Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0046 del 1970 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: codice penale art.570 comma 1:
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29:
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)

N. 46
SENTENZA 12 MARZO 1970

Deposito in cancelleria: 23 marzo 1970.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 76 del 25 marzo 1970.
Pres. BRANCA - Rel. MORTATI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
- Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE -
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 570,
primo comma, del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1968 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Pisano Duilio, iscritta al n. 116 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della
Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Crispo Michele ed altro, iscritta al n.
152 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Visti gli atti di costituzione di Pisano Duilio e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento penale iniziato contro tale
Pisano Duilio per il delitto di cui all'art. 570, prima parte, del
codice penale, commesso ai danni del coniuge con l'abbandono del
domicilio domestico, il pretore di Roma, su conforme istanza della
difesa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 570 predetto, nella parte in cui stabilisce la
perseguibilità d'ufficio del reato, in riferimento all'art. 29 della
Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza si afferma che il detto art. 29 ha
inteso superare la strumentalizzazione della famiglia, quale comunità
collegata al perseguimento degli interessi di regime, ed accettare,
invece, come principio fondamentale, quello dell'autonomia familiare
come realtà immanente nella società, alla quale l'ordinamento dello
Stato è, per alcuni versi, condizionato.
Dal riconoscimento della famiglia così configurata il pretore
deduce che l'intervento dello Stato nell'ambito dei rapporti familiari
non può operare altro che in funzione di limite all'esplicazione di
tale autonomia, e soltanto in quanto i fini che il nucleo persegue
risultino contrastanti con gli interessi dello Stato. In particolare, i
limiti che gli organi pubblici possono porre all'autonomia della
famiglia sono soltanto quelli che si ricavano dallo stesso art. 29,
cioè il rispetto del principio di eguaglianza dei coniugi e dell'altro
dell'unità familiare. Contraria a quest'ultima finalità si palesa la
norma dell'art. 570 (introdotta per la prima volta dal legislatore
fascista) perché, reprimendo in modo definitivo il comportamento
antigiuridico di un membro della famiglia, e sottraendo ai soggetti
direttamente lesi un jus poenitendi, giunge al risultato di
pregiudicare la ricomposizione del nucleo familiare cui sarebbe
possibile giungere con una successiva riconciliazione dei coniugi. Una
siffatta esigenza ha invece avvertita il legislatore repubblicano
quando ha sancito, a modifica del codice Rocco, la perseguibilità a
querela delle lesioni prodotte ai danni del coniuge.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 31 agosto 1968.
Avanti la Corte costituzionale si è costituito, per l'imputato
Pisano, l'avv. Nicola Catalano il quale, nella sua memoria, mette in
luce le particolarità del caso che ha dato luogo al giudizio a quo: si
tratta infatti di un contrasto sorto fra due coniugi e già composto
prima della celebrazione del dibattimento, che ha dovuto egualmente
aver luogo appunto a causa della procedibilità d'ufficio del reato.
Aderendo ai motivi enunciati nell'ordinanza del pretore, e con
riferimento solo al caso della sottrazione agli obblighi di assistenza
inerenti alla qualità di coniuge, la difesa del Pisano riafferma che
l'art. 570 è in contrasto col principio sancito dall'art. 29 della
Costituzione. Quest'articolo, nel definire la famiglia come "società
naturale", ha certamente inteso (quale che sia il significato voluto
attribuire a detta espressione, di ordinamento preesistente o non allo
Stato) porre un limite all'intervento statale nell'ambito di essa. Se
tale è il senso dell'articolo in parola, come risulta anche dai lavori
dell'Assemblea costituente, non è dubbio, che la procedibilità
d'ufficio del reato in questione, ponendo un'ingiustificata ingerenza
dello Stato nei confronti del nucleo familiare, contrasta con la
garanzia che la Costituzione ne ha dato.
