Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0002 del 1980 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: legge 648/1950 art.58:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 2
SENTENZA 17 GENNAIO 1980

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 29 del 30 gennaio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Prof.
EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof.
ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN -
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI Prof.
LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA -
Prof. VIRGILO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 69
della legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 44 della legge 18 marzo
1968, n. 313 (Riversibilità delle pensioni di guerra), promosso con
ordinanza emessa il 3 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione III
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Greco Giovanna ved. Bonomo,
iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Il 12 agosto 1956 fu celebrato il matrimonio fra Michele Bonomo, di
anni 78, pensionato di prima categoria per "psicosi epilettica"
contratta nella guerra 1915-18, e la signora Giovanna Greco, di anni
61.
Il Bonomo morì l'8 febbraio 1957, per tumore al fegato e il
Ministero del tesoro, in applicazione degli artt. 58 e 69 della legge
10 agosto 1950, n. 648, e 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, negò
alla vedova il trattamento pensionistico di riversibilità, rilevando
che esso non le competeva in quanto il matrimonio, senza prole, era
durato meno di un anno.
Il detto provvedimento negativo fu impugnato dalla Greco avanti
alla Corte dei conti che, con ordinanza 3 marzo 1975, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate.
Secondo la Corte dei conti, invero, le citate norme, escludendo il
diritto della vedova del pensionato di guerra di prima categoria alla
pensione indiretta quando il matrimonio sia durato meno di un anno e
non sia nata prole, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 29 e 31
della Costituzione.
A sostegno delle censure il giudice a quo prospetta anzitutto la
violazione del principio di eguaglianza perché la lamentata
limitazione creerebbe una immotivata distinzione tra vedove il cui
matrimonio sia durato meno di un anno e vedove il cui matrimonio sia
durato più di un anno e tra vedove dal cui matrimonio sia nata prole e
vedove senza prole. Inoltre la moglie, durante il primo anno di
matrimonio, avrebbe tutti gli obblighi di legge, mentre si troverebbe
in posizione discriminatoria sia rispetto all'altro coniuge, sia nei
confronti delle altre donne coniugate, sia nei confronti delle persone
non unite da matrimonio. Gli effetti giuridici del matrimonio, poi,
risulterebbero ridotti, per la durata del suddetto termine di un anno,
ai fini dell'ordinamento pensionistico di guerra, equiparandosi il
matrimonio all'unione di fatto, in violazione delle garanzie
dell'istituto matrimoniale sancite dall'art. 29 Cost.
La negazione del trattamento pensionistico, secondo la Corte dei
conti, lederebbe altresì il principio fondamentale in favore della
formazione della famiglia, consacrato nell'art. 31 Cost.
La fondatezza delle riferite censure non sarebbe pregiudicata da
quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del
1975, con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità
degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n.
46, e successive modificazioni, sollevata in quanto, escludendo il
diritto a pensione di riversibilità delle vedove dei pensionati
statali con durata minima di due anni del matrimonio contratto in data
posteriore a quella della cessazione dal servizio del dante causa, le
suddette norme si sarebbero poste in contrasto con gli stessi principi
costituzionali invocati in questa sede.
Invero, il motivo prevalente della detta pronunzia, che sarebbe da
identificare nella tutela del pubblico erario contro maliziose e
fraudolente iniziative, non potrebbe ritenersi operante nella specie,
sia per la natura peculiare della pensione di guerra, il diritto alla
quale "sarebbe già acquisito nel patrimonio del dante causa", sia per
"l'irrazionalità" del termine di un anno, sia per l'esclusione della
possibilità di prova contraria alla presunzione di non genuinità del
matrimonio contratto.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 6 ottobre 1976.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in questa sede
con atto depositato il 5 ottobre 1976 ed ha chiesto dichiararsi
infondata la questione.
L'Avvocatura pone anzitutto in evidenza che, in via generale, il
diritto agli assegni pensionistici nei confronti della vedova del
pensionato di guerra, verrebbe riconosciuto indipendentemente dalla
durata del matrimonio e dall'avvenuta nascita di figli, giacché la
disciplina impugnata riguarderebbe soltanto matrimoni avvenuti
posteriormente alla data in cui furono riportate le ferite e le
malattie da cui è derivata la morte del marito. Il che chiarirebbe la
fondamentale finalità delle norme volta ad evitare il formarsi di
unioni matrimoniali motivate da interesse puramente economico, e
confermerebbe quindi la validità, anche nella specie, delle
argomentazioni contenute nella citata sent. n. 3 del 1975 della Corte
costituzionale.
