Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0097 del 1998 inserita nel sistema il 10/11/2012
Pronuncia: Pronuncia sostitutiva
Disposizione oggetto: codice penale militare di pace art.90 comma 2:
-Esplicita valutazione delle conseguenze pratiche dell'eventuale rigetto
-Giustizia come convenienza: ragionevolezza intersoggettiva

N. 97
SENTENZA 26 MARZO-6 APRILE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90, secondo
comma del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa l'11 febbraio 1997 dal Tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Primitivo Lorenzo, iscritta al n. 253
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato dei
reati di forzata consegna e introduzione clandestina in luoghi
militari, in concorso formale (artt. 81 del codice penale, 140 e 90,
secondo comma, del codice penale militare di pace), il Tribunale
militare di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto
art. 90, secondo comma.
Osserva il Tribunale che all'imputato si contesta il reato di cui
all'art. 90, secondo comma, testé menzionato, il quale si perfeziona
"per il solo fatto" di introdursi clandestinamente, o con inganno, in
quei luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello
Stato. Per tale reato, prosegue il rimettente, è prevista la pena
della reclusione militare da due a cinque anni, mentre - a seguito
delle sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 1989 e n. 298 del
1995 - si commina una pena meno grave qualora l'introduzione
fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si verifichi allo scopo
di commettere reati contro la difesa militare: onde la violazione del
principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale
militare di pace, nella parte in cui prevede, con lesione dell'art. 3
della Costituzione, la pena della reclusione militare da due a cinque
anni per la mera introduzione clandestina o fraudolenta in luoghi
militari. Pena, ad avviso del giudice a quo, di gran lunga più grave
della reclusione da uno a cinque anni che, a seguito delle sentenze
costituzionali n. 49 del 1989 e n. 298 del 1995, l'art. 90 commina,
al primo comma, per l'introduzione in luoghi militari allo scopo di
commettere reati contro la difesa militare. Sì che ancora in attesa
d'un intervento organico del legislatore, invocato con la sentenza n.
49, si pone ora nella sua ineludibilità - conclude il rimettente -
il problema della razionalizzazione del codice penale militare di
pace circa l'entità della pena prevista nel più volte menzionato
art. 90, secondo comma.
2. - La questione è fondata.
visualizza testo argomento Palese è la disparità di trattamento edittale determinatasi a
seguito delle citate sentenze n. 49 e n. 298 fra l'ipotesi
disciplinata dal secondo comma dell'articolo denunciato (pena da due
a cinque anni) e quelle previste dal primo comma, alle quali, appunto
in forza delle sentenze richiamate, si applica la pena stabilita
dall'art. 260, primo comma, n. 1, del codice penale per chiunque si
introduca clandestinamente, o con inganno, in luoghi o zone di terra,
di acqua o di aria in cui è vietato l'accesso nell'interesse
militare dello Stato (pena da uno a cinque anni). Tanto più che una
delle ipotesi contenute nel primo comma, quella di cui al n. 2, oggi
meno gravemente punita, riguarda una fattispecie i cui elementi
costitutivi sono gli stessi previsti dal secondo comma (introduzione
clandestina o con inganno nei luoghi vietati), qualificati però dal
fine di compiere altre attività vietate, come eseguire disegni,
fotografie o altre rilevazioni.
Tale disparità impone, dunque, la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 90, secondo comma, in esame.
Potendo visualizza testo argomento l'equiparazione dei trattamenti sanzionatori avvenire solo
all'interno delle previsioni compiute dal legislatore, questa Corte
non può certo estendere il proprio intervento sul secondo comma
dell'art 90 sino a ristabilire il rapporto di proporzione
originariamente esistente fra le pene previste dal primo e secondo
comma, e cioè ripristinare il rapporto di uno a due, con riferimento
al massimo, e di uno a due e mezzo con riferimento al minimo
edittale. Sì che, in attesa dell'auspicata riforma legislativa,
soluzione obbligata per il secondo comma, quanto al minimo della
pena, non può non essere quella stessa già seguita nelle precedenti
pronunce per le ipotesi del primo comma, in corrispondenza alla pena
minima statuita per la fattispecie incriminatrice contenuta nell'art.
260, primo comma, n. 1, del codice penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo
comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede
la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a
cinque anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1998.

Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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