LEGGE DI SUCCESSIONE Legge del 26 luglio 1947 (Capo dello Stato) (“Bollettino ufficiale dello Stato” del 27 luglio 1947, n. 208) Poiché le Cortes spagnole, nella loro qualità di organo superiore della partecipazione del popolo ai compiti dello Stato, hanno votato la legge fondamentale (R. 1947, 720) che stabilisce la costituzione del regno, ne crea il consiglio e fissa le regole che devono reggere la successione del Capo dello Stato; poiché il testo di tale legge, sottoposto al referendum della nazione, è stato accettato dall’82% del corpo elettorale, rappresentante il 93% dei votanti; In conformità alla proposta delle Cortes, e in accordo con quella che è l’espressione autentica e diretta della volontà della nazione. Ordino: Art. 1 – La Spagna, nella sua unità politica è uno Stato cattolico, sociale e rappresentativo, il quale, in accordo con la sua tradizione, si dichiara costituito in regno. Art. 2 – La funzione di Capo dello Stato appartiene al Caudillo di Spagna e della Crociata, il generalissimo Don Francisco Franco Bahamonde. Art. 3 – In caso di vacanza della carica di Capo dello Stato, i suoi poteri verranno esercitati da un Consiglio di reggenza, formato dal presidente delle Cortes, dal prelato di più alto grado gerarchico tra quelli che sono consiglieri del regno e dal capitano generale delle forze di terra, di mare e dell’aria e, in mancanza di questi, dal luogotenente generale in attività più anziano in grado, secondo lo stesso ordine. Il presidente del Consiglio di reggenza sarà il presidente delle Cortes. Per la validità delle decisioni del consiglio sarà richiesta la presenza di almeno due dei suoi tre membri, e sempre quella del suo presidente. Art. 4 – Un “Consiglio del regno” assisterà il Capo dello Stato in tutti gli affari importanti che rientrano nella sua esclusiva competenza. Il presidente delle Cortes sarà il presidente di questo Consiglio, il quale sarà formato dai seguenti membri: – Il prelato superiore in ordine gerarchico e per anzianità, fra quelli che sono procuratori alle Cortes; – Il capitano generale delle forze di terra, di mare e dell’aria, ovvero il luogotenente generale in attività più anziano in grado, e secondo il medesimo ordine; – Il generale in capo del Grande stato maggiore e, in mancanza di questi, il più anziano dei tre generali in capo dello stato maggiore di terra, di mare o dell’aria; – Il presidente del Consiglio di Stato; – Il presidente della Suprema Corte di giustizia; – Il presidente dell’Istituto di Spagna; – Un consigliere eletto fra ognuno dei gruppi che formano le Cortes: a) gruppo sindacale; b) gruppo dell’amministrazione locale; c) gruppo dei rettori d’Università; d) gruppo dei collegi professionali; – Tre consiglieri designati dal Capo dello Stato, uno fra i procuratori di diritto alle Cortes, un altro fra quelli che egli designa direttamente, e il terzo liberamente. La carica di consigliere rimarrà connessa alla qualità in base alla quale il consigliere è stato eletto o designato. Art. 5 – Il Capo dello Stato sarà obbligato a sentire il parere del Consiglio del regno nei seguenti casi: 1) Rinvio alle Cortes di una legge da queste elaborata, perché venga nuovamente esaminata; 2) Dichiarazione di guerra o di pace; 3) Proposta alle Cortes del suo successore; 4) In tutti gli altri casi in cui lo ordina la presente legge. Art. 6 – In qualsiasi momento il Capo dello Stato potrà proporre alle Cortes la persona che egli ritiene debba esser chiamata quando se ne dia il caso, a succedergli, a titolo di re o a titolo di reggente, nelle condizioni richieste dalla presente legge. Potrà pure sottoporre all’approvazione delle Cortes la revoca della persona già da lui proposta, anche se essa fosse già stata accettata dalle Cortes. Art. 7 – Quando la persona designata in base all’articolo precedente sarà chiamata alla successione, per la vacanza del Capo dello Stato, il Consiglio di reggenza eserciterà i poteri in nome suo e convocherà e riunirà insieme le Cortes e il Consiglio del regno, per fargli prestare giuramento, in conformità alla presente legge, e proclamarlo re o reggente. Art. 8 – In caso di decesso o di incapacità del Capo dello Stato, prima che sia stato designato un successore, il Consiglio di reggenza