Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0073 del 1985 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia interpretativa di rigetto di regola
Disposizione oggetto: legge 152/1968 art.3 comma 1 comma c:
-Argomento psicologico (ricorso alla volontà del legislatore concreto)
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice alla costituzione)
-Argomento letterale (considerazioni di ordine sintattico grammaticale)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai precedenti giurisprudenziali: giurisdizione comune)
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)

N. 73
SENTENZA 19 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 20 marzo 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 80 bis del 3 aprile 1985.
Pres. ELIA - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE
GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con
ordinanze emesse il 2 gennaio 1979 dal Pretore di Lecce, il 13 giugno
1980 dal Pretore di Roma, il 21 maggio 1982 dal Pretore di Perugia, il
19 ottobre 1982 dal Pretore di Cagliari, il 25 gennaio 1983 dal Pretore
di Como, il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Chieti, il 9 novembre 1982
dal Pretore di Roma, il 22 gennaio 1983 dal Pretore di Ferrara, il 7
giugno 1983 dal Pretore di Mantova, il 18 novembre 1983 dal Pretore di
Pescara, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di Bologna, il 18 ottobre 1983
dal Pretore di L'Aquila, il 19 dicembre 1983 dal Pretore di Firenze,
iscritte al n. 304 del registro ordinanze 1979; al n. 643 del registro
ordinanze 1980; ai nn. 616 e 843 del registro ordinanze 1982; ai nn.
154, 155, 240, 241 e 700 del registro ordinanze 1983; ai nn. 74, 364,
583 e 593 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979, n. 304 dell'anno
1980, nn. 46, 121, 198, 212, 219 dell'anno 1983 e nn. 141, 259, 294
dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di De Vito Agostino, Pianigiani
Vittorio, Grossi Raffaele e Visconti Ermando;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi l'avv. Mario De Giorgi per De Vito Agostino e Visconti
Ermando e l'avv. Piergiovanni Piscione per Pianigiani Vittorio.

Ritenuto in fatto:

I Pretori di Lecce, con ordinanza emessa il 2 gennaio 1979, in
causa De Vito c/INADEL, di Roma con ordinanze 13 giugno 1980 in causa
Pianigiani c/INADEL e 9 novembre 1982 in causa Sergi c/INADEL, di
Perugia con ordinanza 21 maggio 1982 in causa Moretti c/INADEL, di
Cagliari con ordinanza 19 ottobre 1982 in causa Mainas c/INADEL, di
Ferrara con ordinanza 22 gennaio 1983 in causa La Rosa c/INADEL, di
Como con ordinanza 25 gennaio 1983 in causa Vago c/INADEL, di Chieti
con ordinanza 26 gennaio 1983 in causa Dell'Osa c/INADEL, di Mantova
con ordinanza 7 giugno 1983 in causa Grossi c/INADEL, de L'Aquila con
ordinanza 18 ottobre 1983 in causa Visconti c/INADEL, di Pescara con
ordinanza 18 novembre 1983 in causa Faricelli c/INADEL, di Firenze con
ordinanza 19 dicembre 1983 in causa Labrun c/INADEL, di Bologna con
ordinanza 15 febbraio 1984 in causa Landi c/INADEL, rimettevano a
questa Corte la decisione della questione ritenuta rilevante ai fini
del giudizio e non manifestamente infondata, sollevata dinanzi a loro
in via subordinata, della legittimità costituzionale dell'art. 3 lett.
c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 per violazione dell'art. 3 della
Costituzione in quanto sussisteva disparità di trattamento tra la
vedova dell'assicurato INADEL ed il vedovo.
Rilevavano che la detta norma, mentre per la vedova sposata prima
del cinquantesimo anno di età richiedeva solo la condizione della
insussistenza della separazione legale per colpa, dichiarata con
sentenza passata in giudicato, per il vedovo richiedeva, oltre detta
condizione, anche quella della vivenza a carico della moglie alla data
della di lei morte, la inabilità a proficuo lavoro oppure il
compimento di sessantacinque anni di età.
