Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0286 del 1995 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.31:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 286
SENTENZA 15-29 GIUGNO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,
dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
23 settembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Bambara Maria contro il Fallimento Zunino Bernardo, iscritta al n.
102 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Maria Bambara nei
confronti del Fallimento Bernardo Zunino, avente ad oggetto la
legittimità dell'acquisizione alla massa fallimentare di beni
acquistati dalla moglie del fallito nei cinque anni precedenti la
data del fallimento, la Corte di cassazione, sez. I civile, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 29
e 31 della Costituzione.
Ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata,
introduttiva della c.d. presunzione "muciana", non si applichi,
secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, ai beni
oggetto di comunione legale dei coniugi, continuando essa viceversa
ad operare nell'ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime
convenzionale della separazione dei beni. Tale differenza rende la
disposizione confliggente, a parere del giudice rimettente, con i
parametri costituzionali invocati.
Si prospetta in primo luogo la violazione dell'art. 3, secondo
comma, della Costituzione per irragionevolezza sopravvenuta della
norma, a seguito della disciplina dei rapporti di famiglia, attuativa
di valori costituzionali, introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n.
151.
Si rileva il contrasto tra la disposizione impugnata e gli artt.
31, primo comma (nella parte in cui richiede misure per agevolare la
famiglia), 29 (nella parte in cui fonda la famiglia sul matrimonio) e
3, primo comma, della Costituzione (per il divieto da esso articolo
ricavabile di fare oggetto la famiglia di misure di sfavore).
Il giudice rimettente sottolinea anche il contrasto della
disposizione impugnata con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
sotto il profilo della disparità di trattamento che dalla
disposizione deriva in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime convenzionale in
relazione (all'esterno) a famiglie di fatto o ad altre forme di
libera convivenza, ovvero in relazione (all'interno della famiglia
legittima) ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione
legale: tutti sottratti alla sfera di operatività della norma
suddetta.
L'ordinanza di rimessione fa infine riferimento alla sentenza 24
luglio 1968 della Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato la
presunzione "muciana" in contrasto con l'art. 6 Abs. 1 del
Grundgesetz, sostanzialmente corrispondente all'art. 31 della nostra
Costituzione. Questa sentenza, pur riconoscendo che "lo scopo del
par. 45 K.O. era quello di impedire che i coniugi spostino tra di
loro il patrimonio in modo non percepibile e dannoso per i
creditori", ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di detta
disposizione in quanto "connette i suoi effetti soltanto alla
semplice esistenza del matrimonio, intervenendo addirittura nei casi
in cui i coniugi nel momento dell'acquisto dei beni vivono separati".
Ciò per l'essenziale motivo che la Costituzione prevede la difesa
del matrimonio e della famiglia dall'interferenza di altre forze e
vietando allo Stato di pregiudicare detti istituti con norme di
sfavore prive di sufficiente giustificazione.
Ha concluso il Bundesverfassungsgericht che il pericolo innegabile
di spostamenti del patrimonio in danno dei creditori può
giustificare regole particolari per i coniugi solo se non violano il
divieto di eccessi di misura (u'bermassverbot); eccesso che fu
ravvisato nel par. 45 K.O. soprattutto perché non prevedeva alcuna
limitazione temporale, con l'effetto di una responsabilità oggettiva
del coniuge non debitore.
Ricorda infine l'ordinanza che anche in Francia la presunzione
"muciana" è stata legislativamente abolita, essendo stato sostituito
il precedente testo dell'art. 542 del code de commerce con la legge
13 luglio 1967, n. 563, che pone l'onere della prova a carico della
massa dei creditori.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
manifestamente infondata.
Al riguardo, ritiene la difesa erariale che l'ordinanza di
rimessione non individui alcuna concreta smagliatura nel tessuto
normativo tale da consentire di varcare la soglia riservata alla
discrezionalità del legislatore. In particolare, si sostiene che la
sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore derivante dalla
difficoltà della prova sembra enfatizzare il problema pratico come
insuperabile ed in contrasto con la realtà, essendo comunque
lasciata la possibilità al coniuge non imprenditore di valutare
liberamente - nella scelta del sistema patrimoniale - la eventualità
o meno di tali conseguenze.
