Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0043 del 1970 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 223/1967 art.2 comma 1 comma 2:
-Argomento sistematico: a) della sedes materiae (argomento topografico)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.48:
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 43
SENTENZA 12 MARZO 1970

Deposito in cancelleria: 23 marzo 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 76 del 25 marzo 1970.
Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
- Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. PAOLO ROSSI Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 2, del
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dalla
Corte d'appello di Milano su ricorso di Hugony Serenella, iscritta al
n. 81 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - La Corte di appello di Milano, il 3 dicembre 1968, ha
denunciato per illegittimità costituzionale l'art. 2 del d.P.R.20
marzo 1967, n. 223, che esclude dall'elettorato attivo i commercianti
falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni
dalla sentenza che lo ha dichiarato: nell'ordinanza, a sostegno della
denuncia, si sono invocati gli articoli 48 e 3 della Costituzione.
2. - La Corte di Milano ha escluso anzitutto che quella del fallito
possa rientrare nella figura dell'incapacità civile menzionata nel
predetto art. 48, al comma terzo, come causa legittima di esclusione
dall'elettorato attivo; ha affermato che la norma invocata non si può
giustificare nemmeno con l'assunto che i commercianti falliti versino
in una condizione di indegnità, altra causa di esclusione dal diritto
di voto consentita dalla Costituzione, perché essa ammette
l'indegnità anche quando l'insolvenza accertata dalla sentenza
dichiarativa di fallimento non è dipesa da fatti imputabili al
commerciante; ha osservato poi che, se la ragione del giudizio di
indegnità sta nell'opinione che, dal punto di vista etico, meriti
riprovazione il cittadino che non abbia tenuto fede agli impegni
assunti, anche per le gravi conseguenze che possono derivarne
all'economia privata e a quella pubblica, la stessa ragione dovrebbe
valere per il debitore insolvente che non sia imprenditore commerciale
o che sia piccolo debitore, esclusi invece dalle disposizioni sul
fallimento, cosicché la norma invocata viola il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; ha infine ritenuto
non riuscito il tentativo della dottrina che ha ricollegato
l'indegnità del fallito al fatto che egli rimane momentaneamente
inerte nel campo del lavoro, di fondamentale importanza nell'attuale
organizzazione sociale, perché non sempre il fallito si sottrae
volontariamente al dovere di lavorare e perché lo stato di fallimento
non gli impedisce di dedicarsi ad una attività lavorativa, se è
diversa da quella inerente all'esercizio di una impresa commerciale.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
giudizio, ha obiettato che la Corte di Milano ha, in sostanza,
criticato la inadeguatezza della norma alla situazione di fatto, la sua
inopportunità, il suo contrasto con la coscienza sociale, ma non la
difformità dal principio di cui all'art. 48 della Costituzione.
Secondo il Presidente del Consiglio, l'incapacità civile,
considerata da questo articolo, può essere anche una ridotta o
limitata capacità giuridica, avendo la Costituzione rimesso al
legislatore ordinario il compito di determinare le singole
fattispecie.
Il legislatore ha esercitato questo potere, e la scelta da lui
compiuta non è suscettibile di sindacato costituzionale se non in
quanto urti contro altre norme della Costituzione. Non conta che la
legge, disponendo l'automatica cessazione dell'incapacità ove lo stato
di fallimento si protragga per oltre un quinquennio dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento, non ha fatto coincidere
l'incapacità del fallito all'elettorato con quella civile: il termine
è stato stabilito in considerazione del fatto che la durata del
processo fallimentare non dipende sostanzialmente dalla volontà del
fallito e dovevasi proporzionare la misura adottata al diverso grado di
riprovazione che presenta la situazione di fallito rispetto agli altri
casi considerati.
Non è stato violato il principio di eguaglianza, perché gli
imprenditori costituiscono una categoria di cittadini obiettivamente
diversa dalle altre: l'insolvenza di chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello
scambio provoca, nell'economia privata e pubblica, conseguenze dannose
più rimarchevoli di quelle che derivano dall'insolvenza di chi non è
imprenditore.
