N. 75 SENTENZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1991
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio (rectius: 2 marzo) 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 febbraio (rectius: giugno) 1975, n. 160, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 marzo 1990 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fugazza Antonietta e l'I.N.P.S., iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Bucchi Stefano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Fugazza Antonietta, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile per il conseguimento della pensione sociale promosso nei confronti dell'I.N.P.S. da Fugazza Antonietta dopo che la sua richiesta di pensione d'invalidità civile era stata respinta perché lo stato d'invalidità (al 100%) le era stato riconosciuto solo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, il Pretore di Genova, con ordinanza del 5 marzo 1990, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale, e cioè: a) dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 93, per contrasto con gli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 Cost.; b) dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - come modificato dagli artt. 3 del decreto-legge 15 febbraio (rectius: 2 marzo) 1974, n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e 3 della legge 3 febbraio (rectius: giugno) 1975, n. 160 - in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, 31 e 38 Cost. 1.1. - L'ordinanza muove da una ricognizione della disciplina in materia di pensione d'invalidità e pensione sociale, rilevando come l'originaria parificazione tra i due istituti quanto alle condizioni reddituali richieste per il loro conseguimento era venuta meno per effetto degli artt. 1 della legge n. 29 del 1977 e 14 septies della legge n. 33 del 1980, che ai fini dei trattamenti d'invalidità avevano, in particolare, escluso il cumulo dei redditi tra i coniugi. La prassi amministrativa poi instauratasi di riconoscere il diritto alla pensione sociale - in conversione di quella d'invalidità, peraltro mai goduta - ai soggetti riconosciuti invalidi dopo i sessantacinque anni ed alle condizioni reddituali previste per quest'ultima, era stata ritenuta illegittima dai giudici ordinari ed amministrativi; ed il successivo decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, che si proponeva invece di convalidarla, non era stato convertito in legge. Era poi intervenuto il citato decreto-legge n. 25 del 1988, che all'art. 1 aveva disposto la corresponsione delle pensioni già liquidate in base all'anzidetta prassi, ma non erogate per il contrario orientamento giurisprudenziale (primo comma) e la liquidazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'I.N.P.S., delle prestazioni conseguenti alle delibere dei comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica già pervenute all'istituto alla data della sua entrata in vigore (secondo e terzo comma). Questi ultimi due commi erano peraltro stati soppressi dalla legge di conversione n. 93 del 1988, che aveva invece aggiunto un secondo articolo del seguente tenore: "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495". Ciò premesso, il Pretore rimettente esclude l'applicabilità nella specie sia di quest'ultima disposizione, dato che nella vigenza del decreto-legge n. 495 o anteriormente non erano intervenuti atti aventi valore di riconoscimento del diritto a pensione dell'istante; sia dell'art. 1, primo comma, della legge n. 93 del 1988, in quanto esso concerne solo le pensioni già liquidate dall'I.N.P.S. alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25. Ravvisa, però, un contrasto di tale disposizione con l'art. 3 Cost., sostenendo che tale limitazione (già avvenuta liquidazione della prestazione alla data anzidetta) sarebbe irrazionale in quanto basata su un mero dato temporale riferito all'andamento dell'iter burocratico di accertamento dei presupposti del diritto a pensione. Sarebbero inoltre violati anche gli artt. 38, 24, e 113 Cost., "in quanto i soggetti nei cui confronti non si è realizzato il requisito temporale di cui si è detto sono, per questo motivo, privati della possibilità di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle proprie necessità di cui avrebbero astrattamente diritto e di conseguire tale diritto attraverso provvedimenti giudiziali". 