Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0079 del 1969 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione oggetto: codice civile art.577:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: codice civile art.467:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.30:
-Argomento storico (presunzione di continuità - ipotesi del legislatore conservatore)
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento per illegittimità consequenziale
Disposizione oggetto: codice civile art.468:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)

N. 79
SENTENZA 2 APRILE 1969

Deposito in cancelleria: 14 aprile 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 105 del 25 aprile 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof.
GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI -
Prof. GIUSEPPE CRIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI
OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE,
Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 577
del Codice civile promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1967 dal
tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane
Giovanni Battista e Dellepiane Vittorio ed altri, iscritta al n. 230
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967.
Visti gli atti di costituzione di Dellepiane Giovanni Battista e di
Dellepiane Vittorio ed altri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Nino Musio Sale, per Dellepiane Giovanni Battista, e
gli avvocati Massimo Medina e Cesare Tumedei, per Dellepiane Vittorio
ed altri.

Ritenuto in fatto:

1. - Il 26 giugno 1967, nel corso d'un procedimento civile proposto
dal signor Giovanni Battista Dellepiane nei confronti dei signori
Vittorio Dellepiane ed altri, il tribunale di Genova emanava
un'ordinanza di rinvio a questa Corte, denunciando, per contrasto con
gli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, gli artt. 467 e 577
del Codice civile: norme di cui l'una attribuisce in generale il
diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi del chiamato,
l'altra attribuisce un diritto analogo, nella successione ab intestato,
anche al figlio naturale del chiamato, ma soltanto se il de cuius non
lasci parenti legittimi entro il terzo grado. Sulla questione c'e già
stata pronuncia di infondatezza (Corte costituzionale sentenza n. 54
del 1960); tuttavia il tribunale ritiene di doverla riproporre sotto un
profilo che gli pare "più ampio e diverso da quello già a suo tempo
preso in esame dalla Corte".
Secondo l'ordinanza di rinvio (che in parte fa proprie
argomentazioni dell'attore), l'art. 3 della Costituzione, ponendo un
principio fondamentale di eguaglianza, condiziona l'interpretazione
dell'art. 30, comma terzo, che perciò è "norma uguagliatrice" dei
figli nati "fuori del matrimonio" rispetto ai figli nati "nel
matrimonio": se ne dovrebbe dedurre che la "famiglia legittima", i cui
diritti possono costituire un limite alla tutela dei figli naturali,
sia quella costituitasi "col matrimonio" del loro padre: infatti solo
riguardo ad essa la estraneità del figlio naturale acquista giuridica
rilevanza, cioè solo riguardo ad essa questi può dirsi nato fuori del
matrimonio. Pertanto l'art. 577 del Codice civile, posponendolo ai
parenti del chiamato che non fanno parte di tale famiglia legittima,
violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Inoltre, secondo il tribunale, il diritto di rappresentazione,
sussistendo anche nella successione testamentaria, non si fonda su un
rapporto di parentela tra il de cuius e il chiamato (che non può e non
vuole accettare l'eredità): perciò il "differente trattamento
