Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0086 del 1994 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Disposizione oggetto: legge 1204/1971 art.1 comma 3:
-Esplicito e motivato overruling rispetto ai propri precedenti
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.37:
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice a norme sovranazionali o internazionali)
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 86
SENTENZA 7-15 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale
di Firenze nel procedimento civile vertente tra Marasigan Francisca e
Vivoli Luciano, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Marasigan Francisca e di Vivoli
Luciano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Marasigan Francisca;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello promosso da una
collaboratrice familiare a tempo pieno contro la sentenza del pretore
di Firenze che aveva confermato il licenziamento per causa di
maternità intimatole dal datore di lavoro, il Tribunale di Firenze,
con ordinanza del 14 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui non rende applicabile
alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della
stessa legge". Questo articolo - non richiamato nell'art. 1, terzo
comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e
familiari - vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio
della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.
Premesso che la questione è già stata ripetutamente esaminata da
questa Corte e dichiarata infondata dalle sentenze nn. 27 del 1974 e
9 del 1976, il giudice remittente dubita, alla stregua
dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale
(rappresentata dalle sentenze nn. 61 del 1991, 46 e 179 del 1993),
che il criterio della specialità del rapporto di lavoro domestico,
su cui sono imperniate le motivazioni di rigetto delle due sentenze
citate, possa ancora prevalere sui valori costituzionali inerenti
alla tutela del matrimonio, della maternità e dell'infanzia.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le parti private chiedendo l'una una dichiarazione di
infondatezza, l'altra di fondatezza della questione.
La difesa del datore di lavoro insiste sulle ragioni, connesse
alla specialità del rapporto, che, secondo la richiamata
giurisprudenza costituzionale, giustificano la norma denunciata. Nel
caso di specie, al quale è limitata l'impugnativa, questa ratio
specifica coinvolge l'art. 14 della Costituzione, del tutto
trascurato dal giudice a quo. L'accoglimento della pretesa della
lavoratrice comprimerebbe oltre ogni ragionevole misura il diritto di
inviolabilità del domicilio, imponendo al datore di lavoro e alla
sua famiglia una coabitazione forzosa con soggetti estranei. Il
bilanciamento dell'interesse alla privatezza familiare con le
esigenze di tutela della madre e del bambino non può avvenire se non
nelle forme di solidarietà della previdenza sociale, secondo la
direttiva già attuata dagli artt. 13 e segg. della legge n. 1204 del
1971.
La difesa della lavoratrice riprende gli argomenti dell'ordinanza
di rimessione, aggiungendo, a ulteriore confutazione del carattere di
specialità del rapporto di lavoro domestico, che non si può
distinguere tra lavoro nell'impresa e lavoro nella famiglia, perché
anche quest'ultima è un'azienda in cui il collaboratore domestico
svolge una prestazione produttiva. Non si nega che la permanenza
della domestica nell'abitazione del datore di lavoro durante il
periodo di conservazione del posto, compreso tra l'inizio della
gestazione e il compimento di un anno di età del bambino, darebbe
luogo a problemi, ma di questi non la Corte, bensì il legislatore
dovrebbe preoccuparsi.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione alla stregua delle argomentazioni,
ritenute ancora valide, delle citate sentenze di questa Corte. Una
volta accertata l'indiscutibile diversità del rapporto di lavoro
domestico rispetto agli altri rapporti di lavoro, appare ragionevole
che il legislatore, con scelta discrezionale, abbia limitato l'ambito
di applicabilità della legge n. 1204 in ordine a questa particolare
fattispecie.
Osserva, infine, l'interveniente che le sentenze costituzionali
citate nell'ultima parte dell'ordinanza di rimessione non possono
fornire indicazioni appropriate per la questione de qua, avendo
affrontato temi diversi.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui non rende applicabile
alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della
stessa legge".
Questo articolo - non incluso tra le disposizioni della legge
citata dichiarate applicabili dall'art. 1, terzo comma, alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari - vieta il
licenziamento della lavoratrice nel periodo tra l'inizio della
gravidanza (attestato da certificato medico) e il compimento di un
anno di età del bambino.
2. - visualizza testo argomento La questione è già stata ripetutamente esaminata da questa
Corte, che l'ha dichiarata infondata una prima volta con sentenza n.
27 del 1974, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, una
seconda volta con sentenza n. 9 del 1976, anche in riferimento agli
artt. 4, 31 e 35 della Costituzione Argomento fondamentale di
entrambe le pronunce è la specialità del rapporto di lavoro
domestico (nel senso dell'art. 2239 cod. civ.), più accentuata nel
caso, ricorrente nella specie, di lavoro a tempo pieno con
inserimento del prestatore nella convivenza familiare (art. 2242 cod.
civ.). A questo argomento però, contrariamente a quanto sembra
ritenere l'ordinanza di rimessione, non è stata attribuita la
prevalenza assoluta che la specialità del rapporto ottiene nella
disciplina del codice civile, il quale, con valutazione tipica (art.
