Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0179 del 1976 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)

N. 179
SENTENZA 14 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 15 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA -
Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO -
Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 131
e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; dell'art. 2 della legge 9
ottobre 1971, n. 825; degli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636; degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597; e degli artt. 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (cumulo dei redditi familiari), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1975 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario e Garzia Erminia,
iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30 aprile 1975;
2) ordinanza emessa il 2 aprile 1975 dal pretore di Voghera nel
procedimento civile vertente tra Odorisio Roberto e Morini Mirella,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal pretore di Livorno nel
procedimento civile vertente tra Scappatura Giuseppe e Lombardi Maria,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
4) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Pomarici Ferdinando e Farciglia Maria
Rosaria, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
5) ordinanza emessa il 26 aprile 1975 dal pretore di Arona nel
procedimento civile vertente tra Aprile Michele e Rossi Piera, iscritta
al n. 289 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
6) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Calefato Claudio e Ottavi Paola,
iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
7) ordinanza emessa il 12 giugno 1975 dal pretore di Carrara nel
procedimento civile vertente tra Vaccini Dino e Scappatura Giovanna,
iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiate della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975
8) ordinanza emessa il 30 luglio 1975 dal pretore di Foggia nel
procedimento civile vertente tra Bassi Angelo Raffaele e Ricotti
Luigina, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975;
9) ordinanza emessa il 10 ottobre 1975 dalla Corte costituzionale
nel procedimento civile vertente tra Capaccioli Mario ed altri e Garzia
Erminia, Ottavi Paola ed altri, iscritta al n. 469 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 281 del 22 ottobre 1975;
10) ordinanza emessa il 7 aprile 1975 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano sul ricorso di Perelli Augusto contro
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 528 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976;
11) ordinanza emessa il 17 marzo 1975 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano sul ricorso di Maiocchi Mario contro
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 569 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Garzia Erminia, di Ottavi Paola e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca, per Garzia Erminia, l'avv. Paolo
Barile, per Ottavi Paola, ed il vice avvocato generale dello Stato
Giovanni Albisinni, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con sei ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno,
di Milano, di Arona e di Firenze, emesse in vari giorni del mese di
aprile 1975, sono state sollevate varie questioni di legittimità
costituzionale della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi).
Dette ordinanze erano state emesse in procedimenti aventi
sostanzialmente lo stesso oggetto. Nell'ambito di rapporti patrimoniali
tra coniugi sottostanti al regime della separazione dei beni, i mariti,
in prossimità della scadenza del termine previsto per il 1975 per la
dichiarazione annuale dei redditi, avevano richiesto alle rispettive
mogli i dati ed i documenti relativi ai redditi dalle stesse conseguiti
nel 1974 e di fronte al loro rifiuto di fornirglieli, si erano rivolti
al pretore a sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, onde
ottenerne in via di urgenza la condanna in ordine a quanto richiesto.
I pretori, in modo più o meno ampio ed in maniera espressa (ad
eccezione dei pretori di Arona e di Firenze) si sono pronunciati
preliminarmente sull'ammissibilità dell'azione cautelare.
In particolare, il pretore di Roma ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597
del 1973 per contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36, 37, 53 e 76 della
Costituzione e per quest'ultimo in relazione all'art. 2, comma primo,
n. 3, della legge n. 825 del 1971 nonché e conseguentemente, all'art.
1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui,
richiamando l'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973, impone al marito
l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e di entrambe le norme
denunciate nella parte in cui implicitamente impongono alla moglie
l'obbligo di comunicare al marito ai fini della determinazione della
base imponibile i propri redditi.
Con la seconda ordinanza è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e
1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la violazione degli artt. 76 e 77
della Costituzione e degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del
d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il contrasto
con gli artt. 3, 29, 31, 53, 4 e 35 della Costituzione.
Con la terza ordinanza (emessa dal pretore di Livorno) risultano
sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 del
d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli
artt. 76 e 77 della Costituzione; degli artt. 2 della legge n. 825 del
1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 per
la violazione degli artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 della Costituzione;
degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597 del 1973
e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il contrasto con l'art.
27 della Costituzione; e degli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4
del d.P.R. n. 597 del 1973, 1 dei d.P.R. n. 600 del 1973 e 15, 16, 17,
19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 per violazione dell'art. 24
della Costituzione.
Con l'ordinanza del pretore di Milano la questione di legittimità
costituzionale è stata proposta a proposito degli artt. 4, lett. a),
del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973
per la parte in cui richiama il precedente art. 4 del d.P.R. n. 597,
per violazione degli artt. 76, 3, 29, 31, comma primo, 53, comma primo,
e 27 della Costituzione.
Con l'ordinanza del pretore di Arona la questione di legittimità
costituzionale è stata prospettata relativamente agli artt. 1 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 4 del d.P.R. n. 597 del 1973, per la parte che
prevede l'obbligo di dichiarazione congiunta ed il cumulo, ai fini
fiscali, dei redditi della moglie con quelli del marito, e per
contrasto con gli artt. 76, 3, 13, 15, 24, 29 e 31, 4 e 35, e 53 della
Costituzione.
Ed infine, con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata
denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d .P.R. n.
597 del 1973, nella parte in cui ai fini della determinazione del
reddito complessivo imputa al soggetto passivo oltre ai redditi propri
quelli della moglie, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27,
29, 31, 35, 37, 53 e 76 della Costituzione.
2. - Nei sei procedimenti iniziati con le ricordate ordinanze ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, che, a
mezzo dell'Avvocato generale dello Stato, ha chiesto che le questioni
siano dichiarate in tutto o in parte inammissibili e comunque
infondate.
Nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di Roma si è
costituita Erminia Garzia a mezzo dell'avv. prof. Franco Gaetano Scoca
che ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 anche in relazione
all'art. 2, n. 3, della legge n. 825 del 1971, e conseguentemente
dell'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui
impone al marito l'obbligo di dichiarare i redditi della moglie, e di
entrambe le norme denunciate nella parte in cui implicitamente
impongono alla moglie l'obbligo di comunicare al marito i propri
redditi ai fini della determinazione della base imponibile.
Ed infine, nel procedimento di cui all'ordinanza del pretore di
Firenze, si è costituita Paola Ottavi che a mezzo degli avv.ti prof.
Paolo Barile ed Elia Clarizia ha chiesto la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973
(ed in memoria, dell'istituto del cumulo dei redditi di cui al detto
art. 4 nonché agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto).
3. - Con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1975, questa Corte,
riuniti i sei giudizi di legittimità costituzionale come sopra
promossi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento
agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione.
Si è ritenuto da parte di questa Corte che della norma di cui
all'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, che rientrava tra
quelle denunciate con le indicate ordinanze e secondo la quale ogni
soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i
redditi propri ed a lui imputabili, era stato prospettato, tra l'altro,
il contrasto con il principio di eguaglianza per ciò che nel caso,
come quello di specie, in cui oggetto di imputazione sono i redditi
della moglie, solo il marito, e non anche la moglie, sarebbe soggetto
all'obbligo della dichiarazione; e che la valutazione della dedotta
disparità di trattamento e quindi la decisione in ordine alla
questione di legittimità costituzionale, non si sarebbero potute
effettuare se non unitamente e in relazione alla considerazione del
contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 597
del 1973 e cioè della soggettività passiva di imposta. E nel
contempo si è dubitato circa la conformità di quest'ultima norma agli
artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione, "perché, nell'ipotesi in cui
soggetto passivo dell'imposta sia un marito e siano a questo imputati i
redditi della moglie, è previsto un trattameno differenziato,
nonostante la parità morale e giuridica dei coniugi, e senza che la
disparità si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata
alla garanzia dell'unità familiare, e tale trattamento differenziato
si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei
diritti e degli interessi".