Né la speciale natura della pensione di guerra, alla quale si
richiama l'ordinanza di rinvio, sarebbe idonea a giustificare le
conseguenze che se ne vorrebbero trarre giacché, proprio in
considerazione di tale natura, la disciplina delle pensioni stesse
sarebbe, nel complesso, ispirata a criteri più larghi rispetto alle
analoghe discipline contenute negli altri settori della materia
pensionistica.
Tanto meno avrebbero poi rilievo riferimenti contenuti nella
ordinanza di rinvio riguardo alla limitazione della prova della
genuinità del matrimonio, dato che, nelle altre normative in materia
analoga, tale prova sarebbe parimenti esclusa.
E ciò senza dire che l'accoglimento della questione finirebbe col
provocare ripercussioni negative per altre categorie di congiunti, per
quali la concessione del trattamento pensionistico di guerra è
subordinata all'inesistenza del diritto a pensione da parte della
vedova.
Parimenti infondate sarebbero, infine, anche le questioni relative
agli artt. 29 e 31 Cost. Infatti la disciplina in discorso non potrebbe
avere nessun rilievo per quanto riguarda diritti della famiglia
garantiti dall'art. 29 Cost., mentre altrettanto irrilevante sarebbe
l'esclusione del diritto a pensione, nei limiti in esame, ai fini
dell'osservanza delle garanzie in favore della formazione della
famiglia consacrata dall'art. 31 Cost., giacché si tratterebbe di
matrimoni posti in essere per fini di lucro, e, come tali, giustamente
ostacolati dal legislatore.

Considerato in diritto:

L'art. 58 della legge 10 agosto 1950, n.648, nel disciplinare il
diritto alla pensione della vedova del pensionato di guerra poneva,
come condizione per il riconoscimento del diritto stesso, il fatto che
il matrimonio celebrato posteriormente alle ferite o malattie da cui
derivò la morte del titolare della pensione non fosse durato meno di
un anno, ovvero che fosse nata prole, ancorché postuma. Per il caso in
cui, poi, il titolare venisse a morire per cause diverse da quelle che
avevano determinato l'invalidità, l'art. 69 della stessa legge
prevedeva, a favore della vedova non legalmente separata, il diritto
alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno
rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella
misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, sempre a
condizione che il matrimonio non fosse durato meno di un anno, ovvero
fosse nata prole, ancorché postuma.
Detta disciplina, per quanto riguarda la durata minima del
matrimonio e la nascita di prole, risulta confermata dall'art. 44 della
legge 18 marzo 1968, n. 313. Le medesime condizioni sono mantenute
anche dall'art.40 del d.P.R.23 dicembre 1978, n. 915.
La Corte dei conti, con l'ordinanza che ha dato origine al presente
giudizio, ha ritenuto che il Ministero del tesoro, fondandosi sulle
citate disposizioni del 1950 e del 1968, aveva esattamente negato alla
vedova del pensionato di guerra Michele Bonomo, deceduto senza prole
dopo meno di un anno dal matrimonio per cause diverse da quelle che
avevano determinato l'invalidità. Peraltro lo stesso giudice ha
ritenuto di dover censurare la normativa sopra ricordata per quanto
riguarda menzionati requisiti per ottenere la pensione di
riversibilità, prospettandone il possibile contrasto, in primo luogo,
con il principio di eguaglianza, e ponendo in particolare evidenza la
discriminazione irrazionale che requisiti medesimi indurrebbero a
carico delle vedove di pensionati di guerra in funzione della durata
del matrimonio e della sopravvenienza di figli.
