Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0181 del 1976 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Argomenti di altre disposizioni rilevanti per la pronuncia:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Pronuncia: Pronuncia interpretativa di rigetto di regola
Disposizione oggetto: legge 898/1970 art.3 comma 1 comma 2 comma b:
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice alla costituzione)
-Argomento ab absurdo (argomento apagogico)
-Argomento letterale (considerazioni di ordine sintattico grammaticale)
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)

N. 181
SENTENZA 14 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 22 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 28 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI
OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO
CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI
- Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA -
Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE
STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2,
lett. b, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 29
gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile
vertente tra Di Tommaso Myriam e Macchi Egisto, iscritta al n. 104 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Di Tommaso Myriam e di Macchi
Egisto, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Franco Ligi, per la Di Tommaso, l'avv. Mauro Mellini,
per Macchi, ed il vice avvocato generale dello Stato Vito Cavalli, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel procedimento in grado di appello concernente la dichiarazione
della cessazione degli effetti civili del matrimonio di Macchi Egisto e
Di Tommaso Myriam, separati di fatto, non consensualmente, dal 1964,
pronunziata a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b, legge 1 dicembre
1970, n. 898, con sentenza del tribunale di Roma in data 7 luglio 1972,
impugnata dalla Di Tommaso, la difesa dell'appellante sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'intera suddetta legge n.
898 del 1970 e, comunque, del citato art. 3, n. 2, lett. b, per pretesa
violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione.
La difesa osservava al riguardo che la legge nel suo complesso,
attraverso la casistica di ipotesi di scioglimento del matrimonio ivi
previste in collegamento con un pregresso periodo di separazione (due
anni prima dell'entrata in vigore della legge) ed in particolare
attraverso il collegamento con un periodo di almeno cinque anni di
separazione di fatto come previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b,
contrasterebbe con il principio della stabilità della famiglia
garantito dalle invocate norme costituzionali, in quanto
condizionerebbe la permanenza del matrimonio unicamente alla volontà
anche di uno solo dei coniugi, con il conseguente possibile
moltiplicarsi di matrimoni irresponsabili, facilitati dalla prospettiva
di ottenere il divorzio alla scadenza dei termini di legge. Con ciò,
affermava sempre la difesa della Di Tommaso, si favorirebbe la
disgregazione dell'istituto familiare, a tutto danno delle parti più
deboli, cioè della moglie e dei figli, che nulla potrebbero opporre
alla pronunzia di scioglimento in presenza dei requisiti della
separazione protratta per il tempo richiesto, il quale tempo, in ogni
caso, non sarebbe in pratica sufficiente per fare ragionevolmente
ritenere preclusa ogni possibilità di riconciliazione coniugale.
Inoltre, l'art. 3, n. 2, lett. b, citato, col richiedere il
requisito della separazione di fatto protrattasi per almeno cinque
anni, purché però a far tempo da non meno di due anni prima
dell'entrata in vigore della legge in esame porrebbe una
discriminazione irrazionale, a carico dei coniugi separati di fatto
prima del detto termine, ai quali soltanto, senza plausibile motivo, si
applicherebbe la disciplina del divorzio automatico sopra censurata.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza 29 gennaio 1974, faceva
riferimento alle eccezioni come sopra formulate e ritenutele rilevanti
perché concernenti la possibilità di dichiarare la cessazione degli
effetti civili del matrimonio nel caso di specie, osservava, quanto
alla non manifesta infondatezza che, in effetti, la subordinazione
della pronunzia dello scioglimento alla sola separazione di fatto
prevista dalla norma specificamente denunziata, collegherebbe
automaticamente la possibilità dello scioglimento del matrimonio ad
una decisione unilaterale di uno dei coniugi. Il che apparirebbe in
contrasto non solo con le norme invocate dalla difesa della Di Tommaso
(artt. 29 e 31 Cost.), ma anche con l'art. 2 Cost. che garantisce la
tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e l'adempimento dei doveri di
solidarietà sociale.
Inoltre, la disciplina delle separazioni di fatto verificatesi
almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge in esame
concreterebbe anche la denunziata violazione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) poiché solo in relazione ad esse si
applicherebbe la disciplina dello scioglimento o della cessazione
automatica degli effetti civili del matrimonio, mentre, solo per
ragioni temporali, sfuggirebbero a tale conseguenza le identiche
situazioni verificatesi dopo il termine di legge.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 1974.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la Di Tommaso,
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Ligi, che ha tempestivamente
depositato le proprie deduzioni.
