Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0071 del 1987 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione oggetto: disposizioni preliminari codice civile art.18:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 71
SENTENZA 26 FEBBRAIO 1987-5 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato
DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 delle
disposizioni preliminari al codice civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1984 dal Tribunale di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Pizzuto Amalia e Schneider Rolf,
iscritta al n. 864 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra De La Fuente Carlos e Casini Maria,
iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Lusitano Tommasa e Ayari Larbi,
iscritta al n. 514 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1 serie speciale,
dell'anno 1986;
Udito nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Corasaniti.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso da Carlos de La
Fuente, cittadino cileno residente in Italia, avente ad oggetto la
cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto
con Maria Casini, cittadina italiana, il Tribunale di Roma, con
ordinanza emessa il 16 gennaio 1984 (R.O. 929/84), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, Cost., dell'art. 18
delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al codice
civile.
Osserva il giudice a quo che, in base al suindicato art. 18
(secondo cui "I rapporti personali tra coniugi di diversa
cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata
loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge
nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio"),
applicabile, secondo la prevalente opinione, al fine
dell'individuazione della legge regolatrice del divorzio, le norme da
applicare nella specie sono quelle del diritto cileno, in quanto non
risulta che i coniugi abbiano mai avuto una nazionalità comune ed è
certo che il marito era di nazionalità cilena anche all'epoca del
matrimonio.
Tuttavia, la legge cilena stabilisce che il matrimonio si scioglie
solo per la morte naturale di uno dei coniugi e per la declaratoria
della sua nullità.
Pertanto, il De La Fuente e la Casini non possono, in applicazione
della legge cilena, ottenere lo scioglimento del
vincolo coniugale - sicché il giudizio dovrebbe concludersi con una
pronuncia di inammissibilità - mentre
potrebbero ottenerlo in base alla legislazione italiana, ricorrendo
nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2,
lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898.
Né, d'altra parte, sussiste il limite all'efficacia della
normativa straniera nel nostro ordinamento, di cui all'art. 31 delle
preleggi, in quanto non può ritenersi contraria all'ordine pubblico
internazionale (come definito da Cass. n. 2414 del 1980) la normativa
straniera che non contempla la dissolubilità del vincolo coniugale:
non solo perché nessuna dichiarazione universale o convenzione
internazionale riconosce il divorzio come istituzione fondamentale,
ma anche perché esso non incide sui diritti primari dell'uomo, come
è dimostrato dal fatto che molte nazioni di civiltà affine lo hanno
ignorato fino a tempi recenti o tuttora lo ignorano, senza che in
ciò si ravvisi violazione di essenziali valori giuridici,
costituenti patrimonio della comunità internazionale.
Ciò premesso, il collegio rimettente rileva che l'art. 18 delle
preleggi, attuando, in mancanza di una legge nazionale comune, un
criterio di collegamento riferito alla posizione di uno solo dei
soggetti del rapporto - il marito - si pone in contrasto con l'art.
3, primo comma, Cost., che sancisce l'eguaglianza davanti alla legge
senza distinzione di sesso, e con l'art. 29, secondo comma, Cost.,
che ribadisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Escluso - alla stregua di precedenti pronunzie della Corte
costituzionale (sentt. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) - che
l'esigenza di realizzare l'unità familiare possa prevalere sul
princi'pio di eguaglianza e che il rispetto delle regole del diritto
internazionale privato possa giungere al punto di ledere la posizione
del soggetto nei suoi fondamentali rapporti con lo Stato, la norma in
esame sembra ledere gli invocati parametri costituzionali. Da un
lato, infatti, essa determina una discriminazione tra il coniuge
italiano di sesso maschile - che può contare sull'applicazione della
legge italiana nei rapporti nascenti dal matrimonio con una straniera
- e quello di sesso femminile - che, invece, deve sottostare alla
legge nazionale dello sposo, con la inammissibile conseguenza che,
ove quest'ultima non preveda l'istituto del divorzio, costei viene ad
essere privata di una delle più significative forme di tutela
collegate all'appartenenza alla nostra comunità statuale.
