“FUERO” (CARTA) DEGLI SPAGNOLI Legge del 17 luglio 1945, “Bollettino ufficiale” dello Stato, Capo dello Stato (Jefatura de l’Estado) Visto che le Cortes spagnole, nella loro qualità di organo superiore della partecipazione del popolo all’attività dello Stato, hanno deliberato, in conformità alla legge che le ha create, la Carta (Fuero) degli Spagnoli, testo fondamentale che definisce i diritti e i doveri degli Spagnoli e tutela le loro garanzie, dispongono, in piena conformità alla proposizione formulata dalle suddette Cortes, quanto segue: Art. unico – È approvato con la qualità di legge fondamentale, regolatrice dei diritti e doveri degli Spagnoli, il Fuero degli Spagnoli, di cui segue il testo: Titolo preliminare Art. 1 – Lo Stato spagnolo proclama quale principio direttivo dei suoi atti il rispetto della dignità, dell’integrità e della libertà della persona umana, e riconosce nell’uomo, depositario di valori eterni e membro della comunità nazionale il titolare di doveri e diritti il cui esercizio è garantito dallo Stato nell’interesse del bene comune. Titolo i Art. 2 – Gli Spagnoli hanno il dovere di servire fedelmente la patria, di essere leali nei confronti del Capo dello Stato e di obbedire alle leggi. Art. 3 – La legge protegge in maniera uniforme i diritti di tutti gli Spagnoli senza preferenza di classe o distinzione di persone. Art. 4 – Gli Spagnoli hanno diritto al rispetto del loro onore personale e familiare. Colui che vi arrecasse offesa, qualunque sia la sua qualità, ne sarà responsabile. Art. 5 – Tutti gli Spagnoli hanno diritto all’educazione e all’istruzione e il dovere di acquisirle, sia in famiglia, sia negli istituti privati o pubblici, secondo la loro libera scelta. Lo Stato vigilerà a che nessun talento vada perduto per mancanza di mezzi economici. Art. 6 – La professione e la pratica della religione cattolica, che è la religione dello Stato spagnolo, gode della protezione ufficiale. Nessuno sarà disturbato a causa delle sue opinioni religiose né nell’esercizio privato del culto. Nessuna manifestazione o cerimonia esteriore sarà permessa fatta eccezione per quelle della religione cattolica. Art. 7 – Il servizio in armi della patria è un titolo d’onore per gli Spagnoli. Tutti, gli Spagnoli sono tenuti al servizio militare quando vi sono chiamati, in conformità alle leggi. Art. 8 – Prestazioni personali, richieste dall’interesse della Nazione o dai pubblici bisogni, potranno esser imposte agli Spagnoli mediante leggi aventi sempre carattere generale. Art. 9 – Gli Spagnoli dovranno contribuire alle spese pubbliche, nella misura della loro capacità economica. Nessuno sarà obbligato a pagare imposte non previste da una legge votata dal Parlamento. Art. 10 – Tutti gli Spagnoli hanno il diritto di accedere alle funzioni pubbliche rappresentative, per il tramite della famiglia, del comune e del sindacato, senza pregiudizio di altre rappresentanze eventualmente stabilite dalle leggi. Art. 11 – Tutti gli Spagnoli sono ammessi ai posti e alle funzioni pubbliche in base al merito e alla capacità. Art. 12 – Tutti gli Spagnoli hanno il diritto di esprimere liberamente le loro idee purché non ledano i principi fondamentali dello Stato. Art. 13 – La libertà e il segreto epistolare sono garantiti dallo Stato nel territorio nazionale. Art. 14 – Gli Spagnoli hanno il diritto di fissare liberamente la loro residenza nel territorio nazionale. Art. 15 – Nessuno è autorizzato a penetrare nel domicilio di uno Spagnolo né a praticarvi delle perquisizioni senza il suo consenso, qualora non sia provvisto di un mandato dell’autorità competente e nei casi e con le formalità previste dalla legge. Art. 16 – Gli Spagnoli potranno riunirsi e associarsi liberamente per fini leciti, in conformità alle leggi. Lo Stato potrà tenere e mantenere le organizzazioni che ritiene necessarie al raggiungimento di questi fini. Le norme regolamentari di queste organizzazioni, che avranno carattere di legge, armonizzeranno l’esercizio di questo diritto con l’esercizio del diritto riconosciuto nel comma precedente. Art. 17 – Gli Spagnoli hanno diritto alla sicurezza