettori, l’assemblea verrà immantinente sciolta: e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi. Art. 56 – I cittadini che hanno composta l’assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un solenne Te Deum, conducendo l’elettore o gli elettori tra il presidente, gli scrutinatori ed il segretario. Capitolo IV Delle assemblee di circondario elettorale Art. 57 – Le assemblee elettive di circondario saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capo‑luogo di ogni circondario elettorale per nominare gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento. Art. 58 – Queste assemblee si celebreranno nella prima domenica del mese di ottobre dell’anno antecedente a quello, in cui devesi unire il parlamento. Art. 59 – Il numero degli elettori di circondario elettorale sarà almeno triplo di quello de’ deputati che debbonsi eleggere. Art. 60 – Se il numero de’ circondarii elettorali della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richieggono in conformità dell’articolo precedente per la nomina de’ deputati che gli corrispondono, si nominerà ciò non ostante un elettore per ogni circondario elettorale. Se il numero de’ circondarii elettorali fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nominare, ciascun circondario elettorale ne sceglierà uno o più sino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore, verrà questi nominato dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione. Se ne mancasse un altro, sarà nominato dal circondario elettorale immediato che più abbondi di popolazione; e così successivamente. Art. 61 – Per quanto si è stabilito ne’ due precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30, il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale. Art. 62 – Le assemblee elettive di circondario verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo‑luogo del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad esso gli elettori parrocchiali muniti del documento, che assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati nel libro in cui debbonsi distendere gli atti dell’assemblea. Art. 63 – Nel giorno stabilito si uniranno gli elettori di parrocchia col presidente nelle sale municipali a porta aperta, e daranno principio alle loro funzioni con la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno scegliere fra gli elettori medesimi, a’ termini dell’art. 36. Art. 64 – Gli elettori presenteranno i certificati della loro nomina, onde essere esaminati dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno dar conto, se i certificati esibiti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell’assemblea per ciò nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente giorno della validità di tali documenti. Art. 65 – Fatto in questo giorno l’appello degli elettori parrocchiali, si leggeranno gli informi che risulteranno dai certificati esibiti: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste, l’assemblea deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame. Art. 66 – Dopo di ciò, radunati gli elettori parrocchiali col loro presidente, si trasferiranno alla chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall’ecclesiastico di maggior dignità: questi pronunzierà pure un discorso analogo alla circostanza. Art. 67 – Ciò fatto, si restituiranno tutti alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza alcuna: ed il segretario leggerà alla loro presenza questo capitolo della Costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell’articolo 48; ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo. Art. 68 – Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell’elettore o elettori di circondario elettorale, scegliendoli uno per uno o per iscrutinio segreto, col mezzo di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascuno vuol indicare. Art. 69 – Tosto che siansi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente, il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta di voti, per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio, e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte. Art. 70 – Per esser elettore di circondario si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, benché non presente all’assemblea, sia secolare o ecclesiastico‑secolare. Art. 71 – Il segretario distenderà un atto soscritto da esso, dal presidente e dagli scrutinatori, e ne darà copia firmata dalle stesse persone all’eletto o agli eletti; onde possano far constare la loro nomina. Il presidente dell’assemblea rimetterà altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell’assemblea di provincia, dove l’elezione avvenuta sarà inserita ne’ pubblici fogli. Art. 72 – Nelle assemblee elettive di circondario elettorale si osserverà quanto si ordina per le assemblee elettive di parrocchia negli articoli 51, 55, 56. Capitolo V Delle assemblee attive di provincia Art. 73 – Le assemblee elettive di provincia si comporranno degli elettori di tutti i circondari elettorali delle medesime: eglino si riuniranno nel capoluogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati che debbono formare il parlamento in qualità di rappresentanti della nazione. Art. 74 – Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di novembre dell’anno precedente a quello della formazione del parlamento. Art. 75 – Le assemblee elettive di provincia saranno presedute dal sindaco del capo‑luogo della provincia medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario muniti del documento della loro elezione, onde i loro nomi vengano notati nel libro in cui si debbono distendere gli atti dell’Assemblea. Art. 76 – Nel giorno designato si uniranno gli elettori col presidente, a porte aperte, nelle case comunali, o in altro edifizio che si giudichi più convenevole per adempire un atto così solenne. Daranno quindi principio alle loro funzioni con la nomina a pluralità di voti di un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra gli elettori medesimi. Art. 77 – Si leggeranno i quattro capitoli della presente costituzione politica i quali trattano della elezione, ed indi i certificati degli atti dell’elezioni eseguite ne’ capo-luoghi dei circondarii elettorali; certificati rimessi da’ rispettivi presidenti. Dovranno parimente gli elettori presentare i certificati della loro nomina per farli esaminare dal segretario e scrutinatori; e questi nel giorno seguente dovranno riferire, se que’ documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell’Assemblea, perciò nominati: ed essi ancora dovranno, nello stesso giorno seguente, dare il loro parere su’ documenti medesimi. Art. 78 – Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl’informi rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgessero de’ dubbi contro tali documenti o contro gli elettori per deficienza di alcune delle qualità richieste, l’assemblea risolverà definitivamente e senza interrompere le sue funzioni ciò che le sembrerà più opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame. Art. 79 – Ciò fatto, gli elettori di circondario col loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo: ed il vescovo, o in sua mancanza l’ecclesiastico di maggiore dignità, pronunzierà un discorso analogo alle circostanze. Art. 80 – Terminato questo atto religioso, torneranno tutti al luogo donde partirono; ed a porta aperta dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell’articolo 48; e si osserverà pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell’articolo medesimo. Art. 81 – Si procederà quindi dagli elettori che sono presenti, alla elezione de’ deputati ad uno ad uno. Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola, presso di cui seggono il presidente, gli scrutinatori ed il segretario; o quest’ultimo nella presenza de’ nominatori scriverà ne’ registri il nome della persona che ciascuno elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare il voto. Art. 82 – Subito che siensi presi tutti i voti, il presidente, gli scrutinatori ed il segretario li ordineranno; e rimarrà eletto quegli che abbia riportato almeno un voto più della metà. Se niuno avesse raccolta la pluralità assoluta de’ voti, per i due che ne avessero ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Nel caso di parità dovrà decidere la sorte. Terminata la elezione, sarà immantinente pubblicata dal presidente. Art. 83 – Dopo la elezione de’ deputati si procederà a quella dei supplenti con lo stesso metodo e forma; ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte de’ deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia spetta l’elezione di due deputati, verrà ciò non ostante eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilità di rappresentare: e ciò in qualunque tempo che avvenga o l’uno o l’altro accidente dopo la elezione. Art. 84 – Per esser deputato si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti, la età di venticinque anni compiti e l’esser nato nella stessa provincia, o l’essere in essa domiciliato con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto secolare quanto dell’ecclesiastico‑secolare. La elezione potrà ricadere non meno su’ cittadini i quali compongono l’assemblea, che sugli assenti da questa. Art. 85 – Per essere deputato al parlamento si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da beni proprii. Art. 86 – La disposizione dell’articolo precedente rimane sospesa, fino a che il parlamento futuro dichiari esserne giunto il momento; e disegni così la quota della rendita, come la qualità de’ beni, da cui debba dedursi. Ciò che il parlamento deciderà in quell’epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso. Art. 87 – Se avvenga che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita o da quella in cui sia domiciliata, sussisterà la elezione per causa di domicilio; e per la provincia di sua nascita agirà nel parlamento il rispettivo supplente. Art. 88 – I segretarii di Stato, i consiglieri di Stato e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale, non potranno esser eletti deputati al parlamento. Art. 89 – Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal parlamento il decreto di cittadinanza. Art. 90 – Niun impiegato pubblico nominato dal governo potrà esser eletto deputato al parlamento per la provincia in cui esercita le sue funzioni. Art. 91 – Il segretario distenderà l’atto della elezione, e lo soscriverà insieme col presidente e con tutti gli elettori. Art. 92 – In seguito tutti gli elettori daranno, senza che alcuno possa scusarsene, a tutti ed a ciascuno de’ deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in appresso è prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun deputato