Dall'altro, la norma crea una ingiustificata e irragionevole
disparità di trattamento tra i coniugi, che non può giustificarsi
con il riferimento alla riserva prevista nel dettato costituzionale a
garanzia dell'unità familiare, sia perché è stato ormai eliminato
ogni fondamento storico e logico al privilegio accordato alla
posizione di capofamiglia del marito, sia perché la norma non giova
certo all'unità familiare quando ormai è definitivamente venuta
meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2. - Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 30 marzo
1984 (r.o. n. 864/84), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, sempre in riferimento agli articoli 3, primo comma, e
29, secondo comma, Cost., del suindicato art. 18 delle preleggi.
Nella specie, Amalia Pizzuto, esponendo di aver contratto
matrimonio con il cittadino tedesco Rolf Schneider, aveva chiesto che
il Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi. A
seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa, il giudizio era
stato riassunto dal marito, il quale aveva chiesto che fosse
applicata alla controversia la legge italiana, mentre la Pizzuto
aveva sostenuto l'applicabilità del diritto tedesco, con conseguente
declaratoria di inammissibilità della domanda di separazione, non
essendo previsto questo istituto in quell'ordinamento.
Il Tribunale adito, premesso che il caso di specie è regolato
dall'art. 18 delle preleggi, che si riferisce ai rapporti personali
tra i coniugi anche nel loro aspetto patologico (Cass. n. 189 del
1981), e che la questione è rilevante ai fini della decisione di
merito, rileva, anzitutto, che la citata disposizione, che dichiara
applicabile la legge nazionale del marito al tempo della celebrazione
del matrimonio, è ispirata, come spiegato dal Guardasigilli
dell'epoca, alla preminenza che al marito era riconosciuta
nell'ambito della famiglia e viola, pertanto, in primo luogo, l'art.
29, secondo comma, Cost., creando una ingiustificata disparità di
trattamento tra i coniugi, la cui eguaglianza dinanzi alla legge ha
trovato riconoscimento sia in numerose sentenze della Corte
costituzionale (nn. 64/61, 46/66, 126/68, 133/70, 87/75), sia nella
riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge n. 151 del
1975. Né può ritenersi che la norma censurata giovi all'unità
familiare richiamata nello stesso art. 29 Cost., in quanto, come
affermato dalla Corte nella sentenza n. 138/70, il limite dell'unità
familiare si traduce nella irrilevanza di quelle ragioni di
differenziazione nel trattamento, che siano diverse da quelle
concernenti la predetta unità.
Sarebbe, poi, violato anche l'art. 3, primo comma, Cost., in
quanto la prescelta circostanza di collegamento può determinare un
trattamento diverso e discriminatorio, ove si pongano in comparazione
cittadini italiani di sesso diverso e soggetti di distinti rapporti
coniugali, nel senso che la cittadina italiana coniugata con uno
straniero può ricevere un trattamento giuridico svantaggioso, per
l'applicazione della legge nazionale del coniuge alla quale è tenuta
a sottostare, rispetto al cittadino italiano, coniugato con una
straniera, il quale può invece contare sull'applicazione della sua
legge nazionale più vantaggiosa.
3. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa l'11 gennaio
1985 (Reg. ord. n. 514/1985), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 18 delle preleggi, in riferimento
agli articoli 2, 3, primo comma, e 29, secondo comma, Cost.
Nella specie, era stata proposta domanda di separazione personale
da parte di Tommasa Lusitano, cittadina italiana, nei confronti del
coniuge Ayari Larbi, cittadino tunisino, il quale aveva eccepito
l'improcedibilità del giudizio di separazione, non essendo tale
istituto previsto dalla legge tunisina.
