Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0147 del 1969 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 147
SENTENZA 27 NOVEMBRE 1969

Deposito in cancelleria: 3 dicembre 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 10 dicembre 1969.
Pres. BRANCA - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 559,
terzo comma, 560, primo comma, e 561, secondo e terzo comma, del Codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1968 dal pretore di Orbetello nel
procedimento penale a carico di Rispoli Carmeia ed altro, iscritta al
n. 19 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1968 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Bartoli Maria Carla ed altro, iscritta
al n. 78 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 152 del 15 giugno 1968;
3) ordinanza emessa il 13 maggio 1968 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Corcella Anna ed altro, iscritta al n.
114 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 184 del 20 luglio 1968;
4) ordinanza emessa il 23 aprile 1968 dal pretore di Viareggio nel
procedimento penale a carico di Zappelli Levia ed altro, iscritta al n.
134 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
5) ordinanze emesse il 9 luglio 1968 dal pretore di Bologna e il 27
giugno 1968 dal pretore di Iglesias nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Anichini Carla ed altro e di Cannas Elisa
ed altro, iscritte ai nn. 162 e 181 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968;
6) ordinanza emessa il 20 settembre 1968 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Biffi Adriana ed altro, iscritta al n.
247 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969;
7) ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Pagura Giacomina ed altro, iscritta al
n. 4 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;
8) ordinanza emessa il 9 gennaio 1969 dal pretore di Latina nel
procedimento penale a carico di Giovannoni Aurora ed altro, iscritta al
n. 36 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;
9) ordinanze emesse il 25 gennaio 1969 dal tribunale di Lecce, il
20 gennaio 1969 dal tribunale di Monza, il 30 gennaio 1969 dal pretore
di Trieste, il 24 gennaio 1969 dal tribunale di Roma, il 17 gennaio
1969 dal pretore di Asti, il 1 febbraio 1969 dal pretore di Bologna, il
23 dicembre 1968 dal pretore di Torino, il 4 febbraio 1969 dal pretore
di Decimomannu, il 15 gennaio 1969 dal pretore di Napoli e il 14
gennaio 1969 dal pretore di Viareggio nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Manco Angelo, Aramini Martira, Ninchi Thea,
Mingazzini Giovannella, Passamai Silvana, Chedini Ilde, Gregorio
Silvana, Marongiu Purissima, De Rosa Renato, Caprari Argentina, Cecchi
Cianfranco, ed altri, iscritte ai nn. 46, 53, 54, 59, 60, 62, 65, 68,
72, 73 e 78 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
10) ordinanze emesse il 16 gennaio 1969 dal pretore di Frascati, il
19 dicembre 1968 dal pretore di Maglie, il 25 febbraio 1969 dal pretore
di Galatina e il 17 gennaio 1969 dal tribunale di Oristano nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Colella Maria, Tanieli
Francesca, Baglivo Marisa, Zedda Ralmondo, ed altri, iscritte ai nn.
75, 82, 91 e 92 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969;
11) ordinanze emesse il 10 febbraio 1969 dal tribunale di Oristano,
il 10 febbraio 1969 dal pretore di Taranto, il 26 febbraio 1969 dal
tribunale di Treviso e il 31 gennaio 1969 dal pretore di Canosa di
Puglia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pala
Giovanni Pasquale, Saracino Maria Teresa, Cavarretta Vincenzo, Pedone
Angela, ed altri, iscritte ai nn. 93,96 e 105 del Registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9
aprile 1969;
12) ordinanze emesse il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 6
marzo 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Mura Maria Laura, Stigliano Anna, ed altri,
iscritte ai nn. 115 e 116 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;
13) ordinanze emesse il 30 gennaio 1969 dal pretore di Roma, il 20
febbraio 1969 dal pretore di Napoli, il 28 febbraio 1969 dal tribunale
di Catanzaro e il 29 gennaio 1969 dal tribunale di Palermo nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Volpi Silvano, Perrotta
Antonio, Marino Rosina, Amarù Maria Catena, ed altri, iscritte ai nn.