Quanto all'asserita violazione del combinato disposto degli artt.
3, 29 e 31 della Costituzione, si sottolinea l'illegittimità, anche
alla luce della giurisprudenza di questa Corte, di un sistema di
unificazione fittizia dei patrimoni dei coniugi, mentre la
disposizione ora impugnata viene applicata nel quadro di quella
eguaglianza coniugale che è il perno dei rapporti familiari.

Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esclude
l'operatività della presunzione in esso stabilita (c.d. presunzione
"muciana") nelle ipotesi in cui tra i coniugi sussista il regime
convenzionale della separazione dei beni.
Dubita il giudice rimettente che la predetta norma sia in
contrasto:
1) con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in relazione
anche agli artt. 3, primo comma, 29 e 31, primo comma, della
Costituzione per irragionevolezza sopravvenuta della norma nel quadro
generale della nuova disciplina dei rapporti di famiglia (introdotta
con legge 19 maggio 1975, n. 151), attuativa di valori
costituzionali;
2) con lo stesso art. 3, secondo comma, della Costituzione per
ulteriori aspetti di irragionevolezza con riguardo specifico a
singoli istituti del nuovo diritto patrimoniale della famiglia;
3) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il
profilo della disparità di trattamento in danno delle famiglie che
abbiano scelto il regime di separazione dei beni od altro regime
convenzionale in relazione: a) (all'esterno) a famiglie di fatto o ad
altre forme di libera convivenza; b) (all'interno della famiglia
legittima) ai nuclei che hanno optato per il regime di comunione
legale;
4) con gli artt. 31, primo comma (nella parte in cui richiede
misure per agevolare la famiglia), 29 (nella parte in cui fonda la
famiglia sul matrimonio) e 3, primo comma (per il divieto da esso
articolo ricavabile di fare oggetto la famiglia di misure di
sfavore), della Costituzione.
2. - La questione va dichiarata inammissibile per i motivi che
saranno più avanti esposti.
L'antico istituto della presunzione in oggetto - com'è noto -
prende il nome di "muciana" dal giureconsulto Quinto Mucio che nel
secondo secolo a.C. l'introdusse (D. 24, I, 51) per evitare il
sospetto che i beni a disposizione della moglie non provenissero a
questa dal marito bensì da fonti disonorevoli.
Col passare dei secoli, essa veniva sempre intesa a provare che
quanto la moglie acquistava era di provenienza del marito, ma in base
al diverso motivo che la donna non esercitava di regola un'attività
lucrativa. Solo più tardi l'istituto fu utilizzato per tutelare i
diritti dei creditori del marito, escludendosi però l'operatività
della presunzione nei casi in cui la moglie fosse "obstetrix, vel
lanificio alioque simili artificio perita, vel mercaturam
exercuisset".
La condizione subordinata della donna dal punto di vista economico
non cambiò per molto tempo, per cui il codice di commercio
napoleonico confermò ampia valenza alla presunzione "muciana"; e la
stessa fu recepita nel nostro codice di commercio del 1882 nell'art.
782 che non prevedeva limiti di tempo, ma ammetteva la prova
contraria.
3. - Già agli inizi di questo secolo numerosi studiosi ritennero
che detto istituto - a prescindere dal problema del suo esatto
inquadramento giuridico - non fosse più giustificato in una società
in cui cominciavano ad essere frequenti i casi di separazione di
attività e di patrimoni della moglie. Questi dubbi contribuirono ad
un ridimensionamento della disciplina dell'istituto nella legge
fallimentare del 1942, che non riferì più la "muciana" alla
"moglie" ma al "coniuge", limitando la sua operatività al
quinquennio anteriore al fallimento e confermando altresì la
possibilità di superamento della presunzione mediante prova
contraria.
Sulla base di tale situazione normativa, nel periodo intercorrente
tra la data di approvazione della legge di riforma del diritto di
famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) e la sua entrata in vigore,
questa Corte ritenne (sentenza 10 luglio 1975, n. 195) non fondata la
questione di legittimità costituzionale della "muciana" sollevata
sulla base di rilievi diversi da quelli oggetto del presente
giudizio.