A seguito dell'ordinanza di questa Corte, si è costituita Erminia
Garzia (parte nel procedimento civile vertente davanti al pretore di
Roma), a mezzo dell'avv. prof. Franco Gaetano Scoca, che con l'atto di
costituzione ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimià
costituzionale di tutte le norme denunciate nelle ordinanze di
rimessione anzidette oltreché di quella denunciata da questa Corte.
Ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha concluso
per la declaratoria di non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
4. - Nella materia del cumulo dei redditi della moglie con quelli
del marito, sono state sollevate questioni di legittimità
costituzionale anche da parte dei pretori di Carrara e di Foggia e
della Commissione tributaria di primo grado di Milano.
Il pretore di Carrara, in un procedimento promosso a sensi
dell'art. 700 del codice di procedura civile ed avente un oggetto
eguale a quelli degli altri procedimenti pretorili, con ordinanza del
12 giugno 1975, ha ritenuto che fossero in contrasto con gli artt. 53,
29 e 27 della Costituzione, gli artt. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597
del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove richiama l'art. 4
citato.
Il pretore di Foggia, in un procedimento civile in cui l'attore,
premesso che la di lui moglie si era rifiutata di fornirgli le
informative ed i documenti relativi ai redditi da lei percepiti e che
si era così trovato nell'impossibilità di procedere alla compilazione
della denuncia ai fini del cumulo, aveva chiesto la condanna della
moglie al risarcimento dei danni, ha sollevato con ordinanza del 30
luglio 1975 la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4
del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 in
riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione.
La Commissione tributaria di primo grado di Milano, chiamata a
pronunciarsi tra l'altro, sulla legittimità dell'accertamento del
reddito complessivo per l'anno 1969, operato dall'Amministrazione
finanziaria a carico del ricorrente e concernente anche il reddito
della di lui moglie, ai fini della imposta complementare progressiva di
cui all'art. 130 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), con ordinanza del 7 aprile 1975 ha
considerato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 del testo unico in
riferimento agli artt. 3, 15, 24, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione.
Ed infine la stessa Commissione, in altro procedimento, in cui si
controverteva in ordine ad accertamenti relativi agli anni dal 1965 al
1969 e concernenti anche i redditi della moglie del contribuente ai
fini dell'imposta complementare, con ordinanza del 17 marzo 1975, ha
ritenuto che il detto art. 131 del testo unico ed il successivo art.
139 violassero gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
5. - Nei giudizi promossi con le quattro ordinanze ora indicate ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato.
La difesa dello Stato ha chiesto alla Corte: nel primo giudizio, di
volere, in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del
contendere o, in via subordinata, dichiarare la relativa questione in
parte inammissibile per difetto di rilevanza e in parte infondata o,
comunque, in tutto infondata; nel secondo giudizio, di volere
dichiarare la relativa questione in parte inammissibile per difetto di
rilevanza ed in parte infondata o comunque in tutto infondata; e negli
altri due giudizi, di volere dichiarare cessata la materia del
contendere per parte delle relative questioni e dichiarare le questioni
stesse, per l'altra parte, non fondate.
Nel giudizio promosso dalla Commissione tributaria con ordinanza
del 17 marzo 1975, si è costituito il Ministero delle finanze,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato che ha
concluso nello stesso senso in cui in quel giudizio ha concluso il
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. - Delle parti costituite e dell'interveniente hanno presentato
memoria Erminia Garzia e Paola Ottavi (parte nel procedimento civile
pendente davanti al pretore di Firenze) e brevi note il Presidente del
Consiglio dei ministri.
La difesa della Garzia ha concluso domandando alla Corte di volere:
a) in via principale: 1) dichiarare l'illegittimità costituzionale di
tutte le norme denunciate (art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
artt. 2, comma primo, e 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e artt.
1, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) per contrasto con
gli artt. 3, 24, 29, 31, 36, 37, 76 e 53 della Costituzione; 2)
dichiarare, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, la conseguente
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della legge 2
dicembre 1975, n. 576; b) in via subordinata, sollevare, per contrasto
con gli indicati precetti costituzionali, innanzi a sé la questione di
legittimità costituzionale dei citati artt. 1, 5, 6 e 7 della legge n.
576 del 1975, ferma la pronuncia di illegittimità chiesta in via
principale, sub 1.
La difesa della Ottavi, in relazione alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 597 del 1973 ed
a quella sollevata da questa Corte, ha escluso, a proposito della
prima, ed a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1975,
la necessità di un rinvio degli atti al giudice a quo (pretore di
Firenze) per il riesame della rilevanza, ed ha sostenuto, a proposito
della seconda questione, e sempre a seguito della entrata in vigore
della detta legge n. 576, che taluni dubbi prospettati da questa Corte,
restano immutati.
L'Avvocatura generale dello Stato, con le citate brevi note, per
tutti i giudizi, ha chiesto alla Corte di volere: 1) a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 576 dei 1975 dichiarare cessata
la materia del contendere per tutte le questioni di legittimità
costituzionale afferenti la legge di delega per la riforma tributaria
ed i relativi decreti presidenziali delegati; 2) in via subordinata,
dichiarare le questioni stesse irrilevanti o infondate; 3) dichiarare
cessata la materia del contendere e sempre per la detta ragione per
parte della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Milano e dichiarare la
questione stessa, per l'altra parte, non fondata.
7. - All'udienza del 14 giugno 1976 gli avv.ti prof. Franco
Gaetano Scoca per la Garzia, prof. Paolo Barile per la Ottavi ed il
vice avv.to generale dello Stato Giovanni Albi sinni, per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato hanno svolto le rispettive ragioni ed insistito nelle precedenti
conclusioni.

Considerato in diritto:

1. - Con ordinanza del 10 ottobre 1975, n. 230 questa Corte ha
disposto la riunione di sei procedimenti instaurati con altrettante
ordinanze da parte dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di
Milano, di Arona e di Firenze, con cui erano state sollevate questioni
di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione
e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), del
d.P.R. 29 settembrc 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario); e nei
procedimcnti riuniti ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo del d.P.R. n. 597 del 1973, in
riferimento agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione.
Sono inoltre sottoposte all'esame di questa Corte questioni
relative a norme del ripetuto d.P.R. n. 597 del 1973 e del citato
d.P.R. n. 600 del 1973, con le ordinanze indicate in epigrafe dei
pretori di Carrara è di Foggia, ed a norme del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette)
con le due ordinanze, del pari indicate in epigrafe, della Commissione
tributaria di primo grado di Milano.
Trattasi di questioni identiche, in tutto o in parte, o
strettamente connesse. Appare, per ciò, opportuno che gli anzidetti
procedimenti siano riuniti.
