Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0179 del 1993 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia additiva di regola
Disposizione oggetto: legge 903/1977 art.7:
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 2:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 179
SENTENZA 2-21 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Longo Adriano
contro la s.p.a. Wabco Westinghouse Compagnia Freni, iscritta al n.
683 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 20 febbraio
1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 secondo comma,
30, 31 secondo comma e 37 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977
n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore, in
alternativa alla madre, rinunciante, il diritto ai riposi giornalieri
previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.
Nell'ordinanza di rinvio si premette che Adriano Longo, dipendente
della "Wabco Westinghouse Compagnia Freni" s.p.a., ha instaurato un
procedimento civile, chiedendo la condanna della predetta società al
pagamento della retribuzione per le due ore di riposo giornaliero
usufruite - in alternativa alla moglie, lavoratrice subordinata, che
vi aveva rinunciato - per l'allattamento della figlia di età
inferiore ad un anno. La domanda, fondata sull'art. 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 è stata rigettata dai magistrati aditi in
sede di merito.
Il giudice rimettente sostiene, poi, che la disciplina legislativa
attuale riconosce senza limiti al lavoratore subordinato - in
alternativa alla madre lavoratrice, che vi abbia rinunciato - il
diritto all'astensione facoltativa dal lavoro post partum e ad
assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a tre anni (art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903),
mentre la sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso al padre
lavoratore, nel rispetto delle condizioni su indicate, la fruizione
dei riposi giornalieri retribuiti solo nell'ipotesi di specifici
impedimenti (morte o grave infermità) della madre lavoratrice,
sicché non sarebbe possibile emettere alcuna pronuncia di
accoglimento della domanda proposta.
La Corte di cassazione rileva, inoltre, che la questione di
legittimità costituzionale non è manifestamente infondata.
Infatti, ad avviso del giudice a quo, i riposi giornalieri non
sono connessi strettamente alle esigenze dell'allattamento naturale
ma agli interessi della prole e sono fondati sulla stessa "ratio"
sottesa all'astensione facoltativa post partum, secondo quanto
rilevato da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1987.
Del resto, a parere del giudice rimettente, l'attribuzione senza
limiti al padre lavoratore del diritto di assistere il bambino malato
- anche nel primo anno di vita (periodo in cui è riconosciuto pure
il diritto ai riposi giornalieri) - in alternativa alla madre
lavoratrice rinunciante, prescinde dalle condizioni personali della
madre e si basa sulla parificazione dei ruoli nell'assistenza al
bambino in momenti di estrema importanza, sicché appare
ingiustificata l'omessa previsione di una identica disciplina
legislativa per i riposi giornalieri contemplati dall'art. 10 della
legge n. 1204 del 1971.
In realtà - ritiene il giudice a quo - il principio di parità,
sancito dalla Costituzione, come è stato sostenuto da questa Corte
nella sentenza n. 341 del 1991, ha determinato il superamento della
separatezza dei ruoli della donna e dell'uomo, nella famiglia e fuori
di essa ed una più paritetica partecipazione di entrambi ai compiti
di cura, di assistenza e di educazione dei minori.
2. - Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, essendo scopo
attuale dell'istituto dei riposi giornalieri quello di consentire
alla madre i "compiti delicati e impegnativi connessi con
l'assistenza del bambino nel primo anno di vita", se anche il padre
"è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al
minore" e non sussistono serie concorrenti ragioni di tutela della
salute della madre, appare irrazionale che non sia assicurata al
bambino, nel primo anno di vita, la presenza del padre durante i
riposi giornalieri, qualora la madre lavoratrice vi rinunci.
La disciplina legislativa vigente, oltre a contrastare con l'art.
3 della Costituzione, violerebbe, secondo il giudice a quo, l'art.
29, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di
eguaglianza tra i coniugi, l'art. 30 della Costituzione in ordine ai
compiti di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 31, secondo
comma, della Costituzione, che pone la tutela del minore quale
compito fondamentale dell'ordinamento, e l'art. 37 della Costituzione
sotto un duplice profilo: uno relativo alla parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro e l'altro concernente la
speciale adeguata protezione del bambino.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti private, né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta dalla Corte di cassazione all'esame
del giudice delle leggi - con ordinanza pervenuta a questa Corte il
12 ottobre 1992 - concerne la legittimità costituzionale - con
riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione -
dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in
cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre
lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il
diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per
l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.