114, 121, 122 e 126 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 aprile 1969;
14) ordinanze emesse il 13 febbraio 1969 dal pretore di Trieste, il
3 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 20 febbraio 1969 dal pretore di
Manduria, il 19 febbraio 1969 dal pretore di Codigoro, il 16 gennaio
1969 dal pretore di Bari, il 22 gennaio e il 20 febbraio 1969 dal
pretore di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Giardini Amelia, Lante della Rovere Angela, Mannucci Maria Renata,
Perrucci Lucia, Bellani Primo, Corriere Antonia, Baldini Claudia e
Toffolo Guerrino, Polzella Rauol, ed altri, iscritte ai nn. 132, 133,
134, 144, 146, 148, 153 e 154 del Registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969;
15) ordinanze emesse il 20 febbraio 1969 dal pretore di Manduria,
il 20 febbraio 1969 dal pretore di Roma, il 28 marzo 1969 dal pretore
di Altamura, il 27 febbraio 1969 dal tribunale di Torino, il 20 gennaio
1969 dal tribunale di Torino nei procedimenti penali rispettivamente a
carico di Albanese Benito, Marzullo Maria Letizia, Lovicario
Annunziata, Fausone Ada, Vero Annunziata, Lombardi Lorenzo, ed altri,
iscritte ai nn. 162, 168, 169, 175, 176 e 182 del Registro ordinanze
1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145
dell'11 giugno 1969;
16) ordinanze emesse il 28 marzo 1969 dal giudice istruttore del
tribunale di Firenze, il 6 febbraio 1969 dal pretore di Roma e il 10
aprile 1969 dal tribunale di Lagonegro nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Furino Antonio, Spadaro Corrado, Cavallo
Antonio, ed altri, iscritte ai nn. 184, 193 e 196 del Registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 18 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Baldini Claudia, Toffolo
Guerrino, Furino Antonio e di Igliori Massimo (parte civile nel
procedimento penale a carico di Angela Lante della Rovere);
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Fausto Gullo e Luigi Salerni, per la Baldini,
l'avv. Vincenzo Summa, per il Toffolo, l'avv. Pietro Lia, per il
Furino, e l'avv. Paolo Roscioni, per l'Igliori.

Ritenuto in fatto:

1. - Dai dispositivi delle cinquantuno ordinanze indicate in
epigrafe risultano sottoposte al controllo di questa Corte tre
disposizioni del Codice penale: l'art. 559, terzo comma, che stabilisce
la reclusione fino a due anni per la relazione adulterina; l'art. 560,
comma primo, che punisce con la stessa pena il marito che tenga una
concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove; e l'art. 561,
che nei commi secondo e terzo detta particolari discipline per i casi
di relazione adulterina e di concubinato commessi da coniugi legalmente
separati.
Comune a tutte le ordinanze è la denunzia della violazione del
principio di eguaglianza fra i coniugi - e, quindi, dell'art. 29 e,
secondo alcune di esse, anche dell'art. 3 della Costituzione - nella
quale le citate disposizioni incorrerebbero a causa del diverso
trattamento fatto alla moglie ed al marito in materia di violazione del
dovere di fedeltà coniugale e dell'assoluta mancanza di una
qualsivoglia ragione che tale diversità possa giustificare in funzione
dell'unità della famiglia.
2. - In particolare, le ordinanze emesse dopo la pubblicazione
della sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 con la quale venne
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 primo comma,
del Codice penale, relativo al reato di adulterio, illustrano la non
manifesta infondatezza della questione concernente la relazione
adulterina od il concubinato o l'una e l'altro facendo richiamo ai
principi enunciati dalla Corte in occasione di quella decisione. i
quali validamente dimostrerebbero che parimenti illegittima è la
disparità di trattamento derivante dalla ben diversa configurazione
del reato di relazione adulterina e del reato di concubinato. A tal
proposito, mentre qualche ordinanza (così l'ordinanza 9 gennaio 1969
del pretore di Latina) sostiene che già il "tenere una concubina", in
quanto implica una piena stabilità del rapporto illecito, è cosa
diversa dalla "relazione adulterina", tutti i provvedimenti di
rimessione sottolineano che la donna sposata è punita quali che siano
le modalità di svolgimento della relazione estraconiugale, laddove il
marito incorre nella sanzione penale solo se la relazione abbia luogo
"nella casa coniugale o notoriamente altrove": le disposizioni
impugnate darebbero luogo, in tal modo, ad una diversità di
disciplina, per effetto della quale identiche violazioni del dovere di
fedeltà coniugale sono penalmente rilevanti per la donna, irrilevanti
per l'uomo, e tale disparità non potrebbe essere giustificata in
nessun modo come strumento di garanzia di quella unità familiare che
secondo la Costituzione è il solo legittimo limite dell'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi.