dovrà ricevere separatamente una copia conforme di tali poteri. Art. 93 – I poteri saran concepiti ne’ seguenti termini: nel comune di... nel giorno... del mese di... nella sala di... essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale che compongono l’assemblea di provincia) hanno dichiarato innanzi a me pubblico notaio ed a’ testimoni chiamati a quest’oggetto, che essendosi proceduto in conformità della Costituzione politica della monarchia delle Due Sicilie alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario, con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione, siccome consta da certificati originali a ciò relativi; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de’ circondarii della provincia di... nel giorno... del mese di... del presente anno, hanno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbono concorrere a rappresentarla nel parlamento, e sono stati eletti per tali deputati della stessa provincia i signori N.N. siccome consta dall’atto disteso e firmato da N.N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri a’ medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni de’ di loro incarichi, e perché riuniti con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti della nazione delle Due Sicilie, possano concedere e risolvere quanto giudichino convenevole al bene generale della stessa, dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla Costituzione, e mantenersi ne’ limiti prescritti da questa, senza poter derogare, alterare o variare in alcun modo e sotto alcun pretesto niuno de’ suoi articoli. Gli stessi elettori quindi in virtù di tutte le podestà ad essi concedute per l’adempimento del presente atto si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener tuttociò che i nominati deputati del parlamento facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tuttociò che da questo si risolvesse in conformità della costituzione politica del regno delle Due Sicilie. Tanto hanno dichiarato e promesso in presenza di testimoni N.N. che insieme con essi elettori si sono soscritti. Di tutto ciò fo fede, ecc. Art. 94 – Il presidente, gli scrutinatori ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da essi firmata dell’atto seguito dell’elezione alla deputazione permanente del parlamento: e procureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia. Art. 95 – I deputati godranno di una indennità a carico delle provincie, la quantità della quale verrà fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazione generale. Art. 96 – Si osserverà nelle assemblee elettive di provincia tutto ciò che si ordina negli articoli 52, 54, 55 e 56 ad eccezione di quello che si stabilisce nell’art. 314. Capitolo VI Della convocazione del parlamento Art. 97 – Il parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno, ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto. Art. 98 – Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale, potrà farlo, purché la traslazione venga approvata da due terzi almeno dei deputati presenti. Art. 99 – Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi darà principio nel primo giorno del mese di marzo. Art. 100 – Il parlamento potrà prorogare le sue sessioni per un solo mese, e ne’ seguenti due casi: I. Se il re lo richiegga; II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi dei deputati. Art. 101 – I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio. Art. 102 – Se la guerra o l’occupazione fatta dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia impedissero a tutti o ad una parte de’ deputati di una o più provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento, verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle rispettive provincie. Quegli che li suppliscono saranno estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero che si richiede. Art. 103 – I deputati una volta eletti non potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa un’altra deputazione. Art. 104 – O deputati nel giungere alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente del parlamento. Questa farà iscrivere nella segreteria del parlamento medesimo i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li ha eletti. Art. 105 – Nell’anno in cui dee seguire la rinnovazione de’ deputati, si convocherà la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbraio. Farà in essa le funzioni di presidente colui che l’esercita presso la deputazione permanente; ed alle funzioni di segretari e di scrutinatori la stessa deputazione nominerà coloro che giudicherà fra gl’individui rimanenti. Art. 106 – A questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati; l’altra di tre, onde esamini i poteri de’ cinque individui che compongono la commissione suddetta. Art. 107 – Nel giorno venti dello stesso mese di febbraio si convocherà parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate faranno rapporto della legittimità de’ poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezione provinciale. Art. 108 – In questa assemblea e nelle altre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno definitivamente ed a pluralità di voti i dubbi che sorgessero su la legittimità de’ poteri e su le qualità de’ deputati. Art. 109 – Nell’anno che succede a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria nel giorno venti di febbraio. Ne’ giorni rimanenti sino al venticinque si terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati ne’ tre articoli precedenti sulla legittimità de’ poteri de’ deputati che di nuovo si presentino. Art. 110 – Nel giorno venticinque di febbraio di ciascun anno si convocherà l’ultima assemblea preparatoria. In essa tutti i deputati, apposta la mano a’ santi evangeli, daranno il giuramento nella seguente forma: D. Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammettere alcun’altra, nel regno? R. Sì lo giuro. D. Giurate di osservare e di fare osservare religiosamente la costituzione politica adottata nel 1820 per la monarchia delle Due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza nazionale? R. Sì lo giuro. D. Giurate di adempiere pienamente e fedelmente l’incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in ogni riscontro il bene e la prosperità della nazione? R. Sì lo giuro. – Se così farete, Iddio vi premii: e nel caso contrario ve lo imputi. Art. 111 – Ciò fatto, si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati, per iscrutinio segreto ed a pluralità assoluta di voti, un presidente, un vice-presidente e quattro segretari. Dopo di ciò si avrà per costituito e formato il parlamento: e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni. Art. 112 – Nello stesso giorno si nominerà una deputazione di ventidue deputati e di due segretari, perché si porti da S.M. a parteciparle la seguita istallazione del parlamento, la quale avrà luogo nel giorno primo di marzo. Art. 113 – Se il re si trovasse fuori della capitale, gli si farà tal partecipazione e richiesta in iscritto: ed il re risponderà nello stesso modo. Art. 114 – Il re assisterà in persona all’apertura del parlamento. Quando fosse impedito eseguirà quest’atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno si possa differirlo ad altro giorno. Le stesse formalità si osserveranno per l’atto della chiusura del parlamento. Art. 115 – Nella sala del parlamento il re entrerà senza guardie, accompagnato soltanto dalle persone che si additano nel regolamento del governo interiore del parlamento per la cerimonia dell’ingresso e della partenza del re. Art. 116 – Il re pronunzierà un discorso in cui proporrà al parlamento quanto crederà convenevole. Il presidente risponderà in termini generali. Quando il re non assiste, rimetterà il suo discorso al presidente, perché questi lo legga al parlamento. Art. 117 – Il parlamento non può deliberare alla presenza del re. Art. 118 – Nel caso che i ministri segretari avanzino proposizioni al parlamento in nome del re, assisteranno alle discussioni che avranno luogo su l’oggetto nel giorno e nel modo che si fisserà dal parlamento. Avranno la parola nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma non potranno essere presenti quando esso emette il suo voto. Art. 119 – Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che nei casi i quali esigano riserbo e ne’ quali potranno essere segrete. Art. 120 – In tuttociò che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune. Art. 121 – I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni; e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna. Nelle cause criminali che s’intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne’ regolamenti per lo governo interiore dello stesso. Mentre durano le sessioni del parlamento, e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, né essere molestati in alcun modo per causa di debito. Art. 122 – Nel tempo della di loro deputazione, cominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazione permanente, non potranno i deputati accettare per sé o sollecitare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, né domandare alcun avanzamento che non sia nella scala della propria carriera. Art. 123 – I deputati non potranno parimenti nel corso della loro deputazione, ed anche per un anno successivo all’ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sé stessi, né sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re. Capitolo VII Delle facoltà del parlamento Art. 124 – Le facoltà del parlamento sono: I. Proporre e decretare le leggi, interpretarle e derogarle in caso che ciò sia necessario; II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo; III. Risolvere qualunque dubbio di fatto e di dritto che sorga nell’ordine della successione alla corona; IV. Eleggere la reggenza o il reggente del regno ne’ casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne’ quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l’autorità regia; V. Rendere pubblica la ricognizione del duca di Calabria; VI. Nominare il tutore del re minore ne’ casi indicati dalla costituzione; VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de’ sussidii ed i particolari trattati di commercio; VIII. Concedere o negare, che si ammettano truppe straniere nel regno; IX. Decretare la creazione o la soppressione degl’impieghi ne’ tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici; X. Fissare in ogni anno, a proposta del re, le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra; XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano; XII. Fissare le spese della pubblica amministrazione; XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte; XIV. Prendere de’ capitali in prestito sul