Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0310 del 1989 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Argomenti di altre disposizioni rilevanti per la pronuncia:
-Argomento a contrario
-Argomento a partire dai principi generali (analogia iuris)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.2:
-Giustizia come convenienza (applicazioni residuali)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Argomenti di altre disposizioni rilevanti per la pronuncia:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (spazio impregiudicato dalla norma parametro)

N. 310
SENTENZA 18-26 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e
540 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988
dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Micarelli
Matilde e Rastelli Rita ed altri, iscritta al n. 783 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un duplice giudizio di petizione dell'eredità,
da una parte promosso da Matilda Micarelli contro gli eredi legittimi
di Giuseppe La Leta, morto intestato senza lasciare prole, per
sentire dichiarare il proprio diritto - fondato sulla convivenza more
uxorio col de cuius protratta fino al momento della morte - di
concorrere alla successione con gli stessi diritti attribuiti dalla
legge al coniuge superstite, dall'altra instaurato in via
riconvenzionale dai convenuti contro l'attrice, in qualità di
detentore senza titolo di un bene ereditario, per sentirla condannare
a restituire l'appartamento, di proprietà del defunto, nel quale la
convivenza si era svolta, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21
marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 2 dicembre 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e 540
cod. civ.
Per pretesa violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Ad avviso del giudice remittente le prime due norme, nella parte
in cui non equiparano, ai fini della successione legittima, il
convivente al coniuge, sono in contrasto col principio di eguaglianza
"o, quanto meno, con l'art. 2 Cost., non potendosi negare, allo
stato, alla convivenza more uxorio natura di una formazione sociale
meritevole di riconoscimento e tutela".
La questione di legittimità della terza norma viene sollevata
d'ufficio in relazione alla domanda riconvenzionale di rivendica
dell'appartamento occupato dall'attrice. L'art. 540 è ritenuto
contrastante con i suddetti parametri "nella parte in cui non prevede
il convivente tra i componenti della famiglia aventi diritto di
abitazione sull'alloggio comune".
La complessa questione è giudicata non manifestamente infondata
"tenuto conto che l'art. 29 Cost. (che pone innanzitutto l'accento
sulla qualità di società "naturale" e quindi pregiuridico della
famiglia) non sembra escludere modelli di comunione spirituale e
materiale non fondati sull'istituto del matrimonio", e tenuto conto
altresì degli indici positivi di rilevanza giuridica delle
convivenze di fatto quando siano "caratterizzate da un grado
accertato di stabilità". Infine la censura rivolta all'art. 540 cod.
civ. di non riconoscere il diritto all'abitazione anche al convivente
viene coonestata con un richiamo alla sentenza n. 404 del 1988 di
questa Corte.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata, in quanto tende a una modificazione del diritto
successorio che solo il legislatore ha il potere di disporre.

Considerato in diritto

1. - Sebbene accomuni le tre norme impugnate in un'unica questione
di legittimità costituzionale, in realtà il giudice a quo solleva
due questioni distinte: la prima, in linea principale, impugna gli
artt. 565 e 582 cod. civ. nella parte in cui non includono tra i
successibili ab intestato, parificandolo al coniuge, il convivente
more uxorio; la seconda, in linea subordinata, impugna l'art. 540,
secondo comma, in quanto non riserva al convivente, anche se escluso
dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di
abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, se di
proprietà del defunto o comune.
Entrambe le questioni sono prospettate con riferimento agli artt.
2 e 3 della Costituzione.
2. - La prima questione non è fondata.
visualizza testo argomento Sotto il profilo del principio di eguaglianza la pretesa
violazione dell'art. 3 è contraddetta dal rilievo, ripetutamente
espresso da questa Corte, che "la situazione del convivente more
uxorio è nettamente diversa da quella del coniuge" (sentenze n. 45
del 1980, n. 404 del 1988). È vero che visualizza testo argomento l'art. 29 Cost. non nega
dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla
struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che
riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione
"dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e
corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal
matrimonio".
Lo stesso giudice remittente, là dove fa "salve eventuali, future
differenziazioni riservate al legislatore", ammette in definitiva che
l'art. 3 non può essere invocato nella sua portata eguagliatrice. Ma
le norme in esame non meritano censura neppure sotto il profilo del
principio di razionalità. visualizza testo argomento Il riconoscimento della convivenza more
uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredità, da un lato,
contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio, il quale esige
che le categorie dei successibili siano individuate in base a
rapporti giuridici certi e incontestabili (quali i rapporti di
coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale
riconosciuta o dichiarata), dall'altro, per le conseguenze che
comporterebbe nei rapporti tra i due partners (non solo
l'obbligazione alimentare, ma anche qualcosa di simile all'obbligo di
fedeltà), contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è
un rapporto di fatto per definizione rifuggente da qualificazioni
giuridiche di diritti e obblighi reciproci.
Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni
sociali in cui si sviluppa la persona umana. visualizza testo argomento Ammesso, come pure
questa Corte ha ritenuto (sent. n. 237 del 1986), che l'art. 2 Cost.
sia riferibile "anche alle convivenze di fatto, purché
caratterizzate da un grado accertato di stabilità", visualizza testo argomento ciò non implica
la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis
causa, il quale certo non appartiene ai diritti inviolabili
dell'uomo, i soli presidiati dall'art. 2.
In ordine alla famiglia naturale la discrezionalità lasciata al
legislatore ordinario dall'art. 42, quarto comma, Cost. per la
determinazione delle categorie dei successibili incontra soltanto il
vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli naturali
ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno
riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata
dichiarata, sancita dall'art. 30, terzo comma.
3. - La seconda questione è inammissibile.
Il giudice a quo non ha considerato che i diritti di abitazione
sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la
corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod.
civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata
alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè
presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la
legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i
detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si
spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo
comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve
protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri
interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in
connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la
conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento
del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols
goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra
l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto
di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore.
Pertanto il giudice remittente non chiede alla Corte semplicemente
di inserire il convivente more uxorio nella previsione dell'art. 540,
secondo comma, ammettendo anche questa forma del rapporto di coppia
quale possibile referente della nozione di "casa adibita a residenza
familiare", bensì sollecita l'introduzione nell'ordinamento della
legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente
diversa da quella portata a modello: strutturalmente, perché il
diritto di abitazione sarebbe attribuito al convivente
indipendentemente dalla qualità di chiamato all'eredità;
funzionalmente, perché, secondo la prospettazione dell'ordinanza di
rimessione, il diritto di abitazione sarebbe qui destinato a tutelare
direttamente e specificamente l'interesse alla conservazione
dell'alloggio.
visualizza testo argomento Una siffatta innovazione nel sistema normativo esula dai poteri
della Corte. Spetta al legislatore valutare il grado di meritevolezza
di tutela dell'interesse all'abitazione nell'ipotesi in esame, e
quindi decidere tra le due forme di tutela possibili, quella -
gravemente limitatrice del diritto di proprietà degli eredi - del
diritto (reale) di abitazione, ovvero, in assenza di una disposizione
testamentaria più favorevole del de cuius, quella più moderata di
un diritto personale di godimento temporalmente limitato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 565 e 582 del codice civiile, sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in
riferimento ai citati articoli della Costituzione, dal detto
Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI

 
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