Anche un giudice (cfr. ord. 25 febbraio 1969 del pretore di
Galatina) che non condivide le ragioni che indussero la Corte alla
dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 559 esprime,
tuttavia, l'avviso che dopo la sentenza n. 126 del 1968 i principi ivi
affermati devono essere portati alle loro logiche conseguenze e che
pertanto la diversa disciplina giuridica della relazione adulterina e
del concubinato deve essere valutata come espressione di una non
legittima discriminazione fra moglie e marito.
3. - Alcune delle ordinanze di rimessione si pongono il problema
del rapporto fra il reato di adulterio, già dichiarato illegittimo, ed
il reato di relazione adulterina. A tal proposito, mentre il pretore di
Canosa (ord. 31 gennaio 1969), nel sollevare la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560, ritiene che oramai la
relazione adulterina "quale reiterazione di atti penalmente
irrilevanti" abbia perduto a sua volta ogni rilevanza penale, qualche
altro giudice (pretore di Latina, ord. 9 gennaio 1969; pretore di
Decimomannu, ord. 4 febbraio 1969) prospetta la tesi che il terzo comma
dell'art. 559 disciplini un'aggravante del reato di adulterio ed in
ciò ravvisa un ulteriore motivo di illegittimità, non potendo
sussistere la punibilità di un'aggravante di un fatto che la legge
ormai non prevede più come reato. Il pretore di Roma, infine, facendo
salvo il problema concernente l'attuale vigenza del terzo comma
dell'art. 559, dichiara di proporre la relativa questione di
legittimità costituzionale perché sia soddisfatta l'esigenza di una
pronunzia vincolante per tutti i giudici (ord. 30 gennaio e 6 febbraio
1969).
4. - Due ordinanze del pretore di Roma (6 febbraio e 20 febbraio
1969), dopo aver motivato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 560 sotto il profilo della violazione del principio di
eguaglianza, osservano che a norma dell'art. 29 della Costituzione è
compito del legislatore rimuovere ogni ostacolo alla composizione di
situazioni di conflitto insorte nell'ambito familiare, di tal che la
stessa rilevanza penale della violazione dell'obbligo di fedeltà si
rivelerebbe del tutto ingiustificata: la proposizione dell'istanza
punitiva e l'eventuale condanna di uno dei coniugi potrebbero, infatti,
compromettere irrimediabilmente l'esistenza della comunità familiare.
5. - Per quanto riguarda i reati di relazione adulterina e di
concubinato commessi da un coniuge legalmente separato, un'ordinanza
del pretore di Viareggio (23 aprile 1968) denuncia "il sistema delle
norme di cui agli artt. 559 e 561, ultima parte, del codice penale" ed
osserva in proposito che, intervenuta la separazione, l'unità della
famiglia è già infranta e perciò non può essere invocata come
valida giustificazione della disparità di trattamento fra moglie e
marito. Analoghe considerazioni sono svolte dal pretore di Genova (ord.
5 dicembre 1968), il quale, dopo aver sostenuto che in via generale la
diversità fra relazione adulterina e concubinato è illegittima,
afferma che in caso di separazione a maggior ragione non può essere
invocato il limite consentito dalla salvaguardia dell'unità familiare
previsto dall'art. 29 della Costituzione e conclude rimettendo a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 559 che
dell'art. 561 del codice penale.
6. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente comunicate,
notificate e pubblicate.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti: a) il dott. Antonio
Furino nel giudizio promosso con ordinanza 28 marzo 1969 del Giudice
istruttore del tribunale di Firenze; b) la signora Claudia Baldini ed
il signor Guerrino Toffolo nel giudizio promosso con ordinanza 22
gennaio 1969 del pretore di Roma; c) il dott. Massimo Igliori nel
giudizio promosso con ordinanza 3 febbraio 1969 del pretore di Roma.
Secondo la difesa del Furino (deduzioni del 30 aprile 1969),
rispetto alla relazione adulterina ed al concubinato si verifica la
stessa disparità di trattamento che prima della sentenza 126 della
Corte costituzionale esisteva fra adulterio della moglie e adulterio
del marito: permane, cioè, una inammissibile diseguaglianza che non
trova riscontro nell'attuale realtà sociale e che finisce per incidere
negativamente sulla unità familiare.