Ma subito dopo la predetta riforma, la prevalente dottrina e la
giurisprudenza di merito, confermata più tardi da quella della Corte
di cassazione, interpretarono il sistema nel senso della
inoperatività, per ius superveniens, di detta presunzione
nell'ipotesi di regime di comunione legale, dal momento che la legge
attribuisce gli acquisti ad entrambi i coniugi a prescindere dalla
provenienza del denaro. Ed anche in regime di separazione di beni, la
Corte di cassazione nel 1977 escludeva l'applicabilità della
presunzione nel caso in cui il coniuge non fallito fosse anch'egli
imprenditore.
4. - La presente ordinanza di rimessione motiva il sospetto di
illegittimità costituzionale della norma denunziata per quattro
ordini di argomentazioni, che si andranno ad esaminare separatamente.
Viene denunziata innanzi tutto la sopravvenuta irragionevolezza
(art. 3, secondo comma, della Costituzione) di detta norma rispetto
alle linee di fondo della riforma del 1975 che "ha tradotto in regole
giuridiche i principi enucleati dalla carta costituzionale in materia
di famiglia, con lo scopo di rafforzare il vincolo coniugale e di
garantirlo .. anche attraverso la valorizzazione del lavoro in modo
paritario di ciascuno dei coniugi, pur se soltanto casalingo".
Osserva in particolare la Corte rimettente che detto ius
superveniens "introduce una rete di principi - ispirati al canone
sovraordinato della parità delle posizioni dei coniugi - nella quale
la norma interferente pare impigliarsi e venire comunque a collidere,
per la valenza assolutamente antinomica dei presupposti da cui muove
e del risultato cui è suscettibile di approdare, assoggettando il
coniuge in bonis all'onere spesso faticoso, se non addirittura
impossibile, di provare ciò che nella logica paritaria della riforma
dovrebbe essere piuttosto il dato fattuale di normale ricorrenza:
l'effettività cioè degli acquisti personali, come corollario della
pari dignità, che esclude la sudditanza anche economica del coniuge
all'imprenditore".
5. - Queste prime considerazioni dell'ordinanza non appaiono decisive per dedurre l'illegittimità costituzionale della norma
denunziata. Indubbiamente tra le linee fondamentali della riforma del
diritto di famiglia va ravvisata una logica paritaria nella posizione
di entrambi i coniugi, principio estensibile agli aspetti del lavoro
e delle sfere patrimoniali. Ciò in maggiore aderenza all'odierna
realtà sociale delle famiglie, ed alla moderna concezione che
valorizza l'attività di ciascuno dei coniugi, escludendo la
subordinazione economica di uno all'altro.
Questa linea tendenziale si manifesta in diverse norme vigenti,
tra le quali il nuovo testo dell'art. 143 del codice civile,
l'abolizione dell'antico istituto della dote, l'introduzione del regime legale della comunione dei beni, nonché il passaggio della
separazione dei beni all'ambito dei regimi convenzionali, in cui i
coniugi optano espressamente per un regime volontario che implica
l'esclusione di interferenze fra i loro patrimoni, specie
nell'ipotesi in cui questi siano frutto delle rispettive attività.
Si fa inoltre notare che nell'attuale sistema si presumono due
situazioni normalmente verificabili: a) per un verso, quanto osserva
l'ordinanza di rimessione circa la "normale ricorrenza
dell'effettività degli acquisti personali" con denaro proprio; b)
per altro verso, che - in mancanza della prova della proprietà
esclusiva - anche in regime di separazione dei beni, questi si
intendono comuni (art. 219 del codice civile, come novellato dalla
legge del 1975). Sicché, in forza della disposizione dell'art. 70
della legge fallimentare, si dovrebbe invece presumere un'ipotesi
eccezionale: che cioè il bene acquistato da un coniuge sia in
realtà interamente dell'altro coniuge, in contrasto con le predette
due normalità presunte dai principi della riforma.
