Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0097 del 1979 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: codice civile art.284:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.30 comma 3:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
-Bilanciamento come individuazione dell'ottima proporzione

N. 97
SENTENZA 12 LUGLIO 1979

Deposito in cancelleria: 1 agosto 1979.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 217 dell'8 agosto 1979.
Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.
ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 284
del codice civile, modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975
n. 151, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal Tribunale per i
minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Ceramelli Papiani Raffaele
ed altro, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977;
2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal tribunale per i
minorenni di Roma, sul ricorso proposto da Caltagirone Francesco ed
altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978;
3) ordinanza emessa il 6 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni
di Napoli sul ricorso proposto da B. L. ed altro, iscritta al
n. 382 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento per legittimazione giudiziale
promosso da Raffaele Ceramelli Papiani, il tribunale per i minorenni di
Firenze, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976, sollevava di ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 cod. civ.,
così come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo premette che in generale la norma denunziata non
lede i diritti dei membri della famiglia legittima, perché ha
riguardo, nel caso che il genitore sia coniugato e non separato, non
solo all'interesse del figlio naturale legittimando, ma anche a quello
dello sposo del richiedente e degli eventuali altri figli, con il
prevedere la necessità dell'assenso dell'unito in matrimonio ed il
parere dei figli legittimi o legittimati ultrasedicenni. In tal modo,
sarebbe rimessa al giudice la valutazione della compatibiiità della
posizione della famiglia legittima, in relazione all'introduzione nella
stessa di un altro figlio.
Il dubbio di legittimità costituzionale sorge tuttavia quando,
essendo il genitore richiedente legalmente separato e privo di figli
ultrasedicenni (come nella specie accade), l'art.284 cod. civ. ha di
mira soltanto agli interessi del figlio legittimando, non prevedendo
né l'assenso del coniuge separato né il parere degli altri figli, per
pervenire alla dichiarazione giudiziale di legittimazione. In questo
caso, non palesandosi necessaria alcuna valutazione dei diritti dei
membri della famiglia legittima, la disposizione denunziata parrebbe
contrastare con l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.
2. - Simile (ma più ampia) questione di legittimità
costituzionale dell'art. 284 cod. civ., ha sollevato il tribunale per i
minorenni di Roma, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978, nel ricorso
per legittimazione giudiziale proposto da Francesco Caltagirone.
Ritiene, infatti, il tribunale che l'art. 284 cod. civ., nel suo
complesso, non tenga affatto conto dei diritti dei membri della
famiglia legittima e che anzi pretermetta questi diritti a tutela degli
interessi del legittimando.
Rileva che i diritti incomprimibili della famiglia legittima
sarebbero quelli personali che discendono dall'appartenenza ad un unico
nucleo stabile basato sul matrimonio e cioè sull'impegno assunto dai
coniugi di reciproca fedeltà, di comune assistenza ed educazione nei
confronti dei figli, nonché quello dell'esclusività dello status di
figlio legittimo in un solo nucleo familiare. Pertanto rimettere al
singolo coniuge e con unico riguardo agli interessi del legittimando la
possibilità di far sorgere un altro coevo nucleo legittimo, con
differenza rispetto al semplice riconoscimento del figlio naturale, sia
per quanto riguarda gli effetti reciproci tra genitori e figli (cfr.
art. 578 u.c. cod. civ.), sia per quanto riguarda la creazione di un
rapporto familiare che si estende a tutti i membri della famiglia
legittima, parrebbe in contrasto oltre che con l'art. 30, terzo comma,
Cost., anche con il principio di unità familiare (art. 29) e con il
principio di ragionevolezza.
Quanto a quest'ultimo, infatti, mentre per l'introduzione nel
nucleo familiare del figlio naturale riconosciuto è prevista (art. 252
cod. civ.) l'autorizzazione del giudice ed il consenso dei figli
legittimi nonché del coniuge, nulla in tal senso è richiesto
dall'art. 284 cod. civ.
3. - Questione analoga a quella proposta dal tribunale di Firenze,
ha sollevato il tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza
emessa il 6 aprile 1978 sul ricorso per legittimazione proposto da
L. B..
Al dubbio manifestato dai giudici fiorentini, il tribunale aggiunge
anche quello della violazione del principio d'eguaglianza non
ravvisando, ai fini della tutela della famiglia legittima, alcuna
apprezzabile differenza di trattamento tra coniuge non separato e
coniuge separato, tra figlio ultrasedicenne e figlio infrasedicenne,
differenze dalle quali invece la norma denunziata fa discendere la
necessità dell'assenso del coniuge e dell'audizione dei figli
legittimi o legittimati.
4. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno s'è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto:

1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti
e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e in
parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine a
medesime norme.
2. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione in ordine
alla legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile così
come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
possono riassumersi come segue:
a) In riferimento agli artt. 3,29 e 30, terzo comma, della
Costituzione, l'art. 284 del codice civile viene denunziato dal
tribunale dei minorenni di Roma nella parte in cui consente la
legittimazione per provvedimento del giudice del figlio naturale
concepito in costanza di matrimonio da colui che sia ancora unito in
matrimonio con persona diversa dal genitore naturale.
Osserva infatti il giudice a quo che non sembra ammissibile la
contemporanea esistenza di più nuclei familiari legittimi, il primo
fondato sul matrimonio e gli altri, aggiunge il medesimo giudice, "che
potrebbero formarsi con la legittimazione per provvedimento del giudice
dei figli concepiti fuori del matrimonio, ma in costanza del matrimonio
stesso".
Dopo aver affermato che "non sembra che la legislazione vigente
garantisca a sufficienza, in tema di legittimazione, i diritti della
famiglia legittima" di cui all'art. 30, terzo comma, della
Costituzione, ricorda che in precedenti sentenze il medesimo tribunale
aveva ritenuto che la mera esistenza di un vincolo matrimoniale
rimovibile per divorzio non può integrare l'impossibilità ed il
gravissimo ostacolo richiesto dal n. 2 dell'art. 284 codice civile per
pronunziare giudizialmente la legittimazione del figlio naturale, che
essendo state tali decisioni riformate in sede di appello ed avendo
altri tribunali dei minorenni giudicato che in questi casi la
legittimazione può essere concessa, ritiene opportuno sottoporre la
questione alla Corte costituzionale.
Rilevato che il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione riserva
ai figli illegittimi un trattamento uguale a quello dei legittimi
qualora dall'equiparazione non derivi una lesione a diritti dei membri
della famiglia legittima, facendo nello stesso tempo salva una
prevalenza del nucleo familiare di cui all'art. 29 della Costituzione,
il giudice reputa necessario identificare i diritti incomprimibili dei
membri della famiglia legittima che, in quanto tali, il legislatore
ordinario non può "intaccare". Questi diritti, secondo il tribunale
romano, sarebbero "quelli personali che discendono dall'appartenenza ad
un nucleo stabile basato sul matrimonio e cioè sull'impegno assunto
dai coniugi di reciproca fedeltà, di mutua assistenza, di costante
collaborazione e di comune assistenza ed educazione nei confronti dei
figli" nonché "quello dell'esclusività dello status di figlio
legittimo, indicativo dell'appartenenza a quel nucleo legittimo che non
può, finché non è dissolto, non essere unico". Un siffatto diritto
sarebbe compromesso dalla legittimazione di un figlio naturale specie
se concepito in costanza di matrimonio "e quindi quando esisteva poteva
esistere una unica famiglia legittima". Di conseguenza ritiene che il
citato art. 284 cod. civ. sia viziato di incostituzionalità non
soltanto in quanto, qualora il coniuge del richiedente la
legittimazione di un figlio naturale sia legalmente separato, non
prevede l'obbligo di compiere accertamenti in ordine alla
compatibilità della legittimazione con i diritti dei membri della
famiglia legittima, ma anche in quanto richiede soltanto l'assenso,
valutabile liberamente dal giudice agli effetti della concessione, e
non il consenso del coniuge non separato del richiedente. Secondo il
medesimo giudice, sarebbe pericoloso "rimettere al singolo la decisione
di far sorgere una seconda famiglia legittima accanto e
contemporaneamente alla "prima" e, a differenza di quanto prescritto
per il riconoscimento del figlio naturale, avendo riguardo ai soli
interessi del legittimando. Ai dubbi già prospettati di
incostituzionalità dell'art. 284, aggiunge anche quello concernente la
disposizione dell'ultimo comma che fa obbligo al presidente del
tribunale di ascoltare i figli legittimi o legittimati se di età
superiore a sedici anni. Tale disposizione non sarebbe aderente al
dettato costituzionale in quanto terrebbe conto dei soli interessi del
legittimando e non di quelli dei membri della famiglia legittima. Non
sarebbe inoltre razionale la diversità della disciplina prevista
nell'art. 252 del codice civile per l'introduzione di un figlio
naturale nella famiglia legittima e quella prevista invece per la
legittimazione per provvedimento del giudice in costanza di matrimonio
del genitore e in presenza di altri figli legittimi o legittimati,
tanto più in quanto la legittimazione avrebbe l'effetto di introdurre
senz'altro il figlio naturale nella famiglia legittima. Questa
diversità di disciplina sarebbe tanto più irrazionale in quanto
mentre il riconoscimento crea solo un rapporto personale fra il
genitore e il figlio naturale, la legittimazione crea invece un
rapporto familiare che si estende anche agli altri membri della
famiglia del richiedente la legittimazione.