La difesa della Baldini (deduzioni del 9 giugno 1969) mette in
evidenza che, prima della dichiarazione di illegittimità del primo
comma, l'art. 559 del Codice penale, valutato congiuntamente con l'art.
81, puniva l'adulterio semplice, la relazione adulterina e l'adulterio
continuato con pene di crescente gravità: rispettivamente, nel massimo
della pena, con uno, due e tre anni di reclusione. Ciò dimostrerebbe
che il legislatore ha considerato il reato di adulterio in modo
unitario, ritenendo che la relazione adulterina costituisca un fatto
meno grave della condotta della donna coniugata che, sino al limite
della prostituzione, si conceda ripetutamente ad uomini diversi: di
conseguenza l'art. 559 del Codice penale non poteva venir meno in una
delle sue parti senza dar luogo a disparità di trattamento ancora più
gravi ed ingiuste di quelle derivanti dall'applicazione della norma
nella sua integrità. Secondo la stessa difesa, inoltre, la
diseguaglianza fra marito e moglie determinata dal terzo comma
dell'art. 559 e dall'art. 560 sarebbe stata accentuata notevolmente
dalla interpretazione giurisprudenziale concernente gli elementi
necessari per la sussistenza dell'uno o dell'altro reato.
Considerazioni analoghe sono svolte nelle deduzioni difensive (9
giugno 1969) del signor Toffolo.
Nell'atto di costituzione del 10 giugno 1969, il dott. Igliori,
parte civile nel procedimento per relazione adulterina a carico di
Angela Lante della Rovere, sostiene che la lettera dell'articolo 559
non implicherebbe una diversità di trattamento fra i due coniugi,
giacché se è vero che il reato di concubinato postula la notorietà
del mantenimento della concubina "altrove", è altrettanto vero che il
concetto di relazione adulterina non esclude, di per sé, la notorietà
della relazione stessa. Si osserva ad ogni modo che la pretesa
diversità di trattamento sarebbe determinata solo dalla presenza
dell'avverbio "notoriamente" nel testo dell'art. 560: eliminato tale
avverbio, non vi sarebbe più differenza fra relazione adulterina e
concubinato.
Nell'udienza pubblica le parti hanno illustrato le rispettive tesi
e conclusioni.

Considerato in diritto:

1. - Le ordinanze di rimessione - denunziando gli articoli 559,
terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo comma (concubinato)
del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione -
propongono identiche o connesse questioni di legittimità
costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi
nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Alcuni dei giudici a quo e, nella discussione orale, una delle
parti in causa hanno sostenuto che alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale del primo comma dell'art. 559 del Codice penale,
pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa
Corte, andrebbe riconosciuto l'effetto di una immediata caducazione o,
quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimità
costituzionale del terzo comma dello stesso articolo. Tale tesi, basata
sulla premessa che nel sistema dell'art. 559 la relazione adulterina
sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o come particolare
ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere disattesa
perché, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta,
invece, di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò
risulta dalla diversità della fattispecie prevista dalla norma
indicata, che non si esaurisce in una semplice ripetizione di singoli
atti di adulterio, ed è confermato dalla circostanza che la pena
stabilita dalla legge non è differenziata, nel minimo, da quella che
colpiva il reato di adulterio.
3. - Due ordinanze del pretore di Roma (n. 114 e n. 193 del 1969)
denunciano l'art. 560 del Codice penale, oltre che in riferimento al
principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il profilo della
violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda
all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice,
infatti, la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà
coniugale comprometterebbe la esistenza stessa della comunità
familiare, messa in pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e
dall'eventuale condanna di uno dei coniugi.
La Corte ritiene che la questione proposta in tali termini non
possa essere accolta. Ed infatti, se è vero che l'art. 29 della
Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da sacrificare
a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche l'eguaglianza
fra i coniugi) e se è indubbio che il legislatore ordinario non può
dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, è
altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità
gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale
devono essere presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere
anche una funzione preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa
il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto
storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia
necessario disporre anche misure penali.
4. - La discrezionalità politica del legislatore, tuttavia, non
può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'articolo 29, secondo
comma, della Costituzione. Ed è alla stregua di tale principio che
l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione
deve essere ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il
primo ed il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, la residua
disciplina contenuta nel terzo comma (relazione adulterina) e quella
dettata dal primo comma dell'art. 560 (concubinato) - disposizioni
entrambe impugnate - pongano in essere una non consentita disparità di
trattamento fra marito e moglie.