credito della nazione nei casi di bisogno; XV. Approvare la ripartizione delle contribuzioni; XVI. Esaminare ed approvare i conti dell’impiego dei pubblici capitali; XVII. Stabilire le dogane, le tariffe de’ dritti; XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l’amministrazione, conservazione ed alienazione de’ beni nazionali; XIX. Determinare il valore, il peso, la lega, il tipo ed il nome della moneta; XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo per i pesi e misure; XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d’industria e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi; XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per la educazione del duca di Calabria; XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda la polizia e la salute pubblica; XXIV. Proteggere la libertà della stampa; XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de’ ministri-segretari di stato e degli altri pubblici funzionari; XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne’ quali ciò si prescriva dalla costituzione. Capitolo VIII Della formazione delle leggi e della sanzione reale Art. 125 – Ogni deputato ha la facoltà di proporre al parlamento de’ progetti di legge; ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni. Art. 126 – Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta, ed il parlamento delibererà se si debba o no discuterlo. Art. 127 – Ammesso a discussione il progetto, quando il parlamento ne conosca la importanza, ne sarà inviato l’esame preventivo ad una commissione. Art. 128 – Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione. Art. 129 – Giunto il giorno designato per la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto e su di ciascuno de’ suoi articoli. Art. 130 – Il parlamento deciderà, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolverà se vi è luogo o no a deliberare. Art. 131 – Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento procederà a questo atto, ed o ammetterà o ributterà in tutto od in parte il progetto, lo varierà o lo modificherà, giusta le osservazioni che si sien fatte nella discussione. Art. 132 – La deliberazione sarà quella che avrà riunita la pluralità assoluta de’ voti. Perché ciò si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà, più uno, della totalità de’ deputati che debbon comporre il parlamento. Art. 133 – Se il parlamento rigettasse un progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare, non potrà questo progetto riproporsi nello stesso anno. Art. 134 – Se venisse adottato, si distenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà nel parlamento. Ciò fatto e soscritti amendue gli originali dal presidente e da due segretari verranno subito presentati al re da una deputazione. Art. 135 – Al re appartiene la sanzione delle leggi. Art. 136 – Il re dà la sua sanzione con la seguente formola soscritta di suo pugno, – si pubblichi per legge. Art. 137 – Il re nega la sanzione con la seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: ritorni al parlamento: e vi unirà per esteso i motivi che ha avuti per negare la sanzione. Art. 138 – Il re avrà trenta giorni di tempo per usare di tale prerogativa. Se in questo intervallo non avrà data o negata la sua sanzione, per la stessa ragione s’intenderà data, e sarà data di fatto. Art. 139 – Data o negata la sanzione del re, verrà restituito al parlamento per la sua intelligenza uno degli originali con la corrispondente formola apposta. Questo originale si conserverà nell’archivio del parlamento, ed il suo duplicato rimarrà presso del re. Art. 140 – Se il re negasse la sua sanzione, non si riprodurrà il medesimo soggetto nel parlamento dello stesso anno: ma potrà ciò farsi nel parlamento dell’anno seguente. Art. 141 – Se nel parlamento dell’anno seguente venisse di nuovo proposto, ammesso ed approvato lo stesso progetto potrà il re, cui il progetto sarà presentato, dar la sua sanzione, o negarla per la seconda volta ne’ termini prescritti dagli articoli 136 e 137. Nel caso che la sanzione venga ancora negata, non si tratterà più quel soggetto nell’istesso anno. Art. 142 – Se il progetto fosse per la terza volta proposto, ammesso ed approvato nel parlamento dell’anno seguente, la sanzione del re si terrà per data: ed essendogli presentato il progetto, darà di fatto la sanzione, usando la formola espressa nell’art. 136. Art. 143 – Se prima che spiri il termine di trenta giorni, nei quali debbe il re dare o negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare le unioni del parlamento, il re darà o negherà il suo assenso ne’ primi otto giorni del nuovo parlamento. Quando spirasse detto termine senza di aver data la sanzione, s’intenderà data, e la darà egli di fatto, usando la formola prescritta. Se però il re negasse la sua sanzione, potrà questo parlamento trattare il medesimo progetto. Art. 144 – Quando, dopo di avere il re negata la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o più anni senza che il progetto indicato si riproduca, si farà una distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o nelle due deputazioni che immediatamente la seguono, si avrà sempre per lo stesso progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni, in tal caso riproducendosi nei termini stessi, si terrà tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti indicati. Art. 145 – Se riprodotto un progetto per la seconda e terza volta tra i limiti prescritti nell’articolo precedente, il parlamento lo rigettasse, si terrà sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto. Art. 146 – Le leggi si derogano con le stesse formalità e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono. Capitolo IX Della promulgazione delle leggi Art. 147 – Pubblicata la legge nel parlamento, se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente. Art. 148 – Il re nella promulgazione delle leggi userà la formola seguente: “N. (il nome del re) per la grazia di Dio ecc. e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, re di Gerusalemme ecc. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. gran principe ereditario di Toscana ecc. ecc. ecc. a tutti coloro ai quali perverranno e che conosceranno questi atti: sappiate che il parlamento ha decretato, e noi abbiam sanzionato quanto segue (qui il testo letterale della legge). Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi e governatori ed autorità tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe, e dignità, che osservino e facciano osservare, adempiere ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e disponete che s’imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti”. (La legge va diretta al corrispondente ministero). Art. 149 – Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da’ rispettivi ministri e segretari di Stato a tutti ed a ciascuno de’ tribunali supremi, a quelli delle provincie ed a’ capi ed autorità superiori da cui saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne. Capitolo X Della deputazione permanente del parlamento Art. 150 – Il parlamento prima di sciogliersi nominerà una deputazione che verrà detta deputazione permanente del parlamento: e sarà composta di sette membri di esso, due de’ quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro. Art. 151 – Il parlamento nel tempo istesso nominerà due supplenti per questa deputazione, de’ quali uno delle provincie di qua del Faro, e l’altro di quelle al di là del Faro medesimo. Art. 152 – La deputazione permanente durerà per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario e l’altro. Art. 153 – Le facoltà di questa deputazione sono: I. invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento straordinario nei casi prescritti dalla costituzione. III. Disimpegnare gl’incarichi ordinati negli articoli 104, 105. IV. Dare avviso ai deputati supplenti, onde accorrano invece de’ proprietari, e quando avvenisse la morte o la impossibilità assoluta de’ membri proprietari e supplenti di provincia, comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perché proceda a nuova elezione. Capitolo XI Del parlamento straordinario Art. 154 – Il parlamento straordinario si comporrà degli stessi deputati che per due anni formano il parlamento ordinario. Art. 155 – La deputazione permanente convocherà il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua unione ne’ tre casi seguenti: 1) Quando vacasse la corona; 2) Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicare la corona al successore. Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi della inabilità del re; 3) Quando per critiche circostanze o per ardui affari giudichi il re opportuno che si convochi, e ciò partecipi alla deputazione permanente del parlamento. Art. 156 – Il parlamento straordinario non si occuperà, se non dell’oggetto per cui è stato convocato. Art. 157 – Le sessioni del parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalità del parlamento ordinario. Art. 158 – La convocazione del parlamento straordinario non sarà d’impedimento alle ordinarie elezioni di nuovi deputati nel tempo prescritto. Art. 159 – Se il parlamento straordinario non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del parlamento ordinario, cesserà il primo dalle sue funzioni, ed il secondo continuerà la discussione del soggetto, per cui il primo fu convocato. Art. 160 – Nel caso del precedente articolo la deputazione permanente del parlamento continuerà nelle funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105. Titolo IV Del re Capitolo I Della inviolabilità del re e della sua autorità Art. 161 – La persona del re è sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità. Art. 162 – Il re avrà il trattamento di sacra real maestà. Art. 163 – Nel re risiede esclusivamente la podestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell’ordine pubblico per l’interno, ed alla sicurezza dello Stato per l’esterno a norma della costituzione e delle leggi. Art. 164 – Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti: I. Spedire i decreti, i regolamenti e le istruzioni che gli sembreranno convenevoli per la esecuzione delle leggi; II. Procurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia; III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pace, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento; IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di Stato; V. Provvedere tutti gl’impieghi civili e militari; VI. Dietro la proposta del consiglio di Stato presentare e nominare tutti i vescovi e tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di regio padronato; VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi; VIII. Comandare