Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0149 del 1973 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di manifesta infondatezza
Disposizione oggetto: legge 756/1964 art.7:
-Argomento ab exemplo (riferimento alla opinio doctorum)

N. 149
SENTENZA 28 GIUGNO 1973

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 25 luglio 1973.
Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO -
Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2141,
2142, 2150, primo comma, del codice civile e dell'art. 7 della legge 15
settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promosso
con ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel
procedimento civile vertente tra Benedetti Ivo ed altro e Galleni
Piera, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel procedimento di opposizione all'esecuzione di una
ordinanza di rilascio per finita mezzadria promosso da Benedetti Ivo e
Neri Ivana, il pretore di Pietrasanta con ordinanza 10 novembre 1970 ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del disposto degli artt. 2141, 2142, 2150,
primo comma, del codice civile e 7 della legge 15 settembre 1964, n.
756, che regolano la posizione della famiglia colonica nel rapporto di
mezzadria, sotto il profilo di un preteso contrasto con i principi
fissati dagli artt. 2, 3 e 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo
comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.
Si assume dal giudice a quo che, poiché il mezzadro obbliga nei
confronti del concedente la propria famiglia mediante una
rappresentanza ex lege e non in virtù di una libera scelta dei singoli
membri, la posizione che questi ultimi vengono ad assumere nel rapporto
si risolve in una forma di subordinazione gerarchica rispetto al capo,
che limita gravemente ogni loro diritto in ordine alla libertà di
lavoro ed alla tutela dei loro interessi eventualmente non coincidenti
con quelli del capofamiglia.
Si verrebbe così a configurare al fondo del rapporto di mezzadria
una matrice autoritaria e un disprezzo, forse storicamente
comprensibile ma non più giustificato, del principio democratico che,
seppur non consacrato in una norma precisa, costituisce l'ossatura
della nostra Carta costituzionale.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non
fondata.
Infatti, secondo l'Avvocatura, benché la natura della famiglia
colonica sia stata sempre oggetto di contrasti, sarebbe rilevante che
sia stato quasi concordemente riconosciuto che il rapporto ha base
contrattuale. Dato ciò, e date le reali caratteristiche fondamentali
dell'istituto, si rivelerebbe sicuramente provata la tesi per la quale
la famiglia colonica realizza una particolare organizzazione a base
contrattuale di tipo molto affine alla società regolata dal codice
civile, ma retta da norme proprie stabilite dalle consuetudini locali.
Da quanto premesso, apparirebbe chiara l'infondatezza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
Nessun contrasto potrebbe infatti ravvisarsi tra la normativa
impugnata ed i principi fissati dagli artt. 2, 3, 4 e 16 della
Costituzione, essendo il componente della famiglia colonica
adeguatamente tutelato in relazione sia al proprio rapporto di lavoro,
sia ai poteri, peraltro limitati, che per la stessa struttura della
famiglia necessariamente sono riconosciuti al capo di essa, sia infine
alla libera scelta della propria attività di lavoro.
Il fatto poi che l'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756,
preveda ancora che la composizione della famiglia colonica non può
essere modificata senza il consenso del concedente, quando ne risulti
compromessa la normale conduzione del fondo, non inciderebbe
direttamente sulla libertà dei membri della famiglia, che possono
sempre recedere dal rapporto societario.
Né alcun contrasto sussisterebbe con gli altri principi
costituzionali invocati dal pretore di Pietrasanta.
Per quanto attiene all'art. 24, primo comma, non sarebbe infatti
precluso ai membri della famiglia il diritto di agire a tutela dei
propri interessi in relazione a quelli che sono i rapporti interni,
mentre per quelli che sono i rapporti esterni del consorzio familiare
è logico che la rappresentanza di questo sia demandata a chi è ad
esso preposto in virtù di un negozio consensuale e con l'espressa
approvazione della maggioranza che le consuetudini richiedono allorché
si tratta di decidere le questioni più importanti.
Del tutto ultroneo sarebbe infine ogni riferimento all'articolo 29
della Costituzione, tanto più ora che il già citato art. 7 della
legge n. 756 ha completamente parificato il lavoro della donna a quello
dell'uomo ed attesa altresì la posizione di assoluto rilievo ed
importante quasi quanto quella del capo famiglia che, secondo le
consuetudini, assume la donna, la cosiddetta massaia.