1.2. - Il problema di fondo - osserva peraltro il giudice a quo - sta nella divaricazione di condizioni reddituali tra pensione d'invalidità e pensione sociale, già ritenuta non coerente da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988; ed egli lo prospetta sotto un profilo diverso da quello allora esaminato, nel presupposto che nel caso di specie l'attribuzione diretta della pensione sociale sia stata preclusa dal cumulo dei redditi tra coniugi. La previsione di tale cumulo - nell'art. 26 legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni - viola a suo avviso il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) in quanto discrimina tra soggetti coniugati e non coniugati e preclude ai primi la pensione sociale anche quando il loro reddito individuale consentirebbe di fruirne. Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 29 e 31 Cost., dato che al cumulo "consegue anche una situazione di trattamento deteriore della famiglia "fondata sul matrimonio" rispetto ad altre formazioni sociali o comunità minori, che pure, al pari di quella, sono caratterizzate dal vincolo solidaristico tra i partecipanti (famiglia di fatto, comunità religiose o di fratelli)". Sarebbe leso, infine, l'art. 38, ultimo comma, Cost., dato che il cumulo comporterebbe il trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali spettanti allo Stato. 1.3. - La parte privata Fugazza Antonietta, costituitasi a mezzo degli Avv.ti C. Pozzi e V. Biogetti, sostiene che la prima questione ( sub 1.1.) andrebbe risolta in via interpretativa, ritenendo che la disposta salvezza degli effetti del decreto-legge n. 495 del 1987 equivalga a legittimazione della già ricordata prassi amministrativa. In subordine, chiede l'accoglimento della seconda questione ( sub 1.2.). 1.4. - L'I.N.P.S., costituitosi, osserva, quanto alla prima questione, che la disposta erogazione delle sole pensioni già liquidate è giustificata da ragioni di copertura finanziaria e che la violazione del diritto di difesa va esclusa in quanto l'ordinamento offre gli strumenti per ottenere il sollecito disbrigo delle procedure amministrative. Quanto alla seconda questione, l'I.N.P.S. osserva che la pensione sociale, in quanto tipico mezzo assistenziale, presuppone lo stato di bisogno, cioè la "mancanza dei mezzi necessari per vivere", e che perciò non può essere sindacata la discrezionalità del legislatore quando non ne riconosca il diritto solo se il ristrettissimo nucleo familiare versi in situazione di indigenza e purché il coniuge del richiedente non possa col proprio reddito assolvere al suo obbligo giuridico di assistenza morale e materiale e di contribuire ai bisogni della famiglia. 1.5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, osserva, quanto alla prima questione, che la legittimità di trattamenti previdenziali differenziati quanto alla data dell'evento trova giustificazione nella necessaria gradualità dell'attuazione legislativa di tali diritti - specie ove essi comportino oneri di bilancio - e che lo stesso fluire del tempo è al riguardo sufficiente elemento di diversificazione. La seconda questione, poi, non è, secondo l'Avvocatura, direttamente pertinente al caso di specie, dato che questo verterebbe sulla concessione della pensione di invalidità civile. Essa sarebbe comunque infondata, dato che la famiglia legittima comporta diritti e doveri insussistenti per le altre formazioni sociali, basate su vincoli religiosi, solidaristici o di mera convivenza. 2. - Una questione di costituzionalità dell'art. 1, primo comma, della legge n. 93 del 1988 analoga a quella esposta sub 1.1. è stata altresì sollevata dal Pretore di Prato, con ordinanza del 14 marzo 1990, in riferimento ad un caso di diniego della pensione sociale a soggetto ultrasessantacinquenne riconosciuto invalido al 100%, dopo il compimento di tale età, cui essa non era stata liquidata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988. Anche ad avviso di detto Pretore, la limitazione del beneficio basata sul dato meramente estrinseco ed occasionale dell'epoca della liquidazione violerebbe gli artt. 3 e 38 Cost. 2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura dello Stato anche in tale giudizio, ha chiesto il rigetto della questione sostenendo che essa sarebbe stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 286 del 1990.
Considerato in diritto