4. - All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentante
dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le conclusioni già
prese.

Considerato in diritto:

1. - La disposizione denunciata dalla Corte di Milano risulta dalla
inserzione in un testo unico compilatorio dei precetti contenuti
nell'art. 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058: può quindi
dare adito ad una questione di legittimità costituzionale secondo
quanto ha deciso questa Corte nella sentenza 20 marzo 1969, n. 46.
2. - Il merito della causa va esaminato anzitutto avendo presente
l'iter formativo dell'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Questo articolo, nella sua formulazione originaria, contemplava
soltanto limitazioni del diritto di voto a causa di incapacità civile
o per effetto di sentenza penale irrevocabile. Il 21 aprile 1947 venne
però presentato all'Assemblea costituente un disegno di legge
ordinaria sulla disciplina dell'elettorato attivo, che contemplava casi
di esclusione dal voto per indegnità morale; e, durante il suo esame
da parte della commissione referente, si rilevò che si sarebbe potuto
mantenere questa terza categoria di esclusione dal voto solo se il
testo del progetto di Costituzione l'avesse ricompresa nella sua
formulazione definitiva. Nella seduta del 21 maggio 1947, nel corso
della discussione di tale progetto, il presidente della su indicata
commissione prospettò all'Assemblea il contrasto con il testo del
disegno di legge. Rinviata la discussione al giorno successivo, il
relatore del testo costituzionale prospettò la necessità di metterlo
in perfetto accordo con la futura legge elettorale; rilevò la
difformità che ne sarebbe derivata nei riguardi dei commercianti
falliti e opinò che, se alla disposizione della Costituzione che
doveva regolare la materia, si fosse aggiunta la categoria dei casi di
indegnità morale, si sarebbero potuti e dovuti comprendere anche i
"cittadini che non hanno fatto onore ai loro impegni". L'aggiunta fu
approvata nello stesso giorno, e il testo del progetto costituzionale
divenne l'attuale art. 48; parallelamente la stessa Assemblea
costituente il 24 settembre 1947 approvò la norma del disegno di legge
sull'elettorato attivo, ora in discussione, in una formulazione che
manteneva l'ipotesi di indegnità morale fra le cause di incapacità
all'elettorato attivo. Il disegno di legge divenne la legge 7 ottobre
1947, n. 1058.
La modificazione apportata al testo del progetto costituzionale
segna indubbiamente adesione dell'Assemblea costituente ai criteri
adottati nel disegno di legge ordinaria; e la Assemblea ebbe a ribadire
tale adesione quando approvò la legge ordinaria in esame, la quale, a
sua volta, deve perciò intendersi che rispecchi i criteri normativi
adottati nella sede costituente. visualizza testo argomento È chiaro cioè che l'Assemblea intese
dare alla nozione di indegnità morale un significato che comprendesse
la qualità di fallito, e via via si andasse attenuando in
corrispondenza al giusto grado di valutazione che deve darsi alla
qualità stessa; non certo parificabile al grado di indegnità morale
di altre ipotesi di privazione del diritto elettorale, ma, intesa nella
sua caratteristica concreta, assimilabile quoad litteram ad una
indegnità morale sia pure considerata nella più lieve delle
sfumature.
3. - L'art. 48 della Costituzione, è vero, rimise alla legge
ordinaria l'individuazione dei casi di indegnità che legittimano
l'esclusione dal diritto elettorale; ma, diversamente da quanto
sostiene l'Avvocatura dello Stato, la Corte non tocca la
discrezionalità che accompagna l'esercizio della potestà legislativa
quando accerta se la norma impugnata è coerente alle tendenze
affiorate durante il dibattito svolto in sede di formulazione della
norma costituzionale alla quale si doveva adeguare, e soprattutto
quando verifica se quella norma corrisponde al concetto di indegnità
morale così come, in una variabilità di contenuto, può essere
delineato.