Osserva il Tribunale che, ai fini dell'individuazione della
disciplina applicabile per dirimere la controversia, occorre por
mente all'art. 18 delle preleggi, con conseguente applicabilità - in
difetto di legge nazionale comune - della legge nazionale del marito
al tempo della celebrazione del matrimonio, e con l'ulteriore effetto
di pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della domanda,
non essendo effettivamente previsto l'istituto della separazione
dalla legge tunisina.
Tale conclusione, tuttavia, appare al giudice a quo lesiva di vari
precetti costituzionali. In primo luogo, dell'art. 2 Cost., apparendo
il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di
quella consensuale specifica e giustificata applicazione dell'art. 2
Cost. (Corte cost. sent. n. 181/1976).
Inoltre, degli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma,
Cost., non apparendo giustificata la prevalenza attribuita alla legge
nazionale del marito a fronte della sancita posizione di parità fra
i coniugi.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 18 creerebbe una "lacuna
legis", che condurrebbe inevitabilmente a privilegiare il diritto
nazionale, in contrasto con la tendenza a far sì che le norme
italiane di conflitto continuino a richiamare, su basi di parità,
per gli stessi tipi di casi, la "lex fori" ed il diritto straniero.
Onde evitare ciò si potrebbe - ad avviso del giudice a quo -
supplire alla mancanza di cittadinanza comune dei coniugi ricorrendo
ad un criterio di tipo domiciliare, come il loro domicilio o
residenza comuni, che costituiscono collegamenti reali ed importanti,
in quanto il domicilio coniugale e, in mancanza, la residenza comune
dei coniugi hanno in vista quello che ben può essere definito come
il centro della vita familiare.

Considerato in diritto

1. - I giudizi cui hanno dato luogo le ordinanze in epigrafe
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, in quanto le
questioni con esse sollevate hanno il medesimo oggetto. Infatti i
giudici a quibus hanno ritenuto di doversi avvalere - al fine di
individuare la norma applicabile per la decisione di cause
concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio) fra cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di
Roma) e la separazione personale fra coniugi rispettivamente
cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di Torino e
Tribunale di Palermo) - della norma di collisione contenuta nell'art.
18 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile, in quanto
stabilisce l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai
coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo
del matrimonio. E, ciò posto, hanno dubitato (in riferimento a leggi
straniere che non prevedono gli istituti suindicati) della
legittimità di tale norma in riferimento agli articoli 3, comma
primo, e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Roma), agli articoli
3 e 29 Cost. (Tribunale di Palermo), agli articoli 2, 3, comma primo,
e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Torino).
2. - Le ordinanze motivano sulla rilevanza della sollevata
questione di legittimità costituzionale affermando, per un verso, la
necessità di far ricorso alla comune normativa sui conflitti fra
norme nello spazio; per altro verso, fra l'art. 17 (stato e
capacità) e l'art. 18 (rapporti personali fra i coniugi) delle
disposizioni generali premesse al codice civile, optando per
quest'ultimo, sulla considerazione che per "rapporti personali" ai
sensi dell'art. 18 deve intendersi anche la patologia dei detti
rapporti.
È superflua pertanto l'ulteriore affermazione, contenuta nelle
ordinanze dei Tribunali di Roma e di Torino, che l'applicazione della
normativa nazionale del marito straniero non troverebbe ostacolo
nell'ordine pubblico internazionale per il solo fatto di non
prevedere il divorzio o la separazione personale fra i coniugi:
affermazione da ritenere anche essa fatta ai soli fini della
motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità
(peraltro, secondo l'ordine logico, l'art. 31 delle disposizioni
preliminari al codice civile entra in gioco solo quando sia stata
individuata la norma straniera applicabile).
Va quindi senz'altro esaminata nel merito la questione di
legittimità costituzionale come sopra sollevata.
