Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0124 del 1980 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale

N. 124
SENTENZA 17 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.
Pres. AMADEI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott.
GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott.
MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA -
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN -
Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, cpv.,
cod. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, stesso codice,
promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dalla Corte di assise
di Venezia nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia, iscritta
al n. 357 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Torta Riccardo e
Colombo Giampaolo - imputati dei delitti di omicidio volontario
aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando e di
altri reati - e di Momente' Nadia, imputata del delitto di
favoreggiamento personale - la Corte di Assise di Venezia, con
ordinanza pronunciata all'udienza 22 maggio 1975, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non
punibilità) in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice,
(nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale), nella
parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il
coniuge, al convivente "more uxorio".
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268
dell'8 ottobre 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

Considerato in diritto:

1. - La Corte di Assise di Venezia - dopo aver premesso che
pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di Momente' Nadia,
imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto,
che la stessa Momente' conviveva "more uxorio" con l'imputato Riccardo
Torta - ha osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art.
384 cpv. in relazione all'art. 307, comma ultimo, c.p. non si estende
al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatte ipotesi
soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a
salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che, in altra
sede e, in particolare, ai fini degli artt. 570 (violazione degli
obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli), assume rilievo nel sistema penalistico il
nucleo di fatto; e tale mancata previsione della causa di non
punibilità, in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio,
si risolve in un contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta
costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non
manifestamente infondata.
2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto
difetto di rilevanza, non essendo la norma impugnata (art. 384 cpv.
cod. pen.) applicabile nel procedimento penale a carico di Momente'
Nadia.
In vero il citato art. 384 cpv. cod. pen. prevede l'esclusione
della punibilità, nei casi previsti dagli artt. 372 (falsa
testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), se il fatto è
commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come
testimone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.
Nel caso di specie, invece, Momente' Nadia è imputata del delitto
di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per aver
aiutato Torta Riccardo, con il quale conviveva "more uxorio", e Colombo
Giampaolo - imputati entrambi dei delitti di omicidio volontario
aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando, e di
altri reati - ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo
alla Squadra Mobile della Questura di Venezia dichiarazioni false. Come
si rileva dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise di Venezia,
sopra integralmente riportata, non sono in essa indicati i motivi per i
quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne reati
diversi da quello di favoreggiamento personale per cui si procede e
pone in essere cause oggettive di esclusione di reati autonome rispetto
a quelle previste dalla prima parte dello stesso articolo.
Né il giudizio sulla rilevanza può ritenersi compiuto in modo
implicito, mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza
di questa Corte (ord. n. 75 del 1963; sentenze nn. 44 del 1960; 108 del
1961; 40 del 1965), poiché nel verbale dell'udienza 22 maggio 1975
della Corte di Assise di Venezia è riportato solo che il difensore
della Momente' sollevò l'eccezione di legittimità costituzionale
degli artt. 307 cod. pen. (nozione di prossimi congiunti agli effetti
della legge penale) e 350 c.p.p. (diritto dei prossimi congiunti
dall'astenersi dal testimoniare) "per contrasto con l'art. 18 della
Costituzione".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo,
stesso codice, proposta dalla Corte di Assise di Venezia, con ordinanza
22 maggio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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