Considerato in diritto:

1. - La questione sollevata dall'ordinanza pretorile concerne la
legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142, 2150, primo comma,
del codice civile per quanto attiene alla rilevanza nei confronti dei
componenti la famiglia colonica della rinuncia al rapporto di mezzadria
e in genere degli atti di obbligazione compiuti con terzi dal mezzadro,
e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, in relazione agli
articoli 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e
29, comma secondo, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo l'istituto della mezzadria presenterebbe
le seguenti caratteristiche:
1) la facoltà di rappresentanza del mezzadro non nascerebbe da una
libera scelta dei membri della famiglia, ma da una situazione di fatto
"che può corrispondere ad un'intenzione profonda, ma può anche
discostarsene". Infatti, osserva il giudice a quo, "si può rimanere
implicati nel rapporto di mezzadria e obbligati per atto del mezzadro
anche in base ad un rapporto di coniugio o di parentela con questo
ultimo e di collaborazione nella gestione del fondo accompagnata dalla
coabitazione nella casa comune".
2) Il rapporto così costituito non potrebbe essere facilmente
modificato.
3) La rappresentanza del mezzadro, derivando direttamente dalla
legge, non potrebbe essere revocata dagli interessati.
4) Ai contratti conclusi dal mezzadro non sarebbe applicabile
l'art. 1394 del codice civile.
Pertanto, il rapporto tra il mezzadro e la famiglia colonica
terrebbe più del vecchio rapporto patriarcale basato sulla
subordinazione gerarchica dei componenti la famiglia al capo di questa,
che del rapporto di rappresentanza, il che sarebbe confermato dall'art.
2141 del codice civile che definisce il mezzadro come "capo di una
famiglia colonica".
Ciò, secondo il pretore, sarebbe in contrasto con l'art. 2 della
Costituzione in quanto, nell'ambito della famiglia colonica, non
sarebbero rispettati i diritti inviolabili dell'uomo, non essendo
riconosciuto ai singoli membri di questa nessun diritto per ciò che
riguarda il proprio rapporto di lavoro e creando in tal modo una
diseguaglianza radicale fra il capo e i membri della famiglia stessa.
Sarebbe ancora in contrasto con l'art. 4, comma secondo, in quanto
porrebbe ostacoli alla libera scelta della propria attività di lavoro,
con l'art. 16, primo comma, in quanto il componente rimane vincolato
"contro sua volontà" alla terra da coltivare, con l'art. 24, comma
primo, in quanto i singoli membri della famiglia colonica non
potrebbero agire in giudizio per la tutela dei propri interessi
relativi al rapporto di mezzadria, con l'art. 29 in quanto
prevederebbe una diseguaglianza, nell'ambito della famiglia, tra chi è
capo e chi non lo è, a conferma, aggiunge il giudice a quo, "della
tradizionale superiorità dell'uomo sulla donna".
2. - La questione è infondata.
Gli argomenti invocati dal pretore si risolvono in sostanza in una
critica, sotto un profilo prevalentemente sociale, dell'istituto della
mezzadria, ma non incidono sul piano giuridico sulla legittimità
costituzionale delle norme impugnate.
La posizione giuridica del capo della famiglia colonica e i
rapporti intercedenti fra questo e gli altri membri della famiglia non
può configurarsi, come afferma il giudice a quo, come attinente "molto
più al vecchio rapporto patriarcale basato sulla subordinazione
gerarchica dei componenti la famiglia al capo di questa, che al
rapporto di rappresentanza" e tanto meno può condividersi la
convinzione espressa dal medesimo giudice che "c'è nel rapporto di
mezzadria una matrice autoritaria e un disprezzo, forse storicamente
comprensibile, ma non più giustificato, del principio democratico,
che, seppur non consacrato in una norma precisa, costituisce l'ossatura
della nostra Carta costituzionale".
visualizza testo argomento Come è noto, invece, la dottrina, pur attraverso incertezze e
discussioni, tende quasi concordemente a riconoscere la natura
associativa della mezzadria e a considerarla basata su un rapporto
contrattuale volontariamente concluso fra il concedente del fondo e la
famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, avente come oggetto
la coltivazione di un fondo e l'esercizio delle attività connesse al
fine di dividere fra le parti contraenti i prodotti e gli utili.Tale rapporto crea vincoli reciproci vari di obbligazione fra tutti
i partecipanti all'impresa, ma non limita la sfera della loro libertà
individuale né i diritti inerenti alla loro persona.
L'appartenenza alla famiglia colonica del singolo individuo avente
piena capacità giuridica non è coattiva, ma espressamente o
tacitamente volontaria. La cessazione di appartenenza alla famiglia o
comunque la modificazione della composizione di questa, che la legge
espressamente prevede all'art. 2142 del codice civile ed all'art. 7
della legge 15 settembre 1964, n. 756, può incidere sul rapporto
contrattuale con conseguenze puramente patrimoniali solo in quanto sia
compromesso il raggiungimento del fine economico del rapporto
mezzadrile e cioè la coltivazione del fondo, ma non ha alcun effetto
sulla personalità dei singoli membri della famiglia colonica.
