Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0009 del 1956 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di manifesta infondatezza
Disposizione oggetto: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza art.18:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica:
-Argomento storico (presunzione di continuità - ipotesi del legislatore conservatore)
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)

N. 9
SENTENZA 19 GIUGNO 1956

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1956.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 168 del 7 luglio 1956.
Pres. DE NICOLA - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO
AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE
AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof.
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.
ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.
GIOVANNI CASSANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 12 gennaio 1956 del Tribunale di Enna nel
procedimento penale a carico di Quagliata Francesco, Politi Graziano,
Chiecchio Vito, Chiecchio Salvatore, Saccone Giuseppe, Biondi Vincenzo,
Fiorenza Salvatore e La Spina Salvatore, rappresentati e difesi nel
presente giudizio, il Quagliata dagli avvocati Achille Battaglia e
Massimo Severo Giannini e il La Spina dagli avvocati Domenico Rizzo e
Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 6 del Registro ordinanze
1956:
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udita nella pubblica udienza del 16 maggio 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Uditi gli avvocati Achille Battaglia, Massimo Severo Giannini e il
vice avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.

Ritenuto, in fatto:

Con rapporto del 5 gennaio 1955 il Comandante la stazione dei
carabinieri di Centuripe (Enna) denunciava al Pretore del luogo, in
stato di arresto, i signori Quagliata Francesco, Politi Graziano,
Chiecchio Vito, Chiecchio Salvatore, Saccone Giuseppe, Biondi Vincenzo,
Fiorenza Salvatore e La Spina Salvatore, come colpevoli del reato
previsto e punito dall'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., di cui al
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per aver promosso ed organizzato una
dimostrazione popolare in luogo pubblico senza aver richiesto ed
ottenuto l'autorizzazione della autorità di p.s.
Dopo sommaria istruzione, gli imputati venivano rinviati a giudizio
davanti al Tribunale di Enna per rispondere del detto reato.
All'udienza del 12 gennaio 1956 la difesa degli imputati sollevava
eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle
leggi di p.s. in relazione all'art. 17 della Costituzione.
Con ordinanza in pari data il Tribunale, dopo aver rilevato che
l'eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata per il
riflesso che l'art. 17 della Costituzione, pur facendo obbligo di dare
preavviso alle autorità delle riunioni in luogo pubblico, non menziona
pena alcuna per i promotori della riunione; che invece l'art. 18 del
T.U. predetto dispone sanzioni penali a carico dei contravventori
all'obbligo di dare preavviso al Questore; che l'eccezione non era
manifestamente infondata, accoglieva l'istanza di sospensione e
ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ritualmente
intervento davanti alla Corte.
L'Avvocatura dello Stato, dopo avere premesso che, trattandosi di
controversia di mera abrogazione per successione di leggi, la questione
esulerebbe dalla competenza della Corte, osserva nel merito:
1) che la Costituzione prevede esplicitamente (art. 17, 3 comma)
che per le riunioni in luogo pubblico, a differenza che per le riunioni
in luogo privato anche se aperto al pubblico, deve essere dato avviso
alla autorità;
2) che l'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., in quanto indica nel
Questore l'autorità competente a ricevere l'avviso di riunione in
luogo pubblico, e determina la sanzione in caso di trasgressione
all'obbligo predetto, contiene in parte una integrazione, sicuramente
consentita, del precetto costituzionale.
Rileva quindi la manifesta infondatezza delle ragioni esposte nel
processo penale dalla difesa degli imputati, dato che non può davvero
affermarsi che tutto quanto la Costituzione non dice sia giuridicamente
vietato.
Pertanto l'Avvocatura conclude chiedendo, in via principale, che la
Corte dichiari non luogo a giudizio di legittimità costituzionale; in
via subordinata, che non sussiste la assunta incompatibilità.
Con atti del 3 aprile scorso si sono costituiti il Quagliata
Francesco, col patrocinio degli avvocati Achille Battaglia e Massimo
Severo Giannini, e il La Spina Salvatore col patrocinio degli avvocati
Domenico Rizzo e Piero Calamandrei.
Nelle rispettive difese si sostiene che l'art. 18 della legge di
p.s., comminando delle sanzioni penali a carico dei promotori di
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non autorizzate, è
incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, il quale invece
prescrive il preavviso soltanto per le riunioni in luogo pubblico,
senza, tuttavia, far menzione di pene per i promotori.
Concludono, i patroni del Quagliata e del La Spina, chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge di p.s., nonché, eventualmente, di quelle altre disposizioni
legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba
derivare come conseguenza della adottanda decisione.

Considerato, in diritto:
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza della Corte, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, in quanto nel caso in esame la questione
di legittimità costituzionale, che forma oggetto del presente
giudizio, si riferisce ad una disposizione di legge anteriore
all'entrata in vigore della Costituzione, va respinta. In proposito visualizza testo argomento la
Corte si richiama alla propria decisione del 5 giugno 1956, n. 1, con
la quale con ampia motivazione, che non è il caso qui di ripetere, è
stato precisato che la Corte costituzionale ha competenza sia riguardo
alle norme di legge emanate successivamente all'entrata in vigore della
Costituzione, sia riguardo a quelle emanate anteriormente.
Ciò posto, di fronte agli accenni contenuti nelle rispettive note
difensive degli imputati, nelle quali fra l'altro, si parla di riunioni
in luogo pubblico, è necessario rilevare che l'ordinanza del
Tribunale, del 12 gennaio 1956, delimita l'assunto contrasto
costituzionale fra la norma dell'art. 17 della Costituzione - che
stabilisce l'obbligo del preavviso unicamente per le riunioni in luogo
pubblico - e l'art. 18 del Testo unico delle leggi di p.s., in base al
rilievo che l'art. 17 della Costituzione non fa menzione di pena alcuna
per i promotori della riunione che non abbiano dato preavviso, mentre
tale sanzione è prevista nell'art. 18 del citato testo unico.
Siffatta questione è assolutamente priva di ogni giuridico
fondamento.
È normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la
sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate
nella scala dei valori normativi. L'art. 17 della Costituzione, per le
riunioni in luogo pubblico - come chiaramente risulta da tutti i lavori
preparatori -, visualizza testo argomento è confermativo della disciplina preesistente. Pertanto
la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s.,
nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e
completa, sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale,
non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se
veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata
dall'Avvocatura dello Stato; dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 18 del T.U. delle leggi
di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento Con
l'art. 17 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza del Tribunale
di Enna del 12 gennaio 1956.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

 
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