Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0957 del 1988 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 957
SENTENZA 26 SETTEMBRE-6 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, Prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1987 dal Pretore di
Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di Leombruni Ezio,
iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Leombruni Ezio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 8 giugno 1987 il Pretore di Civitanova Marche
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 cod.
pen. con riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione.
Riferiva il Pretore nell'ordinanza che due coniugi avevano
querelato un giovane psicologo per il reato di sottrazione
consensuale della loro figlia diciassettenne per avere con questa
coltivato una relazione che, secondo i loro sospetti, si sarebbe
estrinsecata in comportamenti che rappresentavano sottrazione della
minore alla loro sfera di vigilanza: e ciò, pur tenendo conto della
notevole libertà di spostamenti e di movimenti in realtà consentiti
alla diciassettenne loro figlia.
Aggiungeva il Pretore che - come, del resto, risulta dagli atti la
ragazza, raggiunta col diciottesimo anno la maggiore età, aveva
liberamente e felicemente contratto matrimonio col giovane laureato,
col quale aveva così formato una nuova famiglia.
Ciononostante, i genitori non intendevano desistere dalla querela,
per cui, dietro sollecitazione della difesa, il Pretore aveva
ritenuto rilevante, e non manifestamente infondata, la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
Secondo l'ordinanza, infatti, è da escludere che, nell'attuale
evoluzione del diritto di famiglia, il bene giuridico tutelato dalla
fattispecie impugnata sia sempre quello stesso che la legislazione
degli anni '30 intendeva rigidamente garentire. Deve tenersi conto
innanzitutto della mutata formulazione dell'art.147 cod. civ. che,
contrariamente a quanto era disposto in precedenza, ha dato rilievo
alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni del
figlio. In guisa che - secondo il Pretore - oggi la fattispecie in
esame non tutelerebbe più semplicemente l'autorità parentale come
rigoroso ed astratto diritto dei genitori, ma bensì in funzione
delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. Per tal modo,
l'interesse del figlio sarebbe entrato nel cuore dell'oggetto della
tutela. Il che si adeguerebbe a tutto quel complesso di norme che,
dopo il 1975, avrebbero introdotto all'interno della famiglia sempre
maggiori spazi di pariteticità nei confronti dei vari membri, anche
se minorenni, purché almeno abbiano raggiunto un'età ormai vicina
alla completa maturazione (ultraquattordicenni, ultrasedicenni): e
ciò tanto più in considerazione del livello di sviluppo della
società e dei processi biologici di reale accelerazione della
maturazione psichica umana. In tali condizioni, cui il diritto di
famiglia attuale ha anche prestato idonee garenzie d'intervento della
magistratura, il minore ultraquattordicenne cesserebbe d'essere un
mero oggetto della potestà parentale. Ciò dovrebbe comportare che,
almeno dopo avere raggiunta la maggiore età, egli debba essere posto
in condizioni di far valere l'interesse suo proprio cui quella
potestà è funzionale, consentendogli di far cessare gli effetti di
una contraria volontà dei genitori, che le vicende successive
(contratto matrimonio e costituzione di una nuova famiglia) hanno
dimostrato fin dall'origine pregiudizievole a quelle naturali
inclinazioni e a quelle legittime aspirazioni cui quella potestà è
oggi funzionale.
L'attuale situazione, pertanto, sarebbe innanzitutto incompatibile
con il principio di uguaglianza perché, a differenza di altri casi,
in cui il minore vede tutelata la sua volontà mediante l'intervento
del giudice (interruzione della gravidanza), e comunque, liberata da
ogni ulteriore condizionamento l'assetto della sua vita al
raggiungimento della maggiore età, diverso è il trattamento dato
dal legislatore a questo caso. Da una parte, infatti, il suo consenso
è irrilevante a fronte della querela dei genitori (nonostante che
quel potere oggi implichi anche un pregnante interesse del minore), e
per di più, dall'altra, quella querela continua ad influire sulla
sua vita di maggiorenne pregiudicando l'assetto della nuova sua
famiglia, senza che la sua volontà possa in alcun modo rimuovere
quei perniciosi effetti.
Peraltro, l'incompatibilità della norma impugnata si
manifesterebbe anche nei confronti dell'art. 2 per l'offesa che così
viene a ricevere il diritto inviolabile del minore allo sviluppo
della sua personalità sia nella famiglia d'origine che in quella
legittima che è andato a costituire: e, per il collegamento all'art.
3, anche nei riguardi degli artt. 29 e 30, perché non verrebbero
rispettati dalla fattispecie denunziata i diritti fondamentali della
famiglia.
2. - Si è costituita davanti alla Corte la parte privata,
rappresentata e difesa dall'avv.Roberto Gaetani, il quale ha
innanzitutto contestato che sussista la materialità stessa del fatto
di reato addebitato al dott. Leonbruni. Si afferma, infatti, nella
memoria di costituzione, che i querelanti si limitano ad adombrare
soltanto il sospetto che la figlia diciassettenne, anziché aver
trascorso qualche giorno in casa di un'amica - come aveva asserito -
sia stata invece con il Leonbruni. D'altra parte, il capo
d'imputazione non fa alcun cenno ai fatti, limitandosi a riportare la
fattispecie legale.
