Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0018 del 1960 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto

N. 18
SENTENZA 30 MARZO 1960

Deposito in cancelleria: 4 aprile 1960.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 9 aprile 1960.
Pres. AZZARITI - Rel. COSATTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.
GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI -
Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof ANTONINO PAPALDO - Pro f. GIOVANNI
CASSANRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO
SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il
Coordinamento legislativo della previdenza sociale, e dell'art. 45 del
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, promosso con ordinanza 12 maggio 1959 del
Pretore di Gorizia nel procedimento di esecuzione a istanza di Cumari
Teresa in Di Bon contro Di Bon Sergio, debitore principale, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, terzi pignorati,
iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
Udita nell'udienza pubblica del 17 febbraio 1960 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
udito l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale;

Ritenuto in fatto:

Con verbale di separazione omologato il 20 novembre 1952 dal
Tribunale di Gorizia, i coniugi Di Bon Sergio e Cumari Teresa
addivenivano alla separazione consensuale. La figlia rimaneva affidata
alla madre, che si impegnava a curarla ed educarla convenientemente; il
padre si impegnava a versare alla moglie L. 11.000 mensili, compreso il
mantenimento della figlia.
Con atto di precetto notificato al Di Bon, la Cumari, assumendo che
il marito era debitore di somme non corrisposte dal lo dicembre 1958,
ne intimava il pagamento; con successivo atto di pignoramento presso
terzi citava l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I. N. A. I. L.), enti debitori rispettivamente di pensione e di
rendita a favore del Di Bon, a comparire dinanzi al Pretore di Gorizia
per rendere la dichiarazione di terzo prescritta dall'art. 547 del Cod.
proc. civile.
All'udienza i rappresentanti dei predetti Istituti rendevano la
dichiarazione, facendo tuttavia rilevare l'uno l'impignorabilità anche
a causa di alimenti delle pensioni di invalidità ai sensi dell'art.
128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento
e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, l'altro
l'impignorabilità delle rendite ai sensi dell'art. 45 del R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
La difesa della Cumari sollevava questione sulla legittimità
costituzionale delle citate norme perché in contrasto con gli artt. 29
e 30 della Costituzione. Assumeva al riguardo che nella norma contenuta
nell'art. 29 rientra il dovere della reciproca assistenza tra i
coniugi; qualora il debitore inadempiente non abbia beni e sia soltanto
titolare di pensioni o rendite corrisposte dall'I.N.P.S. e dall'I. N.
A. I. L., il creditore viene a trovarsi nell'impossibilità di agire a
tutela del proprio diritto, ostando l'impignorabilità disposta dagli
articoli in parola. Per quanto poi concerne l'art. 30, rilevava che
resta inoperante, per le enunciate ragioni, il dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare i figli.
Il Pretore di Gorizia, con ordinanza 12 maggio 1959 letta in
udienza; ritenendo non manifestamente infondata la sollevata questione
in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata al Di Bon il 4 luglio 1959, al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 28 maggio 1959 e comunicata ai Presidenti
delle Camere legislative, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12
settembre 1959 e iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito soltanto
l'I.N.P.S. in persona del suo presidente, rappresentato e difeso dagli
avvocati Massimo Aureii, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino
Pierini, depositando in cancelleria deduzioni il 29 settembre 1959.
Osserva la difesa dell'I.N.P.S. che le norme contenute negli artt.
29 e 30 della Costituzione, come risulta dalla loro collocazione nella
parte I, titolo Il, hanno natura programmatica e sono dettate per
indicare le finalità che lo Stato intende perseguire rispetto a
determinate istituzioni (famiglia) e attività (arte, scienza e
istruzione). Pertanto non può ravvisarsi un contrasto diretto tra i
richiamati articoli della Costituzione e l'art. 128 del R.D.L. n. 1827
del 1935, perché quelli fissano principi etico - sociali
dell'ordinamento familiare, mentre questo tende a garantire
all'assicurato l'esclusivo personale diritto di godere della
prestazione previdenziale per evitargli misera sorte non essendo più
in grado di procurarsi un guadagno a causa della vecchiaia o della
invalidità.
Il rilievo fatto dal Pretore di Gorizia, secondo cui dalla
impignorabilità della pensione può derivare in concreto
l'impossibilità di soddisfare coattivamente il credito alimentare,
più che costituire argomento giuridico segnala la possibilità di un
inconveniente pratico. Ora, a prescindere dalla considerazione che
l'ordinamento giuridico appresta altri mezzi e sanzioni per costringere
il capo famiglia ad adempiere ai suoi obblighi, non è dubbio che la
difficoltà di realizzare coattivamente quanto occorre per il
mantenimento non ha diretta relazione con la impignorabilità di un
determinato cespite, il quale' viene per altro concesso in vista di
finalità assistenziali che lo Stato persegue ai sensi dell'articolo 38
della Costituzione.
Conclude, pertanto, che voglia la Corte dichiarare non fondata la
questione sulla legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 in riferimento agli artt. 29
e .30 della Costituzione.
Nell'udienza pubblica l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ha svolto le argomentazioni e
confermato le conclusioni di cui agli scritti difensivi.