legislativo tra figlio naturale e figlio legittimo", fondandosi invece
sul rapporto di parentela, non ha alcuna giustificazione rispetto al
principio d'eguaglianza (art. 3). Infine la diversa formulazione del
terzo comma dell'art. 30 della Costituzione rispetto al quarto, in cui
la posizione di limiti (alla ricerca della paternità) è espressamente
demandata al legislatore, dimostrerebbe come l'ampiezza di tutela dei
figli naturali, in quel terzo comma, non dipenda da libere scelte
legislative, ma sia già determinata costituzionalmente: del che non
avrebbe tenuto conto questa Corte nella sentenza ricordata ab initio n.
54 del 1960).
2. - La difesa di Giovanni Battista Dellepiane, nelle deduzioni
depositate il 22 settembre 1967, riprende e sviluppa gli argomenti del
tribunale di Genova, già prospettati da essa nel giudizio di merito. E
mette soprattutto l'accento sull'irrazionalità d'una disciplina che
"antepone i diritti dei terzi parenti ai diritti di un figlio"... del
chiamato: un figlio al quale la Costituzione assicura, anche di fronte
a costoro, tutti i diritti dei legittimi, compreso il diritto al
mantenimento da parte del padre naturale.
La difesa delle controparti, nelle deduzioni presentate il 23
settembre 1967, si richiama invece alla sentenza del 1960 n. 54 della
Corte costituzionale, che avrebbe già risolto, nel senso del rigetto,
il "quesito" sottopostole ora dallo stesso tribunale di Genova. Il
quale del resto avrebbe frainteso il principio d'eguaglianza sostenendo
l'assimilazione, nel sistema successorio, del diritto del figlio
naturale a quello del figlio legittimo, cioè assimilando due posizioni
diverse; diversità risultante dall'art. 30 della Costituzione, norma
particolare su cui non può prevalere la norma generale dell'art. 3.
3. - Nella memoria depositata il 5 marzo 1969 la difesa di Giovanni
Battista Dellepiane risponde alle obiezioni delle controparti
concludendo che, quand'anche il terzo comma dell'art. 30 della
Costituzione si riferisse ai membri della famiglia legittima del de
cuius, gli artt. 467 e 577 del Codice civile sarebbero egualmente
illegittimi: l'art. 467, poiché esclude dalla rappresentazione il
figlio naturale "discriminando aprioristicamente sulla condizione di
figlio nato fuori del matrimonio" (art. 3 Cost.); l'art. 577, poiché
presuppone "tutti i possibili parenti del de cuius" al figlio, "della
cui rappresentazione si tratta".
Anche le controparti hanno presentato una memoria, il 7 marzo 1969.
Vi si osserva che la differenziazione tra figli legittimi e naturali è
mantenuta, dagli artt. 467 e 577, nei limiti della ragionevolezza:
l'istituto della rappresentazione si basa sul "presunto affetto" del de
cuius per i discendenti legittimi del vocato, affetto altrettanto
presumibilmente da escludere nei riguardi del discendente illegittimo
(il quale del resto non è parente del de cuius, mentre è proprio
l'art. 468 a richiedere' la parentela). Dalla rappresentazione, tutela
della sola famiglia legittima del vocato, il figlio naturale è escluso
allo stesso modo dell'adottivo. In conclusione la famiglia legittima
del genitore che non può e non vuole accettare l'eredità è proprio
quella in cui egli è nato (quella del suo ascendente) e che poi ha
accresciuto eventualmente col proprio matrimonio: perciò occorre tener
conto dei diritti di tutti i suoi componenti e in questo senso si
esprime il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione, anche per mezzo
dei lavori preparatori, quando accorda tutela al figlio naturale.
4. - Nella discussione orale si sono ribadite e chiarite le diverse
tesi.

