Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0137 del 1971 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: legge 580/1967 art.36:
-Argomento teleologico (ipotesi del legislatore provvisto di fini)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione oggetto: legge 580/1967 art.29:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento teleologico (ipotesi del legislatore provvisto di fini)

N. 137
SENTENZA 16 GIUGNO 1971

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1971.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 30 giugno 1971.
Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof.
MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO
- Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36
della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della confezione
delle paste alimentari, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre
1968 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico
di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, iscritta al n. 361 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Bottiglieri Carlo e
Caruso Gaetanina, imputati, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 2
della legge 2 agosto 1948, n. 1036, e 44 della legge 4 luglio 1967, n.
580, per aver rispettivamente prodotto e venduto, e immesso al consumo
pasta di segala, il pretore di Nocera Inferiore ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 41 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
36, comma primo, e 29 (limitatamente all'avverbio "soltanto") della
legge 4 luglio 1967, n. 580.
Secondo il giudice a quo, il divieto di produrre pasta di segala,
previsto dalle norme impugnate, non può essere giustificato con alcun
motivo di utilità sociale, di difesa della sicurezza, della libertà e
della dignità umana né di raggiungimento di fini sociali: al
contrario, la produzione di pasta di segala "non solo costituisce una
tutelabile espressione di attività economica, ma risponde anche ad
esigenze varie nella dietoterapia dei nefropatici diabetici e degli
obesi" sicché il legislatore avrebbe dovuto, non già vietare, ma
proteggere la produzione e la vendita di tale tipo di cereale.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi
di legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con deduzioni dell'11 novembre 1969, ha chiesto che
venga dichiarata infondata la questione di legittimità proposta dal
pretore di Nocera Inferiore.
Osserva, anzitutto, l'Avvocatura che è destituita di ogni
fondamento scientifico l'affermazione non motivata che la pasta di
segala avrebbe particolari proprietà dietoterapiche; essa, comunque,
incide su valutazioni e scelte che sono di stretta competenza del
legislatore, il quale, proprio nell'ambito dei limiti previsti
dall'art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata, ha ritenuto
non conforme alla garanzia e alla tutela della salute pubblica, la
indiscriminata produzione di pasta di segala.
Per quanto poi attiene alla produzione della pasta dietetica, con
cereali di segala, l'Avvocatura rileva che essa è consentita se
attuata con i criteri e i controlli che legittimamente il legislatore
ha disposti con l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, in modo
cioè da presentare, attraverso aggiunte e sottrazioni, quelle
proprietà dietoterapiche che, da sola, la segala non è in grado di
conferire.
All'udienza il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato si è
rimesso alle deduzioni scritte.

Considerato in diritto:

La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza in epigrafe
investe gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella
parte in cui dispongono che le paste alimentari (eccezion fatte per
quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la
semola o il semolato di grano duro (art. 29), e che è fatto divieto di
vendita e di detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche
diverse da quelle prescritte (art. 36).
Le norme, secondo il giudice a quo, proibendo la pastificazione di
altri cereali e, con riferimento al caso di specie, con la segala,
contrasterebbero con l'art. 41 della Costituzione, in quanto porrebbero
alla iniziativa economica privata una limitazione che non troverebbe
giustificazione nella utilità sociale né negli altri motivi indicati
nel secondo comma del detto articolo.
La questione non è fondata.
La Corte, come già ebbe a ritenere nella sentenza n. 65 del 1966,
e ancor prima in quelle 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964, nei casi in cui
le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, ha
certamente il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla
quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei
diritti.
Ma tale potere concerne solo gli aspetti logici del problema e
cioè la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel
fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo.
visualizza testo argomento visualizza testo argomento Ora, nel caso, sia per il contenuto stesso delle norme, come per
quanto si rileva dai lavori preparatori della legge, appare chiaro che
il legislatore si sia proposto, nel prescrivere che la pasta si
confezioni solo col grano, anzi soltanto col grano duro, due specifiche
finalità: quella dell'incremento della produzione granaria, mediante
la difesa delle culture granicole specializzate, in particolare
notevoli nell'Italia meridionale, e quella della tutela dei consumatori
e della loro salute.
visualizza testo argomento visualizza testo argomento Ebbene, in entrambi quei fini deve riconoscersi carattere di
utilità sociale, come è stato ritenuto in precedenti sentenze per
quanto riguarda la produzione (sentenze n. 45 e 54 del 1962 e 30 del
1965) e come risulta dallo stesso art. 32 della Costituzione per quanto
concerne la salute.
E con ciò il discorso potrebbe concludersi se, proprio a proposito
del supremo bene della salute dei cittadini, non fosse da chiarire un
qualche equivoco contenuto nell'ordinanza. Si assume in essa che la
segala ha proprietà dietetiche, perché, a causa del suo deficiente
potere nutritivo, è coadiuvante nella cura di varie malattie ed
anomalie fisiche, tra cui l'obesità. Il che non è compito della
Corte di ammettere o di negare, essendo sufficiente, da una parte,
rilevare che, a parità almeno di prezzo, occorre assicurare ai
consumatori il maggior e non il minore potere nutritivo, e, dall'altra,
che paste con particolari qualità dietetiche, non interessanti
evidentemente la generalità dei consumatori, la legge (art. 32)
consente possano essere confezionate, benché con l'autorizzazione da
rilasciarsi dal Ministero della sanità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla
disciplina della confezione delle paste alimentari, questione proposta,
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

 
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