3. - La norma impugnata si inspira al princìpio di nazionalità,
ma, al fine di superare le difficoltà nascenti dall'applicazione
cumulativa di normative "nazionali" diverse, lo integra con il
criterio della prevalenza della legge nazionale del marito al tempo
della celebrazione del matrimonio. Proprio tale criterio è
specificamente impugnato in quanto ritenuto contrario ai princìpi,
accolti nella nostra Costituzione (così come nella maggior parte
degli ordinamenti costituzionali stranieri) del divieto di ogni
discriminazione fra i sessi e dell'eguaglianza morale e giuridica fra
i coniugi, dei quali il secondo è specificazione del primo.
È noto come il nostro ordinamento si sia andato adeguando agli
indicati imperativi costituzionali, e nel tale adeguamento è dovuto
anche a pronunce di questa Corte. Per quanto concerne in particolare
il secondo dei due princìpi, l'esempio più evidente è costituito
dalla riforma del diritto di famiglia mediante la legge 19 maggio
1975, n. 151, con la quale è stata abbandonata la tradizionale
concezione della preminemza del marito nell'organizzazione della
famiglia.
Ma, accanto a quella dello specifico settore del diritto di
famiglia, non sono meno degne di nota modifiche di altre normative,
ad opera del legislatore o di pronunce ablative di questa Corte,
mediante l'eliminazione di norme che apparivano inspirate alla detta
concezione: cfr. la sentenza di questa Corte n. 30 del 1983, con la
quale è stato dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli
3 e 29 Cost., l'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, in quanto
non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana anche per
nascita da madre cittadina (ma altresì, anteriormente all'entrata in
vigore della legge n. 151 del 1975, la sentenza n. 87 del 1975, con
la quale è stato dichiarato illegittimo, alla stregua degli stessi
parametri, l'art. 10, comma terzo, della stessa legge n. 555, in
quanto prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte
della moglie che andasse sposa a uno straniero, se per effetto del
matrimonio acquistasse la cittadinanza di lui).
4. - Occorre ora chiedersi se analoghi risultati di adeguamento a
Costituzione debbano ritenersi imposti per le norme risolutive dei
conflitti (norme di diritto internazionale privato).
Ciò fu dapprima negato in dottrina, con riferimento agli articoli
3 e 29 Cost.
In relazione a un dibattito sviluppatosi anche fuori del nostro
Paese, sull'asserito presupposto del carattere "neutro" o "neutrale"
delle norme di collisione, fu sostenuto che esse, non disciplinando
direttamente il rapporto controverso, non siano idonee a incidere gli
interessi in questo coinvolti e quindi neppure la sfera di
operatività della Costituzione nella relativa materia (quasi a
conferma, si argomentava che la legge nazionale del marito,
eventualmente indicata come applicabile, avrebbe addirittura potuto
essere in concreto più favorevole alla moglie: considerazione, alla
quale si obbiettava che la prevalenza riconosciuta alla legge
nazionale di uno dei soggetti coinvolti costituisce sempre per
l'altro una discriminazione sfavorevole, per la minore probabilità
che egli ha di conoscere un diritto non proprio e quindi di
avvalersene nel modo più conveniente).
La giustificazione più profonda dell'orientamento negativo
continuò a ritrovarsi nell'esigenza di contemperare il princìpio di
nazionalità con quello dell'unicità della normativa applicabile. È
tuttavia un dato comparatistico di qualche rilevanza che in alcuni
Paesi europei sensibili a entrambi si preferì ricorrere a criteri
diversi, quali quelli del domicilio o della residenza degli sposi, se
comune in un dato momento, mentre, in altri Paesi, all'introduzione,
peraltro più recente, del princìpio costituzionale della
eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, seguì comunque, nel
breve periodo, l'eliminazione legislativa di norme di collisione, che
(in materia di divorzio) si inspiravano alla prevalenza della legge
nazionale del marito.
