LEGGE COSTITUTIVA DELLE CORTES Legge del 17 luglio 1942 (Capo dello Stato) (“Bollettino ufficiale dello Stato” del 19 luglio 1942, n. 200) La creazione di un regime giuridico, la regolamentazione dell’attività amministrativa dello Stato, l’inquadramento con chiarezza e rigore del nuovo ordine in un sistema istituzionale, esigono un processo di elaborazione al quale non possono rimanere estranei i fattori costitutivi della comunità nazionale. E ciò non soltanto per la qualità stessa dell’opera da intraprendere, ma anche a causa delle sue profonde radici nel paese. Il contrasto delle opinioni – nell’unità del regime – la possibilità di esprimere le proprie aspirazioni, la critica fondata e responsabile, l’intervento della tecnica legislativa, devono contribuire alla vitalità, alla giustizia e al perfezionamento del diritto positivo della Rivoluzione e della nuova economia del popolo spagnolo. Le contingenze di una anormalità che, per la sua stessa evidenza dispensa da qualsiasi spiegazione, hanno ritardato il perseguimento di tale fine. Ma essendo ora terminata quella fase del movimento nazionale durante la quale non era possibile metterlo in opera, è giunto il momento di creare l’organo incaricato di siffatto compito. Rimanendo sempre di competenza del Capo dello Stato il potere di stabilire norme giuridiche di natura generale, nel quadro delle leggi del 30 gennaio 1938 e dell’8 agosto 1939, l’organo creato, oltre ad essere un efficace strumento di collaborazione nel compito sopraindicato, rappresenterà un principio di auto-limitazione, ai fini di una più sistematica organizzazione del potere. Nella linea del Movimento nazionale, le Cortes oggi create significheranno, sia con il loro nome come per la loro composizione e le loro attribuzioni, un rinnovamento delle più gloriose tradizioni spagnole. Ordino di conseguenza: Art. 1 – Le Cortes sono l’Organo Supremo della partecipazione del popolo spagnolo ai compiti dello Stato. La principale funzione delle Cortes consiste nel preparare e nel votare le leggi con la riserva della sanzione spettante al Capo dello Stato. Art. 2 – Le Cortes sono composte di procuratori di diritto e per scelta, e cioè: a) I ministri; b) I consiglieri nazionali della Falange spagnola tradizionalista (F.E.T.) e delle J.O.N.S. c) I presidenti della Suprema corte di giustizia e del Consiglio supremo della giustizia militare; d) I rappresentanti dei sindacati nazionali, in numero non superiore ad un terzo del numero totale dei procuratori; e) I sindaci dei 50 capoluoghi di provincia, i sindaci di Ceuta e di Meililla ed un rappresentante degli altri comuni designato tramite il consiglio generale della provincia; f) I rettori delle Università; g) Il presidente dell’Istituto di Spagna, il presidente delle Regie accademie che lo compongono ed il cancelliere dell’Hispanidad; h) Il presidente dell’Istituto degli ingegneri civili; due rappresentanti dell’ordine degli avvocati; un rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici; un rappresentante del consiglio dell’ordine dei farmacisti; un rappresentante del consiglio dell’ordine dei veterinari; un rappresentante del consiglio dell’ordine degli architetti. Essi verranno scelti dai decani e dai presidenti dei consigli in questione; i) Le persone designate dal capo dello Stato, in numero non superiore a 50 in base al loro rango nella gerarchia ecclesiastica, militare, amministrativa o sociale ovvero in base ai servizi eminenti da esse resi alla Spagna. Art. 3 – Per essere procuratore alle Cortes sarà necessario: 1) essere Spagnoli e aver raggiunto la maggiore età; 2) aver il pieno godimento dei diritti civili e non esser colpito da alcuna incapacità politica. Art. 4 – I procuratori alle Cortes dovranno fare convalidare, dinanzi al presidente delle Cortes, l’elezione, la designazione o la carica che conferiscono loro l’investitura di procuratore alle Cortes. Il presidente delle Cortes ne riceverà il giuramento, li insedierà nelle loro funzioni e conferirà loro i titoli ai quali hanno diritto. Art. 5 – I procuratori non possono venir arrestati senza previa autorizzazione del loro presidente, salvo in caso di flagrante delitto. La detenzione, in questo caso, verrà comunicata al presidente delle Cortes. Art. 6 – I procuratori alle Cortes, che lo sono a ragione delle cariche che rivestono, cesseranno di essere procuratori quando cesseranno di rivestire tali cariche. Quelli designati dal Capo