La Corte dispone in conseguenza e le relative cause vanno decise
con unica sentenza.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha eccepito in primo luogo la inammissibilità
di tutte le questioni sollevate dai pretori di Roma, di Voghera, di
Livorno, di Milano, di Arona, e di Firenze, assumendo che i giudici a
quibus, aditi a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile da
ricorrenti che avevano dedotto di non aver potuto ottenere dalle
rispettive mogli le indicazioni relative ai redditi dalle stesse
conseguiti nel 1974 e ad essi necessarie ai fini della presentazione
nel 1975 della dichiarazione unica dei redditi, e che avevano chiesto
la condanna delle resistenti a fornir loro le dette indicazioni,
avrebbero dovuto dichiarare improponibile o inammissibile l'azione, e
comunque si sarebbero potuti o dovuti limitare a dare atto del rifiuto
delle mogli resistenti di aderire alla richiesta come sopra avanzata a
ciascuna di esse dal proprio marito.
Di codesta eccezione, la Corte, con l'ordinanza n. 230 del 1975, ha
ritenuto la non fondatezza, osservando come ogni valutazione in ordine
all'azione fatta valere spettasse al singolo giudice a quo e come in
ciascuno dei detti giudizi il ricorrente avesse chiesto, oltre
l'accertamento del ricordato rifiuto da parte della di lui moglie, la
condanna di questa a provvedere nel senso invocato dal ricorrente.
Nel corso del giudizio non sono emerse nuove ragioni a sostegno
della tesi della inammissibilità delle questioni sollevate con le
dette ordinanze. E pertanto l'eccezione de qua deve essere disattesa.
3. - A proposito delle questioni sollevate con le ordinanze ora
dette dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona
e di Firenze, nonché con quelle dei pretori di Carrara e di Foggia da
parte della difesa dello Stato si eccepisce, in subordine,
l'inammissibilità relativamente alle questioni afferenti all'art. 4
lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973.
Si sostiene che il diritto del marito di avere conoscenza dei
redditi della moglie ai fini della compilazione e presentazione della
dichiarazione dei redditi, non derivi dal principio del cumulo dei
redditi ma sia ricollegabile unitamente alla normativa concernente le
modalità mediante le quali il principio stesso è stato attuato e
cioè l'imputazione al marito del reddito costituito dal coacervo dei
redditi di entrambi i coniugi e l'attribuzione al medesimo della
titolarità del rapporto tributario; e che quel diritto, fatto valere
innanzi ai detti pretori, attenga, in altri termini, alla posizione
conferita al marito rispetto al reddito complessivo dei coniugi e trovi
unicamente la sua fonte nelle norme che tali posizioni regolano e negli
obblighi che ne discendono.
E da ciò si deduce l'irrilevanza, ai fini della decisione della
controversia davanti al singolo giudice a quo, dell'accertamento della
legittimità costituzionale del principio del cumulo dei redditi dei
coniugi, in sé considerato.
In contrario è possibile, però, osservare quanto segue.
Devesi, anzitutto, dare atto che circa la rilevanza delle questioni
da essi sollevate, i pretori di Roma, di Livorno, di Milano, di Arona e
di Firenze hanno motivato, in modo ampio o sitentico, e solo i pretori
di Voghera e di Foggia si sono limitati a dichiarare in dispositivo
rilevanti le questioni, e che il pretore di Carrara nulla ha sostenuto
o dichiarato al riguardo.
Va poi tenuto presente che a denunciare, per illegittimità
costituzionale gli artt. 4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1,
comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973, sono, insieme con gli altri, i
giudici che nel modo sopraddetto hanno motivato in ordine alla
rilevanza.
Nelle specie, d'altra parte, non sembra, comunque, sostenibile che
il diritto del marito ad avere le dette indicazioni da parte della
moglie ed il correlativo obbligo di questa di fornirgliele, quali
situazioni giuridiche strumentali in relazione all'obbligo del marito
di dichiarare anche i redditi della moglie a lui imputati, non siano da
collegare all'istituto del cumulo dei redditi tra i coniugi, giacché,
prescindendosi dai possibili modi di attuazione del relativo principio,
il sistema attuato con la normativa di cui si tratta denuncia un'intima
coerenza ed una sicura univocità, per cui i precetti relativi alla
soggettività dell'imposta, all'imputazione al soggetto passivo di
redditi altrui ed alla dichiarazione si presentano razionalmente ed
inscindibilmente connessi.
L'eccezione in esame risulta, pertanto, non fondata.
4. - Da parte dell'Avvocatura generale dello Stato si sostiene
ancora che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre
1975, n. 576 (recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e
sulle successioni), relativamente alle questioni sollevate dai giudici
a quibus si sarebbe verificata la cessazione della materia del
contendere, ed in subordine che sarebbero divenute irrilevanti le
questioni concernenti la legge di delega ed i decreti delegati.
a) Poiché l'art. 8, commi primo e secondo, della legge n. 576
avrebbe modificato, e implicitamente abrogato, le norme del testo unico
del 1958 relative ai doveri ed alle facoltà spettanti al marito, quale
unico soggetto tributario, nell'ambito della famiglia, della imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, non sarebbero,
perciò, chiaramente più ipotizzabili le violazioni degli artt. 3, 15,
24, 27 e 29 della Costituzione, denunciate dalla Commissione tributaria
di primo grado di Milano con la ordinanza del 7 aprile 1975, e quelle
degli artt. 3 e 29 della Costituzione denunciate dalla stessa
Commissione con l'ordinanza del 17 marzo 1975 per la parte in cui tali
violazioni si riferiscono al profilo procedimentale che regola la
imposizione di detto tributo sul reddito per i coniugi non legalmente
separati.
b) Le norme della nuova legge avrebbero abrogato quelle denunciate
di illegittimità costituzionale con le ordinanze dei pretori e di
questa Corte. Con l'art. 27, comma secondo, sarebbe stato
esplicitamente abrogato l'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 e con
l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) sarebbero stati
modificati radicalmente, e implicitamente abrogati, sia l'art. 2 comma
primo del d.P.R. n. 597 del 1973 nella parte in cui dispone che non
sono soggetti passivi dell'imposta le persone i cui redditi sono
imputati ad altri ai sensi del successivo art. 4, e sia l'art. 1, comma
terzo del d.P.R. n. 600 nella parte in cui dispone che la dichiarazione
delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per
quelli di altre persone a lui imputabili a norma dei richiamato art. 4.
La nuova legge, peraltro, conterrebbe disposizioni innovative per
quanto si attiene ai redditi conseguiti nell'anno 1974 e che hanno
formato o dovevano formare oggetto della dichiarazione da presentarsi
nell'anno 1975: l'art. 8 della legge n. 576, infatti, - si aggiunge -
"contiene disposizioni circa la parte procedimentale, riguardante le
persone a cui incombe l'obbligo di presentare la dichiarazione,
disposizioni che modificano, e quindi implicitamente abrogano, per i
redditi conseguiti nel detto anno 1974, la normativa contenuta
nell'art. 2 del d.P.R. n. 597 del 1973 e nell'art. 1 del d.P.R. n. 600
dello stesso anno", e "l'art. 26 della stessa legge modifica, sempre
per i redditi conseguiti nel 1974, il trattamento tributario sul
"cumulo dei redditi" fra i coniugi, venendo, in tal modo, ad abrogare
implicitamente, anche per l'anno 1974 le disposizioni contenute
nell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973".
La Corte, prescindendo dalla configurazione dell'eccezione, è
dell'avviso che il fatto della sopravvenuta normativa, nei termini e
limiti di cui sopra, non sia in grado di incidere sui problemi
dibattuti in causa, nel senso di eliminarli per intero o in parte.
