Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0176 del 1992 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 176
SENTENZA 2-15 APRILE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: dott. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e
catastali") e dell'art. 1 della tariffa allegata, in relazione
all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio") promosso con ordinanza emessa il 21
febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano
sul ricorso proposto da Brigato Susi Maria ed altro contro l'Ufficio
delle Conservatorie di Milano 2 dei Registri immobiliari iscritta al
n. 662 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la C.T. di primo grado di
Milano - adita su ricorso di due coniugi avverso una ingiunzione di
pagamento di imposta ipotecaria relativa ad iscrizione di ipoteca
effettuata ( ex art. 156 cod. civ.) a garanzia di obbligazioni
assunte dal marito nei confronti della moglie nel giudizio di
separazione - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione - onde ha
sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 ed 1 tariffa allegata, in relazione
all'art. 19 della legge 1987 n. 74 "nella parte" appunto "in cui la
(predetta) normativa sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni
patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione o modificazione
delle condizioni di separazione coniugale".
Premesso che l'ipoteca analogamente iscrivibile (ai sensi
dell'art. 8 legge 74/1987, omologo dell'art. 156 c.c. cit.) con
riguardo alle obbligazioni assunte dal coniuge divorziato - come,
"tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento
di scioglimento del matrimonio .." - non è soggetta ad imposta per
disposto dell'art. 19 della menzionata legge n. 74/87, ritiene
conseguenzialmente il giudice a quo che non si giustifichi la mancata
estensione di tale esenzione impositiva anche ai corrispondenti atti
e provvedimenti del processo di separazione personale: non ostante
l'identità (entro il limite di compatibilità) del trattamento
normativo delle due procedure pur sancito dallo stesso legislatore
del 1987 (con l'art. 23 della legge n. 74).
Dal che appunto la violazione dei parametri costituzionali evocati
in ragione:
a) della obiettiva irrazionalità della normativa denunciata;
b) della irragionevole disparita di trattamento di situazioni
omogenee in relazione ad un profilo (quello fiscale) per di più (nei
due casi) identico;
c) della vulnerazione altresì dei diritti della famiglia; la
cui esigenza di tutela sarebbe semmai ancor più immediata e
pregnante nel giudizio di separazione che in quello di divorzio,
"ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta".

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente osserva la Corte che - anche se testualmente
(ma con evidente imprecisione terminologica) il giudice rimettente
denuncia gli "art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 e 1 tariffa allegata in
relazione all'art. 19 legge 1987 n. 74" - il contesto normativo
effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure
formulate nella stessa ordinanza di rinvio) correttamente va
individuato (con inversione del collegamento logico tra le citate
disposizioni) "nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione agli artt.
4 d.P.R. 1972 n. 631 e 1 tariffa".
Inoltre - in correlazione ai limiti del petitum, segnati
dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio a quo -
l'oggetto di questa deve intendersi circoscritto alla mancata
estensione della esenzione fiscale - introdotta dal menzionato art.
19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile - anche (non già
agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi
ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca
effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato
(la cui tassazione viene appunto in discussione nel processo di
merito).
2. - La questione così definita è fondata.
visualizza testo argomento Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità
funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei
coniugi e di divorzio - oltreché di tangibile evidenza - risultano
invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.
Il quale - nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio - si è premurato (con l'art. 23 della legge n. 74
cit.) di estendere (entro il limite di compatibilità e fino
all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile)
l'applicazione delle regole procedurali poste ( sub art. 4) per il
giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.
E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato
anche la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è
probabilmente da ascrivere - come osservato dai primi commentatori -
ad una mera dimenticanza.
Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può
ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due
comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso
alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio
fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor
più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la
situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco,
esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di
quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo
divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la
specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela
della posizione creditoria del coniuge e dei figli, che hanno
concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo
scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli
omologhi provvedimenti in sede di separazione personale.
4. - Ne consegue che - con riguardo e nei limiti appunto della
mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di
iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle
obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione
(tuttora soggetti al tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1
tariffa allegata) - la norma di esenzione dell'art. 19 legge 74/87
risulta effettivamente - e va quindi dichiarata - illegittima per
contrasto con i parametri, evocati dal giudice a quo, della
ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento
tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art.
3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6
marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635
("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa
allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo
anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle
obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA

 
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