Osservavano i giudici a quibus che la sancita disparità di
trattamento in danno del vedovo era fondata solo sulla diversità di
sesso.
Il Pretore di Roma, inoltre, con l'ordinanza emessa in data 13
giugno 1980, riferiva il dubbio di costituzionalità della citata norma
anche alla disparità di trattamento del vedovo di assicurata presso
l'INADEL rispetto al vedovo della dipendente statale deceduta in
attività di servizio in tema di riscossione della indennità di
buonuscita per cui non si richiedeva alcun requisito particolare.
Rilevava che la norma di previsione del trattamento paritario del
vedovo e della vedova dei dipendenti statali deceduti in attività di
servizio ossia l'art. 5, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n.
177 non sancisce alcuna differenza in ragione del sesso tra i coniugi
superstiti aventi diritto alla indennità di buonuscita.
Gli stessi Pretori disattendevano la questione principale sollevata
dinanzi ad essi secondo cui l'art. 3 lett. c) della legge 8 marzo 1968,
n. 152, che disciplinava la corresponsione in forma indiretta da parte
dell'INADEL al vedovo dell'assicurata, della indennità premio di
servizio in modo difforme rispetto alla vedova in quanto per questa
ultima richiedeva solo la condizione della insussistenza di separazione
legale per colpa, dichiarata con sentenza passata in giudicato, mentre
per il vedovo richiedeva, oltre la detta condizione, anche quella della
vivenza a carico della moglie al momento della di lei morte, la
inabilità a proficuo lavoro oppure il compimento del
sessantacinquesimo anno di età, era stato abrogato dall'art. 19 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 perché l'art. 11 della stessa legge n.
903 del 1977, anche per la corresponsione in forma indiretta della
indennità premio di presenza, aveva parificato il trattamento
dell'uomo a quello fatto alla donna.
Il Pretore di Lecce riteneva che nella fattispecie sottoposta al
suo esame, la norma non trovava applicazione in quanto la morte
dell'assicurata era avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge
903 del 1977, mentre essa, per espressa disposizione, si applicava solo
ai casi in cui la morte era avvenuta posteriormente alla sua entrata in
vigore.
Gli altri Pretori ritenevano, invece, che l'indennità premio di
servizio non poteva considerarsi disciplinata dalla norma suddetta in
quanto la previsione normativa si riferiva solo ai trattamenti
pensionistici propriamente detti, intesi cioè in senso restrittivo.
I Pretori di Cagliari, di Como, di Roma, di Firenze denunciavano
anche il contrasto della norma de qua con l'art. 29 Cost.. Ed
osservavano che i redditi provenienti dall'attività della moglie e del
marito, in costanza di matrimonio, hanno la identica e paritaria
destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia secondo
quanto stabilito dall'art. 143 c.c. (testo vigente), in attuazione
proprio del principio contenuto nella citata norma costituzionale.
Detta norma, infatti, diretta a garantire la parità dei coniugi
nell'ambito del rapporto matrimoniale, conterrebbe, a loro avviso, una
garanzia sostanzialmente identica anche oltre la morte di uno di essi,
dal momento che la situazione del presunto bisogno, cui la indennità
premio di servizio in forma indiretta è destinata a sopperire, si pone
negli stessi termini quale che sia il coniuge, soprattutto in
considerazione della frequenza assunta dal lavoro femminile
nell'odierno assetto economico-sociale.
Il Pretore di Como denunciava altresì la violazione dell'art. 38
Cost. rilevando che la detta norma, nel proclamare il diritto alla
assistenza sociale di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di
mezzi necessari per vivere, "non distingue tra diritto all'assistenza
della moglie e diritto all'assistenza del marito".