Considerato in diritto:

1. - Con l'ordinanza 12 maggio 1959 il Pretore di Gorizia ha
proposto la questione sulla legittimità costituzionale delle norme
contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente
il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza
sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, in riferimento agli artt. 29 e
30 della Costituzione.
Ha ravvisato il Pretore un contrasto tra le citate norme, in quanto
le prime, stabilendo il principio della impignorabilità ed
insequestrabilità delle pensioni e delle rendite che l'I.N.P.S. e
l'I.N.A.I.L. rispettivamente corrispondono ai propri assistiti,
precludono al coniuge e ai figli minori il conseguimento degli
alimenti, rendendo così inoperanti i precetti degli indicati articoli
della Costituzione dettati a tutela dei diritti della famiglia (art.
29), con speciale riguardo al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli (art. 30).
2. - Reputa la Corte che la proposta questione non sia fondata.
L'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935 e l'art. 45 del R.D. n.
1765 del 1935 hanno in comune la regola della intangibilità delle
pensioni e delle rendite rispettivamente corrisposte dall'I.N.P.S. e
dall'I.N.A.I.L., regola che il legislatore ha dettato in considerazione
delle particolari finalità della tutela previdenziale, quelle cioè di
assicurare al soggetto protetto non più in grado di provvedere al suo
sostentamento in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia
i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita; criterio questo che
risponde al dettato dell'art. 38 della Costituzione.
Negli stessi articoli sono per altro previsti casi di deroga alla
regola della impignorabilità e insequestrabilità (per il pagamento di
spese di giudizio alle quali l'assistito sia stato condannato e, per
quanto riguarda l'I. N. p.s., anche nell'interesse di stabilimenti
pubblici ospedalieri o ricoveri per il pagamento di diarie), eccezioni
che non possono essere estese a ipotesi diverse da quelle indicate.
Ora, a ben considerare il contenuto delle norme in questione, la
censura di incostituzionalità non viene propriamente ad incidere sulla
regola della impignorabilità, ma piuttosto sulle relative eccezioni.
Essa si sostanzia, invero, nel rilevare la mancanza nelle norme
impugnate concernenti la speciale materia in esame di una disposizione
che assicuri al soggetto titolare di un credito alimentare un
particolare mezzo di esecuzione civile - pignoramento presso terzi - il
quale consenta la realizzazione coattiva del proprio diritto.
Non si può quindi ravvisare un contrasto tra le norme in questione
così come formulate e quelle contenute negli artt. 29 e 30 della
Costituzione.
Queste ultime, informate a finalità etico - sociali, enunciano
diritti della famiglia e dei figli, mentre le norme impugnate, come
sopra è detto, sono riferibili ai principi enunciati nell'art. 38
della Costituzione in ordine alla materia previdenziale e assistenziale
a favore dei lavoratori invalidi per infermità e per vecchiaia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza 12
maggio 1959 del Pretore di Gorizia sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,
concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della
previdenza sociale, e nell'art. 45 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,
contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in riferimento
agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.

 
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