Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0028 del 1995 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia interpretativa di rigetto di regola
Disposizione oggetto: legge 943/1986 art.4 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice a norme sovranazionali o internazionali)
-Argomento sistematico: c) concettualistico (argomento dogmatico)
-Riferimento a riforme legislative in corso
-Argomento a simili (analogia legis)
-Argomento della coerenza (verticale: interpretazione adeguatrice alla costituzione)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.35:
-Argomento a partire dai principi generali (analogia iuris)

N. 28
SENTENZA 12-19 GENNAIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di
collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine), promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da De Castro
Carvalho Telma ed altro contro il Ministero degli Interni, iscritta
al n. 209 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Telma De Castro Carvalho e Odorico
Erbino contro il Ministero degli interni, per l'annullamento del
provvedimento con cui detto Ministero rigettava la domanda della
ricorrente intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per coesione
familiare a favore del figlio minore Fabio Carvalho De Cerqueira,
nonché della nota della Questura di Udine con la quale veniva
comunicato il citato provvedimento ministeriale, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 29 e
30 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di
collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui
non consente il ricongiungimento di un figlio minore di un
extracomunitario residente in Italia quale coniugato con un cittadino
italiano, anche ove non svolga attività lavorativa retribuita.
In base al disposto di cui all'art. 4, primo comma, legge n. 943
del 1986, "I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in
Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge
nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla
legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale
e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso
il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad
essi normali condizioni di vita".
Secondo il giudice a quo, la norma, ancorché contenuta in una
legge finalizzata principalmente a disciplinare la posizione dei
lavoratori extracomunitari in Italia, ha lo scopo ulteriore di
favorire la riunificazione delle famiglie di detti lavoratori.
Pertanto, costituisce attuazione dell'art. 29 Cost., che tutela la
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, ad
avviso del giudice rimettente la limitazione della possibilità di
ricongiungimento familiare ai soli lavoratori occupati in Italia
contrasterebbe con lo stesso art. 29 Cost., in quanto consentirebbe
di escludere da siffatto ricongiungimento chi, come la ricorrente,
coniugata con un cittadino italiano, svolge l'attività lavorativa di
casalinga, non retribuita, ma costituente indubbiamente un contributo
al buon andamento della famiglia.
Sarebbe violato, peraltro, l'art. 30 Cost., che equipara i figli
nati al di fuori del matrimonio a quelli cosiddetti legittimi,
giacché la fattispecie impugnata precluderebbe il ricongiungimento
alla madre di un figlio nato fuori del matrimonio.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque per l'infondatezza
della questione.
Secondo l'Avvocatura, al caso di specie non sarebbe applicabile la
disposizione impugnata, bensì gli artt. 2 e 4 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1990, n. 39). In base al comma primo del citato art. 2 "I
cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per
motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo,
cura, familiari e di culto". Mentre il citato art. 4 regola la durata
del (permesso di) soggiorno, consentendo all'Amministrazione di
calibrarla in relazione alla varietà delle esigenze, particolarmente
di quelle familiari. Pertanto, la questione sarebbe inammissibile per
irrilevanza, in quanto la disposizione impugnata non troverebbe
applicazione nel giudizio a quo.
Peraltro la questione sarebbe comunque infondata. L'art. 4, primo
comma, legge n. 943 del 1986, tutelando la condizione familiare del
lavoratore (in attuazione della convenzione n. 143 dell'O.I.L.,
ratificata con legge n. 158 del 1981, che prevede una tutela
differenziata "per i lavoratori che emigrano da un paese verso
l'altro, in vista di un'occupazione, altrimenti che per proprio
conto", in ragione della peculiarità degli immigrati per motivi di
lavoro, rispetto agli altri immigrati) è in armonia con l'art. 29 e
non viola l'art. 30 Cost. perché non fa alcuna differenza tra figli,
anche se nati fuori dal matrimonio, come, invece, deduce l'ordinanza
di rimessione.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma
primo della legge 30 dicembre 1986, n. 943 è stata sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia nel
corso di una controversia promossa da una cittadina brasiliana, cui
era stata negata da parte del Ministero degli interni
l'autorizzazione all'ingresso in Italia del figlio naturale, minore
di età, e residente in Brasile. La richiesta era stata avanzata
dalla madre, sposata con un cittadino italiano, per consentire al
figlio di vivere con lei, presso la sua abitazione coniugale, ed era
stata respinta in quanto la richiedente, essendo casalinga, "non
svolgeva attività lavorativa e pertanto non si trovava nelle
condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 943 del 1986 che consente
il ricongiungimento familiare dei figli minori" ai "lavoratori
extracomunitari residenti in Italia e occupati". I giudici
remittenti, accogliendo l'eccezione di incostituzionalità sollevata
dalla ricorrente, hanno ritenuto che la citata norma, escludendo la
possibilità di ricongiungimento familiare agli stranieri
extracomunitari residenti e sposati in Italia, che svolgono
l'attività non retribuita di casalinga, confliggesse con l'art. 29
della Costituzione che tutela la famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio e con l'art. 30 della stessa Carta che
equipara i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi.
2. - Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità
per irrilevanza prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato,
secondo la quale, l'esistenza nell'ordinamento vigente di una
disposizione che consente che l'amministrazione rilasci il permesso
di soggiorno per motivi "familiari" (art. 2 decreto-legge n. 416 del
1989, come convertito nella legge n. 39 del 1990) renderebbe inutile
l'estensione dell'applicabilità, al caso di specie, della
disposizione impugnata.
Al riguardo è da osservare che è del tutto diversa la ratio del
permesso di soggiorno per motivi di famiglia da quella del
ricongiungimento familiare. Mentre il primo dei due istituti in
questione ha natura temporanea e rinnovabile solo a discrezione
dell'amministrazione, il ricongiungimento è configurato come un
diritto del lavoratore immigrato ed è legato alle sorti di costui,
in quanto - come afferma la norma impugnata - perdura "per lo stesso
periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché
quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di
vita".
3. - Il giudice a quo, sollevando incidente sull'art. 4 della legge
n. 943 del 1986, ha implicitamente respinto la ipotesi
interpretativa, avanzata nel corso del giudizio dalla ricorrente,
secondo la quale la sua situazione di casalinga dovrebbe essere
equiparata ai fini del ricongiungimento, a quella di un lavoratore
extracomunitario residente in Italia e occupato.
L'esclusione di una siffatta ipotesi interpretativa, però, non
può essere condivisa da questa Corte.
4. - visualizza testo argomento La normativa in parola, infatti - come del resto nota anche
il giudice a quo - pur essendo ricompresa in una legge di tutela
delle condizioni del lavoratore subordinato extracomunitario,
acquista una sua autonoma rilevanza nel momento in cui fa riferimento
all'istituto della ricongiunzione familiare, nel quale si considerano
e si proteggono diritti - quali quelli della famiglia ed in
particolare del minore - tutelati dalla Costituzione e riconosciuti
da una molteplicità di atti internazionali (a partire dalla
Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948).
L'art. 4, primo comma, della legge n. 943 del 1986 attribuisce al
lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento
della sua famiglia, diritto che implica l'ammissione e il soggiorno
del coniuge e dei figli minori nel territorio italiano; costoro,
inoltre, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere
privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore
immigrato perda il posto di lavoro (art. 11 comma terzo della legge).
La specificità della legge si esprime pertanto nella garanzia di
una esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica
nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e
in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori.
Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli
minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia sono
infatti diritti fondamentali della persona che perciò spettano in
via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge qui in
esame.
Naturalmente, questi diritti possono essere assoggettati ai limiti
derivanti dalla necessità di realizzarne un corretto bilanciamento
con altri valori dotati di pari tutela costituzionale, come del resto
avviene nel caso di specie in cui l'esigenza del ricongiungimento
familiare viene collegata alla condizione che lo straniero immigrato
sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di
vita". Così individuate le finalità della norma in esame, e i
valori cui essa si ispira, non può, anche per un'ulteriore e
decisiva considerazione, ritenersi accettabile l'interpretazione che
restringe i destinatari dell'istituto del ricongiungimento familiare
ai soli immigrati extracomunitari titolari di lavoro subordinato,
escludendone chi svolge lavoro familiare.
Infatti, visualizza testo argomento anche il lavoro effettuato all'interno della famiglia,
per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso,
sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono,
nella tutela che l'art. 35 della Costituzione assicura al lavoro "in
tutte le sue forme". Si tratta di una specie di attività lavorativa
che è già stata oggetto di svariati riconoscimenti per il suo
rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili
vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli
oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano - ancora
oggi - quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di
disoccupazione).
Così si può ricordare, per esempio, l'art. 230- bis del codice
civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che,
lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta
in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea
di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua
del lavoro prestato nell'impresa.
visualizza testo argomento Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della
risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 visualizza testo argomento e della pronunzia
di questa Corte n. 78 del 1993 (con la quale è stato affermato il
diritto alla rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a
favore delle casalinghe), mentre visualizza testo argomento le esigenze di tutela di chi presta
lavoro familiare sono state oggetto di ripetute iniziative
parlamentari nel corso di varie legislature con riferimento ad
aspetti - connessi alle prestazioni lavorative - di natura
previdenziale, infortunistica e di protezione della maternità.
visualizza testo argomento In sostanza, il rilievo assunto dall'attività lavorativa
all'interno della famiglia, non può non comportare la conseguenza
che tale attività debba essere assimilata alle forme di
"occupazione" che la legge qui contestata richiede per l'attivazione
dell'istituto del ricongiungimento familiare.Pertanto, la disposizione impugnata, nel caso di specie, deve
intendersi nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che
presti - nel nostro Paese - lavoro nella propria famiglia deve essere
ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al
ricongiungimento con figli minori che risiedono all'estero.
visualizza testo argomento La diversa interpretazione della norma impugnata postulata dal
giudice a quo, non solo apparirebbe insostenibile alla luce delle
esposte considerazioni, ma, soprattutto, sarebbe lesiva delle norme
costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e
al lavoro.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge
30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le
immigrazioni clandestine), in riferimento agli artt. 29 e 30 della
Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste con
l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

 
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