giuridica. Tutti gli organi dello Stato agiranno in conformità a un ordine gerarchico, secondo regole prestabilite, che non potranno esser interpretate né modificate arbitrariamente. Art. 18 – Nessuno Spagnolo potrà esser arrestato se non nei casi e con le formalità stabilite dalle leggi. Entro settantadue ore dall’arresto, la persona arrestata dovrà essere rimessa in libertà ovvero deferita alle autorità giudiziarie. Art. 19 – Nessuno potrà esser condannato se non in base a una legge anteriore all’illecito, e sempre con giudizio di un tribunale competente, dopo essere stato ascoltato ed essersi difeso. Art. 20 – Nessuno Spagnolo potrà esser privato della sua nazionalità, salvo nel caso di reato di tradimento previsto dalle leggi penali, o qualora presti servizio militare presso una potenza straniera o vi eserciti una funzione pubblica, malgrado la proibizione espressa dal capo dello Stato. Art. 21 – Gli Spagnoli potranno rivolgere individualmente delle petizioni al capo dello Stato, alle Cortes e alle autorità. Le corporazioni, i funzionari pubblici e i membri delle forze e delle istituzioni armate non potranno esercitare il diritto di petizione che in conformità alle disposizioni che regolano i suddetti organi. Capitolo II Art. 22 – Lo Stato riconosce e protegge la famiglia in quanto istituzione naturale e fondamentale della società avente diritti e doveri anteriori e superiori a qualsiasi legge umana positiva. Il matrimonio è uno e indissolubile. Lo Stato protegge in particolar modo le famiglie numerose. Art. 23 – I genitori sono obbligati a nutrire, educare e istruire la loro prole. Lo Stato sospenderà dall’esercizio della patria potestà quei genitori che non l’eserciteranno degnamente. Potrà persino privarneli; in questo caso incaricherà della custodia e dell’educazione dei figli le persone designate dalla legge. Capitolo III Art. 24 – Gli Spagnoli hanno diritto al lavoro e il dovere di esercitare una attività socialmente utile. Art. 25 – Il lavoro, per il suo carattere essenzialmente umano, non può essere limitato al concetto materiale di merce, né può esser oggetto di alcuna transazione incompatibile con la dignità del lavoratore. Il lavoro costituisce in sé un attributo d’onore e un titolo sufficiente per assicurare la tutela e l’assistenza dello Stato. Art. 26 – Lo Stato riconosce nell’impresa una unità formata dai contributi della tecnica, del lavoro e del capitale nelle sue diverse forme, e proclama il diritto di questi tre elementi dell’economia alla partecipazione ai profitti. Lo Stato veglierà a che i rapporti fra questi tre elementi della produzione si mantengano entro i limiti della più stretta equità e rispettino una gerarchia la quale subordina i valori economici ai valori umani, nonché all’interesse della Nazione e alle esigenze del benessere comune. Art. 27 – Tutti i lavoratori saranno protetti dallo Stato nel loro diritto a una giusta retribuzione che basti a procurar loro e alla loro famiglia una vita morale e degna. Art. 28 – Lo Stato spagnolo garantisce ai lavoratori la sicurezza proteggendoli in caso di disgrazie, riconosce il loro diritto all’assistenza nei casi di vecchiaia, di morte, di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, d’invalidità, di disoccupazione e altri rischi che possono essere oggetto di assicurazione sociale. Art. 29 – Lo Stato manterrà delle istituzioni di assistenza e aiuterà quelle create dalla Chiesa, dalle corporazioni e dai privati. Art. 30 – La proprietà privata quale mezzo naturale per il raggiungimento dei fini individuali, familiari e sociali, è riconosciuta e protetta dallo Stato. Tutte le forme di proprietà rimangono subordinate alle necessità della Nazione e al benessere comune. La ricchezza non può rimanere inattiva, né essere distrutta senza motivo, né rivolta a fini illegali. Art. 31 – Lo Stato faciliterà a tutti l’accesso alle forme della proprietà più intimamente legata alla persona umana: il focolare domestico, la proprietà familiare, gli strumenti di lavoro e i beni d’uso quotidiano. Art. 32 – La pena di confisca dei beni non potrà esser pronunciata in alcun