Richiamato il clima ideologico in cui il codice penale fu elaborato
e la dottrina giuridica che si è occupata di questa previsione di
reato, il difensore argomenta anche per sostenere che la procedibilità
d'ufficio dell'art. 570, oltre che violazione dell'autonomia della
famiglia, costituisce anche un attentato alla sua unità. Infatti
questa norma spesso fa sorgere un impedimento alla riconciliazione dei
coniugi, che sono del tutto impotenti di fronte al proseguimento
dell'azione penale, anche quando è venuto meno ogni loro interesse a
coltivarla, come è dimostrato proprio dalle particolarità della
vicenda sub judice.
Conclude chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 570.
2. - Analoga questione è stata sollevata, nel corso del
procedimento penale pendente contro Crispo Michele e Loseggio Maria,
anche dal pretore di Torino il quale, nell'ordinanza del 13 febbraio
1969, dopo avere richiamato i motivi addotti nell'ordinanza del pretore
di Roma di cui sopra, osserva che l'art. 570, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui prevede la punibilità d'ufficio ed in
quella che esclude l'estinzione del reato a seguito di riconciliazione
fra i coniugi, appare contrastare col secondo comma dell'art. 29 della
Costituzione.
Posto che questa norma stabilisce come unico limite
all'affermazione dell'eguaglianza dei coniugi la necessità della
tutela dell'unità familiare, il pretore osserva che, quando lo
equilibrio familiare è in crisi per un fatto che rientra nella
previsione dell'art. 570, primo comma, codice penale, l'inizio di un
procedimento penale ex officio ostacola l'eventuale riconciliazione dei
coniugi o, ove questa si sia già realizzata, è suscettibile di
comprometterne il mantenimento, in quanto richiama necessariamente in
vita fatti superati, ma suscettibili di dar vita a nuove controversie.
Osserva altresì che in fattispecie meno rilevanti (come nel caso
dell'art. 641 c.p.), proprio in omaggio all'autonomia dei privati,
l'adempimento dell'obbligazione prima della condanna estingue il reato.
Particolarmente grave appare al pretore la contraddizione fra il
disposto dell'art. 570 e quello di altri articoli (581, 582, 612, 594
ecc.) che prevedendo, nello stesso ordine di rapporti familiari, fatti
che raggiungono limiti di intollerabilità particolare, sanciscono la
loro perseguibilità solo a querela di parte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 21 maggio 1969.
Avanti la Corte è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale,
nell'atto di intervento depositato il 9 giugno 1969, eccepisce innanzi
tutto che la questione è inammissibile poiché il pretore non ha
precisato sotto quale profilo sarebbe rilevante rispetto al
procedimento penale in corso e non ha indicato l'attività materiale
delittuosa degli imputati, in considerazione della quale sarebbe stata
loro contestata la violazione dell'art. 570 del codice penale.
Passando quindi ad esaminare i motivi dedotti nell'ordinanza di
rimessione, l'Avvocatura osserva che la questione è infondata e
richiama innanzi tutto la sentenza n. 107 del 4 dicembre 1964 con la
quale la Corte dichiarò non fondata una diversa questione proposta nei
confronti dell'art. 570 del codice penale.
In relazione ai profili dedotti, sottolinea che il riconoscimento
dei diritti della famiglia come "società naturale fondata sul
matrimonio" non conduce a ritenere che nel nostro ordinamento giuridico
l'istituto familiare sia stato considerato avulso dall'ordinamento
statuale, di talché il legislatore ordinario sia tenuto a
disinteressarsi del suo funzionamento.
Dopo avere notato come il reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare sia previsto da tutte le legislazioni moderne,
l'Avvocatura viene a trattare della perseguibilità d'ufficio di esso,
e, dalla considerazione che la maggior parte dei reati contro la
famiglia sono così perseguibili, deduce che l'oggettività giuridica
del reato è irrilevante ai fini della procedibilità a querela o
d'ufficio: se infatti la procedibilità a querela di alcuni reati
contro la famiglia fosse determinata dalla necessità di evitare che
l'intervento del magistero punitivo operi come elemento disgregatore
dell'unità familiare, non si spiegherebbe perché detta esigenza non
debba valere nei riguardi di tutti i reati in questione.
