Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0184 del 1989 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di manifesta infondatezza
Disposizione oggetto: legge 114/1977 art.17 comma 5:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Pronuncia: Pronuncia interpretativa di rigetto di principio
Disposizione oggetto: legge 114/1977 art.17 comma 3:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice alla costituzione)

N. 184
SENTENZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma
terzo, quarto e quinto, della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre 1987 e
il 9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni
sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro e Pellegrini Giuliana
contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628
del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;

RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio originato dal ricorso proposto
avverso la cartella esattoriale di pagamento per l'iscrizione a ruolo
di pene pecuniarie inerenti ad anni pregressi, la Commissione
tributaria di primo grado di Terni ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge
13 aprile 1977, n. 114 (r.o. n. 627 del 1988).
Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata violerebbe
l'art.3 Cost. in quanto, a parità di posizione contributiva,
determinerebbe un ingiustificato trattamento tra i coniugi che hanno
presentato un'unica dichiarazione congiunta e i coniugi che hanno
presentato due distinte dichiarazioni, poiché nel primo caso ciascun
coniuge sarebbe obbligato solidalmente verso l'Erario anche per i
debiti dell'altro, mentre nel secondo caso ciascun dei coniugi
risponderebbe solo dei propri debiti.
Il giudice a quo, inoltre, ipotizza il contrasto della norma
impugnata anche con l'art. 53 della Costituzione, per il fatto che si
porrebbero obblighi tributari a carico di uno dei coniugi,
prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva,
dovendo egli in definitiva rispondere, per il vincolo della
solidarietà, dei beni e dei redditi dell'altro, dei quali non ha
ovviamente la disponibilità.
2. - La stessa Commissione di primo grado di Terni, nel corso di
altro giudizio, ha sollevato (r.o. n. 628 del 1988) analoga questione
dell'art. 17 u.c. (rectius: dell'art. 17, terzo, quarto e quinto
comma) della legge 13 aprile 1977, n. 114, con riferimento, non
soltanto ai parametri sopra riferiti (e per le medesime
considerazioni), ma anche agli artt. 24 e 29 della Costituzione,
osservando in particolare che le disposizioni secondo le quali la
notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli accertamenti
in rettifica è eseguita unicamente nei confronti del marito, pur
esplicando essa automatica efficacia anche nei confronti della moglie
(terzo e quarto comma dell'art. 17) violerebbero sia il principio di
parità tra coniugi, sia il diritto di difesa di uno di essi
(moglie), che non potrebbe tutelare i propri diritti e interessi
legittimi, per non essere destinatario delle notifiche degli atti di
accertamento.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto, tramite l'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che le questioni vengano dichiarate in parte infondate e in
parte inammissibili.
Secondo l'Avvocatura deve escludersi ogni violazione del principio
di capacità contributiva, perché tale principio presiede solo alla
determinazione dei tributi dovuti da ciascun contribuente sulla base
dei redditi da lui prodotti, e non anche alla previsione di obblighi
diversi; così ché la disposizione impugnata (art. 17, ultimo comma)
non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione della obbligazione
tributaria, della quale rimane titolare ciascun coniuge.
L'Avvocatura ha, poi, escluso ogni contrasto con il principio di
uguaglianza, sia perché la situazione in cui si vengono a porre i
coniugi con la dichiarazione congiunta non è uguale a quella dei
coniugi che presentano dichiarazioni separate, sia perché la
differenza di trattamento che ne deriva trova una razionale
giustificazione nella consapevole e libera scelta operata dai coniugi
e nella situazione che è all'origine della scelta stessa.
Nell'atto di intervento, poi, circa la ipotizzata violazione degli
artt. 24 e 29 della Costituzione (r.o. n. 628 del 1988) la difesa
erariale ha rilevato preliminarmente che oggetto del giudizio a quo
non è un accertamento in rettifica, ma la iscrizione a ruolo degli
stessi redditi dichiarati, come avveniva prima che fosse introdotto
il sistema dell'autotassazione; da ciò deriverebbe la
inammissibilità della questione sotto il profilo della irrilevanza,
tenuto conto che il giudice rimettente ha impugnato l'art. 17, ultimo
comma, che prevede la responsabilità solidale tra i coniugi, e non i
due commi che disciplinano appunto l'accertamento in rettifica e
l'iscrizione a ruolo, nonché le relative notifiche nei casi di
dichiarazione congiunta (art. 17, terzo e quarto comma).