La difesa sviluppa le considerazioni svolte a suo tempo e quelle
contenute nell'ordinanza di rinvio, ed in particolare pone in rilievo,
quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost., il grave danno morale
e materiale che per effetto della norma impugnata subirebbe, senza
adeguata giustificazione, il coniuge dissenziente, il quale, senza sua
colpa e senza potersi opporre, si trovi a perdere lo stato di
coniugato, con tutte le relative conseguenze di ordine giuridico e
sociale, incidenti sulla dignità della sua persona.
Insiste poi nel prospettare la pretesa violazione dei principi
della unità familiare e della tutela della funzione familiare che
deriverebbero dalla disciplina impugnata, affermando, in sostanza, che
la legge avrebbe trasformato il matrimonio da istituto giuridico
stabile e permanente in un rapporto precario, anche senza il consenso
di entrambe le parti.
Con riguardo al profilo di illegittimità sollevato in relazione
all'art. 3 Cost. la difesa della Di Tommaso insiste nel prospettarne la
violazione per motivi sostanzialmente corrispondenti a quelli enunciati
nell'ordinanza di rinvio.
Si è altresì costituito il Macchi, rappresentato e difeso
dall'avv. Biagio Sorrentino, che ha tempestivamente depositato le
proprie deduzioni.
La difesa del Macchi contesta la fondatezza delle questioni
sollevate affermando che la separazione di fatto, prolungatasi per
anni, farebbe ragionevolmente presumere la impossibilità morale e
materiale di una ripresa della vita in comune, sicché giustamente in
questi casi il vincolo sarebbe da considerarsi non più esistente e
dovrebbe ritenersi legittima la facoltà di recedere dal rapporto
matrimoniale anche di uno solo dei contraenti, tanto più che la legge
impugnata prevede l'obbligo alimentare a carico del coniuge che chiede
lo scioglimento del matrimonio.
Si è infine anche costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.
L'Avvocatura osserva, anzitutto, che nell'ordinanza non si darebbe
alcuna ragione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità
dell'intera legge n. 898 del 1970, rilevanza che, comunque, non
sussisterebbe se non in riferimento alla specifica questione sollevata
nei confronti dell'art. 3, n. 2, lett. b, della legge stessa.
Nel merito l'Avvocatura osserva che la separazione di fatto sarebbe
stata assunta come causa possibile di divorzio in una disposizione di
carattere transitorio, in vista del notevole numero di separazioni di
tal natura in atto al momento della entrata in vigore della legge
istitutiva del divorzio, e della opportunità quindi di una norma
diretta a sanare tale temporanea situazione. Non sarebbe, in dette
circostanze, ravvisabile un contrasto della norma col principio della
solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost., tenuto anche conto che
tale dovere viene ampiamente realizzato dopo lo scioglimento del
matrimonio, attraverso la corresponsione al coniuge, avente diritto,
dell'assegno previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970.
Neppure fondato sarebbe il profilo di illegittimità delineato in
relazione all'art. 29 della Costituzione. Invero, mentre il
riconoscimento dei diritti della famiglia, sancito dal primo comma di
tale articolo, avrebbe solo il significato di un impegno per lo Stato
di garantire il funzionamento dell'istituto familiare, finché ne
sussistano le condizioni di coesione interna indispensabili, i principi
dell'eguaglianza fra i coniugi e dell'unità della famiglia, sanciti
dal secondo comma, varrebbero solo nel caso di effettiva funzionalità
dell'istituto, trovando invece la sua crisi adeguata regolamentazione
nelle norme concernenti la separazione legale e lo scioglimento del
vincolo.
Anche insussistente sarebbe poi il lamentato contrasto della
disposizione impugnata con l'art. 31 Cost., il quale avrebbe egualmente
ad oggetto l'istituto familiare a condizione che persistano i legami
affettivi che hanno dato luogo al matrimonio, mentre, in caso
contrario, dovrebbero soccorrere altri strumenti giuridici, quali
appunto, lo scioglimento disciplinato dalla legge n. 898 del 1970.
Infine, secondo l'Avvocatura, la norma impugnata non contrasterebbe
neppure con l'art. 3 Cost., poiché la scelta del termine di almeno due
anni dall'inizio della separazione di fatto anteriormente all'entrata
in vigore della legge, apparirebbe pienamente giustificata, riflettendo
l'esigenza, non irrazionale né arbitraria, di regolare in via
transitoria quelle situazioni che, per l'effettiva cessazione della
convivenza, e la presumibile serietà del proposito di spezzare i
legami matrimoniali, richiedessero il riconoscimento della loro
rilevanza giuridica ai fini perseguiti dalla legge istitutiva del
divorzio.