caso. Nessuno potrà esser espropriato se non in caso di pubblica utilità o di interesse sociale, sempre però contro un indennizzo e in conformità alle legge. Titolo ii Dell’esercizio e della tutela dei diritti Art. 33 – L’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente Fuero non dovrà ledere l’unità spirituale, nazionale e sociale della Spagna. Art. 34 – Le Cortes voteranno le leggi necessarie all’esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Carta. Art. 35 – L’applicazione delle disposizioni contenute negli art. 12, 13, 14, 15 16 e 18 potrà essere sospesa temporaneamente, in tutto o in parte, da un decreto-legge del Governo, il quale fisserà i limiti di estensione e di durata di un siffatto provvedimento. Art. 36 – Ogni violazione dei diritti proclamati nel presente Fuero sarà punita dalle leggi. Esse determineranno quali azioni si possano promuovere in ciascun caso per la loro tutela e protezione presso le giurisdizioni competenti. “FUERO” DEL LAVORO Decreto. Approvo il Fuero del Lavoro deliberato dal Consiglio nazionale della Falange spagnola tradizionalista (F.E.T.) e delle J.O.N.S. su rapporto del Governo. Il Fuero è pubblicato qui appresso. Fatto a Burgos il 9 marzo 1938, II anno trionfale. Francisco Franco Preambolo Deciso a rinnovare la tradizione cattolica di giustizia sociale e di alto senso umano che aveva animato la nostra legislazione imperiale, lo Stato nazionale, in quanto strumento totalitario a servizio dell’integralità della patria, e sindacalista in quanto rappresenta una reazione tanto contro il capitalismo liberale quanto contro il materialismo marxista, si accinge a realizzare, con spirito militare costruttivo e profondamente religioso, la Rivoluzione che rimane da compiere in Spagna per restituire agli Spagnoli una volta per tutte, la patria, il pane e la giustizia. Per raggiungere questo scopo, mirando d’altra parte a realizzare il programma di unità, libertà e grandezza della Spagna, lo Stato si pone sul terreno sociale deciso a mettere la ricchezza a servizio del popolo spagnolo sottomettendo l’economia alla politica. Fondandosi sull’idea dell’unità del destino della Spagna, afferma, con la presente dichiarazione, la sua volontà che la produzione spagnola nella fraternità di tutti i suoi elementi, divenga essa pure un’unità posta a servizio della forza della patria e divenga il sostegno degli strumenti del suo potere. Fondandosi sull’idea dell’unità del destino della Spagna, afferma, con la presente dichiarazione alla quale ispirerà la sua politica sociale ed economica, il desiderio e l’esigenza di tutti coloro che combattono nelle trincee e costituiscono, per l’onore, il coraggio e il lavoro, la più eletta aristocrazia di questa era nazionale. Agli Spagnoli irrevocabilmente uniti nel sacrificio e nella speranza dichiariamo: I Art. 1 – Il lavoro è la partecipazione dell’uomo alla produzione mediante l’esercizio volontario delle sue facoltà intellettuali e manuali, secondo la sua vocazione personale, per la dignità e il benessere della sua vita e per il miglior sviluppo dell’economia nazionale. Art. 2 – Il lavoro, essendo essenzialmente personale e umano, non può esser ricondotto all’idea materiale di merce, né costituire oggetto di transazioni incompatibili con la dignità personale del lavoratore. Art. 3 – Il diritto al lavoro è una conseguenza del dovere imposto da Dio all’uomo per il raggiungimento dei suoi fini individuali e per la prosperità e la grandezza della patria. Art. 4 – Lo Stato incoraggia ed esalta il lavoro, espressione feconda dello spirito creativo dell’uomo. Lo protegge con tutta la forza della legge e gli accorda la massima considerazione, pur rendendolo compatibile con gli altri fini individuali, familiari e sociali. Art. 5 – Il lavoro, in quanto dovere sociale, sarà obbligatoriamente richiesto, in una delle sue forme, da tutti gli Spagnoli non colpiti da invalidità e sarà considerato come un tributo obbligatorio al patrimonio nazionale. Art. 6 – Il lavoro costituisce uno dei più nobili titoli gerarchici e d’onore. È titolo sufficiente per esigere l’assistenza e la protezione dello