Considerato in diritto:

1. - Sono stati denunciati gli artt. 467 e 577 del Codice civile
perché non riconoscono il diritto di rappresentazione ai figli
naturali di chi, figlio o fratello del de cuius, non abbia coniuge o
discendenti legittimi: le due norme contrasterebbero con gli artt. 3 e
30, comma terzo, della Costituzione.
La questione, che pure dette luogo a una lontana sentenza di
rigetto (n. 54 del 1960), è fondata.
Nella Costituzione non è riposto un astratto "favore" per i figli
naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera
della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La
garanzia dei diritti del figlio naturale è invece tutta spiegata nel
terzo comma, prima parte, dell'art. 30 per il caso in cui non urti
cogli interessi" dei membri della famiglia legittima": vale a dire che
l'intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la
protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione
del resto in parte avvenuta ante litteram ad es. con le norme del
Codice civile che disciplinano la situazione dei figli naturali, quanto
ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne deriva
che, per l'ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una
legiferazione speciale non è necessaria: infatti il figlio naturale
gode già in virtù dell'art. 30, di un'ampia protezione alla quale il
legislatore ordinario è vincolato, diversamente da quanto accade per
altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).
2. - Più precisamente la Costituzione garantisce al figlio
naturale (beninteso, riconosciuto o dichiarato), non una generica
difesa, ma "ogni" tutela giuridica e sociale: il che non può
intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di
figlio, vale a dire (semprecché non vi siano membri della famiglia
legittima) simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo
ai figli legittimi: in ogni campo, compreso evidentemente quello della
successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo status di figlio
(legittimo o naturale) ha, secondo i principi, rilevanza precisa (artt.
467 e segg., 536 e segg. del Cod. civile). Con ciò non si vuol dire
che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai
legittimi (ché anzi l'ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei
secondi dev'essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi
ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale
del legislatore ordinario); ma si riconosce tuttavia che
l'assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia
legittima. Cosicché ai fini del presente giudizio, dati i limiti nei
quali la questione è stata avanzata, resta innanzi tutto da stabilire
che cosa intenda, la norma costituzionale, per famiglia legittima.
La Corte ritiene ora, scostandosi dalla precedente sentenza, che
"famiglia legittima" sia quella costituitasi col matrimonio del padre
naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa
interpretazione conducono il linguaggio o il contenuto tanto delle
norme costituzionali quanto della legislazione ordinaria, oltrecché la
stessa sistematica del Codice civile.
3. - Infatti nell'art. 29 la garanzia costituzionale copre il
gruppo "società naturale" fondato sul matrimonio, quello, cioè, che,
nato da tale unione, riposa appunto sulla parità dei coniugi, anche
nel governo della famiglia, e sull'unità familiare (secondo comma
dello stesso art. 29): parità ed unità che non possono esigersi né
ipotizzarsi nei riguardi degli ascendenti o collaterali di chi ha
costituito col matrimonio una società naturale.
Del resto che solo del coniuge e dei discendenti si sia preoccupato
il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove la famiglia e i suoi
compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta inoltre
dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori
nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o
collaterali. Da questo quadro non è verosimile che sia uscito il terzo
comma dell'art. 30: anche qui, l'accenno alla famiglia legittima di chi
ha figli naturali, evidentemente, non comprende gli ascendenti o i
collaterali; poiché si contrappongono i figli nati fuori del
matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere
che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. visualizza testo argomento In tal senso depongono
inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che
sovrastano a un isolato indizio contrario.
4. - D'altra parte la stessa legislazione ordinaria, dinanzi a un
soggetto che abbia contratto matrimonio, rifugge dall'inquadrare nella
famiglia di lui tutto il gruppo degli ascendenti e dei collaterali;
anzi il Codice individua, dal punto di vista di tale soggetto riguardo
a costoro, più che un legame familiare un vincolo di parentela (ad es.
art. 102 e v. Titolo V), mentre circoscrive la famiglia alla comunità
che quegli ha costituito col suo matrimonio (ad es. art. 144 e rubrica
del capo VI e v. Titolo VI). Anche la norma che sembra comprendere nel
concetto di famiglia d'un coniuge il gruppo dei suoi ascendenti e
collaterali, in realtà ha un altro senso: l'art. 299, quarto comma,
parla di famiglia della moglie (che adotta il figlio del marito)
proprio perché allude alla situazione di lei prima del matrimonio e
astraendosi da esso. È d'altronde sintomatico come, a parte le
convivenze, perfino il documento detto "stato di famiglia" non registri
gli ascendenti e i collaterali di chi abbia contratto matrimonio.
Da ciò non si vuol dedurre che la famiglia legittima d'una persona
comprenda (come nello "stato di famiglia"), oltre al coniuge, solo i
