Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0162 del 1994 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di accoglimento parziale (o riduttiva)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.3 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 162
SENTENZA 14-28 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma,
del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 1
giugno 1993 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul
ricorso proposto da Ranaglia Elvira, iscritta al n. 631 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 1 giugno 1993, la Corte dei conti, Sezione
III giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della
Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968,
n. 313, e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di
riversibilità in materia pensionistica di guerra spetta alla vedova
"purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata
prole ancorché postuma".
Il giudizio a quo è stato promosso da Ranaglia Elvira avverso il
decreto con il quale il Ministro del tesoro, non avendo riscontrato
la sussistenza delle predette condizioni, le ha negato il trattamento
di riversibilità, quale vedova di Moghilin Nicolaj, già in
godimento di pensione di guerra di settima categoria.
Premette l'ordinanza che la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 450 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40 del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che subordinavano il riconoscimento
della pensione di guerra indiretta, in favore della vedova, alla
condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero
della nascita di prole ancorché postuma.
Alla stregua delle motivazioni contenute nella sentenza richiamata
(come pure nelle sentenze nn. 123 del 1990 e 189 del 1991), il
remittente ritiene non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale delle norme indicate, in riferimento agli
artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e
31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che - quando il
militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una
infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della
tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da
quelle che hanno determinato l'invalidità - il trattamento di
riversibilità spetta alla vedova, "purché il matrimonio sia durato
non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".
2. - La questione è fondata.
Come rammenta l'ordinanza di rimessione, visualizza testo argomento la Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo
comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non
consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra
quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano
state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la
morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole
ancorché postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A
fondamento di tale pronunzia fu addotto che, nella sfera personale di
chi siasi risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente
incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole,
anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra
l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve
rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai
diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali
istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di
condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in
origine, dall'ordinamento.
Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che
dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento
altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una
durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione
del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella
regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del
settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del
1992).
3. - Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di
considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice a quo,
il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di
ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della
pensionistica di guerra, le fattispecie considerate nelle norme qui
impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n.
450 del 1991.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma,
della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia
durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

 
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