5. - A tal proposito è di fondamentale importanza la constatazione
che relazione adulterina e concubinato sono reati fra loro
strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla questione se
l'espressione "tenere una concubina" usata nel primo comma dell'art.
560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della
punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una
donna diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza
fra i due delitti è sufficiente la circostanza che per il reato di
concubinato è necessario che la consumazione abbia luogo "nella casa
coniugale o notoriamente altrove", mentre per la relazione adulterina
appaiono del tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che è
quanto dire che quelle violazioni della fedeltà coniugale che sono
necessarie e sufficienti ad integrare il reato di relazione adulterina
imputabile alla moglie non bastano, se commesse dal marito, a renderlo
colpevole di concubinato. E se identici comportamenti sono penalmente
rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per l'altro, bisogna
concludere che le disposizioni impugnate dettano una disciplina
differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge
(art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà
coniugale.
6. - Per giustificare validamente sul piano costituzionale la
riscontrata diversità di trattamento non possono essere prese in
considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con
l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.
visualizza testo argomento La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del
controllo di legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi
conferiti o imposti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far
riferimento non già all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed
ha interpretato quest'ultima disposizione (sentenza n. 127 dello stesso
anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone che la
disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite della unità
della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per
la donna. Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale
nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal
matrimonio è vietato al legislatore di dar rilievo a ragioni di
differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unità. Per
la materia qui in esame non possono, perciò, spiegare influenza tutte
quelle valutazioni che si connettano alla supposta maggior gravità
della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della
società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna. Tutto il
sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del Codice penale - come in
occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di
adulterio la Corte ebbe già ad osservare - reca l'impronta di un'epoca
nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale
dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità
nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte
verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo
abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile
della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina,
quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il
sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di
tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano
giustificate dall'unità familiare: vale a dire dall'unico limite che
la Costituzione prevede.
A quest'ultimo proposito la Corte non può non confermare, per
quanto concerne le attuali questioni, quanto fu detto in entrambe le
ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il trattamento più
severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per l'infedeltà
del marito (e, cioè, proprio la disparità di trattamento) può
addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso
è certo che non è possibile considerarlo come finalizzato alla tutela
della sua unità. Per giungere ad opposta conclusione non è certo
pertinente affermare che la punizione della moglie fedifraga risponde
all'esigenza di salvaguardare la famiglia. Poiché la tutela di tale
esigenza deve necessariamente coordinarsi col principio di eguaglianza,
occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito che la relazione
adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una
fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del
nucleo familiare. Ma è sufficiente enunciare questa ipotesi di
giustificazione per coglierne l'assoluta irrazionalità.
7. - A conclusione di quanto fin qui si è detto, si deve
riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 del Codice penale, poiché
punisce la moglie anche per fatt; che se commessi dal marito sono
penalmente irrilevanti, è costituzionalmente illegittimo. Ma la
dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma
dell'art. 560, sia perché è il concorso di entrambe le norme penali
che dà vita, a causa dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose
in esse contemplate, ad una non consentita disparità di trattamento
fra moglie e marito, sia perché, ove fosse annullata la sola
previsione della relazione adulterina della moglie, l'ordinamento
verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla
infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione
del principio di eguaglianza.
In relazione a quanto si è detto nel n. 3, è opportuno rilevare
che, derivando l'illegittimità delle due disposizioni dalla disparità
di trattamento dei coniugi, il legislatore conserva, nell'ambito della
sua discrezionalità politica, il potere di stabilire se ed in quali
ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba costituire
reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a
dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.
8. - All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.
559 e del primo comma dell'art. 560 del Codice penale è conseguenziale
- e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 - l'illegittimità delle seguenti disposizioni dello stesso Codice:
1) art. 559, comma quarto; 2) art. 560, commi secondo e terzo; 3) art.
561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto
dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563.
9. - In conseguenza delle pronuncie di cui innanzi è assorbita la
questione, sollevata da qualcuna delle ordinanze di rimessione,
concernente la disciplina dettata dal combinato disposto dell'art. 559,
comma terzo, e 561 del Codice penale per i coniugi legalmente separati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma
terzo, e 560, comma primo, del Codice penale;
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la
illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso
Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e
terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla
perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il
delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art.
563.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

 
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