Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0187 del 1974 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 187
SENTENZA 14 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 173 del 3 luglio 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO
ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO
VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1972 dal
tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Greggio Bruna
e Bolzani Ermanno, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25
ottobre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice
relatore Guido Astuti.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento di separazione vertente tra Greggio
Bruna e Bolzani Ermanno il tribunale di Novara ha sollevato di ufficio,
in riferimento all'art. 29 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile, in quanto
non prevede che la comunione incidentale degli acquisti sia presunta
tra coniugi, indipendentemente dalla stipula di atto pubblico, imposto
a pena di nullità dall'art. 162 del codice civile.
Si afferma nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata
violerebbe il principio di cui all'art. 29 della Costituzione, della
eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Infatti, nelle ipotesi in
cui uno dei coniugi non collabori direttamente con l'altro
nell'esercizio di una attività specifica, pur prestando
quotidianamente la propria opera per l'incremento del benessere
familiare, come nel caso della moglie, che provvede alla cura del
marito, dei figli e della casa, mentre da un lato non è ipotizzabile
una comunione tacita familiare, dall'altro, in caso di separazione, non
può essere riconosciuto al coniuge predetto, alla stregua della
disciplina vigente ed ove non sia stata convenuta con atto pubblico la
comunione degli acquisti, alcun diritto sugli incrementi patrimoniali
avvenuti a favore dell'altro coniuge.
Nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale non vi è stata
costituzione delle parti private né intervento del Presidente del
Consiglio.

Considerato in diritto:

1. - Il tribunale di Novara ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice civile, in
riferimento all'art. 29 della Costituzione, "in quanto (l'art. 215) non
prevede che la comunione incidentale degli acquisti sia presunta tra
coniugi, indipendentemente dalla stipula di atto pubblico, imposto a
pena di nullità dall'art. 162 del codice civile".
Secondo l'ordinanza di rimessione, il vigente regime legale di
separazione dei beni sarebbe in grave contrasto con l'articolo 29 della
Costituzione, che vuole il matrimonio ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i soli limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare, in quanto, ove i coniugi non abbiano
convenzionalmente stipulato la comunione dei beni, nella forma
richiesta dall'art. 162 sotto pena di nullità, in caso di separazione
personale, la moglie non esplicante attività professionali estranee
all'ambito della famiglia si troverebbe nella impossibilità di far
valere i propri diritti sulla casa coniugale, e in genere sui beni
immobili e mobili acquistati dal marito durante il matrimonio con i
proventi del lavoro e risparmio comune, alla cui formazione essa abbia
contribuito con l'opera di casalinga e collaboratrice del marito
nell'economia familiare.
Una congrua tutela del coniuge economicamente più debole,
generalmente della donna, potrebbe attuarsi a giudizio del tribunale di
Novara, ove al regime di separazione dei beni si sostituisse "l'altro
principio, scaturente da un diverso regime, non attuato dalla vigente
legislazione, caratterizzato dalla presunta comunione tra coniugi, non
certo di tutti i loro beni e relativi utili, ma almeno degli acquisti
effettuati durante la convivenza coniugale": "abrogato il principio
normativo della presunzione di appartenenza ad un solo dei coniugi dei
beni a lui intestati, automaticamente verrebbe a sostituirsi l'opposto
principio della presunzione di appartenenza in comunione ad entrambi i
coniugi dei beni acquistati durante il periodo di convivenza coniugale,
salva, nei singoli casi, la prova del contrario".
2. - La questione non è fondata. Il principio dell'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, sancito dall'art. 29 della
Costituzione, esige certamente che ad esso si adegui ed informi anche
il regime positivo dei rapporti patrimoniali; ed è incontestabile che
la vigente disciplina legislativa di questi rapporti può dar luogo a
situazioni di inadeguata tutela giuridica, tra le quali appare
particolarmente grave e meritevole di protezione, specie nel caso di
separazione personale, quella della donna priva di un proprio lavoro
professionale autonomo, che abbia dedicato la sua attività
all'adempimento dei doveri di moglie e di madre, occupandosi
assiduamente delle cure e faccende domestiche. In regime di separazione
dei beni, il contributo recato dall'operosità e dall'abnegazione della
casalinga all'economia familiare e al risparmio dell'azienda domestica,
molto spesso ragguardevole anche se difficilmente valutabile in denaro,
rimane privo di efficace tutela, specie quando il marito abbia
investito i risparmi, frutto delle comuni fatiche e rinunzie,
nell'acquisto a nome proprio di beni immobili o mobili.
Se, sotto questo profilo, visualizza testo argomento si deve riconoscere che il vigente
ordinamento italiano presenta una vera lacuna, occorre tuttavia
dichiarare, con eguale chiarezza, che il potere di colmare tale lacuna
compete esclusivamente al legislatore. Ciò appare con sicura evidenza
dalla stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio, ove si prospetta la
questione di costituzionalità dell'art. 215 del codice civile,
proponendo la sostituzione del regime legale di separazione dei beni
con quello della comunione, e addirittura di uno speciale tipo di
"comunione incidentale presunta", limitata agli acquisti effettuati
dall'uno o dall'altro coniuge durante la convivenza coniugale, salva la
facoltà di prova contraria.
A prescindere da ogni riserva sul merito della questione - poiché
la formula proposta non sembra, di per sé, sufficiente ad assicurare
in ogni caso l'uguaglianza dei coniugi nel regolamento dei reciproci
rapporti patrimoniali in caso di separazione, e dà luogo a molteplici
motivi di perplessità -, è ovvio che una siffatta radicale riforma
del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi non può che spettare
al legislatore. È superfluo aggiungere che la riforma del regime dei
rapporti patrimoniali tra coniugi si inserisce necessariamente in una
più ampia, organica riforma dell'intero ordinamento del matrimonio e
del diritto di famiglia, con riflessi sul sistema delle successioni,
legittime e testamentarie. Solo in tale sede il legislatore potrà
procedere ad una piena attuazione del principio costituzionale della
parità giuridica dei coniugi anche sotto il profilo dei rapporti
patrimoniali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 215 del codice civile sollevata con l'ordinanza indicata in
epigrafe in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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