In conclusione, secondo l'Avvocatura, la perseguibilità a querela
di determinate fattispecie criminose, come pure la eventuale previsione
della riconciliazione fra i coniugi come causa di estinzione di
determinati reati, deve costituire oggetto di una complessa valutazione
di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore,
nella quale possono esercitare peso decisivo (come nel caso in esame)
la situazione in cui versa di norma il soggetto passivo del reato e la
spiccata rilevanza sociale degli interessi lesi.
Nella memoria presentata il 15 gennaio 1970, l'Avvocatura ribadisce
queste tesi senza aggiungere osservazioni nuove.

Considerato in diritto:

Le due cause, riguardando la stessa questione, vanno riunite e
decise con unica sentenza.
1. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio promosso
con l'ordinanza del pretore di Torino, ha proposto in via preliminare
l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata, ritenendo
che manchi nella specie la determinazione dell'attività materiale
delittuosa degli imputati ricadenti sotto il denunciato art. 570 del
codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
L'eccezione è infondata essendo sufficiente, al fine dell'accertamento
della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti
dall'ordinanza il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio pel
reato in ordine al quale la questione è sollevata.
2. - Il dubbio sulla costituzionalità del primo comma dell'art.
570 è fondato sull'opinione che la perseguibilità di ufficio del
reato di omesso adempimento degli obblighi di assistenza familiare,
quale ivi disposta, si ponga in contrasto con la posizione, assegnata
dalla Costituzione alla famiglia, di "società naturale", come tale
dotata di un'autonomia di fronte allo Stato, suscettibile di essere
assoggettata a limiti solo quando questi si palesino necessari ad
assicurare l'eguaglianza dei coniugi e l'unità della famiglia. Il che
non si verificherebbe nei riguardi della sanzione irrogata
dall'articolo in esame in quanto il fatto di non richiedere per la
perseguibilità del reato la querela di parte può piuttosto condurre
al risultato di compromettere quell'esigenza della unità che è
costituzionalmente protetta.
visualizza testo argomento A parte ogni indagine, non necessaria al fine della soluzione della
questione, circa l'esatta portata della qualificazione di "società
naturale" attribuita alla famiglia, è da escludere che gli interventi
autoritativi in ordine alla sua gestione siano consentiti solo ai fini
di assicurare l'unità del nucleo familiare, nel senso restrittivo con
cui questa è intesa nelle ordinanze. Infatti la stessa Costituzione,
al successivo art. 30, dispone che la legge può provvedere a che siano
assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro
incapacità ad adempierli, allontanando quindi, se necessario, i figli
minori dalla famiglia. Del resto le stesse ordinanze finiscono con il
convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il
suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello
Stato. E non si può dubitare del verificarsi di tale ipotesi allorché
soggetti passivi della violazione degli obblighi di assistenza siano i
minori, ai quali, ove si aderisse all'opinione confutata, verrebbe a
mancare ogni possibilità di tutela di fronte alle inadempienze dei
genitori, almeno nel caso che esse siano da addebitarsi proprio ad essi
o all'unico genitore superstite.
