Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0161 del 1985 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per vizi di carattere processuale
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento naturalistico (ipotesi del legislatore impotente)
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.32:
-Argomento naturalistico (ipotesi del legislatore impotente)
-Argomento ab exemplo (riferimento alla giurisprudenza sovranazionale o internazionale)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai precedenti giurisprudenziali: giurisdizione comune)

N. 161
SENTENZA 6 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 24 maggio 1985.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985.
Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO
LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO
CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO,
Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di
attribuzioni di sesso) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Borriello Pasquale
c/il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli, iscritta
al n. 783 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979
confermativa di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli
rigettava la domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la
rettificazione del sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli
nei registri dello Stato civile, intendendo determinante, ai fini
dell'attribuzione di sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle
gonadi e degli originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e
negando rilevanza alla caratterizzazione psichica e comportamentale in
senso femminile manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed
all'intervento chirurgico di demolizione dei genitali esterni e
ricostruzione di un simulacro di vagina cui il medesimo si era
sottoposto.
Decidendo sul ricorso proposto dal Borriello, la Corte di
cassazione rilevava essere sopravvenuta, in pendenza del giudizio, la
legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di
rettificazione e attribuzione di sesso" e che, essendosi già svolte
nelle precedenti fasi processuali le essenziali condizioni previste da
tale legge (domanda, istruttoria, consulenze tecniche), questa doveva
ritenersi di immediata applicazione nel giudizio in corso, ed essa
Corte doveva perciò dettare, ai fini della pronuncia definitiva di
merito, principi conformi ai nuovi criteri dalla medesima legge
introdotti.
Ciò premesso, la Corte, dopo aver osservato che dubbi di
costituzionalità erano a suo avviso prospettabili nei confronti di
tutte le disposizioni della predetta legge 164/82, riteneva rilevanti e
non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5 della medesima: questioni che perciò
sollevava, con ordinanza del 15 aprile 1983, assumendo il contrasto di
tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..
La Corte rimettente rilevava innanzitutto che il citato art. 1
della legge, pur se di formulazione vaga e indeterminata ("attribuire
ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a
seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali")
doveva sul piano interpretativo ritenersi tale da legittimare la
rettificazione degli atti di stato civile anche nei casi - come quello
di specie - di mutamento di sesso del tutto artificiale, nei quali
cioè "sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con
la presenza di organi chiaramente dell'altro sesso, si intervenga, con
operazioni demolitorie e ricostruttive, ad alterare gli organi
esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso
opposto". A tale conclusione la Corte rimettente perveniva assumendo:
a) che la proposta (De Cataldo ed altri) da cui la legge 164 era
scaturita era esplicitamente motivata in base all'esigenza di superare
la giurisprudenza della stessa Cassazione secondo cui la rettificazione
non era consentita nei casi suddetti, ma solo in quelli "di
sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione
naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben
definita o solo apparentemente definita, ancorché coadiuvate da
interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a
promuovere il normale sviluppo"; b) che la proposta intendeva altresì
raccogliere l'invito della Corte costituzionale (sent. 98/79) che, pur
ritenendo legittime le norme allora vigenti interpretate nel senso
suddetto, aveva segnalato la possibilità di una diversa soluzione del
problema per via legislativa; c) che nel successivo iter legislativo la
proposta medesima, pur di fronte a inviti di precisazioni (della
Commissione affari costituzionali), proposte limitative (Rosi ed altri)
e pareri contrari (della Commissione Igiene e Sanità del Senato), era
rimasta - a suo avviso - sostanzialmente inalterata; d) che nello
stesso senso deponevano sia l'art. 2 cpv. - "che prevedendo per un
soggetto con moglie e figli la legittima possibilità di farsi
trasformare in donna, contempla l'ipotesi di un soggetto con organi
copulativi e generativi maschili che vengono parzialmente trasformati
non ope naturae sed artis" - sia la mancata specificazione dei casi in
cui il tribunale può autorizzare trattamenti medico-chirurgici (art.
3).