La rilevanza della questione risulta evidente e motivata
dall'ordinanza di rimessione, poiché l'oggetto della domanda della
parte era appunto il pagamento della retribuzione per le ore di
riposo giornaliero usufruite - in alternativa alla moglie, anch'essa
lavoratrice subordinata e che vi aveva rinunziato - per l'assistenza
alla figlia non maggiore di un anno.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (più avanti citata) ha già
avuto diverse occasioni per sottolineare come la normativa degli anni
'70 abbia dato sempre maggiore realizzazione ai valori
costituzionalmente garantiti della parità fra uomini e donne, della
funzione sociale della maternità, dell'inserimento della donna nel
lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti
a tutelare la maternità stessa.
È stato anche rilevato che, assieme alla tutela della salute e
della condizione della madre, la nuova normativa ha preso anche in
considerazione i superiori interessi del bambino come oggetto di
tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva.
Per quanto particolarmente riguarda la fase successiva al parto,
il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo dell'attiva ed
assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico
del figlio, è stato protetto attraverso una serie di istituti:
a) astensione obbligatoria della madre dal lavoro per i primi
tre mesi successivi al parto (art. 4 legge 30 dicembre 1971, n.
1204), col diritto a percepire una indennità giornaliera pari
all'80% della retribuzione (art. 15 legge citata);
b) diritto della lavoratrice di assentarsi per sei mesi,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria ma entro il primo
anno di vita del bambino, con conservazione del posto di lavoro (art.
7, primo comma, legge citata); e corresponsione di una indennità
pari al 30% della retribuzione (art. 15, secondo comma);
c) diritto della lavoratrice di assentarsi, altresì, durante
le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro
presentazione di certificato medico (art. 7, secondo comma, legge
citata);
d) diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda per due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di un'ora
ciascuno, durante il primo anno di vita del bambino; periodi di
riposo considerati come ore lavorative anche agli effetti economici;
ma ridotti ad uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei
ore (art. 10 legge citata);
e) l'esercizio di questi diritti e delle modalità di lavoro
riservati alle lavoratrici madri, nonché l'organizzazione ed il
finanziamento degli asili-nido sono ulteriormente disciplinati dal
d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e dalla legge 29 novembre 1977, n.
891.
3. - Nell'ambito della coeva normativa (legge 9 dicembre 1977, n.
903) intesa a realizzare la "parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro", vengono riconosciuti al padre
lavoratore, anche se adottivo o affidatario, i diritti - sopra
elencati sub b) e c) - di assentarsi dal lavoro ed il corrispondente
trattamento economico (previsti dal primo e dal secondo comma
dell'art. 7 e dell'art. 15 della citata legge n. 1204 del 1971) "in
alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli sono
affidati al solo padre". L'esercizio di questi diritti è subordinato
alla rinunzia dell'altro genitore, con relativa dichiarazione del suo
datore di lavoro.
Da tale disposizione di legge traeva origine una più moderna
evoluzione di questo aspetto del diritto di famiglia, nel senso che,
pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità,
si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del
bambino e - superandosi una rigida concezione della diversità dei
ruoli dei due genitori e dell'assoluta priorità della madre - si
sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e
la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e
psichico del loro figlio.
visualizza testo argomento La svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la
sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988,
n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio
1991, n. 341.
Queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i
diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del
bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare
nell'ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il
figlio va tutelato, "non solo per ciò che attiene ai bisogni più
propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di
carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo
della sua personalità". In questo contesto, "anche il padre è
idoneo - e quindi tenuto - a prestare assistenza materiale e supporto
affettivo al minore"; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e
maternità legali.4. - Nella delineata ottica della "nuova visione del ruolo dei
genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi
debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla
prole", la citata sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso il
principio previsto dall'art. 7 della legge 903 del 1977 sulla parità
di trattamento fra uomini e donne anche ai riposi giornalieri
retribuiti, ritenendo che tale diritto va riconosciuto al padre
lavoratore, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta
impossibile per decesso o grave infermità.