Ciò premesso, la difesa sostiene pienamente le argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione e fa presente che, dopo la presentazione
della querela, i genitori si sono anche rivolti al giudice tutelare
per chiederne l'intervento. Il giudice, però, sentita la minore ed
assunte informazioni, ha dichiarato non luogo ad intervenire, ed ha
anzi verbalizzato che i genitori dichiarano che non intendono
proibire la relazione della figlia diciassettenne. La difesa rilevava
altresì che la sentenza 25 giugno 1975 n.163 di questa Corte era
stata pronunziata prima che fosse nota l'importante riforma del
diritto di famiglia, e prima, quindi, che si maturasse l'evoluzione
sociale e giuridica dell'ultimo decennio.
3. - Interveniva altresì nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato. Questa riconosce nell'atto d'intervento che effettivamente,
per le mutazioni intervenute nel diritto di famiglia e nel costume
sociale, "parrebbe più razionale ed ossequiente ai principi
costituzionali, richiamati nell'ordinanza di rimessione, una
disciplina che assicurasse autonoma rilevanza al concreto interesse
del minore: magari prevedendo che, divenuto maggiorenne, questi possa
rimettere la querela proposta dal genitore e così estinguere il
reato".
Poiché, però, una simile operazione postula un intervento
"additivo" della Corte, eccedente i limiti dei suoi poteri, ritiene
l'Avvocatura che la sollevata questione sia inammissibile.

Considerato in diritto

1. - Deve riconoscersi che quanto il Pretore argomenta circa
l'evoluzione del diritto di famiglia, a seguito della riforma del
1975, ed in particolare per quanto si riferisce al cosidetto "aspetto
interno" della potestà dei genitori, a seguito della mutata
formulazione dell'art.147 cod.civ., è esatto. Ciò, del resto,
corrisponde anche ai suggerimenti della dottrina civilistica,
particolarmente dell'ultimo decennio, e all'indirizzo della stessa
giurisprudenza. In altri termini, dal più antico concetto di "patria
potestà", intesa come espressione di un diritto soggettivo del
paterfamilias, la nozione si è andata sempre più spostando verso
quella di "potere" in senso stretto: vale a dire di potestà preposta
alla tutela di un interesse alieno, che è poi quello del minore.
Ciò comporta che, da una parte, si sieno accresciuti i limiti al
potere discrezionale dei genitori e, dall'altra, che questo si vada
progressivamente riducendo in rapporto al progressivo accrescersi
dell'autonomia e del peso della volontà minorile.
Tutto questo, però, può soltanto legittimare il giudice di
merito ad adottare, caso per caso, sul piano strettamente
interpetrativo, soluzioni diverse, a seconda che la potestà
parentale, esercitata ormai al limite del raggiungimento della
maggiore età, si dimostri incompatibile con "le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli", specie in
relazione a quanto a posteriori fosse rimasto dimostrato dagli
accadimenti successivi al raggiungimento della maggiore età.
Segnatamente, una volta che - come lo stesso Pretore rappresenta
nell'ordinanza - il contenuto del bene giuridico è diventato
pregnante, a seguito della riforma, dell'interesse minorile, il
giudice di merito ben potrà valutare, volta per volta, se, in
relazione alla capacità che il minore aveva acquisito e alle
aspirazioni nutrite (specie se i fatti successivi ne hanno dimostrato
il buon fondamento), il fatto commesso fosse o non "offensivo" del
bene giuridico tutelato, nell'area del principio di cui all'art. 49,
secondo comma, cod. pen.
2. - Ma visualizza testo argomento sul piano della legittimità costituzionale non è dato di
capire quale dovrebbe essere, secondo il rimettente, la soluzione
costituzionalmente obbligata che egli chiede a questa Corte, in
quanto non indica quale potrebbe essere, a suo avviso, l'invocato
"contemperamento fra interessi contrastanti ed ugualmente meritevoli
di tutela".
Non evidentemente la pura e semplice declaratoria d'illegittimità
costituzionale della norma che lo stesso giudice a quo sembra
escludere, e che, comunque, non potrebbe essere cancellata
dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti,
sicuramente lesivi anche dell'interesse del minore. Si allude a tutte
quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si
verifica però nei confronti di minore che non è assolutamente in
grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto.
Occorrerebbe, perciò, operare delle distinzioni, in ordine alle
quali si prospetta la possibilità o di fissare aprioristicamente
delle ipotesi (ad esempio: un limite d'età oltre il quale la
volontà del minore assume senz'altro rilevanza), oppure di affidare
l'indagine al prudente apprezzamento del giudice, caso per caso,
quando un limite minimo di età sia stato superato (ad esempio: per
gli ultrasedicenni). Ma nell'una come nell'altra ipotesi (e già
nella scelta resterebbe violato il potere discrezionale del
legislatore), è evidente che la norma dovrebbe subire tali
modificazioni e riformulazioni, atte a conciliare l'intervento della
volontà di un terzo (il minore) sull'efficacia di una querela di cui
non è comunque titolare (né potrebbe esserlo essendo egli
consenziente al fatto), anche se sporta nel prevalente suo interesse,
da doversi escludere che tutto questo possa rientrare nei poteri di
questa Corte: tanto più, poi, che non potrebbero mancare i necessari
coordinamenti con altre disposizioni concernenti i minori e, in
definitiva, con l'istituto stesso della querela.
La proposta questione è, pertanto, inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 573 cod. pen., sollevata dal Pretore di Civitanova Marche
con ordinanza 8 giugno 1987, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30
della Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 settembre 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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