Con le ordinanze della Commissione distrettuale di primo grado di
Milano si denuncia il contrasto degli artt. 131 e 139 del testo unico
del 1958 con gli artt. 3, 15, 24, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione,
in due giudizi in ciascuno dei quali il contribuente aveva proposto
ricorso avverso accertamenti ai fini dell'applicazione dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, relativi ai vari
anni, e cioè al 1969 o dal 1965 al 1969, ed in cui la Commissione si
sarebbe dovuta pronunciare anche sull'esistenza ed ammontare di redditi
della moglie del ricorrente in quanto cumulati con i redditi di questo.
La legge n. 576 del 1975 dispone in ordine all'imposta
complementare con i primi due commi dell'art. 8, richiamati dalla
difesa dello Stato, ma al riguardo e per il passato non abroga, né
espressamente né tacitamente o implicitamente, il cpv. dell'art. 131 o
l'art. 139 del T.U. secondo cui rispettivamente "i redditi della moglie
si cumulano con quelli del marito" e l'imposta è applicata sul reddito
(complessivo) imponibile con aliquota progressiva. Con i detti commi
dell'art. 8, infatti, si stabilisce solo che i ruoli dell'imposta
complementare dovuta in base alle dichiarazioni presentate nel 1974 e
negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero
dovuta per gli anni 1973 e precedenti a seguito di accertamenti in
rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi
della moglie, "costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta
anche nei confronti della moglie", e che "entro sessanta giorni dalla
notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute
in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può,
limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo
a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo
ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria". E ciò significa che,
facendosi con i ripetuti due commi riferimento al ruolo, non si innova
la situazione sostanziale e processuale anteriore alla formazione e
pubblicazione di esso e quindi tra l'altro non si tocca la fase
dell'accertamento e il meccanismo previsto per la formazione del
reddito complessivo assoggettato all'imposta (e di cui al secondo comma
dell'art. 131) e tanto meno la regola circa la progressività per
l'applicazione dell'imposta.
Con le ordinanze degli otto pretori e di questa Corte,
complessivamente considerate, si denuncia, invece, il contrasto degli
artt. 2 n. 3 della legge numero 825 del 1971; 2 comma primo e 4 lett.
a) del d.P.R. n. 597 del 1973; 1 comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. n.
600 del 1973, e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972; in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53
della Costituzione.
A tal proposito - secondo l'Avvocatura generale dello Stato - la
cessazione della materia del contendere si sarebbe verficata nei modi
sopraddetti perché sarebbero state espressamente o implicitamente
abrogate le norme oggetto di denuncia e ne sarebbe ormai esclusa
l'applicabilità ai fini dell'IRPEF ai redditi conseguiti nel 1974.
Senonché, in contrario, è possibile osservare:
- che il disposto del secondo comma dell'art. 27 della legge n.
576, interpretato unitamente a quello del precedente comma, comporta
l'abrogazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 a decorrere dal 1
gennaio 1975 ma solo per i redditi posseduti da quella data, e quindi
la norma dell'art. 4 cit. continua ad essere la regola da applicare ai
redditi conseguiti nel 1974;
- che con l'art. 5, commi primo e secondo (parte prima) della nuova
legge, sono dettate disposizioni destinate ad operare per il futuro ed
inidonee a disciplinare situazioni di fatto che per la loro componente
temporale erano e sono rimaste soggette alla legge allora vigente;
- che nel caso in esame sono parimenti valide le osservazioni fatte
a proposito delle questioni relative al T.U. del 1958, circa il
contenuto e la portata dell'art. 8 della ripetuta legge n. 576;
- che ancora nulla di probante può dedursi dall'articolo 26 comma
primo della stessa legge, perché il correttivo apportato al carico
dell'imposta dovuta per il reddito complessivo relativo al 1974 per cui
un credito d'imposta compete a valere su quella dovuta sulla base della
dichiarazione relativa all'anno 1975, non elimina gli obblighi ed oneri
gravanti sul marito e sulla moglie, conseguenti o connessi al cumulo.
Si può quindi ritenere che neppure per le questioni in
considerazione si sia verificata la eccepita cessazione della materia
del contendere (o sia sopravvenuta la irrilevanza delle questioni).
Daltra parte, e per concludere, a sostegno della fondatezza delle
eccezioni proposte in ordine a tutte le questioni sollevate (per le
norme del T.U. del 1958, della legge di delega e dei decreti delegati)
non giocano neanche i riferimenti che la legge n. 576 compie alla
preesistente legislazione in materia, nei commi terzo, quarto e quinto
del cit. art. 8 da cui si ricava che gli accertamenti di rettifica o di
ufficio aventi per oggetto l'I.C.P. sul R.C. o l'IRPEF per redditi
conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti, notificati posteriormente
al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della legge, devono
essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla
formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della
stessa; che qualora alla formazione del reddito complessivo soggetto
all'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e
l'accertamento viene definito mediante adesione del contribuente,
codesto atto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore
della legge, deve essere sottoscritto anche dalla moglie o da un suo
rappresentante; ed infine, che a seguito di accertamenti in rettifica o
di ufficio relativi ai detti tributi (e sempre che la moglie non abbia
sottoscritto la dichiarazione) non si tiene conto dei redditi della
moglie stessa ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della
dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e
delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte.
È innegabile che con le nuove norme, in relazione ai redditi, alle
dichiarazioni ed agli accertamenti afferenti agli anni 1974 e
precedenti, la moglie, da semplice responsabile solidale per il
pagamento dell'imposta (art. 34 del d.P.R. n. 602 del 1973) è
divenuta soggetto passivo e condebitrice solidale, insieme con il
marito, dell'imposta dovuta per il loro complessivo reddito; che è
ormai esclusa una responsabilità amministrativa e penale del marito
per fatto e colpa della moglie; e che questa, a proposito dei redditi
che la concernono, ha poteri di difesa in giudizio; ma tutto cio, in
relazione al T.U. del 1958 ed alla legge di delega e ai decreti
delegati, costituisce un quid novi destinato ad operare a decorrere al
massimo dal 1 gennaio 1975 e non per il passato, e comunque non in modo
tale da eliminare in maniera totale o parziale la vigenza e
l'operatività delle norme denunciate, nell'ambito dei giudizi a quibus
ed al fine della definizione degli stessi.
5. - La normativa in materia di I.C.P. sul R.C., risultante dal
T.U. del 1958 e successive modificazioni e quella in materia di IRPEF,
emersa dalla riforma tributaria (e sino alla legge n. 576 del 1975)
trovano il loro riscontro e la loro base nella disciplina dettata per i
rapporti patrimoniali tra coniugi dagli artt. 159-230 del codice civile
del 1942.
Tali norme non sono influenzate, per le situazioni anteriori al 20
settembre 1975 (ivi comprese quelle relative ai redditi degli anni 1974
e precedenti), dalla legge 19 maggio 1975 n. 151. Ed infatti, per
l'art. 227 "le doti e i patrimoni familiari costituiti prima
dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
disciplinati dalle norme anteriori", e per i primi due commi dell'art.
228 "le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono
assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati
successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine
uno dei due coniugi non manifesti volontà contraria in un atto
ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui
fu celebrato il matrimonio", "ed entro lo stesso termine i coniugi
possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data
indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione,
salvi i diritti dei terzi".