eserciterà i poteri e convocherà i membri del governo e del Consiglio del regno affinché, riuniti in seduta ininterrotta e segreta, designino con due terzi dei suffragi la persona di origine reale la quale, riunendo le condizioni richieste dalla presente legge e nell’interesse supremo della patria, dovrà essere proposta alle Cortes come sovrano. Se, a parere delle persone riunite, non esiste una persona di sangue reale che possieda le condizioni richieste, ovvero se la persona proposta non è stata accettata dalle Cortes, esse proporranno, in qualità di reggente, la personalità che, per il suo prestigio, la sua capacità e il favore della nazione di cui gode, sarà chiamata ad occupare il posto di reggente. Al momento di formulare tale proposta, esse potranno fissare un termine, nonché delle condizioni, alla durata della reggenza. Le Cortes dovranno pronunciarsi su ciascuno di questi punti. La riunione plenaria delle Cortes dovrà essere effettuata entro un termine massimo di otto giorni e il successore, dopo ottenuto il voto favorevole delle Cortes presterà il giuramento richiesto dalla presente legge, dopo di che, e senza soluzione di continuità, il Consiglio di reggenza gli trasmetterà i suoi poteri. Art. 9 – Per poter esercitare le funzioni di Capo dello Stato, in qualità di re o di reggente, bisognerà essere Spagnolo e di sesso maschile, avere 30 anni compiuti, professare la religione cattolica, possedere le qualità necessarie all’esercizio dell’alta missione attribuita, giurare rispetto alle leggi fondamentali e prestar giuramento di fedeltà ai princìpi animatori del Movimento nazionale. Art. 10 – Sono leggi fondamentali della nazione: il Fuero degli Spagnoli, il Fuero del Lavoro, la legge costitutiva delle Cortes, la presente legge di successione, la legge sul referendum nazionale e qualsiasi altra legge che venga pubblicata posteriormente e alla quale competa questo titolo. Per abrogare o emendare le leggi fondamentali, oltre all’approvazione delle Cortes, sarà necessario che la nazione si pronunci mediante un referendum. Art. 11 – Quando la monarchia sarà restaurata nella persona di un re, l’ordine regolare della successione sarà quello della primogenitura e della rappresentanza, con priorità della linea principale su quelle cadette; nella medesima linea, priorità del grado di parentela più vicino su quello più lontano; nel medesimo grado, priorità del rappresentante maschile su quello femminile. Le donne non potranno regnare ma, all’occorrenza, potranno trasmettere il proprio diritto ai loro eredi. Nello stesso sesso, priorità del maggiore sul cadetto. Queste norme non pregiudicano le eccezioni e le condizioni stabilite negli articoli precedenti. Art. 12 – Qualsiasi cessione dei diritti alla corona effettuata prima di regnare, come pure le abdicazioni dopo aver designato il proprio successore e, in tutti i casi, le rinunce ed i matrimoni reali come quelli dei successori immediati, dovranno essere sottoposti al parere del Consiglio del regno e approvati dalle Cortes della nazione. Art. 13 – Il Capo dello Stato, sentito il Consiglio del regno, potrà proporre alle Cortes l’esclusione dalla successione delle persone che non possiedano la capacità necessaria per governare, ovvero di quelle che, per la loro notoria avversione ai principi fondamentali dello Stato o per le loro azioni, meritano di essere private dei diritti di successione stabiliti nella presente legge. Art. 14 – L’incapacità del Capo dello Stato, affermata da una maggioranza dei due terzi dei membri del governo, verrà comunicata, in un esposto motivato, al Consiglio del regno. Se quest’ultimo la ammette con la medesima maggioranza il presidente del Consiglio del regno la sottoporrà alle Cortes. Queste, riunite per l’occasione, adotteranno, entro gli otto giorni seguenti, la decisione che riterranno necessaria. Art. 15 – Per la validità delle decisioni delle Cortes di cui è trattato nella presente legge, sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei procuratori presenti, che dovrà equivalere almeno alla maggioranza assoluta del numero totale dei procuratori. FONTE: B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954. |
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