Il Pretore di Firenze denunciava anche la violazione dell'art. 37
Cost. come norma che specifica il più generale principio di
uguaglianza, con riferimento ai lavoratori, la cui parità di
trattamento deve prescindere dal sesso.
I Pretori di Lecce, di Chieti, di Ferrara, di Pescara, di Bologna,
de L'Aquila, di Firenze, investivano anche l'ulteriore condizione posta
dalla medesima norma, vale a dire quella dell'avvenuta contrazione del
matrimonio, da parte dell'iscritta, prima del cinquantesimo anno di
età.
Tutte le ordinanze de quibus sono state regolarmente pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi promossi con le ordinanze del Pretore di Lecce, di
Roma, di Mantova e de L'Aquila si sono costituite le parti private,
depositando memorie di contenuto adesivo alle argomentazioni svolte con
detti atti di rimessione.
Nella imminenza della pubblica udienza ha presentato memoria
Visconti Ermando. Con essa, egli ha insistito sulla tesi della avvenuta
abrogazione dell'art. 3. secondo comma. lett. c) della legge n. 152 del
1968 da parte del combinato disposto degli artt. 11 e 19 della legge n.
903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna ed ha poi dedotto che, a
suo avviso, la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma denunciata si imporrebbe anche alla luce della sentenza di questa
Corte n. 6 del 1980.

Considerato in diritto:

I giudizi, che hanno per oggetto questioni sostanzialmente
identiche, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
1. - I Pretori, con le ordinanze di rimessione a questa Corte della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. c) della
legge 8 marzo 1968, n. 152 in quanto sancirebbe una disparità di
trattamento tra vedove e vedovi di persone assicurate presso l'INADEL
per il diritto alla riscossione in forma indiretta dell'indennità
premio di servizio richiedendo per le une e per gli altri condizioni
diverse, hanno disatteso la tesi principale sostenuta dagli attori e
cioè l'avvenuta abrogazione di detta norma ai sensi dell'art. 19 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 per essere stata la materia disciplinata
dall'art. 11 della detta legge n. 903 del 1977 sulla parità in materia
di lavoro tra uomo e donna.
Questa norma, secondo l'assunto degli attori, avrebbe esteso, alle
stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del
pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata, tra le altre
prestazioni e trattamenti, anche l'indennità premio al servizio.
La questione è stata riproposta specificamente in questa sede
dalla difesa di Visconti Ermando (ord. del 18 ottobre 1983 del Pretore
de L'Aquila), ribadita nella memoria presentata in occasione
dell'udienza pubblica.
I detti Pretori hanno motivato la loro decisione con due distinte
considerazioni: una formulata dal Pretore di Lecce (ord. 2 gennaio 1979
in causa De Vito Agostino c/INADEL) e l'altra, di contenuto
sostanzialmente identico, da tutti gli altri Pretori.
Il Pretore di Lecce ha ritenuto che l'art. 11 della legge n. 903
del 1977 non trovava applicazione nella fattispecie sottoposta al suo
giudizio in quanto la morte dell'assicurata era avvenuta prima
dell'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977 mentre la legge
avrebbe trovato applicazione solo se la morte fosse avvenuta
posteriormente alla sua entrata in vigore.
Gli altri Pretori hanno, invece, negato l'applicazione della norma
de qua in quanto essa disciplinerebbe solo i trattamenti pensionistici
in senso stretto tra i quali, a loro avviso, non poteva comprendersi
l'indennità premio di servizio.
Ora, la considerazione del Pretore di Lecce non ha giuridico
fondamento in quanto questa Corte, con la sentenza n. 6 del 26 gennaio
1980 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo inciso
del richiamato art. 11, primo comma, della legge in esame proprio
limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge". La norma, quindi, trova applicazione
in tutte le fattispecie, sia che la morte sia avvenuta dopo l'entrata
in vigore della legge, sia prima, e, quindi, anche nella fattispecie
esaminata dal Pretore di Lecce. Questi, in verità, non aveva potuto
tenere conto della decisione surrichiamata in quanto la sua ordinanza
è stata emanata in epoca anteriore (2 gennaio 1979).