1. - Poiché le ordinanze di rimessione hanno un oggetto parzialmente identico, è d'uopo riunire i relativi procedimenti. 2. - La complessa vicenda legislativa dei rapporti tra i trattamenti d'invalidità e la pensione sociale, che costituisce la premessa delle censure in esame, è già stata analiticamente ricostruita da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988. Ai fini che qui interessano, è da ricordare che l'originaria disciplina della materia prevedeva: a) l'automatica trasformazione in pensione sociale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, delle prestazioni (pensione o assegno d'invalidità) attribuite ai cittadini riconosciuti totalmente o parzialmente inabili tra i 18 e i 65 anni di età; b) la parificazione delle condizioni reddituali richieste per avere titolo a tali trattamenti (artt. 26 della legge n. 153 del 1969, 12, 13 e 19 della legge n. 118 del 1971, 10 e 11 della legge n. 854 del 1973). Con gli artt. 1 della legge n. 29 del 1977 e 14-septies della legge n. 33 del 1980, peraltro, i limiti di reddito per le prestazioni d'invalidità furono considerevolmente elevati e, soprattutto, fu disposto che a tali fini dovessero considerarsi solo i redditi individuali: con conseguente divaricazione rispetto alla pensione sociale, per la quale continuava a vigere il precedente limite dato dal cumulo del reddito del richiedente con quello del coniuge. Di qui l'instaurarsi di una prassi amministrativa che, aggirando tale ostacolo, riconosceva ai soggetti ultrasessantacinquenniil diritto ai trattamenti d'invalidità - poi commutati automaticamente in pensione sociale - alle condizioni reddituali per essi previsti. Tale prassi fu però ritenuta illegittima sia dalla magistratura ordinaria che dal Consiglio di Stato (I sezione, parere n. 463/1987 del 3 aprile 1987), che precisò che, ove un trattamento d'invalidità non preesista al compimento dei sessantacinque anni, la pensione sociale può essere attribuita solo ai soggetti fruenti dei redditi per essa stabiliti. Ed il successivo tentativo del Governo di convalidare, anche per il futuro, detta prassi disponendo la riconoscibilità dell'invalidità civile anche agli ultrasessantacinquenni e l'attribuzione a costoro della pensione sociale in base ai limiti di reddito previsti per gli invalidi civili non sortì effetto, in quanto il decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 - che così disponeva - decadde per mancata conversione. ll successivo decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, poi, è stato convertito, con la legge 21 marzo 1988, n. 93, solo nella parte in cui prevede che "l'I.N.P.S. è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età" (art. 1, primo comma). Sono stati invece soppressi, in sede di conversione, i commi secondo e terzo del medesimo art. 1, che invece autorizzavano l'I.N.P.S., nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, a liquidare ai minorati civili ultrasessantacinquenni le prestazioni conseguenti alle delibere dei Comitati di assistenza e beneficienza pubblica pervenute a detto istituto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 25 del 1988. La legge di conversione ha, infine, disposto (art. 1, secondo comma) la sanatoria delle posizioni già definite in forza del citato decreto-legge n. 495 del 1987. 3. - Tanto il Pretore di Genova (ord. n. 341/1990) che quello di Prato (ord. n. 383/1990) dubitano della legittimità costituzionale del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 25 del 1988, così come convertito, in quanto limita la corresponsione della pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi dopo il compimento dei sessantacinque anni ai quali tale prestazione sia già stata liquidata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (8 febbraio 1988), escludendola per coloro nei cui confronti la liquidazione non sia avvenuta. A loro avviso, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3, 38, primo comma, 24 e 113 Cost., per la ritenuta irrazionalità di una discriminazione fondata sul dato estrinseco dell'andamento della procedura amministrativa, cui conseguirebbe la violazione del diritto all'assistenza sociale ed al suo conseguimento mediante provvedimenti giudiziali. 4. - La questione non è fondata. La disposizione impugnata è invero, nella sostanza - al pari di quella di cui al citato secondo comma dell'art. 1 della legge n. 93 del 1988, già scrutinata con la sentenza n. 286 del 1990 - una norma di sanatoria, con la quale il legislatore ha inteso circoscrivere la convalida degli effetti della precedente illegittima prassi amministrativa, autorizzando l'erogazione delle sole prestazioni già liquidate e per ciò stesso confermando implicitamente la regola generale - poi ulteriormente ribadita nell'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 - secondo cui non può darsi riconoscimento dell'invalidità oltre i sessantacinque anni e la pensione sociale può essere erogata solo alle condizioni per essa previste. Trattandosi di norma derogatoria, essa non può fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di uguaglianza (cfr., da