b) Il tribunale dei minorenni di Firenze denunzia
l'incostituzionalità dell'art. 284 in riferimento all'art. 30, comma
terzo, della Costituzione in quanto concede al giudice di dichiarare la
legittimazione di un figlio naturale di un genitore separato dal
coniuge e i cui figli legittimi e legittimati non abbiano raggiunto i
sedici anni di età senza richiedere il consenso del coniuge e il
parere degli altri figli. Questa facoltà attribuita al giudice avrebbe
di mira soltanto l'interesse del legittimando prescindendo da ogni
valutazione dei diritti dei membri della famiglia legittima.
c) Analoga questione di incostituzionalità è sollevata dal
tribunale dei minorenni di Napoli, il quale al dubbio prospettato dal
tribunale di Firenze, aggiunge anche quello della violazione del
principio di uguaglianza, non ravvisando giustificata, ai fini della
tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, la differenza
di trattamento fra coniuge non separato e coniuge separato, fra figli
maggiori e figli minori di sedici anni, differenze dalle quali la norma
denunziata fa dipendere la necessità dell'assenso del coniuge e
dell'audizione dei figli legittimi e legittimati.
3. - Le questioni di costituzionalità dell'art. 284 cod. civ.
proposte dalle ordinanze in epigrafe non sono fondate.
Occorre considerare che, come risulta dai lavori preparatori e come
riconosciuto dalla prevalente dottrina, la Costituzione ha sotto il
titolo II (rapporti etico-sociali) enunciato negli artt. 29 e 30 i
principi e i presupposti sui quali si fonda l'istituto giuridico della
famiglia e ha individuato i doveri e i diritti dei genitori e dei
figli, attribuendo al legislatore ordinario il compito di regolare con
apposite normative gli istituti famigliari e i reciproci rapporti fra
genitori e figli nel rigoroso rispetto dei principi sanciti in tali
articoli.
Pertanto la Corte nella sent. n. 237 del 1974, dichiarando la
parziale illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2 cod. civ.
nel testo originario, ha precisato che "il legislatore può,
ovviamente, dare nuova strutturazione e nuova disciplina all'istituto
della legittimazione sempreché siano rispettati i principi sanciti
nell'art. 30 della Costituzione".
Una nuova disciplina è stata introdotta con la legge 19 maggio
1975, n. 151, che ha modificato l'art. 284 cod. civ. Occorre pertanto
verificare se la normativa stabilita nel nuovo testo sia aderente ai
principi e alle direttive enunciate negli artt. 29 e 30 della
Costituzione o se, invece, come denunziano le ordinanze in epigrafe,
non sia a questi conforme. Il problema, nei termini in cui viene
proposto nel presente giudizio, importa la valutazione se l'art. 284
nella sua nuova formulazione tuteli nei limiti costituzionali gli
interessi dei legittimandi e quelli dei figli legittimi e legittimati.
Per tale valutazione e per l'esame delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dai giudici a quibus occorre tener presente:
a) Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il tribunale dei
minorenni di Roma, visualizza testo argomento la legittimazione per provvedimento del giudice di
un figlio nato fuori del matrimonio non crea affatto una nuova famiglia
legittima che coesisterebbe accanto a quella basata sul matrimonio, ma
ha il solo ed esclusivo effetto di attribuire al nato fuori del
matrimonio la qualità di figlio legittimo (art. 280 cod. civ.).