2. - Va rilevato che la norma de qua è stata interpretata nel
senso della applicabilità anche alla indennità premio di servizio da
altri giudici di merito (Pret. Ferrara, n. 34/82; Trib. Ferrara, 7
giugno 1982; Trib. Roma, 16 febbraio 1983), ma non risulta essere stata
sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione. Pertanto, la
oscillante interpretazione di cui hanno dato prova i giudici di merito
e la carenza di pronunce del giudice cui spetta la funzione di
nomofilachia, impongono alla Corte di procedere in via autonoma alla
individuazione del significato da assegnarsi alla norma stessa.
3. - Giova riportare il testo dell'art. 11 (ovviamente senza
l'inciso di cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale).
Esso, al primo comma, dispone che "le prestazioni ai superstiti,
erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie
dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della
pensionata"; al secondo comma stabilisce, tra l'altro, che "la
disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti
dello Stato e degli altri enti pubblici nonché in materia di
trattamenti pensionistici sostitutivi od integrativi dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti".
L'art. 19 della stessa legge stabilisce che "sono abrogate le
disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente
legge".
visualizza testo argomento Ritiene anzitutto la Corte che, tale essendo il riportato testo
legislativo, la interpretazione restrittiva seguita dai giudici a
quibus, secondo cui la norma disciplina solo i trattamenti
pensionistici in senso stretto, non trova fondamento in relazione alla
lettera della legge dando alle parole usate dal legislatore l'esatto e
corretto significato.Questi invero ha fatto uso di una parola generica pluricomprensiva.
E cioè ha considerato "i trattamenti" fatti ai dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici senza peraltro far riferimento a determinati
istituti o enti erogatori, onde è quanto meno azzardato ritenere che
tale termine sia riferibile solo alle pensioni in senso stretto. Tanto
più se l'espressione usata si raffronti con quella usata nel primo
comma, ove risultano disciplinate "le prestazioni", termine questo
comprensivo certamente dei trattamenti anche diversi dalle pensioni.
Vale, poi, anche quanto è espressamente detto nel secondo comma, in
cui ci si è riferiti ai "trattamenti sostitutivi ed integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidità ed i superstiti" nonché "ai trattamenti" senza alcuna
qualificazione.
visualizza testo argomento Ma a fugare ogni residuo dubbio ed a sorreggere la più corretta
interpretazione soccorre la stessa ratio della legge.
È certo che il legislatore ha voluto attuare la eguaglianza di
trattamento per l'uomo e per la donna in materia di lavoro, sia in
costanza del rapporto di lavoro, sia successivamente, alla cessazione
del rapporto, per tutti i profili assicurativi, assistenziali e
previdenziali, in osservanza dei principi costituzionali tra cui quelli
dettati dagli artt. 3, 29, 37 Cost., cui peraltro il legislatore si era
specificamente adeguato con la legge 19 maggio 1975, n. 151 di riforma
del diritto di famiglia, cui la moglie, in perfetta parità con il
marito, è tenuta a soddisfare i bisogni della famiglia in relazione
alle proprie sostanze, alle proprie capacità di lavoro, professionale
e casalingo (sent. Corte cost. 214/84).
Una diversa e restrittiva interpretazione renderebbe la norma
parziale e settoriale e frustrerebbe le intenzioni del legislatore.