Stato. Art. 7 – Il lavoro è un servizio che si compie con eroismo, con disinteresse o con dedizione, nell’idea di contribuire al bene superiore rappresentato dalla Spagna. Art. 8 – Tutti gli Spagnoli hanno diritto al lavoro. Dare soddisfazione a questo diritto è uno dei compiti fondamentali dello Stato. II Art. 1 – Lo Stato si impegna ad esercitare un’azione continua ed efficace per la difesa del lavoratore, della sua vita e del suo lavoro. Lo Stato limiterà in maniera adeguata la durata della giornata lavorativa perché essa non sia eccessiva, e accorderà al lavoro tutte le possibili garanzie di natura difensiva e umanitaria. Lo Stato proibirà in particolare il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, regolerà il lavoro a domicilio e libererà la donna sposata dal lavoro nelle fabbriche. Art. 2 – Lo Stato manterrà il riposo domenicale, condizione sacra della pratica del lavoro. Art. 3 – Le leggi obbligheranno a rispettare le festività religiose imposte dalle tradizioni e le festività civili dichiarate tali, come pure la partecipazione alle cerimonie ordinate dalle gerarchie del movimento, senza che ciò possa comportare una diminuzione nella rimunerazione del lavoro, e sempre tenendo conto delle necessità tecniche delle imprese. Art. 4 – La data del 18 luglio, giorno anniversario dell’inizio del glorioso sollevamento, essendo stata dichiarata giorno di festa nazionale, sarà pure la Festa dell’esaltazione del lavoro. Art. 5 – Ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali pagate che gli concederanno il meritato riposo. A tal fine verranno organizzate delle istituzioni destinate ad assicurare la più perfetta esecuzione di tale disposizione. Art. 6 – Verranno create le istituzioni necessarie perché, nelle ore libere e di riposo, i lavoratori possano godere di tutti i beni della cultura, della gioia, della milizia, della salute e dello sport. III Art. 1 – La rimunerazione del lavoro dovrà raggiungere un minimo sufficiente a procurare al lavoratore ed alla sua famiglia una vita morale e dignitosa. Art. 2 – Gli assegni familiari verranno stabiliti per mezzo di organi adeguati. Art. 3 – Il tenore di vita dei lavoratori verrà innalzato gradualmente e costantemente nella misura compatibile con il supremo interesse della nazione. Art. 4 – Lo Stato fisserà delle basi per la regolamentazione del lavoro, che serviranno a stabilire i rapporti di lavoro fra i lavoratori e i datori di lavoro. Il contenuto più importante di questi rapporti sarà costituito, da un lato, dal lavoro fornito e dalla sua rimunerazione e, d’altro lato, dai reciproci doveri di lealtà, di assistenza e di protezione da parte dei padroni e di fedeltà e di subordinazione da parte del personale. Art. 5 – Tramite il sindacato, lo Stato sarà informato delle condizioni in cui si svolge il lavoro e soprattutto se tali condizioni sono quelle dovute, secondo giustizia, al lavoratore. Art. 6 – Lo Stato controllerà la sicurezza e la continuità del lavoro. Art. 7 – Le imprese saranno obbligate a tener informato il personale del ritmo della produzione, nella misura in cui ciò sarà necessario ai fini di rafforzare il suo senso della responsabilità per quanto riguarda la produzione, in conformità a quanto stabilito dalle leggi. IV Art. 1 – L’artigianato – retaggio vivente di un passato glorioso – sarà incoraggiato e tutelato efficacemente poiché esso costituisce la proiezione completa della personalità umana nel lavoro ed una forma di produzione, altrettanto lontana dall’accentramento capitalista quanto dal gregarismo marxista. V Art. 1 – Le regole del lavoro nelle imprese agricole saranno adattate in funzione delle caratteristiche particolari e delle valutazioni stagionali imposte dalla natura. Art. 2– Lo Stato curerà particolarmente l’educazione tecnica del produttore agricolo, preparandolo alla realizzazione di tutti i lavori richiesti in ogni singola unità produttiva. Art. 3– I prezzi dei principali prodotti saranno fissati e rivalorizzati in modo che in condizioni normali venga assicurato al datore di lavoro un minimo di guadagno, e che si possa esigere dal datore di lavoro