ultimo, la citata sentenza n. 286 del 1990): e la fondatezza di tale principio balza evidente nel caso di specie, dato che accogliendo la prospettazione dei giudici a quibus si perverrebbe al paradossale risultato di ritenere che il legislatore sia vincolato a convalidare indefinitamente nel tempo prassi instaurate contra legem. Quanto alle altre censure, questa Corte, ha più volte precisato che il diritto all'assistenza sociale - e, quindi, al conseguimento in via giudiziale delle relative prestazioni - non può dirsi vulnerato da un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale, in luogo di quella d'invalidità, nel momento in cui l'inabilità al lavoro cui questa mira a sopperire diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'età e che provvede alle ulteriori esigenze dell'invalido, non correlate all'incapacità lavorativa, con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennità di accompagnamento (cfr. le sentenze nn. 769 del 1988 e 286 del 1990).In realtà il problema resta quello - ripetutamente evidenziato in tali decisioni - di riequilibrare i requisiti reddituali per conseguire la pensione sociale e quella di invalidità, restituendo a coerenza un sistema, la cui sopravvenuta disomogeneità non solo ha provocato le denunziate distorsioni amministrative, ma finisce per determinare serie sperequazioni, non sempre giustificabili, con riflessi negativi su situazioni di effettivo bisogno. Nel segnalare ancora una volta l'esigenza che a tale incoerenza si ponga rimedio con un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco, la Corte ritiene doveroso sottolineare che tale segnalazione non può intendersi come mero auspicio suscettibile di essere ulteriormente disatteso. 5. - Il Pretore di Genova dubita poi che l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - come modificato dagli artt. 3 della legge n. 114 del 1974 e 3 della legge n. 160 del 1975 - nella parte in cui, ai fini della determinazione del reddito massimo per il diritto alla pensione sociale, dispone che il reddito dell'interessato sia cumulato con quello del coniuge, violi: l'art. 3 Cost., per la discriminazione che ciò comporta tra soggetti coniugati il cui reddito individuale non superi il limite previsto per i non coniugati, e questi ultimi; gli artt. 29 e 31 Cost., per il deteriore trattamento così riservato alla famiglia fondata sul matrimonio rispetto ad altre formazioni sociali (famiglia di fatto, comunità religiose o di fratelli); l'art. 38, ultimo comma, Cost., operandosi con ciò il trasferimento sulla famiglia di compiti assistenziali spettanti allo Stato. La questione è inammissibile. Innanzi tutto la norma impugnata non discrimina tra soggetti coniugati e non coniugati, ma stabilisce un criterio, quello dell'ammontare del cumulo dei redditi dei coniugi, attraverso il quale escludere la (relativa) non abbienza del soggetto e quindi il diritto al trattamento assistenziale; e del resto, la situazione del non coniugato è diversa da quella del coniugato, dato che costui può contare, oltre che su una normale riduzione di spese per effetto della convivenza, anche e soprattutto sull'obbligo di assistenza che incombe sull'altro coniuge. La mancanza, o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di assistenza diversificano, d'altra parte, la condizione della famiglia legittima rispetto ad altre comunità (religiose, di fratelli) ed alla famiglia di fatto; ed il raffronto con quest'ultima è anzi precluso in radice dal fatto che essa è tuttora sfornita di disciplina, sia in generale, sia in riferimento a tale specifico aspetto (cfr., per rilievi analoghi sulle due censure, la sentenza n. 644 del 1988). Maggior riflessione richiede l'ultimo dei suindicati profili, che investe il rapporto tra l'intervento dello Stato nell'assistenza in funzione di solidarietà generale e gli obblighi di assistenza nell'ambito della solidarietà coniugale. Questa Corte ha già sottolineato, nella sentenza n. 769 del 1988, la validità del principio del cumulo dei redditi dei coniugi, cui si ispira il vigente sistema di attribuzione della pensione sociale; ed ha perciò evidenziato la singolarità di una soluzione - come quella, peraltro reversibile, introdotta per i trattamenti d'invalidità - che fondi "il ricorso alla solidarietà generale, sulla considerazione del solo reddito individuale del soggetto, prescindendo dall'intervento solidaristico delle collettività minori ed in particolare dall'eventuale stato di abbienza del coniuge non separato". In effetti, in un sistema costituzionale che richiede, tra l'altro, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (art. 