le armate e nominare i generali; IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole; X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze; nominar gli ambasciatori, i ministri ed i consoli; XI. Aver cura della fabbrica della moneta, che dovrà portare la effigie del re e del suo nome; XII. Decretar l’uso de’ fondi assegnati a ciascuno dei rami dell’amministrazione pubblica; XIII. Far grazia ai delinquenti in conformità delle leggi; XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della nazione, onde il parlamento possa risolvere su l’oggetto nella forma prescritta; XV. Concedere l’exequatur o trattenere il corso de’ decreti conciliari e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali, o ascoltando il consiglio di Stato, quando cadono su di affari particolari o di governo, o rimettendone la cognizione e la decisione al tribunale di giustizia, quando siano oggetti contenziosi, affinché quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi; XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretari di Stato. Art. 165 – Le restrizioni dell’autorità del re sono le seguenti: I. Non può impedire il re sotto pretesto alcuno la convocazione del parlamento nelle epoche e ne’ casi prescritti dalla costituzione, né sospenderlo, né scioglierlo, né in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo aiutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali; II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ciò faccia, s’intende che abbia abdicata la corona; III. Non può alienare, cedere, rinunciare o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l’autorità reale, né alcuna delle sue prerogative; Se per qualsivoglia ragione volesse abdicare il trono a favore della persona del suo immediato successore, non potrà farlo senza l’assenso del parlamento; IV. Non può il re alienare, cedere o permutare provincia, città, villaggio, paese, o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia; V. Non può fare il re alleanza offensiva, né trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento; VI. Non può neanche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento; VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento; VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta od indiretta, né chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto: ma ciò dee sempre decretarsi dal parlamento; IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna; X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare, o di alcuna corporazione, né disturbarlo dal possesso, dall’uso e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà di un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà farlo senza che nell’atto istesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza a giudizio di uomini esperti ed onesti; XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, né imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di Stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale. Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello Stato esigessero l’arresto, di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizione del tribunale o del giudice competente; XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al parlamento, per ottenere l’assenso; e se lo contraesse senza di ciò s’intenderà di aver abdicata la corona. Art. 166 – Il re nel suo avvenimento al trono, e nell’assumere dopo la minore età il governo del regno, presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: N. (qui il nome del re) per la grazia di Dio, e per la costituzione della monarchia, re del regno delle Due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi Evangeli, che difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, senza permetterne alcun’altra nel regno; che osserverò e farò osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle Due Sicilie; ed in quanto sarò per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non alienerò, né cederò, né smembrerò parte alcuna del regno; non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, né somma alcuna di danaro, né altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopratutto la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ho giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario, non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che si opponesse, dovrà essere considerato come nullo e di niun valore. Così facendo, Iddio mi aiuti, e sia in mia difesa; ed in caso contrario me lo imputi. Capitolo II Della successione alla corona Art. 167 – Il regno delle Due Sicilie è indivisibile, ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell’ordine qui appresso stabilito. Art. 168 – La successione alla corona è regolata a forma di primogenitura, col dritto di rappresentanza nella discendenza mascolina di maschio in maschio. Art. 169 – A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all’ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fratello o in maggior distanza; purché sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell’ultimo regnante. Art. 170 – Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina del sangue e dell’agnazione (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza), che sia la più prossima all’ultimo maschio re, ed all’ultimo maschio dell’agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetuto che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, col quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell’agnazione. Riguardo a questa ed a’ discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserverà l’ordine stabilito. Art. 171 – L’ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potrà portare la unione della monarchia di Spagna col regno delle Due Sicilie, in modo che i maschi o le femmine delle discendenze chiamate siano ammessi al dominio italiano, sempre che non sieno re di Spagna, o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII del re Carlo III dell’anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia delle Due Sicilie. Art. 172 – Non possono essere re delle Due Sicilie se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio. Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare o che abbiano commessi atti per i quali meritino di perdere la corona. Art. 173 – Quando la corona debba per immediazione ricadere o sia di già ricaduta in una donna, non potrà questa eleggere marito senza l’assenso del parlamento, e quando ciò non facesse s’intende che abbia abdicata la corona. Art. 174 – Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al regno, né parte alcuna al governo. Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate, il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione, e seguiterà sempre ad osservarsi la regola e l’ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita. Capitolo III Della minore età del re, e della reggenza Art. 175 – Il re è minore sino all’età di diciotto anni compiti. Art. 176 – Mentre dura la minore età del re, il regno verrà governato da una reggenza. Art. 177 – Il regno sarà parimenti governato dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa fisica o morale. Art. 178 – Se l’impedimento del re oltrepassasse i due anni ed il successore immediato avesse compito gli anni diciotto, il parlamento potrà nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza. Art. 179 – Nel caso che vacasse la corona, ed il Duca di Calabria fosse tuttavia minore, sino a che si riunisca il parlamento straordinario (quando l’ordinario non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporrà della regina madre, se vi fosse, di due individui della deputazione permanente del parlamento, i più antichi per ordine di elezione, e de’ due più antichi consiglieri di Stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la regina madre, entrerà nella reggenza il terzo consigliere di Stato per ordine di antichità. Art. 180 – La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla regina madre nel caso che vi sia, ed in sua mancanza dall’individuo della deputazione permanente del parlamento, che sia presso di questa il primo nominato. Art. 181 – La reggenza provvisoria non risolverà se non che gli affari che non ammettano dilazione, e non rimoverà né nominerà impiegati, se non interinalmente. Art. 182 – Dopo che il parlamento straordinario sarà riunito, nominerà una reggenza composta di tre o di cinque individui. Art. 183 – Per essere individuo della reggenza si richiede la qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benché fossero muniti di decreto di cittadinanza. Art. 184 – La reggenza sarà presieduta da uno de’ suoi individui designato dal parlamento: ed a questo spetterà stabilire, nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza, ed in quali termini. Art. 185 – La reggenza eserciterà l’autorità del re nel modo che verrà stabilito dal parlamento. Art. 186 – L’una e l’altra reggenza presteranno il giuramento in conformità della formola prescritta nell’art. 166, soggiungendo la clausola di essere fedele al re. La reggenza permanente aggiungerà di più che nell’esercizio dell’autorità sua osserverà le condizioni impostele dal parlamento, e che quando il re giunga ad essere maggiore, o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ciò non facendo all’istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori. Art. 187 – Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re. Art. 188 – Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l’abbia nominata, sarà tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore essere nativo del regno delle Due Sicilie. Art. 189 – La reggenza procurerà che la educazione del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità in conformità del piano approvato dal parlamento. Art. 190 – Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere gl’individui della reggenza. Capitolo IV Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria Art. 191 – Il figlio primogenito del re porterà il titolo di duca di Calabria. Art. 192 – Gli altri figli, e figlie del re saranno e verranno chiamati principi reali delle Due Sicilie. Art. 193 – Saranno e verranno parimenti chiamati principi reali delle Due Sicilie i figli, e le figlie del duca di Calabria. Art. 194 – Soltanto alle cennate persone sarà limitata la qualità di principi reali delle Due Sicilie, né potrà estendersi ad altre. Art. 195 – I principi reali delle Due Sicilie godranno i titoli, le distinzioni e gli onori che hanno goduto finora: e potranno essere designati per ogni sorta d’impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al parlamento. Art. 196 – Il duca di Calabria non potrà uscire dal regno