La difesa della Di Tommaso ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui, dopo avere riconosciuto fondata la
puntualizzazione della questione sostenuta dall'Avvocatura e dopo avere
quindi ammesso che la questione stessa andrebbe circoscritta alla
pretesa illegittimità della sola norma di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b, della legge n. 898 del 1970, e non investire quindi l'intero testo
legislativo, riafferma le tesi già svolte circa l'automatismo dello
scioglimento del matrimonio in caso di separazione di fatto ed insiste
nell'evidenziare nella disciplina impugnata le carenze di tutela che
pregiudicherebbero le parti più deboli. In particolare, poi, rileva
che la persistenza dei legami affettivi e spirituali, cui, secondo
l'Avvocatura, dovrebbe essere subordinata la tutela della famiglia
apprestata dagli artt. 29 e 31 Cost., sarebbe sostanzialmente rimessa
alla volontà di una sola delle parti del rapporto matrimoniale,
mentre, in occasione della pronunzia di scioglimento del matrimonio,
dovrebbero essere considerati tutti i portatori di interessi nel
rapporto familiare con l'attribuzione di maggiori poteri di intervento
del pubblico ministero e del giudice.
Per quanto riguarda il profilo di illegittimità prospettato in
ordine alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., la difesa della Di
Tommaso insiste sulle precedenti argomentazioni ed afferma che la
posizione dei separati di fatto durante il biennio precedente
all'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970 sarebbe stata
regolata in modo anomalo e discriminante sia rispetto alla legislazione
precedente in materia matrimoniale, sia rispetto alla nuova disciplina
dello scioglimento, senza che tale anomalia possa trovare
legittimazione nella temporaneità della norma. D'altra parte, il lungo
iter della legge sul divorzio avrebbe dato concretamente il modo di
ottenere la separazione legale a chi intendesse valersene ai fini del
divorzio, per cui l'adozione della disciplina transitoria in esame
apparirebbe comunque ingiustificata.
Anche la difesa del Macchi ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui insiste nelle tesi precedentemente svolte per
respingere le censure di illegittimità e svolge in particolare
argomentazioni analoghe a quelle a suo tempo già svolte
dall'Avvocatura generale dello Stato, anche per quanto specificamente
riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
L'Avvocatura generale ha, infine, anche depositato tempestivamente
una memoria illustrativa, con cui ripropone, svolgendoli ampiamente,
gli argomenti già addotti per contestare la ammissibilità e
fondatezza delle questioni di legittimità sollevate con l'ordinanza in
esame.

Considerato in diritto:

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione, la Corte d'appello
di Roma solleva questione di legittimità dell'intera legge 1 dicembre
1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
e, in particolare, dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge stessa
nella parte in cui è previsto che lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio possano essere domandati da uno dei
coniugi quando sia intervenuta, a far tempo da almeno due anni prima
dell'entrata in vigore della legge stessa, una separazione di fatto tra
i coniugi protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni a
decorrere dalla cessazione effettiva della convivenza: ovvero sei anni
quando vi sia opposizione da parte del coniuge convenuto.
Si assume che la disposizione in esame, potendo dar luogo, una
volta accertato il decorso dei termini di durata della separazione di
fatto, ad uno scioglimento automatico del matrimonio, anche nel caso di
separazione di fatto avvenuta col dissenso dell'uno dei coniugi,
costituirebbe violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art.
2 (pel venir meno della garanzia di protezione di diritti inviolabili):
art. 3 (pel venir meno della garanzia di parità di trattamento, in
quanto le conseguenze giuridiche della separazione vengono limitate a
quelle verificatesi entro il periodo di tempo come sopra circoscritto):
art. 29 (violazione dei diritti della famiglia e dell'uguaglianza tra i
coniugi): art. 31 (violazione dei principi sulla formazione della
famiglia e sull'adempimento dei relativi compiti).
2. - La Corte osserva, anzitutto, che la questione sollevata in
ordine all'"intero testo legislativo" n. 898 del 1970 va dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza.
visualizza testo argomento È giurisprudenza costante che la questione di legittimità
costituzionale di un intero testo legislativo è configurabile solo se
le relative censure siano tali da investire tutte le disposizioni
denunziate, o se, comunque, le disposizioni stesse siano così
intimamente collegate, da dover essere valutate necessariamente nel
loro insieme, ai fini del giudizio di legittimità, in relazione al
sistema da esse delineato ed attuato (sentt. nn. 19 del 1956; 38 del
1960; 53 del 1962; 46 del 1963; 61 del 1970).La legge qui impugnata consta di disposizioni, le quali, pur
essendo fra loro collegate dal comune presupposto della sussistenza di
circostanze obbiettive dalle quali sia desumibile che la comunione
spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o
ricostituita (art. 1), sono, tuttavia, articolate in funzione di una
casistica obbiettivamente precisata dalla stessa legge (art. 3) che
investe una serie di situazioni diverse fra loro. D'altra parte, la
motivazione svolta nell'ordinanza di rinvio non investe direttamente il
suddetto principio generale dello scioglimento del matrimonio per
accertata impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi, ma fa riferimento ad una asserita
automaticità della dichiarazione di scioglimento del matrimonio,
conseguente ad una separazione di fatto protratta per un determinato
periodo, prevista specificamente dall'art. 3, n. 2, lett. b), come
causa possibile di scioglimento del matrimonio.