2) e sancisce il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale di chi sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma), l'apporto di chi abbia specifici doveri solidaristici e quello della collettività si presentano in una relazione non di esclusione, ma di integrazione reciproca: sia nel senso che vi sono taluni interventi di sostegno che vanno direttamente "predisposti" dallo Stato, sia nel senso che vanno da esso "integrati" quelli privati laddove questi non risultino sufficienti alla liberazione dallo stato di bisogno (art. 38, quarto comma). Così, considerando una situazione sotto questo profilo prossima a quella qui esaminata, quale la disoccupazione involontaria, la Corte ha escluso che il diritto alla relativa indennità possa farsi mancare in ragione dell'obbligo alimentare gravante sul datore di lavoro tenuto a fornire la relativa copertura assicurativa (sentenza n. 103 del 1968); ed ha, per altro verso, qualificato come "sussidiario" l'intervento statuale di integrazione dell'assegno ordinario di invalidità (art. 4, legge n. 222 del 1984), avendo riguardo alla situazione "d'un invalido che, benché privo di redditi propri superiori ai limiti di legge, versi effettivamente in floridissima situazione economico-finanziaria a causa della convivenza con un coniuge assai abbiente" (sentenza n. 644 del 1988). Al di fuori di casi di tal genere, che certo non giustificano l'apporto della solidarietà collettiva, il problema si ripresenta, però, nelle ipotesi in cui l'inabile sia sprovvisto di mezzi sufficienti, o addirittura inesistenti, ed il coniuge, dal canto suo, fruisca di redditi modesti: perché si tratta, qui, di stabilire i limiti che i doveri di solidarietà dei privati incontrano in ragione dei loro concorrenti diritti a condurre un'esistenza dignitosa ed a godere dei frutti del proprio lavoro. Così come l'intervento statuale non si rende necessario qualora la consistenza patrimoniale del coniuge consenta ad entrambi condizioni di vita agiate o comunque pienamente dignitose, allo stesso modo la sua esclusione non potrebbe dirsi giustificata se, in ragione dell'apporto fatto gravare su di lui, il coniuge venisse ridotto in condizioni che si approssimino alla mera sussistenza. In tal caso, il diritto del lavoratore (o pensionato) ad un'esistenza libera e dignitosa (art. 36) verrebbe ingiustamente sacrificato per l'inadempimento da parte dello Stato dei compiti di assistere i soggetti bisognosi (art. 38, primo e quarto comma) e di contribuire all'assolvimento dei doveri familiari (art. 31). La delicata opera di bilanciamento degli interessi in gioco spetta certamente al legislatore: ma la discrezionalità delle sue determinazioni incontra il limite dell'effettiva individuazione di un equo e ragionevole punto di equilibrio tra la solidarietà collettiva e quella del coniuge (o, se del caso, anche di altri familiari conviventi tenuti all'assistenza: cfr., in tema di pensione sociale, la soluzione - peraltro sporadica - adottata con l'art. 2 della legge n. 140 del 1985). Non potrebbe perciò ritenersi consentito un assetto che escluda l'intervento dello Stato quando l'accollo alla famiglia degli oneri assistenziali finisca per comprimerne in modo intollerabile le condizioni di vita. La questione sollevata dal giudice a quo andrebbe esaminata alla stregua dei suesposti principi: ma nel caso in esame la loro applicazione non risulta possibile, dato che il quesito investe non il (legittimo) principio del cumulo, ma i concreti livelli di esso e la loro idoneità ad escludere, o meno, la necessità dell'intervento dello Stato attributivo della pensione sociale. Il giudice a quo ha infatti omesso, da un lato, di individuare, tra le tante norme che nel tempo hanno via via adeguato i livelli di reddito cumulato ostativi alla pensione sociale, quelle che hanno concretamente regolato la situazione sottoposta al suo esame; dall'altro, di specificare quale fosse, in questa, la concreta consistenza dei redditi cumulati, ciò che sarebbe stato necessario per poter apprezzare l'incidenza della decisione nel giudizio principale. La questione va perciò dichiarata inammissibile in quanto non risulta soddisfatto il requisito della sua rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 93, sollevata dal Pretore di Genova e dal Pretore di Prato, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, primo comma e 113 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata con la predetta ordinanza dal Pretore di Genova in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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