Università di Torino: Dipartimento di Scienze Giuridiche

Tecniche Interpretative della Corte Costituzionale

Sentenza numero 0070 del 1999 inserita nel sistema il 9/11/2012
Pronuncia: Pronuncia di rigetto
Disposizione oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 art.81 comma 7:
-Argomento a simili (analogia legis)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)
Disposizione parametro: Costituzione della Repubblica art.29 comma 1:
-Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)

N. 70
SENTENZA 11-18 MARZO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, settimo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte
dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sul ricorso
proposto da Iacobbe Sabatina contro Direzione provinciale del tesoro
di Bari, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla soppressa IV sezione pensionistica centrale
della Corte dei conti, poi riassunto davanti alla sezione
giurisdizionale per la Puglia, la signora Sabatina Iacobbe impugnava
il provvedimento con il quale la Direzione provinciale del tesoro di
Bari le aveva negato il ripristino della reversibilità della
pensione privilegiata del primo marito, Renato Montrone (ex allievo
sottufficiale di complemento), che le era stata inizialmente concessa
e poi revocata a seguito del suo nuovo matrimonio con Vincenzo
Montrone.
Il ricorso della signora Iacobbe si basa sulla considerazione che,
essendo deceduto anche il secondo marito lasciandola senza mezzi di
sostentamento, debba rivivere il diritto alla reversibilità della
pensione del primo marito, in quanto la ratio della soppressione di
tale diritto a seguito delle seconde nozze prevista dall'art. 81,
comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e
militare dello Stato) dovrebbe rinvenirsi non nelle nozze in se
stesse, ma nel possesso da parte del secondo marito di un certo
reddito.
2. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, del suddetto art. 81, comma
settimo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui dispone la
perdita della pensione privilegiata di reversibilità in caso di
nuove nozze del beneficiario, senza necessità di alcuna verifica
delle condizioni economiche del nuovo coniuge.
Il giudice a quo dà atto che la giurisprudenza della Corte
costituzionale esclude l'equiparazione della situazione della
ricorrente (che, fino al momento del secondo matrimonio, godeva come
detto della reversibilità della pensione privilegiata ordinaria di
cui era titolare il primo marito) a quella della vedova di guerra
(che gode invece di pensione indiretta, iure proprio ed a titolo
risarcitorio).
Nel sistema, tuttavia, si sarebbe verificato un quid novi per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993,
che ha dichiarato illegittimo l'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per
causa bellica perde il diritto alla pensione se contrae nuove nozze
con chi fruisce di un reddito superiore ad un certo limite.
La situazione così venutasi a creare sarebbe irragionevole,
violando l'art. 3 della Costituzione, in quanto la vedova titolare di
pensione indiretta di guerra può risposarsi senza perdere il diritto
al trattamento previdenziale anche se il nuovo marito gode di una
certa ricchezza, mentre la vedova cui è stata concessa la
reversibilità della pensione privilegiata di servizio non può
risposarsi se non a costo di perdere detta prestazione, anche se il
nuovo coniuge versa nella più assoluta indigenza.
Tale irragionevole disparità di trattamento che è stata spiegata
alla luce della differenza di natura dei due tipi di pensione (quella
di guerra, infatti, ha carattere risarcitorio ed è concessa iure
proprio alla vedova del militare deceduto; quella privilegiata di
reversibilità, invece, ha natura previdenziale e assistenziale ed è
concessa a titolo derivato) in realtà, secondo il giudice a quo non
sarebbe giustificata, in quanto la pensione privilegiata ordinaria
non presenta un contenuto meramente equitativo, non mancando nella
sua attribuzione il fine di ripagare il dipendente delle menomazioni
subite a causa del servizio, che hanno prodotto effetti negativi
anche sul coniuge e sui figli.
3. - La norma impugnata, poi, sarebbe irragionevole in sé, perché
protrae anche al periodo successivo al riacquisto dello stato
vedovile l'incompatibilità tra il nuovo matrimonio ed il godimento
della reversibilità della pensione privilegiata del primo marito, e
violerebbe pure gli artt. 29 e 31 della Costituzione, per il
carattere di punitività che assume nei confronti dei titolari di
pensione di reversibilità che passino a nuove nozze, con implicito
incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della
famiglia legittima.
