Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0358 del 1995 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di inammissibilità per discrezionalità del legislatore
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.31:
-Riferimento alla discrezionalità del legislatore (manca "norma a rime obbligate": no analogia iuris)

N. 358
SENTENZA 13-24 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,
dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), ed in particolare dell'art. 3, promosso con
ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Genova sul ricorso proposto da Alberti Giancarlo ed altra
contro l'Intendenza di finanza di Genova, iscritta al n. 580 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso con ricorso proposto da Alberti
Giancarlo e da sua moglie contro l'Intendenza di finanza di Genova, i
ricorrenti - nella loro qualità di coniugi presentatori di denuncia
dei redditi congiunta con la quale si erano attribuiti la titolarità
del reddito costituito dallo stipendio del marito, denuncia
rettificata dall'Ufficio con attribuzione dell'intero reddito al
marito - chiedevano il rimborso di parte della quota I.R.P.E.F.
corrisposta mediante trattenuta diretta sulla retribuzione. La
Commissione tributaria di 1 grado di Genova, con ordinanza emessa il
16 giugno 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
Ritiene il giudice rimettente che la normativa richiamata,
correttamente interpretata dall'Amministrazione, sia in contrasto con
gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, alla luce del principio
posto da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1976, ed in
particolare dell'auspicio in tale decisione formulato, che a distanza
di molti anni non è stato ancora raccolto dal legislatore: si
renderebbe pertanto necessario un intervento della Corte per aprire
la strada a disposizioni più moderne in tema di tassazione dei
redditi destinati alla gestione familiare, nella ipotesi in cui essi
siano prodotti da un solo soggetto, ma di fatto utilizzati
nell'interesse comune di entrambi i coniugi. Così facendo, si
realizzerebbe una più pregnante attuazione della Costituzione, sia
sotto il profilo della tutela della famiglia (artt. 29 e 31 della
Costituzione), che sotto quello dell'uguale dignità dei coniugi
(art. 3), che infine sotto quello della equa imposizione tributaria
(art. 53).
Pur censurando il generale sistema del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, il giudice rimettente appunta i propri rilievi sull'art. 3 di
esso, nella parte in cui non prevede, tra le eccezioni al regime
della imposizione personale, la titolarità comune dei redditi fra
coniugi.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'inammissibilità o, in subordine,
dell'infondatezza della questione.
Ritiene in primo luogo la difesa erariale che con l'ordinanza di
rimessione il giudice a quo chiede una pronuncia additiva, con la
quale si introduca il c.d. splitting, così profondamente innovando
la legislazione tributaria. Al riguardo, si ritiene che tale scelta
attenga alla sfera politica (di politica economica generale e,
congiuntamente, di politica tributaria e di politica della famiglia e
demografica) rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario,
anche in ragione della sua complessità dal punto di vista tecnico-tributario.
Nel merito, ritiene la difesa erariale che la questione sia
infondata, in quanto nessuna delle disposizioni invocate impone
l'adozione del c.d. splitting: sostiene anzi che la giurisprudenza di
questa Corte sia nel senso di ritenere che l'esigenza di favorire la
famiglia possa essere appagata mediante tecniche diverse.

Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova dubita
della legittimità costituzionale del sistema normativo dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
poi trasfuso nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), specificamente dell'art. 3, nella
parte in cui non prevede che, ai fini dell'imposizione tributaria, il
reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all'altro
qualora questi sia privo di reddito proprio anziché essere
interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso,
per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
2. - La questione è inammissibile.
L'esigenza di un trattamento fiscale dei redditi dei componenti
della famiglia ispirato a criteri di maggiore equità e giustizia è
stata considerata in diverse legislazioni degli Stati contemporanei
ed è stata anche avvertita molte volte nel nostro ordinamento.
Già la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge
19 maggio 1975, n. 151, aveva stabilito che il reddito dell'impresa
familiare deve imputarsi a ciascuno dei soggetti percipienti, ivi
compresi i familiari che prestano lavoro domestico; anche se
successivamente ciò è stato limitato ad una quota percentuale
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore.
Con la sentenza n. 179 del 1976, questa Corte, nel dichiarare
l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, delle disposizioni che prevedevano il cumulo dei
redditi della moglie con quelli del marito ai fini dell'applicazione
dell'aliquota complessiva, rilevava l'ulteriore rischio relativo alla
tassazione della famiglia monoreddito, in cui "non è solo il marito
a disporre del reddito ma entrambi i coniugi", e auspicava per la
materia una più adeguata disciplina, invitando il legislatore ad
attuare un sistema tributario "che agevoli la formazione e lo
sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna
casalinga e lavoratrice".
3. - Con la successiva sentenza n. 76 del 1983, questa stessa
Corte dichiarò inammissibile una serie di questioni di legittimità
costituzionale, tra le quali quella riguardante le norme che
prescrivono l'imputabilità del reddito interamente al soggetto che
lo produce senza separazione della parte di esso destinata ad altri
membri della famiglia o senza deduzione di tutti gli oneri sopportati
nell'interesse di questa. In tale sentenza si prese atto che la
raccomandazione rivolta al legislatore nella precedente pronuncia n.
179 del 1976 non era stata considerata dalla legge n. 144 del 1977
per l'addotto motivo, risultante dagli atti parlamentari, che pur non
disconoscendo "ai sistemi del cumulo facoltativo del quoziente
familiare e dello splitting, accolti in alcune legislazioni straniere
(...) il pregio di apprestare, in determinate situazioni, strumenti
più adeguati alla tassazione dei redditi familiari", si era
osservato che "l'intrinseca complessità di tali sistemi postula
valutazioni e scelte non sempre facili, nonché una modulistica assai
differenziata".
La richiamata sentenza del 1983 rinnovò tuttavia l'invito al
legislatore al fine di "apprestare rimedio alle sperequazioni che da
tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno
della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga reddito
tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggono
reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia
monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più
lievi per le due componenti". Soggiungeva la Corte che "l'innegabile
esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella prospettiva di
quel favor familiae cui si informa l'art. 31 della Costituzione,
può, invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema
alternativo, suscettibile di essere affiancato in via opzionale al
sistema della tassazione separata, sia anche all'interno di
quest'ultimo, ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni
soggettive dell'imposta per meglio adeguarli all'esigenza medesima".
4. - Questo secondo invito della giurisprudenza costituzionale
indusse il legislatore (art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408)
a delegare il Governo ad "adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o
più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento
tributario dei redditi della famiglia" secondo una lunga indicazione
di principi e criteri direttivi. Fra questi, si prevedeva anzitutto
la "commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del
nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo
compongono e dei redditi da esse posseduti" mediante l'applicazione
dell'aliquota media corrispondente al reddito complessivo diviso per
il numero dei componenti del nucleo. Si stabilivano poi
analiticamente tutte le modalità del nuovo sistema, ivi compresi i
criteri di rilevanza delle convivenze di fatto, dei componenti
ultrasessantacinquenni e delle persone affette da menomazioni fisiche
o psichiche; prevedendo infine la graduale entrata in vigore del
nuovo trattamento, da coordinarsi con la disciplina degli oneri
deducibili e delle detrazioni per carichi di famiglia.
La successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413, confermava i termini
degli emanandi decreti delegati, collegandone l'entrata in vigore a
quelli da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 408
del 1990.
Dopo la vana attesa di quattro anni dalla entrata in vigore della
legge delega, ed a quasi venti anni dalla citata prima sentenza di
questa Corte, i problemi della famiglia in Italia sono stati
ampiamente dibattuti alla Camera nelle sedute del 7 e 8 febbraio
1995, con la presentazione di dodici mozioni, nelle quali ancora si
"impegna il Governo a realizzare un sistema di assegni familiari di
idonea e significativa portata economica, con particolare riguardo
alle famiglie numerose e monoreddito", e si invita l'Esecutivo ad
emanare "provvedimenti per una più ampia tutela fiscale con
l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare o di un metodo
equivalente che, nel tassare il reddito familiare, tenga conto del
numero dei componenti, riducendo le imposte alle famiglie monoreddito
e numerose".
5. - Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo i
coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni: ipotesi
nella quale l'attuale sistema tributario, complessivamente investito
dall'ordinanza di remissione, consente (art. 4 del d.P.R. n. 917 del
1986) ai coniugi di imputare i redditi dei beni che formano oggetto
della comunione legale "per metà del loro ammontare netto a ciascuno
dei coniugi o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210
del codice civile". Tuttavia, con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, alla citata
disposizione è stato aggiunto il seguente periodo: "I proventi
dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in
ogni caso per l'intero ammontare".
Pur considerando che il codice civile consente ai coniugi, ai
sensi del ricordato art. 210, primo comma, di "modificare il regime
della comunione legale dei beni", e quindi fare oggetto di comunione
immediata anche i proventi dell'attività separata di ciascuno dei
coniugi, che di regola appartengono alla cosiddetta comunione de
residuo (art. 177, lettera c, del codice civile), è decisivo
rilevare che la predetta legge 27 aprile 1989, n. 154 non è
investita dall'ordinanza di rimessione.
6. - Deve osservarsi conclusivamente che dai calcoli tributari si
constata senza dubbio che l'attuale trattamento fiscale della
famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con
componenti che non producono o svolgono lavoro casalingo. Queste
famiglie infatti - che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'art.
31 della Costituzione - sono tenute a corrispondere un'imposta sui
redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad
altri nuclei familiari composti dallo stesso numero di componenti e
con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri.
Tali effetti distorsivi furono - come si è già notato -
segnalati più volte da questa Corte, dalla dottrina e dallo stesso
legislatore che, con la legge n. 408 del 1990, delegò il Governo a
provvedere adeguatamente, senza peraltro che tale delega abbia avuto,
fino ad oggi, alcun seguito.
Ciò nonostante, è altrettanto evidente che visualizza testo argomento i rimedi per il
necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia e la tutela
della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da
questa Corte mediante l'accoglimento della questione nei termini in
cui è proposta, in quanto ciò implicherebbe pluralità di complesse
scelte, come emerge dalle varie ipotesi prospettate dalla citata
sentenza n. 76 del 1983, dalle diverse esperienze di altri Stati e
dall'ampio recente dibattito parlamentare: scelte che competono
esclusivamente al legislatore.
Né sarebbe percorribile la via indicata nell'ordinanza di
rimessione, e cioè una pronuncia che, senza prefigurare in positivo
l'articolazione di nuovi criteri di tassazione dei redditi della
famiglia, di spettanza del legislatore, si limiti a dichiarare
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni vigenti: ciò
infatti sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina,
riguardo ad una materia che richiede, invece, il costante equilibrio
del sistema.
Nell'ambito della complessità delle scelte e della modulazione
delle soluzioni che si intendono introdurre, al legislatore spetta
pertanto tener conto anche delle eventuali ricadute delle auspicate
innovazioni, oltre che del reperimento delle risorse relative alla
ripercussione sul gettito tributario.
In ogni caso, pur con queste cautele e nella prospettiva di tutto
il quadro delle varie situazioni, il legislatore non dovrà
consentire ulteriormente, per rispetto ai principi costituzionali
indicati ed ai criteri di giustizia tributaria, il protrarsi delle
indicate sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e
numerose.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare
dell'art. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

 
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