Tanto rilevato, la Corte rimettente richiamava i limiti normativi
alla disponibilità del proprio corpo (artt. 5 c.c. 579 e 580 c.p., 32
cpv. Cost.), ed assumeva che le citate norme costituzionali (artt. 2,
3, 29, 30, 32) tutelano la persona umana "soprattutto nella sua vita di
relazione", e che sotto questo profilo andavano considerate le
implicazioni che un'alterazione meramente artificiale del sesso può
comportare sia rispetto alle "persone che entrano in rapporto" con il
soggetto, sia rispetto ai diversi doveri e comportamenti che ne
conseguono "(basti pensare al servizio militare ed agli stabilimenti
penitenziari)". Ad avviso della Corte di cassazione, inoltre, il
legislatore avrebbe travalicato i "limiti in ordine al matrimonio"
discendenti dalla tutela della famiglia come società naturale e
segnalati nella citata sentenza 98/79. I mutamenti artificiali di sesso
comportano infatti un'inversione del ruolo naturale di uno dei coniugi
e, determinando uno squilibrio nella diversità di figure genitoriali
necessarie ad un normale svolgimento della vita familiare,
consentirebbero a costui di sottrarsi ai suoi fondamentali doveri nei
confronti dei figli.
D'altra parte la legge, determinando lo scioglimento del precedente
matrimonio (con conseguente alterazione dell'istituto del divorzio) e
consentendo al transessuale di contrarne uno nuovo - senza che il
coniuge possa conoscerne lo status anagrafico originario -
legittimerebbe la celebrazione di un matrimonio inesistente per
mancanza del requisito della diversità di sesso, o quanto meno
radicalmente nullo, posto che il coniuge viene messo in condizione di
cadere nell'errore di cui all'art. 122 n. 1 c.c. (gli interventi
chirurgici non conferiscono infatti gli organi necessari per svolgere
le funzioni copulative e generative dell'altro sesso). Di qui, ad
avviso della Corte rimettente, la lesione "dei principi costituzionali
sull'istituto matrimoniale e circa il rispetto della persona dell'altro
coniuge, ingannato da siffatto comportamento".
Sotto il profilo, poi, della tutela della salute e dell'integrità
psico-fisica del transessuale (art. 32 Cost.), la Corte rimettente
sosteneva che gli interventi chirurgici diretti ad eliminare la
dissociazione tra soma e psiche "finiscono per complicare l'anormalità
del soggetto" in quanto da un lato riescono ad attribuire un sesso
diverso dall'originario solo in modo "parziale e sostanzialmente
apparente", e dall'altro privano irreversibilmente l'individuo della
funzione endocrina testicolare e della capacità procreativa.
Quanto, infine, all'art. 5 l. 164/82, la Corte rimettente assumeva
che tale norma, precludendo in modo assoluto ai terzi di conoscere i
dati anagrafici originari del transessuale, "pone in pericolo delle
irrinunziabili esigenze di certezza (ai fini del matrimonio e di altri
importanti aspetti della vita di relazione), che appaiono prevalenti su
quelle della riservatezza": le quali ultime possono essere, invero, "in
certa misura salvaguardate attraverso il sistema dell'autorizzazione
giudiziale".