visualizza testo argomento Riscontro della esattezza di quanto è ritenuto si rinviene nella
relazione del ministro del lavoro dell'epoca, allegata al disegno di
legge poi approvato dal Parlamento, ove è testualmente detto che,
analogamente, modifiche devono intendersi apportate alla disciplina
vigente apprestata da tutti gli ordinamenti pensionistici, nonché nei
lavori preparatori ove è specificamente detto che la legge ha voluto
accogliere ed applicare il principio di parità anche nel campo
previdenziale, eliminando ogni residua discriminazione e che il
significato di quanto previsto nell'art. 11 in termini di affermazione
di principio, si deve inquadrare nella condizione generale del sistema
previdenziale. visualizza testo argomento Di questo sistema fa parte indubbiamente la indennità premio di
servizio che, secondo quanto ritenuto anche da questa Corte (sent. 25
luglio 1979, n. 115; sent. 28 gennaio 1983, n. 46) visualizza testo argomento nonché dalla Corte
di Cassazione (sent. 2551/84; 6043/ 83; 2886/83; 4792/82; 1316/79), ha
natura previdenziale ed assistenziale ed è un vero e proprio
trattamento integrativo della pensione; si pone, cioè, accanto alla
pensione, alle altre indennità o prestazioni, nell'ambito del
trattamento di quiescenza in favore del personale collocato a riposo o
comunque cessato dal servizio o di altri superstiti.
visualizza testo argomento La detta qualificazione trova fondamento nelle leggi che l'hanno
istituita e disciplinata, tra cui quella fondamentale dell'8 marzo
1968, n. 152 che in vari articoli (artt. 1, 2) la indica come
trattamento di previdenza.Essa è correlata a contribuzioni versate dai dipendenti assicurati
e dalle stesse amministrazioni pubbliche a titolo di trattamento
previdenziale; è erogata dall'apposito ente (l'INADEL) che riscuote e
gestisce i contributi che danno vita ad un fondo di previdenza ad
integrazione della pensione. Proprio per la suindicata natura questa
Corte ne ha esteso la erogazione anche a coloro che, pur avendo diritto
alla pensione di riversibilità, non erano compresi specificamente
nella disciplina normativa, dichiarata, per tale ragione,
costituzionalmente illegittima (sent. 115/79; 110/81; ord. 26 novembre
1981, n. 197).
L'art. 17 della stessa legge n. 152 del 1968 faceva poi divieto
alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti
supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri
iscritti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali, ai
quali il personale medesimo è iscritto per legge.
Inoltre, la legge 20 marzo 1975, n. 70, che ha riordinato gli enti
pubblici ed il rapporto di lavoro del personale dipendente, ha previsto
a favore del personale, all'atto della cessazione del servizio, una
indennità di anzianità a totale carico dell'ente (art. 13), ma ha
mantenuto (art. 14) per il personale in servizio o cessato dal
servizio, al momento della sua entrata in vigore, i fondi integrativi
di previdenza, tra i quali è da comprendersi l'indennità premio di
servizio (Cass. 6043/83) accanto ai trattamenti pensionistici
variamente disciplinati (o dalla legge sull'assicurazione generale
obbligatoria o da speciali disposizioni di legge che prevedono
trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o
l'esonero dall'assicurazione stessa).
Pertanto, in base alla seguita interpretazione, l'art. 11 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 regola anche la erogazione da parte
dell'INADEL della indennità premio di servizio in forma indiretta al
vedovo della iscritta che ne ha maturato il diritto, alle stesse
condizioni previste per la moglie dell'iscritto.
Conseguentemente, per effetto dell'art. 19 della stessa legge n.
903 del 1977, che ha intento abrogativo generale, stante la
inconciliabilità delle norme con riferimento alla diversa ratio dei
due ordini normativi, l'art. 3 lett. c) della legge n. 152 del 1968
risulta abrogato, e quindi inapplicabile nei giudizi a quibus, nella
parte in cui richiede, per l'erogazione dell'indennità premio di
servizio al vedovo dell'iscritta, condizioni diverse e più limitative
di quelle richieste per la vedova e cioè soltanto la non avvenuta
separazione legale per colpa, dichiarata con sentenza passata in
giudicato.
Non sono, quindi, fondate le questioni di costituzionalità per
tutti i profili indicati dalle ordinanze.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3
lett. c) della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevate, con le ordinanze
di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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