I poteri di rappresentanza che la legge conferisce al capo della
famiglia colonica, designato o riconosciuto come tale per atto di
volontà espresso o tacito di coloro che si costituiscono in famiglia
colonica o si riconoscono far parte di questa, attengono, per quanto
riguarda i singoli membri, ai rapporti di mezzadria nei confronti del
concedente e di terzi, e cioè ai rapporti di collaborazione nella
coltivazione del fondo e in quelli relativi alla raccolta, alla
divisione, al commercio dei prodotti. Si svolgono pertanto nella sfera
di interessi patrimoniali e non implicano un illegittimo potere
autoritativo sulle persone dei componenti la famiglia colonica.
Anche la direzione dei lavori agricoli attiene alla coltivazione
del fondo nell'interesse comune e trova la sua base nel rapporto
societario costituito tra coloro che volontariamente compongono la
famiglia colonica. La struttura di questa non importa una
disuguaglianza giuridica tra i suoi membri, essendo riconosciuti e
tutelati in ugual misura i diritti di ciascuno di essi, ma attua nel
suo interno una distribuzione di funzioni, necessaria alla coltivazione
del fondo e al soddisfacimento dell'interesse comune.
L'obbligo del capo di perseguire, nella sua qualità di
rappresentante legale, l'interesse comune della famiglia colonica,
costituisce un principio di tutela dei diritti di questa. Ove agisca
contro gli interessi del gruppo, i singoli potranno sempre chiedere,
alle condizioni di cui all'art. 1394 del codice civile, l'annullamento
del rapporto obbligatorio costituito nei confronti di terzi senza
subirne le conseguenze dannose, così come potranno chiedere nei
confronti del capo della famiglia, eventuali risarcimenti.
3. - L'esatta configurazione giuridica del rapporto di mezzadria
consente di escludere che le norme denunziate violino i principi
invocati della Costituzione.
Non contrastano con gli artt. 2, 3, 4, secondo comma, della
Costituzione, in quanto il far parte di una famiglia colonica non
implica alcuna limitazione dei diritti inviolabili che la Costituzione
garantisce, né costituisce alcuna disparità sociale e giuridica nei
confronti degli altri cittadini, né limita la scelta dell'individuo a
svolgere attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o
spirituale della società.
Né è esatto che i principi costituzionali sarebbero violati, in
quanto al membro della famiglia colonica non sarebbe riconosciuto
nessun diritto per ciò che riguarda il proprio rapporto di lavoro.
L'esercizio dei poteri di rappresentanza del capo, consentito
nell'interesse e nell'utilità del gruppo, mostra come la tutela dei
rapporti lavorativi dei singoli sia pienamente attuata.
Del pari le norme denunziate non risultano violare il principio di
cui all'art. 16, comma secondo, della Costituzione in quanto
l'appartenenza alla famiglia colonica non esclude la libertà del
singolo di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi. È
evidente che la variazione della famiglia colonica ai sensi dei citati
artt. 2142 cod. civ. e 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non è
affatto esclusa o vietata, ma, solo nel caso che risulti compromessa la
normale conduzione del fondo, potrà avere conseguenze di natura
meramente patrimoniale.
Non risulta violato l'art. 24 della Costituzione in quanto le norme
impugnate non escludono la tutela giudiziaria dei diritti del singolo
membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa, e
nemmeno l'art. 29 in quanto non solo nessuna delle norme impugnate
afferma una soggezione della donna all'uomo, o fa a questa una
posizione di inferiorità nella famiglia colonica o esclude che una
donna possa assumere la posizione di capo della famiglia medesima, ma
nell'art. 7 della citata legge 15 settembre 1964, n. 756, è
espressamente dichiarato che il lavoro della donna è considerato
"equivalente a quello dell'uomo".
Nell'interno di determinate famiglie coloniche, anche in base ad
antichissime consuetudini, si riconoscono alla donna particolari poteri
di amministrazione e gestione ed anche di direzione di lavori domestici
e inerenti alla coltivazione del fondo.
4. - Va pertanto dichiarata l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale, sollevata dal giudice a quo, degli artt.
2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della legge 15
settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma
secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e 29, comma secondo, della
Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della
legge 15 settembre 1964, n. 756 (norme in materia di contratti agrari),
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24,
comma primo, e 29, comma secondo, della Costituzione sollevata
dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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