senza l’assenso del parlamento: e se uscisse, rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona. Art. 197 – Lo stesso dovrà intendersi per lo caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca nel termine stabilito dal parlamento. Art. 198 – Il duca di Calabria, i principi, e le principesse, e i di loro figli e discendenti sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla corona. Art. 199 – Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetterà copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla deputazione permanente, per esser conservata nell’archivio del parlamento. Art. 200 – Il duca di Calabria sarà riconosciuto dal parlamento con le formalità prescritte ne’ regolamenti per lo governo interiore del medesimo. Art. 201 – Questo riconoscimento si farà nel primo parlamento che si convocherà dopo la di lui nascita. Art. 202 – Il duca di Calabria, subito che sarà giunto a compire i quattordici anni, presterà giuramento innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente. N. (qui il nome) duca di Calabria giuro in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun’altra nel regno; che osserverò la costituzione politica della monarchia delle Due Sicilie, e che sarò ubbidiente e fedele al re. Così facendo Iddio mi aiuti. Capitolo V Dell’assegnamento della famiglia reale Art. 203. Il parlamento fisserà al re l’assegnamento annuo della sua casa in quantità corrispondente all’alta dignità di sua persona. Art. 204 – Apparteneranno al re ed a’ suoi successori tutti gli edifizii reali, di cui egli ha goduto finora; ed il parlamento designerà i siti e la estensione delle terre per lo real diporto. Art. 205 – Al duca di Calabria dal giorno della nascita, ed ai principi e principesse reali da quello in cui compiono sette anni di età, si assegnerà per loro alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata alla di loro dignità rispettiva. Art. 206 – Alle principesse reali nel caso di matrimonio assegnerà il parlamento per dote la somma che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annui. Art. 207 – A’ principi reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a’ medesimi, mentre risiedono nel regno delle Due Sicilie: ma se si ammogliassero e risiedessero al di fuori, cesseranno i loro alimenti, e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata dal parlamento. Art. 208 – Il parlamento stabilirà gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla regina vedova. Art. 209 – I soldi degl’individui della reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re. Art. 210 – La dotazione della casa del re e gli alimenti della real famiglia, de’ quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio di ciascun regno: e mentre questa dura, non potranno alterarsi. Art. 211 – Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla tesoreria nazionale, da cui saranno consegnati all’amministrazione che il re nominerà all’uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive che per ragione d’interesse potranno sorgere. Capitolo VI Delle segreterie di Stato Art. 212 – I segretari di Stato saranno cinque. I. Il segretario di grazia e giustizia; II. Il segretario degli affari esteri; III. Il segretario delle finanze; IV. Il segretario dell’interno e degli affari ecclesiastici; V. Il segretario di guerra e marina. Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie le modificazioni cui detteranno la esperienza e le circostanze. Art. 213 – Per essere ministro segretario di Stato si richiede le qualità di cittadino nell’esercizio de’ suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, benché avessero decreto di cittadinanza. Art. 214 – Un regolamento particolare approvato dal parlamento stabilirà gli affari che debbon trattarsi in ciascuna delle segreterie. Art. 215 – Tutti gli ordini del re dovranno esser soscritti da quel segretario di Stato, a cui l’affare appartiene. Niun tribunale né persona pubblica potrà dar esecuzione agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito. Art. 216 – I ministri segretari di Stato saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la costituzione o contro le leggi: né potrà loro servir di scusa l’aver ciò fatto per ordine del re. Art. 217 – I ministri segretari di Stato faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l’amministrazione del ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse nel modo che verrà prescritto. Art. 218 – Onde ridurre ad effetto la risponsabilità de’ segretarii di Stato ministri, il parlamento decreterà prima di ogni altra cosa che vi è luogo alla formazione del processo. Art. 219 – Pronunciato questo decreto rimarrà sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro segretario di Stato; ed il parlamento rimetterà alla corte suprema di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa da trattarsi dallo stesso tribunale: ella li esaminerà e deciderà in merito conformemente alle leggi. Art. 220 – Il parlamento fisserà il soldo dei segretarii ministri di Stato, durante le loro funzioni. Capitolo VII Del consiglio di Stato Art. 221 – Vi sarà un consiglio di Stato composto di ventiquattro individui che sieno cittadini con l’esercizio de’ loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbiano decreto di cittadinanza. Art. 222 – Questi consiglieri saranno precisamente scelti nel modo seguente: due ecclesiastici secolari e non più, fra i quali un vescovo; tutti di merito e di lumi conosciuti e sperimentati. Gli individui rimanenti saranno eletti tra que’ che siensi più distinti per lumi e cognizioni, o per grandi servizi resi in alcuno de’ principali rami dell’amministrazione e del governo dello Stato. Il parlamento non potrà proporre per consigliere alcun individuo che nel tempo di tale elezione si trovasse deputato al parlamento. I due ecclesiastici saranno eletti indistintamente fra’ soggetti dell’una e dell’altra Sicilia. I rimanenti ventidue saranno scelti uno per ciascheduna provincia della monarchia costituzionale delle Due Sicilie. Art. 223 – Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal re in seguito delle proposte che ne farà il parlamento. Art. 224 – Per l’ordinamento di questo consiglio il parlamento istituirà tante terne, quante sono le provincie: ed ogni terna si comporrà da tre individui nati o domiciliati in ciascheduna provincia a termini dell’articolo 18. Similmente per gli ecclesiastici il parlamento farà due terne. Il re sceglierà da ciascuna di esse un consigliere di Stato. Art. 225 – Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di Stato, il primo parlamento che si convocherà, presenterà al re tre persone della classe o della provincia rispettiva, onde scelga quella tra esse che più gli aggrada. Art. 226 – Il consiglio di Stato è l’unico consiglio del re: egli ne udirà il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per istipulare i trattati. Art. 227 – Spetterà al consiglio di Stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizi ecclesiastici, e quella di tutti gli impieghi di giudicatura. Art. 228 – Il re farà i regolamenti per lo governo del consiglio di Stato, di cui ascolterà anticipatamente il parere: e tali regolamenti verranno presentati al parlamento, onde vi apponga la sua approvazione. Art. 229 – I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi dai loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunale di giustizia, e nemmeno trasferiti ad altra carica qualunque. Art. 230 – Il parlamento fisserà il soldo di cui debbon godere i consiglieri di Stato. Art. 231 – I consiglieri di Stato nel prender possesso de’ loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del re di osservare la Costituzione, di esser fedeli al re stesso, e di consigliargli quanto crederan conducente al vantaggio della nazione senza alcuna veduta particolare, né interesse privato. Titolo V De’ tribunali e dell’amministrazione della giustizia Capitolo I De’ tribunali Art. 232 – Ai tribunali appartiene esclusivamente la potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali. Art. 233 – Né il parlamento, né il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, né richiamare a sé le cause pendenti, né ordinare di aprirsi giudizi definitivamente terminati. Art. 234 – Le leggi stabiliranno l’ordine e le formole de’ processi; e tanto l’uno quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: né il re, né il parlamento potranno dispensarvi. Art. 235 – I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati. Art. 236 – Essi non potranno sospendere la esecuzione delle leggi né fare alcun regolamento per l’amministrazione della giustizia. Art. 237 – Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge. Art. 238 – Negli affari comuni, sieno civili o sieno criminali, non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone. Art. 239 – I militari per reati militari saranno giudicati da’ loro tribunali rispettivi ne’ termini dello statuto penale militare attualmente in vigore, o di altro che potrà pubblicarsi in appresso. Art. 240 – Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualità di cittadino nativo del regno delle Due Sicilie, e l’età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionari debbono avere, saranno determinate dalle leggi. Art. 241 – I magistrati ed i giudici non potranno essere destituiti dai loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: né potranno venire sospesi dalle loro funzioni se non per accusa legalmente intentata. Art. 242 – Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato, e dopo le dovute indagini prese su l’oggetto le trovasse fondate, potrà sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di Stato; ma rimetterà senza ritardo le indagini prese alla corte suprema di giustizia onde proceda e giudichi su l’oggetto in conformità delle leggi. Art. 243 – I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative all’istruzione del processo, così nelle materie civili che criminali. Art. 244 – La corruzione, la subornazione e la prevaricazione tanto dei magistrati, quanto dei giudici, produce azione popolare contro della persona che ne sia colpevole. Art. 245 – Il parlamento fisserà per i magistrati e per i giudici patentati un competente assegnamento. Art. 246 – La giustizia si amministrerà in nome del re, e le sentenze, decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome. Art. 247 – Il codice civile e criminale, e quello di commercio, sarà lo stesso per tutto il regno delle Due Sicilie: ma senza pregiudizio delle variazioni che per circostanze particolari potrà farvi il parlamento. Art. 248 – Nel luogo della residenza fissa del re vi sarà un tribunale chiamato Suprema Corte di giustizia. Art. 249 – Il parlamento stabilirà il numero de’ magistrati che debbono comporre la corte suddetta, e le camere nelle quali si dee distribuirla. Art. 250 – Spetta a questo tribunale: I. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra una ed un’altra corte di giustizia in tutto il territorio del regno delle Due Sicilie, e quelle che avessero luogo tra le corti di giustizia ed i tribunali speciali che vi esistono, o tra i tribunali di prima istanza non dipendenti da una stessa corte di giustizia; II. Giudicare i segretari di Stato ministri in tutti i casi, ne’ quali il parlamento decreti di esservi luogo a formazione il processo; III. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione, di sospensione de’ consiglieri di Stato, e de’ magistrati delle Corti di giustizia, e di altri tribunali collegiati; IV. Conoscere e giustificare le cause criminali de’ segretari di Stato ministri, de’ consiglieri di Stato, e de’ magistrati delle corti di giustizia e degli altri tribunali collegiati. Apparterrà al capo politico di maggiore autorità la istruzione del processo, e l’invio del medesimo alla corte suprema; V. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali che si movessero contro gl’individui della stessa corte suprema. E nel caso che la risponsabilità di questa corte si trovi compromessa, il parlamento, previa la formalità prescritta nell’articolo 218 procederà per questo oggetto alla nomina di un tribunale composto di nove giudici che dovranno eleggersi a sorte da un numero doppio d’individui; VI. Prendere conto della residenza di ogni impiegato pubblico il quale sia soggetto da questa circostanza per disposizione delle leggi; VII. Conoscere e giudicare que’ gravami sul vizio o difetto di nullità, i quali s’interpongono contro le sentenze in ultima istanza a solo fine di rinnovare la lite e ridurre ad effetto, se vi è luogo, la risponsabilità, di cui tratta l’articolo 243; VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione del parlamento; IX. Esaminare le liste che le corti di giustizia dovranno rimettere, delle cause civili e criminali, onde promuovere la pronta esecuzione delle leggi, passare per lo stesso oggetto le copie di tali liste al governo, e disporne la pubblicazione in istampa. Art. 251 – Tutte le cause civili e criminali si termineranno in ultima istanza fra’ limiti territoriali di ciascuna corte di giustizia, eccetto le cause di rinvio ad altra corte. Art. 252 – Apparterrà alle corti di giustizia l’esaminare e giudicare in seconda istanza ne’ termini prescritti dalla legge tutte le cause civili, in seguito di sentenze rese da’ tribunali sottoposti alla loro giurisdizione. Alle corti di giustizia parimenti apparterrà pronunziare nelle cause di sospensione e di rimozione de’ giudici locali sottoposti alla loro giurisdizione, procedendo a seconda delle leggi, e dandone conto al re. Art. 253 – Apparterrà parimenti alle corti di giustizia il giudicare e conoscere le competenze che sorgono tra i tribunali di prima istanza sottoposti alla di loro giurisdizione, e tra i giudici inferiori che nella loro giurisdizione istessa non dipendono da un tribunale medesimo. Le competenze poi che sorgessero fra due corti di giustizia, o che si elevassero tra una corte di giustizia ed un tribunale di eccezione, o pure tra due tribunali di prima istanza dipendenti da corti diverse di giustizia, saran decise da un’altra corte di giustizia la più prossima al domicilio del reo convenuto. Art. 254 – Alle corti di giustizia appartiene ben anche il ricevere da tutti i tribunali subalterni di loro giurisdizione la notizia esatta delle cause che sorgano per delitti, e le liste delle cause civili e penali pendenti presso di loro con l’esatto notamento dello stato delle une e delle altre, onde promuovere la più pronta amministrazione della giustizia. Art. 255 – Alle corti di giustizia delle provincie di là del Faro apparterrà altresì conoscere e giudicare i gravami sul vizio o difetto di nullità: dovranno però questi interporsi innanzi a quella corte che non abbia presa alcuna parte nella causa, e che sia la più vicina al domicilio del reo convenuto. Art. 256 – Dichiarato un tal vizio di nullità, la corte che ha ciò determinato, ne darà conto alla suprema corte di giustizia, e le rimetterà le prove ed i documenti opportuni, onde render effettiva, se vi è luogo, la risponsabilità di cui tratta l’articolo 243. Art. 257 – In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia: leggi secondarie e particolari regolamenti determineranno quale debba esser la forma di tali corti, quali i luoghi della loro residenza, e quanti i magistrati che hanno a comporlo. Art. 258 – Se con nuova divisione del territorio del regno delle Due Sicilie venga ad accrescersi il numero delle provincie, ne sarà nello stesso modo aumentato quello delle corti di giustizia, e delle autorità giudiziarie che ne dipendono. Art. 259 – In ogni provincia vi saranno de’ tribunali di prima istanza proporzionalmente alla sua estensione: leggi particolari ne determineranno la composizione, il numero, i siti, in cui debbansi stabilire, e l’ampiezza della loro territoriale giurisdizione. Art. 260 – Spetterà a questi tribunali pronunziare in grado di appello su le sentenze rese da ciascun giudice subalterno, ed in prima istanza nelle cause, che sono di lor propria giurisdizione. Art. 261 – Presso tutte le popolazioni ove convenga, vi saranno dei giudici municipali; e le leggi determineranno la estensione delle di loro facoltà tanto nella parte contenziosa, quanto nella economica. Art. 262 – Questi giudici dovranno dar conto al più tardi fra tre giorni al rispettivo tribunale, da cui dipendono, de’ delitti commessi nel territorio di loro giurisdizione. Art. 263 – Dovranno rimettere parimenti a’ rispettivi tribunali in ogni mese la lista generale delle cause pendenti ne’ loro giudicati, indicandone lo stato con precisione. Art. 264 – Le leggi decideranno, se debbano esservi tribunali particolari per gli affari determinati. Art. 265 – I magistrati ed i giudici nel prender possesso de’ loro impieghi presteranno giuramento di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, di eseguir le leggi, e di amministrare imparzialmente la giustizia. Capitolo II Dell’amministrazione della giustizia civile Art. 266 – Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà privarsi del diritto di terminare la lite col mezzo di arbitri eletti dalle parti. Art. 267 – La sentenza pronunciata dagli arbitri sarà esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al diritto di appello. Art. 268 – Il giudice municipale, nel paese di sua giurisdizione, eserciterà l’ufficio di conciliatore; ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovrà presentare per quest’oggetto. Art. 269 – Il giudice, con due uomini onesti, nominati da ciascuna delle parti, ascolterà l’attore ed il reo, si penetrerà delle ragioni sulle quali appoggiano rispettivamente la di loro domanda od eccezione: e, col parere de’ due soci nominati, darà quella provvidenza che stimerà opportuna ad oggetto di terminare il litigio senza procedimento giudiziario: e ciò appunto avrà luogo quando le parti si acchetino a questa sentenza stragiudiziale. Art. 270 – Non potrà intentarsi alcuna causa senza che consti di essersi preventivamente adoperato il mezzo della conciliazione. Art. 271 – Per ogni lite, qualunque siane l’oggetto o la somma, potranno esservi al più due gradi di giurisdizione e due sentenze definitive. Leggi particolari ne stabiliranno il modo e la forma di procedura. Determineranno parimenti, secondo la natura degli oggetti, la indole e la qualità de’ differenti giudizii, qual sentenza debba rendersi esecutiva in caso di appello, o non debba ammettere appellazione. Capitolo III Dell’amministrazione della giustizia criminale Art. 272 – Le leggi regoleranno l’amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevità e senza vizio, onde i delitti siano prontamente puniti. Art. 273 – Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto per lo quale meriti di essere punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi all’atto istesso dell’arresto, un mandato per iscritto del giudice. Art. 274 – Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati: qualunque resistenza verrà reputata un grave delitto. Art. 275 – In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo, potrà usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona. Art. 276 – L’arrestato pria di esser posto in prigione, e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verrà presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ciò non possa eseguirsi, si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato; ed il giudice, nel termine di 24 ore, ne riceverà la dichiarazione. Art. 277 – La dichiarazione dell’arrestato sarà senza giuramento: nelle materie criminali non si esigerà questo da alcuno sopra fatto proprio. Art. 278 – Qualunque delinquente può esser arrestato in flagranza e condotto al cospetto del giudice: presentatosi o condotto in qualche posto di guardia, si procederà in tutto a termine de’ due precedenti articoli. Art. 279 – Quando il giudice risolva che l’arrestato si metta in carcere o passi dalla qualità di detenuto a quella di carcerato, si distenderà un atto motivato di tale risoluzione, e se ne darà copia al custode delle prigioni, onde la inserisca nel libro de’ carcerati; senza un tal requisito non ammetterà questi alcuna persona in qualità di carcerato, sotto la sua più stretta responsabilità. Art. 280 – Non si farà sequestro di beni se non quando si proceda per delitti, a’ quali sia annesso la risponsabilità pecunaria, ed un tal sequestro verrà fatto proporzionalmente a ciò, cui può estendersi la somma da soddisfarsi. Art. 281 – Non sarà condotto in carcere chiunque offra un mallevadore: eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria. Art. 282 – In qualunque stato di causa apparisca che non possa imporsi al carcerato pena corporale, si metterà egli in libertà sotto malleveria. Art. 283 – Le carceri saran disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati: il custode li terrà ben custoditi, e terrà separati coloro, che il giudice ordini di dover essere senza comunicazione; ma in verun caso non adoprerà delle carceri sotterranee e mal sane. Art. 284 – La legge fisserà la frequenza con la quale debba ripetersi la visita delle prigioni: e non vi sarà alcun carcerato che possa lasciare di presentarvisi sotto alcun pretesto. Art. 285 – Il giudice ed il custode delle carceri i quali mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria: e questa sarà riguardata come