6. - Nonostante queste disarmonie, mentre la logica paritaria in
ordine alla sfera patrimoniale dei coniugi ha contribuito a far
ritenere, nel diritto vivente e quasi pacificamente in dottrina, non
più operante il vecchio istituto della presunzione "muciana" per il
sopravvenuto regime di comunione legale dei beni, non è altrettanto
prevalente l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale nel
ravvisare analoga incompatibilità per l'ipotesi di regime di
separazione dei beni.
Quel che più conta rilevare in questa sede, deputata a giudicare
dei profili di legittimità costituzionale della disposizione, è che
le predette incongruenze si risolvono prevalentemente in contrasti
fra la norma impugnata (come interpretata dal giudice rimettente) ed
altre norme dello stesso rango, tra cui quelle di riforma del diritto
di famiglia, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione
dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della
stessa forza di questi principi. Trattandosi quindi di aspetti
irragionevoli che non attengono all'ambito costituzionale, e di
incompatibilità tra norme di natura ordinaria, la loro soluzione -
in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di
comunione legale - resta affidata all'attività ermeneutica di
competenza dell'autorità giudiziaria.
7. - In secondo luogo, l'ordinanza rileva l'ulteriore
irragionevolezza della situazione normativa con specifico riguardo
alla disciplina di singoli istituti del nuovo diritto patrimoniale
della famiglia.
Nella particolare prospettiva di raffronto con la comunione
legale, la Corte di cassazione osserva che nel passaggio (previsto
dall'art. 193 del codice civile) dalla comunione al regime di
separazione giudiziale dei beni in presenza di situazioni di
disordine negli affari del consorte, chi voleva porre più al sicuro
quella quota di proprietà degli acquisti che la comunione - anche
per inoperatività della presunzione "muciana" - gli avrebbe comunque
garantito, incapperebbe proprio in questa presunzione ancora
compatibile col regime di separazione dei beni. Che se invece detta
presunzione non fosse operante nel caso previsto dall'art. 193
(separazione giudiziale dei beni), sarebbe contraddittorio applicarla
nel regime sostanzialmente identico della separazione convenzionale
dei beni. Inoltre l'effetto della "muciana" dovrebbe assurdamente
prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi.
Queste deduzioni relative a particolari censure del vigente
sistema potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di
mantenimento della presunzione "muciana": quali l'apprestamento di un
rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla
responsabilità patrimoniale del fallito; la maggiore facilità per
il coniuge nel dare la prova contraria, rispetto alle maggiori
difficoltà per i creditori, obbligati ad esperire più complesse
azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria. In ogni caso -
ciò che è decisivo in questa sede - anche per queste doglianze va
ripetuto quanto già osservato circa la natura delle lamentate
incompatibilità, che esse vanno cioè risolte in via interpretativa
o possono dare luogo ad una serie di auspicabili rimedi legislativi,
in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri di questa
Corte.
8. - Col terzo ordine di rilievi, l'ordinanza di rimessione
prospetta dubbi di legittimità costituzionale della stessa
disposizione per diversi profili di ingiustificata disparità di
trattamento che essa introdurrebbe (art. 3, primo comma, della
Costituzione) in danno delle famiglie che abbiano scelto il regime di
separazione dei beni, sia "all'esterno, rispetto a famiglie di fatto
e ad altre forme di libera convivenza, sia all'interno stesso della
famiglia legittima rispetto ai nuclei che abbiano optato per il regime di comunione legale: tutti del pari sottratti alla sfera di
operatività della norma suddetta". Dal raffronto tra tali situazioni
emergerebbe una disparità di trattamento anche tra creditori
(nell'uno o nell'altro regime patrimoniale) e tra creditori dell'uno
o dell'altro coniuge.
Si osserva in generale che la predetta presunzione non sembra più
in sintonia con i principi della riforma del 1975 (a loro volta
ispirati ai principi costituzionali) considerando che è venuto meno
il fondamento socio-economico di quella disparità fra i coniugi che
la giustificava nei secoli passati. Anche il superamento del
principio dell'indissolubilità giuridica del matrimonio, tenderebbe
a indebolire la logica della presunzione "muciana" riguardo
all'affidamento nell'altro coniuge, privilegiando il ricorso
all'intestazione dei beni ai figli o ad altri parenti.