La realtà è che, almeno nell'ordinamento attuale, il fallito
subisce una diminuzione nella sua capacità che prescinde dalle ragioni
del dissesto e ha base in una sfiducia dell'ordine giuridico verso la
sua persona: si può inoltre ricordare che il fallito viene iscritto in
un albo pubblico, che alcuni suoi atti sono colpiti da presunzione di
frode sia pure iuris tantum, e che non può assumere alcuni uffici
determinati dalla legge, né svolgere alcune professioni da essa pure
precisate e, secondo l'opinione comune, quegli altri uffici e quelle
altre professioni per la cui esplicazione si richiede il possesso dei
diritti civili. E pure in tali casi si prescinde dalla indagine sulle
cause del fallimento.
visualizza testo argomento Non è irrazionale dunque che, senza aver riguardo ai fatti che
hanno determinato il dissesto, si privi il fallito anche della
capacità elettorale, sotto la specie dell'indegnità, perché
l'elettorato, attenendo a diritti attribuiti nell'interesse generale,
presuppone nel cittadino qualità adeguate all'altissima portata civica
del suo contenuto: deve ricordarsi che v'è perfetta coincidenza tra
capacità elettorale attiva e capacità elettorale passiva, onde la
prima va attribuita solo se può attribuirsi la seconda.
L'incapacità termina con la cessazione del fallimento e comunque
non può durare oltre i cinque anni dalla data della sentenza che ebbe
a dichiararlo. Siffatta limitazione temporale non contraddice, come
sostiene la Corte d'appello di Milano, all'apprezzamento sfavorevole
delle qualità del fallito che la legge trae dalla dichiarazione di
fallimento: dimostra soltanto che l'ordinamento non vuole fargli
gravare le conseguenze del protrarsi della durata del fallimento, che
egli non può abbreviare, non avendo poteri d'impulso processuale. Vero
è che quel termine può concludersi, rispetto all'imputato di
bancarotta fraudolenta, ove il procedimento penale, nel quinquennio,
non si sia ancora definito; ma l'argomento non ha rilievo speciale,
data la presunzione di non colpevolezza che assiste, in tal caso, il
fallito fino alla condanna definitiva.
4. - Non convince l'assunto che la norma denunciata leda il
principio di parità avuto riguardo alla situazione fatta
all'insolvenza del fallito nel confronto con quella del piccolo
imprenditore e con la insolvenza civile: unico argomento al quale la
corte di appello affida il sostegno del suo dubbio con riferimento a
quel principio.
L'ordinamento ha escluso dal fallimento il piccolo imprenditore e
l'insolvente civile a seguito di una valutazione di politica
economico-sociale e di opportunità giuridica, che non può essere
ripetuta in questa sede.
Non può, del resto, omettersi di rilevare che l'insolvenza civile
produce al dissestato soltanto svantaggi relativi a singoli rapporti
obbligatori; non provoca alcune delle conseguenze che sopra si sono
sinteticamente delineate; e soprattutto non agevola la pauliana con
presunzioni di frode, sia pure relative, e rispetto soltanto ad alcuni
atti. Ciò deve necessariamente influire sulla configurazione delle
qualità soggettive dell'insolvente civile; visualizza testo argomento e la distinzione che la
norma denunciata pone in essere fra il commerciante fallito, da un
lato, e il piccolo imprenditore o il non commerciante insolvente
dall'altro, altro non è quindi se non la rifrazione di una
indiscutibile diversità di fatto nelle posizioni che il piccolo
imprenditore o il non commerciante occupano in confronto al
commerciante fallito, nella cornice dell'ordinamento economico
generale. Può pertanto ritenersi ragionevole, posto che essa dipende,
a sua volta, dalla particolare nozione dell'insolvenza civile
meditatamente accolta dall'ordinamento, e dal fatto che l'ordinamento
come si suol dire, vuole suscitare, nel commerciante soggetto al
fallimento, l'interesse ad evitare che la sua impresa cada in crisi e,
quando la crisi si manifesti, l'interesse a porvi riparo prima che
provochi pregiudizio, oltre che nel ceto dei creditori, nel sistema
creditizio, fondamento della vita del commercio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, contenente il
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo,
proposta dalla Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 3 dicembre
1968, in riferimento agli artt. 3 e 48 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

 
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