La legge impugnata, nel suo complesso, consta di disposizioni che,
pur collegate nel senso sopra illustrato, conservano tuttavia una
propria autonomia, tale da escludere che esse debbano essere valutate
necessariamente nel loro insieme, ai fini del presente giudizio di
legittimità, il quale concerne, nei termini in cui è stato sollevato,
un ben preciso delimitato aspetto della complessa normativa dettata
dalla legge a proposito delle possibili cause di scioglimento del
matrimonio.
Di conseguenza, la questione deve essere ricondotta al controllo
della legittimità dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge in esame,
e, solo così individuata, risulta ammissibile.
3. - Nonostante che la denuncia di illegittimità costituzionale
sia articolata, e formalmente autonomi appaiano i vari motivi
dell'asserita contrarietà dell'art. 3, n. 2, lett. b, in parte qua,
nei confronti degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, su due
punti si incentra il dubbio avanzato dalla Corte d'appello e su di
essi, quindi, si deve rivolgere l'esame di questa Corte.
Si assume, in sostanza, che ad integrare la separazione di fatto
quale situazione necessaria e sufficiente per chiedere lo scioglimento
del matrimonio, sia indifferente, secondo la normativa in esame, che la
stessa abbia avuto luogo anche con il dissenso di uno dei coniugi, e
che dal decorso degli anzidetti termini di durata della separazione di
fatto consegua lo scioglimento automatico del matrimonio.
Ma tale assunto non può essere condiviso.
Con la legge n. 898 del 1970, e sempre ai fini della pronuncia di
scioglimento del matrimonio, la separazione tra i coniugi è
considerata rilevante. Ma si distingue tra separazione giudiziale
pronunciata con sentenza passata in giudicato, separazione consensuale
omologata e separazione di mero fatto. Ed è evidente che le tre
ipotesi, oltre che distinte, sono diverse, perché, mentre nelle prime
due vi è un momento in cui, sia pure nell'esercizio di funzioni
differenti e con atti di corrispondente natura, interviene il giudice
ad accertare o a prendere e dare atto che rispettivamente, in concreto,
ricorrano cause di separazione personale o il solo consenso di entrambi
i coniugi, nella terza ipotesi, quella della separazione di fatto,
manca l'intervento del giudice.
Ai fini che qui interessano, ad integrare codesta terza ipotesi,
non basta il mero fatto della separazione tra i coniugi.
Non si richiede, invero, che tale fatto si sia verificato e
mantenuto per accordo o con il consenso dei coniugi ovvero ad
iniziativa di uno solo di essi e senza l'adesione o con l'opposizione
dell'altro, perché esso, nella logica della legge n. 898 del 1970, ha
valore solo sul terreno probatorio come dato da cui possa desumersi,
secondo l'id quod plerumque accidit, che tra i coniugi separati di
fatto, sia venuta meno, in un dato momento e per un dato periodo, la
comunione spirituale e materiale.
Ed allora visualizza testo argomento occorre che al mero fatto della separazione in concreto
si accompagni ogni altro elemento che la cessazione (con la mancata
ricostituzione) di detta comunione faccia apparire effettivamente
avvenuta.
Così intesa la fattispecie de qua, si ha, poi, che nelle tre
ipotesi sopraddette, vengono ad essere riconosciuti come essenziali,
elementi che ne rendono possibile una complessiva considerazione in
termini di omogeneità e di razionale assimilabilità, in funzione
dell'eguaglianza di trattamento.