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, in
riferimento alle censure mosse all'art. 1 della legge, osservava: a)
che la decisione circa il trattamento medico-chirurgico non è rimessa
all'arbitrio del singolo, in quanto la legge 164/82, tenendo conto del
divieto di atti di disposizione del proprio corpo, stabilisce
espressamente che esso debba essere preventivamente autorizzato; b) che
la rimozione del divieto corrisponde ad un interesse essenziale del
soggetto, oggettivamente (e non soggettivamente) considerato, che deve
prevalere su ogni altro interesse in quanto "involge la dignità della
persona umana, il suo diritto fondamentale al libero sviluppo della
personalità, lo stesso diritto alla salute, anche e soprattutto come
salute psichica"; c) che "non si genera uno sconvolgimento della vita
di relazione, perché nella quasi totalità dei casi i soggetti che
chiedono di sottoporsi agli interventi hanno già un'apparenza
esteriore inequivoca nell'indicare l'appartenenza all'altro sesso e
come tali conseguentemente si comportano"; d) che "l'art. 4 della legge
164/1982 prevede lo scioglimento del matrimonio, ma fa salvi gli
effetti del matrimonio precedente", sicché la tutela degli interessi
dei figli è assicurata dall'applicabilità delle norme comuni in
materia (in particolare, artt. 155 c.c. e 6 l. 898/1970); e) che le
esigenze di certezza dei rapporti intersoggettivi e di tutela di chi
venga a contatto intimo col transessuale si tutelano meglio dando
giuridica rilevanza agli interventi di mutamento di sesso piuttosto che
qualificando come di sesso maschile soggetti che si sentono ed appaiono
appartenenti al sesso opposto; f) che il matrimonio col transessuale
può essere invalidato dal coniuge che ne ignorasse il sesso
originario, atteso che l'impotentia generandi rientra tra i casi di
errore sulle qualità del coniuge previsti dall'art. 122 c.c.; g) che
la legge prevede adeguate garanzie "per accertare l'obiettiva
necessità dell'intervento rivolto ad evitare effetti negativi sulla
salute e sul comportamento dell'interessato", affidando al giudice la
valutazione sull'opportunità di addivenirvi ed attribuendo nel
relativo procedimento un ruolo fondamentale alla consulenza
medico-legale mirante ad accertare le effettive condizioni
dell'istante. In riferimento alle censure mosse all'art. 5 della legge,
l'Avvocatura negava che tale norma precluda all'interessato "la
possibilità di conoscere la vicenda legata alla rettificazione
dell'attribuzione del sesso", atteso che essa non contrasta con l'art.
185 dell'ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939, n. 1238)
"il quale prevede espressamente che l'ufficiale di stato civile possa
rilasciare copia integrale dell'atto quando ne è fatta espressa
richiesta, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica (v.
art. 13 r.d. cit.). D'altra parte, la tutela di chi ha contratto
matrimonio col transessuale ignorando la vicenda relativa alla
rettificazione è assicurata dalla già rilevata possibilità di
ottenerne l'annullamento per errore sulle qualità del coniuge.

Considerato in diritto:

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,
sezione prima civile, solleva questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 5 della legge 14 aprile 1982 n. 164 - recante norme in
materia di rettificazione di attribuzione di sesso - prospettandone il
contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..
I disposti di legge indubbiati prevedono rispettivamente "la
rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile" anche "in forza
di sentenza di Tribunale passata in giudicato che attribuisce ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a
seguito di intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali" (art.
1) ed il rilascio "con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"
delle "attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia
stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso" (art. 5).
2. - Il giudice rimettente, dopo aver offerto una sua ricostruzione
dell'iter parlamentare della legge in esame, perviene alla conclusione
per cui la rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso è
consentita non più "soltanto nel caso di evoluzione naturale di
situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da
interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a
promuoverne il normale sviluppo" - così come ritenuto dalla costante
giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - "ma anche", in
forza della normativa denunziata, "nel caso in cui, sulla base di una
dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi
dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e
ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al
soggetto, la mera apparenza del sesso opposto".
Resta così chiarito che la Corte di cassazione censura i disposti
di legge sopra specificati soltanto in quanto o, se si vuole, nella
parte in cui consentono di rettificare l'attribuzione di sesso anche
nelle ipotesi di transessualismo.
3. - Si rende, allora, opportuno soffermarsi, per quanto
necessario, sul fenomeno del transessualismo, la cui considerazione ha
determinato l'intervento legislativo del quale qui si discute,
provocato anche, come risulta esplicitamente dai lavori preparatori
della legge n. 164/1982, dall'avviso espresso da questa Corte con la
sentenza n. 98 del 1979.
Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato
il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un
determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere")
sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del
quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel
quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo
di qualsiasi sacrificio.
Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il
riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si
esprime, da parte sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento
chirurgico demolitorio e ricostruttivo che operi, per quanto possibile,
la trasformazione anatomica (degli organi genitali); intervento visto
come una liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del
sesso rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e
di profonda angoscia.
Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si
riconosce che la sindrome transessuale non può essere efficacemente
curata né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e
che soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può
dare risultati positivi, come è stato verificato nella grande
maggioranza dei casi considerati.
Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è
quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad esprimersi
il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11 aprile 1978),
ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso
all'operazione chirurgica.
Il transessuale sul quale sia stata operata la trasformazione
anatomica degli organi genitali è capace, di regola, di normali
rapporti sessuali con un partner dell'altro sesso (quello cioè al
quale egli era originariamente ascritto), mentre gli è preclusa,
sempre allo stato attuale delle conoscenze e capacità scientifiche, la
facoltà di generare.
Ciò che conta, però, è che l'intervento chirurgico e la
conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza
dei casi, come si è detto, a ricomporre l'equilibrio tra soma e
psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno
relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale
e di relazione quanto più possibile normale.
4. - Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso
anche il legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità
sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di
una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento
della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio
di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di
carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata
è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della
personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve
essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la
differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i
fattori dominanti.
Conclusivamente, si deve riconoscere che il legislatore è
intervenuto, senza certamente né provocarla né agevolarla, su di una
realtà fenomenica nota, anche se di dimensioni quantitative assai
modeste, per apprestare adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome
transessuale.
visualizza testo argomento E poiché il transessuale, più che compiere una scelta
propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui
soddisfazione è spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere,
il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini
prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando
necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire -
sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico
risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione
anagrafica del sesso.In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico
anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire
l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a
superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li
accompagnano nella loro esistenza.
visualizza testo argomento Così operando il legislatore italiano si è allineato agli
orientamenti legislativi, amministrativi e giurisprudenziali, già
affermati in numerosi Stati, fatti propri, all'unanimità dalla
Commissione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (decisione 9
maggio 1978, nel caso Daniel OostenWijck contro Governo belga) e la cui
adozione in tutti gli Stati membri della comunità è stata caldeggiata
con una proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo nel
febbraio 1983.La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una
civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di
libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche
nelle situazioni minoritarie ed anomale.
5. - L'ordinanza di rimessione contiene un elenco delle questioni
di legittimità costituzionale "astrattamente prospettabili" che
"investirebbero tutti gli articoli" della legge denunziata. La Corte di
cassazione esclude però la rilevanza delle questioni relative agli
artt. 6 e 7 mentre ritiene che quelle relative agli artt. 2, 3 e 4
siano "utilizzabili per argomentare sulla non manifesta infondatezza
dei dubbi di costituzionalità degli artt. 1 e 5, ma non si presentano
in modo tale da assumere una autonoma consistenza".
Il giudice rimettente afferma quindi la rilevanza "del punto di
vista sostanziale" delle proposte questioni di legittimità, in
relazione agli artt. impugnati (1 e 5) in quanto "l'attuale formula
normativa" di essi "è potenzialmente idonea a conferire alla parte
della presente causa... un arco di diritti e di comportamenti con
carattere di novità e di gravità, nella sua condizione individuale e
nella sua vita di relazione".
6. - A parte l'affermazione della rilevanza "dal punto di vista
processuale", che il giudice a quo deduce dalla immediata
applicabilità dello jus superveniens ai giudizi in corso, e quindi
anche a quello davanti ad esso pendente nonché dall'esigenza "di
affermazione di principi" da parte della Corte di legittimità "ai fini
della pronunzia definitiva di merito"; il modo di argomentare del
giudice rimettente, più sopra riportato, non può che lasciare
perplessi. Invero, l'aver fatto confluire nella motivazione a sostegno
delle proposte questioni di costituzionalità, quelle "astrattamente
prospettabili" in relazione a disposti del medesimo testo legislativo,
non coinvolti, però, nell'incidente (o talune addirittura giudicate
irrilevanti), non vale a cancellare l'identità di quelle medesime
questioni e ad evitare il giudizio di rilevanza in relazione alle
specifiche norme impugnate ed in riferimento ai parametri
costituzionali invocati.