In quella occasione la Corte non poté prendere in considerazione
- in aggiunta ai casi predetti - impedimenti dovuti ad altre cause,
in quanto "non meglio definite ed emerse in via di mera ipotesi nei
giudizi principali". Nella presente occasione, invece, a distanza di
oltre cinque anni, la questione viene dalla Corte di cassazione
prospettata in questa sede in termini più generali in relazione ai
cosiddetti "permessi di paternità", ritenendosi "irrazionale che non
sia assicurata al bambino la presenza nel primo anno di vita, durante
i riposi giornalieri, anche del padre, in sostanza - con l'assenso
della madre - di quello dei genitori che a loro giudizio sia meglio
in grado via via di assisterlo, per un'atmosfera il più possibile di
serenità". Ciò - soggiunge l'ordinanza - "potrebbe garantire meglio
l'interesse superiore del bambino, ora anche riconosciuto nella
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 20 novembre 1989
dell'O.N.U., ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n.
176". Ma soprattutto, l'ulteriore passo verso questo riconoscimento
dei diritti-doveri del padre e della migliore tutela del bambino
renderebbe la norma denunziata conforme ai principi contenuti negli
artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.
5. - La questione trova, invero, la sua soluzione nel giusto
equilibrio fra i diversi principi costituzionali - contenuti nelle
ora citate norme di riferimento - e cioè della tutela della
maternità, dell'autonomo interesse del minore, della parità di
diritti doveri dei coniugi, nonché della parità degli uomini e
delle donne in materia di lavoro, tenendosi altresì conto della
moderna evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in tema
di rapporti sociali nell'ambito della famiglia.
In effetti, visualizza testo argomento la natura e la finalità dell'istituto dei riposi
giornalieri, previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, per le lavoratrici madri, nonostante il testuale riferimento al
"riposo della "madre", non corrispondono più soltanto
all'allattamento del neonato e ad altre sue esigenze biologiche, come
si è sopra esposto, ma a qualsiasi forma di assistenza del bambino.
Secondo l'id quod plerumque accidit può presumersi che nel primo
anno di vita l'interesse del figlio esiga maggiormente il rapporto
fisico e psicologico con la madre. Ma già la originaria formulazione
dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riconoscendo al
padre lavoratore, in alternativa alla madre (sia pure a seguito di
rinunzia della stessa), il diritto di assentarsi per sei mesi dal
lavoro per assistere il figlio nel primo anno di vita e durante le
malattie del bambino di età inferiore a tre anni, ha ribadito non
solo il diritto-dovere di entrambi i genitori ad assistere il figlio,
pur se di tenera età, ma soprattutto il superamento della concezione
di una rigida distinzione dei ruoli e che un equilibrato sviluppo
della personalità del bambino esige spesso la assistenza da parte di
entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere
affettivo e relazionale. Il che è stato confermato dai citati
precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che hanno esteso ad
altre ipotesi gli stessi criteri.
In coerenza con la ratio di questa evoluzione normativa e
giurisprudenziale, ed in conformità dei principi costituzionali
sopracennati, può, pertanto, ritenersi che l'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro va inteso nel senso che anche al
lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre lavoratrice e col
suo consenso, il diritto ai periodi di riposo giornaliero alle
condizioni previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, per assistere il figlio nel suo primo anno di vita.
La delicata scelta di quel genitore che, assentandosi dal lavoro
per assistere il bambino, possa meglio provvedere a tali esigenze,
non può che restare affidata all'accordo degli stessi coniugi, in
spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del loro
figlio (artt. 143 e 144 del codice civile).
6. - Nel ritenere opportuno, a questo punto, fare qualche
precisazione relativamente all'esercizio dei predetti diritti
riconosciuti dalla presente pronuncia, la Corte rileva anzitutto che
anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n.
1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'art. 7 della
legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del
padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia
lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia
della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione
del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la
comunicazione della rinunzia della madre.
Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può
esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre
lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art.
4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 stessa
legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione
lavorativa sia interamente sospeso.
Poiché, infine, il rapporto di lavoro deve svolgersi col rispetto
da entrambe le parti dei principi di correttezza e buona fede, anche
con riguardo ai riposi giornalieri, mentre il datore di lavoro deve
considerare la prevalente rilevanza del dovere di assistenza ai figli
dei lavoratori, pure questi ultimi devono esercitare il loro diritto
compatibilmente con le specifiche esigenze dell'organizzazione
aziendale, anche preavvertendo il datore di lavoro, specie nel caso
di successive modifiche della scelta del genitore designato alla
predetta assistenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale
ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre
lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di
vita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

 
© 2006-2024 - Dipartimento Scienze Giuridiche - Università di Torino - Periodico registrato presso il Tribunale di Torino