Non sussiste pertanto e non può giuridicamente sussistere il
pericolo denunziato dai giudici romani che attraverso la legittimazione
possa verificarsi l'esistenza contemporanea di più famiglie.
b) Che la condizione di figlio legittimo non crea uno stato
giuridico assoluto ed esclusivo né tutte le situazioni giuridiche di
vantaggio e di svantaggio che esso fa sorgere sono immutabili nel loro
contenuto, nella loro estensione e durata. I diritti soggettivi
connessi a questo stato sono specificamente indicati in vari articoli
del codice civile. Fra questi il 147 che pone a carico dei genitori
speciali obblighi nei confronti dei figli per una durata di tempo
variabile secondo le specifiche circostanze del caso concreto, il 433 e
seguenti che stabilisce diritti ed obblighi fra figli legittimi ed
altri parenti, il 252 che per l'eventuale inserimento nella famiglia
legittima di un figlio naturale, riconosciuto da uno dei genitori
durante il matrimonio di questo con persona diversa dall'altro
genitore, prevede, insieme con la richiesta del consenso dell'altro
coniuge anche quella del consenso dei soli figli legittimi
ultrasedicenni conviventi con il genitore che opera il riconoscimento,
(diritto quindi che viene meno con la cessazione della convivenza), gli
artt 537 e 566 e seguenti, i quali attribuiscono ai figli legittimi
diritti successori che si realizzeranno solo al momento dell'apertura
della successione determinando nel frattempo una situazione di
aspettativa di mero fatto.
Non vi è invece quello che il tribunale dei minorenni di Roma
indica come "fondamentale tra i diritti" del figlio legittimo, cioè
"l'esclusività" di tale status "indicativo dell'appartenenza a quel
nucleo legittimo che non puo, finché non sia dissolto, non essere
unico".
È infatti in palese contrasto col sistema previsto dalla
Costituzione la concezione che il figlio legittimo, in quanto tale,
abbia il potere di impedire che altri possa assumere il medesimo stato
e che la famiglia legittima cui egli appartiene non possa,
indipendentemente dalla sua volontà, modificarsi nella sua consistenza
e nel numero dei suoi membri con l'introduzione di altri figli
legittimi aventi il suo stesso stato e i diritti che tale stato
comporta. Questa situazione può infatti verificarsi sia attraverso la
nascita di altri figli legittimi dagli stessi genitori, sia, dopo lo
scioglimento del matrimonio di questi per morte di uno dei coniugi, per
annullamento o divorzio, attraverso la nascita di altri figli legittimi
da un successivo matrimonio del suo genitore con persona diversa dal
precedente coniuge (matrimonio per la costituzione del quale si
prescinde giuridicamente dalla volontà dei precedenti figli legittimi
e legittimati), sia attraverso la legittimazione di figli naturali per
susseguente matrimonio di uno dei genitori del figlio legittimo o
legittimato, legittimazione che, ai sensi degli artt. 280-283 e del n.
2 dell'art. 284, appare un diritto dei genitori del legittimando,
dipendente dalla loro volontà.
Le variazioni attraverso queste introduzioni di altri figli
legittimi nel nucleo familiare cui il figlio legittimo appartiene per
nascita da genitori uniti in matrimonio, non solo avvengono
indipendentemente dalla sua volontà - e anche contro di essa -, ma
hanno la conseguenza, oltre che di modificare le sue eventuali
aspettative patrimoniali e successorie, anche di far sorgere nei suoi
confronti, sempre indipendentemente dalla sua volontà, una serie di
rapporti e vincoli di parentela con altri individui entrati a far parte
della famiglia legittima e i relativi diritti o obblighi a questi
rapporti e vincoli connessi.
Pertanto, visualizza testo argomento nel valutare l'estensione del principio proclamato dalla
Costituzione nel comma terzo dell'art. 30 ("la legge assicura ai figli
nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale") e il limite
posto a questa tutela, che cioè essa deve essere "compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima", è chiaro che fra questi
diritti non può ritenersi compreso quello che il giudice a quo ritiene
invece esistere a favore dei figli legittimi, di poter escludere che
altri esseri umani acquistino il medesimo stato di figli legittimi
dello stesso genitore con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.
visualizza testo argomento Nello stesso tempo è però innegabile che esiste un interesse non
solo privato dei membri della famiglia, ma anche pubblico in quanto
connesso alla conservazione dell'ordine e della pace sociale, che
l'unità e l'armonia di un nucleo famigliare legittimo e la sua stessa
esistenza non vengano turbati e sconvolti da atti quale, in particolari
situazioni, può essere la legittimazione di un figlio nato da persona
diversa dal coniuge legittimo fuori del matrimonio mentre questo
perdura, atti i quali possano, fra l'altro, costituire offesa al
coniuge legittimo e favorire giuridicamente un comportamento moralmente
riprovevole e contrario all'unità della famiglia.