3. - Anche se, seguendo siffatto ordine di considerazioni, la
questione venga limitata (come sembra messo in evidenza dall'ordinanza
del pretore di Torino, e come più esplicitamente risulta dalla memoria
della difesa di parte nella causa proveniente dalla pretura di Roma)
alla sola ipotesi della sottrazione degli obblighi di assistenza
inerenti alla qualità di coniuge, la si deve egualmente ritenere non
fondata. Il contrasto che viene allegato con l'art. 29, prospettato
com'è sotto la specie del pregiudizio all'unità della famiglia, è
fatto discendere dalla considerazione che il promuovimento ex officio
dell'azione penale fa venire meno gli effetti riparatori di una
riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del
giudizio. Che siffatte considerazioni non siano decisive a far ritenere
la fondatezza dell'assunto, ed anzi appaiano in certo modo reversibili,
è dimostrato dalla constatazione che, visualizza testo argomento allorché il legislatore del
1930 ebbe ad introdurre il reato in parola, innovando al precedente
codice che lo ignorava, a giustificare la perseguibilità di ufficio si
fecero valere, non solo ragioni attinenti alla tutela dell'interesse
generale al mantenimento di un sano ordine familiare (che sarebbe
potuto rimanere pregiudicato dal sistema della querela, il cui
esercizio avrebbe potuto trovare una remora nel timore suscitato
nell'animo del soggetto passivo dall'indole violenta del coniuge
colpevole, oppure dalla tendenza del soggetto stesso a sopportare
sofferenze, pur se gravi, compatendo quegli che ne è causa), ma anche
motivi desunti dalla preoccupazione di evitare ragioni di rancore fra i
coniugi, come quella derivabile dalla proposizione della querela.
visualizza testo argomento Risulta pertanto come non sussistano elementi così decisivi da
fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il
riguardo della preservazione dell'unità della famiglia voluta
garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilità
pel reato in esame. Scelta che deve di conseguenza rimanere affidata a
valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede, circa
l'opportunità di attribuire peso prevalente all'una o all'altra serie
di motivi addotti a sostegno dei due orientamenti prospettati.Né sussiste il pericolo che, assumendosi un'interpretazione troppo
rigida degli obblighi inerenti alla qualità di coniuge, la
perseguibilità d'ufficio della loro violazione possa condurre, come si
afferma nella difesa della parte privata, ad un eccessivo controllo del
pubblico potere sull'intimo andamento della società coniugale: infatti
la norma impugnata colpisce solo quei comportamenti illeciti (come
l'abbandono del domicilio domestico, o la condotta contraria all'ordine
ed alla morale della famiglia), che costituiscono le più gravi
mancanze ai doveri provenienti dal vincolo maritale, e non già tutti
quelli che possono farsi derivare dalla violazione degli artt. 143 e
seguenti del codice civile.
Nessuna rilevanza può esercitare sulla questione, così com'è
stata prospettata, la considerazione che altri reati, anch'essi
contrastanti con l'ordine delle famiglie (perseguibili in luogo di
quello di cui all'art. 570, che perciò viene a rivestire carattere di
sussidiarietà) siano punibili solo su querela, come avveniva per
l'adulterio e il concubinato, e come ancora avviene per le ingiurie, le
minacce non gravi, le percosse è le lesioni lievi.
È vero, per quanto riguarda quest'ultimo reato, Che durante i
"lavori preparatori per l'emanazione della legge 26 gennaio 1963, n. 24
(la quale, a modifica dell'art. 582 c.p., ha richiesto la querela per
la punibilità delle dette lesioni, se cagionate a danno di familiari,
e ciò al proclamato scopo di meglio assicurare l'unità familiare)
venne prospettata l'esigenza che analogo trattamento dovesse disporsi
anche pel reato di cui all'art. 570, primo comma. Ed è altresì vero
che una proposta di legge per la modifica di quest'ultima norma, nel
senso prospettato, era stata effettivamente presentata in precedenza,
nella seduta del 25 settembre 1958 (doc. n. 242 Camera, 3 Legislatura),
poi decaduta per la fine della legislatura.
Ma le circostanze riferite sembrano invocabili proprio a comprovare
l'esattezza di quanto prima asserito: che cioè la diversa rilevanza
dei reati attinenti ai rapporti familiari, al fine della scelta delle
modalità di impulso processuale (scelta, come è noto, non collegabile
a considerazioni relative alla maggiore o minore gravità delle pene
previste), è materia di politica legislativa, così da sfuggire a
censure di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della
conformità all'art. 29.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 29 della
Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

 
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