Ed a ciò non è di ostacolo il disposto dell'ultima parte del
primo capoverso dell'art. 3, n. 2, lett. b, là ove si dice che per la
proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, nella
separazione di fatto iniziatasi anteriormente all'entrata in vigore
della legge (e da almeno due anni) "i cinque anni decorrono dalla
cessazione effettiva della convivenza".Tale norma, infatti, ha una sua particolare ragione di essere,
giacché per la determinazione del momento finale del termine, da
calcolarsi a ritroso, ai fini della proposizione della domanda, non si
sarebbe potuto non fare riferimento ad un elemento concreto ed esterno
e facilmente dimostrabile. Ed in tal senso esaurisce la sua portata.
visualizza testo argomento Separazione di fatto e cessazione effettiva della convivenza non
possono assumersi come fatti equivalenti: altrimenti, oltre tutto,
potrebbe apparire irrazionale (e invece non lo è) il fatto che nelle
due altre ipotesi il legislatore non si riferisce, e sempre allo scopo
della determinazione del dies ad quem, al momento di perfezionamento (o
di passaggio in giudicato) della sentenza, sibbene a quello in cui è
avvenuta la "comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale".4. - Riguardate alla luce delle considerazioni che precedono, le
dedotte censure non sono fondate.
Escluso che il mero fatto della separazione integri ed esaurisca la
fattispecie in ordine alla quale si ragiona, è, del pari, da escludere
che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo scioglimento
del matrimonio.
Il giudice, adito al fine dell'accoglimento di quest'ultima
domanda, deve procedere agli accertamenti occorrenti perché possa
formare il proprio convincimento. E, posto che, in concreto, ricorra la
condizione di ammissibilità dell'azione, cioè che la cessazione
effettiva della convivenza abbia avuto inizio nel tempo richiesto, il
giudice ricerca gli elementi probatori necessari e sufficienti al detto
fine, non limitandosi a constatare l'esistenza del mero fatto della
separazione, ma valutando quegli elementi in funzione della ricerca e
determinazione in concreto della cessazione della comunione materiale e
spirituale, come fatto permanente ed anche attuale: ciò attraverso
successive fasi istruttorie e decisorie (artt. 4 e 5 della legge).
5. - Gli artt. 2, 29 e 31 della Costituzione non sono violati dalla
norma oggetto di denuncia.
visualizza testo argomento I diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica riconosce e
garantisce (art. 2) sono qui oggetto di specifica e particolare
considerazione nei successivi artt. 29 e 31, per cui la Repubblica da
un canto riconosce i diritti della famiglia e garantisce l'unità
familiare e dall'altro agevola la formazione della famiglia. L'art. 3,
n. 2, lett. b, in parte qua, della citata legge, come sopra inteso, non
si pone contro i diritti della famiglia né incide o compromette
l'unità familiare. La famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio è una realtà sociale e giuridica che presuppone, richiede
e comporta che tra i soggetti che ne costituiscono il nucleo
essenziale, e cioè tra i coniugi, esista e permanga la più volte
ricordata comunione spirituale e materiale. E, del pari, l'unità
familiare viene a costituire il fine e il segno di tendenza di un
comportamento che di quella comunione sia l'espressione.
La norma denunziata, come sopra intesa, non può dirsi che sia un
precetto che neghi o comprima alcuno di quei diritti ovvero impedisca o
ostacoli il perseguimento od il conseguimento dell'unità familiare.Come nelle altre due ipotesi di separazione giudiziale e di
separazione consensuale omologata, il legislatore vuole che il giudice
accerti la cessazione e la non ricostituibilità della comunione
spirituale e materiale, così, sul terreno di una ragionevole parità
di trattamento, lo stesso giudice deve uniformarsi nella ipotesi di
separazione di fatto. E da ciò consegue che la norma denunciata non
solo non viola le richiamate disposizioni di raffronto, ma addirittura
ne costituisce specifica e giustificata applicazione.
Come non sussiste tale contrarietà ai precetti costituzionali ora
richiamati, così nemmeno ricorre l'ulteriore motivo di denunzia,
addotto dal giudice a quo.
6. - visualizza testo argomento Rientra evidentemente nei limiti del ragionevole esercizio
della discrezionalità spettante al legislatore che questi, in sede di
determinazione del periodo di separazione di fatto e della connessa
mancanza della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, si
riporti a quello specificamente indicato. Trattasi, infatti, di uno
spazio di tempo sufficientemente ampio e convenientemente localizzato,
perché da esso, in concorso con tutti gli altri elementi necessari ai
fini dell'accertamento di cui si è detto, il giudice possa trarre il
proprio convincimento.Che dalla norma così congegnata alcuni cittadini possano essere
ammessi a fruirne ed altri no, in relazione allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, è inevitabile, ma ciò
consegue, in fatto, ad ogni norma che colleghi elementi della
previsione nel tempo e ciò faccia, siccome nella specie è avvenuto,
in modo razionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'intera legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), sollevata con l'ordinanza in epigrafe
dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31
della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b, della
predetta legge, nella parte concernente la separazione di fatto
iniziata anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa:
questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello
di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

 
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