Quanto in particolare al regime di separazione dei beni, si
sottolinea che i principi della predetta riforma hanno coinvolto
sotto diversi aspetti anche tale convenzione, ove si consideri ad
esempio che, pure in presenza di detta separazione, viene ora ad
operare la presunzione di comunione dei beni di cui non è provata la
proprietà esclusiva. Onde non sarebbe giustificata, in ordine alla
operatività della "muciana", una disciplina nettamente differenziata
tra i coniugi in regime di comunione e quelli con la convenzione di
separazione dei beni. Senza contare infine che ogni disparità nel
trattamento della famiglia legittima (realizzata mediante una norma
di sfavore) rispetto alle altre convivenze, oltre a menomare la
posizione del coniuge, potrebbe contribuire a sviare la stessa scelta
matrimoniale.
9. - A quest'ultimo proposito, particolarmente delicato è il
discorso che si collega al quarto ordine di considerazioni contenuto
nell'ordinanza di rimessione, e cioè alla violazione degli artt. 3,
29 e 31 della Costituzione che tutelano la famiglia, con l'implicito
divieto di farla oggetto di misure di sfavore.
La Corte di cassazione - oltre a citare la pronuncia della Corte
costituzionale tedesca - menziona la sentenza n. 179 del 1976 con cui
questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale della
disciplina fiscale sul cumulo dei redditi coniugali in quanto
normativa "che non agevola la formazione della famiglia ed anzi dà
vita per i nuclei familiari legittimi, e nei confronti delle unioni
libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze, ad un
trattamento deteriore".
Potrebbe ricordarsi anche l'abolizione della presunzione "muciana"
in Francia e quanto ebbe ad osservare questa Corte (sentenza n. 91
del 1973) dichiarando l'illegittimità del divieto di donazioni fra
coniugi (art. 781 del codice civile) per la considerazione che tale
divieto rappresentava "una palese ineguaglianza giuridica di coloro
che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto alla
generalità dei cittadini, ma anche rispetto ad altri casi di unioni
e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il matrimonio
successivamente annullato, la convivenza more uxorio, di cui all'art.
269 del codice civile, il concubinato ed altre".
10. - Indipendentemente dai citati precedenti e dagli orientamenti
della disciplina di altri Stati europei, mentre può riconoscersi che
l'art. 31 della nostra Costituzione non si limita ad impegnare la
Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della
famiglia, ma implica altresì il divieto per il legislatore di
introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa, va soggiunto
che da ciò non discende tuttavia l'illegittimità costituzionale
anche di quelle norme che - in un equilibrato bilanciamento di
interessi contrapposti - pongano a carico dei coniugi oneri
giustificati e non pregiudizievoli ai delicati compiti che la
famiglia assolve anche nell'interesse sociale.
A questo punto, visualizza testo argomento non appare necessario analizzare il fondamento
delle doglianze fatte in proposito dall'ordinanza di rimessione,
essendo sufficiente osservare che, a tutto concedere, un ipotetico
loro accoglimento comporterebbe la scelta fra diverse soluzioni nel
ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra
coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato,
potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della
presunzione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai
diversi regimi patrimoniali della famiglia. Ciò rende auspicabile
l'intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della
materia, inteso ad armonizzare questo delicato aspetto della legge
fallimentare ai principi ispiratori della riforma del 1975,
eliminando gli inconvenienti lamentati, tenendo presenti gli altri
ordinamenti europei e considerando in ogni caso i principi
costituzionali sulla libertà dei coniugi e sulle esigenze di quel
nucleo familiare che la Costituzione ha voluto chiaramente
privilegiare.
Va conclusivamente affermato che il complesso delle considerazioni
sopra esposte, inducono a dichiarare l'inammissibilità della
questione sollevata relativamente a tutti e quattro i profili
formulati nell'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte
di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA

 
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