Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0001 del 1992 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 1
SENTENZA 20-22 GENNAIO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto
comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel
procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta
al n. 312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel
giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n.
312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (Natura e compiti
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a
favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude
il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità
qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia
contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia
durato meno di due anni.
Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il
riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità già
goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27
giugno 1986 (cioè quando aveva più di 72 anni, essendo nato il 1
settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.
Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge
contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini
senza distinzione, tra l'altro, di "condizioni personali" (art. 3
della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con "i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art.
29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono
matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a
seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso,
confliggendo, altresì, con l'art. 38, ove risultano garantite le
prestazioni previdenziali.

Considerato in diritto

1.1. - L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità
per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto
matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla
condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.
1.2. - Il Pretore di Padova dubita della legittimità del
disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e
carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in
contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e
dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di
assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.
2. - La questione è fondata.
visualizza testo argomento La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella
sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non
possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi
sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole,
anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo
vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e
deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo
ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue
fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma
di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in
origine dall'ordinamento.
In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli
identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla
normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n.
189 del 1991).Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria
di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto
comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA

 
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