per i suoi dipendenti un salario che permetta loro di migliorare le proprie condizioni di vita. Art. 4 – Si cercherà di dare ad ogni famiglia campagnola un orto familiare, che le permetta di sopperire alle sue prime necessità e ne occupi al medesimo tempo l’attività nei giorni della disoccupazione. Art. 5 – La vita rurale verrà resa più piacevole dal perfezionamento della dimora di campagna e dal miglioramento delle condizioni igieniche dei villaggi spagnoli. Art. 6 – Lo Stato garantirà ai fittavoli la stabilità nella coltura della terra mediante contratti a lunga scadenza, che li mettano al riparo da sfratti ingiustificati e assicurino loro l’ammortamento delle migliorie da essi eseguite nella proprietà. Una delle aspirazioni dello Stato consiste nel cercare i mezzi pratici perché la terra, in condizioni giuste, divenga la proprietà di chi la coltiva direttamente. VI Art. 1 – Lo Stato rivolgerà la massima sollecitudine ai lavoratori del mare, procurando loro istituzioni atte ad impedire il deprezzamento della loro merce, nonché i mezzi necessari all’esercizio della loro professione. VII Art. 1 – Verrà creata una nuova magistratura del lavoro, soggetta al principio che questa funzione della giustizia appartiene allo Stato. Art. 2 – L’impresa nella sua qualità di unità produttrice sarà tenuta a disporre gli elementi che la compongono in un ordine gerarchico nel quale gli elementi di natura strumentale saranno sottoposti agli elementi umani e, tanto gli uni come gli altri, al bene comune. Art. 3 – Il capo dell’impresa ne assicurerà personalmente la direzione e, a tale titolo, sarà responsabile dinanzi allo Stato. Art. 4 – Gli utili dell’impresa, dopo soddisfatto con giusto interesse il capitale, saranno impiegati di preferenza a costituire delle riserve necessarie ad assicurare la stabilità dell’impresa ed a contribuire al perfezionamento della produzione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. VIII Art. 1 – Il credito verrà regolato in modo che esso, oltre alla sua missione di facilitare lo sviluppo della ricchezza nazionale, sia un mezzo atto a creare ed a sostenere la piccola proprietà agricola, la pesca e la piccola proprietà industriale e commerciale. Art. 2 – L’onorabilità e la fiducia basata sulla competenza e sul lavoro, costituiranno delle garanzie effettive per la concessione dei crediti. Lo Stato perseguirà senza misericordia tutte le forme di usura. IX Art. 1 – La previdenza garantirà al lavoratore la sicurezza di una protezione in caso di infortunio. Art. 2 – Le assicurazioni sociali per la vecchiaia, l’invalidità, la maternità, gli infortuni del lavoro, le malattie professionali, la tubercolosi e la disoccupazione, saranno sviluppate al fine di giungere alla creazione di un’assicurazione generale. Come primo obiettivo, verrà assicurata ai lavoratori vecchi una pensione sufficiente. X Art. 1 – La produzione nazionale forma un’unità economica al servizio della patria. È dovere di tutti gli Spagnoli difenderla, migliorarla e aumentarla. Tutti i fattori che partecipano alla produzione rimangono subordinati all’interesse supremo della nazione. Art. 2 – Le azioni individuali o collettive che turbano in qualche modo la normalità della produzione, o le arrecano danno, saranno considerate come delitti contro la patria. Art. 3 – La diminuzione fraudolenta del rendimento nel lavoro sarà oggetto di una adeguata sanzione. Art. 4 – In linea generale, lo Stato si farà imprenditore soltanto in difetto dell’iniziativa privata o allorché lo esigano i supremi interessi della nazione. Art. 5 – Lo Stato impedirà, direttamente o con l’intermediario dei suoi sindacati, qualsiasi concorrenza sleale nel campo della produzione, nonché qualsiasi forma di attività che porti intralcio all’organizzazione o allo sviluppo dell’economia nazionale. Incoraggerà invece tutte le iniziative tendenti a perfezionarla. Art. 6 – Lo Stato riconosce nell’iniziativa privata una sorgente feconda della vita economica della nazione. XI Art. 1 – Lo Stato riconosce e tutela la proprietà privata come il mezzo naturale per la realizzazione dei fini individuali, familiari