figli "non coniugati" poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo
familiare; ma si trae piuttosto argomento per asserire che essa non
include mai né i collaterali né gli ascendenti. A livello
costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto è dovuta
protezione anche se hanno contratto matrimonio, cosi i figli legittimi
di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria
società coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art.
30, terzo comma, ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro
diritti la legge dovrà stabilire la compatibilità della tutela dei
così detti illegittimi.
5. - visualizza testo argomento In conclusione, se il genitore naturale non ha coniuge né
figli legittimi, manca una famiglia legittima nel senso dell'art. 30,
terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela garantita da
questa norma. In particolare, qualora la persona, che non può o non
vuole accettare l'eredità od il legato del proprio genitore o
fratello, non lasci e non abbia né coniuge né figli legittimi (e loro
discendenti che ne prendano il posto ex art. 469), al suo figlio
naturale deve riconoscersi il diritto di rappresentazione che
spetterebbe al legittimo; diritto che appartiene anche quando sussista
il coniuge del così rappresentato: infatti tra il figlio naturale e
tale coniuge non v'è contrasto di interessi da conciliare (ex art. 30
Cost.), dato che questi, a differenza del figlio naturale e dai
discendenti legittimi, non può subentrare per rappresentazione al
proprio coniuge.
Di conseguenza l'art. 467 del Codice civile, che sottrae quel
diritto al figlio naturale, deve dichiararsi illegittimo: anche perché
la norma costituzionale che si riferisce alle successioni (art. 42,
quarto comma), così generica com'è, non legittima l'arbitrio del
legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di legge.
Per giustificare la disposizione dell'art. 467 la dottrina ha
rilevato che, non essendovi "rapporto civile" tra il figlio naturale e
il genitore (il fratello) del proprio padre, sarebbe illogico un
acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo dal secondo. Ma
può rispondersi che l'affermazione non è rigorosa se si pensa, a
tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo
comma), all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale
del proprio figlio (art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela
che fra l'uno e l'altro ha introdotto lo stesso articolo 577, come si
notò anche durante la compilazione del Codice; inoltre, quali che
siano il fondamento e la natura della rappresentazione, in concreto
questa tutela gli interessi della famiglia (legittima) del mancato
erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti solo perché il
genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta
assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo,
mancando l'uno quei beni possono essere sottratti interamente
all'altro. Illogico semmai è consentire, con la norma denunciata, che
il legato, pur essendo acquisito ipso iure al patrimonio del legatario,
cioè alle aspettative dei figli naturali, ne possa uscire per sua
volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato sia
arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse
aspettative.
6. - visualizza testo argomento Dichiarata l'illegittimità dell'art. 467 si deve fare
altrettanto, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, per
l'art. 468; il quale riserva la successione per rappresentazione ai
soli discendenti di chi non può e non vuole accettare: siccome per
discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche
questa norma è incostituzionale poiché nega il diritto al figlio
naturale in assenza di discendenti legittimi del padre.
visualizza testo argomento L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale
del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasci né coniuge
né parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel
Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del figlio naturale
ed è stata emanata (si dice) aequitatis causa, proprio in sostituzione
di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'art.
577 è totalmente illegittimo, poiché risponde a un sistema
successorio che contrasta col diritto di rappresentazione del figlio
naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467,
quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano
discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577
succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi
fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del de cuius: il che non
si concili a col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con
l'art. 30 della Costituzione.
7. Superfluo aggiungere che, nei casi in cui il figlio naturale
succederà per rappresentazione, subentrerà nel "luogo e nel grado"
del suo genitore: insomma acquisterà la stessa quota ereditaria o gli
stessi beni legati che avrebbe avuto se fosse stato figlio legittimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 577 del Codice civile;
b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui
esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o
fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o
non abbia discendenti legittimi;
c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto
art. 467 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.

 
© 2006-2024 - Dipartimento Scienze Giuridiche - Università di Torino - Periodico registrato presso il Tribunale di Torino