Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Descrizione delle tipologie di sentenze

D1a Sentenza di inammissibilità per vizi di carattere processuale: dispositivo con il quale la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale inammissibile per motivi di ordine processuale, che impediscono alla stessa di verificare il merito della eccezione (carenza di forza di legge dell'atto impugnato, valore non costituzionale del parametro leso, natura non giurisdizionale dell'autorità remittente, mancanza del giudizio, identica questione di legittimità costituzionale sollevata nello stesso giudizio dallo stesso giudice).

D1b Sentenza di restituzione degli atti al giudice a quo: dispositivo con il quale la Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale inammissibile e restituisce gli atti processuali al giudice a quo invitandolo a svolgere operazioni da questi omesse (difetto dei presupposti di cui all'art. 23, l. n. 87 del 1953) o a prendere in considerazione fattori presenti al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rinvio o sopravvenuti alla stessa, fattori che escludono che la Corte possa allo "stato degli atti" esaminare la questione nel merito.

D1c Sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore: dispositivo con il quale la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale perché un suo diverso intervento (solitamente la richiesta è di un intervento di natura additiva) implicherebbe un'invasione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore.

D2 Sentenza di manifesta inammissibilità: dispositivo con il quale la Corte dichiara inammissibile la questione ribadendo una precedente dichiarazione di inammissibilità o di fondatezza sulla stessa questione.

D3a Sentenza di non fondatezza: dispositivo con il quale la Corte dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la rigetta.

D3b Sentenza di non fondatezza con monito al legislatore: dispositivo con il quale la Corte dichiara la non fondatezza della questione e la rigetta, ma allo stesso tempo pone principi e dà indicazioni (moniti) in ordine alla futura elaborazione legislativa.

D4 Sentenza di manifesta infondatezza: dispositivo con il quale la Corte ribadisce una precedente dichiarazione di non fondatezza della questione o l'evidente assenza di ogni ragionevole elemento a sostegno dell'incostituzionalità.

D5a Sentenza di accoglimento: dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della legge, nel suo complesso o, più frequentemente, di alcune sue disposizioni.

D5b Sentenza di accoglimento per illegittimità sopravvenuta: dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'incostituzionalità della disposizione di legge oggetto della medesima a partire dal momento in cui esiste il nuovo "parametro" alla luce del quale la disposizione oggetto, fino a quel momento valida, diviene invalida.

D6 Sentenza di accoglimento per illegittimità consequenziale: dispositivo con il quale la Corte, accertata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiarata l'incostituzionalità della disposizione di legge oggetto della medesima, dichiara altresì l'illegittimità di altre disposizioni legislative, diverse da quella oggetto della questione, la cui incostituzionalità deriva come conseguenza della decisione adottata (in virtù dell'art. 27, l. n. 87/53).

D7a Sentenza interpretativa di rigetto di regola: dispositivo con il quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice a quo alla disposizione di legge oggetto della questione, dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la rigetta, attribuendo alla disposizione medesima un significato diverso e conforme a Costituzione.

D7b Sentenza interpretativa di rigetto di principio: dispositivo con il quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice a quo alla disposizione di legge oggetto della questione, dichiara la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale e la rigetta, ma anziché attribuire alla disposizione censurata il significato conforme a Costituzione, enuncia un principio al quale il giudice a quo dovrebbe richiamarsi nell'interpretazione corretta della disposizione di legge censurata.

D8 Sentenza interpretativa di accoglimento: dispositivo con il quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sul significato attribuito dal giudice a quo alla disposizione di legge oggetto della questione, accerta la fondatezza della questione e dichiara la illegittimità costituzionale della disposizione di legge nel solo significato difforme da Costituzione. La disposizione di legge oggetto della questione permane nell'ordinamento giuridico, ma non può esserle attribuito il significato dichiarato incostituzionale.

D9 Sentenza di accoglimento parziale (o riduttiva): dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale di (norme desumibili da) parti della disposizione di legge.

D10a Sentenza additiva di regola: dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui il suo testo non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere.

D10b Sentenza additiva di principio: dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere e, anziché integrare la legge con la regola mancante, aggiunge il principio al quale il legislatore dovrà ispirare la sua futura azione legislativa e il giudice la sua decisione concreta.

D11 Sentenza sostitutiva: dispositivo con il quale la Corte accerta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge nella parte in cui il suo testo prevede qualcosa anziché un'altra cosa.

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