La censura non è fondata.
visualizza testo argomento Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare (sent.
n. 3 del 1975), in analoga fattispecie concernente l'esclusione del
diritto a pensione di riversibilità delle vedove di pensionati statali
con durata minima (due anni) del matrimonio contratto in data
posteriore a quella di cessazione dal servizio del dante causa, che
criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da
matrimoni conclusi da già pensionati risultano dettati, in via
generale, dal legislatore, come remora alla ipotesi non infrequente di
matrimoni contratti non per naturale affetto e quindi, in tal senso,
sospettabili, sicché le condizioni restrittive volte a garantire, in
qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio si
risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e
fraudolente iniziative. Con ciò, affermava allora questa Corte, doveva
riconoscersi la ragionevole giustificazione della restrizione e doveva,
quindi, escludersi la violazione dell'art. 3 Cost.Anche nel caso attuale valgono le considerazioni ora richiamate,
giacché, per quanto riguarda il limite minimo di durata del
matrimonio, è di tutta evidenza che trattasi di cautela volta a
tutelare gli stessi interessi perseguiti nell'ipotesi sopra ricordata.
Ed anzi, deve rilevarsi che il legislatore, prevedendo il termine
minimo di un solo anno, ha sostanzialmente mostrato di essere sensibile
ad una esigenza di particolare favore per le pensioni di guerra.
Per quanto riguarda poi il particolare aspetto di pretesa
discriminazione fra vedove con prole e senza prole, è evidente che la
ratio della norma, ispirata ad una tutela più penetrante dei diritti
delle prime, risponde a criteri di indiscutibile razionalità,
uniformandosi ai principi fondamentali di garanzia della famiglia in
genere e di protezione dei figli in particolare.
Tanto meno può ritenersi valida, poi, l'argomentazione, pur
prospettata dal giudice a quo secondo cui la situazione giuridica della
moglie durante il primo anno di matrimonio dovrebbe considerarsi
ingiustamente vessatoria, comportando tutti gli obblighi di legge, ed
essendo, invece, escluso nello stesso periodo il suo diritto alla
pensione.
Invero, la già affermata razionalità della differenziazione
esclude l'operatività, nella specie, dell'invocato principio di
eguaglianza.
Né vale a contrastare le conclusioni ora esposte la considerazione
che, come pure sostiene il giudice a quo, il motivo della tutela del
pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative, posto a base
della citata giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe
automaticamente applicabile nella specie, per la natura particolare
della pensione di guerra, per l'irrazionalità del termine di un anno e
per la esclusione della prova contraria alla presunzione di non
genuinità del matrimonio contratto.
La peculiarità della pensione di guerra, invero, che si identifica
nella sua funzione risarcitoria e non meramente assistenziale, non è
certamente tale da escludere la operatività, anche in quel campo,
delle esigenze di tutela del pubblico erario avvertite a proposito
delle pensioni civili, giacché le esigenze stesse riguardano in
entrambe le ipotesi, la finanza pubblica e sono indipendenti dalla
natura dell'istituto giuridico cui si riferiscono.
A dimostrazione della ragionevolezza del termine di un anno, vale,
poi, quanto già sopra si è osservato in proposito mentre è chiaro
che la lamentata assolutezza della cautela adottata dal legislatore ha
in sé una forza logica sufficiente a giustificarne l'operatività e
tale, quindi, da escludere la violazione dell'art. 3 Cost.
Si assume anche che la censurata restrizione inciderebbe sui
diritti della famiglia, in quanto, per la durata di un anno, ne
limiterebbe la pienezza degli effetti giuridici, in violazione
dell'art. 29 Cost. Ma è agevole osservare che - come questa Corte ha
pure, nel caso analogo sopra richiamato, avuto modo di affermare - la
normativa in esame esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra
membri del nucleo familiare, cui invece si riferisce la norma
costituzionale invocata.
Quest'ultima, invero, salvaguarda essenzialmente contenuti e gli
scopi etico- sociali della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio, quali non vengono in considerazione in tema di diritto a
conseguire una pensione di riversibilità, che inerisce ad un momento
strettamente economico e, come tale, non direttamente influente ai fini
suddetti.
Analoghe considerazioni possono svolgersi, infine, per quanto
riguarda il preteso ostacolo alla formazione della famiglia ravvisato
nella normativa impugnata, con conseguente assunta violazione dell'art.
31, primo comma, Cost. Anche a tale proposito, invero, non può non
farsi riferimento ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della
famiglia costituzionalmente tutelati quali trascendono, ovviamente, la
materia oggetto di questo giudizio, onde non è lecito considerare la
limitazione in discorso idonea ad assumere la portata restrittiva
prospettata dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 44 della
legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra,
sollevata dalla Corte dei conti con ordinanza del 3 marzo 1975 in
riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA
- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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