Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0613 del 1987 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione oggetto: decreto legislativo luogotenenziale 722/1945 art.3 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento della coerenza (orizzontale: interlegislativo)

N. 613
SENTENZA 16-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a
favore dei dipendenti statali"), promosso con ordinanza emessa il 5
novembre 1980 dal T.A.R. dell'Umbria, iscritta al n. 670 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 5 novembre 1980 emessa nel corso del giudizio
sul ricorso proposto da Caponi Gabriella contro l'I.N.P.S., il
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 37 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti
economici a favore dei dipendenti statali"), nella parte in cui non
riconosce alla donna lavoratrice il diritto alla corresponsione delle
quote aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico,
attribuendole solo se questi sia assolutamente e permanentemente
inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al
mantenimento proprio e della famiglia.
Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Oggetto della questione di legittimità costituzionale è
l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali"), che riconosce alla donna lavoratrice nelle
pubbliche amministrazioni il diritto alla corresponsione delle quote
aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico, attribuendo
tali emolumenti solo se questi sia assolutamente e permanentemente
inabile al lavoro e privo di risorse per provvedere al mantenimento
proprio e della famiglia.
Il giudice a quo rileva che la disposizione impugnata - ispirata
ad una concezione della famiglia non più rispondente alle mutate
condizioni sociali che hanno trovato la loro regolamentazione nel
"nuovo diritto di famiglia" - dà luogo ad una ingiustificata
discriminazione dei cittadini in relazione al sesso (art. 3, comma
primo, Cost.), al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.) al dovere della Repubblica di
agevolare la formazione delle famiglie con misure economiche ed altre
provvidenze (art. 31, primo comma, Cost.) e al principio (tutelato
dall'art. 37, comma primo, Cost.) che garantisce alla donna
lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore.
2.- visualizza testo argomento Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre
norme contenenti analoga limitazione, ha affermato nelle sentenze n.
105 del 1980 e n. 83 del 1983 che gli assegni familiari dei
lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici
dipendenti non possono collegarsi ad una concezione
dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità
della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da
ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi,
discendente direttamente dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, per
cui gli emolumenti retributivi familiari devono, essere, in ogni
caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni
previste per il marito lavoratore.
visualizza testo argomento A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché
l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - non applicabile,
ratione temporis, al rapporto controverso nel giudizio a quo - è
ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel
regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella
nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in
alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice
o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore o pensionato, nel mentre sono state abrogate tutte
le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma
oggetto del presente incidente.3.- Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che
tuttavia regola, ratione temporis, i rapporti oggetto del giudizio a
quo, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale,
relativamente alla parte in cui non dispone che le quote aggiunte di
famiglia, spettanti per il coniuge a carico, debbano essere
corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste
per il marito lavoratore.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722
("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), nella
parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per
il coniuge a carico debbano essere corrisposti anche alla moglie
lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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