Il rapporto tra i coniugi (sino all'anzidetta data) per quanto
attiene ai redditi, è, quindi, disciplinato, come si è precisato,
dalle norme di cui al capo VI, titolo VI del libro primo del codice
civile, e non da quelle modificative o innovative di cui alla legge n.
151 del 1975.
6. - Infine, in sede di esame delle eccezioni preliminari o
pregiudiziali sollevate dalla difesa dello Stato o di controllo circa
l'eventuale esistenza di quelle rilevabili d'ufficio, deve escludersi
che la legge n. 576 del 1975 (e meno che mai quella n. 151 dello stesso
anno) contenga norme connesse con quelle denunciate in modo tale da non
poter giudicare di queste senza un preventivo esame di esse.
La difesa di Erminia Garzia, con la memoria del 1 giugno 1976,
chiede anche se in via del tutto subordinata, a questa Corte di voler
sollevare, innanzi a sé, in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953
n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31, 36, 37, 76 e 53 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1, 5, 6 e 7 della legge n. 576 del 1975.
Questa Corte, dato che è chiamata a pronunciarsi su questioni di
legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, non può
prendere in considerazione la domanda della parte costituita.
Ritiene peraltro che nella specie non ricorrono i presupposti
necessari e sufficienti perché possa o debba sollevare d'ufficio
davanti a sé la questione.
E ciò in quanto che le norme applicabili nei giudizi pendenti
davanti agli otto pretori e alla commissione tributaria di primo grado
di Milano sono quelle a suo tempo denunciate e solo per le questioni
sollevate dai primi sei pretori è apparsa pregiudiziale la decisione
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo
del d.P.R. numero 597 del 1973 (come dalla ordinanza n. 230 del 1975 di
questa Corte); ed in quanto che, in relazione a tutte le questioni in
esame, non ha modo di incidere il fatto che la nuova legge abbia
disposto: che l'IRPEF si applica nei confronti dei coniugi non
legalmente ed effettivamente separati sul reddito complessivo formato
dai redditi propri di ciascuno e da quelli, ad entrambi imputati, dei
figli minori conviventi (art. 1); che i detti coniugi devono presentare
una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati
(art. 5); che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi,
la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio
fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito (art. 6), e che i
coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente
obbligati al pagamento dell'IRPEF (art. 7). E d'altra parte non rileva
in questa sede accertare la fondatezza o meno dell'assunto difensivo
della Garzia secondo cui "l'estensione della soggettività tributaria
alla moglie, lungi dal fugare i dubbi sull'illegittimità
costituzionale "del cumulo", li ha, di contro, "aggravati" ed ai
coniugi "ai quali si riconosca distinta soggettività tributaria, non
può essere imposto né di presentare una dichiarazione congiunta dei
loro redditi, né di pagare l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, come se fossero una sola persona (fisica), senza violare" gli
indicati precetti costituzionali.
7. - La Corte, passando all'esame del merito delle questioni di
legittimità costituzionale ad essa sottoposte, ritiene, anzitutto,
fondate quelle sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di
Milano.
E ciò nei limiti, nei sensi e per le ragioni che seguono.
Sono denunciate per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 27, e 29, 31
e 53 della Costituzione, le norme secondo cui, al fine
dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo, "i redditi della moglie si
cumulano con quelli del marito" (art. 131 comma secondo) e per cui sul
reddito complessivo così formato l'imposta è applicata con aliquota
progressiva (art. 139).
Sulla legittimità costituzionale o meno dell'art. 131 questa Corte
non ha avuto modo in passato di pronunciarsi specificamente, giacché
la questione che al riguardo era stata sollevata, con l'ordinanza del
10 dicembre del 1973, dal tribunale di Oristano, è stata dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza. Ma con la relativa sentenza (n.
26 del 1975) ha incidentalmente ed in ipotesi osservato che il dubbio
di costituzionalità si sarebbe potuto ricollegare a varie disposizioni
(art. 29, 3, 31 e 53) della Costituzione.
Ora queste disposizioni e le altre sopra indicate, sono assunte a
ragione e misura dell'asserita illegittimità costituzionale delle
citate norme del testo unico.
Con la prima parte del secondo comma dell'art. 131, in relazione
alle altre norme dello stesso articolo, sono evidenziati due profili o
momenti: l'imputazione al marito dei redditi della moglie che non sia
legalmente ed effettivamente separata e cioè il riferimento ex lege
del reddito di un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto
diverso, ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in quella
situazione, alla formazione del reddito complessivo del marito. E si ha
così, che il marito è soggetto passivo dell'imposta (anche) per i
redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata,
e che il debito di imposta è determinato in rapporto al reddito
complessivo del marito, ancorché a costituirlo abbiano concorso i
redditi della moglie.
Due persone fisiche, che nelle norme in esame sono rispettivamente
il marito e la moglie (non separati), risultano in tal modo
assoggettate ad un trattamento differenziato o particolare per cui: in
costanza di rapporto coniugale, il marito e non anche la moglie, è
soggetto passivo dell'imposta; il marito e non anche la moglie è
debitore dell'imposta con riguardo a redditi di cui non ha il possesso,
ed il marito, stante la progressività del tributo, ha un debito di
imposta superiore a quello che avrebbe avuto se l'imposta fosse stata
commisurata solo alla somma dei redditi propri e di quelli altrui di
cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo
della resa dei conti.
Le norme di cui alla denuncia, violano il principio di eguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge e non sono ordinate sulla
eguaglianza giuridica dei coniugi. A fronte di situazioni eguali si
hanno trattamenti differenti: da un canto, per il possesso di redditi
vi è chi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è, e
dall'altro, nonostante la mancanza del possesso di redditi, vi è chi
(anche) per questi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è.
Ed in entrambi i casi il trattamento differenziato o diverso non ha
alcuna razionale giustificazione né appare finalizzato a garantire o
tutelare l'unità familiare.
Con l'imposta complementare si tende a colpire il reddito non in
sé, all'atto e per il fatto del suo prodursi, sibbene in quanto riveli
una data capacità contributiva, e cioè una attitudine concreta a
concorrere alle spese pubbliche.
Può perciò apparire logico che sia tenuta presente la situazione
in concreto del singolo soggetto, ed in rapporto a ciò, ragionevole
che ai fini della determinazione del suo reddito complessivo netto
concorrano il criterio analitico e quello sintetico.
Ma non si spiega come e perché un soggetto (il marito) possa e
debba presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di
redditi altrui di cui non abbia legalmente il possesso, e cioè il
godimento o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.
D'altra parte manca la possibilità che alla normativa de qua si
riconosca la funzione di limite (alla eguaglianza giuridica dei
coniugi) posto "a garanzia dell'unità familiare", giacché a
costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione
dei beni e dei redditi relativi, ma non di certo un sistema tributario
basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni.
E con ciò appare evidente anche il contrasto con l'art. 31 della
Costituzione. La normativa in esame non "agevola con misure economiche
ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi" ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi e
nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre
convivenze familiari, ad un trattamento deteriore.
Ricorre, infine, il mancato rispetto dell'art. 53 della
Costituzione, per quanto sopra detto e per le ragioni che in seguito
saranno indicate in occasione dell'esame delle altre questioni di
legittimità costituzionale.