2240 cod. civ.) - in deroga al criterio selettivo in generale
affidato al giudice per i rapporti di lavoro speciali dall'art. 2239
- esclude a priori l'applicabilità al lavoro domestico di tutte le
norme dettate per il lavoro nell'impresa, e quindi anche la tutela
della maternità prevista dall'art. 2110.
Questa valutazione non è più sostenibile nel nuovo ordinamento
costituzionale, in particolare di fronte agli artt. 31 e 37 della
Costituzione, visualizza testo argomento e contrasta inoltre con gli impegni internazionali
assunti dall'Italia: gli artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103
dell'O.I.L., ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864, e l'art. 8
della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n.
929, prevedono senza eccezioni - e anzi la prima con esplicito
riferimento al "lavoro domestico salariato effettuato in case
private" (art. 1, comma 3, lett. h) - come principio coessenziale
alla tutela della maternità un congedo obbligatorio della
lavoratrice di almeno dodici settimane (di cui non meno di sei dopo
il parto) correlato col divieto di licenziamento durante tale periodo
e anche anteriormente se il preavviso venga a scadere nel corso di
esso.
L'argomento della specialità del rapporto ha un valore
strettamente relativo alla prospettazione della questione di
costituzionalità in funzione di un'estensione alle lavoratrici
domestiche dell'art. 2 della legge n. 1204 del 1971. In questi
termini la questione non può trovare accoglimento perché l'art. 2 -
il cui referente tipico è la fattispecie dell'art. 2094 cod. civ. -
è incompatibile con la specialità del lavoro domestico per almeno
due ragioni, le quali esigono una diversa ponderazione degli
interessi in conflitto.
Anzitutto, un divieto di recesso dal rapporto prolungato per
ventun mesi, quale quello previsto dal primo comma dell'art. 2 col
solo temperamento della giusta causa, sarebbe un vincolo
eccessivamente gravoso per l'economia familiare. In secondo luogo,
mentre per la lavoratrice in un'impresa (o in uno studio
professionale: art. 2238, secondo comma, cod. civ.) il periodo di
interdizione dal lavoro (art. 4 della legge n. 1204) comporta
naturaliter l'assenza dal luogo di lavoro, invece per la lavoratrice
domestica esso non determinerebbe per sé solo tale effetto: occorre
una norma che lo qualifichi come periodo di "congedo" e, quindi, di
sospensione del titolo di ammissione alla convivenza familiare, le
cui implicazioni pratiche durante questo periodo eccederebbero ogni
ragionevole tollerabilità di una famiglia media.
3. - Tuttavia, poiché l'ordinanza di rimessione non invoca
soltanto il principio di eguaglianza, la risposta alla questione non
può ridursi ad affermare l'improponibilità dell'art. 2 della legge
n. 1204 quale tertium comparationis ai fini dell'art. 3 della
Costituzione. In riferimento agli artt. 31 e 37 della Costituzione, i
quali per farsi valere non hanno bisogno di termini di comparazione,
il richiamo dell'art. 2 nel dispositivo dell'ordinanza può
intendersi come diretto a colorare per contrasto l'impugnativa
dell'art. 1, terzo comma, nella parte in cui non prevede una
disciplina che, con modalità convenienti alla specialità del
rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di
gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma,
cod. civ., mentre la stessa legge (art. 13) - adempiendo solo
parzialmente la direttiva dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n.
860 - ha provveduto nel titolo II ad attuare il principio dell'art.
2110, primo comma.
Così intesa, visualizza testo argomento la questione deve essere dichiarata inammissibile
perché implica una intromissione nella sfera riservata alla
discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di
determinare le modalità temporali del divieto di licenziamento della
lavoratrice domestica in maternità e di definire - in conformità
del modello delle convenzioni internazionali, da troppo tempo non
attuate su questo punto - i diritti e gli obblighi delle parti
durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la
varia tipologia del rapporto.
Se al lavoro domestico fosse applicabile l'art. 2110 cod. civ.,
tali determinazioni, in mancanza di norme di legge o di usi
normativi, potrebbero essere fatte dal giudice secondo equità,
utilizzando quel modello coordinato col criterio di compatibilità di
cui all'art. 2239 cod. civ. Ma tale questione, concernente la
disciplina del codice civile, eccede i limiti dell'impugnativa
proposta dal giudice remittente, la quale investe soltanto la legge
n. 1204 del 1971.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di
Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

 
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