4. - La sollevata questione sarebbe, oltre che non manifestamente
infondata per i motivi sopra esposti, anche rilevante, benché il
ricorso della signora Iacobbe non sia inteso a rimuovere ab initio la
perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, bensì al
ripristino del beneficio in considerazione dell'intervenuto decesso
del secondo marito.
L'impossibilità del ripristino opposta dall'Amministrazione si
basa, infatti, sulla perdita del trattamento a causa del secondo
matrimonio e quindi sul protrarsi degli effetti della norma ablatoria
nonostante il ritorno della ricorrente allo stato vedovile.
5. - Nel presente giudizio non si è costituita la parte privata,
mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa erariale chiede che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque manifestamente infondata. Rileva, in
particolare, che il ricorso proposto dinanzi al giudice a quo è
rivolto ad ottenere il beneficio pensionistico in considerazione
dell'avvenuto decesso del secondo marito, e non a contestare la
perdita della pensione a seguito delle nuove nozze.
Ciò potrebbe avere implicazioni negative sotto il profilo della
rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto il giudice
remittente avrebbe dovuto valutare innanzitutto se il ricorso potesse
essere deciso senza l'applicazione del citato art. 81 del d.P.R. n.
1092 del 1973, posto che, in base ai principi civilistici, le nuove
nozze, facendo cessare lo stato di vedovanza, fanno venir meno i
diritti patrimoniali e non patrimoniali che derivavano da tale stato.
La vedova che si è risposata non riacquisterebbe il primo stato
vedovile per la morte del secondo marito, proprio perché con il
secondo matrimonio verrebbe a cessare definitivamente il precedente
stato vedovile: a causa di ciò non potrebbe essere ripristinata la
pensione di reversibilità, per cui la questione proposta potrebbe
risultare inammissibile.
6. - Nel merito, la sentenza n. 361 del 1993 - che, secondo il
giudice a quo rappresenta una novità tale da giustificare la
rimessione della presente questione - sarebbe invece in linea con la
precedente giurisprudenza costituzionale, riferendosi alla pensione
indiretta della vedova per fatto bellico, che ha natura risarcitoria
ed è concepita come diritto autonomo indipendente dalle condizioni
economiche di chi ne fruisce. Era pertanto ingiustificato
condizionare tale diritto al fatto che il secondo marito godesse di
un reddito inferiore ad un certa misura.
Diversa sarebbe invece la situazione, oggetto del presente
giudizio, della vedova con pensione privilegiata di reversibilità:
il suo diritto sarebbe di natura derivata e non a titolo di doveroso
riconoscimento e di solidarietà per il sacrificio sopportato per la
perdita del congiunto a causa della guerra.
Pertanto non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Con riferimento, poi, al preteso contrasto con gli artt. 29 e 31
della Costituzione, l'Avvocatura sottolinea che la Corte
costituzionale ha affermato che tali parametri salvaguardano
essenzialmente i contenuti e gli scopi eticosociali della famiglia
come società fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sul
trattamento pensionistico, che inerisce a momenti strettamente
economici (ordinanza n. 325 del 1992).

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello
Stato), nella parte in cui dispone la perdita della pensione
privilegiata di reversibilità in caso di nuove nozze del
beneficiario, senza necessità di alcuna verifica delle condizioni
economiche del nuovo coniuge.
Essa censura la norma sotto tre profili: a) innanzitutto, sarebbe
irragionevole il protrarsi anche al periodo successivo al riacquisto
dello stato vedovile dell'incompatibilità tra le nuove nozze e la
reversibilità della pensione privilegiata del primo marito; b)
inoltre, vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra
il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di guerra (che
può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento
previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un certo reddito) e
quello a cui è stata concessa la reversibilità della pensione
privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non a costo
di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa nella
più assoluta indigenza); c) infine, la norma violerebbe anche gli
artt. 29 e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che
essa assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di
reversibilità che passino a nuove nozze, con implicito incentivo
delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia
legittima.
2. - Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui
il ricorso proposto dalla signora Iacobbe dinanzi alla Corte dei
conti era rivolto ad ottenere il "ripristino" del beneficio
pensionistico dopo il decesso del secondo marito, e non a contestare
la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze, mentre è su
quest'ultimo profilo che il giudice a quo ha esaminato il problema ed
ha sollevato la questione. In realtà - soggiunge la difesa erariale
- la ricorrente non ha riacquistato il precedente stato vedovile a
seguito della morte del secondo marito, avendo il successivo
matrimonio fatto cessare definitivamente il primo stato vedovile: in
mancanza di tale stato non era proponibile una domanda di
reviviscenza della pensione di reversibilità, e la questione
risulterebbe pertanto irrilevante nel giudizio a quo.
L'eccezione non può essere accolta: infatti, il giudizio
principale è rivolto ad ottenere l'annullamento del provvedimento
che ha negato alla signora Iacobbe il ripristino della pensione di
reversibilità proprio sulla base della norma impugnata. In ogni
caso, il giudice a quo ritiene, con motivazione non implausibile, che
sia rilevante nella controversia sottoposta al suo esame lo scrutinio
di legittimità costituzionale della norma impugnata.
3. - Nel merito la questione è infondata.
Quanto al primo profilo di illegittimità denunciato, va osservato
che visualizza testo argomento la reversibilità a favore del coniuge superstite dei trattamenti
pensionistici di cui godeva il coniuge deceduto trova il suo precipuo
fondamento non nella funzione di assistenza della vedova o del vedovo
che si trovi in effettivo stato di bisogno - funzione che viene
assolta solo indirettamente, essendovi altri ed appositi strumenti a
tal fine predisposti dall'ordinamento - ma in quella di far
proseguire almeno parzialmente, anche dopo la cessazione della
comunità coniugale, gli effetti ad essa connessi, in particolare
quello di sostentamento del coniuge superstite che prima era
assicurato dal reddito del de cuius garantendo al beneficiario la
protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del
congiunto (v. le sentenze n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le
pensioni di guerra, n. 405 del 1993). Senonché tale funzione viene
meno quando, a seguito del secondo matrimonio, nasce una nuova
comunità coniugale, la cui eventuale successiva cessazione non può
avere l'effetto di far rivivere gli effetti che conseguivano dalla
comunità precedente.
In altri termini, la pensione di reversibilità realizza una forma
di ultrattività della solidarietà coniugale, che dipende però
dallo status di vedovanza; poiché le nuove nozze estinguono tale
status cessa anche la suddetta ultrattività, ancorché la morte del
secondo coniuge abbia dato luogo ad una successiva vedovanza. visualizza testo argomento Un
analogo fenomeno si produce, mutatis mutandis, anche in altri casi di
scioglimento di una precedente comunità coniugale a seguito della
nascita di una nuova: così l'assegno di divorzio cessa con il
passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato.
Pertanto, sotto questo profilo la norma impugnata non è
irragionevole, e non risulta quindi violato l'art. 3 della
Costituzione.
4. - Non è fondato neppure il secondo profilo di illegittimità
denunciato, relativo alla disparità di trattamento che si è venuta
a creare fra il coniuge superstite titolare di pensione indiretta di
guerra (che può risposarsi senza perdere il diritto al trattamento
previdenziale, anche se il nuovo coniuge gode di un notevole reddito)
ed il superstite a cui è stata concessa la reversibilità della
pensione privilegiata di servizio (che, invece, non può farlo se non
a costo di perdere detta prestazione, anche se il nuovo coniuge versa
nella più assoluta indigenza).