In questa visuale vanno considerati sia il diritto dei genitori
naturali e l'interesse di essi e del figlio naturale ad ottenere,
attraverso la legittimazione, l'attribuzione a questo ultimo dei
diritti e dei doveri inerenti alla qualità di figlio legittimo sia,
d'altra parte, l'esigenza di salvaguardare in determinate circostanze
valutabili singolarmente sul piano pratico, l'esistenza e l'unità di
una famiglia legittima.
Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha
assolto il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la
compatibilità della duplice esigenza di assicurare ogni tutela
giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non
menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima,
con la normativa della legge 19 maggio 1975, n. 151, riconoscendo ai
genitori il diritto di legittimare per susseguente matrimonio il figlio
naturale e, solo nel caso in cui vi sia per il genitore
l'impossibilità o un gravissimo ostacolo ad operare questa
legittimazione, affidando con l'art. 284 del cod. civ. alla cauta
discrezionalità del giudice la valutazione obbiettiva della
compatibilità o della incompatibilità di fronte a situazioni volta a
volta mutevoli e che nella realtà pratica possono essere profondamente
differenziate fra loro.Questa norma che attribuisce al giudice il potere, in coerenza con
quelli previsti in altri articoli del medesimo codice, come, ad
esempio, il 151, il 155, il 252, di concedere con suo provvedimento la
legittimazione di figli nati fuori del matrimonio, appare corrispondere
ai principi e dettati costituzionali con l'osservanza dei limiti da
questi imposti.
La condizione posta nel primo comma che la legittimazione può
essere concessa dal giudice solo se corrisponda agli interessi del
figlio e quella prevista nel n. 4 è conforme ai principi proclamati
nel primo e nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione. Le
condizioni prescritte nel n. 3 e nell'ultimo comma dell'assenso del
coniuge non separato del genitore richiedente la legittimazione e la
audizione obbligatoria dei figli ultrasedicenni di questo vincolano il
giudice a compiere una valutazione consapevole della situazione della
famiglia legittima e nell'interesse di questa, in base alla quale fare
luogo o meno alla richiesta concessione.
Non sono pertanto fondate le eccezioni delle ordinanze in epigrafe
che l'articolo contempli esclusivamente l'interesse del legittimando e
non osservi i limiti indicati dal Costituente nel terzo comma dell'art.
30.
Razionale è la norma del n. 3 dell'art. 284 che richiede l'assenso
del coniuge solo quando questo non sia separato. Con la separazione
pronunziata dal giudice viene meno l'interesse del coniuge ad evitare
la concessione da parte del giudice della legittimazione, concessione
peraltro che è sempre affidata alla discrezionalità del magistrato
che dovrà in ogni caso tener conto sia dell'interesse del legittimando
sia dell'interesse e dei diritti di coloro che sono già membri della
famiglia legittima.
Altrettanto razionale appare anche la disposizione di cui
all'ultimo comma che in presenza di figli legittimi o legittimati fa
obbligo al presidente del tribunale di ascoltare i figli di età
superiore ai sedici anni. Questi infatti sono in grado di scienza
propria consapevolmente, con la prevedibile esclusione del pericolo che
possano essere condizionati o sottoposti a pressioni o persuasioni da
parte di altri interessati, di fornire il quadro della situazione
famigliare al magistrato che deve decidere in merito alla richiesta
concessione della legittimazione.
Le condizioni tassativamente stabilite dal legislatore nell'art.
284 senza l'osservanza delle quali il giudice non può emanare il
provvedimento di legittimazione non escludono d'altra parte che il
giudice nella sua discrezionalità possa assumere le informazioni che
ritenga opportune, disporre l'audizione anche del coniuge separato e
dei figli infrasedicenni, come di qualunque altra persona che riterrà
utile per accertare l'effettiva situazione di fatto, disporre perizie,
acquisire documenti e quanto altro allo scopo di conoscere tutte le
circostanze e le situazioni oggettive e possa decidere in merito alla
richiesta legittimazione compatibilmente agli interessi del
legittimando e dei suoi genitori e agli interessi dei membri della
famiglia legittima in conformità ai principi enunciati nell'art. 30
della Costituzione ed alla loro applicazione nella specie.
Non sussiste pertanto la denunziata violazione del principio di
uguaglianza.
Comunque nel codice civile sono previsti rimedi contro la concessa
legittimazione attraverso le azioni esperibili dopo la legittimazione
di cui all'art. 289 cod. civ. e l'impugnazione, non soggetta a
prescrizione, del riconoscimento anche successivamente alla
legittimazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 284 del codice civile come modificato dall'art. 125 della
legge 19 maggio 1975, n. 151, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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