La Corte, stante ciò, è dell'avviso che gli artt. 131 e 139 del
testo unico del 1958 siano costituzionalmente illegittimi limitatamente
all'inciso "i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito"
(contenuto nel secondo comma dell'art. 131) e cioè nella parte in cui
in detti articoli si stabilisce che i redditi della moglie, la quale
non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito, concorrono,
insieme con quelli del marito, a formare un reddito complessivo su cui
è applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare.
Tali conclusioni dispensano la Corte dal valutare le ulteriori
denunce nei confronti delle stesse norme e in rapporto agli artt. 15,
24 e 27 della Costituzione, giacché il loro esame è da ritenere
assorbito se anche esse sono - in effetti debbono essere - intese come
rivolte alle parti sopra precisate dei ripetuti articoli.
8. - Con le ordinanze dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno,
di Milano, di Arona, di Firenze e di Foggia, postosi a raffronto l'art.
2, n. 3 della legge n. 825 del 1971 con gli artt. 4 lett. a) del d.P.R.
n. 597 del 1973 e, 1 comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973, è
denunciata la violazione dell'art. 76 (e da parte dei pretori di
Voghera, di Livorno, di Milano e di Foggia, anche dell'art. 77) della
Costituzione.
Si assume che il legislatore delegante, nello stabilire i principi
e criteri direttivi a cui si sarebbe dovuta informare la disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, avrebbe richiesto non
solo che l'imposta avesse carattere personale, ma anche che ci fosse il
concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi
propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali egli avesse la libera
disponibilità e "di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti
familiari". E su quest'ultimo punto, si precisa da qualche giudice che
con la citata norma il legislatore avesse fatto riferimento ai redditi
altrui di cui il soggetto avesse la libera disponibilità, o ai
"redditi già imputati al soggetto dalla vigente disciplina dei
rapporti familiari" ovvero che il Governo fosse stato autorizzato ad
attuare la nuova disciplina fiscale "con il rispetto della legislazione
vigente", e comunque che dovesse escludersi che "il principio affermato
dal legislatore delegante si potesse riferire indiscriminatamente anche
ai redditi propri della moglie".
E si deduce da ciò che il Governo, con le citate norme dei decreti
delegati, sarebbe incorso in eccessi di delega là dove avrebbe
incluso, in ogni caso o senza discriminare, i redditi della moglie tra
quelli costituenti la base imponibile del marito o li avrebbe
addirittura considerati nella sfera di disponibilità del marito.
La Corte è dell'avviso che il legislatore delegante abbia voluto
assoggettare all'imposta, avente carattere personale e destinata a
gravare sul soggetto, oltre i redditi propri di questo e quelli altrui
di cui egli abbia la libera disponibilità, i redditi "a lui imputati
in ragione dei rapporti familiari", ma non abbia inteso innovare in
ordine al regime patrimoniale della famiglia. L'art. 2 n. 3 della legge
di delega, in effetti, non conferisce al Governo alcun potere in ordine
ad una disciplina privatistica della materia, in senso puramente
confermativo o innovativo di quella vigente; e quindi non è da pensare
che con essa norma, tra l'altro, si sia voluto ammettere la
possibilità che i redditi della moglie, in ogni caso, fossero nella
libera disponibilità del marito. Quell'articolo è, invece, rivolto ad
incidere sulla normativa tributaria: al Governo è rimesso di stabilire
se e quali "redditi familiari debbano essere imputati al soggetto ai
fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione
separata, e però è negato di poter prevedere il computo cumulativo
dei detti redditi complessivamente inferiori a lire quattro milioni
annue.
Sulla base di codesta interpretazione della legge delegante (della
cui conformità o meno a Costituzione si dirà in prosieguo), è da
ritenere che il Governo, con le norme di cui agli artt. 4 lett. a) del
d.P.R. n. 597 e i comma terzo del d.P.R. n. 600, non sia andato oltre
i limiti della delega, disattendendo i principi e criteri direttivi
all'uopo determinati.
Con tali norme risulta, infatti, rispettato il principio che
l'imputazione debba aver luogo solo a fini tributari e non anche sul
terreno ed agli effetti del diritto civile sostanziale.
E pertanto, non risulta violato l'art. 76 (unitamente all'art. 77)
della Costituzione.
9. - Gli artt. 2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e
4 lett. a) del d.P.R. n. 597 del 1973, e 1 comma terzo del d.P.R. n.
600 del 1973 contengono norme, relative alla imposta sul reddito delle
persone fisiche, che dai giudici a quibus, come si è accennato, sono
considerate, sotto vari profili, in contrasto con gli artt. 2, 3, 4,
13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53 della Costituzione.
Risulta da tali norme, in modo espresso o implicito: che al marito
sono imputati i redditi della moglie che non sia legalmente ed
effettivamente separata con la conseguenza che i redditi di entrambi
sono cumulati ai fini dell'applicazione dell'imposta; che il marito è
soggetto passivo anche per i redditi della moglie a lui imputati e per
codesti redditi non lo è la moglie; che il marito deve dichiarare
annualmente anche i redditi della moglie a lui imputabili; e che in
dipendenza e in funzione di tutto ciò la moglie è tenuta ad indicare
al marito gli elementi, i dati e le notizie concernenti i propri
redditi a lui imputati ed il marito è legittimato a farne la
richiesta.
Strettamente connesse a quelle indicate sono altre norme, che per
ciò, pur non costituendo esse oggetto di specifica denuncia, non
possono non essere tenute presenti. L'imputazione al marito dei
redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata,
infatti, influisce, nei confronti del marito, sulla individuazione
della base imponibile (art. 3 del d.P.R. n. 597) e sulla determinazione
ed applicazione dell'imposta sul reddito complessivo (art. 11 dello
stesso d.P.R.). E si hanno conseguenze che variano, tra l'altro, a
seconda che il reddito complessivo del marito, comprensivo dei redditi
della moglie a lui imputati, sia inferiore o meno a cinque milioni di
lire, perché l'imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto
passivo, nel primo caso è commisurata separatamente sul reddito
proprio del contribuente e su quello della moglie, e nel secondo è
determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito
complessivo, ristante dal cumulo.
I profili del denunciato contrasto con le disposizioni
costituzionali di raffronto sono molteplici e variamente articolati.
Ridotto tale contrasto ai suoi termini essenziali, secondo i giudici
che lo denunciano, esso consisterebbe in ciò:
a) per la donna coniugata (e non legalmente ed effettivamente
separata), in ordine alla soggettività passiva circa l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, alla determinazione della base
imponibile, alla determinazione e applicazione dell'imposta, alla
tutela della riservatezza, a quella del diritto al lavoro ed alla
giusta retribuzione ed infine al concorso alle spese pubbliche, si
avrebbe un trattamento giuridico diverso da quello riservato di regola
ad ogni altra persona fisica ed in particolare al marito di essa donna
coniugata; e non essendo tale disparità di trattamento adeguatamente e
razionalmente giustificata, da un lato, e non rinvenendosi in tale
normativa un plausibile limite all'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi posto a garanzia della unità familiare, dall'altro,
risuiterebbero violati gli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 29, 31, 35, 36 37 e
53 della Costituzione;
b) il marito, tenuto a fare la dichiarazione unica dei redditi,
sarebbe soggetto alle sanzioni penali e accessorie previste per i casi
di omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (dagli
artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973) anche quando ciò dovesse
dipendere dal comportamento della moglie tenuta nei suoi confronti alle
sopraddette indicazioni, ed in tal caso sarebbe violato l'art. 27 della
Costituzione;
c) le norme dei decreti delegati ricordate all'inizio del paragrafo
e gli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 non
consentirebbero alla moglie, in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi.