Come è noto, i trattamenti pensionistici sono differenziati in
varie tipologie. Per quanto qui interessa, basti ricordare: a) le
pensioni ordinarie (che presuppongono un rapporto d'impiego alle
dipendenze dello Stato), b) le pensioni privilegiate, civili e
militari (corrisposte a chi, avendo prestato allo Stato un
determinato servizio, abbia riportato una lesione o una malattia), c)
le pensioni di guerra, che si sottodistinguono a seconda che siano
"dirette" (c/1), cioè a favore di chi abbia subito un danno fisico
per eventi bellici; "indirette" (c/2), a favore di familiari di chi
sia successivamente deceduto per cause belliche; "reversibili" (c/3),
a titolo derivato a favore dei superstiti di chi, menomato da eventi
bellici, sia deceduto per cause diverse.
visualizza testo argomento Ai fini della presente decisione, va rilevato che, secondo
l'orientamento consolidato di questa Corte (ribadito in molte
pronunce: v., da ultimo, le sentenze nn. 390 del 1997 e 431 del 1996
e l'ordinanza n. 461 del 1998), non esiste omogeneità fra i
trattamenti sub b) e sub c) posti a confronto dal giudice a quo: i
primi rappresentano la proiezione di un precedente beneficio
economico goduto, del quale condividono la natura reddituale, mentre
i secondi (a parte il caso sub c/3) hanno natura risarcitoria e
spettano a titolo originario ai beneficiari.
Quanto all'ammontare, le pensioni di guerra sono determinate
normalmente in funzione dell'entità del danno subìto, quelle
ordinarie e privilegiate in relazione alla base pensionabile.
Queste disomogeneità possono comportare legittime valutazioni
legislative, diverse a seconda del tipo di pensione. Così, "se sul
piano processuale possono non sussistere elementi idonei a
giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela delle
ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra,
sussistono viceversa motivi che giustificano una differente normativa
in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti violato
il principio di uguaglianza" (v. la sentenza n. 55 del 1980).
È per questo che il legislatore ha regolato diversamente le
conseguenze delle nuove nozze sul diritto alla reversibilità della
pensione: tale diritto veniva e viene sempre a cessare, nel caso di
trattamento privilegiato (sub b) e di trattamento di reversibilità
di guerra (sub c/3); si perdeva invece se il nuovo coniuge possedeva
un reddito superiore ad una certa soglia, nel caso di pensione
indiretta di guerra (sub c/2). Nelle prime due ipotesi la normativa
non è stata ritenuta irragionevole per le considerazioni sopra
illustrate, di modo che - come già rilevato dalla sentenza n. 375
del 1989 - anche nel caso delle pensioni di guerra sub c/3 il venir
meno dello stato di vedovanza per consapevole scelta può
giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione
del beneficio, considerato il suo carattere derivato. Viceversa, nel
diverso caso della pensione indiretta di guerra, è stata ritenuta
non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali
dipendenti dalle nuove nozze, poiché trattasi di un diritto
acquisito a titolo originario e indipendente da valutazioni inerenti
lo status economico (sentenza n. 361 del 1993). A seguito di tale
pronuncia si è accentuata la differenza di trattamento rispetto alla
pensione ordinaria privilegiata, ma senza che ciò comporti una
lesione del principio di uguaglianza, data la predetta diversa
natura.5. - Infine, è infondato anche il terzo profilo di illegittimità
denunciato dal giudice a quo relativo alla violazione degli artt. 29
e 31 della Costituzione, per il carattere di punitività che la norma
impugnata assumerebbe nei confronti dei titolari di pensione di
reversibilità che passino a nuove nozze, con il conseguente
incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della
famiglia legittima; fenomeno questo che tenderebbe a verificarsi di
frequente.
visualizza testo argomento Come questa Corte ha già sottolineato, la normativa pensionistica
"esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del
nucleo familiare", cui invece tende a riferirsi l'art. 29 della
Costituzione, che salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi
etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. Ed analoghe considerazioni valgono in riferimento
all'art. 31 (v. la sentenza n. 2 del 1980 e l'ordinanza n. 325 del
1992). Nemmeno questi principi costituzionali appaiono, quindi,
ostativi delle disposizioni impugnate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale
civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999.

Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

 
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