LEGGE SUL REFERENDUM

Legge del 22 ottobre 1945 (capo dello Stato)

(“Bollettino ufficiale dello Stato”

del 24 ottobre 1945, n. 297)

 

 

Essendo stata resa possibile a tutti gli Spagnoli la collaborazione ai compiti dello Stato per il tramite degli organi naturali della famiglia, del comune e del sindacato, ed essendo state promulgate le leggi fondamentali che devono ridare nuova vita e maggiore spontaneità alle rappresentanze, in un regime di comunità di vita cristiana; allo scopo di proteggere la nazione contro il disprezzo di cui troviamo esempio nella storia di tutti i popoli e che consiste nel fatto che, negli affari più essenziali o di maggior interesse pubblico, la volontà della nazione è sostituita dal parere soggettivo dei suoi mandatari; il Capo dello Stato esercitando i poteri che gli sono attribuiti dalle leggi del 30 gennaio 1938 (R. 1938, 9l) e dell’8 agosto 1939 (R. 1939, 970), ha giudicato utile istituire la consultazione diretta della nazione mediante referendum pubblico in tutti i casi in cui, per l’importanza delle leggi o per l’incertezza dell’opinione pubblica, il capo dello Stato riterrà opportuna o conveniente una simile consultazione.

Per conseguenza, ordino:

Art. 1 – Allorché lo consiglia l’importanza di determinate leggi o lo richiede l’interesse pubblico, il Capo dello Stato potrà, per il maggior bene della nazione sottoporre a referendum i progetti di legge elaborati dalle Cortes.

Art. 2 – Al referendum potranno partecipare tutti gli uomini e le donne della nazione, che abbiano compiuto 21 anni.

Art. 3 – Il governo è autorizzato a prendere gli appropriati provvedimenti complementari, per il censimento e per l’esecuzione della presente legge.

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954.



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