L'art. 2 comma primo del d.P.R. n. 597 costituisce, come questa
Corte ha precisato con l'ordinanza n. 230 del 1975, il logico
antecedente o correlato del successivo art. 4 lett. a); e l'obbligo di
cui all'art. 1, comma terzo del d.P.R. n. 600 è una diretta
conseguenza dell'attribuzione al marito della posizione di unico
soggetto passivo. Le tre norme sono così strettamente collegate che
debbono essere considerate e valutate assieme. E lo stesso è da farsi
per la norma implicitamente desumibile dal sistema secondo cui grava
sulla moglie l'obbligo di indicare al marito quanto più volte
ricordato.
È indubbio, ad avviso della Corte, che la donna coniugata (che non
sia legalmente ed effettivamente separata) sia sottoposta nella materia
de qua ad un trattamento giuridico diverso da quello previsto di regola
per ogni altro contribuente ed in particolare per il di lei marito.
Ed infatti:
- pur essendo il possesso di redditi il presupposto della imposta
(art. 1 del d.P.R. n. 597) e pur essendo le persone fisiche soggetti
passivi dell'imposta (art. 2 comma primo) la donna coniugata (non
legalmente ed effettivamente separata, la quale abbia il possesso di
redditi, non è soggetto passivo dell'imposta;
- i redditi della moglie, che si trovi nella ripetuta situazione.
sono imputati ai marito nonostante che legalmente la donna ne abbia la
titolarità ed il possesso:
- il marito (e non anche la moglie non separata) è tenuto a
dichiarare annualmente i redditi propri ed unitamente quelli della
moglie a lui imputabili:
- il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la
base imponibile, è formato da tutti i redditi del soggetto stesso e
qualora questo sia coniugato (e non sia coniuge separato), anche dai
redditi della moglie:
- a seguito dell'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo
del marito comprensivo dei redditi della moglie (non separata) a lui
imputati, l'onere per debito d'imposta gravante sul marito viene ad
essere superiore a quello che sarebbe stato in dipendenza di distinta
soggettività e tassazione: e ciò tanto nel caso di reddito
complessivo inferiore a 5 milioni che in quello opposto.
Esiste, pertanto, l'asserita disparità di trattamento.
E tale disparità non è limitata a qualche aspetto o profilo
secondario della materia, né è di scarsa importanza,
A fronte di tale trattamento differenziato non si hanno posizioni
soggettive o situazioni oggettive diverse o suscettibili d'essere
ritenute tali. Sia l'uomo che la donna come cittadini, come lavoratori
autonomi o subordinati, come coniugi, come contribuenti si trovano
nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di
sesso, a tutti i cittadini è riconosciuto il diritto al lavoro, il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni,
il lavoratore ha diritto alla giusta retribuzione, la donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore, e tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro personale capacità contributiva. E
nelle normative e negli istituti afferenti a ciascuna delle ora dette
materie trovano piena applicazione quelle disposizioni o quei
principi, o quanto meno si hanno a riguardo di tali disposizioni o
principi univoche ed avanzate affermazoni di tendenze.
La detta disparità di trattamento, d'altra parte, non si presenta
adeguatamente e razionalmente giustificata né, a proposito del
rapporto tra coniugi, le norme che la caratterizzano si risolvono in
limiti posti all'eguaglianza in funzione della garanzia dell'unità
familiare.
Si sostiene, riportandosi alle disposizioni ed ai principi di cui
all'art. 53 della Costituzione, che il legislatore abbia dettato le
norme in questione presupponendo o presumendo: che la capacità
contributiva di due persone, coniugi non separati, sia in concreto
superiore a quella delle stesse due persone che non siano coniugi, a
causa della riduzione delle spese generali, della collaborazione e
dell'assistenza reciproca, ecc., e che il marito, come capo della
famiglia abbia la materiale disponibilità dei redditi della moglie non
separata; e ritenendo di dover tutelare l'esigenza che l'IRPEF, sia
applicata sul reddito complessivo del soggetto, tenendosi conto della
concreta attitudine di questo a concorrere alle spese pubbliche, e
l'esigenza che siano impedite evasioni di imposta attraverso fittizie
intestazioni di beni e fittizie attribuzioni di redditi da un coniuge a
favore dell'altro.
Nella sostanza la tutela di tali esigenze merita di essere
approvata. Però non si può fare a meno di osservare che le due
presupposizioni o presunzioni non sono invocabili perché la convivenza
dei coniugi indubbiamente influisce sulla capacità contributiva di
ciascuno di essi, ma non è dimostrato né dimostrabile, anche per la
grande varietà delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete
(caratterizzate, tra l'altro, dalla esistenza di figli), che in ogni
caso per tale influenza si abbia un aumento della capacità
contributiva dei due soggetti insieme considerati; e perché, tranne le
ipotesi in cui in fatto sia il marito a poter disporre del reddito di
entrambi, e quelle in cui de iure ciò avviene, di regola i redditi
sono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando siano
posti in comune, non è solo il marito a poterne disporre ma lo sono
entrambi i coniugi, con un grado maggiore o minore di autonomia a
seconda dei casi; e che, comunque, la posizione di capo famiglia
attribuita al marito può apparire, sotto certi aspetti, di incerta
conformità a Costituzione e ad ogni modo risulta superata dalla
riforma del diritto di famiglia.
E del pari si deve rilevare che alle esigenze sopraddette con le
norme in questione non è stata data adeguata e razionale tutela
perché, a parte il fatto che all'applicazione dell'imposta sul reddito
complessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso un sistema
normativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali, si è
posto in essere nei confronti dei coniugi conviventi un trattamento
fiscale più oneroso rispetto a quello previsto per conviventi non
uniti in matrimonio (che vengono assoggettati separatamente
all'imposta, pur beneficiando degli eventuali vantaggi connessi o
conseguenti alla vita in comune).
Ed infine c'è da considerare che la mancata tutela egualitaria dei
coniugi non è il riflesso o il correlato della esistenza di norme
dettate a garanzia dell'unità familiare. Ché anzi è possibile
riscontrare, anche per la normativa risultante dalla riforma
tributaria, una scelta di politica legislativa che anche a non volerla
ritenere in contrasto con gli interessi tutelati dall'art. 31 della
Costituzione, di certo non può dirsi dettata in favore della famiglia
legittima.
10. - in considerazione di quanto sopra, risultano illegittime per
contrasto, soprattutto, con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le
norme che prevedono: l'imputazione al marito dei redditi della moglie
non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di
entrambi ai fini dell'applicazione dell'imposta; la soggettività
passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la
correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del
marito di dichiarare, in unico atto, oltre i redditi propri, anche i
menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie non separata di
indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri
redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la
dichiarazione unica dei redditi.
Dalla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt.
2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e 4 lett. a) del
d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 comma terzo del d.P.R n. 600 del 1973 in
parte qua consegue che per altre norme alle quali i giudici che hanno
sollevato le questioni, hanno fatto implicito riferimento, e delle
quali questa Corte ha dovuto valutare l'importanza e la portata, debba
essere constatata la loro sopravvenuta parziale inoperatività.
La Corte intende riferirsi agli artt. 3 comma primo e 11 comma
secondo (come modificato con l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1974,
n. 259, sostituito dall'articolo unico della legge 17 agosto 1974, n.