Neppure la "potenziale" (e perciò meramente eventuale) idoneità
di una data "formula normativa" a produrre determinati effetti
giuridici esime dal valutare se la specifica norma sia applicabile nel
giudizio a quo e se quegli effetti si siano, in esso, prodotti.
Deve cioè farsi corretta applicazione dell'art. 23 della legge n.
87 del 1953, tenendo presente, come risulta dall'ordinanza di
rimessione e dagli atti processuali, che nel giudizio a quo è dedotta
la domanda, proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 164 del 1982, da un soggetto transessuale al fine di ottenere
la rettificazione dell'attribuzione di sesso; che nel corso del
medesimo giudizio era già stata svolta l'istruttoria ed esperita la
consulenza tecnica, prevista dalla normativa sopravvenuta; che
l'attore, celibe, era affetto da impotenza generandi prima ancora di
essersi sottoposto, all'estero, ad intervento chirurgico
demolitorio-ricostruttivo.
7. - Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si deve
preliminarmente riconoscere l'irrilevanza delle questioni che hanno ad
oggetto l'art. 5 della legge denunziata, con riferimento agli artt. 2,
3, 29, 30 e 32 Cost.. A parte ogni considerazione sulla pertinenza dei
parametri invocati, non solo non risulta che nel giudizio a quo possa o
debba farsi applicazione del disposto di legge censurato, ma è
assolutamente certo il contrario, volta che il rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 5 presuppone l'avvenuta
rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso ed il conseguente
adempimento, da parte dell'ufficiale di stato civile competente,
dell'ordine di effettuare la rettificazione medesima.
La questione va perciò dichiarata inammissibile per irrilevanza.
8. - In relazione all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 il giudice
a quo solleva una pluralità di questioni in riferimento agli artt. 2,
3, 29, 30 e 32 Cost..
La disposizione di legge denunziata ha carattere e portata
generali, innovando - in parte qua - la normativa contenuta nell'art.
454 del codice civile. Essa riguarda tutte le ipotesi di rettificazione
giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute
modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro,
che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le
modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a
seguito di intervento medico-chirurgico.
Quest'ultima ipotesi è specificamente disciplinata dall'art. 3
del medesimo testo normativo, dove è prevista, come necessaria,
l'autorizzazione con sentenza del Tribunale adito, che, accertata
l'effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione
in camera di consiglio.
Il successivo art. 4, secondo comma, prevede, per quanto può
rilevare ai fini del presente giudizio, che la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso "provoca lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla
trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano
le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898
e successive modificazioni".
9. - Così chiarito il quadro normativo, per la parte che qui può
interessare, prima di venire all'esame delle diverse questioni
sottoposte a questa Corte, giova ribadire che esse muovono tutte dalla
concezione, alla quale il giudice a quo si attiene, per cui l'identità
sessuale è soltanto quella determinata dagli organi genitali esterni,
quali accertati al momento della nascita, o modificati per naturale
evoluzione ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad
evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo.
Coerentemente, il giudice a quo, non ritiene neppure ipotizzabile il
mutamento di sesso del transessuale, dal momento che la nuova identità
sessuale conseguente alla modificazione anatomica ottenuta con
l'intervento chirurgico è puramente apparente in quanto non dovuta a
cause naturali.
Si è già confutata questa tesi (sub 3 e 4). Qui vale soltanto
rilevare che, tale essendo il presupposto di tutte le censure avanzate
dal giudice a quo, le sue argomentazioni si risolvono, per lo più, in
mere petizioni di principio.
10. - La prima questione (di cui sub V, a della ordinanza di
rimessione) è sollevata con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.,
assumendosi che il disposto di legge denunziato violerebbe i limiti
alla disponibilità del proprio corpo ("art. 5 del cod. civ.; artt.
