Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0019 del 1959 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.16:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
-Argomento sistematico: a) della sedes materiae (argomento topografico)
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)

N. 19
SENTENZA 5 MARZO 1959

Deposito in cancelleria: 18 marzo 1959.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale n. 70 del 21 marzo 1959.
Pres. AZZARITI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.
GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASS1 Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott.
MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE
CASTELL1 AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -
Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 13
giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 26 settembre 1957 emessa
dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di
Kamelger Giovanni, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1957 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5
dicembre 1957.
Udita nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione
del Giudice Giuseppe Castelli Avolio.

Ritenuto in fatto:

1. - I carabinieri di Villabassa (Bolzano) con rapporto del 10
ottobre 1955 denunciavano all'autorità giudiziaria tale Kamelger
Giovanni quale responsabile di "espatrio clandestino" in Austria, "ove
aveva chiesto asilo politico", specificando che il medesimo si era
indotto a varcare il confine per sottrarsi alle conseguenze del
giudizio a suo carico per vilipendio della Nazione e oltraggio a
pubblico ufficiale, reati per i quali era stato condannato alla pena di
un anno e quattro mesi di reclusione dalla Corte di assise di primo
grado di Bolzano con sentenza del 23 maggio 1955, appellata da esso
Kamelger.
Il Pretore di Vipiteno trasmise gli atti, per ragione di
competenza, alla Procura della Repubblica di Bolzano e, dinanzi a quel
Tribunale, venne iniziato il processo a carico del Kamelger per il
detto reato di espatrio clandestino per motivi politici, in base al
disposto dell'art. 158, primo comma, del T.U. delle leggi di p.s., con
l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod. pen., per aver commesso il
fatto al fine di assicurarsi l'impunità dai precedenti delitti.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza 11 aprile 1957, escluse il
motivo politico, ritenendo che il Kamelger si fosse determinato ad
espatriare per ragioni di lavoro e di studio (infatti, studente di
ingegneria, era stato sospeso dall'Università di Padova a seguito
della precedente condanna); e, ritenendolo colpevole della ipotesi
contravvenzionale di semplice espatrio clandestino, di cui al secondo
comma dello stesso art. 158 T.U. delle leggi di p.s., ed escludendo
altresì l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 61 Cod. pen., lo
condannava a due mesi di arresto e 12 mila lire di ammenda, con la
concessione delle attenuanti generiche.
2. - Avverso questa sentenza produceva gravame il P.M., e la Corte
di appello di Trento, nell'udienza di dibattimento del 26 settembre
1957, sollevava, di ufficio, la questione circa la legittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 158 del T.U. delle leggi di
p.s., con l'ordinanza che si trascrive:
"Visto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e art. 1
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, ed art. 16 capov. della Costituzione
della Repubblica italiana, rimette gli atti alla Corte costituzionale
ritenuto che sorge nella fattispecie la questione della abrogazione
della prima parte dell'art. 158 legge p.s. e sull'applicabilità in tal
caso dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, Cod. pen., questione
che non appare manifestamente infondata.
"Conseguentemente sospende il procedimento ordinando la
trasmissione degli atti a norma di legge alla Corte costituzionale in
Roma".
3. - L'ordinanza veniva notificata il 10 ottobre 1957 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera e
del Senato, ed era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 5
dicembre 1957.
Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, né costituzione nell'interesse del Kamelger. Pertanto, ai
sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la causa è stata trattata in camera
di consiglio.

Considerato in diritto:

1. - Pure attraverso la non perfetta formulazione dell'ordinanza,
sopra trascritta, della Corte d'appello di Trento, che si richiama ad
un inesistente art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
mentre si tratta dell'art. 23 della legge (ordinaria) di pari data n.
87; che parla di "abrogazione" del primo comma dell'art. 158 della
legge di p.s., indifferentemente, tanto in relazione al disposto
dell'art. 1 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente "sanzioni
contro il fascismo", quanto in riferimento all'art. 16 della
Costituzione; e che sembra, infine, voglia rimettere alla Corte
costituzionale anche la questione circa l'applicabilità, nel caso,
dell'aggravante dell'art. 61, n. 2, del Cod. pen.; è chiaro che la
Corte d'appello di Trento ha inteso sottoporre al giudizio di questa
Corte la questione circa la legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 158 del T.U. delle leggi di p.s., che contempla, com'è noto,
il reato di espatrio per motivi politici. È evidente che è di questa
questione che la Corte deve occuparsi.
2. - È il caso di ricordare che del secondo comma dell'art. 158,
che si riferisce al semplice espatrio clandestino, figura di reato
contravvenzionale, si occupò questa Corte con la sentenza del 23
gennaio 1957, n. 34. Con questa sentenza, escludendo dal suo esame -
perché allora non in controversia - l'ipotesi del primo comma del
menzionato articolo, che riguarda il fatto commesso per motivo politico
e previsto come delitto, la Corte ritenne la legittimità
costituzionale del disposto del detto secondo comma dell'art. 158, in
riferimento all'art. 16 della Costituzione, affermando che fra "gli
obblighi di legge", di cui parla l'art. 16, ben può essere compreso
quello di munirsi di passaporto per potere uscire dai confini dello
Stato.
3. - Ciò ricordato, e tenendosi presente siffatto obbligo di
munirsi del passaporto - o di altro documento che sia dichiarato
equipollente - in tutti i casi in cui si passi la frontiera, non può
questa Corte non rilevare come, in ordine alla questione ora in
discussione, e cioè la legittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 158, debba essere affermata la fondatezza del dubbio
adombrato dalla Corte d'appello di Trento, e debba conseguentemente
essere pronunciata la illegittimità costituzionale di tale norma,
perché in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e con i principi
fondamentali da questa posti, di libertà e di eguaglianza di tutti i
cittadini.
Mentre, infatti, nel secondo comma dell'art. 158, il legislatore ha
avuto di mira la disciplina delle modalità dell'attuazione di un
diritto di libertà - l'uscita cioè dal territorio nazionale, nel che
si concreta il diritto di libertà di espatrio -, il primo comma
dell'art. 158 disconosce questo diritto nell'ipotesi che l'uscita dal
territorio dello Stato sia stata determinata da motivi politici. visualizza testo argomento Vero
è che la Costituzione ha espressamente sancito il divieto di porre
restrizioni per ragioni politiche alla libertà di circolazione e di
soggiorno nel territorio della Repubblica, nel primo comma dell'art.
16; ma è altrettanto vero che è la medesima ratio legis che regge
tutti e due i commi di questo articolo in ordine al precetto
legislativo che essi contengono. Il quale ha riferimento al medesimo ed
unico principio di libertà, qual'è la libertà di circolazione
all'interno del territorio della Repubblica e la libertà di uscire dal
territorio e di rientrarvi, salva la ricordata ottemperanza degli
obblighi di legge. visualizza testo argomento D'altronde, una eventuale deroga, per motivi
politici, al principio di libertà, in particolare garantito rispetto
alla circolazione dall'art. 16 della Costituzione, sarebbe in patente
contrasto con quel principio fondamentale della libertà politica che
di sé informa tutta la Carta costituzionale e si concreta, nei suoi
termini più generali ed espliciti, nell'art. 3. Una differenziazione
della sanzione penale comminata per un reato, in funzione della natura
politica dei moventi, equivarrebbe, infatti, a stabilire davanti alla
legge una vera e propria discriminazione di trattamento dei cittadini
in ragione delle loro opinioni politiche, discriminazione evidentemente
inammissibile.
4. - visualizza testo argomento Anche la genesi della norma costituzionale conferma che il
divieto di restrizione per ragioni politiche è comune ai due commi
dell'art. 16.
È noto, infatti, che l'originario art. 10 del progetto di
costituzione presentato dalla Commissione dei 75 non conteneva il
secondo comma relativo all'espatrio, ma due commi, invece, relativi
alla libertà di emigrazione. Dai lavori preparatori risulta che questi
commi furono poi inseriti nell'art. 35; il comma relativo all'espatrio
fu aggiunto in un momento successivo, e soltanto per un difetto di
coordinamento il divieto di restrizioni per ragioni politiche non fu
esplicitamente riferito a tutta la materia regolata dall'art. 16.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 13
giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

 
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