384) del d.P.R n. 597 dei 1973, nelle parti in cui con le relative
norme rispettivamente si dispone che l'imposta si applica sul reddito
complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo
compresi quelli a lui imputati dall'art. 4 lett. a), e che se il
reddito complessivo lordo comprensivo di redditi imputati al
contribuente a norma della lettera a) dell'art. 4, è inferiore a 5
milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito
complessivo proprio del contribuente e su quello della moglie, al netto
degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le
detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 si operano sull'imposta
complessiva
11. - In ordine alle questioni sollevate dal pretore di Livorno e
relative agli artt. 2 della legge n. 825 del 1971, 4 del d.P.R. n. 597
del 1973 e 1, 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973, per contrasto con
l'art. 27 della Costituzione, e degli stessi artt. 2 della legge n.
825, 4 dei d.P.R. n. 597, 1 del d.P.R. n. 600 e degli artt. 15,
16,17,19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, per contrasto con l'art.
24 della stessa Carta, va considerato che: a) riconosciuta
l'illegittimità costituzionale delle norme che pongono a carico del
marito l'obbligo di dichiarare, oltre i propri, i redditi della moglie
non legalmente ed effettivamente separata, rimane operativa dei citati
articoli del d.P.R. n. 600 solo la parte che si riferisce ad omissione,
incompletezza ed infedeltà della dichiarazione a proposito dei redditi
propri del dichiarante e di quelli a lui imputati (con esclusione dei
redditi di cui all'art. 4 lett. a), e che, comunque, dovrebbe trovare
applicazione nel processo a quo il disposto sopra ricordato dell'art. 8
ultimo comma della legge n. 576 del 1975; e b) che, riconosciuta alla
donna coniugata e non separata la qualità di soggetto passivo
dell'imposta, alla stessa compete e viene del pari riconosciuta la
possibilità di far valere in giudizio i propri diritti ed interessi
alla stessa stregua di ogni altro soggetto passivo, e di conseguenza
nessuna pronuncia deve essere adottata a proposito della seconda delle
due sopra indicate questioni, essendo tale questione assorbita dalla
presente pronuncia.
12. - Vi sarebbero ancora da esaminare, a proposito delle norme
denunciate, le dedotte violazioni delle disposizioni costituzionali
diverse da quelle fin qui considerate, o per le questioni già
esaminate, altri profili.
Ma codeste questioni debbono dirsi implicitamente risolte perché
aventi, nell'ambito della complessiva problematica posizioni accessorie
o meramente conseguenziali; e comunque ogni esame a proposito di esse o
dei rilevati diversi profili, dovrebbe intendersi assorbito a seguito
delle decisioni adottate.
13. - Sulla richiesta avanzata dalla difesa di Erminia Garzia,
relativa alla declaratoria, in base all'art. 27 della legge n. 87 del
1953, di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6 e 7 della
legge n. 576 del 1975, la Corte procede autonomamente e d'ufficio
all'esame del punto.
Come nel precedente paragrafo 6 si è escluso che le norme di cui
agli articoli ora citati costituiscano il logico e necessario
presupposto di quelle oggetto delle varie denunce, così deve
escludersi che dalla adottata decisione di illegittimità
costituzionale di queste ultime norme possa derivare la stessa
declaratoria per le prime.
A proposito del contenuto sopra riportato degli artt. 1, 5, 6 e 7
della citata legge, infatti, deve rilevarsi che la norma di cui
all'art. 1 non coincide con la precedente disciplina così come
adeguata a Costituzione per effetto di questa pronuncia; ma nel
contempo e d'altra parte deve riconoscersi che detta norma (unitamente
alle altre richiamate) appare inserita in un nuovo contesto legislativo
della cui legittimità costituzionale questa Corte potrà conoscere
solo sulla base di eventuale autonoma denuncia.
Pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione del citato
art. 27.
14. - Le pronunce di illegittimità costituzionale relative al
testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 ed alle leggi
con cui è stata predisposta e attuata la riforma tributaria,
riguardano norme che erano valide ed operanti per le controversie
relativamente alle quali si discuteva e si discute davanti ai giudici a
quibus e che, però, successivamente sono state abrogate, in modo
espresso o tacito, o sono state in parte modificate.
Con la prospettazione delle questioni già esaminate si è
segnalata l'esigenza di pervenire alla risoluzione di taluni problemi.
A tale esigenza la Corte ritiene di fare compiutamente fronte con la
presente decisione. Ma, per una corretta interpretazione della
pronuncia, non può essere ignorato che essa, a proposito delle
questioni relative alla disciplina dell'IRPEF, è destinata a valere
per i redditi conseguiti nel 1974 e per le dichiarazioni fatte o che si
sarebbero dovute fare nel 1975, e deve essere espressamente confermato
che la stessa pronuncia non ha ad oggetto la normativa ora vigente in
quella materia.
La Corte, per altro, ritiene opportuno di fermare l'attenzione
sopra alcuni aspetti o profili della disciplina dell'IRPEF, perché
questa, tenendosi anche conto della riforma del diritto di famiglia,
sia conforme alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della
Costituzione e sempre nel rispetto delle altre disposizioni e degli
altri principi costituzionali.
Con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare
il precedente sistema dell'imposizione diretta basato su una pluralità
d'imposte a carattere personale e reale e su una imposta complementare
sul reddito complessivo con funzione integratrice e correttiva, e
conseguentemente assoggettare il reddito della persona fisica ad una
sola imposta sulla base dei principi della personalità e della
progressività in modo tale che tutti potessero concorrere alle spese
pubbliche secondo la propria effettiva capacità contributiva.
Si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o
di diffidenza nei rapporti tra il fisco ed il contribuente ed impostare
tali relazioni su basi diverse e farle vivere in un clima differente,
di reciproca fiducia, comprensione e responsabilità.
Non spetta alla Corte di dire se di tali orientamenti e tendenze la
normativa che ne è seguita, abbia costituito e costituisca una
accettabile attuazione.
Ma, essendosi attraverso la presente disamina constatato che
relativamente a taluni punti, non secondari, della disciplina
legislativa in oggetto, è mancato il dovuto rispetto della
Costituzione, occorre, a conclusione di questa sentenza, ribadire
l'esigenza che i principi della personalità e della progressività
dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva
dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla
sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si
ponga mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della
responsabilità d'imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina
in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera
disponibilità di essi.
Nel contempo la Corte esprime l'auspicio che sulla base delle
dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema
ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi,
possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente
sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più
modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e
consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice.
L'adempimento del proprio dovere fiscale rimanga cosi, per il
singolo coniuge un atto dovuto ma nel contempo sia il logico e
conclusivo risultato di una scelta che giustifichi in chi la compie, il
convincimento che anche nella specifica materia qui considerata, la
libertà del singolo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela
degli interessi emergenti nella società.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella
parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia
legalmente ed effettivamente separata, concorrono insieme con quelli
del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con
aliquota progressiva l'imposta complementare;
2) degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2,
comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in
cui le relative norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati
al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie
(eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie
legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi
sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui
redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del
d.P.R. n. 597 del 1973;
c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché
per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a
lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente
separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo
dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti
perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come
sopra a lui imputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
© 2006-2024 - Dipartimento Scienze Giuridiche - Università di Torino - Periodico registrato presso il Tribunale di Torino