579 e 580 cod. pen.") posti a tutela della persona umana.
La questione non è fondata.
Anche a tacere del rilievo che il principio dell'indisponibilità
del proprio corpo è salvaguardato, nella legge in esame, dalla
necessità del previo intervento autorizzatorio del Tribunale (ma tale
disposto - art. 3 - non è applicabile nel giudizio a quo), resta
comunque che, visualizza testo argomento per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del
proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica,
devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza assegna
all'intervento chirurgico - e che la legge riconosce - nella
fattispecie considerata ne esclude la illiceità, mentre le norme che
lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute
"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"
non offendono per certo i parametri costituzionali invocati.
Ciò vale anche in relazione al diverso profilo, enunciato dal
giudice a quo (che lo svilupperà nello svolgimento di altre questioni
correlate a differenti parametri) con riguardo alle persone che nella
vita di relazione entrano in rapporto con il transessuale il quale
abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di mutamento di sesso.
Non si vede, infatti, quale possa essere il diritto fondamentale
della persona che viene offeso quando un soggetto entra in rapporto con
il transessuale che abbia vista riconosciuta la propria identità e
conquistato - per quanto possibile - uno stato di benessere in cui
consiste la salute; bene, quest'ultimo che la Costituzione, come si è
ricordato, considera "interesse della collettività".
Che se la censura fosse da ritenersi proposta in riferimento al
solo art. 2 Cost., e la si volesse, in questi termini, ritenere
ammissibile, certo è che tale disposto non è violato quando e per il
fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella
vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e
fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri
membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di
solidarietà sociale.
Quanto, infine, al turbamento dei rapporti sociali che il giudice a
quo sembra adombrare in conseguenza della rettificazione
dell'attribuzione di sesso del transessuale, pur essendo arduo
individuare il parametro di riferimento, è certo che il far coincidere
l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del
soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e
comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e,
così, la certezza dei rapporti giuridici.
11. - Alle stesse considerazioni qui sopra svolte, si riconduce il
giudizio di infondatezza della distinta questione proposta dal giudice
a quo (sub V, d dell'ordinanza di rimessione) in riferimento al solo
art. 32 Cost., sempre con riguardo all'intervento medico-chirurgico che
produce la trasformazione anatomica degli organi sessuali. Come si è
già ripetutamente osservato, il giudice a quo negando l'esistenza, nei
termini scientificamente definiti, del transessualismo, nega, di
conseguenza il valore terapeutico che la medicina affida all'operazione
chirurgica e disconosce che la legge impugnata prevede i mezzi di prova
ritenuti necessari per accertare le condizioni psicosessuali del
soggetto interessato.
12. - Il giudice a quo solleva ancora (sub V, b e c dell'ordinanza
di rimessione) questione di legittimità costituzionale del medesimo
art. 1 della legge n. 164 del 1982, in riferimento all'art. 29 Cost. su
un duplice versante.
Da un lato, cioè, prende in considerazione, l'ipotesi del
transessuale che abbia contratto matrimonio prima di aver ottenuto la
dichiarazione giudiziale di rettificazione dell'attribuzione di sesso,
e, dall'altro, si prospetta la diversa ipotesi del transessuale che
contragga o celebri matrimonio dopo la dichiarazione giudiziale
medesima.
Le questioni così prospettate sono però chiaramente inammissibili
per due ordini di considerazioni.
Anzitutto, perché lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato col rito religioso è provocata non dalla rettificazione
anagrafica dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 della legge
impugnata, ma dalla sentenza che tale rettificazione dispone (art. 454
del codice civile; art. 4 della legge 164 del 1982).
In secondo luogo la norma o meglio le norme censurate vengono
indubbiate sulla base della ricorrente argomentazione per cui, essendo
il mutamento di sesso del transessuale meramente apparente, di talché
costui continua, in realtà, ad appartenere al sesso originario, lo
sconvolgimento dell'"ordine naturale della società familiare"
conseguente alla rettificazione giudiziale dell'identità sessuale, del
tutto ingiustificata, offenderebbe il dedotto parametro costituzionale
sia nell'ipotesi di scioglimento del precedente matrimonio sia qualora
il transessuale, ottenuta la rettificazione giudiziale, contraesse
(nuovo) matrimonio.