delitto nel codice criminale. Art. 286 – Fra lo spazio di 42 ore si manifesterà al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione ed il nome del suo accusatore, se vi sia. Art. 287 – Nel prendere la confessione del reo prevenuto gli si leggeranno per intero tutti i documenti e le dichiarazioni dei testimonii co’ di loro nomi, e se i testimoni non fossero noti al prevenuto, gli si daranno tutte le notizie e distintivi che saranno necessari a venirne in cognizione. Art. 288 – Da questo momento in avanti il processo sarà pubblico nella forma prescritta dalle leggi. Art. 289 – Non si userà mai di tortura né di atti violenti di costringimento. Art. 290 – Neppure s’imporrà la pena della confiscazione dei beni. Art. 291 – Niuna pena che s’imponga per qualunque siasi delitto potrà estendersi per alcun motivo alla famiglia del reo che la soffra, ma avrà il suo pieno effetto precisamente su di chi l’ha meritata. Art. 292 – Non potrà farsi perquisizione nella casa di veruno nazionale del regno delle Due Sicilie, se non nei casi prescritti dalle leggi per lo buon ordine e per la sicurezza dello Stato. Art. 293 – Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà essere sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giurì. Ammessa l’accusa egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di dritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno. Art. 294 – Nel caso di circostanze straordinarie, in cui la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la monarchia, o in qualche parte della medesima, la sospensione di alcuna delle formalità prescritte in questo capitolo per l’arresto de’ delinquenti, potrà il parlamento decretarla per un tempo determinato. Titolo VI Del governo interiore delle provincie e de’ comuni Capitolo I De’ corpi municipali Art. 295 – Per lo governo interiore de’ comuni vi saran dei corpi municipali composti dal sindaco, dal giudice, o giudici municipali, da due o più eletti, e da decurioni: questi corpi saranno preseduti dal sindaco, ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o più. Quegli che presederà a tali corpi, non avrà mai voto. Art. 296 – Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a’ quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio debbe avere una municipalità. Art. 297 – Le leggi fisseranno il numero degl’individui che dovran comporre la municipalità, e ciò in proporzione del numero delle anime dei rispettivi comuni. Art. 298 – I sindaci, il giudice o giudici municipali, gli eletti, e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune. Art. 299 – Nel mese di settembre di ogni anno i cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzione del numero di abitanti che riseggono nell’istesso comune, e che godono dell’esercizio de’ dritti di cittadinanza. Art. 300 – Questi elettori nomineranno nello stesso mese di settembre a pluralità assoluta di voti il sindaco, il giudice o giudici municipali, gli eletti ed i decurioni, affinché entrino nell’esercizio delle loro funzioni nel dì primo gennaio dell’anno seguente. Art. 301 – I sindaci, il giudice o giudici municipali e gli eletti si muteranno in ogni anno; i decurioni si muteranno, per metà nella stessa epoca. Art. 302 – Quegli che avesse esercitato alcuna delle accennate funzioni non potrà essere eletto di nuovo per alcuna di esse, se non dopo scorsi almeno due anni. Art. 303 – Per esser sindaco, giudice municipale, eletto a decurione, oltre la condizione di esser cittadino e nel pieno esercizio de’ suoi diritti, si richiede ancora la età di anni 25 compiti, e cinque almeno di domicilio e di residenza presso il rispettivo comune. Le leggi determineranno le altre qualità che aver deggiono questi funzionari. Art. 304 – Niun impiegato pubblico di nomina regia, il quale sia in attuale esercizio delle sue funzioni, potrà esser sindaco, o giudice municipale, eletto o decurione. Art. 305 – Tutti gli accennati impieghi son dichiarati cariche nazionali, a cui niuno potrà negarsi senza legittima causa. Art. 306 – In ogni municipalità vi sarà un cancelliere archivario eletto dallo stesso corpo municipale a pluralità assoluta di voti, e salariato da’ fondi del comune, il quale potrà venire rieletto in ogni anno. Art. 307 – Saranno a carico delle rispettive municipalità: I. La polizia di salubrità e comodità del comune; II. Prestare aiuto al giudice municipale in tutto ciò che riguardi, la sicurezza delle persone e delle proprietà de’ cittadini e la conservazione dell’ordine pubblico; III. L’amministrazione e l’impiego delle rendite provenienti da fondi patrimoniali e dalle tasse civiche de’ rispettivi comuni in conformità delle leggi e de’ regolamenti, non che la nomina di un cassiere sotto la responsabilità de’ funzionari stessi che l’avranno nominato; IV. Ripartire ed incassare le contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive; V. Prender cura delle scuole elementari e degli altri stabilimenti di pubblica educazione o beneficenza, che si pagano da’ fondi del comune; VI. Aver cura particolare degli ospedali, case di proietti, ospizi ed altri stabilimenti di beneficenza, secondo i regolamenti che saranno prescritti su tali oggetti; VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazione delle strade, delle comunicazioni interne, de’ ponti e delle carceri, prender cura speciale della piantagione e conservazione dei boschi comunali che interessano il bisogno, la utilità e l’ornamento pubblico; VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all’approvazione del parlamento per mezzo della deputazione provinciale che dovrà accompagnarle con le sue particolari osservazioni; IX. Promuovere l’agricoltura, la industria, e il commercio in conformità delle circostanze locali, incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che crederanno di pubblica utilità; X. Formare gli atti dello stato civile in conformità delle leggi. Art. 308 – Nel caso che per opere pubbliche o per qualsiasi oggetto di comune utilità sia necessario per mancanza di fondi propri a sì fatti stabilimenti, ricorrere ad imposizioni particolari, non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazione provinciale. Se la natura dell’opera o l’oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza, potranno le municipalità farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazione provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso modo che si pratica per gli ordinari fondi comunali. Art. 309 – I corpi municipali disimpegneranno tutti questi incarichi sotto la ispezione della deputazione provinciale, a cui daranno in ogni anno un conto giustificato delle somme riscosse e dell’uso che siasene fatto, dopo di essersi discusso nel decurionato. Capitolo II Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali Art. 310 – Il governo politico della provincia risiederà presso il capo superiore della stessa nominato dal re. Art. 311 – Vi sarà in ogni provincia, onde promuovere la prosperità, una deputazione chiamata provinciale questa sarà preseduta dal capo superiore. Art. 312 – Tale deputazione sarà composta dal capo superiore della provincia, dall’intendente di finanza, ambi senza voto, e da sette individui in quelle provincie, la cui popolazione non ecceda il numero di 300.000 individui abitanti nella stessa, da nove in quelle che hanno da 300.000 a 400.000 abitanti, da undici in tutte le altre che ne abbiano di più, senza che ciò si opponga alle variazioni che il parlamento potrà ordinare nel caso di nuova circoscrizione delle provincie. Art. 313 – La deputazione provinciale si rinnoverà in ogni due anni per metà, ed attesa la disparità del numero degl’individui che la compongono, ne uscirà nel primo anno il numero maggiore della metà, e nel secondo il numero minore, e così successivamente. Art. 314 – La elezione de’ cittadini componenti la deputazione provinciale si farà dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de’ deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennità che si praticano per la scelta di questi deputati. Art. 315 – Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui, quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici. Art. 316 – Per esser membro della deputazione provinciale si richiede la qualità di cittadino nel pieno esercizio de’ suoi diritti, la età di anni 25 compiuti, l’esser nativo e domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni, e l’aver mezzi sufficienti ad un discreto mantenimento. Non potrà esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a termini dell’art. 304. Art. 317 – Perché una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno esser scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cessò di esercitare le sue funzioni. Art. 318 – Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, la presederà l’intendente di finanza; ed in mancanza di costui, l’individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina. Art. 319 – La deputazione nominerà un segretario salariato dai fondi pubblici della provincia. Art. 320 – La deputazione terrà in ogni anno o novanta sessioni al più, distribuite nell’epoche le più convenevoli. La prima riunione seguirà nel dì primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale. Art. 321 – I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennità per diete, durante il tempo delle sessioni. La legge organica ne fisserà le somme ed il modo come pagarle. Art. 322 – Alle deputazioni provinciali spetta: I. Intervenire ed approvare la ripartizione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie; II. Invigilare sul buon uso de fondi pubblici de’ comuni ed esaminarne i conti; affinché dopo messo il di loro visto, possano ottenere l’approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti; III. Procurare che si stabiliscano le municipalità ne’ luoghi ove convengono, a termini dell’articolo 296; IV. Ove si offra la necessità di fare delle nuove opere di utilità pubblica, per la provincia, o la restaurazione delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ciò necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento. Per incassare queste imposizioni straordinarie la deputazione dovrà nominare sotto la sua propria risponsabilità un cassiere, e dopo che avrà ella esaminati i conti dell’uso fattene, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all’approvazione del parlamento; V. Promuovere l’educazione e l’istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andrà a stabilirsi, ed incoraggiare l’agricoltura, l’industria e il commercio, col proteggere gli autori di nuove scoperte in qualunque de’ rami accennati; VI. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell’amministrazione delle rendite pubbliche; VII. Formare l’annuo censimento e la statistica delle provincie; VIII. Procurare che gli stabilimenti di pietà e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano; IX. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia. Art. 323 – Se alcuna deputazione abusasse delle sue attribuzioni potrà il re sospendere gl’individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e dei motivi che l’hanno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durerà questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti. Art. 324 – Tutti i membri de’ corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prendere possesso delle loro funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento di osservare la costituzione politica del regno delle Due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di essere fedeli al re, e d’adempiere religiosamente gli obblighi della loro carica. Titolo VII Delle contribuzioni Capitolo unico Art. 325 – Il parlamento stabilirà, o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali, o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre. Art. 326 – Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione né privilegio di sorta. Art. 327 – Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico. Art. 328 – Perché possano determinarsi così tutte le spese per i rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle, il segretario di Stato ministro delle finanze presenterà al parlamento, tosto che sarà riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicherà necessari, raccogliendo da ciascuno degli altri segretari di Stato e ministri tutto ciò che concerne il suo ramo. Art. 329 – Lo stesso segretario di Stato ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese col piano delle contribuzioni, che debbono imporsi per soddisfarle. Art. 330 – Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione, lo manifesterà al parlamento per mezzo del segretario di Stato ministro delle finanze; e progetterà nel tempo istesso quella contribuzione che crederà conveniente di sostituirvi. Art. 331 – Fissata la quantità delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approverà la ripartizione fra le provincie, e ne assegnerà la quota a ciascuna in proporzione delle sue facoltà; perché ciò abbia luogo il segretario di Stato ministro delle finanze presenterà ancora i documenti, che crederà necessari a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia. Art. 332 – Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetterà disporre di tutti i fondi, e delle rendite destinate al servizio dello Stato. Art. 333 – Vi sarà in ciascuna provincia una tesoreria che incasserà tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima. Art. 334 – Non sarà valido alcun pagamento del tesoriere generale sulle rendite dello Stato, se non sarà documentato da un decreto del re contrassegnato dal segretario di Stato ministro delle finanze. Questo decreto dovrà specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l’autorizzi. Art. 335 – Vi dovranno essere una o due altre autorità amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de’ conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ciò che ha rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sarà stabilito con legge particolare. Art. 336 – Altra simile legge stabilirà un’officina per l’esame de’ conti relativi a’ capitali pubblici. Art. 337 – Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello Stato di qualunque specie e l’uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l’approvazione dal parlamento, sarà impresso, pubblicato e distribuito tanto per tutti i corpi municipali, quanto per tutte le deputazioni provinciali del regno. Art. 338 – Dopo l’approvazione del parlamento i conti annui dei ministri segretari di Stato, che abbracciano le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe, pubblicati e distribuiti per le deputazioni provinciali e per i corpi municipali. Art. 339 – L’amministrazione delle finanze sarà indipendente da ogni autorità diversa da quella cui sta affidata. Art. 340 – Non vi saranno dogane se non ne’ siti che la legge determini ne’ confini di terra e di mare. Art. 341 – Il parlamento con sollecitudine dovrà stabilire la quantità del debito pubblico riconosciuto: ed impiegherà le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degli interessi maturi. Il parlamento dovrà anche stabilire tutto ciò che riguarda la direzione di questo ramo importante così nella parte che abbraccia gli uffizi di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale. Art. 342 – Tutto altro che concerne le contribuzioni, sarà determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali. Titolo VIII Della forza militare nazionale Capitolo I Delle truppe di continuo servizio Art. 343 – Vi sarà una forza militare nazionale permanente sì di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell’ordine interno dello Stato. Art. 344 – Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze, ed il modo di levarli. Art. 345 – Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de’ legni da guerra da armarsi, o da conservarsi armati. Art. 346 – Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina con l’ordine degli avanzamenti, i soldi, l’amministrazione, e tutto ciò che riguarda la buona organizzazione dell’amministrazione dell’esercito, e della marina. Art. 347 – Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti armi tanto dell’esercito, quanto della marina. Art. 348 – Niun nazionale del regno delle Due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa. Capitolo II Della guardia nazionale Art. 349 – In ogni provincia vi saranno de’ corpi di guardia nazionale formati da’ suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa. Art. 350 – Un’ordinanza particolare determinerà il modo di formarla, il numero e la completa organizzazione di essa. Art. 351 – La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma ne’ casi richiesti dalle circostanze. Art. 352 – Ne’ soli casi di necessità potrà il re disporne fra’ limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori, dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento. Titolo IX Della pubblica istruzione Capitolo unico Art. 353 – In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso; verrà loro insegnato a leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de’ doveri religiosi e civili, secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti domestiche. Art. 354 – Vi saranno delle università, de’ collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti all’insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti. Art. 355 – Il piano generale d’insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione, dove s’insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica. Art. 356 – Vi sarà un direzione generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate, ed incaricata d’invigilare all’insegnamento pubblico sotto l’autorità del governo. Art. 357 – Il parlamento stabilirà de’ piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l’importante oggetto della istruzione pubblica. Art. 358 – Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie ha libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee senz’aver bisogno di licenza, revisione o approvazione anteriore, ma sotto la responsabilità che le leggi determineranno. Titolo X Della osservanza della Costituzione e del modo di procedere per farvi de’ cangiamenti Capitolo unico Art. 359 – Il parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l’opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de’ contravventori. Art. 360 – Ogni cittadino del regno delle Due Sicilie ha diritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re l’osservanza della costituzione. Art. 361 – Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservare la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere. Art. 362 – Finché sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potrà proporre in alcun articolo di essa, né alterazione, né addizione, né riforma veruna. Art. 363 – Per fare nella costituzione qualche alterazione, addizione, o riforma, è necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamente, venga a ciò autorizzata con procura speciale. Art. 364 – Ogni proposizione di riforma in qualunque articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto, ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno. Art. 365 – La proposizione di riforma si leggerà tre volte con l’intervallo di sei giorni dall’una all’altra: e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione. Art. 366 – Ammessa alla discussione, si procederà in appresso con le formalità medesime e per gli medesimi tramiti che furono prescritti per la formazione delle leggi, e quindi si voterà per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente deputazione generale; a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti. Art. 367 – La seguente deputazione generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de’ due anni delle sue sessioni e purché v’intervengano le due terze parti dei voti, potrà dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale procura per eseguire la riforma. Art. 368 – Questa dichiarazione si pubblicherà e comunicherà immediatamente a tutte le provincie, e secondo il tempo in cui siasi fatta, determinerà il parlamento, se dovrà spedirsi il mandato di procura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente. Art. 369 – La procura sarà data da’ congressi elettorali di provincia, e dovrà aggiungersi alle solite formole de’ mandati la clausola seguente: Accordano inoltre la procura speciale per fare, alla costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore è il seguente (qui si copierà il decreto); tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale tutto ciò che in seguito si stabilisca. Art. 370 – La proposta di riforma sarà discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de’ deputati, passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nel parlamento. Art. 371 – Una deputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare, e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia. Napoli, 9 dicembre 1820 Il presidente Cav. Pietro Antonio Ruggiero, deputato per la provincia di Napoli. I segretari Nazario Colaneri, deputato pel Sannio. Ferdinando De Luca, deputato per la Daunia. Luigi Dragonetti, deputato per la Marsia. Felice Pulejo, deputato per la provincia di Messina. FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958. |
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