Ma la riluttanza ad ammettere la sindacabilità costituzionale
delle norme di diritto internazionale privato e la configurabilità
di un contrasto costituzionalmente rilevante fra una norma di rinvio
inspirata alla prevalenza della legge nazionale del marito e i
princìpi costituzionali di eguaglianza fra uomo e donna e fra
coniugi è ormai largamente superata dalla dottrina, da ultimo anche
in considerazione di recenti giurisprudenze costituzionali di altri
Paesi europei (cfr. le decisioni del Tribunale costituzionale della
Repubblica federale tedesca 4 maggio 1971, 22 febbraio 1983
e 8 gennaio 1985: la prima affermativa della sindacabilità
costituzionale delle norme di collisione e le altre due dichiarative
della illegittimità di norme di rinvio che sancivano
l'applicabilità della legge del marito, indipendentemente dal
contenuto della norma sostanziale applicabile).
5. - Tutto ciò posto, la questione appare fondata.
Intanto non può non avere particolare peso l'orientamento più
recente della nostra legislazione e di questa Corte nel senso
dell'adeguamento agli imperativi costituzionali suindicati sia della
materia del diritto familiare, sia di altre materie che avevano
recepito i princìpi della prima.
Non può, comunque, essere condivisa la tesi che, argomentando
dalla supposta "neutralità" delle norme di diritto internazionale
privato, perviene a negare la stessa configurabilità di un contrasto
di esse con gli imperativi costituzionali in argomento (e, in
definitiva, con qualsiasi altro).
Nella formulazione dei criteri per l'individuazione della norma
(interna o straniera) applicabile - formulazione che è l'oggetto suo
proprio - la norma di collisione, anche se prescinde dal modo in cui
gli interessi tipici coinvolti nel rapporto sono concretamente
regolati dalla norma stessa, nondimeno può inspirarsi a princìpi (o
valori) sottesi alla disciplina civilistica interna dell'istituto
ovvero ad altri princìpi (o valori). Orbene, in entrambi tali casi,
la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non
può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale
rispetto alle quali assuma rilievo il princìpio (o valore) cui essa
si inspira.
visualizza testo argomento Del resto nella giurisprudenza di questa Corte non si è mai
dubitato della configurabilità di questioni di legittimità
costituzionale anche in altri casi nei quali, al pari di quello delle
norme di collisione, la norma denunciata non ha la funzione di
regolare direttamente rapporti (ad esempio là dove sia impugnata una
legge-delega nei princìpi o nei criteri direttivi con essa
enunciati, cfr. sentenze n. 158/85 e n. 226/76): casi nei quali il
sindacato si attua proprio verificando la compatibilità fra il
princìpio (o valore) implicito, o addirittura espresso, nella norma
impugnata e un princìpio (o valore) costituzionale.
Orbene la scelta adottata dalla norma impugnata è senza alcun
dubbio inspirata al princìpio che si concreta nel riconoscimento al
marito di una posizione preminente nella famiglia. E non può negarsi
che il detto princìpio si pone in contrasto con le scelte di fondo
operate dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 29, comma secondo,
della Costituzione.
In relazione a tali parametri - i soli pertinenti - va pertanto
dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Mentre non può questa Corte (in quanto ciò inporterebbe sostituirsi
all'interprete o addirittura al legislatore nella scelta fra più
soluzioni ipotizzabili) individuare o addirittura determinare la
norma di collisione cui far riferimento, o la stessa norma
applicabile, con il dichiarare mediante sentenza additiva, come
propone, fra l'altro, il Tribunale di Torino, che la norma impugnata
sarebbe illegittima in quanto non prevede un criterio fondato sul
domicilio o sulla residenza comune dei coniugi, o in quanto non
indica come normativa applicabile quella che prevede il divorzio o la
separazione personale, considerati questi (sempre secondo il
Tribunale di Torino) quale oggetto di diritti inviolabili della
persona (art. 2 Cost.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18 delle diposizioni preliminari al codice
civile, nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge
nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge
nazionale del marito al tempo del matrimonio.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE

 
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