dello Stato perderanno la loro investitura in seguito a revoca da parte del Capo dello Stato. Art. 7 – Il presidente, i 2 vice-presidenti ed i 4 segretari delle Cortes saranno nominati con decreto del Capo dello Stato. Art. 8 – Le Cortes delibereranno in assemblea plenaria e nelle commissioni. Le commissioni saranno stabilite e designate dal presidente delle Cortes, d’accordo con il governo. Il presidente, sempre d’accordo con il governo, fisserà l’ordine del giorno, sia dell’assemblea plenaria come delle commissioni. Art. 9 – Le Cortes si riuniranno in assemblea plenaria per l’esame delle leggi per le quali è competente l’assemblea e, inoltre, tutte le volte che verranno convocate dal presidente, d’accordo con il governo. Art. 10 – Le Cortes, riunite in assemblea plenaria, saranno competenti a pronunziarsi sugli atti e sulle leggi che abbiano per oggetto le seguenti materie: a) Il bilancio ordinario e il bilancio straordinario; b) Le grandi operazioni di ordine economico e finanziario; c) L’organizzazione o la riforma del regime fiscale; d) L’ordinamento bancario e monetario; e) L’intervento economico dei sindacati e tutti i provvedimenti legislativi concernenti, in modo importante, l’economia nazionale; f) Le leggi che regolano l’acquisto e la perdita della nazionalità spagnola e i doveri e i diritti degli Spagnoli; g) La regolamentazione politico-giuridica delle istituzioni dello Stato; h) Le basi del regime locale; i) Le basi del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto sociale, dei diritto penale e del diritto giudiziario; j) Le basi per l’organizzazione agraria, commerciale e industriale; h) I piani nazionali dell’insegnamento. Qualsiasi altra legge che il governo, d’ufficio o su proposta della commissione competente, deciderà di sottoporre all’assemblea plenaria delle Cortes. Il governo potrà pure sottoporre all’assemblea plenaria materiale e decisioni che non abbiano natura di leggi. Art. 11 – I progetti di legge che devono essere sottoposti all’assemblea plenaria formeranno prima oggetto di una relazione e di una proposta della commissione competente. Art. 12 – Tutte le altre decisioni delle Cortes, non comprese nell’art. 10 ma che devono rivestire la forma di legge, saranno di competenza delle commissioni delle Cortes. La forma di legge sarà obbligatoria allorché una legge, posteriore alla presente legge, lo richiederà o quando così verrà stabilito da una commissione composta dal presidente delle Cortes, da un ministro designato dal governo, da un membro del Comitato (Junta) politico, da un procuratore alle Cortes laureato in giurisprudenza, dal presidente del consiglio di Stato e dal presidente della Suprema corte di giustizia. Tale commissione darà il suo parere, sia dietro richiesta del governo, sia di propria iniziativa, sia dietro richiesta del presidente delle Cortes. Art. 13 – In stato di guerra, o per motivi urgenti, il governo potrà regolare con decreto-legge le materie elencate negli Art. 10 e 12. Immediatamente dopo la sua promulgazione, il decreto-legge verrà comunicato alle Cortes, per essere esaminato e convertito in legge, unitamente alle eventuali proposte di emendamenti che potranno essere considerati necessari. Art. 14 – Le Cortes, riunite in assemblea plenaria o in commissioni, a seconda dei casi, dovranno essere interpellate prima della ratifica dei trattati concernenti le materie la cui regolamentazione è di competenza delle Cortes, in conformità ai precedenti articoli. Art. 15 – Oltre l’esame e la conversione in leggi dei progetti di legge del governo, le commissioni legislative potranno sottoporre proposte di legge al presidente delle Cortes. Questi, d’accordo con il governo, deciderà circa la loro inclusione nell’ordine del giorno. Le commissioni legislative potranno essere incaricate dal presidente delle Cortes di altre missioni, quali quella di intraprendere studi, assumere informazioni, formulare petizioni o proposte. Esse potranno, a tal fine, essere organizzate come commissioni speciali, diverse dalle commissioni legislative. Art. 16 – Il presidente delle Cortes consegnerà al governo il progetto di legge elaborato dalle Cortes, affinché esso sia sottoposto all’approvazione del Capo dello Stato. Art. 17 – Il Capo dello Stato ha il potere di rinviare le leggi alle Cortes per un nuovo esame. FONTE: B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954. |
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