Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0107 del 1964 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto

N. 107
SENTENZA 4 DICEMBRE 1964

Deposito in cancelleria: 11 dicembre 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 9 gennaio 1965.
Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.
ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO -
Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI -
Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO
MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 aprile 1964 dal Pretore di S. Arcangelo
nel procedimento penale a carico di Branco Caterina, iscritta al n. 80
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1964 dal Pretore di Courgné nel
procedimento penale a carico di Obertino Albina, iscritta al n. 133 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Giovanni Cassandro.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un giudizio penale davanti al Pretore di S.
Arcangelo a carico della signora Caterina Branco, il Pretore sollevò
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, che punisce
"chiunque, abbandonando il domicilio domestico.. si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di
coniuge...", perché in contrasto con i precetti contenuti negli artt.
13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo comma, della
Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 13 giugno 1964.
2. - Secondo l'ordinanza, il denunciato contrasto sorgerebbe dal
fatto che, contrariamente a una interpretazione della Corte di
cassazione, il reato previsto dal primo comma dell'art. 570 del Codice
penale, si perfezionerebbe col semplice abbandono del domicilio
domestico da parte del coniuge non legalmente separato, non già, come
invece sostiene un'altra corrente giurisprudenziale, quando vi sia
l'effettiva inosservanza dell'obbligo di assistenza morale e materiale
verso i familiari o quando l'abbandono sia mezzo per la consumazione
del reato. Per il Pretore di S. Arcangelo, infatti, l'art. 570 del
Codice penale costituirebbe la sanzione penale dell'obbligo della
coabitazione posto dall'art. 143 del Codice civile e con ciò sarebbe
in contrasto, oltre che con una concezione moderna dei rapporti di
diritto matrimoniale, che tenderebbe, "come conquista di un costume
più evoluto", a porre i coniugi sopra un piano di parità e a
circoscrivere le norme che regolano l'istituto matrimoniale nell'ambito
del diritto privato, coi precetti costituzionali sopra ricordati. Con
quello dell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà
personale, in quanto questa sarebbe violata da una sanzione penale
posta a tutela di un obbligo, qual'è quello della coabitazione (come
l'altro della fedeltà), di natura privatistica, derivante dalla
volontà negoziale manifestata dal coniuge. Col precetto dell'art. 16,
che riconosce la libertà di circolazione e soggiorno e ne consente la
limitazione soltanto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica,
stabiliti dalla legge in via generale, e non, come nel caso, in
conseguenza di uno status che trae origine, come quello di coniuge, da
un rapporto privatistico. Col precetto dell'art. 29, secondo comma, in
quanto la norma impugnata violerebbe il principio paritario stabilito
per i rapporti tra i coniugi. L'obbligo della coabitazione infatti,
sostiene l'ordinanza pretorile, dovrebbe sussistere, se il matrimonio
è fondato su basi di eguaglianza, soltanto qualora la residenza o il
domicilio domestico fossero scelti di comune accordo tra i coniugi; non
potrebbe, invece, essere imposto a un coniuge (la moglie) che, per
legge, deve seguire il marito.
3. - Non c'e stata costituzione di parti, né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. - La stessa questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dalla difesa dell'imputato nel corso di un procedimento
penale davanti al Pretore di Courgné che, avendola ritenuta rilevante
e non manifestamente infondata, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli
atti alla Corte,
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964.
5. - Secondo quanto si legge nell'ordinanza, la violazione dei
principi della libertà naturale della donna e della libera
circolazione della stessa deriverebbe dal fatto che la scelta del
domicilio domestico sia lasciata dalla legge all'arbitrio esclusivo del
marito e non all'accordo fra i coniugi. Né il contrasto con la parità
nel matrimonio, sancito dall'art. 29 della Costituzione, può ritenersi
sanato dal fatto che il medesimo art. 29 prevede limiti legislativi al
principio dell'eguaglianza dei coniugi a garanzia dell'unità
familiare. Non sarebbe, infatti, manifestamente infondato ritenere che
l'attribuzione del potere di scelta della residenza al marito
rappresenti, per la troppa ampia configurazione legislativa del limite
al principio dell'eguaglianza fra i coniugi, una violazione della norma
costituzionale.
6. - Non v'è stata costituzione di parte, né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto:

1. - I giudizi, che riguardano le medesime questioni di
costituzionalità, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le due ordinanze, malgrado talune differenze nello svolgimento
dei motivi che sorreggerebbero l'incostituzionalità della norma
impugnata, sostanzialmente concordano nel ritenere che la norma
dell'art. 570 del Codice penale altro non sia se non una norma
sanzionatrice dell'altra contenuta nel Codice civile all'art. 144,
giusta la quale la moglie è tenuta ad accompagnare il marito ovunque
egli creda opportuno di fissare la sua residenza, e pertanto violatrice
della eguale condizione dei coniugi nel matrimonio. Ora, codesto
presupposto della sollevata questione di legittimità è affatto
insussistente. La norma impugnata non punisce la moglie che si rifiuti
di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni
il domicilio domestico, ma il coniuge (sia il marito, sia la moglie),
il quale, mediante codesto rifiuto o abbandono (o in altra guisa
prevista dalla medesima norma), viene meno all'obbligo fondamentale
della società coniugale, che consiste nella mutua assistenza materiale
e morale. Non è dunque l'abbandono del domicilio a integrare da solo
la figura del reato, ma l'abbandono in quanto modo di sottrarsi agli
obblighi di assistenza ai quali i coniugi sono vicendevolmente tenuti.
E le stesse considerazioni, com'è evidente, valgono altresì ad
escludere che la norma abbia il fine di conferire la sanzione penale
all'obbligo della coabitazione, posto dall'art. 143 del Codice civile,
in sé e per sé considerato.
Ne consegue che l'art. 570 del Codice penale, prevedendo come reato
il comportamento di "chiunque, abbandonando il domicilio domestico...
si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti... alla qualità di
coniuge", non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica
dei coniugi posta dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione come
base sulla quale è "ordinato" il matrimonio.
3. Stando così le cose, non occorre seguire le ordinanze, e
segnatamente quella del Pretore di S. Arcangelo, in alcune
qualificazioni e affermazioni singolari circa la natura del matrimonio
e degli obblighi che ne derivano; e potrebbero ritenersi assorbite
anche le questioni relative agli artt. 13, primo comma, e 16, primo
comma, della Costituzione, le quali logicamente derivano dalla
violazione dell'altra, fondamentale e determinante nel caso sottoposto
alla Corte, dell'art. 29. Ma si può anche aggiungere che
l'inviolabilità della libertà personale, quale deve essere intesa
nella enunciazione che ne fa l'art. 13 citato, o la garanzia posta
dall'art. 16 (libertà di circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale) o non vengono punto in
discussione nel caso in esame, o, comunque, non possono ritenersi
violate da limitazioni poste in relazione a un particolare status della
persona.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui giudizi indicati in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della
norma contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, in
relazione agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

 
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