e sociali. Tutte le forme della proprietà rimangono subordinate all’interesse supremo della nazione, il cui interprete è lo Stato. Art. 2 – Lo Stato si assume il compito di moltiplicare e di rendere accessibili a tutti gli Spagnoli le forme di proprietà legate in maniera vitale alla persona umana: il focolare domestico, la proprietà rurale e gli strumenti o mezzi di lavoro di uso quotidiano. Art. 3 – Lo Stato riconosce nella famiglia la cellula prima e naturale e il fondamento della società e, al tempo stesso, riconosce in essa una istituzione morale dotata di un diritto inalienabile e superiore ad ogni legge positiva. Onde tutelarne la conservazione e la continuità sarà riconosciuta l’insequestrabilità del patrimonio familiare. XII Art. 1 – L’Organizzazione nazionale sindacalista dello Stato si ispirerà ai principi di unità, di totalità e di gerarchia. Art. 2 – Tutti i fattori dell’economia saranno inquadrati, per rami di produzione o per servizi, in sindacati verticali. Le professioni liberali e tecniche saranno organizzate in maniera analoga, in conformità a ciò che le leggi stabiliranno. Art. 3 – Il sindacato verticale è una corporazione di diritto pubblico formata con l’integrazione di un organismo unitario di tutti gli elementi le cui attività sono svolte all’adempimento del processo economico, in un servizio o in un ramo della produzione, ordinata gerarchicamente, sotto la direzione dello Stato. Art. 4 – Le gerarchie del sindacato apparterranno necessariamente a militanti della F.E.T. e delle J.O.N.S. Art. 5 – Il sindacato verticale è uno strumento al servizio dello Stato per mezzo del quale quest’ultimo svolge principalmente la sua politica economica. Al sindacato spetta la conoscenza dei problemi della produzione e il diritto di proporre le soluzioni da apportarvi, le quali dovranno sempre essere subordinate all’interesse nazionale. Il sindacato verticale potrà intervenire, mediante organi specializzati, nella regolamentazione, nel controllo e nell’esecuzione delle condizioni del lavoro. Art. 6– Il sindacato verticale potrà creare, mantenere o sovraintendere ad organi di investigazione, di educazione morale, fisica e professionale, di previdenza e di soccorso, nonché ad istituzioni sociali che possano interessare i fattori della produzione. Art. 7 – Il sindacato creerà degli uffici di collocamento per procurare lavoro ai lavoratori, secondo le loro attitudini ed i loro meriti. Art. 8 – I sindacati hanno il compito di fornire allo Stato dati precisi per l’elaborazione delle statistiche di produzione. Art. 9 – La legge sui sindacati stabilirà la procedura adeguata che permetta di inserire le attuali organizzazioni economiche e professionali nella nuova organizzazione. XIII Art. 1 – Lo Stato stabilirà le misure adeguate per la tutela del lavoro nazionale nel territorio nazionale. Provvederà pure alla tutela dei lavoratori spagnoli residenti all’estero, per mezzo di trattative di lavoro con le altre potenze. XIV Art. 1 – Nel momento della promulgazione della presente Carta, la Spagna si trova impegnata in un’impresa eroica grazie alla quale intende salvaguardare i valori dello spirito e della civiltà del mondo a prezzo della perdita di buona parte delle sue ricchezze materiali. Tutti gli elementi della produzione nazionale sono tenuti a rispondere, con dedizione e con tutte le loro forze, a questa generosità della gioventù combattente e alla generosità della Spagna stessa. È con questo spirito e con questo scopo che, in questa Carta dei Diritti e dei Doveri, noi affermiamo che i più urgenti e i più indiscutibili sono quelli consistenti nella partecipazione equa e risoluta di tutti gli elementi della produzione, nel risanamento del suolo della Spagna e nella ricostruzione dei fondamenti della potenza spagnola. XV Lo Stato si impegna a portare la gioventù combattente ai posti di lavoro, di onore e di comando. È un diritto che i giovani possiedono in quanto Spagnoli: se lo sono conquistato con il loro eroismo. FONTE: B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954. |
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