Nel merito l'Avvocatura ha comunque concluso per la infondatezza
della questione (se riferita pure al terzo e quarto comma dell'art.
17), in quanto tali norme non fanno altro che esplicitare una forma
di "rappresentanza legale", dipendente dalla libera scelta dei
coniugi di presentare una dichiarazione congiunta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1987 e pervenuta a
questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria di primo
grado di Terni ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, il
quale prevede la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano
presentato un'unica dichiarazione dei redditi.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a)
con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una
disparità di trattamento fra i coniugi che abbiano presentato una
dichiarazione congiunta rispetto a quelli che abbiano presentato
distinte dichiarazioni; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché
pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere
all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacità
contributiva del primo.
Con altra ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 e pervenuta a questa
Corte il 19 ottobre 1988, la medesima Commissione tributaria ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
17, comma terzo, quarto e quinto, in riferimento, non soltanto ai
parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24
e 29 della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate
prevedono che la notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto
degli accertamenti in rettifica è eseguita solo nei confronti del
marito, onde risulterebbe violato sia il principio di parità fra i
coniugi, sia il diritto di difesa della moglie, che non potrebbe
tutelare i propri diritti per non essere destinataria degli atti di
accertamento.
2. - I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze
di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.
3. - visualizza testo argomento La questione di legittimità dell'art. 17, quinto comma,
della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, è manifestamente infondata perché
identica questione, sotto entrambi i profili, è già stata
dichiarata tale con ordinanza di questa Corte n. 316 del 1987. In
riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell'art. 3
della Costituzione - ossia quello della disparità di trattamento dei
coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare
dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una
distinta dichiarazione - la richiamata pronuncia ha rilevato che è
rimesso ai contribuenti, nelle due particolari situazioni
sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno o dell'altro
sistema attraverso la presentazione o meno della dichiarazione
congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi, onde
la valutazione, sulle conseguenze che ne discendono e circa la
solidarietà o meno fra i dichiaranti, spetta esclusivamente al
legislatore e non può ritenersi in sé irragionevole una legge che
abbia optato per la prima soluzione.
Per quel che riguarda il profilo relativo alla asserita violazione
dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza ha osservato
come il collegamento con la capacità contributiva non escluda che la
legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico,
oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque
non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto
tributario.
Poiché il giudice a quo non prospetta nuove o diverse
argomentazioni rispetto a quelle già affrontate nei sensi anzidetti
da questa Corte, manca ogni possibilità di discostarsene.
4.1 - Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve
essere preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perché, nonostante il tenore
letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione
della stessa è possibile ricavare che il giudice a quo abbia inteso
sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma della
norma denunciata.
4.2 - In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo,
quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della Costituzione, la
questione - concernente la violazione rispettivamente del diritto
alla difesa e del principio di parità dei coniugi - viene
congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur
essendo le cartelle esattoriali e gli accertamenti in rettifica
notificati solo al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere
solidalmente pur non avendo la possibilità di tutelare i propri
diritti.
La questione non è fondata, potendo essere superata mediante una
interpretazione adeguatrice della normativa vigente.
In primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione
del principio di parità fra i coniugi, la questione è in parte già
risolta con riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in
ordine al profilo della asserita violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Ma per la parte in cui il principio si assume violato sotto il
riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilità di
tutelare i propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la
cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da
una premessa errata. Difatti, visualizza testo argomento tutte le norme le quali prevedono
responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano
espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso
palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere
interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto
onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art.
24 della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, visualizza testo argomento come è già
stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza n. 348
del 1987 ed ordinanze nn. 591 e 48 del 1988), nella specie nulla
vieta che la moglie, chiamata a rispondere in via solidale, possa
tutelare i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i
termini decorrenti dalla notifica dell'avviso di mora nei propri
confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale
notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata
dall'amministrazione finanziaria in via solidale e ciò,
eventualmente, anche per contestare nel merito l'obbligazione
tributaria del coniuge, proponendo, attraverso l'impugnativa
dell'avviso di mora, gravame avverso l'accertamento operato nei
confronti del marito.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, comma quinto, della legge
13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627
e 628 del 1988) indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo, quarto
e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con
l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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