Ora a tacere della considerazione che, nella prima delle ipotesi
considerate, visualizza testo argomento l'ordine naturale della società familiare è sconvolto
non dalla rettificazione anagrafica del mutamento di sesso e neppure
dalla sentenza che lo riconosce, ma dalla sindrome transessuale da cui
è affetto il soggetto interessato, limitandosi il legislatore a
disciplinare gli effetti giuridici di una situazione di fatto
preesistente, che impone, operata la trasformazione anatomica, lo
scioglimento del matrimonio tra persone (divenute) dello stesso sesso;
a tacer ancora che, nella seconda ipotesi, il giudice a quo, quando non
prospetta conseguenze meramente eventuali e di fatto del riconosciuto
mutamento di sesso, per le quali, peraltro, l'ordinamento prevede
adeguati rimedi (ci si riferisce alla circostanza che il transessuale
abbia taciuto al coniuge la propria condizione), perviene ad
affermazioni erronee, come nel passo in cui sostiene che il
transessuale dopo l'intervento chirurgico non ha capacità copulativa,
o in quello dove assume addirittura l'inesistenza del matrimonio da
costui contratto, e così arbitrariamente attribuisce alla capacità
generativa il carattere di requisito essenziale per la validità e
l'esistenza stessa di tale matrimonio; decisivo è il rilievo che
l'attore nel giudizio a quo non ha mai contratto matrimonio, mentre la
circostanza che egli possa contrarlo in futuro, ottenuta che avesse la
rettificazione giudiziale dell'attribuzione del sesso, è puramente
eventuale.
13. - Uguale conclusione di inammissibilità si impone per la
questione sollevata con riferimento all'art. 30 Cost..
A parte che anche il transessuale, ove mai avesse avuto figli da un
matrimonio in precedenza contratto o dovesse averne - ma non da lui
generati - dal "nuovo" matrimonio, sarebbe tenuto all'adempimento degli
obblighi (di mantenimento, educazione ed istruzione) posti dalla legge
a carico dei coniugi, (secondo anche la specifica previsione di cui
all'art. 4 del testo normativo denunziato), certo è che il giudizio a
quo riguarda un soggetto incapace di procreare già prima
dell'intervento chirurgico e che non risulta abbia avuto o abbia figli
adottivi.
Né la conclusione di inammissibilità può cambiare perché la
questione è prospettata in modo tale da ritenere illegittimo non già
il semplice fatto che il transessuale possa svolgere le funzioni di
genitore, anzi di genitrice, nella eventuale (nuova) famiglia, ma per
l'altrettanto eventuale accavallarsi di funzioni parentali di segno
diverso nella famiglia che il transessuale eventualmente costituisse
rispetto a quelle esercitate nella (non mai esistita) "vecchia"
famiglia. L'assenza di prole, infatti, toglie, nel caso in esame,
qualunque rilevanza alla questione così sollevata.
14. - Tra i parametri costituzionali di riferimento figura anche
l'art. 3 Cost. che, però, nell'ordinanza di rimessione (sub 11, d ed
e) risulta specificamente richiamato soltanto nel preliminare elenco
delle questioni "astrattamente prospettabili", in relazione agli artt.
6 e 7 della legge denunziata.
Poiché il giudice a quo ha considerato irrilevanti le predette
questioni e poiché, nella motivazione delle questioni proposte
concernenti gli artt. 1 e 5 della legge impugnata, non vi è
riferimento alcuno all'art. 3 Cost. ritiene questa Corte di non potere
e dovere pronunciarsi al riguardo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili:
a) le questioni di costituzionalità dell'art. 5 della legge 14
aprile 1982, n. 164, sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30
e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 164 del 1982, sollevate, con riferimento agli artt. 29 e 30
Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 32 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere

 
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